214. MATERNITA' E INFANZIA
L. 22 maggio 1978, n. 194 (1).
Norme per la tutela sociale della maternita’ e
sull'interruzione volontaria della gravidanza.
1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente
e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita’ e
tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla
presente legge, non e’ mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonche’ altre iniziative necessarie per evitare
che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio
1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa
legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla
legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali,
sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture
operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalita’ idonee a ottenere il rispetto
delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della
gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale
competente o alle strutture sociali operanti nel territorio
speciali interventi, quando la gravidanza o la maternita’ creino
problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali
interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero
indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni
possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e
di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la
maternita’ difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire
le finalita’ liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile e’ consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati
dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui
all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), e’
aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da
ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti
dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo
all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del
tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i
primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le
quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita’
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze
in cui e’ avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio
pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura
socio-sanitaria a cio’ abilitata dalla regione, o a un medico di
sua fiducia (2/cost).
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a
dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il
compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di
interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle
condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della
gestante, di esaminare con la donna e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita’
e della riservatezza della donna e della persona indicata come
padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero
alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far
valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere
ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole
tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il
parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi
compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della
dignita’ e della liberta’ della donna; valuta con la donna stessa
e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignita’ e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, anche sulla base
dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che
la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui puo’ fare ricorso, nonche’ sui consultori e
le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza
di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia
immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa puo’ presentarsi ad una
delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della
gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla
richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base
delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un
documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di
gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere
per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna puo’
presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza,
sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente
comma, presso una delle sedi autorizzate (2/cost).
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi
novanta giorni, puo’ essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave
pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui
quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute
fisica o psichica della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti
dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del
servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui
deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il
medico puo’ avvalersi della collaborazione di specialisti. Il
medico e’ tenuto a fornire la documentazione sul caso e a
comunicare la sua certificazione al direttore sanitario
dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria
per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo’
essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure
previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui
all'articolo 8. In questi casi, il medico e’ tenuto a darne
comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilita’ di vita autonoma del feto,
l'interruzione della gravidanza puo’ essere praticata solo nel
caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che
esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a
salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza e’ praticata da un medico
del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale
tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio
1968, numero 132 (3), il quale verifica anche l'inesistenza di
controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresi’ praticati presso gli
ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui
all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968,
n. 132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973,
numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione
ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza puo’
essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla
regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati
servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanita’ con suo decreto limitera’ la facolta’
delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di
interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della
gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli
interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la
stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli
interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale
dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in
relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.
(4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale
attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresi’ poter essere effettuati, dopo la
costituzione delle unita’ socio-sanitarie locali, presso
poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma
dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento
consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso
articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attivita’ ausiliarie
non e’ tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli
articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della
gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale
dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al
direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della
presente legge o dal conseguimento della abilitazione o
dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni
dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione
di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione puo’ sempre essere revocata o venire proposta anche
al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale
caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attivita’ ausiliarie dal compimento delle procedure
e delle attivita’ specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti
in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure
previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di
interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalita’
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilita’ del
personale.
L'obiezione di coscienza non puo’ essere invocata dal personale
sanitario, ed esercente le attivita’ ausiliarie quando, data la
particolarita’ delle circostanze, il loro personale intervento e’
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente
pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla
presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale
degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle
circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le
prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17
agosto 1974, n. 386 (3/a).
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali
accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della
gravidanza nonche’ per il parto, riguardanti le donne che non
hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai
precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma
dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino
la loro attivita’ nell'ambito di strutture pubbliche o
convenzionate con la regione, sono a carico degli enti
mutualistici, sino a che non sara’ istituito il servizio
sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei quali l'intervento e’ stato effettuato sono tenuti ad inviare
al medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da’
notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base
della quale e’ avvenuto, senza fare menzione dell'identita’ della
donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 (4), sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le
procedure della presente legge e’ fatta personalmente dalla
donna.
Se la donna e’ di eta’ inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza e’ richiesto lo assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potesta’ o la tutela. Tuttavia,
nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che
impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone
esercenti la potesta’ o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi,
il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5
e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione,
corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in
cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volonta’, delle ragioni
che adduce e della relazione trasmessagli, puo’ autorizzare la
donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di
un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potesta’ o la
tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza
delle condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere
in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni
le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la potesta’ o la tutela (2/cost).
13. Se la donna e’ interdetta per infermita’ di mente, la
richiesta di cui agli articoli 4 e 6 puo’ essere presentata,
oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito
non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito,
deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta
presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla
donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o
il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il
termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una
relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua
provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e
sulla gravidanza e specie dell'infermita’ mentale di essa nonche’
il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli
interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e’
tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni
sulla regolazione delle nascite, nonche’ a renderla partecipe dei
procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in
modo da rispettare la dignita’ personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad
anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i
ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le universita’ e con gli enti
ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario
ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione
cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul
decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche
piu’ moderne, piu’ rispettose dell'integrita’ fisica e psichica
della donna e meno rischiose per l'interruzione della
gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai
quali possono partecipare sia il personale sanitario ed
esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad
approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al
decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e
alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le
regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di
informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui
servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel
territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo
a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il
Ministro della sanita’ presenta al Parlamento una relazione
sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in
riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di
questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia
per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo
Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione
della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro e’
punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino
alla meta’.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e’ commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena
e’ aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il
consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a
otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto
con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione
della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla
donna.
Detta pena e’ diminuita fino alla meta’ se da tali lesioni
deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la
morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici
anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica
la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e’
grave questa ultima pena e’ diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la
donna e’ minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della
gravidanza senza l'osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 5 o 8, e’ punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna e’ punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita’
previste dall'articolo 7, chi la cagiona e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La donna e’ punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su
donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o
senza l'osservanza delle modalita’ previste dagli articoli 12 e
13, chi la cagiona e’ punito con le pene rispettivamente previste
dai commi precedenti aumentate fino alla meta’. La donna non e’
punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte
della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione
da due a cinque anni; se la lesione personale e’ grave questa
ultima pena e’ diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la
morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal
quinto comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura
l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato e’
commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi
dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del
codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di
professione o di ufficio, rivela l'identita’ - o comunque divulga
notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle
procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e’
punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale e’ abrogato.
Sono altresi’ abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del
secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, non e’ punibile per il reato di aborto di donna
consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata
in vigore della presente legge, se il giudice accerta che
sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1978, n. 140.
(2) Riportata al n. VII.
(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15
marzo 1996, n. 76 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilita’ della questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 4, 5 e 12, sollevata in
riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della
Costituzione.
(3) Riportata alla voce Ospedali.
(4) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978, riportato al n. XI.
(3/a) Riportata alla voce Ospedali.
(4) Riportato alla voce Sanita’ pubblica.
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