Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (Presentata dalla Commissione il 17 novembre 1998)

(...)

Articolo primo

Oggetto e principi

  1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nella Comunità europea.
  2. In occasione della definizione o dell'applicazione delle procedure di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori lavorano in uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto al contempo degli interessi dell'impresa e di quelli dei lavoratori.

Articolo 2

Definizioni e campo d'applicazione

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  1. "imprese", le imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri della Comunità europea, che impiegano almeno 50 addetti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3;
  2. "datore di lavoro", la persona fisica o morale parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori;
  3. "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali;
  4. "informazione", la trasmissione da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori di informazioni comprendenti i dati pertinenti relativi agli argomenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto tali da garantire l'efficacia dell'iniziativa e, segnatamente, in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame appropriato e preparare, se del caso, la consultazione;
  5. "consultazione", l'organizzazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, in relazione agli argomenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c):

- ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto tali da garantire l'efficacia dell'iniziativa;

- a livello corrispondente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;

- sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;

- comprendendo il diritto dei rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;

    • comportando, in caso di decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro, la ricerca di un accordo preliminare sulle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
  1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi nella presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili alle imprese che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.

Articolo 3

Procedure di informazione e di consultazione che derivano da un accordo

1. Gli Stati membri possono autorizzare le parti sociali a livello adeguato, anche a livello dell'impresa, a definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo le modalità di applicazione dei dispositivi di informazione e consultazione dei lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente direttiva.

2. Gli accordi di cui al paragrafo primo del presente articolo possono prevedere, nel rispetto degli obiettivi generali fissati dalla direttiva e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) e all'articolo 4 della presente direttiva.

Articolo 4

Contenuto e modalità dell'informazione e della consultazione

1. Fatte salve le disposizioni e/o prassi più favorevoli ai lavoratori in vigore negli Stati membri e in assenza di un accordo come quello di cui all'articolo 3, l'informazione e la consultazione dei lavoratori riguardano:

  1. l'informazione sull'evoluzione recente e quella ragionevolmente prevedibile delle attività dell'impresa e della sua situazione economica e finanziaria;
  2. l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché, quando la valutazione effettuata dal datore di lavoro faccia credere che l'occupazione nell'ambito dell'impresa possa essere minacciata, le misure anticipatrici previste, segnatamente in termini di formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare tali effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da tali effetti;
  3. l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri garantiscono un'informazione e una consultazione effettive ed efficaci ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). A tal fine, essi determinano le modalità dell'informazione e della consultazione sugli argomenti elencati al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi d'informazione e consultazione di cui alla lettera b) del paragrafo 1 le imprese che occupano meno di 100 addetti.

Articolo 5

Informazioni riservate

1. Gli Stati membri dispongono che i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi informazioni che sono state espressamente comunicate loro a titolo riservato. Tale obbligo sussiste a prescindere dal luogo dove essi si trovino e persiste dopo la scadenza del loro mandato.

2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate o da arrecare loro danno.

Articolo 6

Protezione dei rappresentanti dei lavoratori

I rappresentanti dei lavoratori godono, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.

Articolo 7

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori; in particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, comprese procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualora ritengano che l'altra parte non adempia gli obblighi derivanti dall'articolo 5.

2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione grave da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e di consultazione sulle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), tale da avere conseguenze dirette e immediate in termini di modifica sostanziale o di soluzione dei contratti o dei rapporti di lavoro, tali decisioni non producano effetti giuridici sui contratti o sui rapporti di lavoro dei lavoratori interessati. La mancata produzione di effetti giuridici sussiste fino a quando il datore di lavoro non abbia ottemperato ai propri obblighi o, qualora ciò sia divenuto impossibile, non sia stato stabilito un indennizzo adeguato secondo le modalità e procedure che gli Stati membri devono determinare.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli obblighi corrispondenti degli accordi di cui all'articolo 3.

È considerata come violazione grave ai sensi dei commi precedenti:

  1. l'assenza totale di informazione e/o di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima dell'adozione della decisione o della sua comunicazione pubblica; oppure:
  2. la ritenzione di informazioni importanti o la consegna di informazioni inesatte aventi come risultato di rendere nullo l'esercizio del diritto all'informazione e la consultazione.

Articolo 8

Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali

1. La presente direttiva costituisce il quadro generale per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese della Comunità europea. Essa si applica inoltre nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CEE del Consiglio e all'articolo 6 della direttiva 77/187/CEE.

2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 24 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori vigenti negli ordinamenti nazionali.

Articolo 9

Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ............. (due anni dopo l'adozione), o si accertano che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Verifica da parte della Commissione

Al più tardi il ........... (cinque anni dopo l'adozione), la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva