DAL DPR 10 GENNAIO 1957 N.3
126. (Dimissioni dell'impiegata coniugata). - L'impiegata
che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente
vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni
con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data
di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni
di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta
per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'impiegata
predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque
anni.
Capo V - Riammissione in servizio.
132. (Riammissione). - L'impiegato con qualifica
inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni
o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi
previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere
riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata
decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita
della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio
contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata
la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento
del matrimonio. L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo
e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione
dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica
stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione
in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non
può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.