IPOTESI
DI ACCORDO RELATIVA AL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’ENAC
– BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 In
data 25/07/2001, alle ore
13,45
a seguito degli incontri per la definizione del CCNL in oggetto,
le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo.
ART. 1 - Campo di applicazione 1.
Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si
applica al personale ed ai professionisti dipendenti dell’ENAC,
destinatari del CCNL stipulato il …. ART. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare 1.
Gli stipendi tabellari del personale dell’area
tecnico-economica ed amministrativa e dell’area operativa, derivanti
dall’applicazione dell’art. 62 del CCNL del …, corrispondenti alle
posizioni economiche rivestite nell’ambito del sistema di
classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi
lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella
1. 2.
Gli importi annui degli stipendi tabellari e delle posizioni
economiche, nonché i relativi valori differenziali, risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle
misure stabilite dalle allegate tabelle 2a e 2b. 3.
Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui
all’art. 88 del CCNL del …, sono incrementati con le decorrenze e
negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella
allegata tabella 3. 4.
Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti
dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati
alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4. 5.
I valori annui lordi complessivi dell’indennità integrativa
speciale sono evidenziati nelle allegate tabelle 5 e 6. ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi 1.
Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione
dell’art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei
trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono
assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e
relativi contributi, nonché della determinazione della misura dei
contributi di riscatto. 2.
I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2
sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli
effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione
del rapporto di lavoro. ART. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1.
A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 64
del CCNL del … sono incrementate di un importo pari a L. 11.800 medie
mensili pro-capite per tredici mensilità, riferito al personale
dell’area tecnica-economica-amministrativa ed operativa. 2.
L’ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in
presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i
controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi
generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al
finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore a L.
15.400 medie mensili pro-capite per tredici mensilità, riferito al
personale dell’area tecnica-economica-amministrativa ed operativa. ART. 5 - Integrazione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti1.
A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse del fondo per le
politiche di sviluppo dei professionisti di cui all’art. 91 del CCNL
del … sono incrementate di un importo pari a L. 79.600 medie mensili
pro-capite per tredici mensilità, riferito al personale professionale. 2.
L’ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in
presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i
controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti
secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare
risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori dei
professionisti correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità per un importo non superiore a L. 36.800 medie mensili
pro-capite per tredici mensilità, riferito al personale professionale.
Tabella
1
– Incrementi tabellari mensili personale dell’area tecnico-economica
ed amministrativa e dell’area operativa Valori per tredici mensilità
Tabella
2a
– Nuovi stipendi dell’area tecnico-economica ed amministrativa e
dell’area operativa dal 1 luglio 2000
Tabella 2b – Nuovi stipendi dell’area tecnico-economica ed amministrativa e dell’area operativa dal 1 gennaio 2001
Tabella
3
– Incrementi tabellari mensili professionisti Valori per tredici mensilità
Tabella
4
– Nuovi stipendi annui professionisti Valori per dodici mensilità
Tabella
5
– Area tecnica, economica ed amministrativa: importi indennità
integrativa speciale Valori annui lordi
complessivi
Tabella
6
– Professionisti: importi indennità integrativa speciale Valori annui lordi complessivi
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