Parlamento europeo
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Edizione provvisoria : 14/01/2003

Ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea

P5_TA-PROV(2002)0009

A5-0427/2002

Risoluzione del Parlamento euroeo sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (2002/2141(INI))

Il Parlamento europeo,

-  visto il trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001, e in particolare il punto 6 della dichiarazione n. 23 relativa all'avvenire dell'Unione,

-  vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea,

-  visto il Libro bianco della Commissione sulla governance europea(1) e la sua risoluzione del 29 novembre 2001 su tale Libro bianco(2),

-  vista la sua risoluzione del 16 maggio 2002 sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri(3),

-  vista l'organizzazione territoriale di ognuno degli Stati membri sancita dalle rispettive costituzioni,

-  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

-  vista la Carta comunitaria della regionalizzazione(4),

-  visti l'articolo 265 del trattato CE,

-  visti gli articoli 53 e 163 del suo regolamento,

-  visto il parere del Comitato delle regioni del 21 novembre 2002 sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea,(5)

-  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0427/2002),

A.  considerando che l'Unione europea si basa sulla duplice legittimità degli Stati e dei cittadini; constatando che, nel corso degli ultimi decenni e parallelamente al processo della costruzione europea, si è manifestata nella maggior parte degli Stati membri una tendenza crescente alla regionalizzazione o alla decentralizzazione, cosa che ha rafforzato le responsabilità dei numerosi enti territoriali in materia di formulazione della legislazione e delle politiche dell'Unione europea, della loro esecuzione e del loro controllo, dando agli stessi una nuova consapevolezza del loro ruolo in Europa; constatando inoltre che la prassi istituzionale va spesso al di là delle disposizioni giuridiche,

B.  constatando che tale fenomeno ha presentato ricche diversità di ordine nazionale, culturale, istituzionale come testimoniato dal diritto costituzionale e amministrativo degli Stati membri,

C.  considerando che, di fronte alle sfide, potenzialità e incertezze generate dalla globalizzazione, l'UE deve sviluppare al contempo la sua capacità di intervento globale e la capacità di coesione e partecipazione dei cittadini, garantite dalle regioni e dai municipi;

D.  considerando che negli anni passati è maturata una maggiore consapevolezza circa le funzioni e l'autonomia delle diverse amministrazioni regionali e locali degli Stati membri, che gli enti regionali e locali possono svolgere al riguardo un ruolo significativo per avvicinare maggiormente l'UE ai cittadini, la qual cosa rappresenta un obiettivo fondamentale del processo di Nizza, e che il Libro bianco della Commissione sulla governance europea richiede una stretta cooperazione tra le istituzioni europee, i governi nazionali, le amministrazioni regionali e locali e la società civile,

E.  considerando il molteplice contributo delle regioni e delle autorità locali alla riuscita dell'integrazione europea, attraverso l'applicazione regionale e in loco della legislazione comunitaria, partenariati internazionali e, nelle regioni di confine, attraverso la cooperazione transfrontaliera,

F.  ricordando il preambolo della Carta dei diritti fondamentali secondo il quale 'l'Unione contribuisce alla preservazione e allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'organizzazione dei loro poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale',

G.  consapevole del fatto che la salvaguardia e il rafforzamento dell'autonomia regionale e locale nei diversi paesi europei costituisce un contributo importante alla costruzione dell'Europa basato sui principi di democrazia, di prossimità e di decentramento del potere,

H.  constatando che ciascuna legittimità democratica, di cui sono dotate le istituzioni a tutti i livelli della governance, ha un valore e un merito proprio e che occorre abbandonare una concezione gerarchica e piramidale del sistema istituzionale dell'Unione,

I.  considerando opportuno che l'Unione europea instauri una maggior partecipazione delle collettività regionali e locali al processo decisionale europeo, a partire dalla fase di preparazione delle politiche e degli atti comunitari, come pure che essa garantisca una migliore collaborazione con gli organismi che sono di fatto incaricati di eseguire le decisioni dell'Unione,

J.  rilevando che l'articolo 203 del trattato CE già consente ai ministri dei governi regionali di partecipare alle delegazioni del Consiglio dei rispettivi Stati membri qualora ciò sia conforme alla ripartizione costituzionale dei poteri prevista da detto Stato,

K.  consapevole della richiesta delle collettività locali e regionali di rafforzare il loro ruolo nel processo decisionale; ritenendo che tale richiesta debba essere interpretata e soddisfatta senza mettere in causa l'equilibrio istituzionale su cui si è finora basato il successo della Comunità e dell'Unione, e che deve essere consolidato in vista della sfida dell'ampliamento a 25 e più Stati membri,

L.  riaffermando la legittimità e il ruolo essenziale del Comitato delle regioni in quanto interlocutore istituzionale delle collettività locali e regionali nell'ambito dell'Unione,

M.  consapevole dell'impegno europeo delle assemblee regionali e comunali, che debbono anch'esse sfruttare l'opportunità di pronunciarsi su progetti europei;

N.  considerando l'importanza dei lavori del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE), dell'Associazione delle regioni frontaliere europee (ARFE), della Conferenza delle regioni periferiche e marittime (CRPM), del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e di Eurocities, che promuovono a livello europeo strutture locali e regionali democratiche e la cooperazione transfrontaliera e interregionale,


Ravvicinamento dell'Unione ai suoi cittadini

1.  ritiene che, in vista dell'avvicinamento dell'Unione europea ai suoi cittadini, l'Unione debba formulare nuovi metodi partecipativi che riconoscano il ruolo chiave delle collettività regionali e locali, in particolare nel processo di preparazione delle decisioni comunitarie e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, cosa che rafforzerà certamente l'adesione dei suoi cittadini allo sviluppo del progetto d'integrazione europea;

2.  chiede che le disposizioni pertinenti della Costituzione europea riconoscano il ruolo delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra organizzazione territoriale che forma gli Stati membri nell'impegno volto a conseguire gli obiettivi dell'Unione europea; chiede pertanto che la Costituzione europea definisca con precisione l'esercizio, l'applicazione e il controllo del principio di sussidiarietà; chiede altresì che, nei casi in cui il recepimento delle direttive negli ordinamenti nazionali sia di competenza delle regioni, esse possano fruire, in materia di scelta delle metodologie, della stessa flessibilità riservata alle autorità nazionali, ove competenti; chiede inoltre con forza agli Stati membri di rafforzare meccanismi interni di partecipazione delle regioni e delle collettività territoriali, in particolare quelle dotate di poteri legislativi, all'insieme del processo in base al quale si forma la volontà dello Stato nel campo degli affari europei che rivestano per esse un interesse specifico;

Rappresentanza partecipativa

3.  sostiene l'appello del Comitato delle regioni affinché un nuovo quadro costituzionale dell'Unione europea incorpori la Carta europea dell'autogoverno locale come parte dell'acquis comunitario, allo scopo di costruire un'Unione basata su principi di democrazia e trasparenza(6) e su metodi di dialogo e cooperazione;

4.  invita la Commissione ad associare pienamente e costantemente alla preparazione degli atti legislativi e all'elaborazione delle politiche comunitarie coloro che sono chiamati ad applicarle, restando da determinare nell'ambito nazionale le modalità di associazione delle collettività regionali e locali a questo lavoro preparatorio; auspica che il desiderio di semplificazione del funzionamento dell'Unione sia compatibile con l'apertura di nuove vie di partecipazione a tutti i protagonisti, attuali ed eventuali, sulla scena europea;

5.  riafferma il proprio sostegno al concetto del Libro bianco 'Governance europea' della Commissione, in base al quale le regioni e i comuni svolgono il ruolo di mediatori tra il cittadino e le istituzioni comunitarie; auspica che, accanto alla consultazione diretta degli interessi regionali e comunali, si proceda in primo luogo all'ascolto del Comitato delle regioni o delle associazioni europee più rappresentative per la difesa degli interessi regionali, urbani e locali; invita quindi la Commissione a dar seguito alle proposte di principio avanzate in tal senso nel Libro bianco sulla governance;

6.  accoglie con favore la presentazione di proposte da parte della Commissione in merito alla possibilità di 'contratti tripartiti' tra l'Unione, gli Stati membri e le collettività territoriali designate da questi ultimi e intende analizzarle in modo approfondito soprattutto sotto il profilo delle prerogative di questo Parlamento;

7.  propone una cooperazione rafforzata fra le assemblee regionali e il Parlamento europeo, in particolare nell'ambito della sua commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo;

Accesso alla Corte di giustizia

8.  chiede alla Convenzione di garantire che le regioni e altre entità territoriali, alla luce del principio della sussidiarietà e qualora le loro prerogative siano state direttamente violate da un atto comunitario, possano adire la Corte di giustizia sotto l'autorità dello Stato membro interessato, conformemente alla relativa normativa costituzionale o nazionale;

9.  ricorda che, in ogni caso, la determinazione delle rispettive competenze degli Stati membri e delle regioni nei casi concreti spetta esclusivamente alle Corti costituzionali o ad altri organi previsti a tal fine dalle norme costituzionali degli Stati membri;

10.  propone di aprire al Comitato delle regioni il diritto di adire la Corte di giustizia in caso di presunta violazione del principio di sussidiarietà o per difendere le proprie prerogative;

Cooperazione transfrontaliera

11.  rammenta che la cooperazione transfrontaliera è un compito europeo e un obiettivo politico dell'Unione europea; invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i poteri regionali e locali, a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli e anzitutto fra regioni limitrofe; invita la Commissione a elaborare un progetto di statuto che agevoli la realizzazione di questa cooperazione transfrontaliera;

Convenzione

12.  accoglie con favore il dibattito previsto dalla Presidenza della Convenzione sul ruolo delle regioni e degli enti locali che si terrà il 6 e 7 febbraio 2003;

13.  propone i seguenti emendamenti ai trattati:

a)  al trattato UE, articolo 2, aggiungere nel primo comma l'obiettivo: '- promuovere la coesione territoriale';


b)  al trattato UE, articolo 6, paragrafo 3, modificare come segue: 'L'Unione rispetta le identità nazionali degli Stati membri, come pure la loro struttura interna e l'autogoverno delle regioni e dei comuni ';


c)  al trattato CE, articolo 5, secondo comma, inserire dopo 'Stati membri': 'o dalle autorità regionali e locali sulla base dei poteri loro attribuiti dal diritto dello Stato membro in questione,' (resto immutato);


d)  al trattato CE, articolo 10, primo comma, prima frase, modificare come segue: 'gli Stati membri, così come le loro collettività regionali e locali, ove previsto dalle norme costituzionali e nel quadro delle rispettive competenze, adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato o dagli atti delle istituzioni della Comunità';


e)  al trattato CE aggiungere il seguente nuovo articolo 10 bis: 'Nei settori previsti dalle legislazioni nazionali i poteri regionali e locali degli Stati membri partecipano alla realizzazione degli obiettivi e alla valorizzazione dell'azione dell'Unione';


f)  al trattato CE, aggiungere il seguente nuovo articolo 151 bis: 'Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo';


g)  al trattato CE, articolo 158, aggiungere un terzo comma: 'Gli Stati membri si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera alle loro frontiere interne ed esterne, a creare a tal fine il necessario quadro giuridico e ad applicare lo statuto della cooperazione transfrontaliera';


h)  al trattato CE, articolo 211, aggiungere il seguente trattino '- svolge la sua attività in uno spirito di partenariato reciproco con gli Stati membri e le loro collettività locali e regionali';


i)  al trattato CE, articolo 230, aggiungere un nuovo comma dopo il terzo comma : 'La Corte di giustizia può inoltre pronunciarsi su ricorsi di annullamento introdotti dal Comitato delle regioni per atti che possono recare pregiudizio al principio di sussidiarietà o per salvaguardare le sue prerogative';


j)  al trattato CE, articolo 265, aggiungere un nuovo comma alla fine: 'Il Consiglio e la Commissione elaborano regolarmente una relazione motivata sulle misure adottate in seguito ai pareri del Comitato delle regioni';

14.  auspica che sia consolidato l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, relativo alle regioni ultraperiferiche;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati nonché alla Convenzione europea.



(1) GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.
(2) GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 314.
(3) P5_TA(2002)0247.
(4) Carta comunitaria della regionalizzazione, adottata dal Parlamento europeo il 18 novembre 1988, articolo 23, paragrafo 1 (GU C 326 del 19.12.1988, pag. 289).
(5) Parere CdR 237/2002.
(6) Parere del Comitato delle regioni CdR 237/2002, punto 1.21.