Emendamenti al Progetto di Costituzione Europea

Presentati da Gianfranco Fini

 

 

Articolo 1: Istituzione dell'Unione

  1. Ispirata dalla volontà [dei popoli e degli Stati d’Europa] di porre le fondamenta peruna unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati d’Europa al fine di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce un'Unione Europea [denominata...], in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, e che gestisce, [sul modello federale], talune competenze comuni.
  2. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri e quella dei loro popoli.
  3. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

 

Articolo 2: Valori dell'Unione

 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, valori che sono comuni agli Stati membri. L’Unione riconosce le comuni radici giudaico-cristiane come valori fondanti del suo patrimonio

Essa mira ad essere una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la solidarietà.

 

 

Articolo 3: Obiettivi dell'Unione

 

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione si adopera per un'Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, ed un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la parità tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietà tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per tutti.

3. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua diversità culturale.

4. Nel difendere l'indipendenza e gli interessi dell'Europa, l'Unione si adopera per promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti dei bambini, alla rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale e alla pace tra gliStati.

  1. L’Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
    1. promuovere un equilibrato progresso economico e sociale dei suoi cittadini, assicurando il funzionamento del mercato unico e della unione economica e monetaria, il rafforzamento della coesione economica e sociale, il perseguimento della giustizia sociale, della piena occupazione e di un tenore di vita elevato;
    2. promuovere i suoi valori, e in particolare il primato della persona umana, attraverso il rispetto reciproco tra i popoli, l’eliminazione della povertà, il rispetto della vita, la tutela dell’infanzia e della famiglia, il perseguimento delle pari opportunità, della solidarietà tra le generazioni, della sostenibilità dello sviluppo, del progresso scientifico e tecnologico;
    3. affermare la sua identità, la sua indipendenza, e i suoi interessi sulla scena internazionale mediante l’attuazione di una politica estera, di sicurezza e difesa comune nella rigorosa osservanza del diritto internazionale come base per la pace tra gli Stati ed i popoli;
    4. rafforzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità ai suoi valori condivisi e nel rispetto della ricchezza della sua diversità culturale

 

  1. Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle pertinenti competenze che la presente Costituzione attribuisce all'Unione.

 

 

Articolo 5: Diritti fondamentali

 

  1. La Carta dei diritti fondamentali é, parte integrante della presente Costituzione, è contenuta in un Protocollo allegato. Il testo della Carta è contenuto in un protocollo [nella seconda parte della / in un protocollo allegato alla ] stessa.
  2. L'esercizio dei diritti delineati nella Carta si esercita in quanto compatibile con l’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro
  3. L'Unione può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell'Unione definite dalla presente Costituzione.
  4. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in qualità di principi generali.

 

Articolo 7: Cittadinanza dell'Unione

 

  1. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce quest'ultima. Tutti cittadini dell'Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.
  2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla presente Costituzione, segnatamente:

- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

- il diritto di elettorato attivo e passivo [voto e di eleggibilità] alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni locali [comunali] nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore

dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

  1. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione; la legge europea stabilisce limiti per evitarne il duplice esercizio

 

Articolo 8: Principi fondamentali

 

1.      La delimitazione e l'esercizio delle competenze dell'Unione si fondano sui principi diattribuzione, sussidiarietà , proporzionalità, [e] cooperazione leale

2.      Secondo il principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione dalla Costituzione appartiene agli Stati membri.

3.      Secondo il principio della sussidiarietà, nei settori di esercizio delle competenze condivise [che non sono di sua esclusiva competenza] l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri [ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione].

4.      Secondo il principio della proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

5.      Secondo il principio della cooperazione leale, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

6.      Ogni intervento dell’Unione tiene conto delle diverse dimensioni, articolazioni e condizioni degli Stati membri.

 

Articolo 9: Applicazione dei principi fondamentali

 

  1. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.
  2. Nell'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione, le istituzioni applicano il principio della sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del principio di sussidiarietà. 1
  3. Nell'esercizio delle competenze dell'Unione, le istituzioni applicano il principio della proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.
  4. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione.
  5. Conformemente al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. L'Unione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.
  6. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, la loro struttura fondamentale, le loro funzioni essenziali ed in particolare la loro organizzazione politica e costituzionale, compresa la ripartizione quella legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa l'organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale.

 

1 Una nuova versione del Protocollo sarà diffusa prossimamente.

 

Articolo 10: Categorie di competenze

 

  1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se non previa autorizzazione dell'Unione.
  2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza condivisa con gli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. In accordo con il principio di sussidiarietà tale facoltà dell’Unione dovrà essere esercitata in modo da essere sempre complementare e mai sostitutiva rispetto a quella degli Stati membri. Gli Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria.
  3. L'Unione ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
  4. L'Unione ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune. e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.
  5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
  6. L'Unione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore previste dalla Costituzione stessa.

 

Articolo 11: Competenze esclusive

 

  1. L'Unione ha competenza esclusiva per assicurare:
  • la nei settori della libera circolazione dei cittadini dell’Unione [delle persone], delle merci, dei servizi e dei capitali
  • la nella definizione ed attuazione delle norme di concorrenza nell'ambito del mercato interno e nelle seguenti materie:
    • l’unione doganale,
    • la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
    • la politica commerciale comune,
    • la politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,
  1. L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell'Unione.

 

 

Articolo 12: Competenze condivise

 

1. L'Unione dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri sulla base delle pertinenti disposizioni della parte seconda della presente Costituzione nelle seguenti materie: a quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.

2. La portata delle competenze condivise dell'Unione è determinata dalle disposizioni della parte II.

3. Qualora l'Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la loro.

4. Le competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:

- mercato interno

- giustizia ed affari interni spazio di libertà, sicurezza e giustizia

- agricoltura e pesca

- trasporti

- reti transeuropee

- energia

- politica sociale

- coesione economica e sociale

- ambiente

- protezione dei consumatori

- ricerca scientifica e spazio

- cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario

5. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione è competente per condurre azioni, segnatamente l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

6. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione è competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

 

Articolo 13: Coordinamento delle politiche economiche

 

  1. L'Unione coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone gli indirizzi di massima, sulla base delle disposizioni di cui alla parte seconda della presente Costituzione.
  2. Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dell'interesse comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
  3. Agli Stati membri che hanno adottato l'euro si applicano disposizioni specifiche.

 

Articolo 14: Politica estera, di sicurezza e difesa comune

 

L’Unione stabilisce ed attua una politica estera, di sicurezza e difesa comuni disciplinata dalle disposizioni della parte seconda della presente Costituzione.

Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

 

Articolo 15: Settori dell'azione di sostegno

 

1. Sulla base di quanto disposto nella parte seconda della presente Costituzione, l’Unione può esercitare azioni di sostegno nei seguenti settori: L'Unione può svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata di tale competenza è determinata dalle disposizioni della parte II.

2. I settori dell'azione di sostegno sono i seguenti:

- occupazione

- istruzione, formazione professionale

- gioventù

- cultura

- sport

- protezione civile dalle calamità

3. Gli Stati membri coordinano nell'ambito dell'Unione le rispettive politiche nazionali in materia di occupazione.

4. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

 

  1. Articolo 16: Clausola di flessibilità

 

1.      Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

2.      La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 9, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.

3.      Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.