Direttiva
92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE)
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 118 A,
vista
la proposta della Commissione (1), elaborata previa consultazione del comitato
consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di
lavoro,
in
cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando
che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti mediante
direttive prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare
dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando
che la presente direttiva non può giustificare un abbassamento eventuale dei
livelli di protezione già raggiunti in ogni Stato membro e che gli Stati membri
si impegnano, ai sensi del trattato, a promuovere il miglioramento delle
condizioni esistenti in questo settore in vista di una loro armonizzazione nel
senso di progresso;
considerando
che, a norma dell'articolo 118 A, tali direttive evitano di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione
e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando
che ai sensi della decisione 74/325/CEE (4), modificata, da ultimo, dall'atto di
adesione del 1985, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela
della salute sul luogo di lavoro viene consultato dalla Commissione in vista
dell'elaborazione delle proposte in questo campo;
considerando
che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,
adottata il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo dai capi di Stato
o di governo di undici Stati membri, stabilisce in particolare al paragrafo 19:
"Ogni
lavoratore deve beneficiare nell'ambiente di lavoro di condizioni di protezione
sanitaria e di sicurezza soddisfacenti. Devono essere adottati provvedimenti
adeguati al fine di progredire nell` armonizzazione delle condizioni esistenti
in tale campo";
considerando
che la Commissione, nel suo programma d'azione per l'applicazione della Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, ha fissato fra gli
altri obiettivi quello dell'adozione da parte del Consiglio di una direttiva
riguardante la protezione sul lavoro della donna gestante;
considerando
che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), prevede all'articolo 15 che i
gruppi a rischio particolarmente sensibili devono essere protetti contro i
pericoli che li riguardano in maniera particolare;
considerando
che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere
considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici
e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione
della loro sicurezza e salute;
considerando
che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato
del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di uguaglianza di
trattamento tra uomini e donne;
considerando
che talune attività possono presentare un rischio specifico di esposizione
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ad agenti,
processi o condizioni di lavoro pericolosi e che pertanto questi rischi devono
essere valutati ed il risultato di questa valutazione deve essere comunicato
alle lavoratrici e/o ai loro rappresentanti;
considerando
d'altronde che, qualora da detta valutazione risultasse un rischio per la
sicurezza o la salute delle lavoratrici, occorre prevedere un dispositivo per la
loro protezione;
considerando
che le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento non devono svolgere
attività la cui valutazione abbia rivelato un rischio di esposizione, che metta
in pericolo la sicurezza e la salute, a taluni agenti o condizioni di lavoro
particolarmente pericolosi;
considerando
che conviene prevedere disposizioni affinché le lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento non siano tenute a prestare lavoro di notte,
qualora ciò sia necessario sotto l'aspetto della loro sicurezza o salute;
considerando
che la vulnerabilità delle donne gestanti, puerpere e in periodo di
allattamento rende necessario un diritto ad un congedo di maternità di almeno
quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, ed il
carattere obbligatorio di un congedo di maternità di almeno due settimane,
ripartite prima e/o dopo il parto;
considerando
che il rischio di essere licenziate per motivi connessi al loro stato può avere
effetti dannosi sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento e che conseguentemente conviene prevedere
un divieto di licenziamento;
considerando
che le misure di organizzazione del lavoro a scopo di protezione della salute
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non avrebbe un
effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi
con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il
versamento di un'indennità adeguata;
considerando
d'altronde che le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero
anch'esse senza effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei
diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una
retribuzione e/o dal versamento di un'indennità adeguata;
considerando
che la nozione di indennità adeguata in caso di congedo di maternità deve
essere considerata come un elemento tecnico di riferimento per fissare il
livello della protezione minima e non dovrebbe in alcun caso essere interpretato
nel senso di un'analogia tra la gravidanza e la malattia,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE
I
OGGETTO
E DEFINIZIONI
Articolo
1
Oggetto
1.
La presente direttiva, che è la decima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, ha per oggetto
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento.
2.
Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo
2, si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1 nel suo insieme,
fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella
presente direttiva.
3.
La presente direttiva non può avere per effetto un abbassamento del livello di
protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
rispetto alla situazione esistente in ogni Stato membro alla data della sua
adozione.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
a)
lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il
proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
b)
lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o
prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro,
conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
c)
lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di
allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del
suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o
prassi.
SEZIONE
II
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
3
Linee
direttrici
1.
La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del
comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul
luogo di lavoro, elabora le linee direttrici concernenti la valutazione degli
agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2.
Le
linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.
2.
Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per la
valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1.
A
tal fine, gli Stati membri portano tali linee direttrici a conoscenza dei datori
di lavoro, delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nel rispettivo Stato
membro.
Articolo
4
Valutazione
e informazione
1.
Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di
esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non
esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata
dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle
lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro,
direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui
all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, al fine di poter:
-
valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le
ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui
all'articolo 2;
-
definire le misure da adottare.
2.
Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello
stabilimento interessato le lavoratrici di cui all'articolo 2 e le lavoratrici
che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro
rappresentanti sono informati dei risultati della valutazione prevista al
paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro.
Articolo
5
Conseguenze
dei risultati della valutazione
1.
Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, qualora i risultati della
valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 rivelino un rischio per la
sicurezza o la salute di una lavoratrice di cui all'articolo 2, nonché
ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché l'esposizione di detta lavoratrice al rischio sia
evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo
orario di lavoro.
2.
Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è
tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente
richiesta per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre
mansioni.
3.
Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente
possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente
giustificati, la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto
il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
4.
Il presente articolo si applica mutatis mutandis al caso in cui una lavoratrice
che svolge un'attività vietata ai sensi dell'articolo 6 diventi una lavoratrice
gestante o in periodo di allattamento e ne informi il suo datore di lavoro.
Articolo
6
Divieto
di esposizione
Oltre
alle disposizioni generali concernenti la protezione dei lavoratori, e in
particolare quelle relative a valori limite di esposizione professionale:
1)
le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2, lettera a) non saranno obbligate
in nessun caso a svolgere attività per cui la valutazione abbia rivelato il
rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o la salute, agli
agenti e alle condizioni di lavoro che figurano nell'allegato II, sezione A;
2)
le lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 2, lettera c) non
saranno obbligate in nessun caso a svolgere attività per cui la valutazione
abbia rivelato il rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o
la salute, agli agenti e alle condizioni di lavoro che figurano nell'allegato II,
sezione B.
Articolo
7
Lavoro
notturno
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui
all'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la
gravidanza o nel periodo successivo al parto che sarà determinato dall'autorità
nazionale competente per la sicurezza e la salute, con riserva della
presentazione, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, di un certificato
medico che ne attesti la necessità per la sicurezza o la salute della
lavoratrice interessata.
2.
Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilità,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:
a)
dell'assegnazione ad un lavoro diurno, oppure
b)
di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternità qualora
tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente
possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente
giustificati.
Articolo
8
Congedo
di maternità
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici
settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali.
2.
Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 deve includere un congedo di
maternità obbligatorio di almeno due settimane, ripartite prima e/o dopo il
parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Articolo
9
Dispensa
dal lavoro per esami prenatali
Gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici
gestanti di cui all'articolo 2, lettera a) fruiscano, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali, di una dispensa dal lavoro senza perdita
della retribuzione per recarsi ad effettuare esami prenatali nel caso in cui
questi esami debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro.
Articolo
10
Divieto
di licenziamento
Per
garantire alle lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 l'esercizio dei diritti di
protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1)
gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento
delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della
gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi
dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che
l'autorità competente abbia dato il suo accordo;
2)
qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il
periodo specificato nel punto 1), il datore di lavoro deve fornire per iscritto
giustificati motivi per il licenziamento;
3)
gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le lavoratrici di
cui all'articolo 2 contro le conseguenze di un licenziamento che a norma del
punto 1) è illegittimo.
Articolo
11
Diritti
connessi con il contratto di lavoro
Per
garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di
protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1)
nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui
all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o
prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il
mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;
2)
nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:
a)
i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici di cui
all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente
punto;
b)
il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata
alle lavoratrici di cui all'articolo 2;
3)
l'indennità di cui al punto 2), lettera b) è ritenuta adeguata se assicura
redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in
caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di
salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni
nazionali;
4)
gli Stati membri hanno la facoltà di subordinare il diritto alla retribuzione o
all'indennità di cui al punto 1) e al punto 2), lettera b) al fatto che la
lavoratrice interessata soddisfi le condizioni previste dalle legislazioni
nazionali per usufruire del diritto a tali vantaggi.
Tali
condizioni non possono in alcun caso prevedere periodi di lavoro preliminare
superiori a dodici mesi immediatamente prima della data presunta del parto.
Articolo
12
Difesa
dei diritti
Gli
Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure
necessarie per consentire a qualsiasi lavoratrice che si ritenga lesa dalla
mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di
difendere i propri diritti per via legale e/o, conformemente alle legislazioni
e/o prassi nazionali, mediante ricorso ad altre istanze competenti.
Articolo
13
Modifica
degli allegati
1.
Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica dell'allegato I in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione delle regolamentazioni o delle specifiche
internazionali e delle conoscenze nel settore disciplinato dalla presente
direttiva vengono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della
direttiva 89/391/CEE.
2.
L'allegato II può essere modificato soltanto secondo la procedura prevista
all'articolo 118 A del trattato.
Articolo
14
Disposizioni
finali
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
due anni dopo l'adozione della medesima o si assicurano, al più tardi due anni
dopo l'adozione della presente direttiva, che le parti sociali applichino le
disposizioni necessarie tramite accordi collettivi; gli Stati membri devono
prendere tutti i provvedimenti necessari per essere costantemente in grado di
garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
4.
Ogni cinque anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa la pratica
attuazione delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di
vista delle parti sociali.
Tuttavia,
gli Stati membri riferiscono per la prima volta alla Commissione circa la
pratica attuazione delle disposizioni della presente direttiva, indicando il
punto di vista delle parti sociali, quattro anni dall'adozione della stessa.
La
Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato
economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la
protezione della salute sul luogo di lavoro.
5.
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente
direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.
6.
Il Consiglio riesaminerà la presente direttiva, sulla base di una valutazione
fondata sulle relazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma e, se del caso, di
una proposta che la Commissione presenterà entro cinque anni dall'adozione
della stessa.
Articolo
15
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Lussemburgo,
19 ottobre 1992.
Per
il Consiglio
(1)
GU n. C 281 del 9. 11. 1990, pag. 3 e GU n. C 25 dell'1. 2. 1991, pag. 9.
(2)
GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 177 e GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 99.
(3)
GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 29.
(4)
GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.
(5)
GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
ALLEGATO
I
ELENCO
NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFO 1
A.
Agenti
1.
Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni
del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a)
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b)
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c)
rumore;
d)
radiazioni ionizzanti (*);
e)
radiazioni non ionizzanti;
f)
sollecitazioni termiche;
g)
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno
dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalla lavoratrice di cui all'articolo 2.
2.
Agenti biologici
Agenti
biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'articolo 2, lettera d),
punti da 2 a 4 della direttiva 90/679/CEE (¹), nella misura in cui sia noto che
tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II.
3.
Agenti chimici
Gli
agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II:
a)
sostanze etichettate R 40, R 45, R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 67/548/CEE
(²), purché non figurino ancora nell'allegato II;
b)
agenti chimici che figurano nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE (³);
c)
mercurio e suoi derivati;
d)
medicamenti antimitotici;
e)
monossido di carbonio;
f)
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B.
Processi
-
Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE.
C.
Condizioni di lavoro
-
Lavori sotterranei di carattere minerario.
(*)
Vedi direttiva 80/836/Euratom (GU n. L 246 del 7. 9. 1980, pag. 1).
(¹)GU
n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(²)GU
n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla
direttiva 90/517/CEE (GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37).
(³)GU
n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.
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