Emendamenti al Progetto di Costituzione Europea
Presentati
da Gianfranco Fini
Articolo 1: Istituzione
dell'Unione
-
Ispirata
dalla volontà [
dei popoli e degli Stati d’Europa] di porre
le fondamenta peruna unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati
d’Europa al fine di costruire il loro futuro comune, la presente
Costituzione istituisce un'Unione Europea [denominata...],
in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, e che
gestisce, [sul modello federale], talune competenze comuni.
-
L'Unione
rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri e quella dei loro
popoli.
-
L'Unione
è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi
valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Articolo 2: Valori dell'Unione
L'Unione si
fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia,
dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, valori che sono
comuni agli Stati membri. L’Unione riconosce le comuni radici
giudaico-cristiane come valori fondanti del suo patrimonio
Essa mira
ad essere una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la
solidarietà.
Articolo 3: Obiettivi
dell'Unione
1.
L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli.
2.
L'Unione si adopera per un'Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato
su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di
mercato unico libero, ed un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di
ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un
tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la parità
tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il progresso
scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la
solidarietà tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per
tutti.
3.
L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale
sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della
sua diversità culturale.
4. Nel
difendere l'indipendenza e gli interessi dell'Europa, l'Unione si adopera per
promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo
sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli,
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti dei bambini, alla
rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale e
alla pace tra gliStati.
-
L’Unione
si prefigge i seguenti obiettivi:
-
promuovere
un equilibrato progresso economico e sociale dei suoi cittadini,
assicurando il funzionamento del mercato unico e della unione economica e
monetaria, il rafforzamento della coesione economica e sociale, il
perseguimento della giustizia sociale, della piena occupazione e di un
tenore di vita elevato;
-
promuovere
i suoi valori, e in particolare il primato della persona umana, attraverso
il rispetto reciproco tra i popoli, l’eliminazione della povertà, il
rispetto della vita, la tutela dell’infanzia e della famiglia, il
perseguimento delle pari opportunità, della solidarietà tra le
generazioni, della sostenibilità dello sviluppo, del progresso
scientifico e tecnologico;
-
affermare
la sua identità, la sua indipendenza, e i suoi interessi sulla scena
internazionale mediante l’attuazione di una politica estera, di
sicurezza e difesa comune nella rigorosa osservanza del diritto
internazionale come base per la pace tra gli Stati ed i popoli;
-
rafforzare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità ai suoi
valori condivisi e nel rispetto della ricchezza della sua diversità
culturale
-
Tali
obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle
pertinenti competenze che la presente Costituzione attribuisce all'Unione.
Articolo 5: Diritti
fondamentali
-
La
Carta dei diritti fondamentali é, parte integrante della presente Costituzione,
è contenuta in un Protocollo allegato.
Il testo della
Carta è contenuto in un protocollo [nella seconda parte della / in un
protocollo allegato alla ] stessa.
-
L'esercizio
dei diritti delineati nella Carta si esercita in quanto compatibile con
l’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro
-
L'Unione
può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione non modifica le
competenze dell'Unione definite dalla presente Costituzione.
-
I
diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell'Unione in qualità di principi generali.
Articolo 7: Cittadinanza
dell'Unione
-
E'
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non
sostituisce quest'ultima. Tutti cittadini dell'Unione, uomini e donne, sono
uguali dinanzi alla legge.
-
I
cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti
dalla presente Costituzione, segnatamente:
- il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;
- il
diritto di elettorato attivo e passivo [voto e di eleggibilità]
alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni locali [comunali]
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato;
- il
diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di
cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il
diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore
dell'Unione,
di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle
lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
-
Tali
diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla
presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione;
la legge europea stabilisce limiti per evitarne il duplice esercizio
Articolo 8: Principi
fondamentali
1.
La delimitazione e l'esercizio delle competenze dell'Unione si fondano
sui principi diattribuzione, sussidiarietà , proporzionalità, [e]
cooperazione leale
2.
Secondo il principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle
competenze che le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli
obiettivi da essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione
dalla Costituzione appartiene agli Stati membri.
3.
Secondo il principio della sussidiarietà, nei settori di esercizio
delle competenze condivise [che non sono di sua esclusiva competenza]
l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri [ma
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere
realizzati meglio a livello di Unione].
4.
Secondo il principio della proporzionalità, il contenuto e la forma
dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il
raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
5.
Secondo il principio della cooperazione leale, l'Unione e gli Stati
membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti
derivanti dalla Costituzione.
6.
Ogni intervento dell’Unione tiene conto delle diverse dimensioni,
articolazioni e condizioni degli Stati membri.
Articolo 9: Applicazione dei
principi fondamentali
-
La
Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione
nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione
stessa hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.
-
Nell'esercizio
delle competenze non esclusive dell'Unione, le istituzioni applicano il
principio della sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla
Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai
parlamenti nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del
principio di sussidiarietà. 1
-
Nell'esercizio
delle competenze dell'Unione, le istituzioni applicano il principio della
proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.
-
Gli
Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare
atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione
determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione.
-
Conformemente
al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano l'Unione
nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che
rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione.
L'Unione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.
-
L'Unione
rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, la loro
struttura fondamentale, le loro funzioni essenziali ed in particolare la
loro organizzazione politica e costituzionale, compresa la ripartizione
quella
legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno
Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa
l'organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e
locale.
1
Una
nuova versione del Protocollo sarà diffusa prossimamente.
Articolo 10: Categorie di
competenze
-
Quando
la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un
determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente
se non previa autorizzazione dell'Unione.
-
Quando
la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza condivisa con gli
Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la
facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale
settore. In accordo con il principio di sussidiarietà tale facoltà
dell’Unione dovrà essere esercitata in modo da essere sempre
complementare e mai sostitutiva rispetto a quella degli Stati membri.
Gli
Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui
l'Unione non ha esercitato la propria.
-
L'Unione
ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri.
-
L'Unione
ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera, di
sicurezza e di difesa comune.
e di sicurezza comune,
compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.
-
Per
taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha
competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere
l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza
in tali settori.
-
L'Unione
esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte
II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun
settore previste dalla Costituzione stessa.
Articolo 11: Competenze
esclusive
-
L'Unione
ha competenza esclusiva per assicurare:
-
la
nei settori della libera circolazione dei cittadini
dell’Unione [delle persone], delle merci, dei servizi e dei
capitali
-
la
nella definizione ed attuazione delle norme di concorrenza
nell'ambito del mercato interno e nelle seguenti materie:
-
l’unione
doganale,
-
la
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca.
-
la
politica commerciale comune,
-
la
politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,
-
L'Unione
ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché
tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, è
necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a
livello interno o riguarda un atto interno dell'Unione.
Articolo
12: Competenze
condivise
1. L'Unione
dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri sulla base delle
pertinenti disposizioni della parte seconda della presente Costituzione nelle
seguenti materie: a quando la Costituzione le attribuisce una competenza che
non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.
2. La
portata delle competenze condivise dell'Unione è determinata dalle disposizioni
della parte II.
3. Qualora
l'Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un
settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la
loro.
4. Le
competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti
settori principali:
- mercato
interno
- giustizia
ed affari interni spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- agricoltura
e pesca
- trasporti
- reti
transeuropee
- energia
- politica
sociale
- coesione
economica e sociale
- ambiente
- protezione
dei consumatori
- ricerca
scientifica e spazio
- cooperazione
allo sviluppo ed aiuto umanitario
5. Nei
settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione è
competente per condurre azioni, segnatamente l'attuazione di programmi, senza
che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati
membri di esercitare la loro.
6. Nei
settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione è
competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che
l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati
membri di esercitare la loro.
Articolo 13: Coordinamento
delle politiche economiche
-
L'Unione
coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare
definendone gli indirizzi di massima, sulla base delle disposizioni di
cui alla parte seconda della presente Costituzione.
-
Gli
Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto
dell'interesse comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi dell'Unione.
-
Agli
Stati membri che hanno adottato l'euro si applicano disposizioni specifiche.
Articolo
14: Politica estera, di sicurezza e difesa comune
L’Unione
stabilisce ed attua una politica estera, di sicurezza e difesa comuni
disciplinata dalle disposizioni della parte seconda della presente Costituzione.
Gli Stati
membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi
si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da
nuocere alla sua efficacia.
Articolo 15: Settori
dell'azione di sostegno
1. Sulla
base di quanto disposto nella parte seconda della presente Costituzione,
l’Unione può esercitare azioni di sostegno nei seguenti settori: L'Unione
può svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata
di tale competenza è determinata dalle disposizioni della parte II.
2. I
settori dell'azione di sostegno sono i seguenti:
-
occupazione
-
istruzione, formazione professionale
-
gioventù
-
cultura
- sport
-
protezione civile dalle calamità
3. Gli Stati
membri coordinano nell'ambito dell'Unione le rispettive politiche nazionali in
materia di occupazione.
4. Gli atti
giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della
parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
-
Articolo
16: Clausola di flessibilità
1.
Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche
definite nella parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla
presente Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione
richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, adotta le
disposizioni appropriate.
2.
La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di
sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 9, richiama
l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate
sul presente articolo.
3.
Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale
armonizzazione.
|