IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL RUOLO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI:

QUADRIENNIO 1998/2001


Il giorno 26 settembre 2002, alle ore 14,30, presso la Cassa Depositi e Prestiti, in Roma, ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica così costituita:

- dott. Emanuele Franco, Capo Dipartimento Supporto (firmato)

e i rappresentanti delle seguenti OO.SS. nazionali e R.S.U.

- C.G.I.L. (firmato)

- F.I.B.A. C.I.S.L. (firmato)

- F.A.B.I. (firmato)

- U.I.L. (firmato)

- C.I.D.A. (firmato)

- R.S.U. (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno siglato la presente ipotesi di C.C.N.L. integrativo del personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti.


 

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2
Durata

Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 sia per la parte normativa sia per quella economica.

Il presente contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo.

La disciplina del precedente contratto collettivo decentrato sottoscritto il 15 maggio 1997, conserva efficacia nelle parti non fatte oggetto di modifica con il presente contratto e, comunque, in quanto non incompatibile con il medesimo.

Art. 3
Materie di contrattazione

La contrattazione integrativa si svolge, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. 2.7.2002 per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti, sulle seguenti materie:

A. sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definendo i criteri generali delle metodologie di valutazione;

B. criteri di ripartizione delle risorse identificate dall’art. 77 del C.C.N.L. 2.7.2002 (fondo unico di ente);

C. linee di indirizzo generale per l’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento;

D. accordi di mobilità volontaria di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 2.7.2002;

E. linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché le materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro;

F. pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 10 del C.C.N.L. 2.7.2002;

G. criteri generali per la gestione delle attività socio assistenziali per il personale;

H. riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;

I. proposte di modifica dell’ordinamento del personale destinatario del presente contratto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
Compensi di produttività e miglioramento dei servizi

Al fine di migliorare l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi attraverso il raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, viene corrisposto il compenso di produttività e miglioramento dei servizi.

Esso è erogato per 11 mensilità a ciascun dipendente in relazione all’apporto dato alla produttività e al miglioramento dei servizi, nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegata tabella A).

Restano confermati gli standard di produttività già individuati con i precedenti accordi aziendali.

Ai dipendenti compete l’intero compenso di produttività per periodi di assenza per malattie pari o superiori a quindici giorni, o per ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza post-ricovero.

Al dipendente spetta inoltre l’intero compenso nei casi di cui agli articoli 29, comma 8, e 30 del C.C.N.L. 2.7.2002.

Art. 5
Assegno professionale

L’assegno professionale, da erogarsi in due rate semestrali, sostituisce quello di cui al punto 2.1, comma 7, del contratto decentrato 1994/1997, ed è determinato nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegata tabella B).

Art. 6
Compenso di fine anno

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, con gli stessi parametri e criteri di cui al precedente art. 4, sarà attribuito, alla fine di ogni anno, un premio tabellare di importo pari a quello del citato art. 4, maggiorato delle eventuali economie relative alla parte accessoria della retribuzione a favore del personale che ha prestato servizio nel medesimo anno.

Art. 7
Indennità varie

Le parti identificheranno annualmente i criteri per le attribuzioni delle indennità di maneggio valori, di rischio, di turno e di reperibilità; le qualifiche e i periodi di espletamento e le relative modalità, fatte comunque salve le esigenze di servizio, in attuazione del principio dell’effettiva adibizione in via permanente a lavori che comportino particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.

L’importo giornaliero dell’indennità di maneggio valori è stabilito in € 1,5.

Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso di € 12,91.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili.

Art. 8
Compenso di responsabilità e impegno individuale

A decorrere dall’1.12.2001, ai funzionari e agli impiegati viene attribuito un compenso di responsabilità ed impegno individuale, ai sensi dell’art. 78 del C.C.N.L. 2.7.2002.

Tale compenso è suddiviso in una quota fissa mensile connessa alla responsabilità e in un’altra variabile connessa con l’impegno individuale e i risultati raggiunti nell’espletamento della propria attività.

I relativi importi e le rispettive percentuali di erogazione sono riportati nell’allegata tabella C).

Gli importi della quota fissa sono erogati mensilmente per 12 mensilità; le assenze di cui tenere conto ai fini della corresponsione della predetta quota fissa sono quelle previste dagli articoli 29 e 30 del vigente C.C.N.L. 2.7.2002.

La quota variabile è erogata annualmente ad accertato raggiungimento dei risultati dell’attività e dell’impegno individuale.

L’accertamento viene disposto dal competente dirigente di concerto con il Capo dipartimento o, per gli uffici di staff, con il Capo del personale.

I fattori di valutazione dei risultati connessi con la responsabilità e l’impegno individuale dei funzionari, da considerare ai fini dell’attribuzione della relativa quota variabile, sono i seguenti:

a) realizzazione degli obiettivi conseguenti a particolari deleghe attribuite dal Capo dipartimento o dal dirigente;

b) risoluzione di problemi complessi attinenti sia all’attività di uno o più gruppi sia a quella di studio.

I fattori di valutazione dei risultati connessi con la responsabilità e l’impegno individuale degli impiegati, da considerare ai fini dell’attribuzione della relativa quota variabile, sono i seguenti:

a1) realizzazione degli obiettivi conseguenti a particolari compiti attribuiti dal dirigente o dal funzionario responsabile;

b1) risoluzione di problematiche attinenti sia allo svolgimento della propria attività d’ufficio sia a quella del gruppo di lavoro di cui si fa parte.

Il raggiungimento completo dei risultati di cui ai fattori a) e a1) comporta l’erogazione del 60% della rimanente quota annuale suddetta, mentre il raggiungimento completo dei risultati di cui ai fattori b) e b1) comporta l’erogazione dell’ulteriore 40%.

Le economie sul compenso di responsabilità e impegno individuale saranno erogate con il compenso di fine anno.

Art. 9
Servizi sociali e assistenziali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto delibera, nell’ambito delle compatibilità di bilancio, la destinazione di fondi per eventuali interventi volti alla stipula di polizze integrative sanitarie per i dipendenti e alla concessione di mutui agevolati per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione.

I criteri dei predetti interventi saranno definiti con appositi regolamenti, definiti di concerto con le organizzazioni sindacali, attraverso organismi paritetici – che saranno attivati entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto – e approvati con determina del Direttore Generale.

Art. 10
Servizio sostitutivo di mensa

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, l’importo del buono pasto, di cui al punto 4.1 del contratto decentrato 1994/1997, ammonta a euro 8,00.

Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma, il buono pasto sarà anche corrisposto al personale che effettuerà, nell’arco di tempo compreso tra le ore 14 e le ore 18.30, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi, almeno tre ore consecutive di prestazioni di lavoro straordinario autorizzato, dopo aver effettuato in ogni caso il recupero dei tempi non lavorati e della flessibilità di ingresso.

Entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del contratto, apposita commissione paritetica sarà costituita per individuare articolazioni e tipologie di orario di lavoro diverse da quella attuale e che riguardino esigenze di dipendenti in particolari situazioni personali o familiari.

Art. 11
Proposte di modifiche ordinamentali

All’art. 12, commi 2 e 3, del D.P.R. 23.10.1987, così come modificato dal D.P.R. 5.12.1988, viene sostituita la dizione "quattro anni" con "due anni". Al 3° comma del predetto art. 12, viene soppresso il periodo "ovvero almeno tre anni di anzianità nella ex carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza".

All’art. 2 del D.M. Tesoro 10.7.1992, laddove ha apportato modifiche all’art. 12 del D.P.R. 5.12.1988, viene soppresso l’ultimo periodo "conseguito posteriormente all’immissione in servizio nel 3° livello dell’Istituto" del medesimo.

Il 2° comma, ultimo periodo dell’art. 13 del D.P.R. 23.10.1987, così come modificato dall’art. 2 del D.M. Tesoro 10.7.1992, è sostituito dal seguente "al 1° e 2° livello per concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di scuola media inferiore. Sono fatte salve le norme per l’assunzione delle categorie di cui alla legge n. 68/1999".

Art. 12
Clausola di salvaguardia

Le parti convengono di verificare le norme del presente accordo dopo l’esame dello stesso da parte degli Organi di controllo e del Consiglio di Amministrazione.

Qualora dalle suddette verifiche dovessero emergere mutamenti del testo sottoscritto, le parti medesime si riconvocheranno immediatamente per un’ulteriore sessione negoziale.

Tabella A)

Livello

01 – gen - 98

01 – gen - 99

01 – gen - 00

01 – gen - 01

-- -- -- -- --

34

544,35

1.088,70

1.088,70

1.088,70

16

298,82

597,64

597,64

597,64

15

263,39

526,79

526,79

526,79

4 senior

244,95

489,91

489,91

489,91

14

226,52

453,04

453,04

453,04

13

196,36

392,72

392,72

392,72

2 senior

176,69

353,39

353,39

353,39

2

164,75

329,50

329,50

329,50

1 senior

142,67

285,34

285,34

285,34

1

134,77

269,54

269,54

269,54

 

Tabella B)

 

Livello

01 – gen - 98

01 – gen - 99

01 – gen - 00

01 – gen - 01

-- --- --- --- ---

34

1.202,39

2.404,78

2.404,78

2.404,78

16

859,98

1.719,96

1.719,96

1.719,96

15

785,35

1.570,70

1.570,70

1.570,70

4 senior

774,38

1.548,75

1.548,75

1.548,75

14

763,40

1.562,80

1.562,80

1.562,80

13

734,43

1.468,86

1.468,86

1.468,86

2 senior

659,80

1.319,60

1.319,60

1.319,60

2

570,69

1.141,37

1.141,37

1.141,37

1 senior

558,40

1.116,79

1.116,79

1.116,79

1

452,16

904,32

904,32

904,32

 

Tabella C)

LIVELLO FUNZIONARI

QUOTA FISSA ANNUALE (50%)

QUOTA VARIABILE ANNUALE (50%)

TOTALE

Reggenza

7.900,00

7.900,00

15.800,00

Vice dirigenza

7.250,00

7.250,00

14.500,00

6° liv.: direzione di uno o più gruppi / attività di studio e ricerca

7.150,00

7.150,00

14.300,00

5° liv.: coordinamento di gruppi / attività di studio e ricerca

6.950,00

6.950,00

13.900,00

LIVELLO IMPIEGATI

QUOTA FISSA ANNUALE (70%)

QUOTA VARIABILE ANNUALE (30%)

TOTALE

4° liv. senior

4.419,00

1.893,00

6.312,00

4° liv.

4.200,00

1.800,00

6.000,00

3° liv.

3.980,00

1.705,00

5.685,00

2° liv. senior

3.682,00

1.578,00

5.260,00

2° liv.

3.166,00

1.357,00

4.523,00

1° liv. senior

2.945,00

1.263,00

4.208,00

1° liv.

2.724,00

1.168,00

3.892,00

 

         DICHIARAZIONE ( CONGIUNTA) A VERBALE

Le parti convengono che l’ordinamento professionale sarà oggetto di trattazione sul prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro.


DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL

La FP CGIL non concorda sul contenuto dell’art. 11 del Contratto Integrativo di Ente ed in particolare ritiene illegittima la previsione contrattuale di cui all’art. 11 ultimo comma per la parte in cui intende derogare dalle vigenti norme relative all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 35 del Dlvo 165/2001 e dalla legge n. 56/1987.

Pertanto si riserva la possibilità di adire tutte le iniziative legali affinché tale previsione contrattuale sia resa nulla.