STATUTO
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil
Approvato
all’unanimità dal Comitato Direttivo FP CGIL il 13 dicembre 2004 in
seguito alle indicazione formulate dal Collegio Statutario Nazionale CGIL
alla luce del XIV Congresso CGIL secondo le procedure previste dall’art.11
dello Statuto CGIL ed in virtù delle quali, il Collegio Statutario
Nazionale, ha formulato parere di conformità in data 23 febbraio 2005 con
nota Prot. 2005/455 COD.XI/263/58. Comprensivo di
modifica apportata all’art.
9, approvata dall’8° Congresso della Categoria tenutosi a Viterbo dal 14
al 16 febbraio 2006 e dalla Presidenza del Consiglio Statutario in data 26
aprile 2006 (prot.2006/949 cod XI/263/75).
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE
|
TITOLO III
ORGANI DELLA FEDERAZIONE FP CGIL
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
|
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Art.1
Definizione
1. La Federazione
Lavoratori della Funzione Pubblica, d'ora in avanti denominata FP CGIL, è
l'organizzazione della CGIL che promuove la libera associazione e l'autotutela
solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle
pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le
funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi
pubblici che privati.
2. La FP CGIL organizza e
tutela, pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o in qualsiasi
altra relazione di lavoro, a tempo indeterminato o con rapporto di lavoro
precario, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche
autogestite, nonché le disoccupate e i disoccupati inerenti al medesimo
ambito.
3. La FP CGIL si propone
costitutivamente di riaffermare il ruolo dello stato sociale come
fondamento della vita democratica, riformare i suoi istituti, valorizzare
e qualificare il lavoro, promuovere un reale rinnovamento della pubblica
amministrazione per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini anche nel
segno della trasparenza e della legalità, ispirando la propria azione ad
una visione confederale.
4. La FP CGIL afferma il
valore dell'unità nazionale e intende contrastare ogni tentazione
secessionista dando rilievo a tutti gli elementi in grado di rafforzare i
rapporti di solidarietà tra le diverse aree territoriali a partire dal
ruolo insostituibile del contratto nazionale di lavoro. La FP CGIL è
impegnata a favorire una trasformazione delle pubbliche amministrazioni
coerente con una riforma federalista dello Stato che valorizzi tutte le
forme e gli strumenti dell'autogoverno locale.
5. L'adesione alla FP
CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri
nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua,
fedi religiose, di orientamento sessuale, di identita’ di genere, culture
e formazione politiche, diversità professionali, sociali e di interessi,
nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in
quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche,
sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e
fini irrinunciabili di una società democratica.
6. La FP CGIL aderisce
alla Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (FSESP) affiliata
alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).
7. E' affiliata, inoltre,
all'Internazionale dei Servizi Pubblici (ISP).
8. La FP CGIL ha sede a
Roma.
Art.2
Principi fondamentali
1. La FP CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati
della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
2. Considera la pace tra
i popoli bene supremo dell'umanità.
3. La FP CGIL ispira la
sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli
vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare
durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e
di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle
proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo
sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un
rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del
mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di
diritti umani.
4. La FP CGIL considera
la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro
organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace,
per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della
democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e
la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.
5. La FP CGIL ispira a
questi indirizzi la propria partecipazione alle attività dell’ ISP,
proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentico sindacato
internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle
organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per
l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti
dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie
internazionali.
6. La FP CGIL è, altresì,
impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario
federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FP CGIL
opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire
dalla adozione, da parte della CES e della FSESP, di funzioni di direzione
del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la
definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi,
finalizzate alla contrattazione sindacale sopranazionale in particolare
nei servizi pubblici e alla definizione della legislazione sociale
europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione
europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo
religioso.
7. La FP-CGIL afferma il
valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni,
in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela
sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la
vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed
economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i
di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le
differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella
società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari
opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al
principio della non discriminazione fra i sessi.
8. La FP-CGIL tutela,
nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le
lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in
riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.
9. La FP-CGIL è un
sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e
democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri
fondanti.
10. La stessa autonomia
della FP-CGIL, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella
capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei
datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario
e democratico delle sue regole di vita interna.
11. La FP-CGIL considera
decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno
rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne
consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi
monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di
rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto,
considera necessario agire perché da tutte le componenti
dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio
della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati,
del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti
della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato
sull'efficacia generale degli accordi sindacali.
12. La FP CGIL considera
l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - ed in questo quadro,
l'unità delle Confederazioni, a partire dalla valorizzazione del ruolo
delle strutture unitarie nei luoghi di lavoro - valori ed obiettivi
strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale
del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la
realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la
difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
13. La FP CGIL è
interessata a sviluppare rapporti positivi con quei settori del
sindacalismo autonomo che guardano esplicitamente ad una idea di
rappresentanza generale delle lavoratrici e dei lavoratori, superando la
tradizionale logica di difesa di interessi corporativi e di gruppo.
14. La FP-CGIL, nel
promuovere l'iniziativa ed il conflitto sindacale, assume la necessità e
l'utilità dell'autoregolamentazione e del coinvolgimento dell'utenza.
Art.
3
Iscrizione alla Funzione Pubblica
1. L'iscrizione alla FP CGIL avviene mediante domanda alla struttura
congressuale del luogo di lavoro o territoriale, e mediante la
sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificativo. A tutela
dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di
gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o
appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente
Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche,
organizzazioni a carattere fascista o razzista).
2. Questi casi
rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con
la FP CGIL.
3. L'iscrizione alla FP
CGIL è attestata dalla tessera e dalle regolarità del versamento dei
contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere
revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.
Art. 4
Diritti delle iscritte e degli iscritti
1. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL hanno uguali diritti.
2. Essi hanno diritto ad
essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza
discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei
comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
3. Essi hanno diritto di
concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare
liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme
restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli
organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di
iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali
dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza,
alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
4. Ogni iscritta e ogni
iscritto alla FP CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della
piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo
riguardi.
5. Le iscritte e gli
iscritti alla FP CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia
collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali,
professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi
organizzati dalle strutture della FP CGIL.
6. La FP CGIL deve
adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di
partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e
degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione
sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di
iniziativa.
7. Le iscritte e gli
iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti
mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda
istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad
avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
8. Hanno diritto inoltre
ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno
dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche
richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione
interna o alla garanzia statutaria.
9. Tutte le iscritte e
gli iscritti sono elettori e possono accedere alla cariche elettive in
condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale
e libero.
10. La FP CGIL, nel
rispetto dei diritti generali sanciti nel presente Statuto, e nell'ambito
della propria azione tutela le minoranze linguistiche ed etniche,
riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti
a tali minoranze.
Art.
5
Doveri delle iscritte e degli iscritti
1. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL partecipano alle attività
dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica,
contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si
attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli
organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
2. Le iscritte e gli
iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre
iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente
Statuto.
3. Qualora assumano
incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena
coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle
lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo
particolare per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l'unità e
l'immagine della FP CGIL nei casi di trattative che si debbono svolgere
per l'intera FP CGIL su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato
di cui all'art. 6.
Art. 6
Democrazia Sindacale
1. La FP CGIL ritiene
fondamentale assumere l'esercizio della democrazia di mandato dei
lavoratori nella definizione di tutte le fasi negoziali dell'iniziativa
contrattuale.
2. In particolare la scelta del metodo della consultazione preventiva e
vincolante dei lavoratori, nella quale va privilegiata la modalità del
voto segreto, determina i limiti del mandato alla sottoscrizione dei
contratti collettivi, degli accordi interconfederali e aziendali e decide
sulla conclusione del negoziato che può essere verificata anche attraverso
referendum. Per la vita democratica interna alla FP CGIL, si rende
necessaria far vivere e praticare una precisa e strutturata democrazia di
organizzazione, che preveda la partecipazione consapevole delle strutture
e degli iscritti, assieme ad una "democrazia della solidarietà", che
faccia affermare il valore degli indirizzi generali, l'unità della
rappresentanza del pluralismo esistente tra i lavoratori e la solidarietà
a partire dal vincolo prioritario dei diritti delle fasce più deboli.
3. La FP CGIL considera conclusa e non più ripetibile l'esperienza delle
correnti o di aggregazioni di natura partitica che surrogano e limitano la
sovranità politico-organizzativa del sindacato, dei suoi iscritti e delle
sue iscritte.
La FP CGIL garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritto
e dirigente a contribuire, individualmente o in maniera concertata, alla
realizzazione e allo sviluppo del programma e dell'iniziativa della CGIL,
nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti, garantendo le relative
agibilità attraverso l'esercizio del diritto di "proposta" (in forma
individuale e collettiva).
Il pluralismo politico programmatico della FP CGIL può esprimersi,
inoltre, nella formazione di aree programmatiche legittimate
congressualmente e nella vita democratica della Federazione.
La FP CGIL afferma la propria opzione per un governo unitario della
Federazione al cui processo di costruzione concorrono, con diritto di
proposta, le eventuali aree programmatiche congressuali, acquisendo il
contributo di eventuali aggregazioni costituite nella vita democratica
della Federazione.
Le forme della partecipazione degli iscritti, dei dirigenti e delle aree
programmatiche alla costruzione dei gruppi dirigenti e degli organismi
esecutivi sono regolate da un'apposita deliberazione regolamentare del
Comitato direttivo nazionale della FP CGIL.
4. I cardini su cui poggia la vita democratica della FP CGIL sono:
a) la garanzia della
massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni
iscritta/iscritto alla FP CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre
iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della FP CGIL e
alle decisioni specifiche che li riguardano;
b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni
dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali
sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il
rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise
fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle
piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori.
Comunque, per la FP CGIL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori e
le lavoratrici, interessati, è obbligatorio e vincolante il pronunciamento
degli iscritti;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle
iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la
possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino ad un massimo
di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli
organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
d) il diritto di dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia
della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in
occasione del Congresso;
e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli
organismi dirigenti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le
rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della
maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la
necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori
occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare
una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi,
affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e
nella forza contrattuale della FP CGIL, il valore della confederalità;
g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve
garantire la netta distinzione dei poteri:
- di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti
i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente
dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
- di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di
rappresentanza legale della FP CGIL e di direzione quotidiana delle
attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
- di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme
statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FP
CGIL, attribuito al Collegio di verifica;
h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a
partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi nonché nelle
sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza
esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini -
stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del
40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole
applicative - e la rappresentazione compiuta della complessità della FP
CGIL, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel
presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si
articola e vive la Federazione, affinché in coerenza con i principi di
solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base
alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base
sociale. Sulla base di quanto previsto, la norma antidiscriminatoria ha
carattere vincolante per l'intera organizzazione della FP CGIL;
i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la
loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo - stabilendo
che essa non possa superare due mandati Congressuali ( e per non più di
otto anni), - per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a
favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio
utilizzare le esperienze;
j) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo
unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale
opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo
dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantire
l'agibilità. Il Comitato direttivo nazionale della FP CGIL stabilirà in
termini precisi tali regole con un apposito regolamento.
5. Al Comitato direttivo
nazionale della CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti,
comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme
stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì il
sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che
almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa
presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la
maggioranza di 2/3 dei componenti.
Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione é garantito:
1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni
degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per
l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli
organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi
dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per
cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un
terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi
competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei
congressi, del voto segreto.
Art.
7
Incompatibilità
1. La FP CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e
le decisioni di ricorrere - quando é necessario - alla pressione sindacale
e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima
solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che
lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la
massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel rispetto delle scelte
adottate democraticamente dalla Federazione nel suo insieme. Questo
principio di solidarietà contrappone la FP CGIL a ogni logica di tipo
corporativo o aziendalistico. La FP CGIL considera incompatibile con
l'appartenenza alla Federazione iniziative di singoli o di gruppi, i
quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FP CGIL,
promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in
competizione con la rappresentatività alla quale tende la FP CGIL, ovvero
promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del
sindacato, rompono l'unità della FP-CGIL come soggetto contrattuale.
2. L'adesione alla FP
CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque
denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali
mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale
ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo della Federazione
nazionale preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti
patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia
della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi
negoziali.
3. L'adesione alla FP
CGIL é altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete,
criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e
razzista.
4. L'autonomia della FP
CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche
elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
• appartenenza a Consigli
di amministrazione di associazioni imprenditoriali, di istituti ed enti
pubblici, di ogni tipo, società (ad esclusione di quelli di società
promosse dalla CGIL) e organi di gestione in genere; eventuali deroghe,
che comunque non possono riguardare enti e società su cui afferisce un
intervento contrattuale della FP-CGIL, riferite a cooperative di
assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, società no
profit devono essere preventivamente autorizzate dalla Federazione
nazionale della FP CGIL; in assenza di tale autorizzazione scatta
automaticamente l'incompatibilità;
• appartenenza a organi
direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siamo di
emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
• qualità di componenti
delle assemblee elettive dell' Unione Europea e quelle dello Stato
italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee
comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la
sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
• assunzione di incarichi
di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'
incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di
un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
5. Trascorsi sei mesi dal
cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto
sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva
parte.
6. Analogamente, si
prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di
natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi
elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia
trascorso un periodo di sei mesi.
7. Da' luogo a
incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.
8. A livello di posto di
lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi;
l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di
circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale é limitata al
territorio amministrativo del comune in cui é collocato il luogo di
lavoro.
9. L'appartenenza ad
organi esecutivi della FP-CGIL a qualsiasi livello é inoltre incompatibile
con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni
concorsuali, commissioni sussidi e simili.
10. La FP CGIL ritiene
che la funzione di direzione a tempo pieno ed indeterminato sia
incompatibile con la partecipazione a concorsi nei settori pubblici o
corrispondenti forme nei settori privati nell'ambito dell'esercizio di
rappresentanza. Sono ovviamente esclusi i casi di ristrutturazione,
soppressione dell'ente o del posto di lavoro ed i processi collettivi di
reinquadramento conseguenti a norma contrattuale o di legge.
11. E' responsabilità
della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle
norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la
Segreteria della struttura interessata risponde della violazione
statutaria.
12. Ogni eventuale
problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà
valutato dal Comitato direttivo nazionale della FP-CGIL. Le decadenze
previste dal presente articolo sono automatiche.
TITOLO
II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE
Art.
8
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della FP CGIL, in ogni suo assestamento e
specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva
partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle
lavoratrici e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.
2. Nel luoghi di lavoro e
nel territorio la FP CGIL identifica nell'Assemblea degli iscritti e delle
iscritte la propria rappresentanza di base e la prima istanza
congressuale.
3. L'Assemblea elegge il
Comitato degli iscritti e delle iscritte, nonché le delegate e i delegati
ai congressi delle istanze superiori.
4. La FP CGIL si articola
nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori a tempo
indeterminato o precario:
• i Comitati degli
iscritti e delle iscritte del posto di lavoro e/o interaziendali,
• le Federazioni
territoriali o metropolitane della FP-CGIL;
• le Federazioni
regionali della FP CGIL;
• la Federazione
nazionale FP CGIL.
5. La direzione e la
responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono
di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi della FP
CGIL. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione di
coordinamenti di comparto, ivi compresi quelli delle specifiche aree
contrattuali della dirigenza, di coordinamenti di ente, di dipartimenti,
delle articolazioni organizzative dei medici, che rappresentano
articolazioni funzionali delle Federazioni.
6. Il Comitato direttivo
nazionale della FP CGIL ne stabilirà con specifica deliberazione le
modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante
coinvolgimento.
7. La FP CGIL favorisce
ad ogni livello le forme di aggregazione che le donne autonomamente si
scelgono, garantendone la concreta agibilità politica.
8. La FP CGIL è impegnata
a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della presenza ed il ruolo
dei quadri femminili, e a realizzare il coinvolgimento attivo delle donne
nelle proprie elaborazioni.
Art.9
Comitati degli iscritti e delle iscritte e rappresentanze sindacali
unitarie
1. I Comitati degli iscritti e delle iscritte, d'ora in avanti denominati
CdI, costituiscono la struttura organizzativa di base della FP CGIL; essi
sono sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte della FP
CGIL nonché sede di direzione e decisione in merito a posizioni, proposte
ed iniziative sulle materie di loro competenza.
2. I CdI favoriscono la
partecipazione degli iscritti e delle iscritte alla vita
dell'organizzazione e promuovono il tesseramento ed il proselitismo alla
FP CGIL.
2bis: I Comitati degli
Iscritti rappresentano tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti nella
realtà produttiva a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro; a
tal fine, nella loro costituzione, deve essere garantita una
rappresentanza, pari almeno al 10% dei componenti e, comunque, non
inferiore all’unità, delle lavoratrici e dei lavoratori precari e/o
atipici. Ad essi saranno garantite le agibilità sindacali in conformità
alla legislazione vigente. A seguito della stabilizzazione delle
lavoratrici e dei lavoratori elette/i in rappresentanza dei precari e/o
atipici, mediante surroga nell’organismo va garantita la presenza di
altrettanti rappresentanti di questi lavoratori.
3. I CdI sono titolari di
poteri contrattuali solo ove non sia costituita una rappresentanza
sindacale unitaria.
4. Non esiste
incompatibilità tra essere componente di CdI ed essere componente di
rappresentanza sindacale unitaria.
5. I CdI sono eletti in
occasione del Congresso della FP CGIL o in occasione dell'Assemblea
straordinaria degli iscritti.
6. Il CdI ha diritto ad
utilizzare le strutture e le risorse della FP CGIL. In tal senso i bilanci
delle strutture di riferimento della FP CGIL dovranno prevedere di
destinare risorse adeguate per l'attività dei CdI e, comunque, in una
misura non inferiore al 3%.
7. Al fine di rendere
pienamente partecipi alla vita della federazione i CdI, e per informare e
discutere sulle decisioni più rilevanti assunte dagli organismi dirigenti,
si istituisce l'assemblea territoriale dei CdI, o dei loro rappresentanti
(le modalità di funzionamento dovranno essere definite con deliberazioni
dei Comitati direttivi di riferimento) che può riunirsi in forma plenaria
o di comparto.
8. Si rinvia ad apposita
deliberazione del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL per
l'applicazione del regolamento CGIL dei CdI.
9. La FP CGIL riconosce
le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, d'ora in avanti
denominate RSU, quali soggetti titolari di poteri contrattuali nell'ambito
di loro competenza e ne promuove l'elezione, affermando la propria opzione
per il voto segreto e il metodo proporzionale e impegnandosi al periodico
rinnovo con esclusione della prorogabilità.
10. La FP CGIL individua
la necessità di definire le proprie candidature tra iscritti e iscritte
nonché, eventualmente, tra dipendenti non iscritti e non iscritte,
attraverso consultazioni primarie, garantendo l'applicazione della norma
antidiscriminatoria.
Art.
10
Federazione territoriale o metropolitana
1. E' livello congressuale, titolare della direzione politica e della
contrattazione del territorio o dell'area metropolitana ed è dotata nel
suo ambito di autonomia finanziaria e amministrativa.
2. Elabora e coordina le
linee di politica generale, rivendicativa e contrattuale del territorio.
3. Cura la formazione dei
quadri e garantisce la circolazione dell'informazione.
4. Definisce ed attua le
politiche rivendicative aziendali e territoriali in concorso con le RSU e,
ove non elette, con i CdI nel quadro delle scelte politiche generali e
cogliendo la specificità dell'area rappresentata.
Art. 11
Federazione regionale
1. E' la struttura primaria di direzione politica sul territorio
regionale, é livello congressuale ed é dotata nel suo ambito di autonomia
finanziaria e amministrativa.
2. Essa é titolare della
contrattazione per tutti gli ambiti di cui il livello regionale é
competente.
Ha il compito di :
• coordinare l'iniziativa
generale e contrattuale dei livelli territoriali;
• raccordare le scelte e
le politiche nazionali con la loro traduzione ed attuazione a livello
territoriale;
• concorrere a
determinare con le strutture territoriali la politica e la formazione dei
quadri;
• garantire la
circolazione dell'informazione;
• definire gli ambiti
territoriali delle federazioni all'interno della regione.
3. Il livello regionale e
l'area metropolitana (o il livello territoriale maggiormente
significativo) si possono integrare organicamente e funzionalmente, a
livello organizzativo e/o politico, sulla base di una decisione assunta
dagli organismi dirigenti di dette strutture, in concerto con la
Federazione nazionale.
4. L'eventuale
unificazione strutturale delle due istanze deve essere sancita dai
rispettivi congressi.
Art.
12
Federazione nazionale
1. La Federazione nazionale della FP-CGIL è centro regolatore, istanza
congressuale, dotata di autonomia finanziaria, e decide sulla definizione
delle proprie strutture, di concerto con gli altri centri regolatori della
CGIL.
2. Inoltre essa
interviene in generale sull'insieme della politica organizzativa ai vari
livelli; sull'insediamento della FP-CGIL. nei luoghi di lavoro e nel
territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro
formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro;
sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in
relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle
decisioni del Comitato direttivo della CGIL; sul regolamento dei
trattamenti degli apparati, in accordo con le decisioni del Comitato
direttivo della CGIL.
3. Essa ha,
prioritariamente, la funzione di:
• stipulare i contratti
collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su tutte le
questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle
lavoratrici dei settori rappresentati;
• definire le linee di
intervento sulle politiche pubbliche, in raccordo con il livello
confederale in particolare per quanto attiene ai temi della riforma delle
Pubbliche Amministrazioni, dei servizi e dello Stato Sociale;
• coordinare e
sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali inerenti le aziende,
gli enti e i ministeri nazionali;
• coordinare le politiche
rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e
finanziaria;
• definire le politiche
organizzative, dei quadri, della formazione e dell'informazione.
4. Nell'ambito
dell'autonomia delle strutture e del diritto delle donne all'autorganizzazione
viene individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto
delle donne e delle esperienze esistenti al fine di promuovere
l'iniziativa politica delle donne della FP-CGIL.
Art. 13
Partecipazione alla Federazione di 2° livello Formazione e Ricerca
1. La FP CGIL partecipa
alla Federazione Formazione e Ricerca, in quanto Federazione di 2° livello
i cui soggetti costitutivi sono la CGIL confederale, il Sindacato
nazionale Scuola, il Sindacato nazionale Università e Ricerca e la FP
CGIL.
2. La FP CGIL partecipa alle scelte politiche della Federazione Formazione
e Ricerca, a livello nazionale e a livello regionale e di area
metropolitana, garantendo la presenza di propri/e rappresentanti negli
organismi dirigenti (Comitato direttivo e Segreteria) ai due livelli
territoriali previsti.
3. Le proposte di candidatura di compagni/e per gli organismi direttivi
della Federazione di 2° livello compete agli organi deliberanti della FP
CGIL di livello corrispondente.
4. Le proposte di candidatura di compagni/e per gli organismi esecutivi
della Federazione di 2° livello competono all'organo esecutivo della FP
CGIL di livello corrispondente.
5. La FP CGIL garantisce il proprio sostegno organizzativo e finanziario
alla Federazione Formazione e Ricerca con le modalità definite di concerto
con le strutture della Federazione stessa e di CGIL, Sindacato nazionale
Scuola e Sindacato nazionale Università e Ricerca.
|
TITOLO III
ORGANI DELLA FEDERAZIONE FP CGIL
Art.
14
Organi della Federazione
a. Sono organi deliberanti:
• il Congresso;
• il Comitato direttivo.
b. E' organo esecutivo:
• la Segreteria.
c. E' organo di indirizzo
programmatico:
• l'Assemblea nazionale
dei quadri e delegati;
d. Sono organi di
controllo amministrativo:
• il Collegio dei
sindaci;
• gli Ispettori.
e. E' organo di garanzia
statutario:
• il Collegio di
verifica.
Art. 15
Il Congresso
1. Il Congresso è il
massimo organo deliberante della FP CGIL. Esso viene convocato ogni
quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal
Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle
iscritte/iscritti.
2. Il Comitato direttivo
deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti un apposito
regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei
principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti,
deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo
articolo dello Statuto.
3. Nelle assemblee di
base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la
possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle
iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.
4. Le norme per
l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei
delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel
rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo
organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso, tale
organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e
numero delle delegate/i da eleggere. I congressi straordinari ai vari
livelli della FP CGIL sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1
del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma
2.
5. Compiti del Congresso
della FP CGIL sono:
1) definire gli orientamenti generali della FP CGIL validi per tutte le
sue strutture;
2) eleggere il Comitato direttivo;
3) eleggere il Collegio dei sindaci;
4) eleggere il Collegio di verifica.
Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle
affiliazioni alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle
stesse, sullo scioglimento della FP CGIL. Tali decisioni saranno valide
solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.
6. Fra un congresso e
l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni o sulla revoca delle
stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale, che delibererà con la
maggioranza dei 3/4 dei componenti.
7. Il Congresso delibera
sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
Art. 16
Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo
è il massimo organo deliberante della FP CGIL tra un Congresso e l'altro.
Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Federazione nell'ambito
degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di
portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di
assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FP CGIL
si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del
Congresso della categoria.
2. Ad esso è affidato,
altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle materie
rinviate dall’articolo 6 del presente statuto e sulle modalità di
applicazione del regolamento del personale; sulle percentuali di riparto
della canalizzazione relativamente a quelle di spettanza della Categoria,
di applicazione di regole amministrative in conformità alla Legge 460 del
1997; di regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi
dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di
strutture di rappresentanza.
3. Ognuna di queste
deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle
stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino
all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione
dell'aspettativa o del distacco sindacale.
4. Il Comitato Direttivo,
entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo,
presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo;
entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo
all’esercizio dell’anno precedente.
5. Il Comitato direttivo
nazionale della FP CGIL, qualora un organo direttivo od esecutivo della FP
CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili
con l'appartenenza alla CGIL e alla FP CGIL, perché in contrasto con i
principi fondamentali dello Statuto CGIL e dello Statuto FP CGIL, con le
norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di
bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della
struttura, al punto di ledere l'immagine della FP CGIL, può decidere, in
casi eccezionali e con maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, la nomina
di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini
degli adempimenti di cui al paragrafo successivo. Nella delibera del
Comitato direttivo nazionale della FP-CGIL dovranno essere indicate le
motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato
che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora
non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che
hanno determinato la nomina, i delegati di cui al paragrafo precedente
relazioneranno al Comitato direttivo nazionale della FP CGIL che deciderà
se proporre al Comitato direttivo nazionale della CGIL la procedura
prevista dall’art.16 dello Statuto CGIL.
6. Il Comitato direttivo
della FP CGIL é eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi
componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro,
possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo
direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per
sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata
necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni
possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato
dal Congresso.
7. Il Comitato direttivo
provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del
Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal
presente Statuto.
8. Il Comitato direttivo
si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed
eleggerà un Presidente o una Presidenza.
9. Il Comitato direttivo
è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con
la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua
convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
10. Ogni componente del
Comitato direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o
riunione della FP CGIL e di prendervi parola.
11. Il Comitato direttivo
elegge il Segretario generale e la Segreteria.
12. Elegge, inoltre, gli
Ispettori nazionali.
13. Il Comitato direttivo
può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione
operativa, fissandone compiti e poteri.
14. Il Comitato direttivo
può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di
organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i
criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
15. Il Comitato direttivo
delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo
democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
16. Le decisioni del
Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte
salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la
maggioranza qualificata.
Art. 17
La Segreteria
1. La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo
e assicura la gestione continuativa della FP CGIL. Risponde della propria
attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide
collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su
richiesta di un quarto dei suoi componenti.
2. Ogni componente della
Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa,
su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo
esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può
revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai
singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data
comunicazione tempestiva al Comitato direttivo in un'apposita riunione.
3. Su proposta del
Segretario generale la Segreteria nazionale può nominare il
Vice-Segretario con funzioni vicarie.
4. La Segreteria si
doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio
processo decisionale.
5. La Segreteria assicura
altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale e mantiene un
contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di categoria e con
le FP CGIL regionali, territoriali e metropolitane, nonché tutte le
interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
6. Essa delibera su tutte
le questioni che rivestono carattere di urgenza.
7. La Segreteria provvede
all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, comparti e
coordinamenti della FP CGIL, sulla base della deliberazione di cui
all'art. 8, c. 6, ne coordina l'attività nei vari campi, nomina i
funzionari nazionali dandone comunicazione al Comitato direttivo, i
collaboratori tecnici, presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione,
i bilanci della Federazione.
8. La rappresentanza
legale della FP CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a. al Segretario
generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto
successivo;
b. ad altra persona,
nominata con formale delibera dalla Segreteria nazionale, per tutti i
negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale,
finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la
Segreteria nazionale FP CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza
preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di
una nuova nomina, di tali delibere viene formalmente informato il Comitato
direttivo.
c. In caso di impedimento
o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice
Segretario o, in assenza o per impedimenti di questi, ad altro componente
della Segreteria.
Art.
18
L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati
1. L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FP CGIL è
costituita come momento di rappresentanza e confronto sulle scelte
politiche fondamentali della CGIL e della FP CGIL.
2. Essa è composta, dalla
platea congressuale integrata nella misura del 50% da CdI e componenti FP
CGIL nelle RSU e ha durata compresa tra un Congresso e l'altro. Nel caso
di sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti, viene integrata
sulla base dei criteri di composizione della platea congressuale stessa.
3. Essa viene convocata
dal Comitato direttivo nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei
momenti più rilevanti della vita della FP CGIL e della CGIL.
Art. 19
Il Collegio dei sindaci
1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività
amministrativa della FP CGIL. Esso è composto da tre componenti effettivi
e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso di categoria.
2. Nel caso in cui, per
effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di
supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a
sostituzioni.
3. Per i Collegi dei
sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza
dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a
requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e non devono avere
responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.
4. Il Collegio dei
sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della FP CGIL,
controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la
regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
5. Il Collegio dei
sindaci presenta al Congresso FP CGIL una relazione complessiva sui
bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.
6. Il Collegio elegge nel
proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della
convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
7. I componenti effettivi
e supplenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano alle riunioni
del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.
Art. 20
Gli Ispettori
1. Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti della FP CGIL che
avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o
funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
2. Gli Ispettori sono
vincolati al massimo di riservatezza, (sia) nella fase istruttoria sia a
indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una
immediata verifica del Comitato direttivo.
3. Essi hanno compiti
ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla
corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei
rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnanti dal Comitato
direttivo nazionale.
4. Si attivano su
esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e
riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al
Collegio dei sindaci di riferimento nel caso le ispezioni riguardino
tematiche che coinvolgono più strutture, riferiscono i risultati delle
ispezioni alla FP CGIL nazionale.
5. Le modalità di
procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un
apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal
Comitato Direttivo.
6. Gli Ispettori
partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto
di voto.
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
Art.
21
Contributi sindacali e solidarietà
1. La FP CGIL, in quanto
libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la
contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con
la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta
delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile,
con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti
delle strutture FP CGIL che ne hanno facoltà, con contributi volontari di
singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano
la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate
oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".
2. L'utilizzo dei
proventi derivanti dalla prestazione di servizi é regolato dal Comitato
direttivo della FP CGIL.
3. La contribuzione
sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo
della FP CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono
intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
4. Le contribuzioni
versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di
tutta la FP CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui
finanziamenti e sui riparti.
5. I riparti devono
essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di
finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della
canalizzazione.
6. Non è ammessa per
alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto
spettanti ad altre strutture.
7. La normativa generale,
valevole indistintamente, per tutte le istanze, sul finanziamento e sui
riparti è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della CGIL. Le FP
Cgil regionali, le federazioni o sindacati di categoria decidono nei loro
Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa
generale.
8. La FP Cgil e tutte le
sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita
dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
9. In caso di
scioglimento di una struttura della FP CGIL, il patrimonio, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della
FP CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di
controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.
10. In caso di
scioglimento della FP CGIL Nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Art.
22
Attività amministrativa
1. L'attività
amministrativa della FP CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei
ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna
struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e
documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e di trasparenza.
2. A questo fine devono
essere osservate le seguenti norme:
a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso
l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", in conformità alla
Legge 460 del 4/12/1997 del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo,
composto da Stato patrimoniale, Conto economico e relazione illustrativa
del Bilancio; il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad
approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese
di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio
dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata
e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare
il controllo amministrativo;
c) l'attività amministrativa dei Comitati degli iscritti, dei comitati
interaziendali é ricompresa in quella delle strutture di livello superiore
con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri
regolatori;
d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi
pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle
rispettive strutture.
Art.
23
Autonomia giuridica e amministrativa
1. La FP CGIL Nazionale,
le FP CGIL Regionali e Territoriali (cancellato: Nazionale, le FP-Cgil
regionali, le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, e le
federazioni o sindacati di categoria ai livelli nazionali, regionali,
territoriali, gli enti e istituti confederali) sono associazioni
giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture
diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi
organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai
singoli Statuti in virtù di norme di legge.
2. A fronte di eventuali
decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di
orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di
fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle
strutture dirette, la FP CGIL e le sue strutture possono rivalersi, nelle
forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di
tali decisioni arbitrarie.
TITOLO
V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
Art.
24
Sanzioni disciplinari
1. E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui
comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di
altre/i iscritte/i o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o
configuri violazione di principi o norme dello Statuto.
2. Le sanzioni
applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a. biasimo scritto;
b. sospensione da tre a
dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
c. in caso di iscritta/o
con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e
carica/he sindacale/i ricoperta/e;
d. espulsione
dall'organizzazione.
Tali sanzioni vengono
irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
a) comportamenti e
atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con
le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento
nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli
organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali
comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la
ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
b) molestie e ricatti sessuali;
c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d) atti affaristici o di collusione con la controparte.
3. In casi di particolare
gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione
dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi
della libertà della persona, la Segreteria del centro regolatore di
riferimento o di quello superiore se il caso si riferisce al centro
regolatore competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla
carica ricoperta o dall'esercizio della facoltà di iscritto, per il tempo
strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e
all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo del centro
regolatore competente relativo dovrà, entro 30 giorni, ratificare tale
decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione
disciplinare. E’ facoltà dell’iscritto, oggetto di tale provvedimento,
richiedere l’attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso
il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del
Comitato stesso.
4. Le norme disciplinari
interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle
Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità
giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti
dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni
civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.
Art. 25
Il Collegio di verifica
1. Il Collegio di verifica è composto da 5 componenti e altrettanti
supplenti con funzione di surroga degli assenti. Esso è eletto a voto
palese dal Congresso nazionale della FP CGIL a maggioranza qualificata di
almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/i con un minimo di 10
anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e con riconosciuto prestigio,
autonomia e indipendenza.
2. Nel caso, per effetto
di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di
supplenti si riducesse a 4, il Comitato direttivo nazionale può provvedere
a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.
3. Il Collegio di
verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge
indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei
dirigenti e funzionari sindacali, in relazione allo loro rispondenza alle
norme statuarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte
dagli organi della FP CGIL, con la possibilità di esprimere parere
vincolante e nei, casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente
atti giudicati irregolari.
4. Qualora l’annullamento
totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento
contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre
iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di
Verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di
Garanzia di riferimento per quanto di competenza.
5. Il Collegio di
verifica nazionale della FP CGIL ha giurisdizione sull'attività delle
proprie strutture di livello inferiore, compresi i comitati degli
iscritti.
6. Contro le decisioni
del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima
istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.
7. Le decisioni del
Collegio di verifica sono assunte con maggioranza qualificata dei 2/3 dei
componenti.
8. Le modalità di
procedura e funzionamento interno dei Collegi di verifica sono determinate
da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato
Direttivo, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo della CGIL; il
Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
9. I componenti effettivi
e supplenti dei Collegi di verifica partecipano alle riunioni del Comitato
direttivo nazionale senza diritto di voto.
Art.
26
Per tutte le materie non
specificatamente regolate dal presente Statuto, si fa riferimento allo
Statuto della CGIL.
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