Proposta
di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea
(Presentata dalla Commissione il 17 novembre 1998)
(...)
Articolo
primo
Oggetto
e principi
Articolo
2
Definizioni
e campo d'applicazione
1.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- ad un dato momento, secondo modalità e con un
contenuto tali da garantire l'efficacia dell'iniziativa;
- a livello corrispondente di direzione e di
rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
- sulla base delle informazioni pertinenti fornite
dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il
diritto di formulare;
- comprendendo il diritto dei rappresentanti dei
lavoratori di riunirsi con il datore di lavoro e di ottenere una risposta
motivata al loro eventuale parere;
Articolo
3
Procedure
di informazione e di consultazione che derivano da un accordo
1.
Gli Stati membri possono autorizzare le parti sociali a livello adeguato, anche
a livello dell'impresa, a definire liberamente e in qualsiasi momento mediante
accordo le modalità di applicazione dei dispositivi di informazione e
consultazione dei lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente
direttiva.
2.
Gli accordi di cui al paragrafo primo del presente articolo possono prevedere,
nel rispetto degli obiettivi generali fissati dalla direttiva e alle condizioni
e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) e all'articolo 4 della presente
direttiva.
Articolo
4
Contenuto
e modalità dell'informazione e della consultazione
1.
Fatte salve le disposizioni e/o prassi più favorevoli ai lavoratori in vigore
negli Stati membri e in assenza di un accordo come quello di cui all'articolo 3,
l'informazione e la consultazione dei lavoratori riguardano:
2.
Gli Stati membri garantiscono un'informazione e una consultazione effettive ed
efficaci ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed
e). A tal fine, essi determinano le modalità dell'informazione e della
consultazione sugli argomenti elencati al paragrafo 1.
3.
Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi d'informazione e consultazione
di cui alla lettera b) del paragrafo 1 le imprese che occupano meno di 100
addetti.
Articolo
5
Informazioni
riservate
1.
Gli Stati membri dispongono che i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli
esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi informazioni
che sono state espressamente comunicate loro a titolo riservato. Tale obbligo
sussiste a prescindere dal luogo dove essi si trovino e persiste dopo la
scadenza del loro mandato.
2.
Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle condizioni e limiti
stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro non sia obbligato a
comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri
obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento
delle imprese interessate o da arrecare loro danno.
Articolo
6
Protezione
dei rappresentanti dei lavoratori
I
rappresentanti dei lavoratori godono, nell'esercizio delle loro funzioni, di una
protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo
adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
Articolo
7
Difesa
dei diritti
1.
Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente
direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori; in
particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o
giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente
direttiva, comprese procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i
rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualora ritengano che l'altra
parte non adempia gli obblighi derivanti dall'articolo 5.
2.
Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione
delle disposizioni della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei
rappresentanti dei lavoratori; tali sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
3.
Gli Stati membri dispongono che, in caso di violazione grave da parte del datore
di lavoro degli obblighi di informazione e di consultazione sulle decisioni di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), tale da avere conseguenze dirette e
immediate in termini di modifica sostanziale o di soluzione dei contratti o dei
rapporti di lavoro, tali decisioni non producano effetti giuridici sui contratti
o sui rapporti di lavoro dei lavoratori interessati. La mancata produzione di
effetti giuridici sussiste fino a quando il datore di lavoro non abbia
ottemperato ai propri obblighi o, qualora ciò sia divenuto impossibile, non sia
stato stabilito un indennizzo adeguato secondo le modalità e procedure che gli
Stati membri devono determinare.
Le
disposizioni del comma precedente si applicano anche agli obblighi
corrispondenti degli accordi di cui all'articolo 3.
È
considerata come violazione grave ai sensi dei commi precedenti:
Articolo
8
Relazione
tra la presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali
1.
La presente direttiva costituisce il quadro generale per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese della Comunità europea. Essa si
applica inoltre nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione di
cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CEE del Consiglio e all'articolo 6
della direttiva 77/187/CEE.
2.
La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alla
direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 24 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie.
3.
La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia di informazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori vigenti negli ordinamenti
nazionali.
Articolo
9
Recepimento
della direttiva
1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
............. (due anni dopo l'adozione), o si accertano che le parti sociali
mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri
devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere
in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
Articolo
10
Verifica
da parte della Commissione
Al
più tardi il ........... (cinque anni dopo l'adozione), la Commissione
riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello
europeo, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del
caso, le necessarie modifiche.
Articolo
11
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva
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