236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
E) Corpo delle miniere
L. 25 febbraio 1992, n. 215 (1).
Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
1. Principi generali. - 1. La presente legge e’ diretta a
promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita’ per
uomini e donne nell'attivita’ economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in
particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalita’ delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione
delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile nei comparti piu’ innovativi
dei diversi settori produttivi.
2. Beneficiari. - 1. Possono accedere ai benefici previsti
dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le societa’ cooperative e le societa’ di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le
societa’ di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne, nonche’ le imprese individuali gestite da donne, che
operino nei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti,
le societa’ di promozione imprenditoriale anche a capitale misto
pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini
professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale
o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
3. Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile. - 1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La
dotazione finanziaria del Fondo e’ stabilita in lire trenta
miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci
miliardi annui.
4. Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialita’
femminili e per l'acquisizione di servizi reali. - 1. A valere
sulle disponibilita’ del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data
successiva a quella di entrata in vigore della presente legge,
possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle
spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per
l'acquisto di attivita’ commerciali e turistiche o di attivita’
nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o
dei servizi, nonche’ per i progetti aziendali connessi
all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto,
tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per
l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttivita’, all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di
produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche’ per lo
sviluppo di sistemi di qualita’.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e
operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE)
n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati
con decisione della Commissione delle Comunita’ europee del 21
marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n.
2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b),
possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per
cento.
3. A valere sulle disponibilita’ di cui al comma 1 sono
concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento
delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), per le attivita’ ivi previste.
5. Crediti di imposta. - 1. I soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti
dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di
usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317 (2).
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge
5 ottobre 1991, n. 317 (2). Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le relative modalita’ di attuazione.
6. Criteri e modalita’ per la concessione delle agevolazioni. -
1. I criteri e le modalita’ per la presentazione delle domande e
per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i
soggetti beneficiari (2/a).
7. Revoca e cumulabilita’ delle agevolazioni. 1. Le
agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri competenti per i settori cui
appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o
piu’ dei requisiti prescritti per la concessione delle
agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti
per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni
e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili
con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonche’ con
i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni,
entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa
all'agevolazione.
8. Finanziamenti agevolati. - 1. Ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi
dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19
della legge 25 luglio 1952, n. 949 (3), e successive
modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti
dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento
milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di
interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in
vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed
operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento
(CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di
declino industriale, individuati con la citata decisione della
Commissione delle Comunita’ europee del 21 marzo 1989, e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse puo’
essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale) e’ autorizzato ad effettuare tutte le
operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 265 (3/a), con gli istituti e le aziende di
credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di
porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i
tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 e’ conferito
annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle
disponibilita’ del Fondo di cui all'articolo 3.
9. Garanzia integrativa. - 1. I finanziamenti previsti
dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del
Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675
(4), e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore
di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (5), o del
Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068
(3/a). La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata
legge n. 675 del 1977 (4) e del Fondo di cui all'articolo 7
della citata legge n. 517 del 1975 (5) puo’ essere accordata, su
richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari
dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale.
La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge
n. 1068 del 1964 (3/a) puo’ essere accordata con deliberazione
del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
10. Comitato per l'imprenditoria femminile. - 1. Presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e’
istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di
presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del
tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti
di credito, da una rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
della cooperazione, della piccola industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene
nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due
vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si
avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai
Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione
generale in ordine agli interventi previsti dalla presente
legge; promuove altresi’ lo studio, la ricerca e l'informazione
sull'imprenditorialita’ femminile.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo il Comitato
stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale
per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39,
comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (3/a), e
si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi
specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di
imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al presente
articolo, e’ autorizzata la spesa annua di lire cinquecento
milioni a valere sulle disponibilita’ del Fondo di cui
all'articolo 3.
11. Relazione al Parlamento. - 1. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione
della presente legge, presentando a tal fine una relazione
annuale al Parlamento.
12. Iniziative delle regioni. - 1. Le regioni, anche a statuto
speciale, nonche’ le province autonome di Trento e di Bolzano,
attuano per le finalita’ coerenti con la presente legge, in
accordo con le associazioni di categoria, programmi che
prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche’ la
realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica,
di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita’
agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono
stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che
abbiano caratteristiche di affidabilita’ e consolidata esperienza
in materia e che siano presenti sull'intero territorio
regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al
comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui
all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della
spesa prevista.
13. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dalla
presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire
dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
«Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialita’
femminile)».
2. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56.
(2) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole
industrie.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 24-26 marzo
1993, n. 109 (Gazz. Uff. 31 marzo 1993, n. 14 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimita’ costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non
prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le
regioni e le province autonome in relazione
all'esercizio del potere del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato concernente la
concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da
donne o a prevalente partecipazione femminile allorche’
queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali
affidati alle competenze delle regioni e delle province
autonome.
(3) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(3/a) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole
industrie.
(4) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano
(I.M.I.).
(5) Riportata alla voce Commercio di vendita al
pubblico.
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