LA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le
fonti istitutive dei Fondi pensione
-
Contratti e accordi collettivi anche di
natura aziendale
-
Accordi tra i lavoratori promossi
dalle OO.SS firmatarie di CCNL. Per i lavoratori pubblici è lo stesso CCNL
che rappresenta la fonte istitutiva
-
Accordi tra soci di cooperative di
produzione e lavoro, promossi dalle relative Associazioni di rappresentanza
-
Accordi tra lavoratori autonomi o
liberi professionisti, promossi dai Sindacati e dalle relative Associazioni di
categoria.
Tipologie
delle forme pensionistiche
-
Contribuzione definita
-
Prestazioni definite
Le
forme in regime di contribuzione definita sono quelle che prevedono l’erogazione
delle prestazioni in base al versamento di contributi definiti.
In
pratica le somme vengono versate in modo indipendente da quale sarà a
scadenza la prestazione garantita.
Ciò
sta anche a significare che il lavoratore non è a conoscenza nel momento in
cui aderisce a questo tipo di fondo della prestazione finale che conseguirà.
Ciò che il lavoratore (e anche l’azienda) conosce in anticipo è l’importo
della contribuzione che va ad alimentare il Fondo.
I
lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i soci di
cooperative possono costituire solo Fondi pensione in regime di contribuzione
definita.
Le
forme in regime di prestazioni definite sono quelle che prevedono invece una
prestazione già definita, indipendentemente da come il Fondo si comporterà
sul piano finanziario. In pratica in questo regime ciò che il lavoratore
conosce a priori è soltanto quale sarà la sua prestazione, mentre non
conosce quali saranno le somme da versare durante il periodo di iscrizione al
Fondo.
I
lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono costituire Fondi con
entrambi i regimi e qualora si dia vita ad un fondo in regime di prestazioni
definite occorrerà far riferimento al reddito dei lavoratori oppure al
livello del trattamento pensionistico obbligatorio.
I
fondi "chiusi"
Concettualmente
si intende per Fondo "chiuso" quel Fondo la cui partecipazione è
riservata agli stessi soggetti che, direttamente o per il tramite di organismi
di rappresentanza, hanno partecipato alla sottoscrizione dell’accordo.
In
buona sostanza questi fondi pensione per i lavoratori dipendenti sono quelli
che nascono da accordi o contratti collettivi (anche aziendali) o anche
tramite regolamenti di enti o aziende nel caso in cui il rapporto di lavoro
non è regolamentato da contratti o accordi collettivi.
I
fondi "aperti"
Ai
Fondi cosiddetti aperti possono aderire gli stessi soggetti destinatari e
cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi.
L’adesione
può essere individuale se il contratto collettivo nazionale di lavoro o la
contrattazione aziendale non prevede un Fondo chiuso oppure, se lo dovesse
prevedere, lo stesso non è ancora operativo.
L’adesione
collettiva è invece possibile se il contratto collettivo di lavoro o la
contrattazione aziendale prevede l’adesione ad un Fondo aperto.
Forme
pensionistiche individuali
Di nuova introduzione sono le forme di
risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, basate su veri e
propri piani pensionistici ai quali si accede su base individuale. Queste
forme pensionistiche sono realizzate:
1. mediante l'adesione ai fondi pensione aperti;
2. mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di
assicurazione. Alle forme di previdenza individuale possono accedere tutti,
anche i non titolari di redditi di lavoro o di impresa.
Le
fonti di finanziamento
Principio
generale è che il finanziamento è a carico dei destinatari. Ovviamente ove
si tratti di lavoratori dipendenti o di figure di lavoro parasubordinato c’è
una parte a carico del datore di lavoro o del committente.
Viceversa
il finanziamento grava esclusivamente sui lavoratori se questi sono autonomi.
Per
i lavoratori dipendenti la fonte di finanziamento base è rappresentata dal
Trattamento di fine rapporto (Tfr). La quota di Tfr sarà variabile in base a
quanto stabilito dalla legge e in base alla contrattazione collettiva.
Il
contributo che va ad alimentare il fondo è calcolato sull’intera
retribuzione presa a base per il calcolo del Tfr oppure su singole voci di
retribuzione.
Per
i "nuovi assunti" (dopo l’entrata in vigore del decreto
legislativo: 28.4.1993) è prevista la destinazione integrale del Tfr al Fondo
pensione. Da precisare che il trasferimento integrale delle quote di Tfr
riguarda soltanto quelle maturate dopo l’iscrizione al Fondo da parte del
lavoratore.
Per
i pubblici dipendenti la contribuzione al Fondo va determinata in sede di
definizione del trattamento economico.
Le prestazioni erogate
dai Fondi pensione
I
requisiti per l’accesso alle prestazioni sono definiti dai stessi soggetti
che costituiscono il Fondo e sono precisati nello statuto.
Dalla
legge sono previste due prestazioni pensionistiche complementari: la pensione
di vecchiaia e la pensione di anzianità.
La
pensione di vecchiaia
Il
diritto si acquisisce solo in presenza dell’età richiesta dall’ordinamento
previdenziale obbligatorio al quale è iscritto il lavoratore (nel regime
generale Inps: 65 anni uomini, 60 anni donne) e a condizione che siano versati
almeno 5 anni di contribuzione al Fondo.
La
pensione di anzianità
Il
diritto si acquisisce, previa cessazione del rapporto di lavoro, in presenza
di una età non più di dieci anni inferiore a quella richiesta dall’ordinamento
previdenziale obbligatorio al quale è iscritto il lavoratore e a condizione
che siano versati almeno 15 anni di contribuzione al Fondo.
In
caso di una elevata anzianità già acquisita presso la forma previdenziale
obbligatoria per cui si verrebbe a maturare il diritto alla prestazione
obbligatoria prima ancora di aver raggiunto i suddetti 15 anni c’è la
possibilità che le stesse fonti costitutive del Fondo prevedano specifiche
deroghe.
E’
possibile, comunque ottenere dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, l’anticipazione
della quota di contributi relativa ai versamenti riferiti al Tfr in caso di
anticipazione per spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa.
Le
quote di prestazione, eventualmente, pagate in forma capitale sono soggette a
tassazione separata e a particolari condizioni.
Le
somme erogate a titolo di rendita rientrano tra i redditi soggetti a
tassazione Irpef nella misura pari all’87,5% dell’importo complessivo.
La liquidazione in capitale
Il fondo
pensione può prevedere la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo
il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della
prestazione maturata.
Gli aderenti possono comunque optare per la liquidazione dell'intera
prestazione pensionistica in forma di capitale qualora la prestazione
periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivamente maturato
della propria posizione individuale risulti inferiore all'importo dell'assegno
sociale (attualmente pari a lire 8.366.800 annue).
I "vecchi iscritti" (e cioè coloro che risultano iscritti al 28
aprile 1993 a fondi pensione istituiti al 15 ottobre 1992) possono sempre
optare per l'intera prestazione in forma di capitale.
Il fondo pensione può anche erogare prestazioni correlate all'invalidità e
alla premorienza.
Il riscatto
Nel caso
vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, l'iscritto può riscattare la propria posizione individuale.
Per gli iscritti alle forme pensionistiche individuali, il riscatto (anche
parziale) della posizione maturata è consentito soltanto al verificarsi degli
eventi in relazione ai quali viene riconosciuta agli aderenti alle forme
pensionistiche collettive la possibilità di chiedere anticipazioni (acquisto
della prima casa per sé o per i figli, realizzazione di interventi di
recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa, spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari).
In caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale può essere riscattata
dal coniuge o dai figli ovvero, se viventi e a carico dell'iscritto, dai
genitori.
In caso di morte del lavoratore iscritto ad una forma pensionistica
individuale, la sua posizione è riscattata dagli eredi.
Anticipazioni
Il lavoratore
iscritto al fondo da almeno otto anni può chiedere un'anticipazione
dei contributi versati:
•
per far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
• per l'acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile
• per la
realizzazione di interventi di manutenzione relativi alla prima casa di
abitazione
• per le spese da
sostenere durante i congedi per la formazione continua.
A differenza delle forme pensionistiche di tipo collettivo, quelle individuali
non consentono l'erogazione di anticipazioni.
Il
regime fiscale dei contributi
A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono state incrementate le agevolazioni
previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
estendendole anche ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche
individuali. I contributi versati a tali forme costituiscono oneri deducibili
dal reddito complessivo.
La deducibilità è consentita per un importo:
1) non superiore al 12 per cento del reddito complessivo
2) fino ad un massimo di lire 10 milioni.
La deduzione delle somme versate si applica senza distinguere tra le varie
forme pensionistiche o fra le diverse tipologie di reddito degli iscritti.
Possono, perciò, dedurre i contributi dal reddito tutti i contribuenti
(lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro,
lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.).
Per i lavoratori dipendenti iscritti a un fondo negoziale, la deduzione è
condizionata alla destinazione di una quota del TFR al fondo stesso.
Versamenti per le persone fiscalmente a carico
È possibile dedurre i contributi versati nell'interesse di familiari
fiscalmente a carico, ad esempio coniuge o figli. In tal caso la deduzione
spetta, innanzitutto, alla persona a carico, entro il limite di lire 10
milioni, fino a capienza del reddito complessivo (che, trattandosi di persona
fiscalmente a carico, non può superare lire 5.500.000).
Se il reddito complessivo del familiare non è "capiente" per
consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere
dedotta dal reddito complessivo della persona di cui questi è a carico.
Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre tali somme, oltre quelle versate per
la propria previdenza, sempre nel rispetto dei limiti già visti (limite
percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, limite assoluto di 10
milioni di lire).
Il
regime fiscale delle prestazioni
I contributi versati ai fondi pensione vengono investiti e producono
rendimenti finanziari che concorrono a determinare l'entità della prestazione
erogata al momento del pensionamento.
La prestazione pensionistica è, quindi, formata:
1) dai contributi versati
2) dai rendimenti finanziari che si sono prodotti nella fase di accumulo.
Sulla base del principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato
per finalità previdenziali, i contributi che sono stati dedotti devono quindi
essere assoggettati a tassazione.
Per contro, l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non
dedotti non va assoggettata a tassazione, in quanto la nuova disciplina
prevede, in via di principio, la sola tassazione delle prestazioni riferibili
alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di
costituzione della prestazione stessa.
Inoltre, non va assoggettata a tassazione (tranne in alcuni casi particolari)
la parte della prestazione corrispondente ai rendimenti finanziari maturati
sulle somme investite, in quanto (come abbiamo già visto) hanno scontato
un'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione."Vecchi iscritti a
vecchi fondi"Fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del
reddito complessivo, il limite assoluto di deducibilità è maggiorato della
differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite di 10
milioni. In sostanza, i vecchi iscritti deducono l'importo minore tra il 12
per cento del reddito complessivo dell'anno e il totale dei contributi
effettivamente versati nel 1999.
Tale regime transitorio è valido per un periodo di 5 anni, ossia per i
contributi versati dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.
Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico
Le prestazioni in forma di trattamento periodico vengono tassate al netto:
1) dei redditi già assoggettati a tassazione in capo al fondo pensione nella
fase di accumulazione dei contributi e di gestione degli stessi nel periodo
che precede l'accesso alla prestazione
2) dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche in corso di erogazione.
Prestazioni erogate in forma di capitale
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi taluni
riscatti e anticipazioni, sono assoggettate a "tassazione separata",
il che significa che ad esse non si applicano le normali aliquote progressive
per scaglioni di reddito ma un'aliquota media, che tiene conto del numero
degli anni di effettiva contribuzione al fondo.
L'importo imponibile della prestazione maturata è al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta. Tuttavia, tale scomputo non può essere effettuato se
la prestazione in forma di capitale è superiore ad un terzo dell'importo
complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa.
I contributi non dedotti dal reddito complessivo sono in ogni caso esclusi da
tassazione anche qualora non sia rispettata la condizione della percezione
della prestazione in forma di capitale nel limite di un terzo dell'importo
complessivamente maturato.
L'esclusione da tassazione dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva
spetta inoltre nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a
carico dell'iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato
dall'iscritto, a causa della morte dell'iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento di vecchiaia;
2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell'iscritto
ad una forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione;
3. in caso di riscatto della posizione individuale, esercitato a seguito di
pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause
non dipendenti dalla volontà delle parti;
4. se l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma
periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.
La tassazione delle prestazioni in forma di capitale effettuata dai sostituti
d'imposta è provvisoria, in quanto gli uffici finanziari provvedono alla
riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del
contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il
diritto alla prestazione.
Decorrenza delle nuove disposizioni relative alle prestazioni
Per i contribuenti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari
alla data del 1° gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità
di tassazione si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati
da tale data.Relativamente alle prestazioni maturate fino alla stessa data
continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti. Pertanto, ad esempio, le
prestazioni in forma periodica in corso di erogazione continuano ad essere
imponibili nella misura dell'87,50 per cento.
Il
regime fiscale dei contratti di assicurazione
Per i premi versati a fronte di contratti - stipulati dal 1° gennaio
2001 - aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente e di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è
riconosciuto il beneficio della detrazione d'imposta del 19 per cento fino ad
un importo massimo di lire 2.500.000.
Ai premi relativi ai predetti contratti non si applica più l'imposta sulle
assicurazioni.
Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o
rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e tuttora in corso, resta salva la
precedente disciplina che, nel rispetto del limite massimo dei premi
corrisposti di lire 2.500.000, delle condizioni di durata minima dei 5 anni e
della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo per le polizze vita,
consente di beneficiare della detrazione.
Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi
prevalente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale a
fronte dei premi versati.
I rendimenti finanziari che derivano da tali contratti sono assoggettati a
tassazione con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 12,50 per cento; se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei
premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi,
l'imposta si determina applicando il cosiddetto "equalizzatore".
Legge Finanziaria 2001
L'articolo 74 riguarda la previdenza
complementare dei pubblici dipendenti.
La prima modifica rilevante (comma
1) riguarda la destinazione delle risorse (200 miliardi annui a partire
dall'anno 1998) già precedentemente destinate a contribuire al decollo della
previdenza complementare. Mentre in precedenza, infatti, erano destinate a
coprire la quota effettiva di TFR da trasferire ai fondi pensione, ora
diventano quota del datore di lavoro per il finanziamento della
previdenza complementare.
Tali risorse, a partire dal 2001
sono incrementate di ulteriori 100 miliardi annui. E’ bene precisare che lo
stanziamento complessivo di 300 miliardi è riferito alla quota datore di
lavoro destinata al finanziamento dei fondi pensione dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo
(ministeri, aziende, scuola, corpi di polizia).
Non sono dunque ricompresi i
dipendenti degli enti locali (comuni, province, regioni, comunità montane,
ASL) e degli enti pubblici non economici (INPS, INAIL, CONI, ecc.), per i
quali una specifica direttiva dei comitati di settore all’ARAN dovrà
definire la quantità complessiva di risorse da destinare ai fondi pensione,
quale contributo a carico del datore di lavoro.
Positiva è, comunque, l'intenzione (comma
2) di mantenere la destinazione a tale scopo dei 200 miliardi annui per
gli anni 1999 e 2000. Tali miliardi, unitamente ai nuovi 300 miliardi, sono
trasferiti all'INPDAP, che provvederà successivamente a versarli ai fondi
pensione, con modalità che saranno definite in un DPCM da emanarsi entro 180
giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria.
Confermando le previsioni contenute nel
DPCM 20 dicembre 1999, viene fissata. (comma 3) al 2% della retribuzione utile
al calcolo del TFR, la quota del TFR che, i dipendenti in servizio alla data
del 31 dicembre 2000, dovranno destinare ai fondi pensione nel caso di opzione
alla previdenza complementare. Le parti istitutive potranno, con apposito
accordo, modificare successivamente tale quota.
Sembra, con questo comma, che il
discrimine temporale tra vecchi e nuovi assunti, già spostato dal 1 gennaio
1996 al 30 maggio 2000, venga ulteriormente differito al 31 dicembre 2000, con
i diversi effetti che ciò comporterà in tema di TFR e previdenza
complementare.
Un'altra rilevante novità (comma 4)
è quella che modifica il comma 8 dell'articolo 1 della legge n° 335/95. Tale
comma prevedeva che per i dipendenti pubblici la gestione del TFR rimanesse
affidata agli enti gestori dei pregressi trattamenti di fine servizio.
Con tale modifica, invece, per i
dipendenti pubblici delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta,
la corresponsione del TFR avverrà da parte degli enti datori di lavoro con
contemporanea cessazione di ogni obbligazione contributiva in tal senso. In
pratica, poiché in tali regioni sono già operanti fondi regionali destinati
anche ai pubblici dipendenti. Tale modifica è destinata a sbloccare tali
fondi, consentendo loro di operare a pieno anche dal punto di vista della
gestione finanziaria.
Nel comma 5 sono contenute
disposizioni in materia di previdenza complementare, che apportano modifiche
al D.lgs 124/93.
In primo luogo, viene modificata
la norma prevista nel comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n° 124/93
che fissa nei dodici mesi successivi all'autorizzazione il termine massimo
entro il quale il fondo pensione è obbligato ad iniziare la propria
attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.
Per effetto del dispositivo in
finanziaria, sarà la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) a
disciplinare le ipotesi di decadenza nei confronti non solo di fondi non
attivati entro il termine dei dodici mesi, ma anche di quelli che non
dovessero raggiungere la base associativa minima.
FONTI
COSTITUTIVE
08/05/2001 Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei
fondi complementari per la dirigenza area I
In data 8 maggio 2001 alle
ore 9,30 in Roma presso la sede dell' ARAN
tra
l'Aran nella persona del
Presidente Avv. Guido Fantoni
ed i rappresentanti delle
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali
Comparto
|
Organizzazione
|
Confederazione
|
Ministeri
|
Cgil
fp ministeri dirigenti (firmato)
|
Cgil
(firmato)
|
Enti
pubblici non economici
|
Cgil
fp (firmato)
|
Aziende
|
Cgil
aziende dirigenti (firmato)
|
Università
|
Cgil
snur (firmato)
|
Ricerca
|
Cgil
snur (firmato)
|
Ministeri
|
Cisl
fpi (firmato)
|
Cisl
(firmato)
|
Enti
pubblici non economici
|
Cisl
fpi (firmato)
|
Aziende
|
Cisl
aziende dirigenti (firmato)
|
Università
|
Cisl
università dirigenti (firmato)
|
Ricerca
|
Cisl
ricerca (firmato)
|
Ministeri
|
Uil
pa dirigenti (firmato)
|
Uil
(firmato)
|
Enti
pubblici non economici
|
Uil
pa dirigenti (firmato)
|
Aziende
|
Uil
aziende dirigenti (firmato)
|
Università
|
Uil
pa dirigenti (firmato)
|
Ricerca
|
Uil
pa dirigenti (firmato)
|
Ministeri
|
Confsal/Unsa
(firmato)
|
Confsal
(firmato)
|
Università
|
Confsal/snals
univ/cisapuni (firmato)
|
Ministeri
|
Dirstat
(firmato)
|
Confedir
(firmato)
|
Aziende
|
Dirstat
(firmato)
|
Università
|
Confedir
univ (firmato)
|
Ministeri
|
Cida/unadis
ministeri (firmato)
|
Cida
(firmato)
|
Enti
Pubblici non economici
|
Cida/fendep
(firmato)
|
Aziende
|
Cida/fendep
aziende (firmato)
|
Università
|
Cida/fendep
università (firmato)
|
Ricerca
|
Uniri
(anpri/epr-cida ricerca (firmato)
|
Ministeri
|
Assomed-sivemp
(firmato)
|
Cosmed
|
è stato sottoscritto il
seguente:
Protocollo
di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari.
Le parti convengono di
procedere alla costituzione di appositi Fondi nazionali per la pensione
complementare ai sensi del Dl.vo. n. 124/93 e successive modificazioni ed
integrazioni della l. 335/1995 e di ogni altro provvedimento che a queste
faccia riferimento.
I Dirigenti delle singole
sezioni del contratto dell'Area I (1) sono destinatari dei Fondi
che saranno istituiti per i settori di appartenenza, avendo anche riguardo
agli accorpamenti che via via si realizzeranno.
(1)L'Area
I comprende i seguenti comparti: Comparto Ministeri; Comparto Enti Pubblici
non Economici; Comparto Università; Comparto Ricerca Comparto Aziende.
20/12/1999
e 26/02/2001
DPCM
– Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensioni dei
dipendenti pubblici
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999
Trattamento
di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei
pubblici
dipendenti.
Art.
1.
Trattamento
di fine rapporto
1.
L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del
1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione
e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennita' di fine servizio maturata fino
a tale data sara' effettuato secondo le regole della previgente normativa. La
rivalutazione e la liquidazione della quota cosi' calcolata, unitamente alle
quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data
dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della
citata legge n. 297 del 1982. All'indennita' di fine servizio maturata fino
alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua
rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile
previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennita' di fine
servizio.
2.
A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della
legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di
trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di
fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella
misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non
determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per
assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile
ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto
disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al
contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene
stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un
corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione
delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale
nonche' per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi
nazionali.
4.
Per garantire la parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro,
prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal
giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la
disciplina prevista daicommi 2 e 3.
5.
Per gli enti il cui personale non e' iscritto alle gestioni INPDAP per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la
trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge
n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6.
Il trattamento di fine rapporto sara' accantonato figurativamente e verra'
liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del
lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i
dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione
all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento e'
effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale
saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i
dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29
maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro
sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno
computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi
pensione.
7.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto
1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei
dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle
universita', della sanita' e degli enti locali e' affidata all'INPDAP. Il
contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni
pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per
cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18
della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della
attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.
8.
Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui
personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine
servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali e' affidata la
gestione di tali trattamenti.
9.
Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine
rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le
amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni nonche' presso enti sottoposti
alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sara' erogato il trattamento di
fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalita'
definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma,
della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' ogni altra disposizione
incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la
possibilita' per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalita'
previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato svolto precedentemente alla predetta data.
Art.
2.
Fondi
pensione
1.
In fase di prima attuazione, la quota
di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del
31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31
dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non
può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è
definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento
di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella
successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell’articolo 2 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
2.
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del
31 dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di cui
alla legge n.297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine
rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione
collettiva, scegliera' di iscriversi al fondo pensione sara' previstala
integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di
fine rapporto.
3.
L’INPDAP opera il riparto tra i vari
fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri
proporzionali. Atale scopo sono presi a riferimento rispettivamenteil
trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, (convenzionalmente calcolato in base all’intero
stipendio tabellare, all’intera indennità speciale, alla retribuzione
individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del
personale in servizio, alla data del 31.12.2000.
3–bis.
In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si
incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e
le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad
assicurare l’equilibrio finanziario.
3–ter.
Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori
di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di
riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l’anno 2000 in base al
decreto – legge 24 novembre 2000, n. 346.
3–quater.
L’erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a
ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e
3-ter del presente decreto è versata dall’INPDAP nei limiti delle
disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima
attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di
previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei
primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INPDAP,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
3-quinquies.
Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai
singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli
accordi istitutivi dei fondi stessi.
3-sexies.
Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili
a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di
riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del
datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel
rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno
associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di
previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici
mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per
coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di
ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre
per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione
finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per
cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore
di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono
attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere
di periodicità.
4.
A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come
previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari
all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti
trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura
di elemento figurativo, e' considerata neutra rispetto ai conferimenti dei
lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli
enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono
destinatari della quota dell'1,5 per cento.
5.
Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferira' al fondo pensione
di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti
figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonche' di quelli
relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a
entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria,
per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi
pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrispondera' alla
media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza
complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore
consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applichera'
il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
6.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non e'
prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno alfondo pensione di riferimento
il montante maturato dal dipendente,costituito dagli accantonamenti figurativi
delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento
previsto dal comma 5.
7.
La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui
all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverra'
entro il 31 dicembre 2001.
Roma,
20 dicembre 1999
29/07/1999
Accordo quadro nazionale in materia di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici.
Premessa
L'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante
dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine
rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR),
nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano
aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la
disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo
quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge
n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena
attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n.
335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo
del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a
quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le
istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore
assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente
Accordo
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il presente Accordo si
applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
Capo
I
Il
TFR
Art.
2
Modalità
applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a
far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi
6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si
applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a
far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata
in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i
dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in
servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono
esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997
richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque
denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione
è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale
1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno
concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo,
con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
Art.
3
Effetti
sul TFR
1. In ottemperanza a
quanto stabilito dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio
dell'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II
presuppone necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire
nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza
complementare - l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice
civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio
dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste
dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio
già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante
sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato
secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la
liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR
successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art. 2120
del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino
alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi
abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in
materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'INPDAP
per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di
fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni
INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
Art.
4
Calcolo
del TFR
1. Il TFR si calcola
applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti
voci della retribuzione:
a) l'intero stipendio
tabellare;
b) l'intera indennità
integrativa speciale;
c) la retribuzione
individuale di anzianità;
d) la tredicesima
mensilità;
e) gli altri emolumenti
considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio
comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci
retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto,
garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i
complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle
condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di
accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per
i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della
retribuzione base di riferimento.
Art.
5
Soggetti
pubblici competenti
1. Per i dipendenti
iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la
liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà
al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste
dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per
i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio
- il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art.
6
Effetti
sulla retribuzione del passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data
di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n.
449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione
dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si
applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della
base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37
del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non
determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza
della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali
secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei
confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la
retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo
soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla
riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini
previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine
contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i
contratti collettivi.
3. La medesima disciplina
di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti
successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2,
comma 1.
Art.
7
Rapporti
di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di lavoro
prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per
i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la
possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le
modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Art.
8
Norme
finali
1. Per gli enti il cui
personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della
base retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37
del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art. 6.
2. Le prestazioni
creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio
1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai
sensi dell'art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano
ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il
personale destinatario.
3. Le condizioni per
l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno
verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri
di bilancio della finanza pubblica.
Capo
II
FONDI
PENSIONE
Art.
9
Principi
e modalità costitutive
1. Le parti concordano
sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio
della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della
capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare
l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di
dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di
estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta
all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base
delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e
di area.
Art.
10
Destinatari
1. Saranno associati ai
Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di
entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato
l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli
assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano
l'iscrizione ai Fondi stessi.
Art.
11
Norme
sul finanziamento dei Fondi pensione
1. Si conviene tra le
parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei
dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti
dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore
del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2.
Per i
dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui
al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti
annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente
destinati ai Fondi medesimi.
3.
Per il
finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente
disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto
dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio
nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4.
Le quote di TFR
non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua
di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di
rendimento previsto all'art. 12.
5.
Nell'accantonamento
del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale
iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita
l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art.
59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base
contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio
comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà
rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa
quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a
quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di
cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori
risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di
contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione
delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della
legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei
fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di
contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via
transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il
riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della
retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio
presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei
fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente
a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in
misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo
all'inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente
non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le
medesime finalità.
Art.
12
Conferimento
ai fondi pensione del montante maturato
1. Per i dipendenti
iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto,
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente,
conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti
figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il
periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti
pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di
fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra
quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non
iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall'ente
datore di lavoro.
2. Successivamente, previa
verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria
dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei
dipendenti pubblici.
Art.
13
Procedure
per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei
Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e
successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive
modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva,
modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare
la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia
di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del
regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci
del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di
accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione
e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso
alle prestazioni.
Art.
14
Norme
relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e
sperimentazione
1. Per gli enti pubblici
non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di
comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto
di quanto previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art.
15
Norma
finale
1. La prima verifica sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti
del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del
presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da
stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.
Dichiarazione
congiunta tra le parti
Le parti convengono sulla
necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di
risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione,
fermo restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie
necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi
medesimi.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
nel
Pubblico Impiego
Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 111 del 15/5/2000 il decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 dicembre 1999
Il
31 maggio 2000 entra in vigore il DPCM. Pertanto i dipendenti pubblici
assunti da tale data in poi sono considerati nuovi
assunti. Questa precisazione serve per distinguere tra tutti i
dipendenti pubblici che aderiranno al fondo di previdenza
complementare i nuovi assunti dal personale già in servizio alla data
del 30 maggio 2000.
Le
ragioni di tale distinzione sono le seguenti:
|
|
Dipendenti
già in servizio al 30.5.2000
|
Nuovi
assunti dal 31.5.2000
|
|
|
TFR
|
Possono
passare dalla attuale Indennità di fine servizio al TFR solo se
optano per il fondo di previdenza complementare.
|
Hanno
diritto al TFR indipendentemente dalla scelta verso il fondo di
previdenza complementare.
|
Quote
di TFR al fondo di previdenza complementare
|
Fino
al 2% della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR (la
percentuale esatta verrà stabilita dal contratto nazionale).
|
Tutto
il TFR, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR viene versata al fondo.
|
Contributo
del 2,5% su attuale imponibile per indennità premio fine servizio
|
I
dipendenti che optano per il TFR e il fondo di previdenza non pagano
più tale contributo ma il netto della retribuzione non cambia.
Al
momento delle dimissioni otterranno dal fondo di previdenza una quota
aggiuntiva dell'1,5% calcolato sulla base contributiva ai fini della
buonuscita.
|
Sia
i dipendenti che optano per il fondo sia quelli che non optano
otterranno la stessa retribuzione netta degli altri dipendenti.
|
Indennità
Premio di fine servizio (I.P.S.)
|
Chi
opta per il fondo riceverà a seguito delle dimissioni la parte
dell'I.P.S. maturata alla data dell'opzione per il TFR e il fondo + la
parte del TFR non versata al fondo (se
il contratto dovesse decidere di versare al fondo il 2%, al dipendente
verrebbe restituito il restante 4,91%).
Chi
non opta per il TFR e il fondo, riceverà all'atto delle dimissioni
tutta la I.P.S. maturata.
|
Non
previsto perché non esiste più la I.P.S. per i nuovi assunti
|
Fondo
di previdenza complementare
|
Quote
reali
che vengono investite
1)%
a carico del datore di lavoro
2)%
a carico del lavoratore
3)+
una parte dei 200 miliardi messi a disposizione ai fini di una
parziale copertura della quota TFR.
(le
% a carico del datore di lavoro e del lavoratore saranno definite con
il contratto nazionale)
Quote
virtuali
che vengono restituite al momento dell'utilizzo del fondo da parte del
dipendente
1)
la restante quota di TFR non effettivamente investita da fondo ma
virtualmente accantonata.
2)
la quota dell'1,5% del contributo ex IPS non più pagato dal
dipendente e non restituito in busta paga mensilmente.
|
Quote
reali
1)
Idem
2)
Idem
3)
Una parte dei 200 mld messi a disposizione ai fini di una parziale
copertura di tutto il TFR "versato" al fondo
(idem)
Quote
virtuali
1)
Idem
2)
Non previsto
|
DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, n. 124
Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3,
comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Pubblicato
sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del
27 aprile 1993 (entrata in vigore 28 aprile 1993)
|
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza
per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
Art.
2
Destinatari
1.
Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici,
identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza
alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per
categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell’appartenenza
alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi
professionisti, anche organizzati per aree professionali e per
territorio;
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
Art.
3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 9, le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano
disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo
2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione ai sensi dell’articolo 4 di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l’indicazione di "fondo
pensione", la quale non può essere utilizzata da altri
soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità
di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
Art.
4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio
1.
Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo
36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo
12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il
riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito
del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico
anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito
del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di
cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo
16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il
rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione
sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della
commissione dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero
in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza;
la commissione può determinare, con proprio regolamento, le
modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare
alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione.
Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi
documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra
modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare
riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti
degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo,
facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 3 della legge 2
gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di
gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali
delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti
o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi
dell’articolo 12 del codice civile e i relativi statuti devono
prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può
essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società
per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture
gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della
società o dell’ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano
sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da
almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della
richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la
commissione di cui all’articolo 16.
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l’autorizzazione
decade.
Art.
5
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo
1.
La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del
fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o
unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il
criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei
rappresentati dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo
modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale
a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle
categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di
cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo
4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a
composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
Art.
6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1.
I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio
1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con
sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo
1983, n.77, e successive modificazioni, che a tal fine sono
abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri
e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio
decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni
mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministero del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al
25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini
della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma
1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i
fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di
raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo
criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.
1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi
da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e
delle attività connesse e strumentali anche attraverso la
costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni
caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà
essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri
indicati nel comma 1-bis.
2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione
di vigilanza di cui all’articolo 16 ad erogare direttamente le
rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al
comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri
generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la
commissione di vigilanza di cui all’articolo 16. L’autorizzazione
è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati
con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione
di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla
costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi
demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di
assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla
speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione
delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un
arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo
6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi,
differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai
soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni
previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità
notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione
nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio
offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto
secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri c scelta dei gestori. Le convenzioni
possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettive regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti
convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la
possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto
della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà
degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi
con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le
modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi,
diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori
oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi
compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo
16, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti
convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione
delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità
delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo
16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse,
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né
investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto
di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci
per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto
di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza
dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o
da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da
rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 27 comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per
cento.
Art.
6-bis
Banca depositaria
1.
Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso
una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo
2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge,
allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.
Art.
6-ter
Convenzioni
1.
Per la stipula delle convenzioni di cui All’articolo, 6, commi 2,
2-bis e 3, e all’articolo 6-bis, nonché per la stipula di
convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi
amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi
richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio
offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o
internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi
sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il
raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
Art.
7
Prestazioni
1.
Le fonti costitutive definiscono
i requisiti di accesso alle prestazioni, nel
rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime
obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo
in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la
partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di
almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età
di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di
appartenenza. All’atto della costituzione di forme pensionistiche
complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al
requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle
prestazioni di cui al presente comma in ragione dell’anzianità
già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono
altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma
la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a).
4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione
dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie
ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione
per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare
la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo
stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da
quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della
determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della
facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i
periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari
maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia
esercitato il riscatto della posizione individuale.
5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte
statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione
di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in
conformità al principio della capitalizzazione, nell’ambito della
distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a
prestazione definita di cui all’articolo 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il
valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento
dell’importo maturato;
b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.
Art.
8
Finanziamento
1.
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di
lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’articolo
409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di
lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti
costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o
essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo
al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di
società cooperative il contributo è definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la
destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro
e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione
di quota dell’accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo,
determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi
pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla
iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le
quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di
cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i
contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti
alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente
decreto legislativo.
Art.
9
Fondi pensione aperti
1.
I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione
di cui alla legge 23 marzo n.1983, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la
sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme
pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi
fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle
disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non
sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo
3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo
10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi
dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti
può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento
tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio
è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione
di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive Autorità di
vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.
Art.
10
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione
1.
Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve
consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e
termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui
il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’articolo 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo 9 possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata
alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda
in relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all’esercizio
delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro
il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non
prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo
stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La
commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 emanerà norme per
regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al
fine di eliminare distorsioni nell’offerta che possano creare
nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto,
dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni
del lavoratore iscritto al Fondo la posizione resta acquisita al
fondo pensione.
Art.
11
Vicende del fondo pensione
1.
Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti
i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione
diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che
fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri
destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10.
2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che
abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma
2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su
proposta della commissione di cui all’articolo 16, un commissario
straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate
entro sessanta giorni alla commissione di cui all’articolo 16, che
ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio
del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all’articolo
16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono
comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti
ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo
pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con
esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze
esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed
alla commissione di cui all’articolo 16, i cui compiti in materia
sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che
abbiano costituito un fondo di cui all’articolo 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui all’articolo 16, nomina un commissario
straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del
fondo.
Art.
12
Contributo di solidarietà
1.
Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi
retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza
complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo
di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a
carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla
quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità
di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1
del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il
contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del citato
decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a
carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da
quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data
di entrata in vigore di norme in materia di previdenza
complementare,".
Art.
13
Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni
1.
In deroga al comma 4 dell’articolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di
accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate
al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2
per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per
la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo
3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari
di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del
contributo erogato.
3. All’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento
aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale
in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal
datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del
TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime
forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2
per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per
la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 del
citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo
pari all’ammontare del contributo versato; la suddetta condizione
non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori;";
b)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis.
Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 47
sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci
o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell’imponibile
rilevante ai fini della contribuzione previdenziale
obbligatoria".
4.
All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d’impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del
TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo
deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con
riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare
il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio. Nel caso
di passaggio a capitale della riserva si applica l’articolo 44,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata
negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell’ammontare complessivamente maturato.
7. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni;".
8. All’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis)
del comma 1 dell’articolo 47 costituiscono reddito per 1’87,5
per cento dell’ammontare corrisposto.".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i
riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16,
comma l, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l’ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo
17, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque
soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il comma 3 dell’articolo 16 del medesimo testo unico.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi
pensione al momento della conversione in rendita del montante dei
contributi versati, l’imposta di cui all’articolo 1 della
tariffa dell’allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e
successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura
dello 0,l per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all’articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all’imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all’articolo 16 l’ammontare della contribuzione
ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a
carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle
quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi
sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle
finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
Art.
14
Regime tributario dei fondi pensione
1.
I fondi pensione di cui all’articolo 1 sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10
milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d’imposta
dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui
redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
pensione sono a titolo d’imposta. Sono parimenti a titolo di
imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi
diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche
con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante
le convenzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b)
.
2. L’imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, l’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si
saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, nella
misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,
calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma
2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette all’imposta di
registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione
per ciascuna imposta.
Art.
15
Responsabilità degli organi del fondo
1.
Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’articolo 5,
comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli
2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’articolo
5, commi 1 e 3, si applica l’articolo 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta della commissione di cui all’articolo 16, sono sospesi
dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati
decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e i
responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della commissione di cui all’articolo 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e
delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 11 si applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art.
16
Vigilanza sui fondi pensione
1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive
generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con
il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma
2.
2. E’ istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza
complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto
pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio
dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della
commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1,
quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente
e ai componenti della commissione competono le indennità di carica
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con
apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e
celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui
al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e
cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della
commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e
gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La
COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla
propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento
giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle
carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione
dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi
del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte
alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi
venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano
formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in
un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento
economico complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta
per cento del trattamento economico complessivo previsto per il
livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva
per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è
corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.
La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione
per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e
riferisce annualmente al Parlamento.
5. E’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
può eccedere per il primo triennio le 30 unità. Tale regolamento
detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del
trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il
coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale
determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del
proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua
nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la
stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
5- bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti
di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i
compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nel bollettino della commissione .
Art.
17
Compiti della commissione di vigilanza
1.
I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6,
nonché quelli di cui all’articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi
compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti
pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al
trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi
configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le
modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa, sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 4,
comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all’articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, la commissione di cui all’articolo 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, e in particolare:
a) tiene l’albo di cui all’articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo
4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati;
c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 dell’articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio come individuati a stregua dei commi e 4-quinquies e 5
dell’articolo 6:
e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti
abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti
tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all’articolo 6 nonché alla
lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il
modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le
operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle
prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri
libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione
secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77,
evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale del fondo pensione;
h) valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l’elaborazione di schemi, criteri e
modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione
periodica agli iscritti circa l’andamento amministrativo e
finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso
gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti
che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche
legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della
previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base;
a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni
richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi
anche dell’Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
3. Per l’esercizio della vigilanza, la commissione può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa
stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei
fondi pensione, fissandone l’ordine del giorno.
5. Nell’esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti
dalla commissione nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono
tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti del segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell’esercizio della vigilanza
sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al
segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla commissione
tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire fra la commissione,
le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all’articolo
6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di
favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia
dell’azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull’attività
svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31
maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
trasmette detta relazione la Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni.
Art.
18
Norme finali
1.
Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non
si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l’articolo
13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1º gennaio 1996. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’articolo
2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica
del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
alle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 4 e 5, secondo
norme per loro specificatamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa
con la commissione di cui all’articolo 16; al fine della
emanazione di dette disposizioni nella comunicazione di cui al comma
6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli
investimenti.
3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo
periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
istituite all’interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in
materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6,
16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è
esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’articolo 17,
dall’organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli
sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica
medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato
un termine di due anni per provvedere all’adeguamento alle
disposizioni dell’articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli
di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento
alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di
cui all’articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere
fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano
comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma
1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun
caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i
relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a
dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento
di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3,
secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare
alla commissione di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 3, una
apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate
dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai
commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell’albo di cui all’articolo
4, comma 6.
6 - bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di
diritto nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione a
seguito della comunicazione. L’attività di vigilanza di
stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata
dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di
attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle
modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme
pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute
in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche
statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per
aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali
destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni
speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione,
non si applicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque
altre procedure di autorizzazione.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si
applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’articolo 3
possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano
maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al
presente comma non si applica altresì l’articolo 13, commi 2 e 3,
continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di
posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per
fini previdenziali anche ai sensi dell’articolo 2117 del codice
civile, si applica il comma 13 dell’articolo 13.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui
al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi
stabilite e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad
assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari
derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo
di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6,
l’iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni
degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo
16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri
di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con
riguardo, in particolare, alla variazione dell’aliquota
contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza
aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono
presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l’applicazione della disciplina di cui al
comma medesimo ed entro sessanta giorni dall’emanazione del
decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza
della documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dello
squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che,
con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito,
determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del
periodo di cui al comma 8-bis. l’equilibrio finanziario della
gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere della commissione di cui all’articolo 16, accerta, nei
termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma
8-bis, la sussistenza delle predette condizioni per l’applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l’applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa
data.
8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite a integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge
medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo
costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto
dei periodi pregressi. E’ abrogato il secondo comma dell’articolo
14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’articolo 74,
commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di
opzione entro i termini di cui all’articolo 75 del citato decreto,
hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative
presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà di cui
al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi
secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti
interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
Art.
18-bis
(Sanzioni penali e amministrative)
1.
Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni. E’ sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’articolo
5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla
commissione di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti
falsi sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli
effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste della commissione di cui all’articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione
delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art.
19
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
DECRETI E
DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
DELIBERAZIONE
10 febbraio 1999.
Disposizioni
in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
LA
COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come
sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione) con lo
scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei
fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993
che attribuisce alla Commissione il compito di valutare l'attuazione dei
principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993
che attribuisce alla Commissione il compito di approvare gli statuti dei fondi
pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilità rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone
che i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti
devono prevedere modalità per la raccolta delle adesioni compatibili con la
disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio;
Visto l'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito decreto ministeriale
lavoro n. 211 del 1997) che stabilisce che lo statuto dei fondi pensione di
cui all'art. 4, comma 4, sopra citato deve prevedere che l'adesione sia
preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche
del fondo ai potenziali aderenti e che la Commissione definisce lo schema
generale della scheda informativa di cui sopra ed approva le schede redatte da
ogni singolo fondo pensione;
Vista la propria deliberazione in data 18 giugno 1997, con la quale è stato
approvato lo schema di scheda informativa per i potenziali aderenti a fondi
pensione, redatto ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale lavoro
n. 211 del 1997;
Visto il titolo I del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, recante norme
sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi
pensione, nel quale si disciplina, tra l'altro, la procedura per
l'approvazione della scheda informativa;
Ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dello schema di scheda
informativa adottato con la sopra citata deliberazione del 18 giugno 1997;
Ritenuto, peraltro, che sulla base dei principi generali della normativa di
settore, che pongono in primo piano la corretta e trasparente amministrazione
dei fondi pensione, si rende necessario che tutti i fondi diano una completa e
corretta informativa ai potenziali aderenti;
Ritenuto, in ossequio a tali principi, che sussista l'esigenza anche per i
fondi negoziali diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo n. 124 del 1993 di fornire ai destinatari tutte le informazioni
atte a consentire un'adesione consapevole, esigenza che si pone in termini
sostanzialmente equivalenti a prescindere dalla dimensione dei fondi
negoziali;
Ritenuto, inoltre, opportuno, anche in considerazione delle attribuzioni di
cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che le informazioni
di cui sopra siano sottoposte all'esame della Commissione prima dell'avvio
della raccolta delle adesioni;
Delibera:
1. Gli
statuti di tutti i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
124 del 1993 devono prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna ai
potenziali aderenti di una scheda informativa circa le caratteristiche del
fondo, redatta avendo a riferimento lo schema generale predisposto dalla
Commissione, da sottoporre preventivamente alla Commissione stessa affinché
ne verifichi la rispondenza alla normativa vigente e la coerenza rispetto alle
fonti istitutive e allo statuto.
2. E' approvato lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni
a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
nel testo allegato al presente provvedimento.
3. La procedura di approvazione da parte della Commissione delle schede
informative redatte da ogni singolo fondo pensione costituito ai sensi
dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 resta
disciplinata dall'art. 1 del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998
citato in premessa.
4. I fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 124 del 1993, non rientranti tra quelli di cui al comma 4 del
medesimo articolo, al fine di procedere all'acquisizione delle adesioni, sono
tenuti a predisporre una scheda informativa, da sottoporre alla Commissione
secondo le modalità di seguito specificate, redatta in conformità allo
schema di cui al precedente punto 2.
5. La scheda informativa per i fondi pensione di cui al precedente punto 4,
redatta dall'organo di amministrazione del fondo nominato in sede di atto
costitutivo, deve essere trasmessa alla Commissione con una comunicazione in
carta semplice a firma del legale rappresentante, inviata con raccomandata
a.r. o consegnata a mano presso la sede della Commissione stessa.
6. La comunicazione di cui al precedente punto 5 deve riportare:
a) denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la
domanda;
c) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e
dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo
pensione, con l'indicazione delle generalità complete;
d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
e) elenco dei documenti allegati.
7. Alla comunicazione di cui al precedente punto 5 devono essere allegati i
documenti indicati all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n. 211
del 1997, copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale
rappresentante del fondo pensione, nel quale l'organo di amministrazione ha
verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause
di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all'art. 7,
commi 2 e 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai
componenti dell'organo di amministrazione, nonché la certificazione prevista
dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare
l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione delle cariche.
8. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della scheda
informativa e della prescritta documentazione, salvo eventuali rilievi,
comunica se è possibile procedere alla distribuzione del documento ai fini
della raccolta delle adesioni, sulla base della verifica della rispondenza
alla normativa vigente e allo schema generale di cui al precedente punto 2,
nonché della coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.
9. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo
svolgimento delle operazioni necessarie per l'insediamento degli organi
collegiali del fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale
lavoro n. 211 del 1997, relative ai requisiti di onorabilità e
professionalità e all'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza,
nonché dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre
1996, n. 703.
10. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Commissione abbia
già consentito la diffusione devono essere deliberate dall'organo di
amministrazione del fondo e sono soggette alle stesse procedure di
approvazione o verifica indicate nella presente delibera, salvo che per i casi
di mero aggiornamento delle informazioni esplicitamente individuati
nell'allegato schema di scheda ovvero in sede di verifica delle singole
schede, per i quali è sufficiente l'invio alla Commissione della scheda
aggiornata. Le istanze di approvazione o verifica delle variazioni delle
schede informative presentate alla Commissione devono riportare denominazione,
sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione, nonché generalità
complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, e ad esse
deve essere allegata la nuova scheda informativa, redatta dall'organo di
amministrazione, e una sintetica relazione illustrativa delle variazioni.
11. Nella domanda di adesione al fondo deve essere contenuta specifica
clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente della scheda informativa.
12. La raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 124 del 1993 può avvenire esclusivamente presso il luogo di
lavoro del potenziale aderente e presso le sedi legali del fondo pensione, del
datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti
istitutive ovvero dei patronati dai soggetti stessi costituiti, nonché presso
i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti
sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive per la sola durata delle
medesime attività istituzionali.
13. Nel caso in cui i fondi pensione ritengano di fornire ai potenziali
aderenti stime circa il presumibile ammontare delle prestazioni
pensionistiche, è fatto obbligo ai fondi medesimi di formulare le stime
utilizzando ipotesi particolarmente prudenti e di precisare che dette stime
sono soggette a significativi margini di incertezza.
14. Le schede informative che risultano già approvate dalla Commissione alla
data di emanazione del presente provvedimento dovranno essere modificate
avendo a riferimento lo schema di cui alla presente delibera, alla prima
occasione utile di aggiornamento.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Commissione e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10
febbraio 1999
Il presidente: Bessone
ALLEGATO
Schema di
scheda informativa per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993
Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o
informazioni:
- scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo pensione ........
(denominazione del fondo).
Una volta acquisiti, indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività e il numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione.
In mancanza di tali dati è necessario riportare la seguente frase: Il fondo
pensione ha avviato la procedura per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Sede legale.
Riportare letteralmente le seguenti frasi:
La presente scheda, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è
stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data
............, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti
(denominazione del fondo).
L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e
veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.
L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della
presente scheda.
1. Dati relativi al fondo pensione.
a) Data di costituzione e durata.
b) Fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo).
c) Area dei destinatari.
d) Natura giuridica del fondo pensione.
e) Scopo del fondo pensione.
f) Regime del fondo (prestazione definita o contribuzione definita).
g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli
organi di amministrazione e controllo; indicazione dell'eventuale esistenza
del responsabile del fondo.
2. Prestazioni.
a) Descrizione dei criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma
5, decreto legislativo n. 124/1993).
b) Descrizione delle prestazioni a favore degli iscritti, distinguendo tra
prestazioni pensionistiche per anzianità e per vecchiaia, e definizione dei
criteri di accesso a ciascuna di esse.
c) Ove previsto descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e
premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo
aggiuntivo.
d) Modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal
fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta,
indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della
rendita (eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora
essere individuata).
e) Criteri per la definizione di eventuali forme di reversibilità e
adeguamento delle rendite.
f) Ove previsto indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della
prestazione in capitale specificando la misura dell'importo.
g) Regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni relative
all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto.
3. Trasferimento e riscatto.
Misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive
per l'esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale.
4. Contribuzioni e altri oneri.
a) Misura della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente
e criteri di calcolo.
b) Misura della contribuzione a carico del lavoratore e criteri di calcolo.
c) Importo prelevato dal trattamento di fine rapporto o da altre indennità di
fine lavoro.
d) Oneri connessi all'adesione.
e) Ogni altro onere a carico dell'aderente.
5. Regime delle spese del fondo.
a) Elenco esemplificativo delle tipologie di spese che il fondo sostiene per
la gestione amministrativa (ad es. per la sede, per gli organi sociali, per il
personale, per l'informatizzazione, per i servizi amministrativi, per
l'attività promozionale, spese legali, etc.), specificando le modalità di
copertura.
b) Spese che il fondo sostiene per la gestione finanziaria, indicando
l'articolazione delle commissioni di gestione e ogni altro onere di gestione e
precisando che detti oneri sono addebitati sul patrimonio del fondo. (In
mancanza dei dati circa le commissioni di gestione è necessario riportare la
seguente frase: L'articolazione degli oneri di gestione verrà definita al
momento della scelta del gestore; detti oneri saranno a carico del patrimonio
del fondo).
6. Criteri di impiego delle risorse.
a) Criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, distinguendo gli
eventuali comparti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo
chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che
caratterizzano il fondo, nonché le strategie di investimento adottate per
conseguirli.
b) Ove previsti più comparti modalità ed eventuali costi di trasferimento da
un comparto all'altro.
c) Indicazione dei gestori (Nella fase antecedente all'individuazione dei
gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati. Le
variazioni delle informazioni qui riportate, nonché di quelle relative alle
connesse commissioni, devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella
scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da
parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve
comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della
scheda).
d) Indicazione della banca depositaria (Nella fase antecedente
all'individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca
depositaria deve ancora essere individuata. Le variazioni delle informazioni
qui riportate devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda;
detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere
trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda).
7. Informazioni.
Modalità attraverso le quali le informazioni sono messe a disposizione degli
aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione.
8. Inizio dell'attività (da inserire esclusivamente nella fase di raccolta
delle adesioni precedente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività).
a) Criteri di composizione dell'organo di amministrazione nominato in sede di
atto costitutivo.
b) Compiti dell'organo di amministrazione, con particolare riguardo alla
raccolta delle adesioni, agli adempimenti necessari per la nomina degli organi
del fondo, all'obbligo di adeguare lo statuto a seguito di indicazioni della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
c) Informazione circa il fatto che l'effettiva operatività del fondo è
subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da
parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
d) Informazione circa il fatto che ai soggetti che abbiano aderito al fondo
prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nel caso
di modifiche significative delle regole di funzionamento del fondo intervenute
nell'ambito del procedimento autorizzatorio, è riconosciuta la facoltà di
recesso, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento dello statuto
approvato e della scheda informativa definitiva, che dovranno essere inviati
dal fondo a tutti gli aderenti.
Risultati di gestione (Parte mobile).
Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati
patrimoniali ed economici del fondo, è costituita dalla sezione B dell'ultima
comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque,
oggetto di periodico aggiornamento. Gli aggiornamenti di tale parte non
necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione, alla quale
devono comunque essere trasmessi tempestivamente.
Decreto
Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47:Riforma della disciplina fiscale della
previdenza complementare
INDICE del
D.Lgs. n. 47/2000:
CAPO I -
Disciplina del risparmio previdenziale
Art. 1. -
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza
sociale complementare e individuale
Art. 2. -
Disciplina delle forme pensionistiche individuali
Art. 3. -
Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124
Art. 4. - Decorrenza e norme transitorie
CAPO
II - Disciplina della gestione del risparmio previdenzia
Art. 5. -
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
Art. 6. -
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei
contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.
Art. 7. -
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
Art. 8. -
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 9. -
Decorrenza
CAPO III -
Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine
Art. 10. -
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 11. -
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
Art. 12. -
Decorrenza e disciplina transitoria
CAPO
IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
Art. 13. -
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati
volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza.
Art. 14.-
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41,
comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 15. -
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
Art. 16. - D
e c o r r e n z a
Art. 17. -
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565.
Art. 18. -
Disposizioni di attuazione
Art. 19. -
Entrata in vigore
NOTE
--------------------------------------------------------------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO 18 febbraio 2000 n. 47. ( indice )
( pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - S.O. n. 41 )
RIFORMA DELLA
DISCIPLINA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 3
DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 133.
Il Presidente
della Repubblica
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede
l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime
fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la
disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità
previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del
regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;
Visto il
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
Visto il
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto
l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede
l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 dicembre 1999;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
febbraio 2000;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disciplina
del risparmio previdenziale
Disciplina
fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale
complementare e individuale
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 10:
1) al comma
1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis)
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e
premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non
superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un
importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata
alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del
12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione
contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai
soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire
10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.
579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si
tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del
soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2) al comma
2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla
lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito.";
b)
nell'articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle
forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.";
c)
nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i
contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino
alla fine della lettera sono soppresse;
e)
nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto
e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dell'articolo
2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in
conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il
rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun
esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun
anno";
2) dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche
complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con
riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a
capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in
perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato".
2. Se
l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche
parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro
il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Disciplina
delle forme pensionistiche individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante
fondi pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate
mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione
avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. I
regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme
di cui al comma 1.
3.
L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto
dell'adesione, può essere successivamente variato.
4. I
regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di
appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che
quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici
anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si
considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite
anticipazioni.
5. I
regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della
partecipazione alla forma pensionistica non oltre
i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6. La
liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il
valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta
per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per
cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti
di assicurazione sulla vita). -
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni
autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di
cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e
consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione
avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2.
L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della
conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
3. Le
condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate
dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima
della loro applicazione.".
Art. 3. (
note )
Norme di
coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 prile 1993,
n. 124
1. Al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in
forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
b)
nell'articolo 10:
1) la rubrica
è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella
forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di
partecipazione";
2) nel comma
1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito
soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";
4) nel comma
2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono
inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma
3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le
seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter,";
6) nel comma
3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9"
sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il
comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater.
In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la
posizione individuale è riscattata dagli eredi.
3-quinquies.
I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la
facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme
pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del
contratto.";
c)
nell'articolo 13:
1) i commi 1,
2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma
13 è sostituito con il seguente:
"13. Le
operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni
onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto.
Sono altresì
esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve
matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad
altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".
Decorrenza
e norme transitorie
1. Le
disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con
riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le
disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con
riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta
che inizia dalla predetta data.
3. Per i
soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art.
10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo,
l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per per
un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi
effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il
predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta
maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
CAPO
II
Disciplina della
gestione del risparmio previdenzia
Art. 5.
( note )
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. L'articolo
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di
contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione
definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei
riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute
da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e
alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione
del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio
del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il
risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
3. Le
ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi
di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui
quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
6. La
dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese
dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o
rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista
l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata
entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o
dell'ente.
7. Le
operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra
fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e
ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".
2. Al decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;
b)
nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c)
nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d)
ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1,
lettera d)".
3.
Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4. Le
disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3
dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano
ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si
applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a
decorrere dalla predetta data.
5. Per gli
interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da
cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il
mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16
del mese successivo.
6. Per gli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n.
239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni
di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente
agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla
predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha
effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese
successivo.
7. Per i
proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo
1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino
al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I
relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente
decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art. 6. (
note )
Regime
tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di
assicurazione
di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Nel
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo14, è inserito il
seguente:
"Art.
14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime d prestazione definite
e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi
pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata
sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto
si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato
alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno,
il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le
disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i
contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di
assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della
rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che si trova in essi
capienza".
2. Ai fondi
pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4
a 7.
Art. 7. (
note )
Regime
tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
1. Nel
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto
dall'articolo 6, comma 1, è inserito il seguente:
"Art.
14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1.
Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6,
i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità
separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli
immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera
determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata
all'1,50 per cento.
2. I fondi
pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio,
determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.
3. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi
pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
3. L'articolo
9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.
Art. 8.
( note )
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data
di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Nel
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto
dall'articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che
risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421). -
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 8, comma 1, in
regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si
applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1,
gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le
disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso
in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1,
siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dalla società o dall'ente
nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituita".
2. Ai fondi
pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 9.
Decorrenza
1. Le
disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in
corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.
CAPO III
Disciplina delle
prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine
Art. 10.
( note )
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di
riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo
l'articolo 17, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. -
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 16
sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con
i criteri previsti al comma 1, dell'articolo 17, assumendo il numero degli
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile
della prestazione maturata, al netto delle quote di trattamento di fine
rapporto e dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione
dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di
percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma
1-bis.
2. Se la
prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato
alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi
3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque
quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma
periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo
conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le
prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui
all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota
determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero
importo";
c)
nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente
"g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;";
d)
nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. I
proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono
costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore
attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel
periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via
di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta.";
e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla
seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle
seguenti:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di
cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto
della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili;".
2.
Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i
criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo
unico;".
3. Per
l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese
di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di
prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio dello Stato, il quale risponde il solido con l'impresa. Il
rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati
relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei
predetti obblighi.
Art. 11. (
note )
Disciplina
tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1
e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione.
1-bis. Se in
uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile,
l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato
reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali
anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione
di reddito.
1-ter.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a
tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120
mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è
rapportato a mese.
2. Le altre
indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16,
anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge,
con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme,
se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento
di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a
mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è
proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata
con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o
alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati
e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo
di previdenza";
2) il comma 4
è sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle
indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre
indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a
norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato
dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo
periodo, dello stesso testo unico".
3. Sui
redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine
rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per
cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al
comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno.
L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è
imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le
rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto
dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei
rendimenti maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto
è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli,
l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal
soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in
cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini
previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima
dichiarazione dei redditi.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta
nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della
disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per
ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad
anno, tale importo è rapportato a mese.
Art. 12. (
note )
Decorrenza e
disciplina transitoria
1. Per i
soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data
da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte
dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di
anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento
di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione,
a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il
trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente
anteriormente alla data stessa.
CAPO
IV
Contratti di
assicurazione disposizioni varie e finali
Art. 13.
( note )
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi
versati olontariamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a
disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del
codice civile se fiscalmente a carico.";
b)
nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal
contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e
500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche
dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai
seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la
parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei
premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi
di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che
sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della
stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo
tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d)
nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) le
rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione
sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio
dell'erogazione;";
c)
nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è
soppresso.
2. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma
1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un
regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del
premio afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge
29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita
vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'articolo 11, così
rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi
compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle
operazioni ".
4.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5
è soppresso.
Art. 14.
( note )
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41,
comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.
1. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
l'articolo 26-bis, è inserito il seguente:
"Art.
26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel
primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
3. Per i
redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano
le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi.".
2.
Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo
comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 15. (
note )
Regime tributario
dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1.
Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi
comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Art. 16.
D e c o r r e n z a
1. Le
disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le
disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le
disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha
effetto il presente decreto.
Art. 17. (
note )
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.
124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1. Al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la
seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e
b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la
seguente: c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo
almeno regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si
considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter),
sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o
l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza
trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso
i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il
titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".
Art. 18. (
note )
Disposizioni di
attuazione
1. Le
disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli
adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli
connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il 1o giugno 2000 ed ha effetto relativamente
ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle
prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Per
l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della
disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si
provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7,
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza:Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo
- Per il
testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, vedi nelle note alla
premesse.
Note alle
premesse
- L'art. 76
della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87,
quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta
il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante:
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 1999:
"Art. 3
(Fondi pensione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza
per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali
vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di
riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennità.
2. Il
riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è
informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione
della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per
i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite
massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli
eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione
anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi
gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati,
eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la
deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione
dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai
soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste
ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni
contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto;
b) riforma
del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di
tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi;
possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva
rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo;
conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124
del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni
immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il
loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione
della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere
dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati
ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche,
e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'art.
13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione,
nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale
l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro
ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di
accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione
di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le
prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non
si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla
parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il
fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta
sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di
rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe
derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme
pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali
siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al
precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
3. La
disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità
di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di
vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di
partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare
e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, in coerenza con i principi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo
n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai
soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b)
assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina
fiscale di cui alla lettera c);
c) fermo
restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2,
deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle
prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d)
definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità
previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro
assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La
modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione
dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma
dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo
eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di
contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e
premorienza;
c) estensione
del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo
l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia
facoltà di recesso dal contratto;
d)
previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e
c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i
redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna
riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota
prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di
portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato
a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i
predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e)
possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che
tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f)
applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del
presente comma.
5. Il
riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle
indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) tassazione
dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al
comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in
caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a
tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di
detrazioni d'imposta;
b) previsione
di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove
disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente
comma.
6.
Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì
prevedersi:
a) la
disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente
la previdenza collettiva e individuale,
tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel
rispetto delle direttive comunitarie;
b)
l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per
quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento
finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c)
l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché,
relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565
del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione
alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124;
d)
l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la
pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in
particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124;
e) il
coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche
necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in
caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della
detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le
altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che
dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e
l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di
cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a
titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti
legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo
entrano in vigore il 1o giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni
permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al
presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato".
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
- Il testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi", è pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Si riporta
il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1996:
"136. Al
fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle
procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si riporta
il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988.
"2. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
Note all'art.
1:
- Si riporta
il testo degli articoli 10, 17, 48, 48-bis, e 70 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo
modificati dal presente decreto:
"Art. 10
(Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo,
i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni,
livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese
mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o
di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè
dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli
assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
d) gli
assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice
civile;
d-bis) le
somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito
in anni precedenti;
e) i
contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli
per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i
contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti;
e-bis) i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e
premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non
superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per
un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR
destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12
per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione
contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai
soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire
10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai
sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale
contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per
le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto
del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui
sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari;
f) le somme
corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge
30 aprile l981, n. 178;
g) i
contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato;
h) le
indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge
al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti
ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le
erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica
italiana;
l) le
erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22
novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e
alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il
cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel capo l del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese
di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Per gli
oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito. Tale disposizione si applica
altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico.
3. Gli oneri
di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici
di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del
reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel
periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative
pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione
spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto
reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale
la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. è considerata adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata".
"Art. 17
(Indennità di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è
applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è
maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in
uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile
l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato
reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali
anni si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di
reddito.
1-ter.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a
tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120
mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è
rapportato a mese.
2. Le altre
indennità e somme indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, anche se
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con
l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso
alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine
rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16,
sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare
netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i
periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle
somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base
di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto
delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in
cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e
l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo
di previdenza.
3. Se per il
lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in
misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno
preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai
sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo
conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli
acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e
somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi
1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle
rivalutazioni già assoggettati ad imposta sostitutiva. Non si considerano
anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4-bis. Per le somme corrisposte
in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se
uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con
l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del
trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla
richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
5.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al
comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è
dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni
proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in
deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con
decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per
lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2
tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme
in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".
"Art. 48
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il reddito di lavoro
dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori
di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non
concorrono a formare il reddito:
a) i
contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000;
b) le
erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c) le
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o,
fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le
prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie
di dipendenti; anche affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi
reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47;
f)
l'utilizzazione delle opere e di servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da
parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le
somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
g) il valore
delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dai datori di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla
percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme
trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi
previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle
spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di
lavoro;
i) le mance
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente
o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel
periodo d'imposta.
2-bis. Le
disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
3. Ai fini
della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli
dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le
disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire
500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini
dell'applicazione del comma 3:
a) per gli
autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in
uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile
club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra
l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso
applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1o gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c) per i
fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in
mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto
per il godimento del fabbricato.
5. Le
indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di
rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino
all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le
trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto
comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il
reddito.
6. Le
indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti
per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre
variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilità della presente disposizione.
7. Le
indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire
3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni
per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le
indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di
lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli
assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i
servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad
esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella
misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata
nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli
emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilità di quella di cui al comma 5.
9. Gli
ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto
al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione Nella legge finanziaria
relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
"Art.
48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
- 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo quanto di seguito
specificato:
a)
(soppressa);
a-bis) ai
fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria,
esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del
direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento;
b) ai fini
della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di
rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri
siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del
comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che
non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le
rendite e gli assegni indicati alle lettere h e i) del comma 1 dell'art. 47
non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e
assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle
scadenze risultanti dai relativi titoli;
d) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47
erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato
art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1 dell'art. 41, se determinabili;
d-bis) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47
erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le
stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se
determinabili".
"Art. 70
(Accantonamenti di quiescenza e previdenza). - 1. Gli accantonamenti ai fondi
per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale
dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti
in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle
quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. l
rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono
deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. I maggiori
accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni
normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto
le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due
successivi.
2-bis. è
deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari,
se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si
applica l'art. 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può
essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a
concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1
dell'art. 16".
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.
Note all'art.
2
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.
- La legge 8
agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare". Si riporta il testo degli articoli 1,
comma 20 e 3, commi 6 e 7:
"Art. 1,
comma 20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di
età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo
della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40
anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto
importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i
requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di
morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a
rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del
predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero
delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai
superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è
calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento
dell'indennità".
"Art. 3.
- 1-5. (Omissis).
6. Con
effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale
di cui il medesimo sia titolare. l successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno
solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà
sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato,
entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni
alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti
del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono
forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della
pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di
presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui
al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno,
fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia
ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per
quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni".
Note all'art
3
- Si riporta
il testo degli articoli 7, 10 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificati dal
presente decreto:
"Art. 7
(Prestazioni). - 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso
alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le
prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento
dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con
un minimo di. cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il
compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Le
prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di
cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo
pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al
fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di
appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche
complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui
al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al
presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le
fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini
del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà
di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
4. L'iscritto
al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi
accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per
l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato
con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto
dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel
fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1,
lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, per
avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti
i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati
dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della
posizione individuale.
5. L'entità
delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali
effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo
criteri di corrispettività ed in conformità al principio della
capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione
definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti
costitutive possono prevedere:
a) la
facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della
prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale,
per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato,
salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica
risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b)
l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e
finanziario di ciascuna forma".
"Art. 10
(Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e
cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti
di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo
pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e
termini di esercizio:
a) il
trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore
acceda in relazione alla nuova attività;
b) il
trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;
c) il
riscatto della posizione individuale.
1-bis. Il
riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito
soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7.
2. Gli
aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla
lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività.
3. Gli
adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all'esercizio
delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine
di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. Le
fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle
condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento
dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo
pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza
presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque
anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di
tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme
per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine
di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli
iscritti ai fondi.
3-ter. In
caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata
ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se
già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali
soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la
posizione resta acquisita al fondo pensione.
3-quater. In
caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la
posizione individuale è riscattata dagli eredi.
3-quinquies.
I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la
facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme
pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del
contratto".
"Art. 13
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).
1.
(Abrogato).
2.
(Abrogato).
3.
(Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all'art. 48
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
4. (Aggiunge la lettera e-bis) al comma
1 dell'art. 10, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
5.
(Abrogato).
6.
(Abrogato).
7. (Aggiunge
la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917).
8. (Aggiunge
il comma 7-bis) all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
9.
(Abrogato).
10.
(Abrogato).
11.
(Abrogato).
12.
(Abrogato).
13. Le
operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni
onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale
i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione
o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra
forma pensionistica individuale.
14. I fondi
pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con
distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a
carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di
tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle
Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale".
Note all'art.
4
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.
- La legge 23
ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", è pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.
- Per il
testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 10,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, si rinvia
nelle note all'art. 1.
Note all'art.
5
- Si riporta
il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, degli articoli
2 e 3 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante:
"Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996:
"Art. 2
(Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune
obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti).- 1. Sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per
cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'art. 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la
parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti
residenti nel territorio dello Stato:
a) persone
fisiche;
b) soggetti
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le
società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate;
c) enti di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi
compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
d) fondi
d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
e)
(soppresso);
f) soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1-bis. Sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non
residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a
decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter.
L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli
indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.
1-quater.
L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri
proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui
all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.
2. L'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è applicata dalle banche, dalle
società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti
di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in
Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed
altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei
titoli di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva,
per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto,
a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità
giuridica dei titoli.
3. Per i
buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste
italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari
modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art.
7".
"Art. 3
(Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva).- 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2,
istituiscono un "conto unico destinato ad accogliere le seguenti
registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei
soggetti di cui ai commi 1 e 1-quater del medesimo articolo: a) accredito
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli
interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma
corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla
lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito
che implicito; c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata
ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel
corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari
provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e
b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti
importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei
quali le operazioni sono effettuate.
2. Ai fini
dell'applicazione del comma 1: a) l'accredito di cui alla lettera a) del
predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza
delle cedole e dei titoli; b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere
b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data
di regolamento delle operazioni.
3. Gli
accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento
alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di
investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Alla fine di
ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nei
medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel
periodo di possesso: a) interessi, premi ed altri frutti scaduti; b)
interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che
implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva, con
pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio
dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del
presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.
4. Se in una
operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2,
l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata
al "conto unico dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto
o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto
di deposito o di gestione dei titoli.
5. Il
trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro
intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti
delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel
corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera
eseguita. Per i titoli indicati nell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, si
considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli
intermediari.
6. Qualora i
titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento
effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art.
2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi
da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario
presso il quale è costituito il deposito accredita il "conto unico
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma
1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
7. Per le
operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di
corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare
all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel
"conto unico . L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico
ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a
quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi del presente comma.
8. Il saldo
positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico risultante
alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei
termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito
del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.
9. Per i
titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le
disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione
contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore
nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato".
- Si riporta
il testo degli articoli 26 e 27, quest'ultimo così come modificato dal
presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nel supplemento ordinario n. 1
alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
"Art. 26
(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - 1. I soggetti indicati
nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari
operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi
ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è
ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza
non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i
titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti,
diversi dalle banche, il cui capitale e rappresentato da azioni non negoziate
in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per
cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di
sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati di paesi aderenti all'Unione europea o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione,
ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi
maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una
somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente
poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti
correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta
ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.
Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi
corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche
con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi
derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra
le banche e l'Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui
depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di
ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
del debito pubblico.
3. Quando gli
interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non
residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'art. 23
che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle
obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi
emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è
dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli
altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma
è prelevata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei
confronti di soggetti residenti. 3-bis. I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter)
del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a
cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi
derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella
lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi
indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le
ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano
sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c)
società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al
comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai
titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta
nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai
rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta
nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i
proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome
collettivo; in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo
unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle
società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento
a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi
corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i
quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel
territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la
predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui
proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della
ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del
Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche
sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili
organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa
erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a
formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni
altro caso".
"Art. 27
(Ritenuta sui dividendi).- 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a)
e b) del comma l dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera
c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico, nonché
sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare
di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86.
2. In caso di
distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della
società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono
tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in
relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla
valutazione operata dalla società emittente.
3. La
ritenuta è operata a titolo d'imposta con l'aliquota del 27 per cento sugli
utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in
relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per
cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili
mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
4. Sugli
utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma l
dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente dea Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi
dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi
indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del
12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23; che
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo
d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
confronti dei fondi.
5. La
ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche
residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o
da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui
attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è
operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono
operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti
dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
6. Per gli
utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo
d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
- Si riporta
il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante:
"Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983.
"Art.
10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero).- 1. Sui
proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli
Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui
quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una
ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti
in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote
od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle
quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
2. Sui
proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9
dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i
coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle
finanze.
3. La
ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai
sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5
del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è
applicata a titolo d'imposta.
4. Nel caso
in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o
comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione
della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai
sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se
percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi
di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al
comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote
o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di
acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote
acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
6. Nel caso
in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o
della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma
3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.
8. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei
soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché
degli eventuali altri adempimenti.
9. Gli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle
direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in
Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per
evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non
residenti in Italia.
10. Le
disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi
aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli
organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze
determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo".
Note all'art.
6
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.
Note all'art.
7
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.
- La legge 9
dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998.
Note all'art.
8
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.
Note all'art.
10
- Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e già citato nelle note alle premesse.
- Si riporta
il testo degli articoli 16, 41, 42 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sopra citato, così come da ultimo modificato dal presente
decreto:
"Art. 16
(Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti
redditi:
a)
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del
codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in
dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125
del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art.
47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art.
10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di
anticipazioni;
b) emolumenti
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,
percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art.
47 e al comma 2 dell'art. 46;
c) indennità
percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in
ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
c-bis)
l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità
per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
e) indennità
percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità
percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai
sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g)
plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi
conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da più di cinque anni;
g-bis)
plusvalenze di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 81, realizzate a
seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione;
h) indennità
per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione
della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
i) indennità
spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni
consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi
compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai
soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle
società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è
superiore a cinque anni;
m) redditi
compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai
soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei
casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la
comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o
l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi
compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza
dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del
titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme
conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito
complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di
cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi
indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione
separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al
quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i
redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la
percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi
stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente".
"Art. 41
(Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale:
a) gli
interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli
interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati
di massa;
c) le rendite
perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del
codice civile;
d) i compensi
per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili
derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma
2 dell'art. 49;
f) gli utili
derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo
comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del
comma 2 dell'art. 49;
g) i proventi
derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti,
di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi
o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i
proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i
proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quarter) i
redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies)
i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma periodica e
delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli
interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto
l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere
realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto.
2. Ai fini
delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di
partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle
obbligazioni:
a)
(soppressa);
b) i buoni
fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli,
autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli
di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza
una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, nè di
controllo sulla gestione stessa".
"Art. 42
(Determinazione del reddito di capitale). - 1. Il reddito di capitale è
costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti
nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la
differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata
in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od
affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.
41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in
gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono
impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei
titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia
determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la
parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si
considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti
dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei
titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle
imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta
estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui
sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende,
oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto.
2. Per i
capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze
non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è
determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i
contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto
corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di
legge o di contratto.
4. I capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale
differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica
finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata
se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo
conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota
dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con
decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono
stabiliti gli elementi di rettifica. La predetta disposizione non si applica
in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4-bis. Le
somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o
di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché
le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle
partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione
o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di
sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.
4-ter. I
proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1 dell'art. 41 sono
costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore
attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lettera
h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo
d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di
costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta".
"Art. 47
(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
1. Sono assimilati a
quelli di lavoro dipendente):
a) i compensi
percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai
lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di
servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le
indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme
da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante;
d) le
remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34
della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di
congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi
per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del
servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui
all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1,
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le
indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza,
ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le
indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art.
1 della legge 13 agosto 1979, percepite dai membri del Parlamento nazionale e
del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette
cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite
vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso,
diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio
dell'erogazione;
h-bis) le
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, comunque erogate;
i) gli altri
assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono
attualmente nè capitale nè lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)
e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli
indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi
percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a
specifiche disposizioni normative.
2. I redditi
di cui alla lettera a), del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla
legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.
3. Per i
redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione
ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13".
- Per il
testo dell'art. 48-bis del del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sopra citato, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle
note all'art. 1.
- Si riporta
il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, già citato nelle note all'art. 5, così come da ultimo
modificato dal presente decreto:
"Art. 23
(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti e le società
indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico
e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano
arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
2. La
ritenuta da operare è determinata:
a) sulla
parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo
stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico
sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi;
b) sulle
mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli
emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1,
lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente;
d) sulla
parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1,
secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;
d-bis) sulla
parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera
a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1,
primo periodo, dello stesso testo unico;
e) sulla
parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo
unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota
stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti
indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di
cui alle lettere a) e b), del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di
cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno
successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti
stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art.
13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo
a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al
secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che
è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme
cui si riferisce. L'importo che al termine dei periodo d'imposta non è stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle
retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le
imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le
somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per
ciascuno Stato.
4. Ai fini
del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può
chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente,
o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti
rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i
redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati
ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica
il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste
al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni
a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5.
(Abrogato)".
Note all'art.
11
- Per il
testo dell'art. 17 del testo unico del imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come
modificato dai presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.
- Per il
testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note
all'art. 10.
- Si riporta
il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sopra citato:
"Art. 29
(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). - 1. Le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare
all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata
con le seguenti modalità:
a) sulla
parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle
mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni
altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte
imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato
testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più
elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del
pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli
emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1,
lettera b), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo
per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
d) sulla
parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello
stesso testo unico;
e) sulla
parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo
unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
2. Gli uffici
che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e
continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla
data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il
conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalità in esso stabilite.
A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale
delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini
delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono
comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre
il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi
quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e
i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su
supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti
dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura
che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto
di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le
amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri
indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma
l, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con
le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso
in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le
amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis,
26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse".
Per il testo,
così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 17, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, si rinvia
alle note all'art. 1.
Note all'art.
12
- Per il
testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come
modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 3.
- Per il
testo dell'art, 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come
modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. Per opportuna
conoscenza si riporta il testo del medesimo art. 17 vigente anteriormente a
quello modificato dal presente decreto:
"Art. 17
(Indennità di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre
indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16
sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare
netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i
periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è
proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con la aliquota, con
riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto
per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e
moltiplicando il risultato per dodici. L`ammontare netto delle indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
2. Le altre
indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1.
L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello
complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei
contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo
annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei
fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste
clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche
sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime indennità e somme, se
percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto
con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con
l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.
3. Se per il
lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in
misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno
preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai
sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle
indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre
indennità e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1
e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.
4-bis. Per le
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se
donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la
tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme
indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
5.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al
comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è
dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni
proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in
deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con
decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per
lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2
tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme
in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".
Note all'art.
13
- Per il
testo dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come
modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.
- Si riporta
il testo dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra
citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art.
13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
il reddito complessivo:
a) gli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli
interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del
contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo
non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale;
non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro, In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione,
alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese
sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche
e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui
all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma
1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico
risulti che il suddetto veicolo sia stato .cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato
e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. è consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione
da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese
funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433
del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese
per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali
devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza, Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese
sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro
delle cose vincolate ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza a del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze
delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che
organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita
convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero
di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e
degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il
costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h);
i) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella
loro totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire,
a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500
mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le
erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo
di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche;
1-bis.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento
bancario o postale.
1-ter. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o
gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater.
Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la
spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli
oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche
se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che
si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui
alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.
3. Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini
della imputazione del reddito".
- Per il
testo degli articoli 42 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, già citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto, si
rinvia alle note all'art. 10.
- Per il
testo dell'art. 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già
citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle
note all'art. 1.
- Per
opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente anteriormente
all'abrogazione disposta dal presente decreto, degli articoli 13, 14 e 15
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante: "Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961:
"Art 13.
- I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro, fatto
nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli
stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono
soggetti all'imposta di cui all'art. 23 della annessa tariffa allegato A
sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita
vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non è
effettuato in unica soluzione.
Agli effetti
della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di
rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con con traenti
domiciliati all'estero.
Sono,
altresì, soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia, da chiunque
fatti all'estero, quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia
costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.
Sono esenti
in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella
tabella allegato C".
"Art.
14. - Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma
dell'articolo precedente, gli assicuratori nazionali e quelli esteri, operanti
in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi
bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro
per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel
quale, con le modalità è secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6,
debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e
all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di
detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia.
Per la tenuta
del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli
articoli 7, 8 e 12.
Le imprese
che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di
assicurazione, possono iscrivere le somme loro corrisposte, in dipendenza
degli uni o degli altri contratti, nello stesso registro tenendo distinte le
somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre".
"Art.
15. - Per la denunzia dell'imponibile, nei contratti di rendita vitalizia, per
la liquidazione e la riscossione della imposta dovuta, vanno osservate le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11".
- Si riporta
il testo dell'art. 21 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata,
così come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art.
21. - I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori
esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per
il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla
presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.
Per i
contratti di assicurazione, stipulati con assicuratori all'estero da
contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, sono del pari solidalmente
responsabili, con il contraente per il pagamento delle imposte, soprattasse e
pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha
assunto l'assicurazione, sia ogni persona nello Stato che abbia comunque
svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. è
fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle
sanzioni previste dall'art. 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Per le
assicurazioni previste dall'art. 1, quinto comma, lettera e) è solidalmente
responsabile per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie, la
ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione".
- Si riporta
il testo della tariffa, allegato A, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
sopra citata, così come da ultimo modificato dal presente decreto:
Allegato A
TARIFFA
GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA IN MISURA ORDINARIA
(L'imposta si
liquida con le norme stabilite dall'art. 4 della legge)
Ramo o specie
di assicurazione Articolo della tariffa Indicazione dei contratti
Imposta
proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale
1 (soppresso)
Assicurazioni
contro i rischi della navigazione ed assimilate
2
A) Assicurazioni contro i rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla
navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando
l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via terra,
sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi
della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per
concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta
giorni.........
B)
Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le
riparazioni o la demolizione........
Assicurazioni
contro i rischi dei trasporti terrestri
3
A) Assicurazioni contro i rischi, di qualsiasii natura, derivanti da trasporti
terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione
del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre......
Se derivanti
da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando
sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia ......
B)
Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizia.....
Assicurazioni
per la responsabilità civile 4 Assicurazioni per la responsabilità civile,
compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e
rimorchi...... 12,50
Assicurazioni
contro le disgrazie accidentali ed assimilate 5 Assicurazioni contro le
disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro
i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di
disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette
all'esercizio o alla produzione.....
Assicurazioni
contro il furto e la rapina 6 Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni
contro la rapina...... 21,25
Assicurazioni
contro i danni dell'incendio e assimilate
7
A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione,
dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le
conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste
dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate
in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio.....
B)
Assicurazioni globali incendio e furto.......
Assicurazioni
di rischi agricoli
A)
Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che
possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi
d'incendio.......
B)
Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del
bestiame......
C)
Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla
conduzione di aziende agricole o forestali o della proprietà e dell'uso (ivii
compresa la conduzione) di macchine agricole...
D)
Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine,
dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro
le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed
arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e
morte impiegate per l'esercizio di attività connesse dirette alla
conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto
rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura; boschi e piantagioni;
frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o
conduttore dell'azienda agricola o forestale.....
Assicurazione
dei guasti alle macchine e rischi di montaggio 9 Assicurazioni dei guasti alle
macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione
dei rischi di montaggio 21,50
Assicurazione
dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare 10 A)
Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di
impianti nucleari ai fini civili o di apparecchi per l'acceleraziione di
particelle atomiche nonchè alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al
trasporto di materiale fisssile o di prodotti o residui radioattivi....
B)
Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli
impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di
particelle atomiche nonchè alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al
trasporto di materiale fissile o di prodotti radioattivi......
C)
Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle
colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo
dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o
dall'impiego di radioisotopi.....
Assicurazioni
dei rischi industriali della produzione cinematografica 11 A) Assicurazioni
contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in
dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni
già iniziate.....
B)
Assicurazioni contro i danni ai films.......
Assicurazioni
delle cauzioni ed assicurazioni assimilate 12 Assicurazioni delle cauzioni ed
assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera.......
12,50
Assicurazioni
di crediti 13 Assicurazioni della solvibilità dei debitori....... 12,50
14 (soppresso)
Assicurazioni
delle spese legali 15 Assicurazioni delle spese legali 21,25
Assicurazioni
del ritiro della patente di guida a
seguito di investimento 16 Assicurazioni contro i danni del ritiro della
patente di guida a seguito di investimento........... 12,50
Assicurazioni
per la rottura di vetri o di alri oggetti fragili 17 Assicurazioni per la
rottura di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili.......... 21,25
Assicurazioni
contro il rischio della pioggia 18
Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli
organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto
contro il rischio della piogga durante le vacanze o durante i viaggi.........
21,25
Assicurazioni
globali dei veicoli a motore 19 Assicurazioni globali dei veicoli a motore e
dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile
per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:
1) quando tra
i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al
conducente e alle persone trasportate.........
2) negli
altri casi.................
Assicurazioni
globali dei fabbricati 20 Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di
fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di
incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto,
guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del
personale addetto alla vigilanza e custodia..........
21,25
Assicurazioni
globali dell'abitazione privata e del capo famiglia 21 Assicurazioni globali
dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi
di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi:
furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di
ladri............ 21,25
Assicurazioni
diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci 22 Assicurazioni non
comprese nella presente tariffa, nella tarigga allegato B e nella tabella
allegato C.... 21,25
23 (soppresso)
- Si riporta
il testo della tabella, allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
sopra citata, così come da ultimo modificato dal presente decreto:
Allegato C
TABELLA DELLE
ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA IMPOSTA
Natura delle
assicurazioni
Articolo
della tariffa
Indicazione
delle operazioni
Società di
mutuo soccorso 1 Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate
in conformità alla legge 15 aprile 1886, n.3818, che non siano soggette alle
disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449
Assicurazioni
obbligatorie agli infortuni sul lavoro 2 Assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro e
le malattie professionali previste dal decreto legislativo
luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni
modificative ed integrative, e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e
successive disposizioni modificative
ed integrative
Assicurazioni
sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
3 Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative,
ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.
Assicurazioni
dei crediti alla esportazione 4
Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti alla esportazione stipulate ai
sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive disposizioni
modificative ed integrative.
Assicurazioni
mutue del bestiame in Sardegna 5 Operazioni delle società mutue di
assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.
Assicurazioni
aeree (*) 6 Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali
assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.
Biennale di
Venezia 7 Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte
decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale
necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'ente
<> sia in Italia che all'estero.
Opera
nazionale combattenti 8 Contratti di assicurazione di beni di pertinenza
dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati.
Ente delle
Tre Venezie 9 Assicurazioni stipulate dall'ente delle Tre Venezie in
dipendenza della sua attività istituzionale.
Indennità
impiegati 10 Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito
nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle
prestazioni di legge.
Assicurazioni
sulla vita e contratti di capitalizzazione 11 Assicurazione sulla vita di
qualunque specie, ivi compresi i contratti di capitalizzazione.
(*)
L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle
singole società.
AVVERTENZA:
Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi
speciali".
- Si riporta
il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 2
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, recante: "Attuazione
della delega contenta dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità
pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996:
"Art. 2
(Contribuzione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio l999, l'importo della
contribuzione da versare al fondo non può essere inferiore a lire 50.000
mensili.
2.
(Abrogato).
3. In caso di
iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di
incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che
consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni di
contribuzione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età mediante
il versamento della relativa riserva matematica.
4. Sulla
contribuzione al fondo di cui all'art. 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva
parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita
contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta
aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.
5.
(Soppresso)".
Note all'art.
14
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è già citato
nelle note all'art. 5.
- Per il
testo dell'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 si rinvia alle note all'art. 10.
- Si riporta
il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.
662):
"Art. 7
(Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire
masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi
all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi
di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono
alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il
contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante
comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti
in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha
effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza
di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con
uno o più decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora
sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a
formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al
comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività
finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si
applicano:
a) l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
b) la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca
depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la
sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le
ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del
predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le
ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con
esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in
società estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la
ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, come modificato dall'art. 8, comma 5.
4. Il
risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine
di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei
prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati
nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti
ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al
successivo art. 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle
commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La
valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo
d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore
normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o
rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la
Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità
e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso
di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula
del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il
patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il
conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la
quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a
titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6,
9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari
che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento
il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio
alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata
l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli
effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso
di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro
trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o
gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di
revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione
del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati
eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo,
adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle
ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e
rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e
rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione
assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un
anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in
essi.
11. L'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata
al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il
secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di
gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento
di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che
il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il
quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle
ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il
versamento dell'imposta dovuta.
12.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il
soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul
complesso delle gestioni. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la
presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono
disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso
in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia
negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4
dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di
depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6
e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione
di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del
comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale
entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto
di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.
14. L'opzione
non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le
percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente,
anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori
a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1,
lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare
ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9.
Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se
precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla
base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di
omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione
amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o
diritti posseduti alla data della violazione.
15. Nel caso
di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della
disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma l, la data di acquisizione dei
titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il lo gennaio
dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in
corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.
16. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il
contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il
decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello
di dichiarazione di cui al comma 12".
- Si riporta
il testo dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, recante:
"Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine
rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
30 settembre 1985:
"Art. 6.
- Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le
imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e
con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla
differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi
riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il
capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto
di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 10, primo comma,
lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
Le imprese di
assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici
giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e
devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui
all'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare
complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme
alle quali queste sono state commisurate".
Note all'art.
15
- Si riporta
il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante;
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11
novembre 1972:
"Art. 10
(Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta:
1) le
prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte
dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le
operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le
operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute
estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le
operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e
l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari
e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni,
comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative
opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e
relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici
finanziari, comunque regolate;
5) le
operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai
versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le
operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché
quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le
operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse,
giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case
da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le
locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le
scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati esclusi quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le
cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa,
effettuate da soggetti diversi dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le
prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni
di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a
rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le
banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;
10)
(soppresso);
11) le
cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
12) le
cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le
cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8
dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14)
prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro
oltre cinquanta chilometri;
15) le
prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati,
effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le
prestazioni relative ai servizi postali;
17)
(abrogato);
18) le
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai
sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro delle finanze;
19) le
prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case
di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi
sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le
prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di
ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e
universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le
prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per
anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e
ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e
le altre prestazioni accessorie;
22) le
prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti
alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi,
parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le
prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le
cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25)
(soppresso);
26)
(abrogato);
27) le
prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) (i
canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o
private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di
impianti, comprese le di scariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio
o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e
liquidi);
27-ter) le
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in
comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che
erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le
prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2
agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2".
Note all'art.
17
- Si riporta
il testo degli articoli 2, 3 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal
presente decreto:
"Art. 2
(Destinatari). - 1. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite:
a) per i
lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna
forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente
anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per
raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
b-bis) per
raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche
unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
b-ter) per i
soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche
se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere
istituite:
a) per i
soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i
soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche
complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a
quello del trattamento pensionistico obbligatorio".
"Art. 3
(Istituzione delle forme pensionistiche complementari). -
1. Salvo quanto
previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari sono le seguenti:
a) contratti
e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra
lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali
di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria
dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi
fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro indacati
o associazioni di rilievo almeno regionale;
c)
regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati
da contratti o accori collettivi, anche aziendali;
c-bis)
accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute;
c-ter)
accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
2. Per il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui
al titolo III del medesimo decreto 1egislativo. Per il personale dipendente di
cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti
stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme
pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi
dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere
l'indicazione di "fondo pensione , la quale non può essere utilizzata da
altri soggetti.
4. Le fonti
istitutive di cui al comma 1
stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione
individuale".
"Art. 8
(Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e,
se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409,
punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero
sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano
la misura dei contributi.
1-bis. Per i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite
contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì
delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di
debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra
soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare
della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il
fondo pensione medesimo.
2. Le fonti
istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della
retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di
alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo
è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la
destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale
al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota
dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la
misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i
lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la
integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR,
posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché
le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso
di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari
dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono
essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo
procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del
presente decreto legislativo.
5. Gli enti
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni
per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai
fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività
istituzionali del medesimo ente".
- Per il
testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, già citato
nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente
decreto, si rinvia alle note all'art. 3.
Note all'art.
18
- Per il
testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, già citata,
si rinvia alle note alle premesse.
- Per il
testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già
citata, si rinvia alle note alle premesse.
D.P.C.M.
2 marzo 2001
Trattamento
di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.
Visto
il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999,
concernente il trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione
dei pubblici dipendenti;
Visti
l'art. 74, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, contenente l'indicazione delle risorse per
far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi
gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge
n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno 2000, da
destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;
Visti
l'art. 74, comma 2, della citata legge
n. 388 del 2000, e l'art. 3 del citato decreto-legge
n. 346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di versamento ai fondi
gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;
Visto
l'art. 74, comma 3, della citata legge
n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento di fine rapporto
da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;
Visto
che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle
organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti interessate stanno
procedendo alla stipula di accordi per l'istituzione dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere
tempestivamente alla definizione delle modalità di versamento ai fondi stessi
delle risorse trasferite all'INPDAP;
Decreta:
1.
1. All'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i
dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel
periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato
l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non
può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è
definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento
di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella
successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999»;
b)
al comma 2, primo periodo, le parole «di entrata in vigore del presente
decreto del Presidente del Consiglio» sono state sostituite dalle seguenti
«del 31 dicembre 2000»;
c)
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3.
L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a
disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a
riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
(convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare,
all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e
alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla
data del 31 dicembre 2000.
3-bis.
In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si
incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e
le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad
assicurare l'equilibrio finanziario.
3-ter.
Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori
di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di
riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l'anno 2000 in base all'art.
3 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346.
3-quater.
L'erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a
ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e
3-ter del presente decreto è versata dall'INPDAP nei limiti delle
disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima
attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di
previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei
primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INPDAP,
nell'àmbito delle risorse di cui al comma 3-ter.
3-quinquies.
Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono successivamente versate ai
singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli
accordi istitutivi dei fondi stessi.
3-sexies.
Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a
carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di
riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del
datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel
rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno
associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di
previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici
mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per
coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di
ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre
per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione
finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per
cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore
di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono
attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di
periodicità»;
d)
al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole «di cui al comma 3 non
coperte dallo stanziamento di 200 miliardi»;
e)
al comma 6, sono soppresse le parole «non coperte dallo stanziamento di 200
miliardi.
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