Personale dirigente dell'ENAC

Contratto collettivo nazionale di lavoro

Biennio economico 2000-2001

 

Art. 1
Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti dell'ENAC risultante dagli aumenti contrattuali relativi al biennio economico 1998-1999, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1/7/2000 € 58,88 (corrispondenti a L. 114.000)

- dal 1/1/2001 € 97,61 (corrispondenti a L. 189.000)

2. Per effetto degli incrementi previsti al comma 1, a decorrere dal 1/1/2001, lo stipendio tabellare della dirigenza ENAC è rideterminato in € 41.007,42 (corrispondenti a L. 79.401.432).

 

Art. 2
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.

 

Art. 3
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti

1. A decorrere dal 31/12/2000 e a valere dal mese successivo, è istituito un fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ENAC. Il fondo è alimentato con i seguenti finanziamenti:

a) un importo di € 37.315,00 (corrispondenti a L. 72.251.915) pro-capite annue lorde - pari alla media annua pro-capite riferita all'anno 1998 dei trattamenti accessori (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, premio individuale per la qualità della prestazione) percepiti dai dirigenti ex RAI - moltiplicato per il numero di dirigenti ENAC in servizio alla data del 31/12/1998;

b) un importo pari ad € 1.535,00 (corrispondenti a L. 2.972.174), corrispondente alle risorse destinate nel biennio economico 1998-1999 alla corresponsione dell'incremento sulla retribuzione di posizione in godimento ai sensi dell'art. 32 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;

c) un importo di € 1.153,00 (corrispondenti a L. 2.232.519) pro-capite annue lorde per tredici mensilità per il numero di dirigenti ENAC in servizio al 31/12/1998, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti;

d) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della Legge 449 del 1997;

e) i compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3 del D. Lgs 165/2001 e dall'art. 21 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;

f) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel quadriennio contrattuale, secondo la disciplina di cui all'art. 34, comma 6, del CCNL dei dirigenti RAI, stipulato il 14/7/1997;

g) le economie derivanti dalla riduzione stabile dei dirigenti, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacità di spesa.

2. L'ENAC può destinare di anno in anno risorse aggiuntive al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il conseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei limiti del bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al d. lgs 286/1999, e comunque in misura non superiore a € 30,00 (corrispondenti a L. 58.088) mensili pro-capite per tredici mensilità per il numero di dirigenti ENAC in servizio al 31/12/1998.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile della relativa dotazione organica, l'ENAC nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. In attuazione della disciplina contenuta nel presente comma, l'ENAC valuta anche l'entità delle risorse da destinare alla remunerazione delle funzioni dirigenziali vacanti, unicamente per il periodo nel quale le predette funzioni siano temporaneamente affidate al personale dell'ente.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

5. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, delle nuove risorse acquisite in attuazione del comma 1, l'ENAC, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti condividono l'obiettivo di limitare l'utilizzazione delle "funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale" e nel caso in cui tali funzioni fossero comunque affidate concordano sull'esigenza che le stesse siano adeguatamente valorizzate, anche mediante la individuazione di uno specifico trattamento economico.

Le parti concordano altresì nel ritenere che nella copertura assicurativa di cui all'art. 68 del CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC sottoscritto il 19/12/2001 siano da ricomprendere anche le tutele delle responsabilità connesse alle funzioni di reggente affidate.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano nel ritenere che la retribuzione di posizione, nel caso di attivazione di nuovi servizi che determini la rimodulazione e la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, è determinata ai sensi e con i limiti definiti dall'art. 33 e seguenti del CCNL 1998-2001.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano nel ritenere che le risorse relative alla retribuzione di risultato non utilizzate nell'anno di riferimento, sono destinate al finanziamento della stessa retribuzione per l'anno successivo, come previsto dall'art. 34, comma 2 del CCNL 1998-2001.