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Ipotesi di
accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare
per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e
del Servizio Sanitario Nazionale
Il giorno
7.12.2004, alle ore 12,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative nelle persone:
ARAN:
nella persona
del Presidente Avv. Guido Fantoni
Organizzazioni Sindacali
Confederazioni Sindacali
CGIL-FP
CGIL
CISL/FPS
CISL
UIL/FPL
UIL
Coordinamento Sindacale
Autonomo
CISAL
“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael,
Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”
DICCAP
-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI
COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc,
Sulpm)
CIDA ENTI
LOCALI
CIDA
DIRER DIREL
CONFEDIR
FSI USAE
FIALS
CONFSAL
Al
termine della riunione, le parti stipulano l’allegata ipotesi di accordo
concernente l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare
per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del
Servizio Sanitario Nazionale
IPOTESI DI ACCORDO
PER L’ISTITUZIONE
DEL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE
COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI
DEI COMPARTI DELLE
REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DEL SERVIZIORSANITARIO
NAZIONALE
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI
COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE
AUTONOMIE LOCALI E DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PREMESSA
·
Visto il
decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
·
Vista la legge 8
agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
·
Visto il DPCM
20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal
successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111
del 15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;
·
Visto l'Accordo quadro
stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine
rapporto e di
previdenza complementare ed i seguenti CCNL:
comparto
del personale delle Regioni ed Autonomie Locali
-
CCNL
successivo a quello del 1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e
pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario
n. 196 (art.49);
-
CCNL
biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato
nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247
(art. 18);
comparto del personale del Servizio
Sanitario Nazionale
-
CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile
1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U.
n. 248 del 24
ottobre 2001 - Serie generale (art. 46);
-
CCNL
biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e
pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art.
13);
dirigenti del comparto Regioni
ed Autonomie Locali
-
CCNL
biennio economico 2000/2001 – sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e
pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);
·
In
conformità alla decisione adottata dall'Organismo di coordinamento dei
Comitati di settore nella riunione
dell' 11 novembre 1999;
Le parti concordano
di istituire
una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale, da
attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione
Complementare per i lavoratori di cui
ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per
brevità di dizione. Il fondo è
alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli
eventualmente fissati da
successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
I
contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello
statuto dell'istituendo Fondo
unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da
delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in
materia statutaria.
Art.1
Costituzione
1.
Il Fondo è costituito ai
sensi dell'articolo 12 e seguenti del
codice civile e del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed
integrazioni, di seguito
indicato per brevità Decreto.
2.
Il Fondo è
disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Art.2
Destinatari
1.
Sono destinatari delle prestazioni del
Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si
applicano i CCNL sottoscritti dalle
Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN per il Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali
e della relativa area dirigenziale, con esclusione dei segretari comunali
e provinciali,
e
per il comparto del
Servizio Sanitario Nazionale,
assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
·
contratto a
tempo indeterminato;
·
contratto
part-time a tempo indeterminato;
·
contratto a
tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di
rapporto di lavoro flessibile, secondo
la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di
durata pari o superiore a tre
mesi continuativi.
2.
I
lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell’adesione
volontaria, al fondo acquistano il
titolo di “Associato”.
3.
Possono,
altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:
a)
i
lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai
seguenti settori affini: personale dipendente dalle case di cura private
e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti
religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento
vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti
contrattuali per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori
interessati. L’adesione deve essere deliberata per conformità dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo;
b)
i
lavoratori, così come identificati al precedente comma 1,
dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo
ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1,
compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette
Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri
contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il
rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
parti si danno reciprocamente atto che l’area dei destinatari del presente
Accordo comprenderà anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo della
Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta
perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure
contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle
risorse, secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.
Art.3
Associati
1.
Sono associati al Fondo:
a)
i
destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'articolo 2, che abbiano
sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati
"lavoratori associati";
b)
gli enti e le aziende
dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di
seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze
lavoratori associati al Fondo;
c)
i percettori di
prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di
seguito denominati
"pensionati".
Art.4
Organi
del
Fondo
1.
Sono organi del Fondo:
·
l'Assemblea
dei delegati
·
il Consiglio
di Amministrazione
·
il
Presidente e il Vice Presidente
·
il Collegio
dei Revisori Contabili
Art.5
Assemblea
dei delegati
1.
L'Assemblea è costituita, nel rispetto del
criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati,
per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi
ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per
metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le
modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2.
L'elezione
dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate
secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3.
Le
elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al
raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
Art.6
Il Consiglio di Amministrazione
1.
Il
Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle
vigenti disposizioni.
2.
In
attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei
lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno
all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n.
9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.
Le liste per le
elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati superiore
al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
a)
per la elezione dei
consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la disciplina
dell’apposito regolamento elettorale;
b)
per la elezione dei consiglieri in
rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità stabilite
dall’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.
4)
Qualora uno
o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i
delegati dell’assemblea, gli stessi decadono dall’assemblea medesima al
momento della loro nomina.
5)
Qualora,
nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di
amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare
dall’incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti
della lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la
sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in
rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle
modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo di cui
all’art. 5, comma 1.
Art.7
Presidente e Vice
Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente
sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed
alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le
Amministrazioni e tra i membri del
Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art.8
Collegio dei Revisori
Contabili
1.
Il Collegio
dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2
(due) supplenti.
2.
In
attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei
lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno
all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n.
2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del
collegio dei revisori contabili.
3.
Per la
elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate
disgiuntamente con le stesse modalità previste dall’art. 6, comma 3.
Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi
e almeno di un revisore contabile supplente.
4.
Tutti i
componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto
del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e
devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso
il Ministero della Giustizia.
5.
Il Collegio
dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente,
nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
Impiego delle risorse
1.
Il patrimonio
del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite
convenzioni, a soggetti
abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del
Decreto.
2.
Le
convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le
modalità con le quali esse
possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali
è esercitata la facoltà di
recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la
necessità.
3.
E' in facoltà del Consiglio di
Amministrazione realizzare un assetto di gestione
delle risorse finanziarie atte a
produrre un unico tasso di rendimento (gestione
monocomparto) ovvero differenziando i
profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse
esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4.
Per il
primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione
monocomparto, salva diversa decisione degli organi statutari. Per gli
esercizi successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di
Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate
ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione.
Art.10
Conflitti
d'interesse
1.
Ai sensi
dell'articolo 6, comma 4 quinquies,
lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo
statuto del Fondo definisce le
norme da osservare in materia di conflitti di interesse,
avuto riguardo alle
fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del
Tesoro n. 703/96
emanato in attuazione
della norma di cui sopra.
Art.11
Contribuzione
1.
L'obbligo
contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive
Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da
parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai
lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche
di diversa natura, sia collettivo che
individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di
perdita della qualifica di associato.
2.
La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle
Amministrazioni è pari all’1% degli elementi retributivi considerati utili
ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
a)
per
il comparto Regioni ed Autonomie Locali:
dall'art. 49 del CCNL successivo a quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il
14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
b)
per
il comparto Sanità:
dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 -
sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni;
c)
per i
dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali:
dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2001 per il biennio
economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in
materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 -
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali voci
retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto,
possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di
comparto o area dirigenziale.
3.
La
contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli
elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4.
Sono
altresì contabilizzate dall’INPDAP:
a)
la quota
del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già
occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al
31.12.2000;
b)
l’1,5% della base contributiva di riferimento
del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2,
commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
c)
per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100%
dell’accantonamento TFR maturato nell’anno.
Nei
casi nei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle
Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui
alle lettere a) e c).
5.
La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a
condizione di pariteticità, è
versata,
secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso
di sospensione della prestazione
lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti
legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la
percezione di un
trattamento economico
anche se in misura ridotta.
6.
E' prevista la facoltà del lavoratore
associato al Fondo di effettuare versamenti
aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dal presente articolo, alle
condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di
Amministrazione,
fermo restando
i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla
clausola contrattuale.
7.
In caso di
omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi
contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto
e dalle norme indicate
dal Consiglio di
Amministrazione.
8.
In
relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti
istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle
disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte
ad assicurare l’equilibrio finanziario.
9.
Le Amministrazioni comunicano al
lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello
stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
10.
Ai fini
dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP
in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di
fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi,
contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto
previdenziale.
Art.12
Adesione e permanenza nel
Fondo
1.
I Lavoratori aderiscono al Fondo per
libera scelta individuale con le modalità
previste dallo statuto.
2.
L'adesione deve comunque essere
preceduta dalla consegna al lavoratore
di
una
scheda informativa contenente le
indicazioni previste dalla normativa vigente
in
materia ed approvata
dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3.
In caso di
sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della
retribuzione
permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al
Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere
consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
4.
In caso di sospensione
della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale
della retribuzione,
permane la condizione di associato e l'obbligo secondo le modalità
previste dal precedente articolo 11, comma 5.
Art.13
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1.
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’Amministrazione e del
lavoratore associato cessa a seguito
della risoluzione del rapporto di
lavoro, fatta salva la contribuzione volontaria del lavoratore di cui
all’art.12, comma 3.
2.
Il lavoratore ha la facoltà di disporre
unilateralmente, mediante presentazione di
apposita domanda, la cessazione
dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma
restando la sussistenza del rapporto
associativo con il Fondo. In tal caso si determina
automaticamente la cessazione
dell'obbligo contributivo a carico dell’Amministrazione. Le
modalità di
esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
3.
Il lavoratore associato, cessato dal
servizio prima del
pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti
opzioni:
·
trasferimento
della posizione individuale presso altro fondo cui
il
lavoratore associato possa
accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
·
trasferimento della posizione individuale presso altre forme
pensionistiche;
·
riscatto
della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale
comporta la riscossione
dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a
quello in cui il fondo ha
acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno
diritto al riscatto. La
liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità
stabilite nello statuto;
·
conservazione della posizione individuale anche in assenza di
contribuzione.
4.
In costanza dei requisiti di
partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il
trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo
pensione complementare non istituito
tramite contrattazione, non prima di avere maturato
almeno 5 anni di associazione al
Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo
stesso, e, successivamente a tale
termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la
cessazione dell'obbligo contributivo a
carico del datore di lavoro e del versamento della
quota del TFR.
5.
Le richieste di trasferimento, ai
sensi del comma 4, possono effettuarsi entro il mese di
marzo ovvero entro il mese di
settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a
decorrere rispettivamente dal l° luglio
dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
6.
Le modalità relative alla facoltà di
cui al precedente comma 5 sono determinate nello statuto del
Fondo. Gli adempimenti relativi a
carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo
di sei mesi.
Art.14
Prestazioni
1.
Il
Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o
per anzianità.
2.
Il
diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al
compimento dell'età pensionabile
stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato
almeno cinque anni di contribuzione al
Fondo.
3.
Il diritto alla prestazione
pensionistica per anzianità si consegue al compimento di
un'età
inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di
vecchiaia nel regime pensionistico
obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al
Fondo. La presente norma trova
applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la
cui posizione venga acquisita per
trasferimento da altro fondo pensione complementare,
computando, ai fini della integrazione
dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità
contributiva maturata
presso il fondo di provenienza.
4.
In via transitoria,
entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività, i
termini di cui al precedente comma sono ridotti a 5 anni.
5.
Il
lavoratore
associato
che non abbia conseguito i requisiti di
accesso alle prestazioni
pensionistiche ha diritto
a riscattare la propria posizione
individuale maturata
presso il Fondo.
6.
Il
Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite
convenzioni con imprese di assicurazione
e\o Enti abilitati
dalla legge.
7.
Il lavoratore associato che abbia
maturato i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche per vecchiaia o per
anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma
capitale della prestazione
pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale
massima prevista dalla normativa vigente.
8.
Ai lavoratori associati che provengano
da altri fondi pensione e ai quali sia stata
riconosciuta, sulla base della
documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli
effetti di legge, non si applicano le
norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi
hanno diritto alla liquidazione della
prestazione pensionistica indipendentemente dalla
sussistenza dei requisiti di accesso
di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione in forma capitale
dell'intero importo maturato sulla propria posizione
individuale.
9.
In caso di morte del lavoratore
associato prima del pensionamento per vecchiaia, la
posizione individuale viene riscattata
dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge
vigenti.
10.
Trascorsi
otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire
un'anticipazione dei contributi
accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile,
o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui alle lettere a), b),
c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457,
ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria
posizione del Fondo.
11.
Le modalità
di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni
del Consiglio di Amministrazione.
12.
Il Fondo non può
concedere o assumere prestiti.
13.
Il Fondo
può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per
erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
14.
Il Fondo comunica ai lavoratori,
almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati
in loro favore dalle Amministrazioni,
distinguendo le diverse quote contributive, reali e
virtuali, previste
dall'art. 11, comma 2.
Art.15
Spese per la gestione del fondo
1.
All’atto dell’adesione, il lavoratore
associato è tenuto al versamento di
una quota di iscrizione una tantum nella misura stabilita dal Consiglio
di Amministrazione.
2.
Per il suo
funzionamento il Fondo sostiene spese relative
alla gestione
amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3.
Alla copertura degli
oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via
prioritaria, mediante l'utilizzo:
a)
delle
quote di iscrizione “non impiegate per le spese di avvio e di
amministrazione provvisoria”;
b)
di una
"quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui
ammontare è stabilito
annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede
di approvazione del bilancio
preventivo;
c)
degli interessi di mora versati dalle
Amministrazioni in caso di ritardato
ed omesso versamento dei
contributi;
d)
delle somme provenienti dall'acquisizione al
fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in
assenza di beneficiari ex lege;
e)
di ogni altra entrata finalizzata a realizzare
l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4.
Gli
oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i
servizi resi dalla Banca
depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
5.
La quantificazione
degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno
in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla
base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
Art.16
Norme transitorie e finali
1.
Le Parti firmatarie del presente accordo si
impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento
elettorale del Fondo.
2.
All'atto
della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano,
ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio
di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre
pro quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori
Contabili. La designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nel
primo Consiglio di Amministrazione e nel primo Collegio dei Revisori
Contabili avviene nel rispetto delle modalità stabilite nell’apposito atto
normativo del Governo.
3.
I primi
organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima
Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non
abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del
nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
4.
Nel rispetto del criterio di
rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo
Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto)
membri, di cui n. 9
(nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in
rappresentanza dei lavoratori.
5.
Nel
rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il primo
Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri (quattro),
di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2 (due) in
rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche questi ultimi
designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al
proprio interno, il Presidente, nell’ambito della rappresentanza che non
ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6.
Spetta al
primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima
Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 (trentamila)
adesioni al Fondo.
7.
Il primo
Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari,
espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione
all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla
raccolta delle adesioni.
8.
Il primo Consiglio di
Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo
utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui
all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e
la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni
altra attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e
successive.
9.
In relazione alla
dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto
delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è
disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da
agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Nell’ottica di
perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica
Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere
le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche
ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del
presente accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell’1% per primo
anno e dello 0.5% per il secondo anno.
Nell’ambito dei
rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile
iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.
Le Parti si impegnano ad un sollecito
avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per
l’integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e
formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore
interessati.
Le parti si
impegnano altresì ad una verifica per l’adeguamento delle voci retributive
che attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline
contrattuali intervenute successivamente alla loro definizione, secondo
gli indirizzi formulati e formalizzati dai Comitati di settore, nel
rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di cui
al D.Lgs.n.165/2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 2
In materia di spese di avvio del fondo,
le parti prendono atto che sono in atto iniziative per modificare ed
integrare l’emendamento al disegno di legge finanziaria presentato dal
Governo per il 2005, in corso di approvazione, per estendere alle
amministrazioni non statali il finanziamento delle stesse spese di avvio,
di cui all’art. 74 della legge n. 388 del 2000.
Le parti, nel
sottolineare la fondamentale importanza delle iniziative in atto per
realizzare il concreto avvio del fondo ed assicurarne il necessario
sostegno nella fase iniziale di attività, si impegnano ad un sollecito
inizio e conclusione della specifica trattativa in materia, per
l’integrazione del presente Accordo, con la previsione delle spese di
avvio, sia a seguito dell’approvazione definitiva della legge finanziaria
per il 2005, sia, eventualmente, mediante la ricerca di ulteriori modalità
comunque utili per la copertura degli oneri.
Dichiarazione di
parte sindacale
Tutte le
organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva
degli atti formali di sua competenza di cui all’art.5, comma 1, e 16,
comma 2, indispensabili per costituzione e l’avvio dell’attività del
fondo.
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