ATTO DI INDIRIZZO ALL'ARAN PER LA
DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE L'ADEGUAMENTO DELLE NORME CONTRATTUALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEI COMPARTI E DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO.
Tra gli obiettivi generali della missione negoziale dell'Aran, indicati nel Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001 e in particolare nel paragrafo 4 (Obiettivi prioritari dei rinnovi contrattuali) è prevista l'introduzione del trattamento di fine rapporto laddove sono ancora previste forme di indennità di buonuscita nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici, dando piena attuazione a quanto prevede la legge finanziaria 1998 a favore dei dipendenti in regime di indennità di buonuscita che opteranno per il passaggio al trattamento di fine rapporto (d'ora in avanti TFR).
La disciplina contrattuale - da realizzare mediante accordo quadro e successivi accordi di comparto- dovrà assicurare la coerenza con il complesso delle disposizioni in materia e con i principi indicati nel presente atto di indirizzo da valere per tutti i contratti di comparto in materia di passaggio a TFR e di istituzione di forme di previdenza complementare.
1. Presupposti e strumenti normativi
Il d.lgs. n. 124 del 1993, art. 8 comma 4, prevede che il finanziamento delle forme di previdenza complementare - che può avvenire mediante destinazione di elementi retributivi e/o quote degli accantonamenti per il TFR, oltre che mediante contributi a carico del datore di lavoro - per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni avvenga "in sede di determinazione del trattamento economico" e secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e ai principi del medesimo d.lgs.
Successivamente, la legge n. 335 del 1995, art. 2 commi da 5 a 8, ha previsto il passaggio a TFR dei dipendenti assunti dopo il 1 gennaio 1996, demandando alla contrattazione collettiva di stabilire le modalità per applicare anche al personale in servizio a tale data la relativa disciplina.
La legge n. 449 del 1997, art. 59 comma 56, per favorire l'opzione per il TFR, ha stabilito che al personale che attualmente fruisce dell'indennità di buonuscita e subisce la relativa trattenuta contributiva e che opta per il TFR, viene concesso un vantaggio pari all'1,5% dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di buonuscita.
Da ultimo, la legge 23 dicembre 1998, n.448 (legge finanziaria 1999) ha stabilito in 200 miliardi annui- già iscritti in bilancio nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica- la somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare. Ha stabilito anche che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.2, commi 6 e 7 della legge n.335 del 1995 si provvede a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma citata.
La suddetta legge prevede che con lo stesso DPCM si provvederà a definire le modalità per rendere operativo il passaggio a TFR del personale assunto dal 1 gennaio 1996.
In concreto il DPCM disciplinerà i seguenti aspetti, definiti in precedenza in sede contrattuale quadro:
Passaggio a TFR:
1. destinatari;
2. computo dell'indennità di buonuscita maturata fino alla data dell'opzione al TFR;
Previdenza complementare:
Le innovazioni legislative richiamate mirano a dare piena attuazione ai temi contenuti nel Protocollo sul Welfare in materie di passaggio a TFR e a previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
L'introduzione del TFR e conseguentemente l'istituzione di fondi pensione interviene su situazioni di partenza diverse tra il personale delle pubbliche amministrazioni. Tali situazioni, infatti, appaiono attualmente essere
2. Passaggio a TFR
Condizioni da realizzare con DPCM
2.1 destinatari
Considerato che, a causa di difficoltà tecniche e soprattutto finanziarie, non si è provveduto a attuare il passaggio a TFR dei dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 1996, i quali hanno continuato a essere sottoposti alla disciplina in materia di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio e a corrispondere l'aliquota del 2,5 per cento prevista dalla legge n.1032 del 1973, si prospetta la possibilità che tutti i dipendenti di prima occupazione, assunti successivamente al 1 gennaio 1996 e fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dalla legge 448 del 1998, vengano sottoposti alla disciplina prevista per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 1995.
2.2 Computo dell'indennità di buonuscita maturata fino alla data dell'opzione.
Dalla data in cui opera l'opzione per il TFR le quote di tale trattamento saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 cc. Per quanto riguarda invece il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino alla predetta data si ritiene che debbano essere applicati i criteri previsti dal predetto art. 2120 ai fini della liquidazione e della rivalutazione e che alla stessa indennità di fine servizio, maturata fino alla data dell'opzione per il TFR e alla sua rivalutazione, si applicheranno gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa in materia di indennità di fine servizio.
2.3 Effetti retributivi del passaggio al regime del TFR.
L'adozione del TFR, che - secondo quanto stabilito dall'art. 2120 c.c. - è a totale carico del datore di lavoro, comporta la necessità di una modifica normativa, da adottare con lo strumento del DPCM, secondo la quale la norma che prevede la rivalsa a carico del dipendente nella misura del 2,5% della base contributiva, prevista dall'art. 37 della L. 1032/73, per i dipendenti dello Stato e dall'art. 11 della L. 152/68 per gli enti locali, viene soppressa per coloro che transitano nella disciplina del TFR. L'eliminazione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini IRPEF.
Per ottemperare a quanto disposto dall'art.26, comma 19 della L.448 del 1998, secondo cui dovrà essere assicurata l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, la retribuzione lorda viene ridefinita, attraverso i seguenti interventi:
a) una riduzione per un ammontare pari al contributo eliminato;
b)una contestuale sterilizzazione della decurtazione mediante un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
Il TFR sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'INPDAP (o dal datore di lavoro nel caso dei dipendenti degli enti non economici) al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità dell'art. 2120 cc., adottando per la determinazione delle quote di accantonamento annuale l'aliquota stabilita per i dipendenti privati iscritti all'INPS (6,91%).
La gestione del fondo per il TFR è affidata dalla legge all'INPDAP che vi provvede ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge 335/1995. L'INPDAP opera con gestioni economico-finanziarie autonome e separate (ex ENPAS per gli statali e ex INADEL per gli Enti locali) al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle gestioni (art. 4 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479).
Considerata la virtualità degli accantonamenti al TFR, il contributo a favore dell'INPDAP da parte della finanza pubblica, resterà invariato e cioè 9,60% per gli statali e 6,10% per gli Enti locali a totale carico dell'amministrazione, da computarsi sulle attuali basi contributive di riferimento. Ove si manifesteranno esigenze finanziarie tali aliquote potranno essere adeguate.
Con DPCM sarà data attuazione al disposto legislativo sull'armonizzazione fra le normative del settore pubblico e quelle del settore privato dei periodi di lavoro prestato a tempo determinato. Resta ferma la possibilità per i lavoratori interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro a tempo determinato svolti precedentemente alla data di emanazione del DPCM previsto dalla legge 448 del 1998.
2.1.1 Condizioni da stabilire nella contrattazione collettiva.
La contrattazione collettiva definirà la retribuzione annua sulla quale calcolare il TFR. L'Aran verificherà la possibilità di pervenire a una definizione che si riferisca alle seguenti voci: intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e tutti gli emolumenti già considerati nel calcolo della indennità di fine servizio ai sensi della previgente normativa.
- modalità e termine eventuale per l'esercizio dell'opzione
Si è dell'avviso che il termine per l'opzione possa essere fissato nel quadriennio contrattuale 1998-2001 e che un ulteriore termine per l'opzione possa essere definitivamente individuato a seguito della prima verifica sull'attuazione dei contenuti della direttiva prevista al punto 3.3 dell'atto di indirizzo.
Si propone il mantenimento delle prestazioni creditizie e sociali vigenti, rinviando ad una successiva fase l'armonizzazione pubblico-privato relativa alle anticipazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.
3. Previdenza complementare.
La fonte istitutiva dei fondi pensione è costituita dai contratti collettivi di comparto. I fondi sono costituiti in regime di contribuzione definita come associazioni riconosciute e regolati dallo statuto predisposto dalle parti stipulanti in ottemperanza al d.lgs 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni. I fondi forniranno prestazioni complementari dei trattamenti di pensione in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori, individuati dal fondo.
Il d.lgs. n. 124 del 1993, art. 8 comma 4, prevede che il finanziamento delle forme di previdenza complementare può avvenire mediante destinazione di elementi retributivi, di quote degli accantonamenti per il TFR e di contributi a carico del datore di lavoro.
Inoltre, la legge n. 449 del 1997, art. 59 comma 56, destina alla previdenza complementare una quota pari all'1,5% a favore del personale che esercita l'opzione per il TFR, quota che va ritenuta "neutra", cioè non computata a carico delle amministrazioni o dei lavoratori.
Condizioni da stabilire con DPCM
3.1 Destinatari.
Saranno associati al fondo i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 e fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dalla legge 448 del 1998 , che avranno richiesto la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR che, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n.449, comporta automaticamente l'opzione anche alla previdenza complementare.
3.2 Virtualità e risorse effettive dei fondi pensione.
L'istituzione, mediante la contrattazione collettiva, di forme di previdenza complementare incontra un vincolo di finanza pubblica, per quanto attiene alla possibilità di alimentare con risorse fresche fondi autonomi a gestione finanziaria.
Circa il limite massimo di 200 miliardi annui, resi disponibili dalla finanza pubblica, detta somma viene destinata a quote di TFR (per tutti i dipendenti in situazione A e B) e conferita direttamente ai fondi pensione. Oltre tale limite, le quote di Tfr sono trattate come quote virtuali, ossia valorizzate secondo un appropriato meccanismo di rendimento e attribuite al fondo al momento della liquidazione, da parte del medesimo Fondo, della prestazione previdenziale al lavoratore avente diritto.
Questa ipotesi consente di immettere nei fondi pensione anche una quota di TFR dei nuovi assunti (che non pagano il 2,5% della rivalsa) e dei dipendenti degli Enti pubblici non economici e degli Enti di Ricerca che si trovano nella stessa situazione.
Tutti i dipendenti interessati da questa soluzione percepiranno come trattamento finale quanto resta dell'intera aliquota del 6,91%, decurtata della quota destinata al fondo.
Consegue da questa ipotesi che tutto l'1,5% di cui alla legge 449/97 resta virtuale.
Con questa quota saranno costituiti conti individuali formati da accantonamenti figurativi. L'amministrazione e la liquidazione dei conti individuali è effettuata dall'INPDAP.
3.3 Conferimento ai fondi pensione del montante maturato.
Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo il montante maturato applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato e individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti della direttiva potrà avvenire entro il 31 dicembre 2001.
3.1.1 condizioni da stabilire nella contrattazione collettiva.
In linea di indirizzo si ravvisa l'opportunità di dare vita a un numero ristretto di fondi, attese le limitate disponibilità finanziarie e l'onere che deriva dai costi di gestione dei singoli fondi.
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di emanazione del DPCM previsto dalla legge 448 del 1998 si applicheranno le regole concessive e di computo di cui all'art.2120 c.c. in materia di TFR. In attuazione dell'art.8 comma 3 del d.lgs 124/93 per coloro che sceglieranno di iscriversi al fondo pensione, istituito in sede di contrattazione collettiva, sarà prevista la integrale destinazione degli accantonamenti annuali al TFR successivi all'iscrizione al fondo.
Per ciascun lavoratore la somma della quota reale e della quota virtuale dell'accantonamento a TFR destinata a forme di previdenza complementare non può superare il 2 per cento della retribuzione imponibile di riferimento.
Possono essere invece conferiti effettivamente a fondi senza limiti finanziari elementi della retribuzione contrattuale, trattandosi di prestazioni da erogare ai lavoratori, o percentuali delle risorse destinate ai miglioramenti contrattuali, trattandosi di risorse fresche.
4. Dipendenti degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca sottoposti alla L.20 marzo 1975,n.70.
L'Aran curerà che la disciplina contrattuale preveda che il passaggio a tfr, attesa la diversa disciplina dei trattamenti di fine servizio di cui attualmente fruiscono, avvenga con modalità attuative che tengano conto della diversa situazione dei dipendenti in questione, descritta come situazione B al punto 2.
In particolare la disciplina contrattuale del comparto in esame applicherà ai dipendenti in oggetto le modalità e il termine eventuale per l'esercizio dell'opzione previsti per i dipendenti indicati nella situazione A.
Egualmente il computo e la liquidazione del TFR saranno effettuati tenendo presente che dalla data in cui opera l'opzione per il TFR le quote di tale trattamento saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 c.c. Sull'indennità di fine servizio maturata fino alla predetta data si applicheranno i criteri previsti del medesimo art.2120, ai fini della liquidazione e della rivalutazione.
La gestione del fondo per il TFR resta affidata agli enti di appartenenza dei dipendenti.
Le soluzioni previste in materia di armonizzazione e di retribuzione annua per i dipendenti statali e degli enti locali saranno adottate anche nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca.
In merito all'istituzione dei fondi pensione, la disciplina contrattuale dovrà tenere conto delle specificità connesse alla diversa situazione dei dipendenti già destinatari di un fondo integrativo interno ( assunti anteriormente al 3 aprile 1975) e di quelli che non godono del fondo integrativo in quanto assunti dopo tale data, fermo restando che le soluzioni che saranno adottate in entrambe le fattispecie dovranno essere compatibili con le indicazioni sulla istituzione dei fondi pensione previste per tutti gli altri comparti, in particolare in materia di rendimenti delle quote virtuali destinate a fondo pensione.
Per quanto concerne la quota reale per la costituzione del fondo, i dipendenti in esame conservano la titolarità a partecipare alla ripartizione dei 200 miliardi destinati a quote di TFR, resa dalla finanza pubblica per tutti i comparti della pubblica amministrazione.
Per ciascun lavoratore la somma della quota reale e di quella virtuale dell'accantonamento a TFR destinato a previdenza complementare, non potrà superare il 2 per cento della retribuzione imponibile di riferimento. Tutti i dipendenti interessati da questa soluzione percepiranno come trattamento finale quanto resta dell'intera aliquota del 6,91 per cento, decurtata della quota destinata al fondo.
Tutte le quote virtuali saranno amministrate e liquidate dall'ente di appartenenza del dipendente. Potranno essere effettivamente conferiti al fondo senza limiti finanziari elementi della retribuzione contrattuale, trattandosi di prestazioni da erogare ai lavoratori, o percentuali delle risorse destinate sai miglioramenti contrattuali, trattandosi di risorse fresche.
5. procedure per l'istituzione dei fondi pensione
La contrattazione collettiva, modificando o integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dal d.lgs 124 del 1993 per come modificato dalla L.335/95 in materia di costituzione dei fondi, partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni, permanenza nel fondo pensione, responsabilità degli organi del fondo e compiti della commissione di vigilanza.
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