La legge francese sulle 35 ore.
Il 19 maggio è stata approvata in via definitiva dall'Assemblea nazionale la legge di orientamento e di stimolo relativa alla riduzione dell'orario di lavoro,
La legge non sarà in vigore prima della fine di settembre. Infatti il testo è stato rinviato all'esame della Corte costituzionale mente il Consiglio di Stato dovrà analizzare due articoli.
Il testo presenta alcune differenze rispetto a quello approvato in prima lettura dall'Assemblea nazionale, e pubblicato sul numero 1-2/1998 di Quale Stato (attualmente in libreria).
Un riepilogo dell'intero percorso legislativo si può trovare nel sito del Senato francese
LEGGE
"di orientamento e di stimolo alla riduzione dell'orario di lavoro"
Approvata dall'Assemblea nazionale francese.
19 maggio 1998.
L' Assemblea nazionale ha adottato la legge avente il seguente contenuto:
Articolo 1
Dopo l'articolo L. 212-1 del codice del lavoro, viene inserito un articolo L. 212-1bis che così recita:
"Art. L. 212-1 bis - Per quanto concerne le aziende od i mestieri di cui all'articolo L. 200-1 nonché nelle aziende agricole, artigianali e cooperative e rispettive dipendenze, la durata legale del lavoro effettivo dei lavoratori dipendenti è fissata in trentacinque ore settimanali a datare dal 1° gennaio 2002. Essa è invece fissata in trentacinque ore settimanali dal 1° gennaio 2000 per le imprese con più di venti dipendenti in organico nonché per le unità economiche e sociali con più di venti dipendenti riconosciute per contratto o stabilite dal giudice; salvo se questo effettivo sia raggiunto tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2001. L'organico viene valutato in base alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo L. 421-1".
Articolo 2
Le organizzazioni sindacali imprenditoriali, i gruppi di datori di lavoro od i datori di lavoro nonché le organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti riconosciute come rappresentative sono chiamati a negoziare fin da ora ed entro le scadenze fissate all'articolo 1 le modalità di effettiva riduzione della durata del lavoro adeguate alle situazioni dei vari settori e delle varie imprese e, se nel caso, alle situazioni di più imprese raggruppate a livello locale o dipartimentale secondo le condizioni previste dall'articolo L.132-30 del codice del lavoro.
Articolo 3
Le imprese o le aziende che riducono la durata del lavoro entro il 1° gennaio del 2000 ovvero, per le aziende con al massimo venti dipendenti, entro il 1° gennaio 2002, ai sensi di un accordo collettivo, e che procedono d'altro canto a nuove assunzioni o mantengono posti di lavoro, possono avvalersi di una sovvenzione alle condizioni definite qui di seguito.
I. - Possono beneficiare di questa sovvenzione le aziende, comprese quelle con organico inferiore o pari a venti dipendenti, rientranti nelle categorie di cui all'articolo L. 212-1 bis del codice del lavoro, nonché le società o gli organismi di diritto privato, le società ad economia mista e gli enti pubblici industriali e commerciali locali di trasporto pubblico urbano di viaggiatori e le imprese d'armamento marittimo. Non possono tuttavia usufruire di questa sovvenzione, tenuto conto del carattere di monopolio di alcune loro attività o dell'entità dei contributi statali per i prodotti da essi utilizzati, determinati organismi pubblici che dipendono dallo Stato, il cui elenco è fissato per decreto. Per detti organismi, le modalità concomitanti della riduzione dell'orario di lavoro saranno fissate nell'ambito delle procedure che ne disciplinano i rapporti con lo Stato.
La riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad almeno il 10% della durata iniziale e portare il nuovo orario collettivo entro e non oltre il livello della durata legale fissata dall'articolo L. 212-1 bis del codice del lavoro. L'entità della riduzione si valuta basandosi su un metodo costante di computo degli elementi dell'orario collettivo.
II. - La riduzione dell'orario di lavoro deve essere organizzata mediante un accordo aziendale o di stabilimento. Può anche essere organizzata in base ad un contratto collettivo o ad un accordo di settore esteso o accordato in applicazione dell'articolo 16 della legge n.75-535 del 30 giugno 1975 relativo alle istituzioni sociali e medico-sociali, sia nelle aziende con almeno cinquanta dipendenti, con riserva di un accordo aziendale integrativo, sia nelle imprese con meno di cinquanta dipendenti, secondo le modalità attuative previste dal contratto o dall'accordo di settore. Potrà inoltre essere organizzata mediante un accordo concluso attraverso le condizioni previste dalle due prime alinea dell'articolo L.132-30 del codice del lavoro.
Oltre alle disposizioni previste ai punti IV e V del presente articolo, l'accordo collettivo stabilisce le scadenze per la riduzione dell'orario di lavoro applicabili nell'azienda o nelle aziende interessate in riferimento alla durata iniziale del lavoro, nonché le modalità dell'organizzazione dell'orario di lavoro e di computo di tale orario applicabili ai dipendenti dell'impresa, anche quelle relative ai dirigenti quando tali modalità sono specifiche, e le modalità ed i tempi in base ai quali i dipendenti dovranno essere avvisati in caso di modifica dell'orario. Esso fissa altresì, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del libro IV del codice del lavoro che organizza la consultazione dei rappresentanti del personale, le disposizioni relative al monitoraggio della sua attuazione all'interno dell'impresa e, all'occorrenza, del settore. Tale monitoraggio può essere garantito da un'istanza paritetica appositamente creata. L'accordo prevede le conseguenze che possono scaturire dalla riduzione dell'orario di lavoro per quanto concerne i contratti di lavoro part-time e la situazione dei dipendenti che lavorano a titolo permanente in turni successivi ed a ciclo continuo, di cui all'articolo 26 dell'ordinanza n. 82-41 del 16 gennaio 1982 relativa alla durata del lavoro e alle ferie pagate. Può inoltre prevedere le condizioni particolari di applicazione della riduzione ai dirigenti nonché modalità specifiche di computo del loro orario di lavoro tenendo conto delle esigenze proprie della loro attività.
Detto accordo viene depositato presso la direzione dipartimentale del lavoro, dell'occupazione e della formazione professionale o al servizio dipartimentale dell'ispettorato del lavoro, dell'occupazione e della protezione sociale agricola per quel che riguarda le professioni agricole, consegnato ai rappresentanti del personale ed esposto nella bacheca dell'azienda.
Un'organizzazione sindacale, od il suo rappresentante nell'impresa, può rivolgersi all'autorità amministrativa in caso di difficoltà nell'applicazione di un accordo aziendale sottoscritto nell'ambito del presente dispositivo.
III. - Nelle aziende o negli stabilimenti privi di un delegato sindacale o di un delegato del personale designato come delegato sindacale, ed in assenza di un accordo di settore che applichi le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 96-985 del 12 novembre 1996 relativa all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori delle aziende e dei gruppi di aziende di dimensioni comunitarie, nonché allo sviluppo della contrattazione collettiva, un accordo collettivo può essere stipulato da uno o più dipendenti espressamente incaricati da una o più organizzazioni sindacali riconosciute come rappresentative a livello nazionale o dipartimentale per quanto concerne i dipartimenti d'oltremare.
Non possono essere all'uopo delegati quei dipendenti che, a causa dei poteri di cui godono, possono essere assimilati al titolare, nonché quei lavoratori imparentati con il titolare dell'azienda di cui al primo comma degli articoli L. 423-8 e L. 433-5 del codice del lavoro.
Il mandato in tal modo conferito deve precisare le modalità in base alle quali il lavoratore dipendente è stato designato e fissare con esattezza i termini della contrattazione e gli obblighi d'informazione che incombono al mandatario, in particolare le condizioni in base alle quali la bozza di accordo viene sottoposta al sindacato mandatario al termine della contrattazione, nonché a quali condizioni il mandatario può, in qualunque momento, porre fine al mandato. Il lavoratore delegato può essere accompagnato, durante le sedute per la contrattazione, da un dipendente dell'azienda scelto da lui stesso. L'accordo contempla le modalità in base alle quali i dipendenti dell'azienda e l'organizzazione sindacale delegante devono essere informati delle condizioni della sua attuazione e della sua applicazione. L'accordo viene comunicato al comitato dipartimentale della formazione professionale, della promozione sociale e dell'occupazione.
Il tempo che i lavoratori delegati dedicano alla negoziazione dell'accordo nonché alle riunioni necessarie per il suo monitoraggio viene retribuito come orario lavorativo.
I lavoratori delegati ai sensi del presente articolo usufruiscono della tutela prevista dal disposto dell'articolo L. 412-18 del codice del lavoro dal momento in cui il datore di lavoro sarà venuto a conoscenza dell'imminenza della loro designazione. La procedura di autorizzazione è applicabile al licenziamento degli ex-dipendenti delegati per un periodo di sei mesi dalla firma dell'accordo ovvero, in sua assenza, dalla scadenza del mandato o dalla conclusione della trattativa.
IV. - Qualora un'azienda si impegni a procedere a nuove assunzioni come conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro, l'accordo ne stabilisce il numero per le singole categorie professionali così come il rispettivo calendario previsto.
L'azienda deve assumere l'impegno che dette assunzioni corrisponderanno ad almeno il 6% dell'organico coinvolto nella riduzione dell'orario di lavoro. Se l'azienda riduce del 15% la durata del lavoro e si impegna a procedere a nuove assunzioni corrispondenti ad almeno il 9% dell'organico coinvolto nella riduzione dell'orario di lavoro, usufruisce di una sovvenzione maggiorata. Queste assunzioni potranno, eventualmente, essere realizzate nel quadro di un raggruppamento di cui l'impresa è componente, costituito in applicazione delle disposizioni previste all'articolo L 127-1 del codice del lavoro.
Della maggiorazione si avvalgono anche quelle aziende che, dopo aver usufruito della sovvenzione concessa per una riduzione dell'orario di lavoro pari al 10%, riducano ulteriormente l'orario di lavoro entro il 1° gennaio 2003, portando l'entità complessiva della riduzione ad almeno il 15% dell'orario iniziale. In tal caso, esse dovranno aver effettuato assunzioni pari ad almeno il 9% dell'organico coinvolto nella prima fase della riduzione dell'orario di lavoro.
L'azienda deve impegnarsi a mantenere l'organico incrementato con le nuove assunzioni dell'impresa o dello stabilimento o delle aziende coinvolti in tale riduzione, per una durata fissata dall'accordo, che non può comunque essere inferiore a due anni a datare dall'ultima delle assunzioni effettuate ai sensi del primo comma del presente paragrafo. Tali assunzioni dovranno essere effettuate presso le aziende o gli stabilimenti in cui si applica la riduzione dell'orario di lavoro entro un anno dalla riduzione effettiva dell'orario.
Il titolare dell'azienda deve fornire al consiglio di fabbrica od, in sua assenza, ai delegati del personale, le informazioni sulle assunzioni effettuate ai sensi del presente paragrafo.
La sovvenzione viene assegnata mediante contratto tra l'azienda e lo Stato per una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'accordo, previa verifica della conformità dell'accordo collettivo alle disposizioni di legge.
V. - Ove la riduzione dell'orario di lavoro consenta di evitare licenziamenti previsti nell'ambito di una procedura collettiva di licenziamento per motivi economici, l'accordo aziendale o di stabilimento fissa il numero di posti di lavoro che la riduzione dell'orario consente di mantenere e che deve essere pari ad almeno il 6% dell'organico al quale si applica la riduzione dell'orario lavorativo. Se l'impresa riduce del 15% la durata del lavoro e si impegna a mantenere un volume di posti di lavoro pari ad almeno il 9% dell'organico al quale si applica la riduzione dell'orario, usufruisce di una sovvenzione maggiorata.
L'accordo aziendale o di stabilimento precisa altresì il periodo per il quale il datore di lavoro si impegna a mantenere l'organico dell'impresa o dello stabilimento o degli stabilimenti oggetto di tale riduzione. La sua durata è di almeno due anni.
La sovvenzione viene concessa mediante contratto tra l'azienda e lo Stato, previa verifica della conformità dell'accordo aziendale alle disposizioni di legge e tenuto conto sia dell'equilibrio economico del progetto sia delle misure di prevenzione dei licenziamenti e di quelle concomitanti.
La sovvenzione viene concessa per un periodo iniziale di tre anni dalla data di entrata in vigore dell'orario di lavoro prevista dall'accordo. Può essere prolungata per altri due anni mediante una clausola addizionale al contratto stipulato tra lo Stato e l'azienda, tenuto conto dello stato dell'occupazione nell'azienda e della sua situazione economica.
VI. - La sovvenzione viene concessa per ciascuno dei dipendenti ai quali si applica la riduzione dell'orario di lavoro, nonché per quelli assunti nell'ambito del dispositivo previsto al punto IV del presente articolo. Essa viene detratta dall'ammontare totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il periodo considerato relativi alle assicurazioni sociali, agli incidenti sul lavoro ed alle malattie professionali ed agli assegni familiari basati sui guadagni e sulle retribuzioni dei dipendenti dell'impresa o dello stabilimento in questione.
L'ammontare della sovvenzione può essere maggiorato se l'azienda si assume impegni, per quanto concerne l'occupazione, superiori al minimo obbligatorio, in particolare se si tratta di una piccola impresa o se l'impresa effettua tutte le assunzioni previste ai sensi del punto IV del presente articolo nell'ambito di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il suddetto ammontare può essere inoltre maggiorato se l'azienda assume impegni specifici a favore dell'assunzione di giovani, di persone riconosciute handicappate ai sensi dell'articolo L. 323-10 del codice del lavoro o di persone con particolari difficoltà di accesso al lavoro, soprattutto disoccupati di lunga data.
Possono essere concesse, a determinate condizioni fissate per decreto, maggiorazioni specifiche alle imprese il cui organico sia composto da una percentuale rilevante di operai assunti con contratti collettivi e di lavoratori dipendenti le cui retribuzioni siano vicine al salario minimo di incremento.
La sovvenzione non può essere cumulata con un'esenzione totale o parziale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavori, né con l'applicazione di tassi specifici, di basi o di importi forfettari dei contributi, fatte salve le riduzioni previste dagli articoli L. 241-13 e L. 711-13 del codice di previdenza sociale, nonché le sovvenzioni previste dagli articoli L. 322-4-2 e L. 832-2 del codice del lavoro.
Un decreto del Consiglio di Stato fissa le modalità di controllo dell'adempimento del contratto con lo Stato e le condizioni di denuncia e di sospensione del contratto stesso, eventualmente associate ad un rimborso della sovvenzione, ove l'impresa non abbia rispettato gli impegni presi in materia di occupazione e di riduzione dell'orario di lavoro.
Un decreto stabilisce le altre condizioni per l'applicazione del presente articolo, in particolare gli importi della sovvenzione, nonché le disposizioni relative alle maggiorazioni.
VII I settori o le aziende, in particolar modo quelle più piccole, che intraprendano un iter di riduzione dell'orario di lavoro e di ristrutturazione potranno avvalersi di un dispositivo di sostegno e di ausilio al quale potranno, all'occorrenza, partecipare anche le regioni. In base a tale dispositivo, lo Stato si accollerà una parte delle spese legate agli studi preliminari per la riduzione dell'orario di lavoro.
VIII Le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative a livello nazionale potranno beneficiare di un aiuto dello Stato destinato a sostenere le azioni di formazione dei lavoratori che avranno il mandato per la negoziazione degli accordi previsti al punti II del presente articolo.
IX. - Gli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 96-502 dell'11 giugno 1996, volti a favorire l'occupazione tramite l'organizzazione e la riduzione convenzionali dell'orario di lavoro, sono abrogati. Gli articoli 39 e 39-1 della legge n. 93-1313 del 20 dicembre 1993 quinquennale relativa al lavoro, all'occupazione ed alla formazione professionale sono abrogati. Tuttavia, questi ultimi, così come le disposizioni dell'articolo L. 241-13 del codice di previdenza sociale applicabili prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono applicabili ai contratti stipulati prima della data di pubblicazione di quest'ultima.
X - Al penultimo comma dell'articolo L. 241-13 del codice di previdenza sociale, le parole: "dagli articoli 7, 39 e 39-1" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 7".
Articolo 4
È possibile prevedere una riduzione dell'orario di lavoro al di sotto delle trentanove ore settimanali ricorrendo, interamente od in parte, a giornate di ferie mediante accordo aziendale o di stabilimento od applicando un contratto od un accordo di settore esteso. L'accordo collettivo fisserà in tal caso le modalità per usufruire di queste ferie, in parte a scelta del lavoratore ed in parte a scelta del datore di lavoro ed, nel limite dell'anno, i tempi massimi entro i quali si deve usufruire di queste ferie nonché le modalità di suddivisione nel tempo dei diritti di retribuzione in funzione del calendario di queste ferie.
L'accordo collettivo può inoltre prevedere che una parte di queste ferie vada ad alimentare un conto risparmio-tempo secondo quanto definito dall'articolo L. 227-1 del codice del lavoro e precisato per decreto.
Articolo 5
L'articolo L. 212-4 del codice del lavoro è integrato da un comma che così recita:
"La durata del lavoro effettivo è il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione del datore di lavoro e si deve conformare alle sue direttiva senza potere attendere liberamente a questioni personali.".
Articolo 6
Prima del capitolo I del titolo II del libro II del codice del lavoro viene inserito un capitolo preliminare del seguente tenore:
"Capitolo preliminare
"Riposo quotidiano
"Art. L. 220-1. - Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo quotidiano di una durata minima di undici ore consecutive.
"Un contratto od un accordo collettivo esteso può derogare alle disposizioni del precedente comma, a determinate condizioni fissate per decreto, in particolare per attività contraddistinte dalla necessità di assicurare una continuità del servizio o da periodi di intervento frazionati.
"Il decreto prevede altresì le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni del primo comma in assenza di un contratto o di un accordo collettivo esteso, ed in caso di lavori urgenti dovuti ad un incidente o ad un rischio di incidente o di un aumento eccezionale di attività.
"Art. L. 220-2. - Nessun orario di lavoro quotidiano può raggiungere le sei ore senza che il lavoratore usufruisca di una pausa minima di venti minuti, salvo disposizioni contrattuali più favorevoli che fissino una pausa più lunga".
Articolo 7
Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano ai lavoratori dipendenti del settore dei trasporti escluso il personale vaggiante o navigante.
Articolo 8
I Il primo comma dell'articolo L. 212-5-1 del codice del lavoro viene integrato con la seguente frase:
"Detta soglia è fissata a quarantuno ore a datare dal 1° gennaio 1999".
II Dopo il quarto comma dello stesso articolo viene inserito un comma che così recita:
"Il riposo di compensazione deve obbligatoriamente essere goduto entro il termine massimo di due mesi dalla decorrenza del diritto, fatti salvi i casi di rinvio stabiliti per decreto. La mancata richiesta di godimento del riposo da parte del lavoratore non può comportare la perdita del suo diritto al riposo. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a chiedergli di prendere effettivamente le ferie che gli spettano entro il termine massimo di un anno".
III.- L'ottavo comma dello stesso articolo è soppresso.
IV Al secondo comma dell'articolo 993 del codice rurale viene aggiunta una frase del seguente tenore:
"Detta soglia è fissata a quarantuno ore a datare dal 1° gennaio 1999".
V - Dopo la prima frase del quarto comma dello stesso articolo, viene inserita la seguente frase:
"Detta media è fissata a quarantuno ore a datare dal 1° gennaio 1999".
VI - Dopo la seconda alinea dell'articolo 993-1 del codice rurale, è inserita un alinea così redatto:
"Il riposo di compensazione deve obbligatoriamente essere goduto entro il termine massimo di due mesi dalla decorrenza del diritto, fatti salvi i casi di rinvio stabiliti per decreto. La mancata richiesta di godimento del riposo da parte del lavoratore non può comportare la perdita del suo diritto al riposo. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a chiedergli di prendere effettivamente le ferie che gli spettano entro il termine massimo di un anno".
VII - E' soppresso il quinto alinea del medesimo articolo
Articolo 9
I - Dopo le parole: "contratti trasformati", la fine dell'ultima frase del secondo comma dell'articolo L. 322-12 del codice del lavoro viene soppressa.
II- Il terzo comma dello stesso articolo così recita:
"Per dar luogo al beneficio di questo sgravio, il contratto dovrà prevedere una durata settimanale del lavoro, che può eventualmente essere calcolata mensilmente, compresa tra diciotto ore, escluse le ore integrative, e trentadue ore, comprese quelle integrative o di straordinario".
III- Il quarto comma dello stesso articolo viene integrato da una frase che così recita:
"In tal caso, tuttavia, lo sgravio si applica unicamente quando il part-time calcolato su una base annua risulta dall'applicazione in seno all'azienda di un accordo collettivo che stabilisce le modalità e le garanzie in base alle quali il lavoro part-time viene praticato su richiesta del dipendente".
IV - Nella prima frase del terzultimo comma dello stesso articolo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni".
V - Al penultimo comma dello stesso articolo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi".
VI - Lo sgravio contemplato dall'articolo L. 322-12 del codice del lavoro si applica o si mantiene, a condizioni identiche a quelle previste da detto articolo, in un'azienda che abbia ridotto convenzionalmente la durata collettiva del lavoro per i propri dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui durata del lavoro fissata nel contratto sia compresa tra i quattro quinti della nuova durata collettiva del lavoro e trentadue ore, comprese tutte le ore lavorate, e purché siano loro applicate le garanzie previste dagli articoli L. 212-4-2 e L. 212-4-3.
VII - In deroga ai commi II e III del presente articolo, lo sgravio continua ad applicarsi ai lavoratori dipendenti il cui contratto di lavoro abbia dato luogo a tale beneficio ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di pubblicazione della presente legge.
Articolo 10
I. - Al sesto comma dell'articolo L. 212-4-3 del codice del lavoro, le parole: "od un contratto od un accordo aziendale o di stabilimento" vengono soppresse.
II- Prima dell'ultimo comma dello stesso articolo, viene inserito il seguente comma:
"Quando, per un periodo di dodici settimane consecutive, l'orario medio realmente effettuato da un lavoratore dipendente abbia superato di almeno due ore a settimana, o dell'equivalente mensile od annuale di tale durata, l'orario previsto dal suo contratto, il contratto viene modificato, dopo un preavviso di sette giorni e salvo opposizione del dipendente in questione, aggiungendo all'orario precedentemente fissato la differenza tra detto orario e l'orario medio realmente effettuato".
III- All'ultimo comma dello stesso articolo, le parole: "o contratto od accordo aziendale o di stabilimento" vengono soppresse.
IV - Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma:
"Gli orari di lavoro dei dipendenti part-time possono comportare, nell'arco di una stessa giornata, più di un'interruzione di attività od un'interruzione superiore a due ore, solo nel caso in cui un contratto od un accordo collettivo di settore esteso o accordato in applicazione dell'articolo 16 della legge n.75-535 del 30 giugno 1975 relativo alle istituzioni sociali e medico-sociali, lo preveda sia espressamente, sia definendo le fasce orarie durante le quali i dipendenti devono esercitare la propria attività e la loro suddivisione nella giornata lavorativa, a fronte di corrispettivi specifici e tenendo conto delle esigenze proprie dell'attività esercitata".
V - Le disposizioni del punto IV del presente articolo si applicano a datare dal 1° gennaio 1999.
VI - Un decreto del Consiglio di Stato fissa le sanzioni riguardanti le infrazioni agli articoli L. 212-4-2 e L. 212-4-7 del codice del lavoro.
Articolo 11
Dopo la prima frase dell'ultimo comma dell'articolo L. 212-4-5 del codice del lavoro, viene inserita la seguente frase:
"Comunica altresì il numero di ore integrative e di straordinario effettuate dai dipendenti part-time".
Articolo 12
I. - Il punto VIII dell'articolo 43 della legge n. 93-1313 del 20 dicembre 1993 di cui sopra è abrogato.
II. - Dopo l'articolo L. 241-3 del codice di previdenza sociale viene inserito un articolo L. 241-3 che così recita:
"Art. L. 241-3-1. - In deroga al disposto dell'articolo L. 241-3, nel caso in cui, con il consenso del lavoratore dipendente, si passi da un regime di lavoro a tempo pieno ad un regime di lavoro part-time ai sensi dell'articolo L. 212-4-2 del codice del lavoro, la base dei contributi destinati a finanziare la pensione di vecchiaia può essere mantenuta nella misura del salario corrispondente alla sua attività esercitata a tempo pieno. La quota di salario corrispondente a questo supplemento di base dei contributi non è assimilabile, qualora essa sia a carico del datore di lavoro, ad una remunerazione ai sensi dell'articolo L. 242-1. Un decreto del Consiglio di Stato fissa le condizioni di esercizio di tale disposizione da parte dei datori di lavoro. L'opzione adottata al momento della trasformazione del tipo di lavoro vale soltanto nel caso di un'attività part-time esercitata a titolo esclusivo e fintantoché l'attività continua ad essere esercitata in queste condizioni.
"Un decreto del Consiglio di Stato fissa la percentuale di detti contributi".
III. - L'articolo 63 della legge n. 95-95 del 1° febbraio 1995 di modernizzazione dell'agricoltura viene soppresso.
IV. - Nel codice rurale viene inserito un articolo 1031-3 che così recita:
"Art. 1031-3. - In deroga al disposto dell'articolo 1031, in caso di passaggio, con il consenso del lavoratore, da un regime lavorativo a tempo pieno ad uno part-time ai sensi dell'articolo L. 212-4-2 del codice del lavoro, la base dei contributi destinati a finanziare la pensione di vecchiaia può essere mantenuta allo stesso livello del salario corrispondente alla sua attività esercitata a tempo pieno. La quota salariale corrispondente a detto supplemento di base non è assimilabile, ove sia a carico del datore di lavoro, ad una remunerazione. Un decreto del Consiglio di Stato stabilisce le condizioni attuative di tale disposizione da parte dei datori di lavoro.
"L'opzione prescelta all'atto della trasformazione del lavoro vale unicamente nel caso di un'attività part-time esercitata a titolo esclusivo e fintantoché l'attività resta esercitata a tali condizioni.
"Un decreto del Consiglio di Stato fissa la percentuale di detti contributi".
V. E' inserito, dopo l'articolo L.50 del codice delle pensioni d'anzianità della marina mercantile francese, della pesca e o della navigazione da diporto un articolo L.50-1 così redatti
. - Articolo L.50-1 - In deroga al disposto dell'articolo L.50 in caso di passaggio, con il consenso del lavoratore, da un regime lavorativo a tempo pieno ad uno part-time, la base dei contributi destinati a finanziare la cassa pensioni dei marittimi può essere mantenuta allo stesso livello del salario corrispondente alla sua attività esercitata a tempo pieno. La quota salariale corrispondente a detto supplemento di base non è assimilabile, ove sia a carico del datore di lavoro, ad una remunerazione ai sensi dell'articolo 242-1 del codice della sicurezza sociale...
"L'opzione prescelta all'atto della trasformazione del lavoro vale unicamente nel caso di un'attività part-time esercitata a titolo esclusivo e fintantoché l'attività resta esercitata a tali condizioni.
"Il periodo di esecuzione del contratto effettuato all'interno delle suddette condizioni è tenuto in conto per la totalità della sua durata, tanto per la costituzione del diritto alla pensione quanto per la liquidazione della pensione prevista dal presente codice.
"Un decreto del Consiglio di Stato fissa la percentuale di detti contributi".
VI E' abrogato il comma III dell'articolo 88 della legge 95-116 del 4 febbraio 1995
Articolo 13
Entro e non oltre il 30 settembre 1999, e previa concertazione con le parti sociali, il Governo presenterà al Parlamento un rapporto contenente il bilancio dell'applicazione della presente legge. Detto bilancio riguarderà lo svolgimento e le conclusioni delle trattative contemplate dall'articolo 2, nonché l'evoluzione della durata convenzionale ed effettiva del lavoro e l'impatto delle disposizioni dell'articolo 3 sullo sviluppo dell'occupazione e sull'organizzazione delle aziende.
Il rapporto esporrà gli insegnamenti e gli orientamenti da trarre da tale bilancio per l'attuazione della durata legale del lavoro prevista dall'articolo 1°, in particolare per quanto concerne il regime delle ore di straordinario, le norme relative all'organizzazione ed alla modulazione del lavoro, i mezzi volti a favorire il part-time prescelto, il posto occupato dalla formazione professionale nelle negoziazioni e le modalità particolari applicabili ai dirigenti.
Il rapporto preciserà inoltre le condizioni e gli effetti della riduzione dell'orario di lavoro tenuto conto della dimensione delle imprese. Esso analizzerà più specificamente i mezzi per sviluppare l'occupazione nelle piccole e medie imprese e l'incidenza dei rapporti tra le imprese datrici di ordini e quelle subappaltatrici.
Articolo 14
Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, e previa consultazione delle parti sociali, il Governo presenterà al Parlamento un rapporto sul bilancio e sulle prospettive della riduzione dell'orario di lavoro per il pubblico impiego.
Parigi, 19 maggio 1998