IPOTESI
DI ACCORDO QUADRO CES-UNICE-CEEP
SUL
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Premessa
Il presente accordo
quadro illustra il ruolo che possono svolgere le parti sociali nella strategia
europea per l'occupazione adottata in occasione del Vertice straordinario di
Lussemburgo del 1997 e, facendo seguito all'accordo quadro sul lavoro part-time,
apporta un ulteriore contributo al conseguimento di un migliore equilibrio tra
"flessibilità dell'orario di lavoro e sicurezza per le lavoratrici ed i
lavoratori".
Le parti firmatarie
dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono, e
continueranno ad essere, la forma generale di rapporto di lavoro tra datori di
lavoro e lavoratori dipendenti. Riconoscono altresì che i contratti di lavoro a
tempo determinato rispondono, in talune circostanze, ai bisogni sia dei datori
di lavoro sia della lavoratrici e dei lavoratori.
Il presente accordo
fissa i princìpi generali e le disposizioni minime relativi al lavoro a tempo
determinato, riconoscendo che per la loro applicazione dettagliata si dovrà
tenere conto delle realtà delle situazioni specifiche nazionali, settoriali e
stagionali. L'accordo esprime la volontà delle parti sociali di definire un
contesto generale per garantire la parità di trattamento per le lavoratrici ed
i lavoratori a tempo determinato, tutelandoli contro ogni discriminazione per
utilizzare i contratti a tempo determinato su una base accettabile sia per i
datori di lavoro sia per i lavoratori.
Il presente accordo si
applica alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di
quelli messi a disposizione di un'impresa utilizzatrice da un'agenzia per il
lavoro interinale. È intenzione delle parti prendere in considerazione la
necessità di un accordo analogo riguardante il lavoro interinale.
Il presente accordo
riguarda le condizioni di impiego delle lavoratrice e dei lavoratori a tempo
determinato, considerando affidate alla decisione degli Stati membri le materie
inerenti i regimi legali di sicurezza sociale. A tale proposito, le parti
sociali ricordano la Dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di
Dublino del 1996, che sottolineava tra l'altro la necessità di mettere in atto
regimi di previdenza sociale più favorevoli all'occupazione "sviluppando
sistemi di protezione sociale in grado di adattarsi ai nuovi modelli lavorativi
e di fornire una protezione adeguata a coloro che svolgono questi tipi di
lavoro". I firmatari del presente accordo ribadiscono l'opinione, espressa
nell'accordo sul part-time del 1997, che gli Stati membri debbano tradurre in
pratica, senza indugio, la suddetta Dichiarazione.
Si riconosce inoltre
che è necessario apportare innovazioni ai sistemi di protezione sociale
dell'occupazione, allo scopo di adeguarli alle attuali condizioni ed in
particolare di provvedere alla trasferibilità dei diritti.
La CES, l'UNICE
ed il CEEP richiedono alla Commissione di sottoporre il presente accordo
quadro al Consiglio affinché venga presa una decisione che renda vincolanti
queste disposizioni negli Stati membri, che hanno sottoscritto l'Accordo sulla
politica sociale, allegato al Protocollo (N.14) sulla politica sociale, annesso
al Trattato che istituisce la Comunità europea.
I firmatari del
presente accordo sollecitano la Commissione, nella sua proposta di adozione
dell'accordo, a richiedere agli Stati membri di adottare le leggi, i regolamenti
e le disposizioni amministrative necessarie per adeguarsi alla decisione del
Consiglio entro due anni dalla sua adozione o per garantire che le parti sociali
definiscano le misure necessarie, mediante accordo, entro il termine di tale
periodo. All'occorrenza e previa consultazione delle parti sociali, ed allo
scopo di tenere conto di particolari difficoltà o dell'applicazione mediante
contratto collettivo, gli Stati membri potranno disporre al massimo di un
ulteriore anno per adeguarsi a questa disposizione.
Le parti firmatarie
del presente accordo richiedono che le parti sociali vengano consultate prima
che qualsiasi Stato membro adotti una qualunque iniziativa legislativa,
normativa od amministrativa per adeguarsi al presente accordo.
Fatto salvo il ruolo
degli organi giudiziari nazionali e della Corte di Giustizia, le parti
firmatarie del presente accordo richiedono che qualunque materia relativa
all'interpretazione del presente accordo a livello europeo venga in prima
istanza loro sottoposto dalla Commissione, affinché esse possano formulare la
propria opinione in proposito.
Considerazioni
generali
1.
Tenuto conto dell'Accordo sulla politica sociale allegato al Protocollo
(N.14) sulla politica sociale, annesso al Trattato che istituisce la Comunità
Europea, ed in particolare degli Articoli 3.4 e 4.2 dello stesso;
2.
Premesso che l'Articolo 4.2 dell'Accordo sulla politica sociale prevede
che gli accordi conclusi a livello comunitario possono essere adottati, su
richiesta congiunta dei firmatari, mediante una decisione del Consiglio presa su
proposta della Commissione;
3.
Premesso che, nel suo secondo documento di consultazione sulla
flessibilità dell'orario di lavoro e sulla sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di proporre una
misura comunitaria che sia legalmente vincolante;
4.
Premesso che, nel suo Parere sulla proposta di direttiva sul lavoro part-time,
il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione a presentare immediatamente
proposte di direttive su altre forme di lavoro flessibile, quali i contratti di
lavoro a tempo determinato ed il lavoro interinale;
5.
Premesso che, nelle conclusioni del Vertice straordinario
sull'Occupazione adottate a Lussemburgo, il Consiglio Europeo invitava le parti
sociali a negoziare accordi volti a "modernizzare l'organizzazione del
lavoro, comprese le forme flessibili di lavoro, allo scopo di rendere le imprese
produttive e competitive e di ottenere il necessario equilibrio tra flessibilità
e sicurezza";
6.
Premesso che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la
forma generale di rapporto di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita
delle lavoratrici e dei lavoratori interessati ed al miglioramento delle
prestazioni;
7.
Premesso che il ricorso ai contratti a tempo determinato basato su motivi
obiettivi è un modo per prevenire gli abusi;
8.
Premesso che i contratti a tempo determinato sono una modalità di
impiego in taluni settori, attività e lavori, che può convenire sia ai datori
di lavoro sia alle lavoratrici ed ai lavoratori;
9.
Premesso che, all'interno dell'Unione Europea, oltre la metà delle
lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato sono donne e che pertanto il
presente accordo può contribuire a migliorare le pari opportunità tra uomini e
donne;
10.
Premesso che il presente accordo affida agli Stati membri ed alle parti
sociali per le modalità di applicazione dei suoi princìpi generali,
disposizioni minime e misure, allo scopo di tenere conto della situazione dei
singoli Stati membri e delle condizioni di determinati settori e lavori, incluse
le attività a carattere stagionale;
11.
Premesso che il presente accordo prende in considerazione la necessità
di migliorare le misure di politica sociale, di accrescere la competitività
dell'economia comunitaria e di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi,
finanziari e legali in un modo che ostacolerebbe la creazione e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese;
12.
Premesso che le parti sociali sono nella posizione migliore per trovare
soluzioni che corrispondano alle esigenze sia dei datori di lavoro sia delle
lavoratrici e dei lavoratori e che deve pertanto essere attribuito loro un ruolo
speciale nell'adozione e nell'applicazione del presente accordo.
LE PARTI HANNO
CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 -
Finalità
Il presente accordo
quadro ha la finalità di:
a.
migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo
l'applicazione del principio di non discriminazione
b.
creare un contesto volto a prevenire gli abusi derivanti dall'uso di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato consecutivi.
Articolo 2 - Campo
di applicazione
1.
Il presente accordo si applica alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo
determinato che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro conforme a
quanto previsto dalle leggi, dai contratti collettivi, o dalla consuetudine nei
singoli Stati membri.
2.
Gli Stati membri, previa consultazione con le parti sociali, e/o le parti
sociali possono stabilire che il presente accordo non si applica:
a.
ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
b.
ai contratti ed ai rapporti di lavoro che siano stati conclusi
nell'ambito di uno specifico programma di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale pubblico, o che usufruisca di un contributo
pubblico
Articolo 3 -
Definizioni
1.
Ai fini del presente accordo, per "lavoratore o lavoratrice a tempo
determinato" si intende una persona il cui contratto o rapporto di lavoro
è stato concluso direttamente tra un datore di lavoro e la lavoratrice o il
lavoratore e una persona la cui scadenza è determinata da condizioni obiettive
quali il raggiungimento di una data specifica, il completamento di una
determinata mansione od il verificarsi di uno specifico evento.
2.
Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratrice o lavoratore a
tempo indeterminato assimilabile" significa una lavoratrice o un lavoratore
con un contratto od un rapporto di lavoro di durata indeterminata, nello stesso
luogo di lavoro, impegnato in un lavoro o in un'occupazione uguale od analoga,
tenendo debito conto delle qualifiche e competenze professionali.
Qualora
nello stesso luogo di lavoro non vi sia una lavoratrice o un lavoratore a tempo
indeterminato assimilabile, il confronto verrà effettuato facendo riferimento
al contratto collettivo applicabile o, ove non esista un contratto collettivo
applicabile, conformemente alle leggi nazionali, ai contratti collettivi di
altro tipo o alla consuetudine.
Articolo 4 -
Principio di non discriminazione
1.
Per quanto concerne le condizioni di impiego, le lavoratrici ed i
lavoratori a tempo determinato non dovranno essere trattati in maniera meno
favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato assimilabili, unicamente
per il fatto di avere un contratto od un rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che ciò sia giustificato da ragioni obiettive.
2.
Se opportuno, si applicherà il principio del "pro rata temporis".
3.
Le modalità di applicazione del presente articolo saranno definite dagli
Stati membri previa consultazione delle parti sociali, e/o dalle parti sociali,
tenendo conto della legislazione europea, delle leggi nazionali, dei contratti
collettivi e della consuetudine.
4.
I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di
lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo
determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi
giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi.
Articolo 5 - Misure
di prevenzione degli abusi
1.
Per prevenire gli abusi derivanti dall'uso di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato consecutivi, gli Stati membri, previa consultazione
delle parti sociali in conformità con le leggi nazionali, i contratti
collettivi o la consuetudine, e/o le parti sociali, dovranno, nel caso in cui
non esistano misure legali equivalenti per prevenire gli abusi, introdurre una o
più delle misure seguenti, in modo di tenere conto delle esigenze di settori
specifici e/o di specifiche categorie di lavoratori:
a.
motivi obiettivi che giustifichino il rinnovo di tali contratti o
rapporti di lavoro;
b.
la durata massima totale di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato consecutivi;
c.
il numero di rinnovi di tali contratti o rapporti di lavoro.
1.
Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti
sociali, dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti o i
rapporti di lavoro a tempo determinato:
a.
debbano essere considerati "consecutivi";
b.
debbano essere considerati contratti o rapporti di lavoro a tempo
indeterminato
.
Articolo 6 -
Informazione e formazione
1.
I datori di lavoro devono informare le lavoratrici ed i lavoratori a
tempo determinato circa i posti di lavoro che si rendano disponibili
nell'impresa o nel luogo di lavoro in modo da garantire loro le medesime
opportunità degli altri lavoratori di ottenere posti di lavoro a tempo
indeterminato. Queste informazioni possono essere fornite mediante annunci
pubblici esposti in un luogo adeguato all'interno dell'azienda o del luogo di
lavoro.
2.
I datori di lavoro devono, per quanto possibile, agevolare l'accesso
delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità formative
adatte a migliorare la loro professionalità, le loro possibilità di carriera e
la mobilità occupazionale.
Articolo 7 -
Organismi di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori
1.
Si dovrà tenere conto dei delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo
determinato nel calcolare la soglia al di sopra della quale possono essere
costituiti, all'interno delle imprese, gli organismi di rappresentanza delle
lavoratrici e dei lavoratori previsti dalle legislazioni nazionali ed europee,
conformemente alle disposizioni nazionali.
2.
I termini di applicazione del presente articolo dovranno essere definiti
dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali, e/o dalle parti
sociali, in base alle leggi nazionali, ai contratti collettivi o alla
consuetudine, e tenuto conto dell'articolo 4.1.
Articolo 8 -
Informazione e consultazione
I
datori di lavoro dovrebbero, per quanto possibile, provvedere a fornire agli
esistenti organismi di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori,
un'informazione appropriata, circa il lavoro a tempo determinato nell'impresa,
Articolo 9 - Misure
di applicazione
1.
Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere od introdurre
disposizioni più favorevoli alle lavoratrici ed ai lavoratori di quelle
contemplate dal presente accordo.
2.
Il presente accordo non pregiudicherà altre disposizioni specifiche
della Comunità, ed in particolare quelle concernenti la parità di trattamento
o le pari opportunità per uomini e donne.
3.
L'attuazione del presente accordo non costituirà un motivo valido per
ridurre il livello generale di protezione offerta alle lavoratrici ed ai
lavoratori nel campo di applicazione dell'accordo.
4.
Il presente accordo non pregiudicherà il diritto delle parti sociali di
stipulare a livello idoneo, incluso quello europeo, accordi per l'adeguamento
e/o l'integrazione delle disposizioni del presente accordo, in maniera tale da
tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate.
5.
La prevenzione e la composizione delle controversie e delle vertenze
derivanti dall'applicazione del presente accordo dovranno essere affrontate in
conformità con le leggi nazionali, i contratti collettivi e la consuetudine.
6.
Le parti firmatarie dovranno rivedere l'applicazione del presente accordo
cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio, se richiesto da una
delle parti firmatarie dell'accordo stesso.