ALTRE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
ASSEGNO SOCIALE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI E' la prestazione assistenziale che la legge 335/95 (Riforma Dini) ha istituito, in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69 e della relativa maggiorazione. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza . La prima decorrenza possibile è dal 1.2.96 quindi spetta a tutti coloro che hanno compiuto o compiono i 65 anni a partire dal 1.1.96 ma anche a coloro che, pur avendo compiuto l' età richiesta entro il 31.12.95, hanno inoltrato la domanda dopo ed anche a coloro che avendo perso il diritto alla pensione sociale prima del 1996 lo abbiano riacquistato a decorrere da tale anno in poi. La domanda va inoltrata all'Inps e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue. Nei casi di ricovero in istituti o comunita' con retta a carico di Enti Pubblici, l'assegno sociale è liquidato in misura ridotta fino al 50%. Requisiti
Si dichiarano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell 'imposizione fiscale e contributiva ma anche quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell' assegno sociale del richiedente ( è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.
Misura L' importo mensile dell'assegno sociale comprensivo degli aumenti di cui alle finanziarie del 1999 e del 2000 è di L. 695.650 mensili . Può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza del limite di reddito stabilito.
Maggiorazione dell'assegno sociale Dal 1° gennaio 2001 spetta in misura pari a:
In caso di richiedente non coniugato il limite di reddito individuale da non superare è dato dall'importo annuo dell'assegno e dall'importo annuo della maggiorazione. In caso di richiedente coniugato oltre al limite individuale non deve essere superato il li7mite di reddito coniugale dato dalla somma dell'importo annuo dell'assegno, della maggiorazione e del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti come da seguente tabella:
La maggiorazione può essere concessa in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazioni i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno nel quale la maggiorazione è corrisposta. I redditi influenti sono quelli assoggettabili ad Irpef, compresa la casa di abitazione, ed anche quelli esenti da imposte. Non si considerano i redditi derivanti da: trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento di ogni tipo, pensione di guerra, indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92.
Aumento dell'aumento della pensione sociale A decorrere dal 1 gennaio 2001, spetta un incremento dell'aumento della pensione sociale pari a 40.000 o 25.000 in relazione all'età del pensionato. L'aumento che prima era di L. 125.000 mensili, diventa di L. 165.000 per coloro che hanno un'età superiore a 75 anni, di L.150.000 per coloro che hanno un'età compresa tra 65 e 75 anni. In caso di richiedente non coniugato il limite di reddito individuale da non superare è dato dall'importo annuo della pensione sociale e dall'importo annuo dell' aumento. In caso di richiedente coniugato oltre al limite individuale non deve essere superato il limite di reddito coniugale dato dalla somma dell'importo annuo della pensione sociale , dell'aumento e del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La maggiorazione può essere concessa in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazioni i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno nel quale la maggiorazione è corrisposta. I redditi influenti sono quelli assoggettabili ad Irpef, compresa la casa di abitazione, ed anche quelli esenti da imposte. Non si considerano i redditi derivanti da: trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento di ogni tipo, pensione di guerra, indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92. LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI (DISPOSIZIONI COMUNI) Possono presentare la domanda per accedere ai benefici economici a favore dei mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, i cittadini Italiani e comunitari che risiedono in Italia nonché i cittadini extracomunitari che sono in possesso della carta di soggiorno. La domanda, redatta su apposito modulo e corredata dal certificato medico che attesti la natura delle infermità, va inoltrata alla commissione medica Asl territorialmente competente. Effettuato l'accertamento sanitario e ottenuto il riscontro anche da parte della commissione di verifica del Ministero del Tesoro, la commissione Asl trasmette il verbale alla Regione (o all'Ente locale preposto o all'Inps in caso di specifico accordo intervenuto tra la Regione e l'Istituto) per gli adempimenti relativi alla concessione. I decreti di concessione sono trasmessi all'Inps che eroga mensilmente tutte le prestazioni economiche ai mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti. La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo quello in cui è stata presentata la domanda. Le prestazioni non sono reversibili.
Pensione non reversibile Spetta ai cittadini che:
E' compatibile con l'attività lavorativa. L'importo mensile è per il 2001 di L. 411.420 per i ciechi assoluti ricoverati e per i ciechi parziali, di L.444.910 per i ciechi assoluti non ricoverati. Dal 1° gennaio 2001, per i pensionati non ancora 65enni, l'importo è maggiorato di L. 20.000 alle condizioni previste dalla legge. Al compimento del 65° anno di età del cieco civile la pensione non reversibile non ha subito nè subisce la trasformazione in pensione sociale o assegno sociale sostitutivi ma, al pari di tali prestazioni , è soggetta all'aumento e alla maggiorazione prevista per l'assegno sociale se il 65° anno è stato compiuto dal 1996 in poi, all'aumento e all'aumento dell'aumento della pensione sociale se la predetta età è stata raggiunta entro il 1995.
Indennità speciale Spetta ai ciechi civili parziali (ventesimisti) Non è vincolata a limiti di età né a requisiti reddituali. E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione. E' compatibile con l'attività lavorativa E' cumulabile, in caso di pluriminorazioni, con l' indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e l'indennità di comunicazione dei sordomuti. L'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è per il 2001 di L. 94.780. Spetta comunque ed in misura intera anche se il minorato è ricoverato presso strutture a totale carico dello Stato.
Indennità di accompagnamento Spetta ai ciechi assoluti di qualsiasi età. Non è vincolata a requisiti reddituali. E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione. E' compatibile con l'attività lavorativa E' cumulabile, in caso di pluriminorazioni, con l' indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e l'indennità di comunicazione dei sordomuti. L'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è per il 2001 di L. 1179.660.
Pensione non reversibile Spetta ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni che:
E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. E' compatibile con l'attività lavorativa. L'importo è per il 2001 pari a L. 411.420 ed è erogato per 13 mensilità annue. Dal 1° gennaio 2001 l'importo è la maggiorato di L.20.000 alle condizioni previste dalla legge Al compimento del 65° anno di età in luogo della pensione non reversibile viene erogato l'assegno sociale sostitutivo. Indennità di comunicazione Spetta ai cittadini senza limiti di età che siano stati riconosciuti affetti da ipoacusia pari o superiore a 60 decibel htl nell'orecchio migliore (se di età fino a 12 anni) ovvero superiore a 75 decibel htl nell'orecchio migliore (dopo il 12° anno di età). E' compatibile con l'assegno reversibile e con l'attività lavorativa. E' cumulabile, in caso di pluriminorazioni, con le indennità di accompagnamento degli invalidi e ciechi civili (indennità cumulativa). L'importo è per il 2001 di L. 334.100 ed è erogato per 12 mensilità annue. Spetta in misura intera anche in caso
di ricovero a totale carico dello Stato. Al fondo pensione per le casalinghe, istituito presso l’INPS, possono iscriversi su base volontaria, quanti svolgono lavori non retribuiti senza vicolo di subordinazione, in relazione a responsabilità familiare e che non prestino nessuna attività da lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi e non siano già titolari di una pensione diretta. L’iscrizione è consentita anche in presenza di un’attività lavorativa se quest’ultima non permette la totale copertura assicurativa. Dal 1° gennaio 1999 l’importo della contribuzione da versare non può essere inferiore a lire 50.000. mensili. La pensione viene calcolata con il sistema contributivo i cui requisiti sono:
Per il riconoscimento dell’invalidità civile non è richiesto alcun requisito contributivo e può essere finalizzato al perseguimento dei seguenti diritti:
I soggetti interessati sono coloro che hanno da 18 anni di età a 65 anni di età, che siano affetti da minorazioni congenite o acquisite, comprese quelle di natura psichica, e per coloro che abbiano una capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di infortunio di lavoro o di servizio.
Diritti
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