VERBALE TECNICO DI RIUNIONE RELATIVO AI LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003. In data 12 maggio 2005 si è svolta una
sessione di trattativa per la stipulazione dell’ipotesi di contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario
nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio
2002-2003.
Per l’ARAN :Nella persona del prof. Mario RICCIARDI – Componente del Comitato Direttivo ………Firmato…………. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: CIDA - SIDIRSS_____ Firmato __________ CIDA ____ Firmato _________ Bozza di lavoro per la predisposizione
dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e
parte economica biennio 2002-2003.
PARTE I 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. 5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. n. 502 del 1992” e “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”. 6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”. 7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000. 8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” “di direttore” dizione quest’ultima indicata dal D.lgs n. 254 del 2000. 9. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario regolate dall’art. 41 del CCNL 10 febbraio 2004, nel testo, sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”. Art. 2 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del D.lgs 165 del 2001. 7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993. 8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è
disapplicato. TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 1. Si riconferma il sistema delle
relazioni sindacali previsto dall’art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL
dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina. Art. 4 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; B) criteri generali per: 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997; 3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4; C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti; G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati. 3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. b) ed i). 4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni. 5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 6. Il presente articolo sostituisce
l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000. Art. 5 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. Le materie indicate dall’art. 9, ove le Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell’art. 9 medesimo. 3. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme. 4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione. 5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del D.lgs. n. 165 del 2001. 7. L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è
disapplicato. Art. 6 1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati: A) Informazione: • Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva. • Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. B) Concertazione C) Consultazione 2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate. 4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità. 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
FORME DI PARTECIPAZIONE Art. 7 1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 sono pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli artt. 32 e 18, rispettivamente, dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall’art. 23 del presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa
che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e
delle sue conseguenze individuali e sociali; 6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il Vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. 7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. 8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso. CAPO III PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI Art. 8 1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell’art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. 2. Il secondo alinea dell’art. 9, comma
2, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente: Art. 9 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative: a) all’utilizzo delle risorse regionali
di cui all’art. 53; 2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’art. 5 comma 2. 3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52. 4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del D.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. 5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del D.lgs. n. 165 del 2001. 6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato. TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO I STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI Art. 10 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000. 2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12. 3. Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti coloro che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella misura stabilita dall’art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 4, lettera b) del citato CCNL come integrato dall’art. 24, comma 14. 5. Per l’acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio. 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza. 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. 8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato. Art. 11 1. In attuazione dell’art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 2000, sono così modificati: A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito: “2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di
un incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque,
della tipologia c) di cui all’art. 27, con riferimento, ove previsto, alla
disciplina di appartenenza; B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell’art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 del presente contratto; C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è più applicabile ai dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice. Art. 12 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto
di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di
incarico di direzione di struttura complessa o semplice; 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa,
divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa
indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2
del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione continuano a percepire tale
indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento
dell’incarico; 3. Il ritorno dei dirigenti all’ opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla retribuzione
di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno
2000 (modificato dall’art. 10, comma 3 nonché dall’art. 54). L’indennità
di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella
medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi
5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 13 1. I rapporti di lavoro a tempo parziale, già indicati nell’art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. 2. Sino all’applicazione del comma 1, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo in godimento applicato dall’azienda o ente per il rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo concesso. 3. A seguito del passaggio a rapporto di lavoro con orario unico, ai dirigenti interessati è attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo. 4. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa – assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza - tenuto conto del maggiore numero di ore da effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro. CAPO II ORARIO DI LAVORO Art. 14 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell’art. 62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività quali l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario, l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all’art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate. 5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, previste per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e sanitari definiti con le medesime procedure. Analogamente si può procedere per i dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi di loro pertinenza. 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell’organizzazione del lavoro in caso di equipes pluriprofessionali, ai sensi dell’art 16. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. 8. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 . 9. Tutti i dirigenti sanitari di cui al
comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto, sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 16 e 17. Art. 15 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. 2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni e gli orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. 3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina. 2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area. 5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie in orario o fuori dell’orario di servizio, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi. 6. E’ disapplicato l’art. 18 del CCNL 5
dicembre 1996. Art. 17 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di guardia. 3. Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità ovvero se, in relazione, alla dotazione organica possa essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso. 4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto conto delle attività di appartenenza della presente area. 5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese. 6. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 7. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell' art. 50. 9. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1 lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza. 10. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL 5
dicembre 1996. Art. 18 1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente: “2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che: - sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; - siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; - sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; - la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi ”. 2. La presente disciplina, che decorre
dall’entrata in vigore del presente contratto, ha carattere sperimentale
ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle
linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g). CAPO III Art. 19 1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies dell’art. 15, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1 lettere a), b), limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, nonché lettere c) ed f). 5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria). 6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata dalla tabella n. 4 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nell’allegato n. 3 al presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004. 8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso. 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell’art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. 11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. 12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. 13. La presente disciplina disapplica
l’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996. Art. 20 1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004 A tal fine precisano che: - nel comma 5 dell’art. 23 del CCNL 8
giugno 2000 le parole “improrogabilmente entro 30 giorni” sono sostituite
dalle parole “improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta
giorni”; 2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato. 3. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4
dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL’ART. 21 Le parti, a titolo di interpretazione
autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2
può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli
oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla
specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di
rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di
responsabilità per colpa grave. Art. 22 1. Il dirigente ammesso a particolari
corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad
esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e
master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente
anche nell’ambito dell’ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità
volontaria di cui all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano
trascorsi due anni dal termine della formazione. Art. 23 1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del D.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati. 2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro. 3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004 ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale. 4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D.lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto. 5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4. 6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia. 7. La formazione deve, inoltre, essere
coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali di
tutti i dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al
comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani
suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le
iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito
della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente. Art. 24 1. L’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato: - al termine del comma 1, ultimo alinea,
dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: - al termine del comma 6, dopo il punto,
è aggiunta la seguente frase: - al termine del comma 7, dopo il punto è
aggiunto il seguente periodo: 2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell’anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi di gestione rispetto alle spese legali dell’anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da parte dei dirigenti legali, l’azienda o ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell’art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell’ambito della retribuzione di risultato, all’interno dell’unità operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità operative che hanno collaborato. 3. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nell’allegato n. 3 che, dalla medesima data, sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Al termine dell’art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.” 5. Il comma 5 dell’art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell’allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci retributive: - indennità di esclusività ove spettante
ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000; 6. Nel comma 11 dell’art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le seguenti parole” che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni”. 7. Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.” 8. Ad integrazione dell’art. 24 comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 50 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza. 9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni. 10. Per la vigenza del presente contratto è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti condizioni: - che le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel medesimo comma 4; - che siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale; - che il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all’art. 26; - che prima del conferimento dell’incarico abbia conseguito idoneo attestato in corso di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state individuate dall’azienda o ente. 11. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4. 12. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico: - obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell’art. 6, comma 1 , lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale; - verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata; - applicazione dell’art. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata; - applicazione del citato art. 30 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, comma 1 lettera h) del presente contratto. 13. Ad integrazione dell’art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli art. 44 e 45, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati. 14. Le parti concordano che l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall’art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto. 15. Il comma 8 , lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: - “ - tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.” 16. La disciplina dell’art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi. 17. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: - al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole : “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi”; - al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996”sono aggiunte le seguenti parole: “e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000”. 18. Al termine del comma 2, dell’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole “di regola entro il mese successivo” sono aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”. 19. L’art. 42, comma 6 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente sociale. CAPO IV Art. 25 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del D.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art. 26, comma 2, anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo– affidati al Collegio tecnico ed al nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato n. 5. 3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’art. 26. 4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2. 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lett. e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche l’area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5. 8. Il presente articolo sostituisce
l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000. Art. 26
1. Gli organismi preposti alla verifica e
valutazione dei dirigenti sono: 2. Il Collegio tecnico procede alla
verifica e valutazione: 3. Il Nucleo di valutazione procede alla
verifica e valutazione annuale: 4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1999. 5. Il presente articolo sostituisce
l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27 1. La valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda: 1) Per i dirigenti di struttura complessa
e di struttura semplice: 2) Per tutti gli altri dirigenti: 2. L’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall’art. 26, comma 2. 4. Il presente articolo sostituisce
l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 28 1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto: a) della collaborazione interna e livello
di partecipazione multi - professionale nell’organizzazione
dipartimentale; a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura semplice; b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno: - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; - la rideterminazione: In ogni caso la retribuzione di posizione minima dei punti 1) e 3), il cui valore è indicato per tutti nel tempo dalle tavole degli artt. da 37 a 40, dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista agli artt. 44 e 45 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; c) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio). 3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli art. 28 comma 10 e 29 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Il presente articolo sostituisce
l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 29 1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia. 2. L’accertamento della responsabilità
dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti
professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale,
comporta l’assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati: Art. 30 1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice previo esperimento della procedura di cui all’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 27, comma 1, punto 1), può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica; b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 5. 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27, comma 1, punto 2, può determinare: a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica; b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27, comma 1, punto 2, può determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica. 4. L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista dai commi 1 e 2 lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, come integrato dall’art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce
l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000. Art. 31 1. L’ esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 29. 2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali compresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente.Il mantenimento in servizio comporta per il dirigente interessato la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore. 3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno, per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, ove da attribuire nel medesimo anno. 4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 nonché delle disposizioni del CCNL in pari data relativo al II biennio: - per tutti nell’applicazione dell’art.
4, comma 2; 5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito. 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è, comunque, fatta salva la facoltà di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettera c). 8. Il presente articolo sostituisce
l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 32 1. Il sistema di valutazione previsto dal
presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli
articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime
entro il 30 novembre 2005. BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003 PARTE II TITOLO I CAPO I
Art. 33 1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti dei quattro ruoli si compone delle seguenti voci: A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale,
confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto
dall’art. 34; 3) retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita; 4) retribuzione di posizione minima
contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli artt. da 37 a
40 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003.
Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata ai sensi degli artt. 44 e 45; 5) Assegni personali, ove spettanti, ai
sensi delle vigenti norme contrattuali; B) TRATTAMENTO ACCESSORIO: 1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2) indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000; 3) retribuzione di risultato, ai sensi
dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996; 4) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante; 5) specifico trattamento economico ove in
godimento quale assegno personale (art. 39, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000); 2. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti l’indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio. 3. Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni. 4. Per le voci del trattamento economico
– fondamentale ed accessorio - di competenza dei dirigenti dei quattro
ruoli, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all’allegato n. 6. Art. 34 1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 cessa
di essere corrisposta l’indennità integrativa speciale in godimento in
quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO II
1. Dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti , a rapporto esclusivo e non esclusivo, e degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo dall’art. 35, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56. 2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio
tabellare di cui al comma 1 è incrementato: 3. Gli stipendi tabellari annui lordi di
cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. Art. 36 1. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all’art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05. 2. L’indennità di esclusività dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata
nelle seguenti misure: - Dirigente con incarico di struttura
complessa € 16.523,52 - Dirigente con incarichi art. 27 lett.
b) o c) del CCNL - Dirigente con incarichi art. 27 lett.
b) o c) del CCNL - Dirigente con esperienza professionale 3. Le indennità di cui ai commi
precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente
nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità. CAPO III 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7. 5. Il fondo dell' art. 49 e il corrispondente fondo dell’art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall’art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7. 5. Il fondo dell’art. 49 e il corrispondente fondo dell’art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art. 39 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7. 5. Il fondo dell’art. 49 e il corrispondente fondo dell’art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo per i
dirigenti di cui all’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo
al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11
comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, e dell’art. 41, comma 8 del
CCNL 10 febbraio 2004 risulta così fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7. 5. Il fondo dell’art. 49 e il corrispondente fondo dell’art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è
corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. CAPO V NUOVI STIPENDI TABELLARI Art. 41 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è fissato in € 38.198,00 annui lordi. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci : - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88, dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 41; - per € 5.578,82 (€ 6.043,73 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 49; - per € 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 51. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo ed anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui dell’art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 37; - per € 4.024,53 (€ 4.359,91comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell’art. 37 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 49; - per € 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 51; - per € 1.190,75 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; - per € 493,07 ( comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse economiche regionali dell’art. 53. 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma. 5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio
tabellare annuo lordo del comma 1.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale è fissato in € 38.198,00 annui lordi. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 28.750,00, (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34; - per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt 39 e 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 49 e corrispondente fondo dell’art. 52; - per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 51 e
corrispondente fondo dell’art. 52. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico ivi previsto sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34; - per € 3.990,13 (€ 4.322,64 comprensivi della 13^ mensilità) la
retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell’art. 39 con la
corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art.
49; - per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 51 e corrispondente fondo dell’art. 52; - per € 579,24 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; - per € 1.250,29 ( comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse economiche regionali dell’art. 53. 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma. 5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Nuovo
stipendio tabellare dei dirigenti delle professioni sanitarie e del
ruolo amministrativo 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti delle professioni sanitarie del ruolo sanitario e per quelli del ruolo amministrativo è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell’art. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 52;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 51 e corrispondente fondo dell’art. 52;
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34;
- per € 4.300,46 (€ 4.658,83 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell’art. 40 con la relativa riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 49 e dal corrispondente fondo dell’art. 52 ;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la relativa riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 51 e del corrispondente fondo dell’art. 52;
- per € 493,09 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.000,24 (comprensivi della tredicesima mensilità), le risorse economiche regionali dell’art. 53.
4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai dirigenti dei ruoli di cui al comma 1 assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37, 39 e 40, dei dirigenti dei quattro ruoli, residua dopo l’applicazione degli artt. da 41 a 43, unificata nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole: A) Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo
B) Dirigenti del ruolo tecnico e professionale
C) Dirigenti delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del ruolo amministrativo
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire ai sensi del comma 4 degli artt. 37, 39 e 40.
3. La retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell’art. 30, consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
4. Nei confronti dei dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni (ai quali - dopo l’applicazione degli artt. 41, 42 e 43 - non è più corrisposta la retribuzione minima contrattuale conglobata nello stipendio) al compimento del quinquennio, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato fatti salvi i più favorevoli effetti dell’art. 28 nonché la precisazione del comma 5 per i dirigenti delle tavole B) e C).
5. Per i dirigenti indicati nelle tavole B) e C) del comma 1 con oltre cinque anni di servizio, la retribuzione di posizione minima contrattuale ivi prevista è già comprensiva dell’incremento indicato nell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, senza ulteriore rideterminazione da parte delle aziende. Fermo restando il valore complessivo della retribuzione di posizione delle tavole B) e C) del comma 1, il predetto incremento a decorrere dal 31 dicembre 2003 è comunque fissato in € 1.601,02 e conserva la natura e le finalità previste dal medesimo art. 11.
6. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 38, comma 3, dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti già con rapporto di lavoro non esclusivo, residua dopo l’applicazione dell’art. 41, è unificata e direttamente attribuibile dall’azienda o ente nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi dell’art. 38, comma 6:
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui all’art. 38, comma 4.
3. La retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente da attribuire dopo il primo inquadramento, per gli effetti dell’art. 28 in caso di conferimento di incarico di maggior valore economico deve essere sempre ridotta del 50% del proprio valore originario.
4. La retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell’art. 30, consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
6. Esclusivamente nel caso di mantenimento dell’incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che eserciti l’opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell’attribuzione del valore degli incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro, per compensare la diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, sono raggiunti sulla base dell’esempio di cui all’allegato n. 7 punto 3, secondo caso, attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, si attribuisce la retribuzione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell’art. 28.
8. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
CAPO VI BIENNIO 2002 – 2003 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE MANTENUTI AD ESAURIMENTO Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento
1. Nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che hanno optato per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto all’entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il trattamento economico complessivo previsto dal presente contratto è decurtato in proporzione del part time a suo tempo convenuto con l’azienda o ente, ai sensi dell’art. 13.
2. L’orario concordato per il part time dei dirigenti del comma 1 non può essere rideterminato se non con il ritorno all’orario unico, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, in applicazione dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 e dell’art. 54 del presente contratto.
3.
Al fine del comma 2, gli
incrementi del fondo di cui all’art. 49 comma 4, avvengono in misura
intera ma sono corrisposti proporzionalmente al part time e per
la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati nel medesimo
fondo. CAPO VII INDENNITA’
Indennità per turni notturni e festivi
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CAPO VIII
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei Capi da I a VI del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 19, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle seguenti voci retributive:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità dell’art. 38; assegni personali dell’art. 39, comma 1 data la loro natura stipendiale; indennità dell’ art. 41;
- del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico: artt. 3, 4 retribuzione minima contrattuale; art. 5 indennità di esclusività per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti; art. 11, comma 3, come interpretato dall’art. 37 comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO VIII
I FONDI AZIENDALI
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e per l’indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati . Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione di anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
2. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
- comma 2 lettera a) tenuto conto dell’art. 9 comma 1 lettera c) del presente contratto; lettere c), d), e). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- comma 3, lettera a) tenuto conto dell’art. 9 comma 1 lettera c) del presente contratto; lettere b) e d). La lettera c) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- commi 4, 5, 7 e 8;
- il comma 6 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
3. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell’art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- comma 2, primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell’art. 9 comma 1 lettera c) del presente contratto; lettera b), c) e d); secondo capoverso: lettera d); le lettere a), b) e c) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo o per aver esaurito gli effetti;
- comma 3 primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell’art. 9 comma 1 lettera c) del presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso: le lettere a), b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo; terzo capoverso.
4. A decorrere dall’1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 i fondi sono integrati con le modalità previste dalle seguenti norme:
- dall’art. 37 comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo;
- dall’art. 38 comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo;
- dall’art. 39 comma 4 per i dirigenti dei ruoli professionale e tecnico;
- dall’art. 40 comma 4 per i dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitaria (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004);
- dall’art. 46 comma 3.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall’art. 41 il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è decurtato - per ciascun dirigente - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione previsti nei dei commi 2 e 3 dell’articolo medesimo. Analogamente si procede per il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai sensi dei commi 2 e 3 degli artt. 42 e 43. Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi del comma 1 sono altresì decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni di cui al comma 3 degli artt. 41, 42 e 43. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione dell’art. 12 e dell’art. 45, rimangono accreditate al fondo di loro pertinenza per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 3 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi dell’art. 54, comma 2.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 9, comma 1 dei CCNL, dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1.
3. Con valenza per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è incrementato complessivamente di € 10,41 mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001. Il predetto importo è utilizzato come segue:
a) € 0,93 mensili (art. 47 del presente contratto);
b) € 9,48 mensili da destinare, all’interno del fondo per le condizioni di lavoro, alla quota parte prevista per il compenso del lavoro straordinario. Tale ultimo incremento è temporaneamente destinato a detto fondo sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne stabilirà l’utilizzazione definitiva anche al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell’art. 16, comma 5.
4. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche regionali indicate nell’art. 53, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
5.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 la
retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o
festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21, 60 ed, in caso
di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le
predette tariffe rimangono invariate sino all’entrata in vigore del CCNL
relativo al II biennio economico 2004-2005.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L'art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001.
2. Dell’art. 52 citato sono altresì confermati:
- i commi 4, 5, 6 e 8;
- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alinea.
3.
In caso di passaggio
dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal
rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si
rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della
retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 2, rimangono
accreditate al fondo stesso
Risorse economiche regionali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione agli artt. 41, 42, 43 e 50, le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% del monte salari 2001.
2. Tali risorse sono così utilizzate:
a) dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti (per i quali lo 0,32 è equivalente complessivamente a € 15,47 mensili pro – capite per dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) nella misura di € 10,41 per le finalità dell’art. 50 e per € 5,06 mensili sul trattamento economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo di bilancio dell’azienda o ente;
b) dirigenti delle professioni sanitarie, del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo (per i quali lo 0,32 è equivalente a € 13,04 mensili pro – capite per dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) tutto per il trattamento economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo di bilancio delle aziende o enti.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti:
- per il trattamento economico fondamentale, calcolandole sulla base della misura pro capite espressamente prevista per ciascun dirigente dagli artt. 41, 42 e 43 ed erogandone, comunque, il relativo importo ai dirigenti interessati dal 31 dicembre 2003, decorrenza fissata per il nuovo stipendio tabellare;
- per l’applicazione dell’art. 50. In questo caso l’ammontare del finanziamento aggiuntivo si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto dalla citata norma ed al suo interno, le Regioni possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi previsti sempre nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1.
Norma finale
1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3.
A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di
concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di
passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra
a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente norma.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonché l’art. 63 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000:
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL integrativo del 1 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari, anche dopo l’entrata in vigore della legge 138 del 2004;
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996;
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Art. 56
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
2. Le parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura dell’Aran previo protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
ALLEGATI -
DICHIARAZIONI A VERBALE - DICHIARAZIONI CONGIUNTE
(file doc)