Ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale Primo commento tecnico alla pre-intesa per la costituzione del fondo pensione contrattuale per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità.
A cura di Sandro Ruggini Responsabile Previdenza complementare Fp Cgil nazionale

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Ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale

 Il giorno 7.12.2004, alle ore 12,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative nelle persone:

 

ARAN:

nella persona del Presidente  Avv. Guido Fantoni     

Organizzazioni Sindacali                                                                                              Confederazioni Sindacali

 CGIL-FP                                                                                                            CGIL          

CISL/FPS                                                                                                          CISL           

UIL/FPL                                                                                                             UIL             

 

Coordinamento Sindacale

Autonomo                                                                                                    CISAL        

“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau,

 Confill  Enti  Locali-Cusal,  Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”

 

DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA  MUNICIPALE                                            

(Fenal, Snalcc, Sulpm)       

                                                                                                                                            

CIDA ENTI LOCALI                                                                                CIDA

 DIRER DIREL                                                                                       CONFEDIR

 FSI                                                                                                      USAE

 FIALS                                                                                                  CONFSAL

 

 Al termine della riunione, le parti stipulano l’allegata ipotesi di accordo concernente l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale


IPOTESI DI ACCORDO
PER L’ISTITUZIONE  DEL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE
COMPLEMENTARE
  PER  I LAVORATORI

DEI COMPARTI DELLE  REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI  E 
DEL SERVIZIORSANITARIO NAZIONALE

   

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI
COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 PREMESSA

 

·        Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

 ·      Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

 ·      Visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;

 ·     Visto l'Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:

 comparto del personale delle Regioni ed Autonomie Locali

 -         CCNL successivo a quello del 1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 196 (art.49);

 -         CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247 (art. 18);

 comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale

 -         CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 46);

 -         CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 13);

 dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali

 -         CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);

 ·      In conformità alla decisione adottata dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore nella riunione dell' 11 novembre 1999;  

  

Le parti concordano

 di istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione. Il fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

 I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

 

 Art.1
Costituzione
 

1.  Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità Decreto.

 2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale. 

 

Art.2
Destinatari

 1.      Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e della relativa area dirigenziale, con esclusione dei segretari comunali e provinciali, e per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

·      contratto a tempo indeterminato;

·      contratto part-time a tempo indeterminato;

·      contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

 

2.      I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell’adesione volontaria, al fondo acquistano il   titolo di “Associato”. 

3.      Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:

 a)         i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai seguenti settori affini: personale dipendente dalle case di cura private e  personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati. L’adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

 b)         i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 Le parti si danno reciprocamente atto che l’area dei destinatari del presente Accordo comprenderà anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo della Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare  per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

  

Art.3
Associati

1.      Sono associati al Fondo: 

a)      i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";

 b)      gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

 c)      i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

 

 

Art.4
Organi del Fondo 

1.      Sono organi del Fondo:

 ·       l'Assemblea dei delegati

·      il Consiglio di Amministrazione

·      il Presidente e il Vice Presidente

·      il Collegio dei Revisori Contabili 

  

Art.5
Assemblea dei delegati 

1.   L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.

 2.      L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

 3.      Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.  

Art.6
Il Consiglio di Amministrazione

 1.      Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.

 2.    In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

 3.    Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:

 a)    per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la disciplina dell’apposito regolamento elettorale;

 b)      per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo  le modalità stabilite dall’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.

 4)      Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i delegati dell’assemblea, gli stessi decadono dall’assemblea   medesima al momento della loro nomina.

 5)      Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall’incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabilite  nell’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.

  

Art.7
Presidente
e Vice Presidente
 

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

  

Art.8
Collegio dei Revisori Contabili

 1.      Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

 2.      In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.

 3.      Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall’art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.

 4.      Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

 5.      Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  

Art. 9
Impiego delle risorse

 1.      Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto. 

2.      Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

 3.      E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

 4.      Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto, salva diversa decisione degli organi statutari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione.

  

Art.10
Conflitti d'interesse

 1.      Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

  

Art.11
Contribuzione
 

1.    L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. 

2.  La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:

 

a)  per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

b)      per il comparto Sanità: dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c)      per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2001 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

 

Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.

 3.      La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.

 4.      Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP:

 a)       la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;

b)       l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;

c)       per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno.

 Nei casi nei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).

 5.      La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.

 6.      E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.

 7.      In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.

 8.      In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.

 9.      Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.

 10.  Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.

 

 

Art.12
Adesione e permanenza nel Fondo
 

1.      I Lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.

 2.      L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

 3.      In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione

 4.      In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, comma 5.

 

Art.13
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1.      L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’Amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione volontaria del lavoratore di cui all’art.12, comma 3.

 2.      Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell’Amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

 3.      Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

·        trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;

·        trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;

·        riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;

·        conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

 4.      In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.

 5.      Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal l° luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 6.      Le modalità relative alla facoltà di cui al precedente comma 5 sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

  

Art.14

Prestazioni 

1.      Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. 

2.      Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

 3.      Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

 4.      In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività, i termini di cui al precedente comma  sono ridotti a 5 anni.

 5.      Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

 6.      Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e\o Enti abilitati dalla legge.

 7.      Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

 8.      Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

 9.      In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

 10.  Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

 11.  Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

 12.  Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

 13.  Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

 14.  Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11, comma 2.  

Art.15
Spese per la gestione del fondo 

1.      All’atto dell’adesione, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una  tantum  nella  misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

 2.      Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

 3.      Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

a)      delle quote di iscrizione “non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria”;

b)      di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c)      degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

d)      delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;

e)      di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

 

4.      Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

 5.      La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

 

Art.16
Norme transitorie e finali
 

1.      Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

 2.      All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. La designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nel primo Consiglio di Amministrazione e nel primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto delle modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo.

 3.      I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

 4.      Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza dei lavoratori.

 5.      Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri (quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente, nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 6.      Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.

 7.      Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

 8.      Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.

 9.      In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 

Nell’ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell’1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo anno.

Nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.

Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l’integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati.

Le parti si impegnano altresì ad una verifica per l’adeguamento delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.

  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 

In materia di spese di avvio del fondo, le parti prendono atto che sono in atto iniziative per modificare ed integrare l’emendamento al disegno di legge finanziaria presentato dal Governo per il 2005, in corso di approvazione, per estendere alle amministrazioni non statali il finanziamento delle stesse spese di avvio, di cui all’art. 74 della legge n. 388 del 2000.

Le parti, nel sottolineare la fondamentale importanza delle iniziative in atto per realizzare il concreto avvio del fondo ed assicurarne il necessario sostegno nella fase iniziale di attività, si impegnano ad un sollecito inizio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l’integrazione del presente Accordo, con la previsione delle spese di avvio, sia a seguito dell’approvazione definitiva della legge finanziaria per il 2005, sia, eventualmente, mediante la ricerca di ulteriori modalità comunque utili per la copertura degli oneri. 


Dichiarazione di parte sindacale

 Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui all’art.5, comma 1, e 16, comma 2, indispensabili per costituzione e l’avvio dell’attività del fondo.

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Primo commento tecnico alla pre-intesa per la costituzione del fondo pensione contrattuale per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità.
A cura di Sandro Ruggini Responsabile Previdenza complementare Fp Cgil nazionale

Il testo della pre-intesa segue un articolato preciso che risponde alla modalità della normativa vigente e con la quale si sono istituiti gli altri fondi negoziali.

In particolare:
- l’art. 2 comma 1 individua l’area dei destinatari sia come area contrattuale, sia come tipologia del rapporto di lavoro.

Per il primo punto va detto che esclusioni previste dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti sanitari è obbligata in quanto dovrà essere il loro accordo a definire la loro volontà di adesione. Tanto è che questo concetto è ripreso dalla dichiarazione congiunta al termine dello stesso articolo.

Relativamente alla parte che riguarda le diverse tipologie del rapporto di lavoro, l’accordo esprime un contenuto molto avanzato, forse il più avanzato, in quanto qualsiasi lavoratore pubblico con qualsiasi rapporto di lavoro potrà iscriversi al fondo.

Al comma 3° vengono individuati i settori cosiddetti “affini” che potranno decidere con accordo contrattuale di aderire al fondo pensione. Oltre la sanità privata è di grande importanza l’inclusione di tutti i lavoratori dei settori esternalizzati che in ogni caso dovrà essere deciso dai rispettivi accordi contrattuali. Il comma 3b prevede anche per i dipendenti delle OO.SS. firmatarie dell’accordo la possibilità di iscriversi al fondo pensione.

L’art. 5 prevede che l’assemblea dei delegati sia pari a sessanta componenti.
Trenta in rappresentanza dei lavoratori eletti sulla base del regolamento elettorale che sarà definito dai firmatari di parte sindacale dell’accordo stesso. Trenta in rappresentanza delle Amministrazioni.

Le suddette elezioni potranno svolgersi soltanto quando il fondo pensione avrà raggiunto 30.000 iscritti previsti dall’ultimo comma.

L’art. 6 definisce il numero dei consiglieri di amministrazione.
Le modalità per la loro elezione sarà definito attraverso un regolamento elettorale stipulato tra i sindacati firmatari dell’accordo per la parte in rappresentanza dei lavoratori e con atto normativo da parte del governo per i suoi rappresentanti. Va detto che entro pochi giorni il sindacato definirà il testo del regolamento elettorale sulla base delle modalità previste anche dagli altri fondi pensione. Mentre il governo dovrà emanare un decreto che identifichi chi ha il potere di nomina così come si chiede nella dichiarazione CGIL – CISL – UIL della pre-intesa.

L’art. 11 riguarda la contribuzione e la sua allocazione. L’articolo stabilisce che il contributo dovuto dalle amministrazioni ai lavoratori che si iscrivano al fondo pensione è pari all’1% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Il comma 3 stabilisce che la contribuzione a carico del lavoratore p pari all’1% con la possibilità di aumentarla prevista dal comma 6 dello stesso articolo . Tali contribuzioni saranno reali e saranno conferite a fondo pensione.
Mentre saranno soltanto contabilizzate (parte virtuale) dall’Inpdap e rivalutate secondo l’andamento della media di cinque fondi pensione da definirsi, le seguenti quote:
1) il 2% della retribuzione utile al TFR per i lavoratori già occupati al 31/12/2000.
2) Il 100% dell’accantonamento del TFR maturato per i lavoratori occupati dopo il 31/12/2000.
3) L’1,5% della base contributiva di fine servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Pertanto coloro che sceglieranno di iscriversi al fondo pensione avranno trasformata la indennità di buonuscita maturata a quel momento, in TFR. Successivamente il capitale ottenuto sarà rivalutato sulla base della legge 297/82 con il meccanismo seguente:
1,5% fisso + lo 0,75% dell’inflazione; con una inflazione del 2% la rivalutazione è pari al 3%. Dal momento della iscrizione al fondo il TFR che maturerà successivamente una parte (2%) sarà contabilizzata dall’Inpdap e sarà parte della gestione finanziaria del fondo rivalutata sulla base della media di cinque fondi pensione. La parte restante (4,91%) sarà contabilizzata come trattamento di fine rapporto aggiungendosi al patrimonio già posseduto in tal senso dal lavoratore al momento della iscrizione al fondo pensione.
Il lavoratore assunto dopo il 31/12/2000 che sceglie di aderire al fondo pensione tutto il suo TFR sarà contabilizzato dall’Inpdap in base alla normativa vigente e rivalutato sulla base della media di cinque fondi pensioni. Come è noto peraltro i lavoratori pubblici assunti dopo il 31.12.2000 non hanno più l’indennità di buonuscita, ma il TFR.
Va chiarito che il TFR (Legge 297/82) è per il settore privato quella che per i pubblici dipendenti è la indennità di buonuscita. Le differenze sono notevoli vale in questa circostanza evidenziare quelle rilevanti alla problematica connessa alla adesione al fondo pensione.
Il TFR è costituito da un accantonamento annuo pari al 6,91% della retribuzione utile a tal fine stabilita dal contratto, circa una mensilità annua. Tale somma viene rivalutata come abbiamo visto in base alla formula 1,5 fisso + 75 % della inflazione. La indennità di buonuscita che sarà mantenuta per coloro che non aderiranno al fondo pensione ed in servizio prima del 31.12.2000 è rappresentata dalla retribuzione percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, moltiplicata gli anni di servizio.
Attraverso numerose simulazioni effettuate anche dall’Inpdap si può ben dire che il TFR è più conveniente in linea generale per le carriere piatte o con dinamica media secondo la contrattazione.
Mentre la indennità di fine servizio è conveniente per una minoranza costituita da coloro che nell’ultimo periodo di lavoro hanno una forte dinamica di carriera.
Uno dei compiti del fondo pensione sarà proprio quello di elaborare una curva di convenienza rispetto a tale scelta.

Va chiarito che le somme contabilizzate presso l’INPDAP rappresentano la parte cosiddetta “virtuale” quella rivalutata sulla base dei rendimenti dei fondi pensione che è parte della gestione finanziaria complessiva unitamente alla parte “reale” costituita presso il fondo pensione. Alla cessazione del rapporto di lavoro i due montanti ottenuti saranno unificati e costituiranno un patrimonio con il quale sarà costruita la rendita pensionistica o il riscatto.
Coloro i quali aderiscono al fondo pensione e sono di prima occupazione prima del 31.12.2000 avranno soltanto una parte del TFR (sempre “virtuale” e pari al 2% della retribuzione) contabilizzata presso l’INPDAP e comunque parte della gestione finanziaria.
Infine va detto che questa diversità di regole per il conferimento al fondo pensione tra coloro che sono di prima occupazione ante o post il 31.12.2000 (nei privati è il 28.4.93) dovrebbe scomparire con la emanazione di decreti attuativi della legge delega prevista in primavera in quanto comunque in caso di scelta verso il fondo pensione dovrebbe essere conferito tutto il TFR.
Su questo specifico aspetto va ribadito che il lavoratore avrà comunque 6 mesi di tempo per scegliere dove destinare il suo TFR. Inoltre per il pubblico dipendente esiste il problema aggiuntivo che l’esistenza del TFR è subordinata, (per quelli assunti prima del 31.12.2000) alla iscrizione volontaria al fondo pensione pertanto occorrerà “adattare” il meccanismo del sistema privato al pubblico. Inoltre il sindacato, ma anche tutti coloro che si occupano a vario titolo della previdenza complementare compresa l’Autorità di Vigilanza, chiedono che gli organismi pubblici sorreggano la scelta dei lavoratori con una informazione capillare, puntuale e caratterizzata dalla posizione di “Terzietà”.

La quota prevista dell’1,5 al punto b del comma 3 trattasi di parte del contributo a carico del lavoratore pubblico per la indennità di buonuscita che non essendo più dovuto nel regime del TFR viene trasformato in contributo in favore del lavoratore presso il fondo pensione
Trattasi di un punto molto rilevante in quanto in sostanza è come se il contributo del datore di lavoro fosse del 2,5% (1%+1,5%). Il comma 6 dell’articolo prevede che il lavoratore possa versare un contributo superiore a quello dell’1% previsto per le amministrazioni secondo le modalità che saranno previste dallo Statuto.

Tutti gli altri articoli dell’accordo recitano la normativa in atto per la previdenza complementare per i vari punti che trattano, tranne il comma 10 dell’art.14 che prevede che le anticipazioni sono regolate dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti.

L’articolo 16 regola la fase cosiddetta “provvisoria” prima che il Fondo pensione possa indire le elezioni per la nomina degli organi statutari al raggiungimento dei trentamila iscritti per poi essere riconosciuto dalla autorità vigilante (COVIP).

La gestione in questa fase è garantita da un Consiglio di Amministrazione, che eleggerà il Presidente ed il Vicepresidente, e da un organo di controllo (Collegio dei sindaci) nominati dalle parti istitutive (organizzazioni firmatarie dell’ accordo istitutivo) all’atto costitutivo del fondo pensione presso un notaio.

Tale organo gestirà tutta la fase di avvio sulla base delle delibere COVIP prima di indire le elezioni per la nomina della assemblea dei soci che sarà eletta direttamente dai lavoratori iscritti per i trenta componenti quanti sono in loro rappresentanza.

L’ultima parte dell’accordo riguarda le dichiarazioni congiunte che per chiarezza meritano un commento.
La dichiarazione congiunta n°1 rappresenta una importante volontà comune delle parti di riconoscere ai lavoratori degli enti locali e sanità l’incentivo all’iscrizione al fondo pari ad un ulteriore 1% della retribuzione per il primo anno di iscrizione e dello 0,50% per il secondo anno così come è previsto per i dipendenti dei comparti a finanza centralizzata (Scuola, Ministeri). Per ottenere questi risultati occorrerà un accordo specifico tra le parti e la dichiarazione congiunta rappresenta un impegno comunque rilevante. Inoltre le parti si impegnano a verificare ed adeguare le voci che costituiscono la base di calcolo del TFR per i settori in esame..

La dichiarazione congiunta n°2 interviene sulle spese di avvio per la realizzazione del fondo pensione, in quanto successivamente sarà finanziato da una quota specifica.

Tutti i datori di lavoro privati hanno generalmente contribuito con un finanziamento pari mediamente alle vecchie 5.000 mila lire (2,58€) per addetto.

Per il fondo enti locali – sanità si tratta di una somma pari a circa 3 milioni di euro, che il governo aveva garantito ci sarebbe stata. Al momento ancora tali risorse non sono disponibili.

L’ultima dichiarazione di CGIL – CISL - UIL sollecita il governo ad emanare l’atto normativo per il potere di nomina dei rappresentanti dello stesso in seno al fondo al fine di avviare rapidamente l’atto costitutivo.

Roma, 9 dicembre 2004