DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI INDENNITA’
DI BUONUSCITA ( DIPENDENTI DELLO STATO ) Il
diritto all’indennità di buonuscita si matura alla cessazione dal
servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza ex
ENPAS, anno che può essere anche non continuativo. Secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 267, della L. 662/96, al personale
che “effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione
senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad
essere iscritto al Fondo viene liquidata, all’atto della
cessazione definitiva dal servizio, un’unica indennità di buonuscita
commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”. Pertanto,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso
la stessa o altra Amministrazione con mantenimento di iscrizione al
fondo (oggi da intendersi all’INPDAP, sia ex gestione ENPAS che ex
gestione INADEL, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art.
69, comma 14, della L. 388/00) potrà procedersi alla liquidazione della
buonuscita solo a condizione che tra
primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità. Tale
condizione non è prevista in caso di riassunzione presso un Ente o
Amministrazione pubblica il cui personale non sia iscritto all’INPDAP
ai fini del TFS. Non
può ovviamente procedersi alla liquidazione della buonuscita in caso di
mobilità, obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o di
distacco, non sussistendo in tali fattispecie risoluzione del rapporto
di lavoro. INDENNITA’
PREMIO SERVIZIO ( DIPENDENTI ENTI LOCALI ) Ai
sensi dell’art. 22 - comma 10 - del D.L. 31/8/87, n. 359, convertito
dalla legge 29/10/87, n. 440, al personale iscritto da almeno un anno
(anche non continuativo) all’ex INADEL, l’indennità premio spetta
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Tale
norma è stata oggetto di contrastanti interpretazioni specialmente dopo
l’avvenuta “privatizzazione” del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti prevista dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni. Ai
sensi del citato Decreto Legislativo, infatti, il rapporto di lavoro dei
pubblici dipendenti è costituito e regolato da contratti individuali
che vengono stipulati non solo all’atto dell’assunzione, ma anche
ogni qualvolta si verifichi una modifica nello stato giuridico e,
conseguentemente, nel trattamento economico degli interessati. E sempre
più numerose sono le domande di corresponsione dell’indennità premio
presentate da dipendenti che, a seguito di una avvenuta progressione di
carriera nell’ambito dello stesso Ente, hanno sottoscritto un nuovo
contratto individuale di lavoro e che ritengono che tale sottoscrizione
sia, da sola, sufficiente a soddisfare tutte le condizioni previste
dalla legge per la maturazione del diritto all’IPS. In
base allo stesso presupposto, istanze di liquidazione sono presentate
anche dal personale che, dimissionario da un Ente iscritto, riprende
servizio senza soluzione di continuità presso un altro Ente, sempre
iscritto all’INPDAP, conservando, peraltro, l’anzianità di servizio
maturata per il precedente rapporto di lavoro. Si
deve al riguardo precisare che l’art. 22 del D.L. 359/87 ha in realtà
soltanto eliminato alcune condizioni limitative previste dalla L. 152/68
per il conseguimento del diritto all’indennità premio (biennio di
iscrizione e durata minima del servizio tale da far conseguire il
diritto a pensione), nulla innovando in ordine al rapporto
previdenziale, permanendo il quale non è possibile liquidare la
prestazione. Il rapporto previdenziale, infatti, è autonomo rispetto al
rapporto di lavoro e si instaura non tra il dipendente e l’Ente datore
di lavoro, ma tra il dipendente e l’Istituto previdenziale, e continua
anche nel caso in cui il lavoratore transiti senza soluzione di
continuità ad altro Ente iscritto allo stesso Istituto. In
altre parole il diritto alla corresponsione dell’indennità premio
presuppone anche la cessazione del rapporto previdenziale e non del solo
rapporto di lavoro. Tale interpretazione dell’art. 22 - comma 10 - del
D.L. 359/87 è peraltro suffragata dall’autorevole intervento della
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – che con Sentenza n.
14632/99 ha ribadito il principio della infrazionabilità della indennità
premio servizio atteso che la stessa “deve tendenzialmente
commisurarsi a tutta la vita lavorativa del soggetto assicurato”. Pertanto,
anche in analogia a quanto espressamente previsto dalla legge n. 662/96
per l’indennità di buonuscita, in caso di cessazione dal servizio e
riassunzione presso altro Ente con mantenimento di iscrizione all’INPDAP
ai fini del TFS (sia ex gestione ENPAS che ex gestione INADEL) potrà
procedersi alla liquidazione della indennità premio solo se tra primo e
secondo servizio, e quindi nel rapporto previdenziale, ci sia soluzione
di continuità. Non
può ovviamente procedersi alla liquidazione dell’indennità premio in
caso di trasferimento, mobilità – obbligatoria o volontaria –
distacco e comando. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Come
già precisato con circolare n. 29/00, a decorrere dall’entrata in
vigore del DPCM 20/12/99, al personale assunto per la prima volta
presso una pubblica Amministrazione nonché al personale con contratto
di lavoro a tempo determinato è applicata la disciplina prevista
dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Tale disciplina è
obbligatoria anche per quei pubblici dipendenti che abbiano risolto il
rapporto di lavoro e che dopo il 30/5/2000 siano stati riassunti presso
una pubblica Amministrazione nel caso in cui tra primo e secondo
servizio ci sia soluzione di continuità. Resta
invece assoggettato al regime di TFS il personale che alla data di
entrata in vigore del citato DPCM prestava servizio a tempo
indeterminato e che, successivamente a tale data, transiti da uno ad
altro Ente pubblico per trasferimento, mobilità – volontaria od
obbligatoria – distacco e comando, nonché il personale che risolva il
proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e venga di nuovo
assunto senza soluzione di continuità sempre con contratto a tempo
indeterminato presso un’altra pubblica Amministrazione (Stato, ASL,
Enti Locali, etc.), fatta ovviamente salva la facoltà di opzione per il
TFR prevista dall’art. 59 – comma 56 – della L. 449/97. Va
sottolineato che l’art. 5 dell’accordo quadro nazionale per
l’attuazione delle disposizioni della legge 335/95, sottoscritto il 29
luglio 1999, stabilisce che la liquidazione del TFR sarà effettuata
dall’INPDAP al momento della cessazione dal servizio e che anche il
DPCM 20 dicembre 1999 ribadisce che il trattamento di fine rapporto sarà
accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’INPDAP alla
“cessazione dal servizio del lavoratore” (comma 6, art. 1). Pertanto,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo
stesso o altro Ente iscritto all’INPDAP, potrà procedersi alla
liquidazione del TFR solo se tra primo e secondo servizio ci sia
soluzione di continuità. Al
fine di assicurare l’osservanza delle istruzioni sopra impartite gli
Enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla
liquidazione del TFS o del TFR anche una dichiarazione nella quale
l’iscritto attesti di non prestare più servizio presso altra pubblica
Amministrazione iscritta all’INPDAP ovvero che tra uno e altro
servizio ci sia stata soluzione di continuità. Si
precisa al riguardo che né le ferie né le festività risolvono la
continuità del rapporto di lavoro. La condizione della soluzione di
continuità si intende pertanto soddisfatta solo se tra uno e altro
servizio ci sia una interruzione di almeno un giorno lavorativo. Contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi
dirigenziali I
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di
incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti
di lavoro a tempo determinato e, quindi, come già precisato nelle
precedenti circolari, ai sensi dell’art. 1 – comma 9 – del DPCM
20/12/99, a decorrere dal 30/5/2000, per tali contratti sarà
obbligatoriamente erogato il TFR con le modalità previste
dall’accordo quadro sottoscritto il 29/7/1999. Si
ritiene utile elencare le diverse fattispecie che possono concretamente
verificarsi: iscritto
assunto precedentemente al 30/5/2000 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e che, dopo tale data, passi senza soluzione di continuità
ad un rapporto di lavoro a tempo determinato: il trattamento di fine
servizio maturato alla data del passaggio a tempo determinato costituirà
prima quota di TFR che, rivalutata secondo le norme previste dall’art.
1 della Legge 297/82, andrà ad aggiungersi alle quote di TFR maturate
successivamente per il rapporto di lavoro a tempo determinato ai fini di
un’unica prestazione da liquidarsi alla data di definitiva cessazione
dal servizio. Esempio:
dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1°
febbraio 1987 al 31 agosto 2000 e che in data 1° settembre 2000 abbia
instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il
TFS maturato al 31/08/2000 (per un totale di anni 13 e 7 mesi
arrotondati ad anni 14). All’importo del TFS (da rivalutare a norma di
legge) andranno aggiunte le quote di TFR che matureranno dal 1°
settembre 2000 alla data di definitiva cessazione dal servizio. iscritto
assunto a tempo indeterminato e passato prima del 30/5/2000, senza
soluzione di continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo determinato: se
il periodo di servizio a tempo determinato prestato fino al 30/5/2000 è
inferiore ad un anno, andrà calcolato l’importo del TFS maturato alla
data del passaggio a tempo determinato; se
il periodo di servizio a tempo determinato prestato fino al 30/5/2000 è
uguale o superiore ad un anno, andrà calcolato l’importo del TFS
maturato alla data del 30/5/2000. Gli
importi del TFS di cui ai punti a) e b) costituiranno prima quota di TFR
che, rivalutata a norma di legge, andrà ad aggiungersi alle
quote di TFR successivamente maturate ai fini di un’unica prestazione
da liquidarsi alla definitiva cessazione dal servizio.
Esempi: dipendente
che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1990
al 31 marzo 2000 e che in data 1° aprile 2000 abbia instaurato un
rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il TFS maturato
al 31 marzo 2000 (per un totale di 10 anni e 3 mesi arrotondati ad anni
10). All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge) andranno
aggiunte le quote di TFR che matureranno dal 1° aprile 2000 alla data
di definitiva cessazione da servizio; dipendente
che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1° settembre 1989
al 30 settembre 1998 e che il 1° ottobre 1998 abbia instaurato un
rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il TFS maturato
al 30 maggio 2000 (per un totale di 10 anni e 9 mesi arrotondati ad anni
11). All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge) andranno
aggiunte le quote di TFR che matureranno dal 31 maggio 2000 alla data di
definitiva cessazione dal servizio. Iscritto
assunto precedentemente all’entrata in vigore del DPCM 20/12/99 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, che venga collocato in
aspettativa senza assegni nel ruolo di provenienza per sottoscrivere con
la stessa od altra Amministrazione un contratto di lavoro a tempo
determinato anche di natura privatistica: per il servizio a tempo
determinato l’iscritto è obbligatoriamente assoggettato al TFR mentre
per il precedente servizio a tempo indeterminato conserva il diritto al
TFS. Nel
caso in esame il TFS potrà essere liquidato, come avviene in tutti i
casi di aspettativa dal servizio, solo all’atto della definitiva
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e poiché anche
il TFR può essere liquidato solo alla “cessazione dal servizio”
(art. 1, comma 6, DPCM 20/12/99), le quote accantonate non potranno
essere corrisposte al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato, e quindi dell’aspettativa, ma saranno rivalutate ai sensi
della L. 297/82 e liquidate unitamente al TFS maturato per il periodo di
lavoro a tempo indeterminato solo alla definitiva cessazione dal
servizio.
Esempio: dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1°
gennaio 1990 e che in data 1° aprile 2000 venga posto in aspettativa
senza assegni perché ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata triennale. Al termine del contratto triennale (31
marzo 2003) il dipendente riprende servizio nel ruolo di provenienza.
Sarà calcolato il TFS per
il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 2000 e dal 1° aprile 2003
alla data di definitiva cessazione dal servizio. All’importo del TFS
andrà aggiunto quello del TFR maturato per il periodo 1° aprile 2000 -
31 marzo 2003 (da rivalutare a norma di legge fino al momento
dell’effettivo pagamento). Le disposizioni di cui sopra si
applicano a tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
in essere al 30/5/2000 o stipulati successivamente a tale data e per i
quali il personale interessato sia stato posto nel ruolo di provenienza
in aspettativa non retribuita. Gli Enti iscritti dovranno pertanto
provvedere all’eventuale regolarizzazione contributiva. Iscritto
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente al
30/5/2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di continuità,
ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: anche per il secondo
servizio è obbligatoria la
disciplina di cui alla legge 297/82 (TFR).
Esempio: dipendente assunto con contratto a tempo determinato per il periodo 1°
marzo – 31 dicembre 2000, e passato ad un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in data 1° gennaio 2001. Per entrambi i rapporti di
lavoro il dipendente avrà diritto al TFR. Iscritto
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 30
maggio 2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di continuità,
ad un rapporto di lavoro a
tempo determinato e poi di nuovo ad uno a tempo indeterminato. Per il
primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà calcolato il TFS,
per il rapporto di lavoro a tempo determinato e per quello successivo a
tempo indeterminato avrà diritto al TFR.
Esempio:
dipendente assunto il 1° aprile 1990 a tempo indeterminato passato il 1°
aprile 2000 a tempo determinato e il successivo 1° dicembre 2000 di
nuovo a tempo indeterminato. Sarà calcolato il TFS maturato per il
periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 2000 (per un totale di anni 10).
All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte
le quote di TFR maturate per il servizio a tempo determinato dal 1°
aprile 2000 al 30 novembre 2000 e quelle maturate per il servizio a
tempo indeterminato dal 1° dicembre 2000 fino alla definitiva
cessazione dal servizio. Resta
infine da precisare che non si configura come rapporto di lavoro a tempo
determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di
durata predeterminata da parte delle Amministrazioni di appartenenza (
esempio: incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti del
SSN, attribuzione di funzioni dirigenziali di prima fascia ai dirigenti
di seconda fascia, etc.). In questa ipotesi il personale dirigente
assunto a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del DPCM
20/12/99 conserva il diritto al trattamento di fine servizio, fatta
salva la facoltà di opzione di cui all’art. 59 – comma 56 – della
Legge 449/97. Direttore
Generale, Amministrativo e Sanitario delle ASL Il
D. L.vo 502/92 come modificato dal D. L.vo 229/99 prevede che il
Direttore Generale – organo della ASL – sia coadiuvato
nell’esercizio delle proprie funzioni da un Direttore Amministrativo e
da un Direttore Sanitario i quali partecipano alla direzione
dell’Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono alla formazione delle
decisioni della Direzione Generale. Il
rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo
e del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di
diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni,
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del
libro V del codice civile. Tali
previsioni normative sembrano escludere per tutti i suddetti soggetti
ogni vincolo di subordinazione con la Asl, il che comporta la non
iscrivibilità all’INPDAP. Nella
normativa in esame è però anche previsto che la eventuale nomina a
Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle Asl di lavoratori
dipendenti determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni e
il diritto al mantenimento del posto,
e che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento
di quiescenza e di previdenza. In
tal caso l’obbligo iscrittivo all’Ente previdenziale non deriva
dall’instaurarsi di un rapporto di lavoro ma dalla continuazione di
quello precedente che non si esaurisce con il collocamento in
aspettativa. Pertanto, in caso di nomina a Direttore Generale,
Amministrativo o Sanitario di una Asl di
un dipendente iscritto all’INPDAP continuano ad applicarsi le
disposizioni impartite con circolare n. 68/1999 e quindi il TFS o il TFR
(per il personale assunto successivamente al 30/5/2000) sarà calcolato
sulla retribuzione virtuale cui avrebbe avuto diritto nell’Ente di
provenienza. Riscatti Le
norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non
prevedono l’istituto del riscatto. Un’eccezione
alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i dipendenti
pubblici laddove all’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 ha
disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio
2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare
eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente
all’entrata in vigore del citato DPCM che non abbiano fatto sorgere il
diritto all’iscrizione all’INPDAP né abbiano data luogo a
liquidazione da parte dell’Ente datore di lavoro. ASSENZE DAL SERVIZIO E ASPETTATIVE Con
riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla valutabilità o
meno di periodi di assenza dal servizio o di aspettativa, a vario titolo
fruiti, si deve innanzi tutto premettere che non sono valutabili ai fini
del TFS periodi non coperti da contribuzione e che, solo in caso di
sospensione della prestazione lavorativa per infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio o collocamento in cassa integrazione, la
retribuzione utile ai fini del TFR è quella cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (artt.
2110 e 2120 c.c.). Si ritiene comunque utile riepilogare nel seguente prospetto la valutabilità o meno dei periodi di assenza dal servizio ai fini di ciascuna prestazione (indennità premio, indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto).
(*)
Sugli specifici punti, anche in considerazione che è in corso di
emanazione un “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, si fa
riserva di comunicare eventuali disposizioni difformi da quelle indicate
nel presente prospetto che dovessero essere impartite dai Ministeri
vigilanti ai quali viene formulato apposito quesito. Resta
infine da precisare che in caso di rapporto di lavoro pari o superiore a
15 giorni nel mese, la quota di TFR e il relativo contributo a carico
degli Enti dovranno essere calcolati sulla retribuzione virtuale cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l’intero mese. In
caso di rapporto di lavoro inferiore a 15 giorni, non valutabile ai fini
del TFR, non è dovuto alcun contributo. Tutte
le disposizioni in contrasto con la presente circolare si intendono
revocate.
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