Direttiva
96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul
congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES(Gazzetta
ufficiale n. L 145 del 19/06/1996)
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale
(n. 14) del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 4, paragrafo 2,
vista
la proposta della Commissione,
1.
considerando che, sulla base del protocollo sulla politica sociale gli
Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
in prosieguo denominati "Stati membri", desiderosi di attuare la Carta
sociale del 1989, hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;
2.
considerando che le parti sociali, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2
dell'accordo sulla politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli
accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del
Consiglio, su proposta della Commissione;
3.
considerando che il punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori, relativo alla parità di trattamento tra uomini e
donne, stabilisce tra l'altro che "è altresì opportuno sviluppare misure
che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi
professionali e familiari";
4.
considerando che il Consiglio, nonostante l'esistenza di un ampio
consenso, non è stato in grado di elaborare sulla proposta di direttiva del
Consiglio relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari (1),
quale modificata (2) il 15 novembre 1984;
5.
considerando che la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2
dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul
possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla conciliazione
della vita professionale con la vita familiare;
6.
considerando che la Commissione, ritenendo opportuna a seguito di tale
consultazione un'azione comunitaria opportuna, ha nuovamente consultato le parti
sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3,
paragrafo 3 di detto accordo;
7.
considerando che le organizzazioni interprofessionali a carattere
generale (UNICE, CEEP e CES) hanno informato la Commissione, con lettera
congiunta del 5 luglio 1995, che intendevano avviare il procedimento di cui
all'articolo 4 di detto accordo;
8.
considerando che dette organizzazioni interprofessionali hanno concluso,
il 14 dicembre 1995, un accordo quadro sul congedo parentale e che hanno
trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data
attuazione a tale accordo quadro mediante decisione del Consiglio su proposta
della Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto accordo;
9.
considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994
relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea:
contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione (3), ha invitato le
parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto
sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali, e che a
Madrid i membri del Consiglio europeo il cui Stato aderisce all'accordo sulla
politica sociale hanno espresso il loro plauso per la conclusione di questo
accordo quadro;
10.
considerando che le parti firmatarie hanno voluto concludere un accordo
quadro che prevede prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal
lavoro per cause di forza maggiore e lascia agli Stati membri e/o alle parti
sociali il compito di definire le condizioni di applicazione al congedo
parentale per tener conto della situazione compresa quella della politica
familiare, esistente in ogni Stato membro, in particolare riguardo alle
condizioni di concessione del congedo parentale e di esercizio del diritto di
congedo parentale;
11.
considerando che l'atto appropriato per l'attuazione del suddetto accordo
quadro è costituito da una direttiva a norma dell'articolo 189 del trattato;
che tale atto quindi vincola gli Stati membri quanto ai risultati da
raggiungere, pur lasciando loro la competenza per la forma e i mezzi;
12.
considerando che, in base al principio di sussidiarietà e al principio
di proporzionalità sanciti all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi della
presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
membri e possono quindi essere meglio realizzati a livello comunitario; che la
presente direttiva si limita a prevedere requisiti minimi per conseguire detti
obiettivi e non supera quanto è necessario a tal fine;
13.
considerando che la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva
tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti firmatarie, del loro
mandato, della legalità delle clausole dell'accordo quadro e del rispetto delle
disposizioni pertinenti concernenti le piccole e medie imprese;
14.
considerando che la Commissione, in linea con la sua comunicazione del 14
dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, ha
informato il Parlamento europeo sottoponendogli il testo dell'accordo quadro
corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione;
15.
considerando che la Commissione ha altresì informato il Comitato
economico e sociale trasmettendogli il testo dell'accordo quadro corredato della
sua proposta di direttiva e della relazione;
16.
considerando che la clausola 4, punto 2 dell'accordo quadro sottolinea
che l'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una
giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei
lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva; che resta
impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di
stabilire, con l'evolversi della situazione (compresa anche l'introduzione della
non trasferibilità), disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali
diverse, purché siano rispettate le prescrizioni minime previste nel presente
accordo;
17.
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro le discriminazioni
basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
18.
considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea stabilisce che "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario";
19.
considerando che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su
loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva, a condizione
che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di
garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva;
20.
considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica
sociale,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Attuazione
dell'accordo quadro
La
presente direttiva mira ad attuare l'accordo quadro sul congedo parentale
concluso il 14 dicembre 1995 tra le organizzazioni interprofessionali a
carattere generale (UNICE, CEEP e CES), e che figura nell'allegato.
Articolo
2
Disposizioni
finali
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 3
giugno 1998 o si accertano che entro tale data le parti sociali pongano in atto
le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere
tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i
risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2.
Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un
anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o
dell'attuazione tramite contratto collettivo.
Essi
devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.
3.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale
riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono fissate dagli Stati membri.
Articolo
3
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Lussemburgo,
3 giugno 1996.
ALLEGATO
ACCORDO
QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE
PREAMBOLO
L'allegato
accordo costituisce un impegno dell'UNICE, del CEEP e della CES a porre in atto
prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di
forza maggiore, inteso quale importante strumento per conciliare la vita
professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e
di trattamento tra gli uomini e le donne.
La
CES, l'UNICE e il CEEP invitano la Commissione a sottoporre a questo accordo
quadro al Consiglio affinché questi, con propria decisione, renda tali
prescrizioni minime vincolanti negli Stati membri della Comunità europea, ad
eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
I.
CONSIDERAZIONI GENERALI
1.
Visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla
politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 2;
2.
considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica
sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati, a
richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del
Consiglio su proposta della Commissione;
3.
considerando che la Commissione ha annunciato la propria intenzione di
proporre una misura comunitaria in merito alla conciliazione della vita
professionale con quella familiare;
4.
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
stabilisce, al punto 16 relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne,
che è opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di
conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari;
5.
considerando che la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994
riconosce che una politica effettiva di pari opportunità presuppone una
strategia globale integrata, la quale consenta una migliore organizzazione degli
orari di lavoro, una maggiore flessibilità e un più agevole ritorno alla vita
professionale e prende atto del ruolo importante che svolgono le parti sociali
sia in tale campo sia nell'offrire, agli uomini e alle donne, la possibilità di
conciliare le loro responsabilità professionali e i loro obblighi familiari;
6.
considerando che le misure volte a conciliare la vita professionale
familiare dovrebbero promuovere l'introduzione di nuovi modi flessibili di
organizzazione del lavoro e dell'orario, più adattati ai bisogni della società
in via di mutamento, e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quelli
dei lavoratori;
7.
considerando che la politica familiare deve essere situata nel contesto
dei mutamenti demografici, degli effetti dell'invecchiamento della popolazione,
del ravvicinamento delle generazioni e della promozione della partecipazione
delle donne alla vita attiva;
8.
considerando che gli uomini dovrebbero essere incoraggiati ad assumere
uguali responsabilità familiari, ad esempio, proponendo loro di prendere
congedi parentali con mezzi quali programmi di sensibilizzazione;
9.
considerando che il presente accordo è un accordo quadro che stabilisce
prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo
di maternità, e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e rinvia
agli Stati membri e alle parti sociali per la determinazione di condizioni di
accesso e di modalità di applicazione affinché si tenga conto della situazione
particolare di ciascuno Stato membro;
10.
considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere il mantenimento
delle prestazioni in natura effettuate a titolo di assicurazione malattia
durante il periodo minimo di congedo parentale;
11.
considerando che gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove ciò risulti
opportuno in considerazione delle condizioni nazionali e della situazione di
bilancio, prevedere il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di
previdenza e assistenza sociale durante il periodo minimo di congedo parentale;
12.
considerando che il presente accordo tiene conto della necessità di
migliorare le esigenze di politica sociale, di favorire la competitività
dell'economia della Comunità è di evitare di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese;
13.
considerando che le parti sociali sono le più idonee a trovare soluzioni
rispondenti alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e che quindi
deve essere riservato loro un ruolo particolare nell'attuazione e applicazione
del presente accordo,
LE
PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:
II.
CONTENUTO
Clausola
1: Oggetto e campo d'applicazione
1.
Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la
conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che
lavorano.
2.
Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un
contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi
o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.
Clausola
2: Congedo parentale
1.
Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai
lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la
nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo
minimo di tre mesi fino a un'età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati
membri e/o dalle parti sociali.
2.
Per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini
e le donne le parti firmatarie del presente accordo considerano che il diritto
al congedo parentale previsto alla clausola 2.1 dovrebbe, in linea di principio,
essere attribuito in forma non trasferibile.
3.
Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo
parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati
membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati
membri e/o le parti sociali possono in particolare:
a) stabilire che il congedo parentale sia
accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di
un credito di tempo;
b) subordinare il diritto al congedo parentale ad
una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un
anno;
c) adeguare le condizioni di accesso e le modalità
d'applicazione del congedo parentale alle circostanze particolari proprie
dell'adozione;
d) fissare i termini del preavviso che il
lavoratore deve dare al datore di lavoro allorché intende esercitare il diritto
al congedo parentale; tale preavviso deve indicare l'inizio e la fine del
periodo di congedo;
e) definire le circostanze in cui il datore di
lavoro, previa la consultazione conforme alla legge, ai contratti collettivi e
alle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione del congedo
parentale per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa (ad
esempio allorché il lavoro è di natura stagionale, o se non è possibile
trovare un sostituito durante il periodo di preavviso, o se una quota
significativa della manodopera domanda il congedo parentale allo stesso tempo, o
allorché una funzione particolare rivesta importanza strategica). Qualsiasi
difficoltà derivante dall'applicazione di questa clausola deve essere risolta
secondo la legge, i contratti collettivi e le prassi nazionali;
f) in aggiunta a quanto stabilito nella lettera
e), autorizzare accordi particolari intesi a soddisfare le esigenze operative e
organizzative delle piccole imprese.
4.
Onde assicurare che i lavoratori possano esercitare il diritto al congedo
parentale, gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie
per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale, secondo la legge, i contratti collettivi o le
prassi nazionali.
5.
Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare
allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro
equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di
lavoro.
6.
I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del
congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale. Al
termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali
modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi
nazionali.
7.
Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del
contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.
8.
Tutte le questioni di previdenza e assistenza sociale legate al presente accordo
devono essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge
nazionale, tenendo conto dell'importanza della continuità dei diritti alle
prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi, in
particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria.
Clausola
3: Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore
1.
Gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per
autorizzare i lavoratori ad assentarsi dal lavoro, secondo la legge, i contratti
collettivi e/o le prassi nazionali, per cause di forza maggiore derivante da
ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendono
indispensabile la presenza immediata del lavoratore.
2.
Gli Stati membri e/o le parti sociali possono precisare le condizioni di
accesso e le modalità di applicazione della clausola 3.1 e limitare tale
diritto ad una durata determinata per anno e/o per evento.
Clausola
4: Disposizioni finali
1.
Gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni più
favorevoli di quelle previste nel presente accordo.
2.
L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una
giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei
lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo; resta impregiudicato
il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire con
l'evolversi della situazione (compresa anche l'introduzione della non
trasferibilità) disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse,
purché le prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate.
3.
Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti sociali
di concludere, a livello appropriato, compreso quello europeo, convenzioni che
adattino e/o integrino le sue disposizioni per tenere conto di circostanze
particolari.
4.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del
Consiglio entro due anni dall'adozione della decisione ovvero si accertano che
le parti sociali (1) attuino le disposizioni necessarie mediante accordi prima
della fine di tale periodo. Gli Stati membri possono, ove ciò sia necessario in
considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto
collettivo, disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla
decisione.
5.
La prevenzione e l'esame delle controversie e dei ricorsi risultanti
dall'applicazione dell'accordo ha luogo secondo la legge, i contratti collettivi
e le prassi nazionali.
6.
Fatto salvo il ruolo della Commissione, dei giudici nazionali e della
Corte di giustizia, qualsiasi questione relativa all'interpretazione del
presente accordo a livello europeo dovrebbe innanzitutto essere sottoposta dalla
Commissione alle parti firmatarie, che esprimeranno un parere.
7.
Le parti firmatarie sottopongono a revisione l'applicazione del presente
accordo 5 anni dopo la data della decisione del Consiglio, qualora una di esse
ne faccia domanda.
Bruxelles,
14 dicembre 1995.
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