Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali |
CGIL/FP………………………… | CGIL…………………. |
CISL/FPS ………………………… | CISL…………………… |
UIL/PA…………………………. | UIL…………………… |
UGL/ Statali ANDCD………………….. | UGL…………………. |
1. Il nuovo sistema di classificazione del
personale è volto all'introduzione di modelli organizzativi finalizzati al
perseguimento degli obiettivi e allo svolgimento dei compiti di rilevanza
costituzionale affidati al CNEL. Esso si articola su tre aree professionali,
che ricomprendono come segue le qualifiche funzionali dalla I alla IX del
pregresso ordinamento:
a) area A: ricomprende le
ex qualifiche funzionali fino alla IV;
b) area B: ricomprende le ex qualifiche
funzionali V e VI;
c) area C: ricomprende le ex qualifiche
funzionali VII, VIII e IX.
2. I contenuti relativi alle
aree predette sono indicati nelle declaratorie riportate nell'allegato A, che
descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per l'inquadramento
in ciascuna di esse, corrispondenti a livelli omogenei di competenza.
3. I profili professionali ricompresi in ciascuna
area esprimono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative
alla stessa area; essi sono caratterizzati da mansioni e funzioni
contraddistinte da diversi gradi di complessità e di contenuto e possono
essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato in base alla ex
qualifica di appartenenza nella posizione economica e nell'area ove questa è
confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del D.lgs.
29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione economica di
appartenenza, nonché le attività strumentali e complementari a quelle
inerenti al profilo rivestito.
5. Il CNEL procede, previa contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 4, all'individuazione di nuovi profili
professionali ed alla ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti
nell'area corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle aree stesse.
1. In sede di primo inquadramento il personale in
servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto
dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con l'attribuzione
dell'area e della posizione economica corrispondente alla qualifica rivestita,
conservando la relativa anzianità, secondo le indicazioni contenute nella
allegata tabella 1.
1. L'accesso dall'esterno, è previsto nell'ambito
dei posti vacanti espressamente destinati e tali finalità della
programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. Il CNEL disciplina le procedure e i contenuti
delle selezioni pubbliche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del
d.lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o
per le assunzioni obbligatorie di cui all'art. 36 commi 1, lett.b) e 2 dello
stesso D.lgs. 29/93.
3. Il dipendente di nuova assunzione è inquadrato
nella posizione economica di area corrispondente al profilo professionale
oggetto di selezione.
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono
possibili passaggi interni:
a) tra le aree con le
procedure indicate al successivo comma 3;
b) all'interno delle singole aree con le
procedure indicate al successivo comma 5.
2. I contingenti
corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono
modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali del CNEL o
ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse
disponibili.
3. Il passaggio dei dipendenti dalla area di
appartenenza alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore
avviene mediante procedure selettive, volte all'accertamento dell'idoneità e
della professionalità richieste previo superamento di corso-concorso.
4. Alle predette procedure selettive è consentita
la partecipazione del personale interno anche in deroga ai relativi titoli di
studio- fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge- purchè
esso sia in possesso di requisiti curriculari alternativi indicati nelle
declaratorie contenute nell'allegato A.
5. La progressione economica all'interno di
ciascuna area si consegue mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento
professionale con esame finale, rivolto ad accertare l'effettivo accrescimento
delle conoscenze e competenze conseguite, al termine dei quali sarà definita
una graduatoria, per la cui formulazione la posizione economica di provenienza
costituisce elemento qualificante, in relazione ai punteggi che verranno
determinati in sede di contrattazione integrativa; ai fini della formulazione
della medesima graduatoria, sono altresì considerati elementi utili,
l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e
professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione
tecnologica.
6. Il CNEL può indire concorsi pubblici o
attivare le richieste per il collocamento anche per i contingenti destinati
alle selezioni interne solo se le procedure di cui ai punti precedenti hanno
avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da
selezionare.
7. I passaggi di cui ai commi 3 e 5, con
esclusione dei passaggi di progressione economica di cui all'art 53 avvengono
nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti e nel
rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del
personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e
con le medesime regole previste dall'art. 6 D. lgs. n. 29/1993.
8. Sono riservati esclusivamente al personale
dipendente i passaggi interni all'area C per la posizione economica C3
corrispondente alla ex IX qualifica funzionale.
9. Nei casi dei passaggi interni di cui all'art.
52, comma 1, il CNEL, ai sensi della legge 152/97, comunica al dipendente con
atto scritto il nuovo inquadramento e le modifiche del rapporto di lavoro ad
esso correlate.
1. Nell'ambito delle aree A, B e C sono previste
posizioni di sviluppo economico, identificate nelle tabelle B e C
rispettivamente con le sigle A2s, B 2s, C3s
2. Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra
indicate sono attribuiti sulla base di criteri definiti nel contratto
collettivo integrativo ispirati alla valutazione dell'impegno, della
prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso
interventi formativi e di aggiornamento.
1. Nell'ambito dell'area C, il CNEL sulla base del
proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, può
individuare posizioni organizzative, direttamente rapportate al ruolo di
rilevanza costituzionale del CNEL, cui sono correlati incarichi che, pur
rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, comportano lo
svolgimento di compiti di più elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative di cui al punto
precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) direzione di unità
organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa;
b) attività tecnico-scientifiche e di ricerca
nelle discipline giuridiche, economiche o sociali, in diretta collaborazione
con il Consiglio e con i suoi organi rappresentativi preposti allo
svolgimento delle sue funzioni di rilevanza costituzionale nei confronti di
Parlamento, Governo, Regioni ed autonomie locali;
c) attività di staff e/o di consulenza,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il CNEL può procedere all'individuazione delle
posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver realizzato:
a) l'attuazione dei
principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs. n. 29/1993, con
particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
b) la ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni organiche;
c) l'istituzione e l'attivazione del sistema di
controllo interno, determinando i criteri generali e le procedure per il
conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
4. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui ai
comma 1 e 2 possono essere conferiti ai dipendenti dell'area C. Il
conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennità di posizione
il cui valore annuo lordo è ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un
massimo di 8 milioni per tredici mensilità, utilizzando le risorse previste
dall'art. 72 comma 2, lett. d).
1. Gli incarichi sono conferiti previa
determinazione dei criteri da parte del CNEL in coerenza con gli esiti della
concertazione di cui all'art. 6, lett.C).
2. Gli incarichi sono conferiti dal Segretario
Generale su proposta dei dirigenti interessati con atto scritto e motivato,
tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità
professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche degli
obiettivi, degli impegni programmatici o dei progetti che ne costituiscono la
motivazione.
3. Gli incarichi possono essere revocati nel
rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1, prima della scadenza, a
seguito di:
a) inosservanza delle
direttive contenute nell'atto di conferimento;
b) intervenuti mutamenti organizzativi;
c) accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita
della indennità di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e la restituzione
del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi, avviene di norma
con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dal
CNEL previa concertazione ai sensi dell'art.6, lett. C).
Art. 56
Mansioni superiori nel nuovo sistema di
classificazione
1. Il presente articolo completa la disciplina
delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs.n.29/1993 per
la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
"mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal
dipendente all'interno della stessa area in profilo appartenente alla
posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli
è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente
contratto. Le posizioni di sviluppo economico di cui all'art. 53 non sono
prese in considerazione a tal fine. Sono altresì considerate "mansioni
immediatamente superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima
posizione dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione
economica iniziale dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di
posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante,
anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 52;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza
con esclusione dell'assenza per ferie.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato,
mediante le procedure stabilite dal CNEL sulla base di criteri, coerenti con
la propria organizzazione e con i contenuti dei profili professionali definiti
ai sensi dell'art. 4, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle
mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8,
comma 1. La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente
articolo entra, pertanto, in vigore dalla data di definizione dei predetti
criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori
di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la
posizione corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo
rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo
resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs. n.29/1993.
TITOLO IX
NORME DISCIPLINARI
Art. 57
Doveri del dipendente
1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt.
2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno
disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni
assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di
lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dal CNEL per la rilevazione
ed il controllo delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del Dirigente responsabile;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito
di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente
contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dal CNEL.
c) mantenere assoluta segretezza sugli interessi
del CNEL nel rispetto delle norme del regolamento di attuazione dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n.241; non trarre profitto da quanto forma
oggetto delle sue funzioni e non esplicare, sia direttamente, sia per
interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività
- a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od
in concorrenza con il CNEL;
d) astenersi da qualunque attività a titolo
gratuito od oneroso o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese
od organizzazioni di fornitori, utenti, concorrenti e distributori che
abbiano avuto o che abbiano tuttora rapporti con il CNEL;
e) applicare nei rapporti con il cittadino le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e dei relativi regolamenti
attuativi in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di
diritto di accesso;
f) mantenere nei rapporti interpersonali e con
l'utenza una condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) durante l'orario di lavoro non attendere ad
occupazioni estranee al servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad
attività lavorativa ancorché non remunerata;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono
impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono
palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e
motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono
rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione,
salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge
penale ovvero configurino illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
j) non valersi di mezzi di comunicazione o di
quanto è di proprietà del CNEL per ragioni che non siano di servizio;
k) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali del CNEL da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al
CNEL nei locali non aperti al pubblico;
l) vigilare sul corretto espletamento
dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
responsabilità attribuite;
m) comunicare al CNEL la propria residenza e,
ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento
delle stesse;
n) in caso di malattia dare tempestiva
comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno
di lavoro, salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di
provvedimenti del CNEL che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
p) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque
titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della
prestazione lavorativa.
1. Per i dipendenti del CNEL resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità, civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche.
1. Ai dipendenti del CNEL si applicano le
disposizioni di cui all'art. 58 del D.lgs.n. 29/1993 e successive integrazioni
e modificazioni.
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei
doveri di cui all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la
gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile non superiore a
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
sino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Il CNEL, salvo il caso di rimprovero verbale,
non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio istruttore
competente alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e senza
averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dal
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione
dalla difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma
4, del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
il responsabile della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ai
sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'Ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di
mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento
della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro centoventi giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non
sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
I° comma. Il medesimo Ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n.29/1993.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed
in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.lgs. n. 29/1993 il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o pericolo
causato al CNEL, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti del CNEL, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nella infrazione di più lavoratori
in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle
mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei
medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchè
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di
correttezza verso il CNEL o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della legge n.300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi
di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente;
h) altre violazioni nei doveri di comportamento
non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per il CNEL, per gli utenti e per i
terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato nel bilancio del CNEL e sarà destinato ad attività sociali a
favore dei dipendenti.
6. La sanzione disciplinare della sospensione del
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze
previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati a
CNEL, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, nell'assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il
recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di
terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del
CNEL, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge
300 del 1970;
j) atti e comportamenti, ivi comprese le
molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia comunque
derivato grave danno al CNEL o a terzi.
7. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per
almeno tre volte all'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di
diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo e della vigilanza, di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza del CNEL o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento di posto
per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti
che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) responsabilità penale risultante da sentenza
di condanna passata in giudicato per un delitto che, pur commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non sia
compatibile, per la sua specifica gravità, con la prosecuzione del
rapporto.
8. La sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli
ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori
o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) sentenza di condanna passata in giudicato:
per delitti di cui all'art. 15 comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) della legge 1990, n.55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni;
per gravi delitti commessi in servizio;
d) sentenza di condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Il procedimento
disciplinare deve essere avviato, ai sensi dell'art. 60, comma 2, anche nel
caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino a
sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora il CNEL venga a
conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a
seguito di sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è
avviato nei termini previsti dall'art. 60, comma 2 da computarsi a decorrere
dalla data in cui il CNEL è venuto a conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi
del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia
della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare contenuto nel presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre. Il codice deve essere
pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
1. Il CNEL, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude
con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale,
qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione
disciplinare del licenziamento.
3. Il CNEL, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi
previsti dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
5. Nei casi disciplinati dai commi precedenti si
applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e
procedimenti penali dall'art. 61, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso è concesso un assegno
alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile, oltre all'assegno per
il nucleo familiare eventualmente spettante, con esclusione di qualsiasi
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
di proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con
quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio.
8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del
presente articolo, la sospensione cautelare conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorso il
quale la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è
riammesso in servizio.
9. Il procedimento disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli
artt. 24, 25 e 61 del presente contratto, ha luogo:
a) al compimento del
limite di età, fissato dalle vigenti disposizioni in materia per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fatta salva la
facoltà di opzione per il proseguimento del rapporto per coloro che ne
hanno diritto in virtù delle citate disposizioni;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 64,
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a
quello di compimento dell'età prevista. Il CNEL comunica comunque per
iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi
deve darne comunicazione scritta al CNEL rispettando i termini di preavviso.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
a) 2 mesi per dipendenti
con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio superiore a 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi precedenti è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il CNEL ha
diritto a trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non
dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero
del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si
dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, il CNEL
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del C.C., nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni .
1. La struttura della retribuzione del personale
del CNEL ricompreso nelle categorie A, B e C si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare
corrispondente alla posizione rivestita nell'area di appartenenza
nell'ambito del sistema classificatorio;
b) posizione economica di sviluppo, come
prevista dall'art. 53;
c) indennità di amministrazione corrisposta
secondo la disciplina dell'art. 69;
d) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
e) indennità integrativa speciale;
f) compensi per lavoro straordinario;
g) compensi incentivanti ed altri compensi e
indennità previsti in base al presente contratto.
2. Al personale è corrisposto, ove spettante,
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153
e successive modificazioni. E' altresì corrisposta la tredicesima mensilità.
1. Gli stipendi tabellari riferiti alle
posizioni del pregresso sistema di inquadramento di cui all'art. 2 del CCNL
26.7.1996 relativo al comparto Ministeri, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi
indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle
posizioni tabellari iniziali e alle posizioni di sviluppo del nuovo sistema
di classificazione sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate
tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
3. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto sono utili ai fini della
tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza,
dell'equo indennizzo, dell'assegno alimentare di cui all'art. 63, comma 6 e
sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi, nonché della determinazione della misura dei
contributi di riscatto.
4. Il personale cui è attribuita una posizione
di sviluppo economico ai sensi dell'art. 53, conserva l'indennità
integrativa speciale in godimento.
5. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono computati integralmente ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal presente contratto 1998-1999 nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza economica del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di
fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento, nonché
dell'indennità prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
a) per l'area C | |
|
697.000; |
|
616.000; |
|
574.000; |
b) per l'area B: | |
|
454.000; |
|
493.000; |
c) per l'area A: | |
|
411.000; |
|
412.000; |
1. A decorrere dall'anno 2000 è costituito
presso il CNEL un fondo unico preordinato all'erogazione dei trattamenti
accessori e al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del
personale destinatario del presente contratto. Il Fondo è alimentato dalle
seguenti risorse economiche:
a) gli importi stanziati
in applicazione degli artt. 36, 37 e 38 del Ccnl 16 maggio 1995 relativo
al comparto Ministeri, nonché dell'art. 3, comma 2, del Ccnl 26 luglio
1996 relativo al medesimo comparto;
b) un importo corrispondente alla riduzione
del 20% delle risorse per lo straordinario, di cui all'art. 70;
c) le somme che derivino dall'attuazione
dell'art. 43 della legge 449/1997;
d) gli importi relativi all'indennità di
amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni;
e) i risparmi di gestione riferiti alle
politiche del personale individuati dal CNEL nell'ambito dell'autonomia
contabile e gestionale definita dalla legge n. 936/1986 e sulla base del
programma di attività adottato dall'assemblea e delle risultanze del
controllo interno sulla gestione, fatte salve le quote che per effetto di
disposizioni di legge sono riservate a risparmio del fabbisogno
complessivo;
f) le economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art.
1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) i trattamenti economici che recano
incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
o atti amministrativi generali;
h) le risorse provenienti da specifiche
disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
i) un importo pari allo 0,85%.del monte salari
dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del
trattamento economico accessorio con decorrenza dal 1° gennaio 2000;
j) un importo pari al 1,2% del monte salari
riferito al personale di cui al comma 1 determinato per l'anno 1997. Detta
voce è utilizzabile a decorrere dal 1° maggio 1999 a condizione che, in
sede di contrattazione integrativa, venga verificata la sussistenza delle
necessarie corrispondenti disponibilità nel bilancio del CNEL.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli
esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno
del personale in servizio, con particolare riferimento a quello incaricato
delle posizioni organizzative, cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili
o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche, il CNEL,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui
all'art. 39 della legge 449/1999, valuta l'entità delle risorse necessarie
per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Le risorse derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinate anche al finanziamento
della indennità di posizione di cui all'art. 54 nel rispetto delle
indicazioni di cui all'art. 72, comma 2, lett. d.
1. Il fondo unico di cui all'art. 71 è
prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali,
mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di
piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di
risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali/quantitativo dei risultati.
2. In relazione a tali finalità, le risorse che
compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:
a) per erogare compensi
diretti ed incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di
servizi;
b) per corrispondere compensi correlati al
merito e all'impegno individuale, da attribuirsi in modo selettivo;
c) per finanziare i passaggi di sviluppo
economico nell'ambito di ciascuna area di cui agli articoli 52, comma 1,
lett. b) e 53; restano comunque acquisite al fondo di cui all'art. 71 le
risorse destinate alle posizioni di sviluppo economico nell'ambito di
ciascuna area attribuite a tutto il personale in servizio, anche a seguito
di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio ad area superiore;
d) per il finanziamento della indennità di
posizione prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative
ai sensi dell'art. 54, utilizzando esclusivamente le risorse disponibili
in attuazione della disciplina dell'art. 71, comma 2;
e) per finanziare sistemi di turnazione che si
rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per
compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità,
rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ovvero la
reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza e
il richiamo in servizio per interventi straordinari.
3. Le risorse economiche
destinate al finanziamento degli oneri conseguenti alla attuazione della
disciplina di cui al comma 2 lettere c) e d) devono avere carattere di
certezza e di stabilità.
4. L'attribuzione dei compensi di cui al comma
2, lett. a) e b) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi
attuata dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei
risultati totali o parziali anche temporalmente conseguiti, in coerenza con
gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del
D.lgs.n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le somme non utilizzate con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento
delle risorse dell'anno successivo.
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa
dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in
aereo, il rimborso compete per biglietti di classe "economy"
ovvero, nel caso di viaggi intercontinentali o di lunga durata, di classe
superiore;
c) una indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani;
e) il compenso per lavoro straordinario, nel
caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga
per un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro
previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si
considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e
quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma
2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il
tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
località diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora
abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali
servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 75, commi 2 e ss., e al
dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente
ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per
ogni chilometro.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12
ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta
per il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle;
b) della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di L. 43.100 per il primo pasto e di complessive
L. 85.700 per i due pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8
ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione
continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta
giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella
ammessa per l'albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Il personale delle diverse aree inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o
facente parte di delegazione ufficiale del CNEL è autorizzato a fruire dei
rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti
della predetta delegazione.
7. Il CNEL individua, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione
della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,
consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la
somma forfetaria di L. 50.000 lorde. Con la stessa procedura il CNEL
stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto
del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento
dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2, lett. a, viene
ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
trasferta in misura intera.
9. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi
del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75%
del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Il CNEL stabilisce, con gli atti previsti
dal proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative,
e previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, la disciplina della trasferta per gli aspetti
di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione
necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con
particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i
criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari
esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di
rimborso spese non ricompresi nella previsione di cui al comma 1.
12. Le trasferte all'estero sono disciplinate
dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di
trasferta di cui al comma 1, lett.a) è incrementata del 50% ; non si
applica la disciplina del comma 8.
b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5,
sono incrementati del 30%.
Il CNEL incrementa le
percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti
dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'Estero del
personale civile dell'amministrazione dello Stato.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità
nel bilancio del CNEL.
1. Il CNEL può istituire un servizio mensa o,
in alternativa, secondo le modalità indicate nei successivi commi,
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. I criteri per usufruire del servizio mensa o
del buono pasto sono stabiliti come segue:
a) nel caso di giornata
lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro
ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art.
41, all'interno della quale va consumato il pasto;
b) indipendentemente dall'articolazione
dell'orario su cinque o sei giorni, nel caso di giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario,
almeno due ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista
dall'art. 41, all'interno della quale va consumato il pasto;
3. Il valore del buono pasto copre la quota a
carico del dipendente e non può superare il costo medio per pasto che il
CNEL sosterrebbe nel caso di istituzione del servizio mensa.
4. I dipendenti in posizione di comando o
distacco appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, ricevono i buoni
pasto secondo la disciplina del presente articolo. I dipendenti del CNEL che
prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche non possono fruire
dei buoni pasto disciplinati dal presente articolo.
5. L'attribuzione del buono pasto non può in
alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione
dell'equivalente in denaro.
1. Il CNEL assume le necessarie iniziative per
la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai
quali sia attribuito uno degli incarichi di cui all'art. 54, che operino in
condizioni di autonomia, con assunzione di responsabilità verso l'esterno,
ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni di cui
all'art. 76, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie
destinate a tali finalità sono indicate nel bilancio, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
2. Il CNEL stipula apposita polizza assicurativa
in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o
per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione
delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto di proprietà del CNEL sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi
di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di
cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di
quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
1. Il CNEL, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei
compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che il
procedimento non sia stato avviato su iniziativa del CNEL o che lo stesso
CNEL non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale
di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per
fatti commessi con dolo o colpa grave, il CNEL ripeterà dal dipendente
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si
applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 75, comma 1.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in
un giorno stabilito dal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno
del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso
tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra
una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento
relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) retribuzione base
mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni
previste all'interno di ciascuna area e dall'indennità integrativa
speciale.
b) retribuzione individuale mensile: è
costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale
di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e
continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o
mensile: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile
per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità
nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità
contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme
corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.
3. La retribuzione oraria
si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il
personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 42, il
suddetto divisore è fissato in 151.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia
stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato
di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi
a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di
sviluppo del progetto:
a) il diritto alla
conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 24; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti
diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia
in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per
motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo
periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 29 del presente contratto.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, il CNEL dispone, con
le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
il CNEL nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla
misura oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b)
1. Le parti convengono procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del d.
lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti concordano
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai
comparti ministeri ed enti pubblici non economici, a condizione di
reciprocità.
1. Le parti prendono atto che, secondo quanto
disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non può
costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del
posto di lavoro e che è fatto divieto al CNEL di svolgere indagini rivolte
ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di
sieropositività.
2. Le parti ritengono, inoltre, in
considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli
organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione
e la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei
confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un
parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a
domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.
1. Per ogni dipendente, la struttura
organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un
apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti prodotti
dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso
professionale, all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo
riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti
conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione
liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
1. Al lavoratore deve essere consegnata una
busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione
dell'ente, il nome, l'area e la posizione economica del lavoratore, il
periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli
elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di
anzianità, indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione,
assegni personali, indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione
delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali,
sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, il
lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. Il CNEL adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti
i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL,
ai sensi dell'art. 72, comma 1 del d. lgs. 29/1993, cessano di produrre
effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
L'area ricomprende quelle figure professionali
che, in attuazione degli indirizzi generali e nell'ambito dei processi
gestionali esistenti nell'organizzazione del segretariato generale del CNEL,
svolgono attività presupponenti:
elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o con il diploma di laurea);
contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultato riferita a rilevanti processi in cui si specifica l'attività del CNEL;
attitudine al "problem solving" rapportate al particolare livello di responsabilità e conoscenza approfondita delle strumentazioni gestionali e operative del CNEL;
attitudine alla gestione delle risorse umane;
capacità di
assumere decisioni anche in situazioni di criticità e di orientare il
contributo personale all'ottimizzazione del sistema, al monitoraggio
sistematico della qualità, alla circolazione delle informazioni,
all'integrazione interna ed esterna.
Accesso dall'esterno
Nelle posizioni C1 e C2, mediante procedure
selettive pubbliche.
Requisiti: Diploma di laurea breve per
l'accesso alla posizione C1; diploma di laurea per la posizione C2.
Accesso dall'interno
Requisiti per l'accesso dall'area B: titolo
di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione C1 o, in
mancanza, il titolo richiesto per l'area B accompagnato da 7 anni di
esperienza professionale nella posizione B1 o di 5 anni nella posizione
B2.
Requisiti per l'accesso alla posizione C2:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla
posizione C2 ovvero laurea breve ed esperienza professionale di 2 anni
nella posizione C1 ovvero titolo di studio di scuola media superiore ed
esperienza professionale di 4 anni nella posizione C1.
Requisiti per l'accesso alla posizione C3:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla
posizione C2 ovvero laurea breve ed esperienza professionale di 4 anni
nella posizione C1 o di 2 anni nella posizione C2 ovvero titolo di
studio di scuola media superiore ed esperienza professionale di 8 anni
nelle posizioni C1 o di 4 anni nella posizione C2.
Appartengono a quest'area le figure
professionali presupponenti :
approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica è acquisibile con il diploma di scuola media superiore);
svolgimento di attività istruttoria di supporto alle funzioni degli organi consiliari e di gestione giuridico-amministrativa e contabile, con utilizzo di strumenti informatici;
contenuto concettuale con responsabilità di risultato riferita a specifici processi produttivi/amministrativi;
media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne/esterne e interazione anche con soggetti esterni per le necessità connesse allo svolgimento dei compiti assegnati;
attitudini adatte a
mansioni qualificate di accoglienza (call-center).
Accesso dall'esterno
Nelle posizioni B1 e B2 mediante procedure
selettive pubbliche.
Requisiti: diploma di scuola media
secondaria di secondo grado
Accesso dall'interno
Requisiti per l'accesso dall'area A: titolo
di studio richiesto per l'area A accompagnato da 6 anni di esperienza
professionale nella posizione A1 o di 4 anni nella posizione A2.
Requisiti per l'accesso alla posizione B2:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno
all'area B o, in mancanza, esperienza professionale di almeno 4 anni
nella posizione B1.
Appartengono a quest'area i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da:
conoscenze di tipo operativo generale (la cui base si sviluppa nella scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta nella mansione;
conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività istituzionale del CNEL e sulle normative interne fondamentali ;
capacità di assicurare il necessario supporto ai processi gestionali con l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie; requisiti di affidabilità nella gestione delle risorse tecniche affidate;
capacità di fronteggiare imprevisti e anomalie nel funzionamento;
mansioni ausiliarie di accoglienza (front-line e call-center);
custodia, vigilanza,
trasporto persone e cose.
Requisiti : assolvimento dell'obbligo
scolastico
Accesso dall'esterno
Nelle posizioni A1 e A2 attraverso le
procedure di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni
Accesso dall'interno
Requisiti per l'accesso alla posizione A2:
esperienza professionale di almeno 2 anni nella posizione A1.
Le parti convengono che per il
riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio e per
l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi
di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi
estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
Le parti convengono che in sede di
contrattazione integrativa viene definita la disciplina relativa alla
partecipazione del personale comandato alle finalità di cui all'art.
72, con esclusione dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna area.
Le parti concordano nel dedicare una
espressa sessione negoziale per la disciplina in materia di permessi e
prerogative sindacali.
Le parti concordano nel ritenere che, anche
a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, si
debbano ritenere confermate le deleghe già rilasciate dal personale del
CNEL a favore delle organizzazioni sindacali prescelte.
Le parti concordano che per la disciplina
dei periodi di aspettativa di 170 giorni di cui all'art. 22 quinques,
comma 3 del CCNL del comparto Ministeri, introdotto dall'art. 4 del CCNL
integrativo del 22 ottobre 1997, verrà recepita la soluzione che sarà
concordata per il personale del predetto comparto.
Le parti concordano nel rinviare ad apposita
sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in
correlazione con la disciplina contrattuale dell'istituendo fondo
nazionale di pensione complementare.
Le parti concordano nel chiarire che, nel
testo dell'art. 8, comma 1, lett. b), il richiamo al contenuto
dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, in materia di elezione
delle RSU, deve intendersi esteso anche al protocollo d'intesa
sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali per l'indizione
delle elezioni delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 73 del D.
Lgs. n. 29/1993.
Le parti concordano nel ritenere che
l'espressione "spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24,
comma 7" contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 25, deve intendersi
riferita alla retribuzione indicata nell'art. 24, comma 7, lett. a),
secondo periodo., a prescindere dalla durata dell'assenza.
Al fine di evitare ogni possibile dubbio
circa la effettiva portata applicativa dell'art. 47, comma 1, del
presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione
ivi prevista deve essere interpretata nel senso che al dipendente che
per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo alla normale
retribuzione pari all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 77,
comma 2, lett. a).