INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Campo di applicazione
Art.
2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO
II relazioni sindacali
Art.
3 Obiettivi e strumenti
Art.
4 Contrattazione collettiva integrativa
Art.
5 Sistema di partecipazione
A)
Informazione
B)
Consultazione
C)
Concertazione
Art.
6 Altre forme di partecipazione
Art.
7 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Art.
8 Pari opportunità
Art.
9 Composizione delle delegazioni della contrattazione
integrativa
Art.
10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art.
11 Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
Art.
12 Prevenzione della conflittualità
TITOLO
III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
13 Il contratto individuale di lavoro
Art.
14 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.
15 Periodo di Prova
Art.
16 Orario di lavoro
Art.
17 Riduzione dell’orario di lavoro
Art.
18 Banca delle ore
Art.
19 Lavoro straordinario
Art.
20 Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo
compensativo
Art.
21 Accordi per la gestione delle eccedenze di personale
Art.
22 Ferie
Art.
23 Permessi brevi
Art.
24 Assenze per malattia
Art.
25 Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
Art.
26 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art.
27 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art.
28 Congedi dei genitori
Art.
29 Congedi per la formazione
Art.
30 Permessi retribuiti
Art.
31 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.
32 Aspettativa per motivi personali o familiari
Art.
33 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art.
34 Cumulo di aspettative
Art.
35 Diritto allo studio
Art.
36 Servizio militare e sostitutivo civile
Art.
37 Comandi e mobilità
TITOLO
IV FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
38 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art
39 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
Art.
40 Trattamento economico - normativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale
Art.
41 Contratto a tempo determinato
Art.
42 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art.
43 Contratto di formazione e lavoro
Art.
44 Disciplina sperimentale del telelavoro
titolo
V norme disciplinari
Art.
45 Doveri del dipendente
Art.
46 Sanzioni e procedure disciplinari
Art.
47 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro
Art.
48 Codice disciplinare
Art.
49 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art.
50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
TITOLO
VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
51 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art.
52 Obblighi delle parti
Art.
53 Termini di preavviso
TITOLO
VII TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
54 Struttura della retribuzione
Art.
55 Tredicesima mensilità
Art.
56 Quattordicesima mensilità
Art.
57 Incrementi degli stipendi tabellari
Art.
58 Effetti degli incrementi stipendiali
Art.
59 Risorse per le politiche del personale e per la produttività
Art.
60 Utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per
la produttività
Art.
61 Conferma di istituti economici precedenti
Art.
62 Collegamento tra produttività ed incentivi
Art.
63 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art.
64 Trattamento di missione
Art.
65 Servizi aziendali
Art.
66 Trattenute per scioperi
Art.
67 Disapplicazione di trattamenti economici non previsti
TITOLO
VIII DISPOSIZIONI di particolare interesse
Art.
68 Previdenza complementare
Art.
69 Formazione del personale
TITOLO
IX DISPOSIZIONI FINALI
Art.
70 Conferma dei benefici economici previsti da discipline
speciali
Art.
71 Disapplicazioni
Art.
72 Clausola di salvaguardia
ALLEGATO
1 codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(ART. 47) *
TABELLA
1 Incrementi degli stipendi tabellari: importi mensili lordi in
€ per 14 mensilità
TABELLA
2 Nuovi stipendi tabellari: importi lordi annui in € per 12
mensilità
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art.
70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall’Unioncamere (d’ora
in avanti "Ente").
2. Il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo del
presente contratto con la dizione "D. lgs. n. 165/2001". L’Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è
richiamata con il termine "Agenzia".
Art.
2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2002
per la parte normativa ed è valido dall' 1 gennaio 1999 fino al 31
dicembre 2000 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza dell’Ente con idonea pubblicità
da parte dell’Agenzia.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dall’Ente entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell’Unioncamere
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione
di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48 del
d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede
di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo
di cui al comma precedente.
TITOLO II
relazioni sindacali
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione delle
responsabilità delle parti, è riordinato in modo da contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale con l'esigenza dell’Unioncamere di innalzare
i livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte.
2. Il
sistema di relazioni sindacali è articolato come segue:
a)
contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel
contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella
contrattazione integrativa;
b)
partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell’informazione,
della consultazione e della concertazione e che può avere come
strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e
Conferenze;
c)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art.
4
Contrattazione collettiva integrativa
1. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati
nell’art. 9, c. 1, lett. b). Essa si avvale delle risorse dell’apposito
fondo unico previsto dall’art. 59 al fine di incrementare la
produttività e la qualità dei servizi nonché di sostenere i processi di
innovazione organizzativa.
2. La
contrattazione collettiva integrativa riguarda le seguenti materie:
a)
criteri generali di ripartizione e utilizzo delle risorse del fondo di
cui all’art. 59 tra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.
60, ivi compresi quelli relativi alla valutazione ed all’incentivazione
del personale;
b)
linee di indirizzo generale per la formazione anche in linea con i
processi di innovazione;
c)
linee di indirizzo e criteri per la garanzia, la prevenzione, la
sicurezza e il miglioramento dell’ambiente e dei luoghi di lavoro,
nonché per l’attuazione degli adempimenti volti a facilitare l’attività
dei dipendenti disabili;
d) pari
opportunità, per le finalità di cui all’art. 8;
e)
criteri generali per i servizi aziendali al personale;
f)
criteri per l’attribuzione dei superminimi di cui all’art. 61,
comma 3;
g)
ricaduta delle innovazioni tecnologiche ed organizzative connesse ai
processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all’utenza
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
h)
accordi di mobilità;
i)
articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
j)
individuazione preventiva delle gravi e documentate situazioni
familiari, in presenza delle quali è possibile elevare il contingente
del numero di rapporti a tempo parziale ai sensi dell’art. 38, comma
11;
k)
definizione dei casi, delle condizioni, dei criteri e delle modalità
per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori ai
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi
dell’art. 42, comma 6;
l)
criteri per l’attribuzione dei compensi per particolari condizioni
di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art. 60 ai lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 43,
comma 11;
m)
criteri per i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore in
telelavoro per consumi energetici e telefonici, ai sensi dell’art.
44, comma 7;
n)
criteri per la definizione del trattamento accessorio compatibile con
la specialità della prestazione in telelavoro, ai sensi dell’art.
44, comma 10.
3. Le
componenti retributive con valenza incentivante sono correlate ai
risultati conseguiti nell’attuazione di programmi, progetti e linee di
attività e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati
raggiunti.
4. Fermi
restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative
indicati nell’art.2, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti di ulteriori
trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2,
lettere b), c), g), i).
5. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si svolgono
in un’unica sessione negoziale, fatte salve specifiche materie legate a
fattori contingenti che richiedano tempi di negoziazione diversi. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti. La contrattazione collettiva integrativa individua inoltre con
cadenza annuale le modalità di utilizzo delle risorse all’uopo
destinate.
6. L’Unioncamere
costituisce la propria delegazione trattante entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione
sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
7. La
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con
le disponibilità di bilancio è valutata entro quindici giorni dalla
definizione dell’ipotesi di contratto dall’organo preposto a tale
controllo, secondo l’ordinamento Unioncamere. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per
Unioncamere, la sottoscrizione è demandata al presidente della
delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo
preposto al controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni.
8. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Art.
5
Sistema di partecipazione
1. Il
sistema di partecipazione si realizza attraverso i modelli relazionali di
seguito disciplinati.
A)
Informazione
1. L’Unioncamere
assicura ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b)
informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale aventi
riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull’organizzazione degli
uffici o sulla gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle
materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce una informazione
preventiva:
a) nei
casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa o la
concertazione;
b) misure
programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c)
criteri relativi alla definizione dei fabbisogni di personale;
d)
criteri per la verifica dei risultati a cui sono correlati i sistemi di
incentivazione del personale;
e)
criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro;
f)
criteri generali per la riorganizzazione degli uffici;
g)
progetti per la sperimentazione del telelavoro;
h)
individuazione dei posti da destinare al rapporto di lavoro a tempo
parziale;
i)
politiche degli organici e dei processi occupazionali;
j)
sperimentazioni gestionali e/o affidamento all’esterno dei servizi;
k)
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale;
l)
programmi di formazione del personale.
3. Nelle
materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce un’informazione
successiva:
a)
applicazione di sistemi di monitoraggio della produttività e della
qualità dei servizi;
b)
andamento generale della mobilità del personale e delle politiche di
reclutamento;
c)
attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure
adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e)
distribuzione complessiva delle risorse del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
f)
distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo
delle relative prestazioni;
g)
criteri utilizzati per la concessione dei permessi per il diritto allo
studio qualora il numero delle richieste superi il limite massimo dei
permessi;
h)
attuazione delle politiche degli organici e dei processi occupazionali.
B)
Consultazione
1. La
consultazione è attivata dall’Unioncamere prima dell’adozione degli
atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di
lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La
consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
a)
organizzazione e disciplina degli uffici;
b)
consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
3. La
consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei casi
previsti dall’art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
C)
Concertazione
1. Nel
corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire
una posizione comune sulle materie oggetto del confronto. Essa deve
concludersi entro il termine massimo di quindici giorni dalla sua
attivazione. Dell'esito della stessa è redatto verbale che riporta le
posizioni delle parti. Durante la concertazione le parti si adeguano ai
principi di correttezza e buona fede.
2. La
concertazione può essere richiesta con atto scritto dai soggetti
sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b), entro tre giorni dal
ricevimento dell’informazione. Essa si svolge in appositi incontri che
iniziano entro quarantotto ore dalla richiesta.
3. La
concertazione riguarda i criteri generali relativi:
a) ai
passaggi di livello di cui all’art. 61, comma 3, ivi compresi i
passaggi dal I livello alla categoria dei quadri intermedi;
b) alla
verifica periodica della produttività degli uffici;
c) alla
introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’Ente
aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro;
Art.
6
Altre forme di partecipazione
1. Nell’ambito
dell’Ente è costituita una Conferenza di rappresentanti delle parti
abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si riunisce due
volte l’anno al fine di coinvolgere il personale in ordine alle linee
essenziali di indirizzo in materia di politiche aventi riflessi sul
personale, nonché di organizzazione e gestione con particolare riguardo
ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di favorire un
adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa, nell’ambito
dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse umane.
2. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, il monitoraggio degli istituti di
flessibilità, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi
sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità
di costituire, a richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, una
Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’Ente è tenuto a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
3. La
composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno
funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
Art.
7
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Qualora
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione
dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all’articolo 47 del d. lgs. n. 165/2001 e - per quanto
concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle previste dall’art.
4 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio
della vigenza del contratto.
2. La
medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a
richiesta di una delle parti.
Art.
8
Pari opportunità
1. Presso l’Unioncamere
è costituito un comitato per le pari opportunità, composto da un
rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e
da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il comitato rimane in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo.
2. Il
comitato per le pari opportunità, nell’ambito delle più ampie
previsioni disposte dalla legge n. 125/1991, svolge le seguenti funzioni:
a)
funzioni di studio, ricerca e promozione sui principi di parità
previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione
della legislazione italiana ed estera e dei programmi di azione
comunitari;
b)
individuazione dei fattori che ostacolano l’effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposta delle iniziative
per il loro superamento;
c)
promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione dei congedi di
maternità e dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la
professionalità;
d)
proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
diffusione e le caratteristiche dei fenomeni.
3. L’Unioncamere
assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del
comitato per le pari opportunità. In particolare, valorizza e
pubblicizza, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal
comitato. Quest’ultimo è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle lavoratrici nell’ambito dell’Unioncamere.
4. Al fine
di assicurare parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e
nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, la contrattazione integrativa, tenendo
conto delle proposte formulate dal comitato, definisce interventi che si
concretizzino in azioni positive a favore delle donne lavoratrici, con
particolare riferimento a:
a)
accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli
stessi;
b)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche
nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
c)
individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
d)
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali.
Art.
9
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. Le
delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa sono costituite:
a) per
Unioncamere, dai dirigenti espressamente designati;
b) per
la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL e dalla rappresentanza sindacale unitaria
(RSU), eletta ai sensi dell’Accordo collettivo quadro integrativo e
correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del
protocollo d’intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall’Aran e
dalle confederazioni sindacali per l’indizione delle elezioni delle
stesse RSU negli enti di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001.
Art.
10
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) la
rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art.9, c. 1, lett. b);
b) i
terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’art. 10, comma 2 del CCNQ del
7/8/1998.
2. I
soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi
quelli previsti dall’art. 10, comma 3 del CCNQ 7/8/1998 sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre
prerogative sindacali, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1 del
medesimo accordo.
Art.
11
Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
1. I
dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed
è trasmessa all’Unioncamere a cura del dipendente o dell’organizzazione
sindacale interessata.
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il
dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Unioncamere e
all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dall’Unioncamere sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Unioncamere.
5. L’Unioncamere
è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.
Art.
12
Prevenzione della conflittualità
1. Il
sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza
e buona fede ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel
rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate alla
contrattazione stessa.
3. Durante
il periodo in cui si svolgono la consultazione o la concertazione, le
parti medesime si attengono ugualmente all’impegno di non assumere
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
TITOLO
III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
13
Il contratto individuale di lavoro
1. Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
regolato da contratti individuali e dal presente CCNL, nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b) data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
categoria, livello e profilo professionale di inquadramento
professionale, nonché il livello retributivo iniziale;
d)
mansioni corrispondenti alla categoria, al livello ed al profilo
professionale di assunzione;
e) durata
del periodo di prova;
f) sede
di lavoro;
g)
termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione
del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito
delle tipologie di cui all’ art. 39, comma 2.
5. In caso
di passaggio di livello, Unioncamere comunica al dipendente, ai sensi del
D. Lgs. n. 152/1997, il nuovo inquadramento conseguito.
6.
Unioncamere, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare
la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al
rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di
ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in
materia di lavoro pubblico. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
Unioncamere. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del
dipendente, l'art. 38, comma 7.
7. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 6, Unioncamere comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
Art.
14
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5
anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di
lavoro. L’Ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella
categoria, nel livello e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni
corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Ente
medesimo al momento del rientro.
2. La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso
al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la
perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell’Unione Europea.
3. Nei casi
previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro
avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge
449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Ente
ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione
da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità
fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora
per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico
si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art.
15
Periodo di Prova
1. Il
dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) q.i. e
primo livello, 120 giorni;
b)
secondo e terzo livello, 60 giorni;
c) quarto
e quinto livello, 45 giorni;
d) sesto
e settimo livello, 30 giorni.
2. Ai fini
del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per malattia, di
astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla
legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto
può essere risolto. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio trovano applicazione gli articoli 24 e 26.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non
in prova.
5. Decorsa
la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell’Ente deve essere
motivato.
6. Decorso
il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente
si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità
dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso
di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima
mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore
di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto,
durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza
retribuzione, presso l’ente di provenienza, e, in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a
domanda, nel profilo di provenienza.
10. Possono
essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
Art.
16
Orario di lavoro
1. L'orario
di lavoro è fissato in 36 ore per i dipendenti a tempo pieno, distribuite
su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
2. Agli
effetti dell'applicazione degli istituti contrattuali, il sabato non è
considerato festivo.
3. Il
rispetto dell'orario di lavoro è garantito con sistemi obiettivi e
automatici di controllo.
4. La
distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di
flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario
flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di
inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le
facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea
presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima
struttura;
b) orario
plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
periodo di riferimento;
c)
utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei
servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di
lavoro;
d)
priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266.
Art.
17
Riduzione dell’orario di lavoro
1. Al
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto
in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario fino
a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali
riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli
assetti organizzativi.
2. Le parti
si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce
di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
Art.
18
Banca delle ore
1. Al fine
di mettere i lavoratori in grado di fruire in modo retribuito o come
permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero,
per i lavoratori in part-time orizzontale, di lavoro supplementare, è
istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun
lavoratore.
2. Nel
conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione
di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei
limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell’Ente,
da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso
di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore
accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui
all’art. 19, comma 5, che in rapporto alle ore accantonate vengono
pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’Ente,
a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come
riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e
di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A
livello di Ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di
iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito
della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi
accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta
paga.
Art.
19
Lavoro straordinario
1. Quando
le esigenze di servizio lo richiedano il personale, preventivamente
autorizzato, è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell’orario
normale e ha diritto al compenso per lavoro straordinario.
2. Allo
straordinario sono destinate risorse in misura non superiore a quelle già
destinate ai sensi dell’art. 11, comma 2 del CCNL 11/9/1995, ridotte del
5%.
3. Nel
rispetto della spesa complessiva l’Amministrazione determina
annualmente, in relazione alle effettive esigenze, i limiti individuali
per la prestazione di lavoro straordinario, per i quali è richiesta
comunque l’autorizzazione preventiva.
4. L’ente
individua tra i dipendenti appartenenti al profilo professionale di
autista chi percepisce una indennità mensile revocabile di funzione,
comprensiva delle prestazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo
nonché delle pause tecniche, la cui entità è determinata utilizzando
quale mero parametro la cifra corrispondente al compenso di 60 ore di
lavoro straordinario.
5. Ogni ora
di lavoro straordinario feriale viene compensata con la retribuzione
oraria maggiorata del 25%, mentre il lavoro effettuato nelle domeniche e
negli altri giorni riconosciuti festivi per legge, nonché delle ore
notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 viene compensato con la
retribuzione oraria maggiorata del 50%.
6. La
retribuzione oraria si ottiene dividendo per 160 la retribuzione globale
mensile lorda. Nella predetta nozione di retribuzione sono comprese le
voci retributive di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), b), d), e),
f), g). Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art.
17 il predetto divisore è pari a 156.
Art.
20
Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
1. Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della
retribuzione oraria di cui all’art. 19, comma 6, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2. L’attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il
lavoro straordinario festivo.
3. L’attività
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario non festivo.
4. La
maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento
accessorio collegato alla prestazione.
5. Agli
oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni
caso con le risorse previste dall'art. 59.
Art.
21
Accordi per la gestione delle eccedenze di personale
1. In
relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del d. lgs. n.
165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
nel proprio ambito, l’Ente comunica a tutti gli enti o amministrazioni
di cui all’art. 1, c 2 del d. lgs n. 165/2001 presenti a livello
provinciale regionale e nazionale, l’elenco del personale in eccedenza
distinto per qualifica professionale richiedendo la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti
destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati,
comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti vacanti
nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito
delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti
disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni;
con la specificazione di eventuali priorità; l’Ente dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora
si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’ente
forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a)
dipendenti portatori di handicap;
b)
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
c)
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
d)
particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e
in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è
accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal
dipendente;
e)
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La
ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
contrattazione integrativa.
5. Per la
mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può
prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine
di favorire la ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti
nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di
classificazione vigente.
Art.
22
Ferie
1. Il
personale ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie stabilite nella
misura di 25 giorni lavorativi.
2. Il
personale assunto dopo l’11/9/1995 ha diritto ad un periodo di ferie di
22 giorni lavorativi che salgono a 25 giorni al compimento del terzo anno
di servizio.
3. Il
diritto alle ferie è irrinunciabile, non può essere sostituito da
indennità compensative e si acquisisce all’atto dell’assunzione in
servizio.
4. Nel caso
in cui il dipendente non abbia compiuto un anno di servizio, il periodo di
ferie spettantegli è computato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono
i mesi di servizio prestati.
5. Il
calendario delle ferie è regolato dal Segretario generale, previa
consultazione delle RSU di cui all’art. 9, c. 1, lett. b).
6. Il
personale ha altresì diritto all’osservanza delle festività
riconosciute dalla legge. E’ altresì considerato giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Le
festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 (salvo quelle
eventualmente ripristinate da leggi successive) coincidenti con le
domeniche non vengono recuperate con altrettanti giorni lavorativi di
ferie; per esse viene riconosciuto nel mese di settembre l’importo della
retribuzione corrispondente ad un giorno.
Art.
23
Permessi brevi
1. Il
dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del
dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio.
Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno
quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. La
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire
al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie e, comunque,
non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di
particolare urgenza o necessità.
3. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di
mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della
retribuzione.
Art.
24
Assenze per malattia
1. Il
dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato
il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta
può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in
casi particolarmente gravi.
3. Prima di
concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Ente
procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite della A.S.L. competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso
che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, si applica l’art.
25.
5. Ove non
sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso
che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del
rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del
preavviso.
6. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
7. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
TBC.
8. Il
trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia
è il seguente:
a)
intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di
tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o
in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente competono anche gli
istituti di retribuzione accessoria a carattere fisso e ricorrente;
b) 90%
della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi
3 mesi di assenza;
c) 50%
della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i
periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
9. In caso
di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili,
come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal
comma 8, lettera a) del presente articolo.
10.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in
cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza,
salvo comprovato impedimento.
11. Il
dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o
alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'Ente
dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Unità Sanitaria Locale.
13. Il
dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il
dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o
festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. Qualora
il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a
richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'Ente.
16. Nel
caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento
del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato
dal dipendente all'Ente fino a concorrenza di quanto dallo stesso erogato
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere "a",
"b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Art.
25
Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei
confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo
svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l’Ente non
può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo
riferito allo stesso livello di inquadramento assicurando un adeguato
percorso di riqualificazione.
2. In caso
di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, il dipendente
può essere impiegato in un profilo di livello immediatamente inferiore.
3. I posti
che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della
disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla
ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso
di destinazione ad un profilo appartenente a livello inferiore, il
dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non
riassorbibile, del livello di provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso
in cui detto personale non possa essere ricollocato nell’ambito dell’Unioncamere
con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto
compatibile, la disciplina di cui all’art. 21.
Art.
26
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In
caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non
oltre il periodo previsto dall'art. 24, commi 1, 2 e 3. In tale periodo
al dipendente spetta l’intero stipendio di cui al comma 8 del citato
art. 24.
2.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dall’art. 25. Nel caso in cui Unioncamere
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista
da tali disposizioni, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente
non spetta alcuna retribuzione.
3. Nel
caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa
di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma
7, della legge n. 68/1999.
Art.
27
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo
scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto
terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo
del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto
di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art.
24, comma. 8; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore, per la durata del progetto;
c)
riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di
inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I
dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il
terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni
previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di
recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 32 nei
limiti massimi ivi previsti. La stabile convivenza è accertata sulla base
della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora
i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle
previste terapie, Unioncamere dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento
della prestazione lavorativa.
4. Il
dipendente deve riprendere servizio presso Unioncamere nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.
28
Congedi dei genitori
1. Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001.
2. In
caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio,
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneità al servizio, che il restante periodo di congedo
obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito,
decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel
periodo di congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.
Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi
di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spettano l’intera
retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti.
4. Nell’ambito
del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n.
151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per
intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
5.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al
terzo anno, nel caso previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001,
alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al
precedente comma 4.
6. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda,
con la indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario
periodo di astensione.
8. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 5, la domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
9.
Secondo quanto previsto dall’art. 41 del d. lgs. n. 151/2001, in caso
di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del medesimo
decreto sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal
padre.
Art.
29
Congedi per la formazione
1. I
congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della
legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
Unioncamere, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione
nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle
diverse categorie e livelli in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la
concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare a Unioncamere una
specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa
che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima
dell’inizio delle attività formative.
4. Le
domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti
di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine
di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
Unioncamere può non concedere il congedo ovvero differirne la fruizione
fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente il periodo di
differimento può essere più ampio per consentire la utile partecipazione
al corso.
6. Al
lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3,
della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione a Unioncamere ed ai
controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 24 e, ove si
tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 26.
7. Il
lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del
comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con
diritto di priorità.
Art.
30
Permessi retribuiti
1. Per
visite mediche, analisi cliniche e altre esigenze di carattere sanitario,
i dipendenti possono richiedere permessi non recuperabili la cui validità
è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante
l'effettivo svolgimento delle analisi e la durata della permanenza presso
la struttura prescelta, la quale dovrà inoltre essere disponibile
esclusivamente in orari coincidenti con quello di servizio.
2. Per
particolari accadimenti familiari quali nascite, lutti e interventi
chirurgici, nonché per la partecipazione a concorsi pubblici o ad esami
il Segretario generale può concedere permessi retribuiti da uno fino a
tre giorni consecutivi.
3. In caso
di matrimonio il dipendente ha diritto ad un periodo continuativo, da
godere in un'unica soluzione, di 15 giorni di calendario, da non
computarsi nelle ferie annuali.
4. Il
dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche
disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi
straordinari comunque denominati.
5. Nei
permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui al precedente
comma 8, sono compresi i permessi per donazione di sangue di cui alla
legge 584/1967 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli per
donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo 2001, n. 52.
Art.
31
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 con
fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
2. Ai
dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione della
borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina prevista
dall’art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come integrata
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art.
32
Aspettativa per motivi personali o familiari
1. L’Ente
valuta nei limiti di compatibilità con la funzionalità dell’ufficio,
le eventuali richieste di aspettativa non retribuita per motivi personali
o familiari, che non possono comunque superare il periodo massimo
continuativo di sei mesi, salvo comprovate gravi necessità e, comunque,
la durata massima di 18 mesi nel triennio.
2. Sono
fatte salve le discipline contenute in specifiche disposizioni di legge.
Art.
33
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il
dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente
stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza
assegni, qualora Unioncamere non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente
stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento
nella località in questione anche in altro ente o altra amministrazione.
3. L’aspettativa
concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al
periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa
può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni o in difetto di
effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art.
34
Cumulo di aspettative
1. Il
dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di
aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione
non si applica nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per
cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui al D. Lgs.
n. 151/2001.
2.
Unioncamere, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il
dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.
35
Diritto allo studio
1. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in
aggiunta alle attività formative programmate da Unioncamere - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso Unioncamere all’inizio di ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
2. I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei
soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o
psico-fisico.
3. Il
personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli
esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario
né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora
il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma
1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
priorità:
a)
dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di
integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b)
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c).
5. Nell’ambito
di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è
accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio
della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
6. Qualora
a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5
sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto
allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
7. Per la
concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di
partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata
con l’Ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito
negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
Art.
36
Servizio militare e sostitutivo civile
1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle
armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento
volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio,
determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di
prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto
il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I
dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo
civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del
posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro
quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa
di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione di Unioncamere per
riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del
dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli
effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I
dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità
di servizio. Al predetto personale, Unioncamere corrisponde l'eventuale
differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione
militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente.
Art.
37
Comandi e mobilità
1. Il
comando di personale dell’Ente o presso l’Ente stesso avviene in base
alle norme generali regolanti tale fattispecie.
2. Per
esigenze funzionali proprie e degli organismi di destinazione, che ne
facciano espressa richiesta anche nominativa, l’Ente può inviare propri
dipendenti presso altri datori di lavoro per periodi rinnovabili non
superiori ad un anno, previa espressa accettazione dell’interessato e
sentite le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b).
3. I
rapporti economici tra l’Ente e gli organismi di destinazione sono
regolati da convenzioni stipulate dal Segretario generale dell’Unioncamere,
sulla base di specifiche indicazioni del Comitato di Presidenza.
5. L’Ente
può altresì richiedere ad altri organismi ed alle Camere di Commercio
associate l’invio presso di sé di personale da loro dipendente per
periodi rinnovabili non superiori ad un anno, nel rispetto delle norme
fissate nei rispettivi ordinamenti, regolando i rapporti economici
conseguenti in base a quanto previsto dal comma 3.
6. La
mobilità volontaria del personale Unioncamere verso altre pubbliche
amministrazioni avviene a domanda del dipendente interessato che abbia
superato il periodo di prova, con l’assenso di Unioncamere e dell’amministrazione
di destinazione e nel rispetto dell’inquadramento contrattuale dello
stesso dipendente.
TITOLO
IV
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
In
relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di
lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la
particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle
risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità,
offrono ad Unioncamere ampi margini di gestione diretta dei servizi,
permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazione
coordinate e continuative nell’espletamento delle attività
istituzionali.
Art.
38
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1.
Unioncamere può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a)
assunzione, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b)
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il
numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 20% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascun
livello e categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di
particolare responsabilità preventivamente individuate da Unioncamere. Il
lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo
rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia
all’incarico conferitogli.
3.
Unioncamere, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito
della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione
seguita da incontro con le organizzazioni sindacali di cui all’art 9, c.
1, lett. b), individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo
parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art.
39 comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base
delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria,
livello e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo
le procedure selettive previste dal regolamento di Unioncamere.
4. Nel caso
che Unioncamere non abbia provveduto agli adempimenti previsti nel comma
3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione
della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente
entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal
dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui
al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma
2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre),
deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5.
Unioncamere, entro il predetto termine, può, con decisione motivata,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio
6. Nel caso
di cui al comma 4 trovano applicazione l’art. 1, comma 59, della L. n.
662/96, l’art. 39, comma 27 della L. n. 449/1997 in materia di
individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art. 59, comma
1, lett. f) del presente contratto.
7. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto
delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche
mediante l’iscrizione ad albi professionali.
8.
Unioncamere, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,
è tenuta ad individuare le attività che, in ragione della interferenza
con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di
cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art.1, comma 58
bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art. 9, c. 1,
lett. b)
9. Nel caso
di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività
esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica
attività di servizio, Unioncamere nega la trasformazione del rapporto a
tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il
dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, a Unioncamere l’eventuale
successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
11. In
presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
individuate in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle
esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al
comma 2 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle
procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti
temporali.
12. Qualora
il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i
contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a) ai
dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
b) ai
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore
al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da
gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c) ai
genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La
costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma
scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa
nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento
economico.
14. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione,
anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15. I
dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto
di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un
triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico.
16.
Unioncamere informa con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art.
9, c. 1, lett. b), sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale,
sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro
aggiuntivo e straordinario.
Art
39
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di
posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare
il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a)
orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura
ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione
di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 giorni);
b)
verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
3. Il tipo
di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai
posti di cui al comma 3 dell’art. 38 vengono previamente definiti da
Unioncamere e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal
comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.
Art.
40
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
1. Al
personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e
solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare, di cui all’art. 1, comma 2,
lett. e) del D. Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata
dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori
ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. Il
ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate
esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di
difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale
non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore
di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria globale di fatto maggiorata di una percentuale pari al
25%.
5. Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2.
Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di
cui all’art. 19, comma 6 con una maggiorazione pari al 25%.
6. Qualora
le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limiti massimi dai commi 2 e 5, la
percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata
al 50%.
7. Gli
oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono a carico delle
risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario.
8. Il
consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del
lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente
occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo
e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
9. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le
ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica
anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL,
ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale,
è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità
dal lavoro previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte non
cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico,
spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il
permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per
maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il
periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
periodi effettivamente lavorati.
10. Il
trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
11. I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo
parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale
al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti
integrativi.
12. Al
ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero gli assegni per il nucleo familiare.
13. Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. Per
tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute
nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
41
Contratto a tempo determinato
1. Le
assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle
vigenti disposizioni legislative in materia, nonché dalle disposizioni
del presente articolo.
2. A tutto
il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto
a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le
ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in
caso di assenza per malattia o infortunio, fermi restando, in quanto
compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 26, si applica l’art.
5 del D.L. 12/9/1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge
11/11/1983 n. 638; i periodi di trattamento economico intero sono
stabiliti in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista
del servizio utilizzando i criteri di cui all’art. 24, comma 8,
salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il
trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del
posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso
superare il termine massimo fissato dall'art. 24;
c)
possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in
caso di matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma 3;
d) sono
comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro
stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n. 53/2000;
e) il
lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata
prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo
di prova, secondo la disciplina di cui all’art. 15, non superiore
comunque a due settimane, per i rapporti di durata fino a sei mesi, e
di quattro settimane, per quelli di durata superiore.
3. Il
servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della
formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
4. Il
contingente del personale da assumere con contratto a tempo determinato,
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, non può
superare, a livello di ente, il 15% dei posti di organico.
5. L’Ente
disciplina, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, nel rispetto
dei principi di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001, le
procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a termine.
Art.
42
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1.
Unioncamere può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere
non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
modalità del reclutamento ordinario.
2. In
particolare, oltre che nei casi previsti dall’art.1, comma 2, lett. b) e
c) della legge n.196/1997, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo
sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei
criteri generali indicati nel comma 1:
a) per
consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste
nell’assetto organizzativo di Unioncamere, anche al fine di
sperimentarne la necessità;
b) in
presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti
vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano
state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è
elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a
profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
garantire standard definiti di prestazioni;
c) per
punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie;
d) per
particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione e
aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e
di progettazione e implementazione di sistemi per la qualità, che non
possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in
servizio;
e) per
soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le
relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente
di lavoro e dei servizi ;
3. Il
numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare
il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo
indeterminato in servizio presso l’ente, arrotondato, in caso di
frazioni, all’unità superiore.
4. Il
ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili del settimo e
del sesto livello.
5. Si
rinvia alle disposizioni della legge n. 196/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente
articolo.
6. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora
partecipino a programmi o progetti di produttività hanno titolo a
partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione
integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori,
nonché il loro eventuale finanziamento.
7.
Unioncamere comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare
del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell’art.7 della legge n. 300/1970.
8.
Unioncamere è tenuta, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione
relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. n. 626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I
lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso Unioncamere i
diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.
300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10.
Unioncamere provvede alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b),
sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata
prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi
di motivate ragioni d’urgenza Unioncamere fornisce l’informazione in
via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla
fine di ciascun anno Unioncamere fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art.
9, c. 1, lett. b), tutte le informazioni necessarie alla verifica del
rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine
Unioncamere fornisce alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL e all’ARAN tutte le informazioni di cui al precedente
comma 10.
12. In
conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto a
Unioncamere di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al
presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla
fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Art.
43
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell’ambito
della programmazione del fabbisogno di personale, Unioncamere può
stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16
del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2.
Unioncamere non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora
abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di
professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le
selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni
riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure
semplificate.
4. Il
contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione
di professionalità elevate;
b) per
agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto organizzativo e di servizio.
5. Le
esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di
formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per
altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini
del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del
personale, sono considerate elevate le professionalità collocate nei
livelli primo e secondo. Il contratto di formazione e lavoro non può
essere stipulato per l’acquisizione di professionalità collocate nel
livello settimo.
7. Ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare
corrispondente al profilo di assunzione.
8. Per i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma
4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto,
è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni
prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i
lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non
può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base
relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del
lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Gli oneri
della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui
all’art. 69, comma 4.
9. Le
eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle
previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono
retribuite.
10. Il
contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i
principi di cui all’art.13 , e deve contenere l’indicazione delle
caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel
caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il
trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare, dall’indennità
integrativa speciale, dalla tredicesima e quattordicesima mensilità,
dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche
della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La
contrattazione integrativa può disciplinare l’attribuzione di compensi
per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art.
60, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del
progetto di formazione e lavoro.
12. La
disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo
determinato, con le seguenti eccezioni:
a) la
durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione
effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo
stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal
comma 4, lett. a);
b)
nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari
alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella
predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere
rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il
contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza
prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere
prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
a)
malattia;
b)
gravidanza e puerperio e congedo parentale;
c)
servizio militare di leva e richiamo alle armi;
d)
infortunio sul lavoro.
15. Prima
della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di
formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al
termine del rapporto Unioncamere è tenuta ad attestare l’attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato
è rilasciata al lavoratore.
17. Il
rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di
lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai
sensi dell’art. 5 , lett. C., il procedimento ed i criteri per l’accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la
partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel
caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a
tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a
tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
19. Non è
consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora
Unioncamere non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia
scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata
impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
20. I
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di
esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
Art.
44
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il
telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici
strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta
la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o
nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività
lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente
e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2.
Unioncamere, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti
sindacali di cui all’art. 9 c. 1, lett b), può definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite
dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il
23/3/2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle
risorse umane.
3. I
singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
individuati secondo le previsioni dell’art.4 del CCNL quadro del
23/3/2000.
4.
Unioncamere definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei
rientri nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere
inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario
di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene
distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in
relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata
di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di
servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario
di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la
durata dei due periodi si riduce del 50%. Per effetto della distribuzione
discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il
lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle
quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto
proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell’ente.
7. La
postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese di Unioncamere, sulla quale gravano i costi di
manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel
caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea
telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
esercizio a carico di Unioncamere, espressamente preventivati nel progetto
di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche
in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di
contrattazione integrativa.
8.
Unioncamere, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
a) danni
alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni
a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso
delle stesse attrezzature.
Unioncamere
provvede altresì alla copertura assicurativa INAIL
9. La
verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di
lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei
mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le
modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del
documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del
D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo
riguarda.
10. La
contrattazione integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio
compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle
finalità indicate nell’art. 60.
11. E’
garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la
partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e
l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
12. I
lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze
di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
13. E’
istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione
paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di Settore
e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con
riunioni annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali
problemi.
titolo
V
norme disciplinari
Art.
45
Doveri del dipendente
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di
buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo
il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati
propri ed altrui.
2. Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.
3. In tale
specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore
qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a)
collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto,
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dell’ordinamento ai sensi dell' art. 24 della legge n.
241/1990;
c) non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia
titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990,
dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonché
attuare le disposizioni dello stesso Ente in ordine della Legge n.
455/2000 in tema di autocertificazione;
e)
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per
la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l'autorizzazione del dirigente;
f)
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed
astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od
infortunio;
h)
eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene
che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i)
vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j)
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non
valersi di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non siano
di servizio;
l) non
chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
m)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che
non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in
locali non aperti al pubblico;
n)
comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in
caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,
salvo comprovato impedimento;
p)
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari
o non finanziari propri.
Art.
46
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell’art.
45 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni;
e)
licenziamento con preavviso;
f)
licenziamento senza preavviso.
2. L'Ente,
salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e
comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo
l'ordinamento dell'Ente è tenuto alla contestazione, è venuto a
conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La
convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha
dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni.
4. Nel caso
in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2,
segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente, secondo l’ordinamento
dell’Ente, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Al
dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso
a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data
della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente,
irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 48, nel
rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 48,
anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c) dello stesso articolo.
Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
8. Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
9. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Art.
47
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
1. L’Ente
adotta, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al
Titolo II, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei
luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire
linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno
specifico codice-tipo (allegato 1).
Art.
48
Codice disciplinare
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto
previsto dall' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e l'entità di
ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari
nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso
gli utenti;
f)
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel
biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate
con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si
applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b)
condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali
e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o
vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e
di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6
della legge. n. 300/1970;
f)
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi.
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli
utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante
lo stato di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa;
g)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h)
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o
di terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L.
n. 300/1970;
j) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste
nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7
lett. a);
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Ente o ad essa affidati;
c)
rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e)
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o
altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanna passata in giudicato:
c1)
per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) , b), c), d),
e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art.
1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
c2)
per gravi delitti commessi in servizio;
d)
condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e)
violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in
relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, deve essere
avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta
anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.
Qualora l'Ente sia venuto a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad
una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di
condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti
dall'art. 46 comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro
180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
Art.
49
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente,
laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con
la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal
lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2. Quando
il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il
periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella
sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il
periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità
di servizio.
Art.
50
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.48, commi 6 e 7.
3. L'Ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma
1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui
al comma 2.
4. Resta
fermo l'obbligo di sospensione negli altri casi previsti dalla legge n.
97/2001.
5. Nei casi
previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 48,
commi 8 e 9.
6. Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa
mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso
di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio.
8. Quando
vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
TITOLO
VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
51
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei
casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 24, 26, 48, comma 7,
nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa ai
sensi dell’art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, ha luogo:
a) al
compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per
recesso del dipendente;
c) per
recesso dell’amministrazione;
d) per
decesso del dipendente;
e)
perdita della cittadinanza nel rispetto della normativa comunitaria in
materia.
2. La
cessazione dal servizio può avvenire anche d’intesa con l’Ente, che
può concordare la conseguente definizione degli aspetti economici. Con
proprio provvedimento l’Ente stabilisce i criteri generali per l’esercizio
di tale facoltà.
Art.
52
Obblighi delle parti
1. Nelle
ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 51, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista, senza obbligo per Unioncamere di dare il preavviso o di erogare
le corrispondenti indennità sostitutive ed opera dal primo giorno del
mese successivo a quello del compimento dell’età prevista salvo che le
disposizioni vigenti consentano la permanenza nel servizio a domanda dell’interessato.
In tale ultima ipotesi, la relativa domanda deve essere presentata almeno
un mese prima del compimento del limite di età.
2. Nei casi
di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente di cui
alla lett. b) dell’art. 51, quest’ultimo deve darne comunicazione per
iscritto a Unioncamere rispettando i termini di preavviso di cui all’art.53.
3. Nei casi
di risoluzione del rapporto ad iniziativa di Unioncamere, quest’ultima
è tenuta a specificarne contestualmente i motivi e rispettando i termini
di preavviso, salvo nei casi disciplinati dall’art. 53 e dal precedente
comma 1.
4. Nell’ipotesi
di cui all’art. 51, comma 1, lett. e) e comma 2, la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
Art.
53
Termini di preavviso
1. In tutti
i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due
mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre
mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c)
quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso
di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
metà.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4. La parte
che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. Unioncamere ha diritto di trattenere su quanto eventualmente
dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio
di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in
facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal
caso non si applica il comma 4.
6.
L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso
di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando le
stesse voci retributive riconosciute in caso di malattia secondo quanto
previsto dall’art. 24.
TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
54
Struttura della retribuzione
1. La
struttura della retribuzione del personale Unioncamere si compone delle
seguenti voci:
a)
stipendio tabellare corrispondente alla categoria ed al livello di
appartenenza;
b)
indennità di contingenza, nei valori in atto;
c)
tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, rispettivamente
secondo la disciplina di cui all’art. 55 ed all’art. 56;
d)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto;
e)
superminimi, secondo la disciplina di cui all’art. 61;
f)
indennità di funzione prevista per il personale appartenente alla
categoria quadri intermedi, nelle misure e secondo la disciplina
richiamata all’art. 61, comma 1, lett. b);
g)
incentivo di professionalità, secondo la disciplina richiamata all’art.
61, comma 1, lett. a);
h)
compensi per lavoro straordinario, di cui all’art. 19, ove
spettanti;
i)
compensi incentivanti ed altri compensi ed indennità previsti in base
al presente contratto, ove spettanti.
2. La
retribuzione individuale di anzianità è confermata unicamente per il
personale in servizio, negli importi spettanti alla data di stipulazione
del presente CCNL. A seguito della progressiva cessazione dal servizio dei
lavoratori interessati, gli importi relativi a tale voce retributiva
confluiscono a decorrere dal 1/1/2000 tra le risorse del fondo di cui all’art.
59.
3. Il
personale ha diritto agli assegni per il nucleo familiare nelle misure ed
alle condizioni stabilite dalle leggi.
Art.
55
Tredicesima mensilità
1. Al
personale viene corrisposta, nel mese di dicembre entro fine mese, una
tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui
all’art. 54, comma 1 lettere a), b), d), e), f), g) spettanti nel mese
di dicembre.
2. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell’ambito
di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o
sospensione parziale o totale della retribuzione, che siano intervenuti in
corso di periodo, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per
ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La
tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione
o la privazione del trattamento economico; non è dovuta inoltre al
personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
4. Per i
periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità
relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
Art.
56
Quattordicesima mensilità
1. Al
personale viene corrisposta, nel mese di giugno entro fine mese, una
quattordicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di
cui all’art. 54, comma 1 lettere a), b), d) e), f), g) spettanti nel
mese di giugno.
2. La
quattordicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in
servizio continuativo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno
dell’anno in cui viene corrisposta. Nell’ambito di tale periodo, nei
casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o
totale della retribuzione, che siano intervenuti in corso di periodo, la
quattordicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. Per
quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima
mensilità, si fa riferimento alle analoghe disposizioni dell’art. 55
riguardanti la tredicesima mensilità.
Art.
57
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 1 del CCNL
del 6/3/1998 sono incrementati degli importi mensili lordi, per
quattordici mensilità, indicati nella allegata tabella 1, alle decorrenze
ivi previste.
2. A
seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori
economici degli stipendi tabellari sono rideterminati secondo le
indicazioni della allegata tabella 2, con le decorrenze ivi previste.
Art.
58
Effetti degli incrementi stipendiali
1. Le
misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 57 hanno
effetto sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul
trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 50,
comma 6, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi. Il compenso per il lavoro
straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene
calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I
benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo
hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti sulla
determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
biennio economico 1999-2000. Agli effetti del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità di mancato preavviso, nonché quella prevista
dall’art. 2122 C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art.
59
Risorse per le politiche del personale e per la produttività
1. A
decorrere dal 1/1/1999, sono annualmente destinate a sostenere le
iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’economicità e la
qualità dei servizi, le seguenti risorse:
a) le
risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione dei premi di
produttività di cui all’art. 12 del CCNL 11/09/1995;
b) le
risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione dell’indennità
di cassa ai sensi dell’art. 32 del regolamento approvato con DPCM
22/11/1991;
c) le
risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione degli incentivi
su progetti finalizzati, di cui all’art. 5 del CCNL 06/03/1998;
d) a
decorrere dal 31/12/2000, un importo dello 0,6% del monte salari dell’anno
1998, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
e) le
somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
f) le
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
e modificazioni;
g) i
risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di
cui all’art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo quanto
previsto dal successivo art. 66;
h) un
importo pari all’1,2% del monte salari 1998, esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
2. In caso
di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non
possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento
stabile delle dotazioni organiche, l’Ente, nell’ambito della
programmazione dei fabbisogni di personale, valuta anche l’entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individua la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
Art.
60
Utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per la
produttività
1. Le
risorse di cui all’art. 59 sono destinate alle finalità di cui al comma
2 al netto di quelle già utilizzate nel corso del biennio economico
1999-2000 per gli istituti economici del trattamento accessorio ai sensi
della previgente disciplina contrattuale. Le predette risorse sono
finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei
livelli di produttività e di economicità dell’ente e nella qualità
dei servizi.
2. In
relazione alla finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art.
59 sono utilizzate per:
a)
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di una
gratifica e di premi individuali di merito per prestazioni o per
incarichi che richiedono particolare impegno e responsabilità;
b)
corrispondere l’indennità di maneggio valori, secondo la disciplina
di cui all’art. 63;
c)
corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano
oneri o disagi particolarmente rilevanti, nonché i compensi di cui
all’art. 20, c. 1 previsti per i dipendenti che non usufruiscono del
riposo settimanale.
3. Le
risorse di cui all’art. 59 non utilizzate o non attribuite con
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
Art.
61
Conferma di istituti economici precedenti
1. Sono
confermati gli istituti economici di seguito indicati e le relative fonti
di finanziamento:
a)
incentivo di professionalità di cui all’art. 12, comma 2 del CCNL
11/9/1995, così come sostituito dall’art. 2 del CCNL 6/3/1998;
b)
indennità di funzione dei quadri intermedi di cui all’art. 3 del CCNL
11/9/1995;
c)
indennità di funzione di cui all’art. 6 del CCNL 6/3/1998;
d)
gradino di retribuzione di cui all’art. 2, comma 6 del CCNL 11/9/1995.
2. I
compensi di cui al comma 1 continuano ad essere erogati a carico delle
risorse già previste dai precedenti CCNL, secondo le discipline
richiamate dallo stesso comma 1. L’importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità del personale comunque cessato dal servizio
viene recuperato tra le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo
di professionalità, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6 del
CCNL 6/3/1998.
3. In sede
di determinazione delle figure professionali relative ai singoli livelli,
i passaggi di livello sono disciplinati previa concertazione dei relativi
criteri generali con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9,
fatta comunque salva per ciascun livello la facoltà di riconoscere l’attribuzione
di superminimi secondo i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa ai sensi dell’art 4.
Art.
62
Collegamento tra produttività ed incentivi
1. La
attribuzione dei compensi di cui all’art. 60, comma 2, lett. a) è
strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento della qualità ed economicità dei servizi ed è quindi
attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di
ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante
gli strumenti di valutazione e controllo della gestione adottati secondo
il proprio ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in
coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.
Art.
63
Indennità di cassa e maneggio denaro
1. Al
personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di
continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione
di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete
una indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura dell’1% della
giacenza mensile media della piccola cassa dell’ente.
2. L’indennità
di cui al presente articolo è corrisposta con risorse a carico del fondo
di cui all’art. 59.
Art.
64
Trattamento di missione
1. Per
missioni sul territorio nazionale e fuori dal Comune di Roma il
trattamento al personale è il seguente:
a)
rimborso a pie’ di lista delle spese effettive di viaggio e
trasporto, postali, telefoniche, nonché di ogni altra spesa sostenuta
in esecuzione del mandato nell’interesse dell’Ente;
b)
rimborso a pie’ di lista delle spese di alloggio, nel limite dell’albergo
di prima categoria o equiparati;
c)
rimborso delle spese di vitto, nel limite di € 46,48 giornalieri;
d) per
ogni giornata di missione, o sua frazione superiore alle sei ore, è
inoltre corrisposto un importo aggiuntivo, per le spese non
documentabili, pari al 2% della retribuzione lorda mensile del
dipendente in missione.
2. In
alternativa al trattamento di cui al comma 1, il personale può scegliere
di volta in volta il rimborso delle sole spese di cui al precedente comma
1, lett. a), con l’aggiunta di una indennità di missione giornaliera di
€ 90,38.
3. Nel caso
di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dipendente, il
rimborso chilometrico è determinato in base alle tabelle pubblicate dall’ACI.
4. Per le
missioni all’estero si corrisponde il rimborso a pie’ di lista delle
spese documentate di viaggio, trasporto, vitto e alloggio nonché di ogni
spesa sostenuta nell’interesse dell’Ente; per ogni giornata di
missione viene inoltre corrisposto un importo aggiuntivo pari al 3% della
retribuzione mensile lorda.
5. Per le
missioni di durata superiore al mese, possono venir presi accordi tra l’Ente
e i singoli dipendenti, anche per gli eventuali aspetti particolari
derivanti dalla durata e dalla natura della missione.
6. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse già previste nei bilanci dell’Ente per tale specifica
finalità.
Art.
65
Servizi aziendali
1. In
relazione alle esigenze funzionali connesse all’articolazione dell’orario
di servizio, l’Ente corrisponde a ciascun dipendente buoni pasto il cui
valore è determinato con provvedimenti dei competenti organi dell’Ente.
2. Le
attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dall’Ente si
svolgono sulla base delle norme definite d’intesa con le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 9 e sono gestite dall’organismo formato ai
sensi dell’art. 11 della legge n. 300/1970. Tale normativa prevede sia l’approvazione
preventiva dei programmi di attività, sia la possibilità di verifiche
contabili periodiche, sia l’approvazione dei bilanci consuntivi,
corredati dell’indicazione delle specifiche destinazioni ai diversi
programmi di attività delle risorse finanziarie.
3. Lo
stanziamento annuale destinato alle attività di cui al comma precedente
è stabilito nel limite dell’1% delle spese relative alla retribuzione
per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
Art.
66
Trattenute per scioperi
1.
In caso di partecipazione ad uno sciopero, la ritenuta per ogni giornata
è calcolata dividendo per 26 l’importo della retribuzione lorda del
mese di riferimento.
2. Per gli
scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della
astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In
tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui al
comma 1.
Art.
67
Disapplicazione di trattamenti economici non previsti
1. Nelle
ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d. lgs.
n. 165/2001, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti
amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici non previsti
dal presente CCNL, i più elevati compensi eventualmente percepiti dal
personale, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere
di fissità e di continuità, sono riassorbiti nei limiti degli incrementi
previsti dall’art. … (incrementi tabellari). La eventuale differenza
viene mantenuta ad personam.
2. I
risparmi conseguenti all’applicazione del comma 1, nonché quelli
correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento
economico accessorio, incrementano le risorse di cui all’art. …
destinate alle politiche del personale ed alla produttività.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI di particolare interesse
Art.
68
Previdenza complementare
1. Le parti
concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’ Unioncamere ai
sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n.
449/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al fine
di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l’istituzione di un fondo pensione unico con altri lavoratori
dei comparti pubblici.
3.
Destinatari del fondo nazionale pensione complementare sono i lavoratori
che avranno liberamente aderito al fondo stesso, secondo quanto prescritto
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art.
69
Formazione del personale
1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi
di cambiamento organizzativo.
2. L’attività
formativa si realizza attraverso programmi di formazione e addestramento,
secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di
indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa. La
formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
finalizzati all’inserimento di tale personale nell’assetto
organizzativo dell’ente.
3. L’Ente,
nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse
disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento
e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione,
attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie
che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e
dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al livello di
appartenenza.
4. Ai fini
di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci
dell’Ente vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte
retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di
flessibilità dei bilanci dello stesso ente, ad almeno l’1% del monte
retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non
utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano
vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
6. Le
iniziative di formazione possono essere organizzate dall’Ente,
utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità
presenti nell’Ente stesso o presso altri enti, forme di collaborazione
con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o
privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
7. Il
personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Ente
è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a
carico dell’Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di
lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al
personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Per
figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i
dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai
programmi dell’Ente, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con
permessi non retribuiti.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
70
Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
1. In
favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento
tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a
seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di
anzianità.
2. Nei
confronti del personale dell’Unioncamere continua a trovare applicazione
la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive
modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di
anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione
individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare e della
indennità integrativa speciale, per ogni biennio considerato o in
percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
Art.
71
Disapplicazioni
1. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1,
del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del
personale destinatario del presente CCNL le norme generali e speciali del
pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto
di lavoro.
Art.
72
Clausola di salvaguardia
1. Per
quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio
1995-1998.
ALLEGATO 1
codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (ART. 47)
1. DEFINIZIONE
Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e
alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;
2.
DICHlARAZIONI DI PRINCIPIO
2.1 E’
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione riportata al punto 1.
2.2 E’
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà
personale.
2.3 E’
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro
derivanti da atti o comportamenti molesti.
2.4 E’
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l'impegno di Unioncamere a sostenere ogni componente del personale
che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o
che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed
esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
2.5
Viene garantito l'impegno dell'Ente a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per
l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i
compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da
designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti… in possesso dei requisiti
necessari… oppure individuare al proprio interno persone idonee a
ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo.
2.6 E’
assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
2.7
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001,
viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un 'apposita tipologia di infrazione relativamente alI
'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti.
2.8
L'Ente si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento
e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie
sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
3.
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale
sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzIone al caso.
L'intervento
della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell' argomento
affrontato.
La
Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione
del caso.
4. PROCEDURA INFORMALE:
INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA / DEL CONSIGLIERE
La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, può intervenire al fine di
favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un
sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento
della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
5. DENUNCIA FORMALE
Ove la
dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di
far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero,
qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga,
potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del
Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di
appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio
competente dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso,
ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora
la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti
disciplinari.
Nel corso
degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'
Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i datti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le
OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative
ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di
lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità
della persona.
Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in
cui l’Ente nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una
sede che non gli comporti disagio.
Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Ente
nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti,
potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della
conclusione deI procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente
con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non avvenga in
sedi che creino disagio.
6. ATTIVITA' DI
SENSIBILIZZAZIONE
Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora
la molestia abbia luogo.
L' Ente
dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia
di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie
sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
Sarà
cura dell'Ente promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali,
la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche
attraverso assemblee interne.
Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di
molestie sessuali.
Sarà
cura dell' Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare
l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
L'Ente e
i soggetti firmatari del CCNL per l’adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
TABELLA
1
Incrementi degli stipendi tabellari: importi mensili lordi in € per 14
mensilità
|
Incrementi
in €
|
|
dal
1/7/1999
|
dal
1/7/2000
|
QUADRO
INTERMEDIO
|
37,70
|
28,92
|
1°
LIVELLO
|
33,57
|
25,82
|
2°
LIVELLO
|
29,95
|
23,24
|
3°
LIVELLO
|
26,86
|
20,66
|
4°
LIVELLO
|
24,79
|
19,11
|
5°
LIVELLO
|
22,72
|
17,56
|
6°
LIVELLO
|
21,69
|
16,53
|
7°
LIVELLO
|
19,11
|
14,98
|
TABELLA
2
Nuovi stipendi tabellari: importi lordi annui in € per 12 mensilità
|
Nuovi
tabellari in €
|
|
dal
1/7/1999
|
dal
1/7/2000
|
QUADRO
INTERMEDIO
|
20.037,91
|
20.384,97
|
1°
LIVELLO
|
17.179,27
|
17.489,15
|
2°
LIVELLO
|
14.825,56
|
15.104,44
|
3°
LIVELLO
|
12.631,41
|
12.879,31
|
4°
LIVELLO
|
11.176,44
|
11.405,75
|
5°
LIVELLO
|
9.929,94
|
10.140,65
|
6°
LIVELLO
|
9.196,07
|
9.394,39
|
7°
LIVELLO
|
7.433,87
|
7.613,60
|
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti
concordano di rinviare ad apposita sequenza contrattuale la revisione del
sistema di classificazione del personale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti
concordano di rinviare al contratto relativo al biennio 2001-2002, in
coerenza con gli indirizzi che saranno impartiti dal Comitato di settore,
la definizione degli ulteriori aspetti relativi alla disciplina della
previdenza complementare, con particolare riferimento alla misura del
contributo al fondo pensione a carico del datore di lavoro ed alla scelta
dei comparti con i quali costituire, a condizione di reciprocità, un
fondo pensione unico.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
In
relazione alla previsione contenuta nell’art. 44, comma 11, relativa
alla istituzione di una bacheca sindacale elettronica ed all’utilizzo di
un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul
luogo di lavoro per i lavoratori in telelavoro, le parti condividono l’esigenza
di dell’applicazione estensiva di tale innovazione che coinvolga tutti i
lavoratori dell’ente.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le parti,
nel prendere atto dell’impegno assunto da Unioncamere e Sindacati con la
firma del protocollo dell’11/4/2002, si impegnano ad avviare il
negoziato sul biennio economico 2001-2002 subito dopo la definizione dell’atto
di indirizzo all’ARAN, con l’obiettivo di pervenire ad una sollecita
conclusione del ciclo contrattuale relativo al quadriennio in corso.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
Le parti si
danno reciprocamente atto che la revisione, anche in modo graduale, della
disciplina delle ferie, in coerenza con le corrispondenti discipline
contrattuali previste nei comparti pubblici e con le direttive impartite
all’ARAN, costituisce obiettivo prioritario del rinnovo contrattuale
relativo al prossimo quadriennio normativo.
|