-
C.G.I.L. (firmato)
-
F.I.B.A. C.I.S.L. (firmato)
-
F.A.B.I. (firmato)
-
U.I.L. (firmato)
-
C.I.D.A. (firmato)
-
R.S.U. (firmato)
Al termine
della riunione le parti hanno siglato la presente ipotesi di C.C.N.L.
integrativo del personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti.
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente
contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale
non dirigente della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2
Durata
Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 sia per
la parte normativa sia per quella economica.
Il presente
contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo.
La
disciplina del precedente contratto collettivo decentrato sottoscritto il
15 maggio 1997, conserva efficacia nelle parti non fatte oggetto di
modifica con il presente contratto e, comunque, in quanto non
incompatibile con il medesimo.
Art. 3
Materie di contrattazione
La
contrattazione integrativa si svolge, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L.
2.7.2002 per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti,
sulle seguenti materie:
A.
sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e
programmi di incremento della produttività e di miglioramento della
qualità del servizio, definendo i criteri generali delle metodologie
di valutazione;
B.
criteri di ripartizione delle risorse identificate dall’art. 77 del
C.C.N.L. 2.7.2002 (fondo unico di ente);
C.
linee di indirizzo generale per l’attività di formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento;
D.
accordi di mobilità volontaria di cui all’art. 26 del C.C.N.L.
2.7.2002;
E.
linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente
di lavoro, nonché le materie attinenti la prevenzione e la sicurezza
sul posto di lavoro;
F. pari
opportunità per le finalità indicate nell’art. 10 del C.C.N.L.
2.7.2002;
G.
criteri generali per la gestione delle attività socio assistenziali
per il personale;
H.
riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi
di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze
dell’utenza;
I.
proposte di modifica dell’ordinamento del personale destinatario del
presente contratto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 4
Compensi di produttività e miglioramento dei servizi
Al fine di
migliorare l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi
attraverso il raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal
Consiglio di Amministrazione, viene corrisposto il compenso di
produttività e miglioramento dei servizi.
Esso è
erogato per 11 mensilità a ciascun dipendente in relazione all’apporto
dato alla produttività e al miglioramento dei servizi, nelle misure e con
le decorrenze di cui all’allegata tabella A).
Restano
confermati gli standard di produttività già individuati con i precedenti
accordi aziendali.
Ai
dipendenti compete l’intero compenso di produttività per periodi di
assenza per malattie pari o superiori a quindici giorni, o per ricovero
ospedaliero e successivo periodo di convalescenza post-ricovero.
Al
dipendente spetta inoltre l’intero compenso nei casi di cui agli
articoli 29, comma 8, e 30 del C.C.N.L. 2.7.2002.
Art. 5
Assegno professionale
L’assegno
professionale, da erogarsi in due rate semestrali, sostituisce quello di
cui al punto 2.1, comma 7, del contratto decentrato 1994/1997, ed è
determinato nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegata tabella
B).
Art. 6
Compenso di fine anno
A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente contratto, con gli stessi
parametri e criteri di cui al precedente art. 4, sarà attribuito, alla
fine di ogni anno, un premio tabellare di importo pari a quello del citato
art. 4, maggiorato delle eventuali economie relative alla parte accessoria
della retribuzione a favore del personale che ha prestato servizio nel
medesimo anno.
Art. 7
Indennità varie
Le parti
identificheranno annualmente i criteri per le attribuzioni delle
indennità di maneggio valori, di rischio, di turno e di reperibilità; le
qualifiche e i periodi di espletamento e le relative modalità, fatte
comunque salve le esigenze di servizio, in attuazione del principio dell’effettiva
adibizione in via permanente a lavori che comportino particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno.
L’importo
giornaliero dell’indennità di maneggio valori è stabilito in € 1,5.
Il periodo
di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso di € 12,91.
Le suddette
indennità non sono tra loro cumulabili.
Art. 8
Compenso di responsabilità e impegno individuale
A decorrere
dall’1.12.2001, ai funzionari e agli impiegati viene attribuito un
compenso di responsabilità ed impegno individuale, ai sensi dell’art.
78 del C.C.N.L. 2.7.2002.
Tale
compenso è suddiviso in una quota fissa mensile connessa alla
responsabilità e in un’altra variabile connessa con l’impegno
individuale e i risultati raggiunti nell’espletamento della propria
attività.
I relativi
importi e le rispettive percentuali di erogazione sono riportati nell’allegata
tabella C).
Gli importi
della quota fissa sono erogati mensilmente per 12 mensilità; le assenze
di cui tenere conto ai fini della corresponsione della predetta quota
fissa sono quelle previste dagli articoli 29 e 30 del vigente C.C.N.L.
2.7.2002.
La quota
variabile è erogata annualmente ad accertato raggiungimento dei risultati
dell’attività e dell’impegno individuale.
L’accertamento
viene disposto dal competente dirigente di concerto con il Capo
dipartimento o, per gli uffici di staff, con il Capo del personale.
I fattori
di valutazione dei risultati connessi con la responsabilità e l’impegno
individuale dei funzionari, da considerare ai fini dell’attribuzione
della relativa quota variabile, sono i seguenti:
a)
realizzazione degli obiettivi conseguenti a particolari deleghe
attribuite dal Capo dipartimento o dal dirigente;
b)
risoluzione di problemi complessi attinenti sia all’attività di uno
o più gruppi sia a quella di studio.
I fattori
di valutazione dei risultati connessi con la responsabilità e l’impegno
individuale degli impiegati, da considerare ai fini dell’attribuzione
della relativa quota variabile, sono i seguenti:
a1)
realizzazione degli obiettivi conseguenti a particolari compiti attribuiti
dal dirigente o dal funzionario responsabile;
b1)
risoluzione di problematiche attinenti sia allo svolgimento della propria
attività d’ufficio sia a quella del gruppo di lavoro di cui si fa
parte.
Il
raggiungimento completo dei risultati di cui ai fattori a) e a1) comporta
l’erogazione del 60% della rimanente quota annuale suddetta, mentre il
raggiungimento completo dei risultati di cui ai fattori b) e b1) comporta
l’erogazione dell’ulteriore 40%.
Le economie
sul compenso di responsabilità e impegno individuale saranno erogate con
il compenso di fine anno.
Art. 9
Servizi sociali e assistenziali
Il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto delibera, nell’ambito delle
compatibilità di bilancio, la destinazione di fondi per eventuali
interventi volti alla stipula di polizze integrative sanitarie per i
dipendenti e alla concessione di mutui agevolati per l’acquisto o la
ristrutturazione della propria abitazione.
I criteri
dei predetti interventi saranno definiti con appositi regolamenti,
definiti di concerto con le organizzazioni sindacali, attraverso organismi
paritetici – che saranno attivati entro trenta giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto – e approvati con determina del Direttore
Generale.
Art. 10
Servizio sostitutivo di mensa
A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente contratto, l’importo del
buono pasto, di cui al punto 4.1 del contratto decentrato 1994/1997,
ammonta a euro 8,00.
Con la
medesima decorrenza di cui al precedente comma, il buono pasto sarà anche
corrisposto al personale che effettuerà, nell’arco di tempo compreso
tra le ore 14 e le ore 18.30, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi,
almeno tre ore consecutive di prestazioni di lavoro straordinario
autorizzato, dopo aver effettuato in ogni caso il recupero dei tempi non
lavorati e della flessibilità di ingresso.
Entro
trenta giorni dalla data della sottoscrizione del contratto, apposita
commissione paritetica sarà costituita per individuare articolazioni e
tipologie di orario di lavoro diverse da quella attuale e che riguardino
esigenze di dipendenti in particolari situazioni personali o familiari.
Art. 11
Proposte di modifiche ordinamentali
All’art.
12, commi 2 e 3, del D.P.R. 23.10.1987, così come modificato dal D.P.R.
5.12.1988, viene sostituita la dizione "quattro anni" con
"due anni". Al 3° comma del predetto art. 12, viene
soppresso il periodo "ovvero almeno tre anni di anzianità nella
ex carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza".
All’art.
2 del D.M. Tesoro 10.7.1992, laddove ha apportato modifiche all’art. 12
del D.P.R. 5.12.1988, viene soppresso l’ultimo periodo "conseguito
posteriormente all’immissione in servizio nel 3° livello dell’Istituto"
del medesimo.
Il 2°
comma, ultimo periodo dell’art. 13 del D.P.R. 23.10.1987, così come
modificato dall’art. 2 del D.M. Tesoro 10.7.1992, è sostituito dal
seguente "al
1° e 2° livello per concorso pubblico al quale possono partecipare
coloro che siano in possesso del diploma di scuola media inferiore. Sono
fatte salve le norme per l’assunzione delle categorie di cui alla legge
n. 68/1999".
Art. 12
Clausola di salvaguardia
Le parti
convengono di verificare le norme del presente accordo dopo l’esame
dello stesso da parte degli Organi di controllo e del Consiglio di
Amministrazione.
Qualora
dalle suddette verifiche dovessero emergere mutamenti del testo
sottoscritto, le parti medesime si riconvocheranno immediatamente per un’ulteriore
sessione negoziale.
Tabella A)
Livello |
01 –
gen - 98 |
01 –
gen - 99 |
01 –
gen - 00 |
01 –
gen - 01 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
34 |
544,35 |
1.088,70 |
1.088,70 |
1.088,70 |
16 |
298,82 |
597,64 |
597,64 |
597,64 |
15 |
263,39 |
526,79 |
526,79 |
526,79 |
4
senior |
244,95 |
489,91 |
489,91 |
489,91 |
14 |
226,52 |
453,04 |
453,04 |
453,04 |
13 |
196,36 |
392,72 |
392,72 |
392,72 |
2
senior |
176,69 |
353,39 |
353,39 |
353,39 |
2 |
164,75 |
329,50 |
329,50 |
329,50 |
1
senior |
142,67 |
285,34 |
285,34 |
285,34 |
1 |
134,77 |
269,54 |
269,54 |
269,54 |
Tabella B)
Livello |
01 –
gen - 98 |
01 –
gen - 99 |
01 –
gen - 00 |
01 –
gen - 01 |
-- |
--- |
--- |
--- |
--- |
34 |
1.202,39 |
2.404,78 |
2.404,78 |
2.404,78 |
16 |
859,98 |
1.719,96 |
1.719,96 |
1.719,96 |
15 |
785,35 |
1.570,70 |
1.570,70 |
1.570,70 |
4
senior |
774,38 |
1.548,75 |
1.548,75 |
1.548,75 |
14 |
763,40 |
1.562,80 |
1.562,80 |
1.562,80 |
13 |
734,43 |
1.468,86 |
1.468,86 |
1.468,86 |
2
senior |
659,80 |
1.319,60 |
1.319,60 |
1.319,60 |
2 |
570,69 |
1.141,37 |
1.141,37 |
1.141,37 |
1
senior |
558,40 |
1.116,79 |
1.116,79 |
1.116,79 |
1 |
452,16 |
904,32 |
904,32 |
904,32 |
Tabella C)
LIVELLO
FUNZIONARI |
QUOTA
FISSA ANNUALE (50%) |
QUOTA
VARIABILE ANNUALE (50%) |
TOTALE |
Reggenza |
7.900,00 |
7.900,00 |
15.800,00 |
Vice
dirigenza |
7.250,00 |
7.250,00 |
14.500,00 |
6°
liv.: direzione di uno o più gruppi / attività di studio e ricerca |
7.150,00 |
7.150,00 |
14.300,00 |
5°
liv.: coordinamento di gruppi / attività di studio e ricerca |
6.950,00 |
6.950,00 |
13.900,00 |
LIVELLO
IMPIEGATI |
QUOTA
FISSA ANNUALE (70%) |
QUOTA
VARIABILE ANNUALE (30%) |
TOTALE |
4°
liv. senior |
4.419,00 |
1.893,00 |
6.312,00 |
4°
liv. |
4.200,00 |
1.800,00 |
6.000,00 |
3°
liv. |
3.980,00 |
1.705,00 |
5.685,00 |
2°
liv. senior |
3.682,00 |
1.578,00 |
5.260,00 |
2°
liv. |
3.166,00 |
1.357,00 |
4.523,00 |
1°
liv. senior |
2.945,00 |
1.263,00 |
4.208,00 |
1°
liv. |
2.724,00 |
1.168,00 |
3.892,00 |
DICHIARAZIONE
( CONGIUNTA) A VERBALE
Le parti
convengono che l’ordinamento professionale sarà oggetto di trattazione
sul prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
DICHIARAZIONE
A VERBALE FP CGIL
La FP CGIL
non concorda sul contenuto dell’art. 11 del Contratto Integrativo di
Ente ed in particolare ritiene illegittima la previsione contrattuale di
cui all’art. 11 ultimo comma per la parte in cui intende derogare dalle
vigenti norme relative all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
previste dall’art. 35 del Dlvo 165/2001 e dalla legge n. 56/1987.
Pertanto si
riserva la possibilità di adire tutte le iniziative legali affinché tale
previsione contrattuale sia resa nulla.