LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

LE FONTI COSTITUTIVE 

   


 

 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

Le fonti istitutive dei Fondi pensione

- Contratti e accordi collettivi anche di natura aziendale

- Accordi tra i lavoratori promossi dalle OO.SS firmatarie di CCNL. Per i lavoratori pubblici è lo stesso CCNL che rappresenta la fonte istitutiva

- Accordi tra soci di cooperative di produzione e lavoro, promossi dalle relative Associazioni di rappresentanza

- Accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti, promossi dai Sindacati e dalle relative Associazioni di categoria.

 

Tipologie delle forme pensionistiche

- Contribuzione definita

- Prestazioni definite

Le forme in regime di contribuzione definita sono quelle che prevedono l’erogazione delle prestazioni in base al versamento di contributi definiti.

In pratica le somme vengono versate in modo indipendente da quale sarà a scadenza la prestazione garantita.

Ciò sta anche a significare che il lavoratore non è a conoscenza nel momento in cui aderisce a questo tipo di fondo della prestazione finale che conseguirà. Ciò che il lavoratore (e anche l’azienda) conosce in anticipo è l’importo della contribuzione che va ad alimentare il Fondo.

I lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i soci di cooperative possono costituire solo Fondi pensione in regime di contribuzione definita.

Le forme in regime di prestazioni definite sono quelle che prevedono invece una prestazione già definita, indipendentemente da come il Fondo si comporterà sul piano finanziario. In pratica in questo regime ciò che il lavoratore conosce a priori è soltanto quale sarà la sua prestazione, mentre non conosce quali saranno le somme da versare durante il periodo di iscrizione al Fondo.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono costituire Fondi con entrambi i regimi e qualora si dia vita ad un fondo in regime di prestazioni definite occorrerà far riferimento al reddito dei lavoratori oppure al livello del trattamento pensionistico obbligatorio.

 

I fondi "chiusi"

Concettualmente si intende per Fondo "chiuso" quel Fondo la cui partecipazione è riservata agli stessi soggetti che, direttamente o per il tramite di organismi di rappresentanza, hanno partecipato alla sottoscrizione dell’accordo.

In buona sostanza questi fondi pensione per i lavoratori dipendenti sono quelli che nascono da accordi o contratti collettivi (anche aziendali) o anche tramite regolamenti di enti o aziende nel caso in cui il rapporto di lavoro non è regolamentato da contratti o accordi collettivi.

 

I fondi "aperti"

Ai Fondi cosiddetti aperti possono aderire gli stessi soggetti destinatari e cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi.

L’adesione può essere individuale se il contratto collettivo nazionale di lavoro o la contrattazione aziendale non prevede un Fondo chiuso oppure, se lo dovesse prevedere, lo stesso non è ancora operativo.

L’adesione collettiva è invece possibile se il contratto collettivo di lavoro o la contrattazione aziendale prevede l’adesione ad un Fondo aperto.

 

Forme pensionistiche individuali


Di nuova introduzione sono le forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, basate su veri e propri piani pensionistici ai quali si accede su base individuale. Queste forme pensionistiche sono realizzate:

1. mediante l'adesione ai fondi pensione aperti;
2. mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione. Alle forme di previdenza individuale possono accedere tutti, anche i non titolari di redditi di lavoro o di impresa.

 

Le fonti di finanziamento

Principio generale è che il finanziamento è a carico dei destinatari. Ovviamente ove si tratti di lavoratori dipendenti o di figure di lavoro parasubordinato c’è una parte a carico del datore di lavoro o del committente.

Viceversa il finanziamento grava esclusivamente sui lavoratori se questi sono autonomi.

Per i lavoratori dipendenti la fonte di finanziamento base è rappresentata dal Trattamento di fine rapporto (Tfr). La quota di Tfr sarà variabile in base a quanto stabilito dalla legge e in base alla contrattazione collettiva.

Il contributo che va ad alimentare il fondo è calcolato sull’intera retribuzione presa a base per il calcolo del Tfr oppure su singole voci di retribuzione.

Per i "nuovi assunti" (dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo: 28.4.1993) è prevista la destinazione integrale del Tfr al Fondo pensione. Da precisare che il trasferimento integrale delle quote di Tfr riguarda soltanto quelle maturate dopo l’iscrizione al Fondo da parte del lavoratore.

Per i pubblici dipendenti la contribuzione al Fondo va determinata in sede di definizione del trattamento economico.

 

Le prestazioni erogate dai Fondi pensione

I requisiti per l’accesso alle prestazioni sono definiti dai stessi soggetti che costituiscono il Fondo e sono precisati nello statuto.

Dalla legge sono previste due prestazioni pensionistiche complementari: la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità.

 

La pensione di vecchiaia

Il diritto si acquisisce solo in presenza dell’età richiesta dall’ordinamento previdenziale obbligatorio al quale è iscritto il lavoratore (nel regime generale Inps: 65 anni uomini, 60 anni donne) e a condizione che siano versati almeno 5 anni di contribuzione al Fondo.

 

La pensione di anzianità

Il diritto si acquisisce, previa cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di una età non più di dieci anni inferiore a quella richiesta dall’ordinamento previdenziale obbligatorio al quale è iscritto il lavoratore e a condizione che siano versati almeno 15 anni di contribuzione al Fondo.

In caso di una elevata anzianità già acquisita presso la forma previdenziale obbligatoria per cui si verrebbe a maturare il diritto alla prestazione obbligatoria prima ancora di aver raggiunto i suddetti 15 anni c’è la possibilità che le stesse fonti costitutive del Fondo prevedano specifiche deroghe.

E’ possibile, comunque ottenere dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, l’anticipazione della quota di contributi relativa ai versamenti riferiti al Tfr in caso di anticipazione per spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa.

Le quote di prestazione, eventualmente, pagate in forma capitale sono soggette a tassazione separata e a particolari condizioni.

Le somme erogate a titolo di rendita rientrano tra i redditi soggetti a tassazione Irpef nella misura pari all’87,5% dell’importo complessivo.

 

La liquidazione in capitale

Il fondo pensione può prevedere la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della prestazione maturata.
Gli aderenti possono comunque optare per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale qualora la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivamente maturato della propria posizione individuale risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a lire 8.366.800 annue).
I "vecchi iscritti" (e cioè coloro che risultano iscritti al 28 aprile 1993 a fondi pensione istituiti al 15 ottobre 1992) possono sempre optare per l'intera prestazione in forma di capitale.
Il fondo pensione può anche erogare prestazioni correlate all'invalidità e alla premorienza.

 

Il riscatto

Nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'iscritto può riscattare la propria posizione individuale.
Per gli iscritti alle forme pensionistiche individuali, il riscatto (anche parziale) della posizione maturata è consentito soltanto al verificarsi degli eventi in relazione ai quali viene riconosciuta agli aderenti alle forme pensionistiche collettive la possibilità di chiedere anticipazioni (acquisto della prima casa per sé o per i figli, realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari).
In caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge o dai figli ovvero, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori.
In caso di morte del lavoratore iscritto ad una forma pensionistica individuale, la sua posizione è riscattata dagli eredi.

 

Anticipazioni

Il lavoratore iscritto al fondo da almeno otto anni può chiedere un'anticipazione
dei contributi versati:

per far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile

per la realizzazione di interventi di manutenzione relativi alla prima casa di abitazione

per le spese da sostenere durante i congedi per la formazione continua.

A differenza delle forme pensionistiche di tipo collettivo, quelle individuali non consentono l'erogazione di anticipazioni.

 

Il regime fiscale dei contributi


A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono state incrementate le agevolazioni previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari estendendole anche ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. I contributi versati a tali forme costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo.
La deducibilità è consentita per un importo:

1) non superiore al 12 per cento del reddito complessivo
2) fino ad un massimo di lire 10 milioni.
La deduzione delle somme versate si applica senza distinguere tra le varie forme pensionistiche o fra le diverse tipologie di reddito degli iscritti.
Possono, perciò, dedurre i contributi dal reddito tutti i contribuenti (lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.).
Per i lavoratori dipendenti iscritti a un fondo negoziale, la deduzione è condizionata alla destinazione di una quota del TFR al fondo stesso.
Versamenti per le persone fiscalmente a carico
È possibile dedurre i contributi versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, ad esempio coniuge o figli. In tal caso la deduzione spetta, innanzitutto, alla persona a carico, entro il limite di lire 10 milioni, fino a capienza del reddito complessivo (che, trattandosi di persona fiscalmente a carico, non può superare lire 5.500.000).
Se il reddito complessivo del familiare non è "capiente" per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo della persona di cui questi è a carico.
Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre tali somme, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto dei limiti già visti (limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, limite assoluto di 10 milioni di lire).

 

Il regime fiscale delle prestazioni


I contributi versati ai fondi pensione vengono investiti e producono rendimenti finanziari che concorrono a determinare l'entità della prestazione erogata al momento del pensionamento.
La prestazione pensionistica è, quindi, formata:
1) dai contributi versati
2) dai rendimenti finanziari che si sono prodotti nella fase di accumulo.
Sulla base del principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali, i contributi che sono stati dedotti devono quindi essere assoggettati a tassazione.
Per contro, l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va assoggettata a tassazione, in quanto la nuova disciplina prevede, in via di principio, la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.
Inoltre, non va assoggettata a tassazione (tranne in alcuni casi particolari) la parte della prestazione corrispondente ai rendimenti finanziari maturati sulle somme investite, in quanto (come abbiamo già visto) hanno scontato un'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione."Vecchi iscritti a vecchi fondi"Fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, il limite assoluto di deducibilità è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite di 10 milioni. In sostanza, i vecchi iscritti deducono l'importo minore tra il 12 per cento del reddito complessivo dell'anno e il totale dei contributi effettivamente versati nel 1999.
Tale regime transitorio è valido per un periodo di 5 anni, ossia per i contributi versati dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.


Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico

Le prestazioni in forma di trattamento periodico vengono tassate al netto:
1) dei redditi già assoggettati a tassazione in capo al fondo pensione nella fase di accumulazione dei contributi e di gestione degli stessi nel periodo che precede l'accesso alla prestazione
2) dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione.
Prestazioni erogate in forma di capitale
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi taluni riscatti e anticipazioni, sono assoggettate a "tassazione separata", il che significa che ad esse non si applicano le normali aliquote progressive per scaglioni di reddito ma un'aliquota media, che tiene conto del numero degli anni di effettiva contribuzione al fondo.
L'importo imponibile della prestazione maturata è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tuttavia, tale scomputo non può essere effettuato se la prestazione in forma di capitale è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa.
I contributi non dedotti dal reddito complessivo sono in ogni caso esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata la condizione della percezione della prestazione in forma di capitale nel limite di un terzo dell'importo complessivamente maturato.
L'esclusione da tassazione dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva spetta inoltre nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato dall'iscritto, a causa della morte dell'iscritto al fondo pensione prima del pensionamento di vecchiaia;
2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell'iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione;
3. in caso di riscatto della posizione individuale, esercitato a seguito di pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
4. se l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.
La tassazione delle prestazioni in forma di capitale effettuata dai sostituti d'imposta è provvisoria, in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.
Decorrenza delle nuove disposizioni relative alle prestazioni
Per i contribuenti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data.Relativamente alle prestazioni maturate fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti. Pertanto, ad esempio, le prestazioni in forma periodica in corso di erogazione continuano ad essere imponibili nella misura dell'87,50 per cento.

 

Il regime fiscale dei contratti di assicurazione


Per i premi versati a fronte di contratti - stipulati dal 1° gennaio 2001 - aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuto il beneficio della detrazione d'imposta del 19 per cento fino ad un importo massimo di lire 2.500.000.
Ai premi relativi ai predetti contratti non si applica più l'imposta sulle assicurazioni.
Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e tuttora in corso, resta salva la precedente disciplina che, nel rispetto del limite massimo dei premi corrisposti di lire 2.500.000, delle condizioni di durata minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo per le polizze vita, consente di beneficiare della detrazione.
Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale a fronte dei premi versati.
I rendimenti finanziari che derivano da tali contratti sono assoggettati a tassazione con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento; se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando il cosiddetto "equalizzatore".


    Legge Finanziaria 2001

L'articolo 74 riguarda la previdenza complementare dei pubblici dipendenti.

 La prima modifica rilevante (comma 1) riguarda la destinazione delle risorse (200 miliardi annui a partire dall'anno 1998) già precedentemente destinate a contribuire al decollo della previdenza complementare. Mentre in precedenza, infatti, erano destinate a coprire la quota effettiva di TFR da trasferire ai fondi pensione, ora diventano quota del datore di lavoro per il finanziamento della previdenza complementare.

 Tali risorse, a partire dal 2001 sono incrementate di ulteriori 100 miliardi annui. E’ bene precisare che lo stanziamento complessivo di 300 miliardi è riferito alla quota datore di lavoro destinata al finanziamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo (ministeri, aziende, scuola, corpi di polizia).

 Non sono dunque ricompresi i dipendenti degli enti locali (comuni, province, regioni, comunità montane, ASL) e degli enti pubblici non economici (INPS, INAIL, CONI, ecc.), per i quali una specifica direttiva dei comitati di settore all’ARAN dovrà definire la quantità complessiva di risorse da destinare ai fondi pensione, quale contributo a carico del datore di lavoro.

Positiva è, comunque, l'intenzione (comma 2) di mantenere la destinazione a tale scopo dei 200 miliardi annui per gli anni 1999 e 2000. Tali miliardi, unitamente ai nuovi 300 miliardi, sono trasferiti all'INPDAP, che provvederà successivamente a versarli ai fondi pensione, con modalità che saranno definite in un DPCM da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria.

Confermando le previsioni contenute nel DPCM 20 dicembre 1999, viene fissata. (comma 3) al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, la quota del TFR che, i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dovranno destinare ai fondi pensione nel caso di opzione alla previdenza complementare. Le parti istitutive potranno, con apposito accordo, modificare successivamente tale quota.

 Sembra, con questo comma, che il discrimine temporale tra vecchi e nuovi assunti, già spostato dal 1 gennaio 1996 al 30 maggio 2000, venga ulteriormente differito al 31 dicembre 2000, con i diversi effetti che ciò comporterà in tema di TFR e previdenza complementare.

Un'altra rilevante novità (comma 4) è quella che modifica il comma 8 dell'articolo 1 della legge n° 335/95. Tale comma prevedeva che per i dipendenti pubblici la gestione del TFR rimanesse affidata agli enti gestori dei pregressi trattamenti di fine servizio.

Con tale modifica, invece, per i dipendenti pubblici delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, la corresponsione del TFR avverrà da parte degli enti datori di lavoro con contemporanea cessazione di ogni obbligazione contributiva in tal senso. In pratica, poiché in tali regioni sono già operanti fondi regionali destinati anche ai pubblici dipendenti. Tale modifica è destinata a sbloccare tali fondi, consentendo loro di operare a pieno anche dal punto di vista della gestione finanziaria.

 Nel comma 5 sono contenute disposizioni in materia di previdenza complementare, che apportano modifiche al D.lgs 124/93.

 In primo luogo, viene modificata la norma prevista nel comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n° 124/93 che fissa nei dodici mesi successivi all'autorizzazione il termine massimo entro il quale il fondo pensione è obbligato ad iniziare la propria attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

 Per effetto del dispositivo in finanziaria, sarà la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) a disciplinare le ipotesi di decadenza nei confronti non solo di fondi non attivati entro il termine dei dodici mesi, ma anche di quelli che non dovessero raggiungere la base associativa minima.
 


FONTI  COSTITUTIVE  

08/05/2001 Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi complementari per la dirigenza area I
 
In data 8 maggio 2001 alle ore 9,30 in Roma presso la sede dell' ARAN

tra
l'Aran nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali

 

Comparto

Organizzazione

Confederazione

Ministeri

Cgil fp ministeri dirigenti (firmato)

Cgil (firmato)

Enti pubblici non economici

Cgil fp (firmato)

Aziende

Cgil aziende dirigenti (firmato)

Università

Cgil snur (firmato)

Ricerca

Cgil snur (firmato)

Ministeri

Cisl fpi (firmato)

Cisl (firmato)

Enti pubblici non economici

Cisl fpi (firmato)

Aziende

Cisl aziende dirigenti (firmato)

Università

Cisl università dirigenti (firmato)

Ricerca

Cisl ricerca (firmato)

Ministeri

Uil pa dirigenti (firmato)

Uil (firmato)

Enti pubblici non economici

Uil pa dirigenti (firmato)

Aziende

Uil aziende dirigenti (firmato)

Università

Uil pa dirigenti (firmato)

Ricerca

Uil pa dirigenti (firmato)

Ministeri

Confsal/Unsa (firmato)

Confsal (firmato)

Università

Confsal/snals univ/cisapuni (firmato)

Ministeri

Dirstat (firmato)

Confedir (firmato)

Aziende

Dirstat (firmato)

Università

Confedir univ (firmato)

Ministeri

Cida/unadis ministeri (firmato)

Cida (firmato)

Enti Pubblici non economici

Cida/fendep (firmato)

Aziende

Cida/fendep aziende (firmato)

Università

Cida/fendep università (firmato)

Ricerca

Uniri (anpri/epr-cida ricerca (firmato)

Ministeri

Assomed-sivemp (firmato)

Cosmed

è stato sottoscritto il seguente:

Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari.
Le parti convengono di procedere alla costituzione di appositi Fondi nazionali per la pensione complementare ai sensi del Dl.vo. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni della l. 335/1995 e di ogni altro provvedimento che a queste faccia riferimento.

I Dirigenti delle singole sezioni del contratto dell'Area I (1) sono destinatari dei Fondi che saranno istituiti per i settori di appartenenza, avendo anche riguardo agli accorpamenti che via via si realizzeranno.


(1)L'Area I comprende i seguenti comparti: Comparto Ministeri; Comparto Enti Pubblici non Economici; Comparto Università; Comparto Ricerca Comparto Aziende.

20/12/1999 e 26/02/2001

DPCM – Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensioni dei dipendenti pubblici    

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei

pubblici dipendenti.  

Art. 1.

Trattamento di fine rapporto

1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennita' di fine servizio maturata fino a tale data sara' effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota cosi' calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennita' di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennita' di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche' per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista daicommi 2 e 3.

5. Per gli enti il cui personale non e' iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il trattamento di fine rapporto sara' accantonato figurativamente e verra' liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento e' effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.

7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle universita', della sanita' e degli enti locali e' affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali e' affidata la gestione di tali trattamenti.

9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonche' presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sara' erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalita' definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilita' per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalita' previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.  

Art. 2.

Fondi pensione

1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n.297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, scegliera' di iscriversi al fondo pensione sara' previstala integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. Atale scopo sono presi a riferimento rispettivamenteil trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, (convenzionalmente calcolato in base all’intero stipendio tabellare, all’intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31.12.2000.

3–bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.

3–ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l’anno 2000 in base al decreto – legge 24 novembre 2000, n. 346.

3–quater. L’erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall’INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.

3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità.

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, e' considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferira' al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonche' di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrispondera' alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applichera' il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno alfondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente,costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverra' entro il 31 dicembre 2001.

Roma, 20 dicembre 1999

   

29/07/1999 Accordo quadro nazionale in materia di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

 

Premessa


L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.

In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.

Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente



Accordo

Art. 1
Campo di applicazione


1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.



Capo I

Il TFR

Art. 2
Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR


1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.

 

Art. 3
Effetti sul TFR


1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice civile in materia di TFR.

2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.

 

Art. 4
Calcolo del TFR


1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.

3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.


Art. 5
Soggetti pubblici competenti


1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.

 

Art. 6
Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR


1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.

3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 7
Rapporti di lavoro a tempo determinato


1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.

Art. 8
Norme finali



1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art. 6.

2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.

3. Le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.

Capo II

FONDI PENSIONE

Art. 9
Principi e modalità costitutive


1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.

Art. 10
Destinatari


1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi.

Art. 11
Norme sul finanziamento dei Fondi pensione


1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.

2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.

3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.

5. Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.

6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.

7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.

8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.

9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.

Art. 12
Conferimento ai fondi pensione del montante maturato


1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall'ente datore di lavoro.

2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.

Art. 13
Procedure per la costituzione dei fondi pensione


1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.

Art. 14
Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione


1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Art. 15
Norma finale


1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.

2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.


Dichiarazione congiunta tra le parti


Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

nel Pubblico Impiego

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 111 del 15/5/2000 il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 dicembre 1999

Il 31 maggio 2000 entra in vigore il DPCM. Pertanto i dipendenti pubblici assunti da tale data in poi sono considerati nuovi assunti. Questa precisazione serve per distinguere tra tutti i dipendenti pubblici che aderiranno al fondo di previdenza complementare i nuovi assunti dal personale già in servizio alla data del 30 maggio 2000.

Le ragioni di tale distinzione sono le seguenti:
 

 

Dipendenti già in servizio al 30.5.2000

Nuovi assunti dal 31.5.2000

 

 

TFR

Possono passare dalla attuale Indennità di fine servizio al TFR solo se optano per il fondo di previdenza complementare.

Hanno diritto al TFR indipendentemente dalla scelta verso il fondo di previdenza complementare.

Quote di TFR al fondo di previdenza complementare

Fino al 2% della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR (la percentuale esatta verrà stabilita dal contratto nazionale).

Tutto il TFR, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR viene versata al fondo.

Contributo del 2,5% su attuale imponibile per indennità premio fine servizio

I dipendenti che optano per il TFR e il fondo di previdenza non pagano più tale contributo ma il netto della retribuzione non cambia.

Al momento delle dimissioni otterranno dal fondo di previdenza una quota aggiuntiva dell'1,5% calcolato sulla base contributiva ai fini della buonuscita.

Sia i dipendenti che optano per il fondo sia quelli che non optano otterranno la stessa retribuzione netta degli altri dipendenti.

Indennità Premio di fine servizio (I.P.S.)

Chi opta per il fondo riceverà a seguito delle dimissioni la parte dell'I.P.S. maturata alla data dell'opzione per il TFR e il fondo + la parte del TFR non versata al fondo (se il contratto dovesse decidere di versare al fondo il 2%, al dipendente verrebbe restituito il restante 4,91%).

Chi non opta per il TFR e il fondo, riceverà all'atto delle dimissioni tutta la I.P.S. maturata.

Non previsto perché non esiste più la I.P.S. per i nuovi assunti

Fondo di previdenza complementare

Quote reali che vengono investite

1)% a carico del datore di lavoro

2)% a carico del lavoratore

3)+ una parte dei 200 miliardi messi a disposizione ai fini di una parziale copertura della quota TFR.

(le % a carico del datore di lavoro e del lavoratore saranno definite con il contratto nazionale)

Quote virtuali che vengono restituite al momento dell'utilizzo del fondo da parte del dipendente

1) la restante quota di TFR non effettivamente investita da fondo ma virtualmente accantonata.

2) la quota dell'1,5% del contributo ex IPS non più pagato dal dipendente e non restituito in busta paga mensilmente.

Quote reali

1) Idem

2) Idem

3) Una parte dei 200 mld messi a disposizione ai fini di una parziale copertura di tutto il TFR "versato" al fondo

(idem)

Quote virtuali

1) Idem

2) Non previsto

 

 DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 27 aprile 1993 (entrata in vigore 28 aprile 1993)

 

 Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Art. 2
Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’articolo 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.

3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.

4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’articolo 12 del codice civile e i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell’ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’articolo 16.

7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l’autorizzazione decade.

Art. 5
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentati dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.

2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri c scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettive regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse, compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 27 comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Art. 6-bis
Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.

Art. 6-ter
Convenzioni

1. Per la stipula delle convenzioni di cui All’articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Art. 7
Prestazioni

1. Le fonti costitutive definiscono  i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza. All’atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell’anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).

4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell’ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all’articolo 2, comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’importo maturato;
b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

Art. 8
Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.

Art. 9
Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo n.1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.

Art. 10
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’articolo 9;
c) il riscatto della posizione individuale.

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell’offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Art. 11
Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10.

2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all’articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all’articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all’articolo 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all’articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Art. 12
Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,".

Art. 13
Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni

1. In deroga al comma 4 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo erogato.

3. All’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell’imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d’impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l’articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare complessivamente maturato.

7. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;".

8. All’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 costituiscono reddito per 1’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto.".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma l, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l’ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 dell’articolo 16 del medesimo testo unico.

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l’imposta di cui all’articolo 1 della tariffa dell’allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,l per cento.

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 l’ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14
Regime tributario dei fondi pensione

1. I fondi pensione di cui all’articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d’imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d’imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b)
.
2. L’imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.


3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta.

Art. 15
Responsabilità degli organi del fondo

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’articolo 5, commi 1 e 3, si applica l’articolo 2407 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all’articolo 16, sono sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all’articolo 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

4. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 16
Vigilanza sui fondi pensione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. E’ istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. E’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. Tale regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
5- bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione .

Art. 17
Compiti della commissione di vigilanza

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all’articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all’articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, e in particolare:
a) tiene l’albo di cui all’articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell’articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi e 4-quinquies e 5 dell’articolo 6:
e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l’esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione, fissandone l’ordine del giorno.

5. Nell’esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla commissione nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti del segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire fra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione la Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Art. 18
Norme finali

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l’articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1º gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificatamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa con la commissione di cui all’articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all’interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’articolo 17, dall’organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell’albo di cui all’articolo 4, comma 6.
6 - bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell’articolo 13.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l’iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell’aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis. l’equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all’articolo 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E’ abrogato il secondo comma dell’articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto

Art. 18-bis
(Sanzioni penali e amministrative)

1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all’articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999.

Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

LA COMMISSIONE


Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione) con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone che i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti devono prevedere modalità per la raccolta delle adesioni compatibili con la disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio;
Visto l'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997) che stabilisce che lo statuto dei fondi pensione di cui all'art. 4, comma 4, sopra citato deve prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo ai potenziali aderenti e che la Commissione definisce lo schema generale della scheda informativa di cui sopra ed approva le schede redatte da ogni singolo fondo pensione;
Vista la propria deliberazione in data 18 giugno 1997, con la quale è stato approvato lo schema di scheda informativa per i potenziali aderenti a fondi pensione, redatto ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;
Visto il titolo I del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, nel quale si disciplina, tra l'altro, la procedura per l'approvazione della scheda informativa;
Ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dello schema di scheda informativa adottato con la sopra citata deliberazione del 18 giugno 1997;
Ritenuto, peraltro, che sulla base dei principi generali della normativa di settore, che pongono in primo piano la corretta e trasparente amministrazione dei fondi pensione, si rende necessario che tutti i fondi diano una completa e corretta informativa ai potenziali aderenti;
Ritenuto, in ossequio a tali principi, che sussista l'esigenza anche per i fondi negoziali diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 di fornire ai destinatari tutte le informazioni atte a consentire un'adesione consapevole, esigenza che si pone in termini sostanzialmente equivalenti a prescindere dalla dimensione dei fondi negoziali;
Ritenuto, inoltre, opportuno, anche in considerazione delle attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che le informazioni di cui sopra siano sottoposte all'esame della Commissione prima dell'avvio della raccolta delle adesioni;

Delibera:

1. Gli statuti di tutti i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 devono prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo, redatta avendo a riferimento lo schema generale predisposto dalla Commissione, da sottoporre preventivamente alla Commissione stessa affinché ne verifichi la rispondenza alla normativa vigente e la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.

2. E' approvato lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, nel testo allegato al presente provvedimento.

3. La procedura di approvazione da parte della Commissione delle schede informative redatte da ogni singolo fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 resta disciplinata dall'art. 1 del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998 citato in premessa.

4. I fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, non rientranti tra quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, al fine di procedere all'acquisizione delle adesioni, sono tenuti a predisporre una scheda informativa, da sottoporre alla Commissione secondo le modalità di seguito specificate, redatta in conformità allo schema di cui al precedente punto 2.

5. La scheda informativa per i fondi pensione di cui al precedente punto 4, redatta dall'organo di amministrazione del fondo nominato in sede di atto costitutivo, deve essere trasmessa alla Commissione con una comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, inviata con raccomandata a.r. o consegnata a mano presso la sede della Commissione stessa.

6. La comunicazione di cui al precedente punto 5 deve riportare:
a) denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l'indicazione delle generalità complete;
d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
e) elenco dei documenti allegati.

7. Alla comunicazione di cui al precedente punto 5 devono essere allegati i documenti indicati all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nel quale l'organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell'organo di amministrazione, nonché la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione delle cariche.

8. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della scheda informativa e della prescritta documentazione, salvo eventuali rilievi, comunica se è possibile procedere alla distribuzione del documento ai fini della raccolta delle adesioni, sulla base della verifica della rispondenza alla normativa vigente e allo schema generale di cui al precedente punto 2, nonché della coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.

9. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'insediamento degli organi collegiali del fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, relative ai requisiti di onorabilità e professionalità e all'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

10. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Commissione abbia già consentito la diffusione devono essere deliberate dall'organo di amministrazione del fondo e sono soggette alle stesse procedure di approvazione o verifica indicate nella presente delibera, salvo che per i casi di mero aggiornamento delle informazioni esplicitamente individuati nell'allegato schema di scheda ovvero in sede di verifica delle singole schede, per i quali è sufficiente l'invio alla Commissione della scheda aggiornata. Le istanze di approvazione o verifica delle variazioni delle schede informative presentate alla Commissione devono riportare denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione, nonché generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, e ad esse deve essere allegata la nuova scheda informativa, redatta dall'organo di amministrazione, e una sintetica relazione illustrativa delle variazioni.

11. Nella domanda di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente della scheda informativa.

12. La raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 può avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi legali del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei patronati dai soggetti stessi costituiti, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive per la sola durata delle medesime attività istituzionali.

13. Nel caso in cui i fondi pensione ritengano di fornire ai potenziali aderenti stime circa il presumibile ammontare delle prestazioni pensionistiche, è fatto obbligo ai fondi medesimi di formulare le stime utilizzando ipotesi particolarmente prudenti e di precisare che dette stime sono soggette a significativi margini di incertezza.

14. Le schede informative che risultano già approvate dalla Commissione alla data di emanazione del presente provvedimento dovranno essere modificate avendo a riferimento lo schema di cui alla presente delibera, alla prima occasione utile di aggiornamento.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999
Il presidente: Bessone

ALLEGATO

Schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993


Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni:
- scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo pensione ........ (denominazione del fondo).
Una volta acquisiti, indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione.
In mancanza di tali dati è necessario riportare la seguente frase: Il fondo pensione ha avviato la procedura per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Sede legale.
Riportare letteralmente le seguenti frasi:
La presente scheda, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data ............, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti (denominazione del fondo).
L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.
L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda.

1. Dati relativi al fondo pensione.
a) Data di costituzione e durata.
b) Fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo).
c) Area dei destinatari.
d) Natura giuridica del fondo pensione.
e) Scopo del fondo pensione.
f) Regime del fondo (prestazione definita o contribuzione definita).
g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo; indicazione dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo.

2. Prestazioni.
a) Descrizione dei criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 124/1993).
b) Descrizione delle prestazioni a favore degli iscritti, distinguendo tra prestazioni pensionistiche per anzianità e per vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse.
c) Ove previsto descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo aggiuntivo.
d) Modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della rendita (eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata).
e) Criteri per la definizione di eventuali forme di reversibilità e adeguamento delle rendite.
f) Ove previsto indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura dell'importo.
g) Regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni relative all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto.

3. Trasferimento e riscatto.
Misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l'esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale.

4. Contribuzioni e altri oneri.
a) Misura della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e criteri di calcolo.
b) Misura della contribuzione a carico del lavoratore e criteri di calcolo.
c) Importo prelevato dal trattamento di fine rapporto o da altre indennità di fine lavoro.
d) Oneri connessi all'adesione.
e) Ogni altro onere a carico dell'aderente.

5. Regime delle spese del fondo.
a) Elenco esemplificativo delle tipologie di spese che il fondo sostiene per la gestione amministrativa (ad es. per la sede, per gli organi sociali, per il personale, per l'informatizzazione, per i servizi amministrativi, per l'attività promozionale, spese legali, etc.), specificando le modalità di copertura.
b) Spese che il fondo sostiene per la gestione finanziaria, indicando l'articolazione delle commissioni di gestione e ogni altro onere di gestione e precisando che detti oneri sono addebitati sul patrimonio del fondo. (In mancanza dei dati circa le commissioni di gestione è necessario riportare la seguente frase: L'articolazione degli oneri di gestione verrà definita al momento della scelta del gestore; detti oneri saranno a carico del patrimonio del fondo).

6. Criteri di impiego delle risorse.
a) Criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, distinguendo gli eventuali comparti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo, nonché le strategie di investimento adottate per conseguirli.
b) Ove previsti più comparti modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro.
c) Indicazione dei gestori (Nella fase antecedente all'individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati. Le variazioni delle informazioni qui riportate, nonché di quelle relative alle connesse commissioni, devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda).
d) Indicazione della banca depositaria (Nella fase antecedente all'individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata. Le variazioni delle informazioni qui riportate devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda).

7. Informazioni.
Modalità attraverso le quali le informazioni sono messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

8. Inizio dell'attività (da inserire esclusivamente nella fase di raccolta delle adesioni precedente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività).
a) Criteri di composizione dell'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.
b) Compiti dell'organo di amministrazione, con particolare riguardo alla raccolta delle adesioni, agli adempimenti necessari per la nomina degli organi del fondo, all'obbligo di adeguare lo statuto a seguito di indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
c) Informazione circa il fatto che l'effettiva operatività del fondo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
d) Informazione circa il fatto che ai soggetti che abbiano aderito al fondo prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nel caso di modifiche significative delle regole di funzionamento del fondo intervenute nell'ambito del procedimento autorizzatorio, è riconosciuta la facoltà di recesso, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento dello statuto approvato e della scheda informativa definitiva, che dovranno essere inviati dal fondo a tutti gli aderenti.

Risultati di gestione (Parte mobile).
Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, è costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, oggetto di periodico aggiornamento. Gli aggiornamenti di tale parte non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione, alla quale devono comunque essere trasmessi tempestivamente.

 

Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47:Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare  

INDICE del D.Lgs. n. 47/2000:

CAPO I - Disciplina del risparmio previdenziale

Art. 1. - Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale

Art. 2. - Disciplina delle forme pensionistiche individuali

Art. 3. - Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

Art. 4. - Decorrenza e norme transitorie

 

CAPO  II - Disciplina della gestione del risparmio previdenzia

Art. 5. - Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

Art. 6. -  Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 7. - Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili

Art. 8. - Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 9. - Decorrenza

 

CAPO III - Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine

Art. 10. - Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 11. - Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

Art. 12. - Decorrenza e disciplina transitoria

 

CAPO  IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali

Art. 13. - Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Art. 14.- Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 15. - Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.

Art. 16. - D e c o r r e n z a

Art. 17. - Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

Art. 18. - Disposizioni di attuazione

Art. 19. - Entrata in vigore

 

NOTE 

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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000 n. 47. ( indice )

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - S.O. n. 41 )

 

RIFORMA DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 133.

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

E m a n a  il seguente decreto legislativo:

 

CAPO I

Disciplina del risparmio previdenziale

Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10:

  1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";

 

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.";

b) nell'articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";

c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

 f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 "1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi

dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";

 

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 "2-bis. è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".

 

2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Disciplina delle forme pensionistiche individuali

 1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:

 "Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

  2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

  3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

  4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista   per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

  5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre  i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

  6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). -

   1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

  2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

  3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.".

 

Art. 3. ( note )

  Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 prile 1993, n. 124

 

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) nell'articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";

4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";

5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";

6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";

7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";

c) nell'articolo 13:

1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

2) il comma 13 è sostituito con il seguente:

"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto.

  Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".

 

  Decorrenza e norme transitorie

 

    1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.

  3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

CAPO  II

 Disciplina della gestione del risparmio previdenzia

 

Art. 5.  ( note )

 Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

 "Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

  2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

  3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

  4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

  5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

  7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".

  2. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;

b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";

c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".

  3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.

  4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.

  5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

  6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.

  7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Art. 6. ( note )

Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione

di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

  1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo14, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime d prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.

  2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che si trova in essi capienza".

  2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

 

Art. 7. ( note )

  Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili

  1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è inserito il seguente:

  "Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

  2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.

  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".

  2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

  3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

 

Art. 8.  ( note )

 Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

  1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:

 "Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). -

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 8, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituita".

  2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

 

Art. 9.

Decorrenza

  1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.

 

CAPO III

 Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine

 

Art. 10.  ( note )

 Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) nell'articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:

 "a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;";

  b) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

 "Art. 17-bis. -

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote di trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.

  2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo";

  c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;";

d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta.";

 e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente:

 "h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";

 f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;

 d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili;".

  2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

 "d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;".

  3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde il solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi.

  Art. 11. ( note )

 Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nell'articolo 17:

  1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 "1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

  1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

  1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.

  2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

  2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza";

  2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 "4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva".

 2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

 4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

 5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

 

Art. 12. ( note )

 Decorrenza e disciplina transitoria

  1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle  prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.

  2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.

 

CAPO  IV

 Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali

 

Art. 13.  ( note )

 Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati olontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nell'articolo 10:

 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565";

 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";

  b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";

 c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

 "4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";

  d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

  "h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;";

  c) nell'articolo   48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.

  3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

 b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse;

 c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;

 d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'articolo 11, così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni ".

  4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.

 

Art. 14.  ( note )

 Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, è inserito il seguente:

  "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".

  2. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

 

Art. 15. ( note )

 Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.

  1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".

 

Art. 16.

 D e c o r r e n z a

  1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

  2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

  3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

 

Art. 17. ( note )

 Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto  legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";

 b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";

 c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";

 d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I  medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".

 

Art. 18. ( note )

 Disposizioni di attuazione

  1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 19.

 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1o giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001.

  2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

NOTE

  Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Nota al titolo

  - Per il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, vedi nelle note alla premesse.

 

Note alle premesse

  - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

  - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

  - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999:

  "Art. 3 (Fondi pensione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

  2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

  b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

  c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

  d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

  3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

  b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);

  c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

  d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).

  4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

  b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

  c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

  d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con  l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

  e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

  f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

  5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

  b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

  6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

  a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e  individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

  b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

  c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

  d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

  e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

  7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1o giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

  - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.

  - Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.

  - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996:

"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".

  - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988.

  "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

 

Note all'art. 1:

  - Si riporta il testo degli articoli 10, 17, 48, 48-bis, e 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificati dal presente decreto:

  "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

  a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

  b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

  c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

  d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

  d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

  e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

  e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

  f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile l981, n. 178;

  g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

  h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

  i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana;

  l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

  l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo l del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

  2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.

  3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

  3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

  "Art. 17 (Indennità di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

  1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

  1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

  2. Le altre indennità e somme indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

  2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

  3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

  4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettati ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.

  5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

  6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".

  "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

  2. Non concorrono a formare il reddito:

  a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000;

  b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

  c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

  d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

  e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47;

  f) l'utilizzazione delle opere e di servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;

  f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

  g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

  g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

  h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

  i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

  2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

  3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

  4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

  a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

  b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1o gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

  5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

  6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

  7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

  8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

  9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto".

  "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo quanto di seguito specificato:

  a) (soppressa);

  a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;

  b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

  c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;

  d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41, se determinabili;

  d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili".

  "Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). - 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. l rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno.

  2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

  2-bis. è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16".

  - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.

 

Note all'art. 2

  - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.

  - La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Si riporta il testo degli articoli 1, comma 20 e 3, commi 6 e 7:

  "Art. 1, comma 20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".

 

"Art. 3. - 1-5. (Omissis).

  6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. l successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

  7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni".

 

Note all'art 3

  - Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificati dal presente decreto:

  "Art. 7 (Prestazioni). - 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

  2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di. cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

  4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

  5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.

  6. Le fonti costitutive possono prevedere:

  a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

  b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma".

  "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:

  a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

  b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;

  c) il riscatto della posizione individuale.

  1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7.

  2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

  3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

  3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

  3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

  3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

  3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto".

 

"Art. 13 (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).

  1. (Abrogato).

  2. (Abrogato).

  3. (Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 

    4. (Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

  5. (Abrogato).

 6. (Abrogato).

 7. (Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

 8. (Aggiunge il comma 7-bis) all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

 9. (Abrogato).

 10. (Abrogato).

 11. (Abrogato).

 12. (Abrogato).

 13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

 14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".

 

Note all'art. 4

 - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.

 - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.

 - Per il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, si rinvia nelle note all'art. 1.

 

Note all'art. 5

 - Si riporta il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996:

 "Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti).- 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

 a) persone fisiche;

 b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

 c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;

 d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;

 e) (soppresso);

 f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

 1-ter. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.

 1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.

 2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

 3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".

 "Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva).- 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un "conto unico destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 1-quater del medesimo articolo: a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.

 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1: a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli; b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.

 3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nei medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso: a) interessi, premi ed altri frutti scaduti; b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.

 4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al "conto unico dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.

 5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.

 6. Qualora i titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il "conto unico dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.

 7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico . L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

 8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.

 9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato".

 - Si riporta il testo degli articoli 26 e 27, quest'ultimo così come modificato dal presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:

 "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

 2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. 3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo; in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso art. 87.

 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso".

 "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi).- 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma l dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico, nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86.

 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

 3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

 4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma l dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dea Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23; che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.

 5. La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".

 - Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983.

  "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero).- 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze.

  3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

  4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

  5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

  6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

  7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

  8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

  9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

  10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".

 

Note all'art. 6

  - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.

 

Note all'art. 7

- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.

  - La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998.

 

Note all'art. 8

  - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è già citato nelle note alle premesse.

 

Note all'art. 10

  - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e già citato nelle note alle premesse.

  - Si riporta il testo degli articoli 16, 41, 42 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

  "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

  a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

  a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46;

  c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

  c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

  d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

  e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

  f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

  g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

  g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 81, realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

  h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

  i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

  l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

  m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

  n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

  n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.

  2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

  3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente".

  "Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale:

  a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

  b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

  c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

  d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

  e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49;

  f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 49;

  g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

  g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

  g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

  g-quarter) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

  g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

  h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:

  a) (soppressa);

  b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

  c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, nè di controllo sulla gestione stessa".

  "Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

  4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

  4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

  4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta".

  "Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
 1. Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente):

  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

  b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

  c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

  d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

  e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

  g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

  h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

  h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

  i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;

  l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

  2. I redditi di cui alla lettera a), del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13".

  - Per il testo dell'art. 48-bis del del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.

  - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, già citato nelle note all'art. 5, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

  "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

  2. La ritenuta da operare è determinata:

  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

  b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

  c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

  d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

  d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;

  e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

  3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b), del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine dei periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

  4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

  5. (Abrogato)".

 

Note all'art. 11

  - Per il testo dell'art. 17 del testo unico del imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dai presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.

  - Per il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 10.

  - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopra citato:

  "Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;

  b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

  c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del  citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

  d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello stesso testo unico;

  e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

  2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

  3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma l, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

  4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

  5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse".

  Per il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, si rinvia alle note all'art. 1.

 

Note all'art. 12

  - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 3.

  - Per il testo dell'art, 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. Per opportuna conoscenza si riporta il testo del medesimo art. 17 vigente anteriormente a quello modificato dal presente decreto:

  "Art. 17 (Indennità di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con la aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L`ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

  2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.

  3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

  4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.

  4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.

  5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

  6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".

 

Note all'art. 13

  - Per il testo dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.

  - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

  "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

  a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

  b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

 c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato .cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. è consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

  d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

  e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

  f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza, Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

  g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza a del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

  h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

 

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

  h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

  i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

  i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche;

  1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

  1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

  1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

  2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

  3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito".

  - Per il testo degli articoli 42 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 10.

  - Per il testo dell'art. 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato, così come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.

  - Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente anteriormente all'abrogazione disposta dal presente decreto, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante: "Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961:

  "Art 13. - I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro, fatto nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'art. 23 della annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non è effettuato in unica soluzione.

  Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con con traenti domiciliati all'estero.

  Sono, altresì, soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia, da chiunque fatti all'estero, quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.

  Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella tabella allegato C".

  "Art. 14. - Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente, gli assicuratori nazionali e quelli esteri, operanti in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale, con le modalità è secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia.

  Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12.

  Le imprese che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di assicurazione, possono iscrivere le somme loro corrisposte, in dipendenza degli uni o degli altri contratti, nello stesso registro tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre".

  "Art. 15. - Per la denunzia dell'imponibile, nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione della imposta dovuta, vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11".

  - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

  "Art. 21. - I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

  Per i contratti di assicurazione, stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, sono del pari solidalmente responsabili, con il contraente per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione, sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. è fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'art. 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

  Per le assicurazioni previste dall'art. 1, quinto comma, lettera e) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie, la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione".

  - Si riporta il testo della tariffa, allegato A, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

 

Allegato A

TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA IN MISURA ORDINARIA

(L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 4 della legge)

 

Ramo o specie di assicurazione Articolo della tariffa Indicazione dei contratti
 Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale

 

  1 (soppresso)    

Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate

 2 A) Assicurazioni contro i rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni.........

B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione........

 

 Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri

 3 A) Assicurazioni contro i rischi, di qualsiasii natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre......

Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia ......

 

B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizia.....

 

Assicurazioni per la responsabilità civile 4 Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e rimorchi...... 12,50

Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate 5 Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione.....

Assicurazioni contro il furto e la rapina 6 Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina...... 21,25

Assicurazioni contro i danni dell'incendio e assimilate

 7 A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio.....

 

B) Assicurazioni globali incendio e furto.......

Assicurazioni di rischi agricoli

A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi d'incendio.......

B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame......

C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o della proprietà e dell'uso (ivii compresa la conduzione) di macchine agricole...

D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale.....

 

Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio 9 Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio 21,50

Assicurazione dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare 10 A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari ai fini civili o di apparecchi per l'acceleraziione di particelle atomiche nonchè alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fisssile o di prodotti o residui radioattivi....

B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonchè alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti radioattivi......

C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi..... 

 

Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica 11 A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate.....

B) Assicurazioni contro i danni ai films.......

 

Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate 12 Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera.......  12,50

Assicurazioni di crediti 13 Assicurazioni della solvibilità dei debitori....... 12,50

  14 (soppresso)    

Assicurazioni delle spese legali 15 Assicurazioni delle spese legali 21,25

Assicurazioni del ritiro della patente di guida  a seguito di investimento 16 Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento........... 12,50

Assicurazioni per la rottura di vetri o di alri oggetti fragili 17 Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili.......... 21,25

Assicurazioni contro il rischio della pioggia  18 Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto contro il rischio della piogga durante le vacanze o durante i viaggi......... 21,25

Assicurazioni globali dei veicoli a motore 19 Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:

1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate.........

2) negli altri casi................. 

 

Assicurazioni globali dei fabbricati 20 Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia..........  21,25

Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia 21 Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di ladri............ 21,25

Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci 22 Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tarigga allegato B e nella tabella allegato C.... 21,25

  23 (soppresso)    

 

- Si riporta il testo della tabella, allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

Allegato C

 

TABELLA DELLE ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA IMPOSTA

Natura delle assicurazioni

Articolo della tariffa

Indicazione delle operazioni

 

Società di mutuo soccorso 1 Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n.3818, che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

Assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro 2 Assicurazioni obbligatorie contro gli   infortuni sul lavoro   e  le malattie professionali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni modificative ed integrative, e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e   successive disposizioni  modificative ed integrative 

Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale 3 Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.

Assicurazioni dei crediti  alla esportazione 4 Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti alla esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna 5 Operazioni delle società mutue di assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.

Assicurazioni aeree (*) 6 Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.

Biennale di Venezia 7 Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'ente <> sia in Italia che all'estero.

Opera nazionale combattenti 8 Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati.

Ente delle Tre Venezie 9 Assicurazioni stipulate dall'ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.

Indennità impiegati 10 Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge.

Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione 11 Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di capitalizzazione.

 

(*) L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società.

AVVERTENZA: Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali".

 

- Si riporta il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, recante: "Attuazione della delega contenta dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996:

"Art. 2 (Contribuzione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio l999, l'importo della contribuzione da versare al fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.

2. (Abrogato).

3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che  consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni di contribuzione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.

4. Sulla contribuzione al fondo di cui all'art. 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.

5. (Soppresso)".

 

Note all'art. 14

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è già citato nelle note all'art. 5.

- Per il testo dell'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si rinvia alle note all'art. 10.

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei  rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati;

e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma l, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il lo gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12".

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, recante: "Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1985:

"Art. 6. - Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate".

 

Note all'art. 15

- Si riporta il testo, così come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante; "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972:

 

"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le  operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le  locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese  costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;

10) (soppresso);

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) (abrogato);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) (soppresso);

26) (abrogato);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-bis) (i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le di scariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi);

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2".

 

Note all'art. 17

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

"Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio".

"Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro indacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accori collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto 1egislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione , la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di  cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale".

"Art. 8 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

1-bis. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.

2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i  lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.

5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente".

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 3.

 

Note all'art. 18

- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, già citata, si rinvia alle note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già citata, si rinvia alle note alle premesse.

 

 D.P.C.M. 2 marzo 2001

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, concernente il trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

Visti l'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l'indicazione delle risorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;

Visti l'art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e l'art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;

Visto l'art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;

Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l'istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla definizione delle modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP;

Decreta:

1. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio» sono state sostituite dalle seguenti «del 31 dicembre 2000»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.

3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.

3-quater. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall'INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INPDAP, nell'àmbito delle risorse di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.

3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità»;

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole «di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi»;

e) al comma 6, sono soppresse le parole «non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi.