PERSONALE DIRIGENTE DELL’ENAC
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Capo I Disposizioni Generali
Art. 3 Contrattazione collettiva integrativa
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 8 Altre forme di partecipazione
Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti
Capo II I soggetti sindacali
Art. 10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 11 Composizione delle delegazioni
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Svolgimento del rapporto
Art. 15 Congedi per motivi di famiglia e di studio
Art. 16 Congedi per la formazione
Art. 17 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 19 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 20 La formazione dei dirigenti
Capo II Incarichi dirigenziali e valutazione
Art. 21 Conferimento incarichi dirigenziali
Art. 23 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
Capo III Estinzione del rapporto
Art. 26 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 27 Conciliazione e arbitrato
Art. 28 Integrazione della disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29 Struttura della retribuzione
Art. 31 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 32 Incremento della retribuzione di posizione in godimento
Art. 33 Retribuzione di posizione dei dirigenti
Art. 34 Retribuzione di risultato dei dirigenti
Art. 35 Personale dirigente in distacco sindacale
Art. 36 Trattamento di trasferta
Art. 37 Previdenza complementare
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora in avanti: "ENAC").
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’ENAC entro 30 giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Limitatamente al presente CCNL, le parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente CCNL, le parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 2
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività con quella di valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo dell’ente, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione, nonché gli istituti della partecipazione;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 3
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono assicurare le prestazioni indispensabili secondo le previsioni di cui all’art. 2 della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
B) criteri generali per:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
b) le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;
c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 7, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 e quelle di cui all’art. 12;
D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 2, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. l’ENAC provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dall’organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata all’organo di controllo entro 5 giorni, corredata dall’apposita relazione tecnico finanziaria illustrativa. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi, a meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
5. L’ENAC trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 5
Informazione
1. L’ENAC allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 11 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione del fondo previsto dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l'informazione deve essere preventiva o successiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all’art. 33;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
Art. 6
Concertazione
1. La concertazione è attivata sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La richiesta di concertazione deve essere formulata con atto scritto entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’articolo precedente, da parte dei soggetti sindacali di cui all’art. 11.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Art. 7
Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 11, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 8
Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei dirigenti alle attività dell’ENAC, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l’ente, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell’ENAC stesso nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 9
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
Capo II
I soggetti sindacali
Art. 10
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
Art. 11
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa la delegazione di parte pubblica è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, nonché dai dirigenti espressamente nominati dall’ENAC.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 10, comma 2, la delegazione è composta:
a. dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite, per l’Area della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL;
b. dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
Art. 12
Pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti dell’ENAC. Il presidente del Comitato è nominato dall’ENAC. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
a) percorsi di formazione mirata dei dirigenti sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
b) azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso al corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
c) iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
d) flessibilità degli orari di lavoro;
e) fruizione del part-time;
f) processi di mobilità.
4. L’ENAC assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle donne dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. In sede di contrattazione integrativa, le parti coinvolte nella istituzione dei comitati pari opportunità possono convenire la costituzione di un unico Comitato pari opportunità che operi sia nei confronti dell’area dirigenziale sia nei confronti del restante personale, in considerazione della sostanziale unitarietà della sua azione. Nella stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente dirigenziale e non dirigenziale all’interno dell’unico comitato.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Svolgimento del rapporto
Art. 13
Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell’ENAC, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 14
Congedi parentali
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. di cui all’art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001 spetta l’intera retribuzione compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 15
Congedi per motivi di famiglia e di studio
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 20 e 21 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997.
Art. 16
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l’ENAC possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ENAC una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l’ENAC può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ENAC ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art. 20 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art 21 dello stesso CCNL.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 17
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. ll dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
Art. 18
Assenza per malattia
1. L’art. 20 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997 del personale dirigente è integrato con l’aggiunta del seguente comma:
"10 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile."
2. Il comma 6 dell’art. 20 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997 del personale dirigente è sostituito come segue:
"6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione mensile di cui all’art. 29, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del CCNL dirigenza ENAC relativo al quadriennio normativo 1998-2001 per i primi nove mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1."
Art. 19
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. Il comma 1 dell’art. 21 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997 è sostituito come segue:
"1. In caso di assenza per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro ovvero da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall’articolo 20, commi 1 e 2. In tale periodo, al dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 29, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del CCNL dirigenza ENAC relativo al quadriennio normativo 1998-2001".
Art. 20
La formazione dei dirigenti
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale, tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigente sono assunti dall’ENAC come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono l'elemento caratterizzante l'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, al fine di accrescere l'efficienza/efficacia della struttura e di migliorare la qualità dei servizi resi.
5. L’ENAC, secondo le previsioni di bilancio e le specifiche esigenze di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, in misura comunque non inferiore all’1% della spesa complessiva del personale dirigenziale, tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione, delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall’ENAC in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola centrale tributaria ecc.) o società private specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento, volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. Nella gestione delle attività formative, l’ENAC si attiene agli indirizzi sulle politiche di formazione del personale contenute nella Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni del 13/12/2001, curando in particolare l’attuazione dei principi guida per la qualità della formazione nelle diverse fasi in cui si articola il processo formativo.
8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’ENAC con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l’ENAC, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10. Qualora l’ENAC riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Capo II
Incarichi dirigenziali e valutazione
Art. 21
Conferimento incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali, comportanti o non comportanti direzione di struttura, sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, comma .1, del D.Lgs.n.165/2001 in base ai seguenti criteri generali:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;
c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; è fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. L’ENAC effettua con le procedure di cui all'art. 23, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora l’Ente non intenda confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 23, è tenuto ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
5. Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
6. Nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, in alternativa alla garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il dirigente può avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 26.
7. L'incarico di direzione di uffici dirigenziali ai dirigenti è conferito dal soggetto individuato nell’ordinamento dell’ENAC.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto d’informazione preventiva di cui al precedente articolo 5; deve essere, altresì, assicurata, dall’Ente la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
Art. 22
Incarichi aggiuntivi
1. Trova applicazione l'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001. Conseguentemente, i compensi per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall’ENAC o su designazione dello stesso, sono corrisposti dai terzi direttamente all’ENAC ed afferiscono al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato che sarà istituito nel CCNL relativo al biennio economico 2000-2001, per essere utilizzati secondo la disciplina che sarà dettata per il predetto fondo.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 29, comma 1, una quota, in ragione del proprio apporto, non inferiore al 40% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensività.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, l’ENAC adotta criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
4. In relazione alla disciplina transitoria prevista dall’art. 52, comma 69 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), ove la contrattazione integrativa non sia definita entro il 30 giugno 2002, la disciplina della onnicomprensività retributiva di cui al presente articolo si applica in ogni caso a partire dalla predetta data.
Art. 23
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
1. L’ENAC, in base al proprio ordinamento, con gli atti da questo previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 286/1999, definisce - privilegiando nella misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o con i sistemi eventualmente previsti dall’ordinamento dell’ENAC.
3. L’ENAC adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D. Lgs. n. 286/1999.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D. Lgs. n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D. Lgs. n. 165/2001.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, ultimo capoverso e comma 6.
9. La valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
Art. 24
Comitato dei garanti
1. L’ENAC, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, istituisce, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL, ove non vi abbia già provveduto, il comitato dei garanti di cui all'art. 22, del D. Lgs. n. 165/2001, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2. I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Art. 25
Mobilità
1. Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in disponibilità di personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito dell’ENAC, quest’ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l’elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 2, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali priorità. L’ENAC dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’ENAC forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;
d) maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa.
6. La contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione da parte dell’ENAC, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione in nuovi contesti lavorativi dei dirigenti trasferiti, anche in attuazione dell’art. 34, commi 2 e 6, del ripetuto D. Lgs. n. 165/2001.
Capo III
Estinzione del rapporto
Art. 26
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. L’ENAC o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ENAC, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della buonuscita.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.
Art. 27
Conciliazione e arbitrato
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, avverso gli atti applicativi dell’art. 24, commi 1, 2 e 3 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato, sottoscritto in data 23/1/2001, ai sensi degli artt. 55, 65 e 66 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'ente può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione dell’art. 2 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso CCNQ.
3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell’art 4, comma 5, del CCNQ del 23/1/2001 ed in tale sede l’ente si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
4. Qualora l’arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell’ente una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a 2 mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
5. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
6. Le mensilità di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l’ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte dell’arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia dell’arbitro, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 28, comma 10 del CCNL RAI del personale dirigente del 14/7/1997, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
Art. 28
Integrazione della disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale
1. L’art. 32 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997 è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:
"6. La società di assicurazione sarà scelta, sentite le OO.SS. legittimate, con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e ‘area’ di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
7. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 6, ivi compresa la copertura assicurativa del patrocinio legale, l’Amministrazione assume a proprio carico le eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
8. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il procedimento sia stato attivato su iniziativa dell’ENAC o nel caso in cui lo stesso ENAC sia controparte nel procedimento".
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, assegno ad personam, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
c) indennità integrativa speciale
d) retribuzione di posizione parte fissa;
e) retribuzione di posizione parte variabile;
f) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
3. Al dirigente ove spettante è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. La retribuzione base giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22.
5. Al dirigente sarà corrisposta nella prima decade del mese di dicembre, una tredicesima mensilità costituita dalle voci di retribuzione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d’anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata.
7. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.
8. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 25 di ogni mese.
9. Qualora il ritardo del pagamento superi i dieci giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 30
Incrementi tabellari
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente derivante dalla applicazione dell’art. 2 del CCNL RAI per il personale dirigente stipulato il 14/7/1997, relativo al biennio economico 1996-1997, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
- dal 1.11.1998 € 68,17 (corrispondenti a L. 132.000)
- dal 1.6.1999 € 56,81 (corrispondenti a L. 110.000)
Art. 31
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli artt. 29 e 30 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 32
Incremento della retribuzione di posizione in godimento
1. Le ulteriori disponibilità derivanti dalla rivalutazione del trattamento economico dei dirigenti in misura pari ai tassi di inflazione programmati, a valere sul biennio economico 1998-1999, sono riconosciuti a ciascun dirigente attraverso la corresponsione con decorrenza dal 1/6/1999 di un incremento sulla retribuzione di posizione in godimento determinato in misura fissa, di importo pari a € 1.535,00 (corrispondenti a L. 2.972.174) in ragione d’anno.
Art. 33
Retribuzione di posizione dei dirigenti
1. L’ENAC determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b), tenendo conto di parametri connessi alla ampiezza della struttura, alla collocazione della posizione nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, alle responsabilità interne ed esterne implicate dalla posizione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di competenza.
2. Nell’ENAC l'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del Fondo di cui al comma 4, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 10.330 (corrispondenti a L. 20.001.669), che costituisce la parte fissa di cui all'art. 29, comma 1, lettera d), a un massimo di € 42.350 (corrispondenti a L. 82.001.034), che ricomprende la parte fissa.
4. La disciplina di cui al presente articolo troverà attuazione nell’ambito delle risorse dell’apposito Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che sarà istituito nel CCNL relativo al biennio economico 2000-2001.
Art. 34
Retribuzione di risultato dei dirigenti
1. Al fine di sviluppare, all'interno dell’ENAC, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti sono destinate parte delle risorse complessive del fondo di cui al comma 6, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. L’ENAC definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, l’ENAC deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione con i sistemi di cui all'art. 23.
5. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili non può in nessun caso essere superiore a tre mensilità e mezza riferita alle componenti fisse del trattamento economico.
6. La disciplina di cui al presente articolo troverà attuazione nell’ambito delle risorse dell’apposito Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che sarà istituito nel CCNL relativo al biennio economico 2000-2001.
Art. 35
Personale dirigente in distacco sindacale
1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete il trattamento economico in godimento ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco, o altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. Ai predetti dirigenti compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dall’ENAC.
Art. 36
Trattamento di trasferta
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada e di vitto e alloggio, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, al dirigente in trasferta è dovuto un importo aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili, di € 72,30 (corrispondenti a L. 140.000) giornalieri.
2. Il suindicato importo di € 72,30 (corrispondenti a lire 140.000) giornalieri compete per missioni di durata non inferiore alle otto ore e fino a 24 ore ed è ridotto di un terzo qualora il dirigente in missione chieda il rimborso delle spese di alloggio e/o vitto.
3. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilità e con esclusione dell'auto di servizio, viene corrisposto un rimborso chilometrico secondo le tabelle periodicamente pubblicate dall'A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di Km. 20.000 e ad un'auto di media cilindrata, nonché il rimborso della spesa sostenuta per il parcheggio dell'auto presso le aree aeroportuali nell'ipotesi di missioni che prevedono l'utilizzo del mezzo aereo.
4. Al dirigente è altresì consentito l'uso del taxi e di altri mezzi pubblici nelle aree urbane e per i trasferimenti da e per aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc. e nei casi di svolgimento di attività di rappresentanza.
5. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dai dirigenti con l’uso del mezzo proprio, l'ente provvede alla relativa copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all’assicurazione obbligatoria.
6. In caso di missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che superano i trenta giorni calendariali) in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà essere stabilito un trattamento forfetario, concordato direttamente con il dirigente interessato, e che comunque non potrà superare le spese di cui al comma 1. Per le missioni all'estero sarà corrisposto il trattamento stabilito per le missioni interne con la maggiorazione del 50% per rimborso spese non documentabili.
Art. 37
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del D. Lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d’ora l’orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all’1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L’ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall’art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38
Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
1. Nei confronti dei dirigenti dell’ENAC continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
2. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL dei dirigenti RAI relativi al quadriennio 1994-1997.
3. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento all’ordinamento dell’ENAC, l’organo a cui è affidato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4 comma 3, si identifica con il collegio dei revisori dei conti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno reciprocamente atto che tra le disposizioni dei precedenti CCNL del personale dirigente RAI relativi al quadriennio 1994-1997 che conservano la loro efficacia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del presente contratto, è ricompresa anche la disposizione di cui dall’art. 95, comma 1 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997, nella quale si prevede, per la dirigenza destinataria del presente contratto, il rinvio ad alcune discipline contenute nei contratti del restante personale.