In data 2 luglio 2002 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/F.P. CGIL
FIBA/CISL CISL
UIL/P.A. UIL
FABI FABI
CIDA CIDA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL
per il personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti,
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 6
Art. 1 Campo di applicazione 6
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
6
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 8
CAPO I OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI 8
Art. 3 Obiettivi e strumenti 8
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa 9
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo 10
Art. 6 Informazione 11
Art. 7 Concertazione 12
Art. 8 Consultazione 13
Art. 9 Forme di partecipazione 13
Art. 10 Comitato pari opportunità 14
CAPO II SOGGETTI SINDACALI 16
Art. 11 Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa 16
Art. 12 Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa 16
Art. 13 Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali 16
CAPO III DIRITTI SINDACALI 17
Art. 14 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro 17
Art. 15 Delega 18
Art. 16 Diritto di assemblea 18
CAPO IV LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI 19
Art. 17 Clausole di raffreddamento 19
Art. 18 Interpretazione autentica dei contratti 19
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO 21
Art. 19 Il contratto individuale di lavoro 21
Art. 20 Periodo di prova 22
Art. 21 Ferie 23
Art. 22 Festività 25
Art. 23 Lavoratori disabili 25
Art. 24 Mutamento di mansioni per idoneità psico-fisica 26
Art. 25 Mobilità tra amministrazioni diverse 26
Art. 26 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza 27
TITOLO IV CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 29
Art. 27 Permessi 29
Art. 28 Permessi brevi 30
Art. 29 Assenze per malattia 30
Art. 30 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 33
Art. 31 Aspettative 34
Art. 32 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 35
Art. 33 Congedi per eventi e cause particolari 36
Art. 34 Congedi dei genitori 36
Art. 35 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 38
Art. 36 Tutela dei dipendenti portatori di handicap 39
Art. 37 Diritto allo studio 40
Art. 38 Congedi per la formazione 41
Art. 39 Servizio militare e sostitutivo civile 42
TITOLO V FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO 44
Art. 40 Rapporto di lavoro a tempo parziale 44
Art. 41 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale 46
Art. 42 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale 47
Art. 43 Rapporto di lavoro a tempo determinato 49
Art. 44 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 49
Art. 45 Contratto di formazione e lavoro 51
Art. 46 Disciplina sperimentale del telelavoro 54
TITOLO VI ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI 57
Art. 47 Orario di lavoro 57
Art. 48 Riduzione dell'orario di lavoro 58
Art. 49 Lavoro straordinario 58
Art. 50 Banca delle ore 59
Art. 51 Turnazioni 60
Art. 52 Reperibilità 61
Art. 53 Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo
compensativo 62
TITOLO VII DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE 63
Art. 54 Ricostituzione del rapporto di lavoro 63
Art. 55 Copertura assicurativa 63
Art. 56 Patrocinio legale 64
Art. 57 Clausole speciali 65
Art. 58 Diritti derivanti da invenzione industriale 65
Art. 59 Formazione, aggiornamento e qualificazione 65
TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI 68
Art. 60 Doveri del dipendente 68
Art. 61 Sanzioni e procedure disciplinari 69
Art. 62 Codice disciplinare 71
Art. 63 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 75
Art. 64 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 75
TITOLO IX ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 77
Art. 65 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 77
Art. 66 Obblighi delle parti 77
Art. 67 Recesso con preavviso 78
TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO 80
Art. 68 Struttura della retribuzione 80
Art. 69 Retribuzione e sue definizioni 80
Art. 70 Tredicesima mensilità 81
Art. 71 Trattamento economico stipendiale 82
Art. 72 Effetti dei nuovi stipendi 82
Art. 73 Ridefinizione organici e qualifiche 82
Art. 74 Indennità aziendale 83
Art. 75 Indennità maneggio valori 83
Art. 76 Indennità di rischio 83
Art. 77 Fondo unico di Ente 84
Art. 78 Utilizzo del fondo di Ente 85
Art. 79 Trattamento di trasferta 86
Art. 80 Servizi sociali ed assistenziali 88
Art. 81 Trattenute per scioperi brevi 89
Art. 82 Previdenza complementare 89
Art. 83 Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali 89
Art. 84 Disapplicazioni 90
ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI UTILI AI FINI DELLA
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 91
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 95
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 96
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai
sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalla
Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti "Ente").
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo
del presente contratto con la dizione "D. lgs. n. 165/2001".
L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(ARAN) è richiamata con il termine "Agenzia".
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente con idonea
pubblicità da parte dell'Agenzia.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dall'Ente entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Limitatamente al presente CCNL, le parti convengono che il termine per la
disdetta sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al
presente CCNL, le parti convengono che il termine per la presentazione
delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
della Cassa Depositi e Prestiti sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
delle responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è riordinato in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza dell'Ente di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di
relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva che ha il suo momento fondamentale nel
contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella
contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalità previste
dal predetto contratto nazionale. Essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto
dall'art. 45 del D. Lgs. 165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come
strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il contratto collettivo
integrativo con le risorse del Fondo unico di Ente di cui all'art. 77 al
fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di
sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e
organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione
del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della
produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i
criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e
standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione tra le varie
finalità di utilizzo delle risorse del Fondo unico di Ente di cui al
comma 1.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono, altresì,
regolate le seguenti materie:
a) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
b) accordi di mobilità volontaria di cui all'art. 26;
c) le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
d) le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 10;
e) criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali
per il personale;
f) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di
disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e
sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
g) articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. 48;
h) materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro,
con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione
di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni;
i) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art.
77, comma 1 lett. b);
j) proposte di modifica dell'ordinamento del personale destinatario del
presente contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
amministrazione.
4. La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle innovazioni
tecnologiche e organizzative avviene al momento del verificarsi delle
circostanze che la rendono necessaria.
5. Nelle materie di cui alle lettere a), c), f), g) del comma precedente,
decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato
raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa.
D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri trenta
giorni.
6. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione
integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei citati programmi.Fermi restando i principi di
comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art. 2,
sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse
destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa.
7. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare
oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate
.
Art. 5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste
dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art.12, comma 1 lett. b) per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti dell'Ente, secondo le vigenti
disposizioni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5
giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo
viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata
al titolare del potere di rappresentanza o ad un suo delegato. In caso di
rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. L'Ente è tenuto a trasmettere all'Agenzia, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1. L'Ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli di relazioni sindacali, fornisce, ai
soggetti sindacali, di cui all'art 11 tutte le informazioni sugli atti di
valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli
uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, l'Ente fornisce una informazione
preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
d) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
e) politiche degli organici;
f) applicazione dei parametri concernenti la qualità e la produttività
dei servizi e rapporti con l'utenza;
g) iniziative rivolte al miglioramento del servizi sociali in favore del
personale;
h) affidamento all'esterno dei servizi;
i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
j) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
k) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) previsione di bilancio relativa al personale;
m) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della Cassa;
n) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo
parziale, di cui all'art. 40;
o) programmi di formazione del personale.
2. L'Ente, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati,
nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione integrativa,
fornisce un'informazione successiva per la verifica dei relativi
risultati, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e
l'utilizzo delle relative prestazioni;
d) distribuzione complessiva del fondo di cui all'art.77;
e) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei
servizi prestati;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
g) qualità del servizio in rapporto con l'utenza;
h) stato dell'occupazione e politiche degli organici.
3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Ente consenta la
raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni
lavorative dei singoli operatori, l'Ente stesso assicura una adeguata
tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
Art. 7
Concertazione
1. La concertazione è attivata dai soggetti sindacali di cui all'art. 11,
mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento
dell'informazione di cui all'articolo 6, sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione,
ristrutturazione e trasformazione dell'Ente, anche conseguenti alla
applicazione di specifiche disposizioni di legge;
d) le modalità di attuazione per favorire le pari opportunità.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa,
salvo che per le seguenti materie per le quali è obbligatoria:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e
variazione delle dotazioni organiche;
b) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo
pieno a tempo parziale di cui all'art. 40, comma 10 .
2. E' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la
sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Art. 9
Forme di partecipazione
1. Nell'ambito dell'Ente è costituita una Conferenza di rappresentanti
delle parti abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si
riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere il personale in ordine
alle linee essenziali di indirizzo in materia di politiche aventi riflessi
sul personale, nonché di organizzazione e gestione con particolare
riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di favorire
un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa, nell'ambito
dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse umane.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è
completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, senza oneri
aggiuntivi per l'Ente, una Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio
con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'Ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non
hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
Art. 10
Comitato pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l'Ente,
nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9, svolge i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'Ente è tenuto a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa, di cui all'art. 4;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In
particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla
normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi
delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i
connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e
propone iniziative di interventi per la sua rimozione;
d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto
ciò che ostacola o impedisce l'affermarsi di una situazione di pari
opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del
principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991;
e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4 della
legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di
discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e
formula proposte in merito.
2. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti
riferibili all'Ente gli estremi della discriminazione in suo danno, ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 125 del 1991, può, anche per
il tramite dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire
del caso il Comitato per le pari opportunità.
3. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, è costituito
da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza dello stesso Ente. Il presidente del Comitato, nominato tra
i componenti dell'Ente, designa un vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente.
4. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi
sociali nella fruizione del part-time;
c) processi di mobilità;
d) tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla
prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la
maternità;
e) politiche di pari opportunità negli accessi dall'esterno.
5. L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e
pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell' Ente,
fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in
relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili
nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di
un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
7. Sulla base delle proposte del Comitato, l'Ente adotta, ai sensi
dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive
tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra
uomini e donne.
CAPO II
SOGGETTI SINDACALI
Art. 11
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4
sono:
a) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U) elette ai sensi
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
stipulato il 7 agosto 1998.
Art. 12
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è
costituita:
a) per la parte pubblica:
a1) dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
a2) da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa.
b) per la parte sindacale, dai soggetti sindacali di cui all'art. 11.
2. L'Ente può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,
della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia.
Art. 13
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo di lavoro, così come
previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui
distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle
quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai
sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo
quadro di cui al comma 1.
CAPO III
DIRITTI SINDACALI
Art. 14
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'Accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7
agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio
1999 e ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 16/6/1999
dall'Aran e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni
delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19, comma b,
della legge n. 300 del 1970 che non abbiano sottoscritto o non aderiscano
agli accordi e protocolli di cui alla lettera a), o che non partecipino
alle elezioni previste dagli accordi e protocolli medesimi.
Art. 15
Delega
1. La disciplina della delega, riportata ai commi successivi, verrà
sottoposta a verifiche da effettuarsi, su richiesta di una delle due
parti, ad ogni rinnovo del CCNL e in quella sede.
2. I dipendenti possono rilasciare delega, comunque in forma scritta, a
favore di un'organizzazione sindacale per la riscossione di una quota
mensile nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Detta
delega è trasmessa all'Ente a cura dell'organizzazione sindacale ed ha
effetto dal mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può in qualsiasi momento revocare la delega di cui al
comma 2 inoltrando una comunicazione scritta all'Ente e all'organizzazione
sindacale interessati. L'effetto della revoca decorre dal primo del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4. L'Ente è tenuto a versare mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate le trattenute operate sulla retribuzione dei dipendenti.
5. Le modalità di versamento delle trattenute di cui al comma 4 sono
concordate tra l'Ente e le organizzazioni sindacali.
6. L'Ente è tenuto alla riservatezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati nei confronti dei terzi.
7. Le regole previste nel presente articolo costituiscono la disciplina
provvisoria in materia di contributi sindacali, senza soluzione di
continuità con la preesistente normativa.
Art. 16
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro,
ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Ente per n. 12
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di
essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998
sulle prerogative sindacali.
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle
RSU del 7 agosto 1998;
c) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative di cui alla
lettera a), congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma
la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7
agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
CAPO IV
LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 17
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti
ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative
unilaterali nè procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o
la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto delle stesse.
Art. 18
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità
sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2000 e
successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del
presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una
delle parti.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato é costituito
e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto
delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione provvisoria o definitiva dell'attività
lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le
cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a
tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al
comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 41.
5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare
la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al
rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto
previsto dall'art. 40, comma 4 , di non avere un altro rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità' richiamate dall' art. 53 del d.lgs. n. 165/ 2001. In
caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'Ente comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Al personale assunto successivamente alla stipula del presente
contratto, l'Ente fornirà una copia del contratto medesimo
Art. 20
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad
un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
a) 2 mesi per il primo livello professionale;
b) 6 mesi per i restanti livelli.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal
caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale
periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto
per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
per causa di servizio si applica l'art 30.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi
dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione
a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia
vincitore di concorso pubblico presso la Cassa Depositi e Prestiti o
presso altra amministrazione o Ente ha diritto, durante il periodo di
prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di
mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente,
rientra, a domanda, nel livello di provenienza.
11. Durante il periodo di prova, l'Ente adotta iniziative per la
formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato
a più servizi dell'Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma
restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di
appartenenza.
12. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti di
pubbliche amministrazioni che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica.
Art. 21
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non
siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937
del 1977.
3. I dipendenti neoassunti nella pubblica amministrazione hanno diritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28
e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge n. 937 del 1977.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937 del 1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art.27. conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse
sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con
le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Ente
assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni di
ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno
- 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per
eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non
goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie devono
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire delle ferie
residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a
quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per più di 3 giorni. L'Ente deve essere stato posto in grado di
accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in
deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse.
Art. 22
Festività
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
la sua opera.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere
inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può
essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla
religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del
riposo sabatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi
n. 516 del 22 novembre 1988 e n. 101 dell' 8 marzo 1989. Le ore lavorative
non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
Art. 23
Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei
lavoratori disabili, l'Ente, nell'ambito delle forme di partecipazione di
cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative per una corretta
attuazione della disciplina della legge n. 68/1999 anche con riferimento a
quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte
nella legge n. 104/1992, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli
artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli
accertamenti previsti dalla stessa.
Art. 24
Mutamento di mansioni per idoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente
allo svolgimento dei compiti del proprio livello professionale, l'Ente non
può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altra
qualifica riferita allo stesso livello economico assicurando un adeguato
percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il
dipendente può essere impiegato in una qualifica collocata in un livello
economico inferiore .
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati
alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima
disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad una qualifica appartenente a livello
economico inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del
trattamento retributivo, non riassorbibile, del livello economico di
provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato
nell'ambito del'Ente con le modalità previste dai commi precedenti, si
applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 26.
Art. 25
Mobilità tra amministrazioni diverse
1. L'Ente può coprire posti vacanti in organico, destinati all'accesso
dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni che rivestano la qualifica
corrispondente nel sistema classificatorio, ai sensi dell'art. 30 del D.
Lgs n. 165/2001.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'Ente di appartenenza,
entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.
3. Al dipendente trasferito è garantita la conservazione del trattamento
economico fondamentale acquisito nell'ente di provenienza, nonché la
relativa anzianità di servizio.
Art. 26
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
d.lgs.n.165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello
stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il
collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito l'Ente comunica a tuttigli enti
o amministrazioni di cui all'art. 1, c 2 del D. Lgs 165/2001presenti a
livello provinciale regionale e nazionale, l'elenco del personale in
eccedenza distinto per qualifica professionale richiedendo la loro
disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale
personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni , l'entità dei
posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione
economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del
personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che
possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'Ente dispone
i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo
stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla
base dei seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
c) maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
d) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in
tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla
base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
e) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede
di contrattazione integrativa nazionale.
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione
integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione
dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in
relazione al modello di classificazione vigente.
TITOLO IV
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27
Permessi
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di
affini di primo grado: giorni tre per evento.
2. Ai fini della concessione dei permessi per lutti in famiglia di cui al
comma 1, lettera b), la condizione di convivente stabile è equiparata a
quella di coniuge.
3. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,
tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari, debitamente documentati, fruibili anche frazionatamente.
4. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche
entro i trenta giorni successivi all'evento.
5. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell' anzianità di servizio.
6. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a
particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilità.
7. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5
febbraio 1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere
fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
8. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche
disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi
straordinari comunque denominati.
9. Nei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui al
precedente comma 8, sono compresi i permessi per donazione di sangue di
cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed integrazioni nonché
quelli per donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo 2001, n. 52
Art. 28
Permessi brevi
1. Previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del responsabile
dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne
faccia richiesta, il permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere
in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire al responsabile dell'unità di cui al comma 1 di adottare le
misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo le disposizioni del responsabile dell'unità. Nel caso
in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
proporzionalmente decurtata.
4. Per il personale inserito in turnazione, i recuperi, salvo diverse
esigenze di servizio, devono essere concessi entro l'anno per gruppi di
ore costituenti un turno completo.
5. Possono essere recuperate le ore straordinarie effettuate mediante
permessi brevi di cui al comma 1. Restano ferme le normative aziendali
già in vigore, purchè compatibili con il presente articolo.
Art. 29
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del
predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei
tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l'Ente procede all'accertamento delle sue condizioni di salute secondo le
modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del
comma 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente può procedere, salvo particolari
esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili,
con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i
primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie pari
o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente competono
anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente di cui all'allegato
1;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS
nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di
Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o
di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o
Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto
all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi di
guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie
dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni
di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità
dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a
terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'Ente favorisce
un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti
interessati.
11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa
durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede
di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la
relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a
quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il
dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non
lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai
sensi dell'art. 28. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la
giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà
considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare
le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.
12. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
13. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o
alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
14. L'Ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Unità sanitaria locale.
15. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o
festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
17. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni
o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
18. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all' Ente, il quale ha diritto di recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti.
Art. 30
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica .
In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile,
nonchè degli istituti di retribuzione fissa e ricorrente di cui
all'allegato 1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta
l'intera retribuzione di cui al precedente I° comma, per tutto il periodo
di conservazione del posto.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono
la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e
per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di servizio.
Art. 31
Aspettative
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne
faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi
ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se non siano
intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le
medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si
cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 29 e 30.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b)
della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei
limiti ivi previsti.
6. L'Ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le
stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di
propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento,
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di
aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con
le procedure di cui all'art. 61.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità,
può essere, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso lo stesso ente
ovvero presso altro ente o altra amministrazione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la
durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso
lo stesso ente ovvero in altre pubbliche amministrazioni o in organismi
della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita
lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai
sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento
interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11
ottobre 2000, . Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e
può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata
allo stesso titolo.
Art. 32
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con
i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni
di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e
i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi
quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 con
fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
3. Ai dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione
della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina
prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come
integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una
aspettativa, senza assegni, qualora l'Ente non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti
per un suo trasferimento nella località in questione anche in altro ente
o altra amministrazione.
5. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 4 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del
dipendente in aspettativa.
6. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 , 3 e 4 per poter
usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei
mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal
presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
Art. 33
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause
particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado
o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n.
53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei permessi per
lutto, contenuta nel comma 1, lettera b) dell'art. 27
.
Art. 34
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia
di tutela della maternità contenute nel d.lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, ai fini del trattamento
economico le parti concordano quanto segue:
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17,
commi 1 e 2 del d.lgs.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta
l'intera retribuzione fondamentale, gli istituti di retribuzione aventi
carattere fisso e ricorrente di cui all'allegato 1.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la
facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di
un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del
periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
dall'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001 per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e
ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino
al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47 del d.lgs.151/2001, alle lavoratrici madri ed, in
alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di
età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza
non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
dal lavoro, di cui all'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo
di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f),
la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) Secondo quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 151/2001, in caso di
parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del medesimo decreto
possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs.151/2001, qualora
durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si
accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una
situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della
lavoratrice madre, l'Ente provvede, anche sulla base di idonea
certificazione medica, al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che
comportino minor aggravio psicofisico.
Art. 35
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a
tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto
terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo
del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art.29, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 31,
comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto
- che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà
alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalità individuate dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 36
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a
tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di
handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le
seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 29, comma 7 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 31,
comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto
- che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà
alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalità individuate dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti
dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli
previsti dal presente articolo
Art. 37
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate
dall'Ente - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso l'Ente all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa
potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno
annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di
perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati
all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di
formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano
lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione
agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate
ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il
seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso
il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e
5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto
allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a
precedenza sono definite in sede di contrattazione integrativa di
amministrazione.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano
oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art.
11.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'Ente, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un
tirocinio, l'Ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle
incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione
della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo
stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il
dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo,
può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per
esami previsti dall'art. 27, comma 1 lettera a).
Art. 38
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5
della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono
concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
l'Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione
nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse
aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero
complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
all'Ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30
giorni prima dell'inizio delle attività formative. La contrattazione
integrativa individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande
presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'Ente
può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per
consentire la utile partecipazione al corso.
5. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma
3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute
negli artt. 29 e 30.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai
sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
formativo con diritto di priorità.
Art. 39
Servizio militare e sostitutivo civile
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva ,
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di
lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio,
senza diritto alla retribuzione.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'Ente per riprendere
il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente,
salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti
gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del
posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini
dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Ente corrisponde
l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare.
TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 40
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito
relativamente a tutte le qualifiche professionali del sistema di
classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta
giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata
l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'Ente, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno,
nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere
un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. L'Ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, é
tenuto ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui
al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con
quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta
attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica,
l'Ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Ente
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa
esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale
del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna delle qualifiche del sistema di classificazione del personale
può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità. Il
contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda
dei dipendenti interessati al part - time - indipendentemente dalla
motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi
precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno
rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39, comma 8, della
legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono
sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. L'Ente, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi
documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto
collettivo integrativo, può elevare il contingente di cui al comma 8 di
un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto
comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro, in tali
casi, sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1
giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda
i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
a) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore
al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette
da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
b) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai
sensi del d. lgs. n. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei
termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo con l'indicazione
della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa di cui
all'art. 41 comma 3 secondo quanto concordato con l'Ente.
Art. 41
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno.
In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale),
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno).
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può
concordare con l'Ente ulteriori modalità di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito
delle fasce orarie individuate con le procedure previste nella
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, in base alle tipologie del
regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabile
presso l'Ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale,
degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli
organici nei diversi profili professionali.
4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di
un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della
scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto
in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs n.
61/2000.
5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso
un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del
posto di organico o della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs n.
61/2000.
Art. 42
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a
tempo pieno.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e) del
D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a
tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è
ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o
in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di
cui all'art. 69, c. 2 lettera c) maggiorata di una percentuale pari al
15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi
per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo
di 20 ore. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art.69, c. 2
lettera a) , maggiorata di una percentuale del 15%.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in
eccedenza rispetto ai commi 2, 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria corrispondente alle rispettive nozioni di
retribuzione di cui all'art. 69, c. 2 , maggiorata di una percentuale del
50%.
6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in
via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può
richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro.
7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa,
con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale
di anzianità, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno
appartenente alla stesso livello economico e qualifica professionale
professionale.
8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione
integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura
non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale
sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dall'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori
a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle
giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico
è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo
parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è
comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro previsto dal D. Lgs n.151/2001, anche per la parte non cadente in
periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per
l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per
lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il
periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
periodi effettivamente lavorati.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
contratto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano
le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000."
Art. 43
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 29
e 30; i periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 7, salvo che non
si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla
durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 29;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso
di matrimonio ai sensi dell'art. 27, comma 4 ovvero in caso di lutto ai
sensi dello stesso art. 27, comma 1, lett. b);
d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro
stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,
compresa la legge n. 53/2000.
2. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini
della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
3. Il contingente del personale da assumere con contratto a tempo
determinato, ai sensi della vigente normativa in materia, non può
superare, a livello di ente, il 10% dei posti di organico.
Art. 44
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. L'Ente può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere
non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di
seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma
1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli
assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60
giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche
da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti
vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano
state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è
elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a
profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito dei
servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia
professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in
servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può
superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori
in servizio presso l'Ente, arrotondato in caso di frazioni all'unità
superiore.
4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di
lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b), la durata dei contratti
può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne,
per un massimo di quindici giorni.
5. L'Ente è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare
tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi
alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare
per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa
cui sono impegnati.
6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le
modalità per l'utilizzo dei servizi sociali eventualmente previsti per il
personale dell'ente.
7. L'Ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del
potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n. 300/1970.
8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'Ente
utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
9. L'Ente provvede alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, sul numero, sui
motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza l'Ente fornisce l'informazione in via successiva,
comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
10. Alla fine di ciascun anno, l'Ente fornisce ai soggetti sindacali
firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica
del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso
termine l'Ente fornisce alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente
comma 10.
11. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto
all'Ente di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al
presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla
fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle
disposizione della legge 196/97 e all'Accordo quadro la cui ipotesi è
stata siglata il 23 maggio 2000.
Art. 45
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11, l'Ente possono
stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le
amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 31 del
D. Lgs. 165/2001 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi
precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione
di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti
salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi
dell'art. 5 del presente CCNL.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e
lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni
di legge riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando
procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di
formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per
altre assunzioni a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, lettera a), in relazione al vigente sistema di
classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nel 4° livello, intermedie quelle inserite nel
3° livello; il contratto di formazione e lavoro di cui al comma 4 lett.
b) non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità
ricomprese nel 1° livello.
7. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi
del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del
rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude
ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i
lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non
può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base
relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del
lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
8. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle
previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono
retribuite.
9. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta,
secondo i principi di cui all'art. 19, e deve contenere l'indicazione
delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel
caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
10. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti
dal comma 4 è attribuito il trattamento del livello corrispondente alla
qualifica di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità aziendale,
l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La
contrattazione integrativa può disciplinare l'attribuzione di compensi
per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste
nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la
fruizione dei servizi sociali previsti per il personale
dell'amministrazione, nell'ambito del finanziamento del progetto di
formazione e lavoro.
11. Al personale di cui al presente articolo si applica la disciplina
normativa per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art.43 con le
seguenti eccezioni:
a) il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di
prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due
mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a) ;
b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla
metà del contratto di formazione di cui è titolare.
12. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro
stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,
compresa la legge n.53/2000. Per i casi di permesso per lutto si applica
l'art. 27, comma 2.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono
essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta
di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla
scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini
del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti
eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere
prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio;
c) astensione facoltativa post partum;
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi;
e) infortunio sul lavoro.
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 8 il contratto di
formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'Ente è tenuto ad attestare l'attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia
dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11,
del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'Ente disciplina, previa
concertazione ai sensi dell'art. 7, il procedimento ed i criteri per
l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando
la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in
rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene
computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora
l'Ente non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia
scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata
impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
20. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i
diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300
del 1970.
Art. 46
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento
della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici
strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività
lavorativa dal domicilio del dipendente,
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri
satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi
comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della
prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
2. L'Ente, consulta preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art.
11, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro
previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di Ente le
modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità
impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le
procedure stabilite dall'art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo
2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese dell'Ente, sul quale gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel
caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea
telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di
impianto e di esercizio a carico dell'Ente, espressamente preventivati nel
progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi,
anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per
consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati
secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. L'Ente definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei
rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad
un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del
comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in
ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
l'Ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di
un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o
festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la
sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo
quadro del 23.3.2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
8. L'Ente definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative
di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità
nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6
dell'accordo quadro del 23.3.2000; utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora
siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'Ente attiva opportune
iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per
facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni
delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle
derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in
essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza
previa autorizzazione dell'Ente.
11. L'Ente, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti
dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente
di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei
mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità
di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del
rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è inviata ad
ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante
della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio
compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle
finalità indicate nell'art.78. Le relative risorse sono ricomprese nel
finanziamento complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l'Agenzia, un osservatorio nazionale a
composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo
dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNL
quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R. 70/1999.
TITOLO VI
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 47
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Esso è
articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le esigenze
dei servizi connesse con l'attività degli organi consiliari, che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura
al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate previa
contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 11 del presente
contratto.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Qualora la
prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il
personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti
per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
eventuale consumazione del pasto.
4. E' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con
l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in
uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali,
sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge
n.903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in
asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di
cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti
nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di
servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il
dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo
cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e
servizi può essere effettuata, previa contrattazione integrativa ai sensi
dell'art. 4, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro
ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere
attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario
oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Art. 48
Riduzione dell'orario di lavoro
1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o
secondo una programmazione plurisettimanale, finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed, in
particolare, all'ampliamento dei servizi all'utenza, i contratti
collettivi integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella
medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario fino a
raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione
devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro
straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
Art. 49
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni
caso con le risorse previste al successivo comma 7.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal
dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio
individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento
per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro
straordinario.
3. Il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro
straordinario è determinato in 220 ore annue.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art 69, comma 2,
lettera a) comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa
riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 4 del presente
articolo. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui
all'art. 48 il valore del divisore è fissato in 151.
5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente
può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso
come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro
secondo la disciplina adottata dall'Ente in sede di contrattazione
integrativa.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di
cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al
presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca
delle ore di cui all'art. 50.
8. Allo straordinario sono destinate risorse in misura non superiore alle
risorse già destinate per la medesima finalità nell'anno 1999.
Art. 50
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di
lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi
compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale
per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di
prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente
autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del
bilancio dell'Ente, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire
entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui
all'art. 49, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate
il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Ente, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore
come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al
numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di
iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito
della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi
accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta
paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL.
Art. 51
Turnazioni
1. L'Ente in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o
funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste
in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni
giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in
sede di contrattazione integrativa.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell'Ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in
strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi
per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 8 nel mese,
facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei
turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti
in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare
discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle
consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. I turni
pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00. Le prestazioni
di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani,
pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le
fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa
interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'
orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui
all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del rateo della tredicesima
mensilità nella misura del 20%;
b) fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della
retribuzione di cui all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del rateo
della tredicesima mensilità nella misura del 80%
c) fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di
cui all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del rateo della
tredicesima mensilità nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le
ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso,
con le risorse previste dall'art. 77.
Art. 52
Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dall'Ente,
durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per
assicurare essenziali e indifferibili prestazioni di servizio. La relativa
disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto
anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la
prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente, nell'arco di un mese, non può essere collocato in
reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di
due domeniche.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso
compreso tra € 7,75 e € 12,91 la cui misura viene stabilita in sede di
contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura non
inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno
di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a
rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita
come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario;
sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne,
festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte
in ogni caso con le risorse previste dall'art.77.
Art. 53
Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito
della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 47, non usufruisce
del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche al mese, deve
essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione
di cui all'art 69, c. 2, lettera a) con diritto al riposo compensativo da
fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre
successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per
esigenza di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo
compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà
titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato
interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento
accessorio collegato alla prestazione.
5. In assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario
notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria
di cui all'art. 69, c. 2 lett. a) nella misura del 20%; nel caso di lavoro
ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
6. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte
in ogni caso con le risorse previste dall'art. 77.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 54
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto
di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del
rapporto di lavoro. L'Ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto
delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione
applicato all'Ente medesimo al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza
limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione
con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto
di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della
legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a
motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art. 55
Copertura assicurativa
1. L'Ente è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa in favore
dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione
delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nella assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di
trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed operativi
di proprietà dell'Ente saranno in ogni caso integrate con la copertura,
nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni
o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo
sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo, per lo stesso evento.
Art. 56
Patrocinio legale
1. L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice
ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei
compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale.
2. L'Ente deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa.
3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità,
dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei
compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il
legale di nomina dell'amministrazione e ne abbia nominato uno di propria
fiducia, l'Ente è tenuto al rimborso delle spese di giudizio e di
onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni,
entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente
risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.
Art. 57
Clausole speciali
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'Ente conserva in
apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dallo
stesso Ente o dal dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai
fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale
è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni
vigenti in materia.
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il
personale è tenuto all'uso dell'uniforme di servizio, con oneri a carico
dell'Ente.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse
al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario
all'espletamento del servizio stesso, l'Ente ne disciplina l'uso, con
oneri a proprio carico.
Art. 58
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello
svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'art.
2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione
nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
istituzionale dell'Ente, la contrattazione integrativa può individuare i
criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la
produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione
accessoria.
Art. 59
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione dell'Ente la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi
di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di
addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi
definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito
della contrattazione integrativa anche al fine della riqualificazione del
personale nell'ambito dei processi di mobilità. La formazione del
personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici
di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a
programmi definiti dall'Ente ai sensi del comma precedente.
3. L'Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle
risorse disponibili, promuove e favorisce la formazione continua,
l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova
assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su
specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle
competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al
livello di appartenenza.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei
bilanci dell'Ente vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al
monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze
di flessibilità dei bilanci dello stesso ente, ad almeno 1% del monte
retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non
utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano
vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
5. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante
l'attivazione di corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate
alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dallo
stesso Ente.
6. Le iniziative di formazione possono essere organizzate dall'Ente,
utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità
presenti nell'Ente stesso o presso altri enti, forme di collaborazione con
Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati,
con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dall' Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
oneri sono a carico dell'Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. L'Ente individua i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base di criteri generali definiti nella contrattazione
integrativa e verificati ai sensi delle norme sull'informazione successiva
di cui alle medesime Sezioni, in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle
attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti
pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 57, lettera c) del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per
i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai
programmi dell'Ente, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con
permessi non retribuiti.
10. Ai programmi di formazione dell'ente, possono partecipare anche i
dipendenti in distacco sindacale, permanendo comunque la posizione di
distaccato.
TITOLO VIII
NORME DISCIPLINARI
Art. 60
Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e
le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del
lavoro anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente
di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 legge n. 241 del 1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle
richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute, nel rispetto
delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di
accesso all'attività amministrativa dettate dalla legge n. 241 del 1990 e
dai relativi regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'amministrazione, dando altresì attuazione alle disposizioni della
legge n. 15 del 1968 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per
la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del responsabile del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con
gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che
ritardino il recupero psico fisico , in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che
la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne
rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se la
disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.
Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto
sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti
ed automezzi a lui affidati;
j) non valersi di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non
siano di servizio;
k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa
in locali non aperti al pubblico;
m) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o
non finanziari propri.
Art. 61
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'articolo 60 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari
previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Ente, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non
previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente
e , comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
l'ordinamento dell'Ente, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver
sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
egli aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha
dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai
sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di
quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio
competente, a norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al
dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel
termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo
carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente,
irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate, nel rispetto dei
principi e dei criteri citati. Quando il medesimo ufficio ritenga che non
vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 55, commi 7 ed 8, del
d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 62
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di
quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 , sono fissati i
seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche
in relazione:
a1) alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
a2) al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
a3) all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
a4) alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
a5) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
a6) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo
ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
a7) al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già
sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della
gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità
prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione
od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista
per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si
applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti
o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati tenuto
conto dei carichi di lavoro.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente
e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti
o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori;
d) svolgimento di attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, nel rispetto della
libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave e documentato danno
all'Amministrazione o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze
previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione
alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio;
d) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento, ovvero atti o comportamenti che
dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per
i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito
di presentazione di documenti falsi;
d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella
lettera a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
e1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), f)
della legge n. 55 del 1990 n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1,
comma 1 della legge n. 16/1992;
e2) quando alla condanna consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
6. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 5, l'Ente inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della
denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'Ente venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
8. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è
riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della
sentenza definitiva.
9. Le mancanze non espressamente previste nella presente elencazione sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri
dei lavoratori di cui all'articolo 60 e, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data
la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in
luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4 e 5 lett. a) ed e) del
presente articolo e successivamente assolto, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza dell'anzianità
all'atto del licenziamento. Il dipendente riammesso è reinquadrato nel
livello economico in cui è confluita la qualifica posseduta al momento
del licenziamento. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
proscioglimento di ogni addebito in sede di revisione del procedimento
penale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
Art. 63
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Art. 64
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento.
3. L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui
al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
comma 1, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1,
della legge n. 16 del 1992.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni
del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, il dipendente è
reintegrato in servizio a tutti gli effetti, ivi compresa la valutazione
nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. Quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per
il periodo di sospensione del rapporto.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia , se non revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque,
sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui l'esito
risulti favorevole al dipendente, trova applicazione quanto indicato al
precedente comma.
TITOLO IX
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 65
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
dagli artt. 29, 30, 62 del presente contratto, nonché dalle leggi sul
rapporto di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'art. 2 comma 2
del d .lgs. n. 165/2001, ha luogo:
a) al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge e di
regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dipendente;
c) per recesso dell'Ente;
d) per decesso del dipendente;
e) perdita della cittadinanza nel rispetto della normativa comunitaria in
materia.
Art. 66
Obblighi delle parti
1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del
dipendente, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'Ente
rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 67.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Ente,
quest'ultimo è tenuta a specificarne contestualmente i motivi e
rispettando i termini di preavviso, salvo nei casi disciplinati dall'art.
61 e dal successivo comma 3
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 65, la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare le
corrispondenti indennità sostitutive ed opera dal primo giorno del mese
successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo che le
disposizioni vigenti consentano la permanenza nel servizio a domanda
dell'interessato. In tale ultima ipotesi, la relativa domanda deve essere
presentata almeno un mese prima del compimento del limite di età.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), l'Ente corrisponde
agli eventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 c.c.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 1, lett. e), la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
Art. 67
Recesso con preavviso
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello
del licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 2
oltre 5 fino a 10 3
oltre 10 4
2. In caso di recesso del dipendente i termini di preavviso sono ridotti
alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di
ciascun mese.
4. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità di pari importo della retribuzione di cui all'art. 69, comma
2, lett. a), per il mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere
su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di
lavoro sia all'inizio sia durante il preavviso con il consenso dell'altra
parte. In tal caso, non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
preavviso. Pertanto, in caso di periodo lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli
effetti.
TITOLO X
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 68
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale della Cassa Depositi e
Prestiti si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove percepita, comprensiva
delle relative maggiorazioni;
c) indennità integrativa speciale;
d) indennità aziendale;
e) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
f) compensi di cui all'art. 78, ove spettanti, ivi compresi i compensi
spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge n. 153/88 e successive modificazioni.
Art. 69
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del
trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile
di ciascuno dei livelli previsti per ciascuna delle qualifiche, ivi
compresa la indennità integrativa speciale;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base
mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché dagli altri
eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e
continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilità;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo
della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge
il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte
anche a tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e
delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite nell'anno di
riferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme
corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta
fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che
fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 48 il valore del
divisore è fissato in 151.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base
retributiva, tra quelle di cui al comma 2, debba farsi riferimento per
calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
Art. 70
Tredicesima mensilità
1. Al personale viene corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima
mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui all'art. 68,
comma 1 lettere a), b), c),spettanti nel mese di dicembre.
2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in
servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno Nei casi di
assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della
retribuzione, che siano intervenuti nel corso del mese, la tredicesima è
dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o
frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico; non è dovuta
inoltre al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
4. Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti
la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima
mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.
Art. 71
Trattamento economico stipendiale
1. Gli stipendi derivanti dall'art. 2 del CCNL per personale non dirigente
Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato, biennio
economico 1996 - 1997 stipulato in data 4 settembre 1996 sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione
del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dalla allegata Tabella B.
Art. 72
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 , sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe
ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella
formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con
riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 73
Ridefinizione organici e qualifiche
1. L'Ente, ai sensi dell'art. 66, comma 13 della L. n. 388 del 2000 che
modifica l'art. 5 del d. lgs n. 284 del 1999, provvede con oneri a proprio
carico, sia ad eventuali incrementi della dotazione organica che alla
previsione, nell'ambito dei livelli esistenti, di nuove qualifiche
"senior" ritenute necessarie sulla base delle proprie esigenze
organizzative.
2. Il trattamento tabellare di una nuova qualifica senior si determina
aggiungendo alla retribuzione prevista per il livello cui la qualifica
senior si riferisce un incremento pari al 50% del differenziale tra le
retribuzioni tabellari spettanti ai due livelli all'interno dei quali
viene collocata la qualifica medesima. Ove la qualifica senior venga
riferita al livello apicale, il differenziale di riferimento è quello
relativo ai due livelli immediatamente inferiori e la percentuale da
applicare è pari al 60%.
Art. 74
Indennità aziendale
1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL per
il personale non dirigente del Comparto Aziende ed Amministrazioni
Autonome dello Stato, quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998 - 1999 sottoscritto il 5 aprile 1996 sono incrementati, per dodici
mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella C,
alla scadenza ivi prevista.
Art. 75
Indennità maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino
maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi
giornalieri di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione
integrativa, possono variare da un minimo di € 0,5 ad un massimo di €
1,5. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui
all'art. 77.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente
è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
Art. 76
Indennità di rischio
1. L'Ente individua, in sede di contrattazione integrativa le prestazioni
di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete,
per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile
di 15,50 euro. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le
risorse di cui all'art. 77.
Art. 77
Fondo unico di Ente
1. Dal 1/1/1998, è costituito presso l'Ente un Fondo unico formato dalle
seguenti risorse economiche:
a) le risorse dei fondi di cui agli artt. 64, 65 e 66 del CCNL
sottoscritto in data 5 aprile 1996, nella misura consolidata del bilancio
consuntivo al 31.12.1997;
b) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell'art. 78, ivi compresi gli incentivi previsti
dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che
destinano risparmi all'incentivazione del personale quali, ad esempio, le
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1, commi 57 e seguenti della L.
662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della L. 449/97;
e) i risparmi di gestione riferiti alle spese complessive del personale,
fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo;
f) gli importi relativi all'indennità aziendale del personale cessato dal
servizio non riutilizzabili temporaneamente in conseguenza di nuove
assunzioni, ovvero stabilmente per riduzione della dotazione organica;
g) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento della retribuzione
individuale di anzianità, relative al personale comunque cessato dal
servizio a decorrere dal 1/1/99. Per l'anno in cui avviene la cessazione
dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo
pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal
fine oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
h) L. 51.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31
dicembre 1999 e a valere dal mese successivo;
i) a decorrere dal 1999, fino ad un massimo dello 0,2% del monte salari
dell'anno 1997, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso
alle maggiori entrate, a condizione che siano stati rispettati gli
adempimenti previsti dal d. lgs. n. 165/2001 ed in particolare
l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio
cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture
e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento
stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della
programmazione dei fabbisogni, valuta anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua
la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
Art. 78
Utilizzo del fondo di Ente
1. Il Fondo Unico di Ente è finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi
istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono
prioritariamente utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per
il miglioramento di servizi;
b) corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in
modo selettivo;
c) erogare le indennità di turno di cui all'art. 51, di maneggio valori
di cui all'art. 75, di rischio di cui all'art. 76, di reperibilità di cui
all'art. 52, nonché i compensi di cui all'art. 53 previsti per i
dipendenti che non usufruiscono del riposo settimanale o che svolgano
lavoro ordinario notturno e festivo;
d) corrispondere compensi per particolari responsabilità di direzione;
e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate all'art. 77, comma 1, lett. b), ivi
compresi gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Le economie relative alla parte accessoria della retribuzione saranno
ripartite con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile,
alla fine di ogni anno, a favore del personale che ha prestato servizio
nel medesimo anno.
4. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione
integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento
della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del
raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
Art. 79
Trattamento di trasferta
1. Al personale inviato in trasferta oltre alla normale retribuzione,
compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
a1) € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
a2) un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in
caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti
le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite
del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è
individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e
del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei
casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Ente;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative
autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della
trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro
previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo
occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e
custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti
incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'Ente in
caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.
2. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località
distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla
dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei
normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 55, comma 1 e
seguenti e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera
a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
verde per ogni chilometro.
3. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il
rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,26 . Per le trasferte
di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della
spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26 , per i due pasti
giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5. Al personale inviato in trasferta al seguito e per collaborare con
componenti di delegazione ufficiale dell'Ente spettano i rimborsi e le
agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
6. L'Ente individua, previo confronto con le organizzazioni Sindacali,
particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di
fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza
di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in
luogo dei rimborsi di cui al comma 3 la somma forfettaria 25,82 euro
lordi. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3,
spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta
del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. L'Ente stabilisce
le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del
materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento
dell'incarico affidato.
10. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte
di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto
del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di
competenza dell'Ente.
11. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi
240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
12. L'Ente stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali,
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle
proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli
aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando,
in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalità procedurali.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di
trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R.
513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nel bilancio dell'Ente per tale specifica
finalità.
Art. 80
Servizi sociali ed assistenziali
1. In sede di contrattazione integrativa, sono fissati i criteri e gli
stanziamenti a carico del bilancio dell'ente, volti alla realizzazione di
servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di mensa, da
gestire anche attraverso le modalità di cui all'art. 11 della legge n.
300/1970.
Art. 81
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le
relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata
della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora.
In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui all'art.n. 69, comma 2, lett. a).
Art. 82
Previdenza complementare
1. Le parti concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione
di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della Cassa
Depositi e Prestiti ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con altri
lavoratori dei comparti pubblici.
3. Destinatari del fondo nazionale pensione complementare sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al fondo stesso, secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 83
Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale,
invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del
trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della
relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime
sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto
incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
2. Nei confronti del personale della Cassa Depositi e Prestiti continua a
trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n.
336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione
della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione
di retribuzione di cui all'art. 69, comma 2, lett. a), per ogni biennio
considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi
inferiori al biennio.
Art. 84
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69,
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei
confronti del personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti le
norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
ALLEGATO 1
INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI UTILI AI FINI DELLA CORRESPONSIONE
DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA
1. Gli istituti normativi presi in esame sono: Tempo parziale (artt. 40,
41, 42), Ferie (art. 21), Permessi retribuiti (art. 27), Congedi dei
genitori (art. 34), Assenze per malattia (art. 29), Sospensione cautelare
per procedimento disciplinare (art. 63), Sospensione cautelare per
procedimento penale (art. 64), Permessi e distacchi sindacali, Assenze per
malattie e infortuni dipendenti da causa di servizio (art. 30).
2. Le voci retributive considerate sono quelle individuate dall'art. 68
3. In caso di malattia di durata inferiore a 15 giorni, la riduzione delle
indennità sulle giornate di assenza viene calcolata sulla base di 1/30,
come disposto dalla normativa vigente.
4. La indennità aziendale viene corrisposta, di norma, nelle medesime
fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare; viene ridotta,
perciò, pro quota in caso di tempo parziale orizzontale, ed al 50% in
caso di sospensione cautelare per procedimento disciplinare. Viene erogata
per intero in tutte le altre fattispecie di cui al punto 1. Il compenso
per lavoro straordinario non compete in alcuna delle fattispecie di cui al
comma 1. Le assenze a qualsiasi titolo non pregiudicano la corresponsione
del trattamento accessorio di cui all'art. 78, comma 2 lett. a) nel caso
in cui la medesima non sia rilevante e/o determinante agli effetti della
valutazione complessiva della produttività o della qualità della
prestazione individuale. Restano in vigore le particolari modalità di
erogazione dei Fondi di incentivazione aziendale eventualmente definite in
contrattazione integrativa, riferite ai compensi per la produttività
collettiva, di cui all'art. 78. In sede di contrattazione integrativa
verranno altresì definite le modalità di erogazione delle indennità di
rischio di cui all'art. 76.
5. Le indennità sono calcolate al lordo delle ritenute a carico del
lavoratore ed al netto delle ritenute a carico dell'Ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 66, le parti ritengono che la Cassa Depositi e
Prestiti può valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino
particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al
preavviso qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per
assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di
concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con
il vincolo temporale del preavviso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento alla costituzione del Fondo unico di Ente, le parti
concordano nel ritenere che in sede di contrattazione integrativa possono
essere verificate le possibilità di incremento delle relative
disponibilità attraverso la destinazione allo stesso fondo, nell'ambito
delle ipotesi di finanziamento dei trattamenti accessori del personale
previsti da vigenti disposizioni di legge, di risorse derivanti da
economie, risparmi o maggiori entrate.
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