CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002 - 2003
In data 19 Aprile 2004, alle ore 17.30, ha avuto
luogo l'incontro per la firma del CCNL relativo al quadriennio di parte
normativa 2002-2005 ed al I Biennio economico 2002-2003 del personale del
Comparto Sanità tra le parti sottoindicate:
per l' ARAN:
nella persona del Prof. Mario
Ricciardi, componente del Comitato Direttivo:
Per i rappresentanti delle
Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS.
di categoria |
Confederazioni
sindacali |
CGIL
FP (firmato) |
CGIL
(firmato) |
CISL
FPS (firmato) |
CISL
(firmato) |
UIL
FPL (firmato) |
UIL
(firmato) |
FSI
(firmato) |
USAE
(firmato) |
FIALS
(firmato) |
CONFSAL
(firmato) |
Al termine della riunione, le
parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale dipendente del Comparto Sanità per il quadriennio
di parte normativa 2002-2005 e I Biennio Economico 2002-2003.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002 - 2003
INDICE
PARTE
I
NORMATIVA
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2:
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO
II
Relazioni e Diritti
Sindacali
CAPO I
Obiettivi e strumenti
Art. 3: Relazioni sindacali
Art. 4:
Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
CAPO
II
Forme di partecipazione
Art. 5: Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO
III
Prerogative e diritti
sindacali
Art. 6: Norma di rinvio
Art. 7:
Coordinamento regionale
TITOLO
III
Classificazione del
personale
CAPO I
Il sistema classificatorio
Art. 8: Conferma dei principi del
sistema
Art. 9:
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
TITOLO
IV
Rapporto di lavoro
CAPO I
Norme disciplinari
Art. 10: Clausole generali
Art. 11:
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art. 12:
Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art. 13:
Codice disciplinare
Art. 14:
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 15: Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
Art. 16: Norme
transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO
II
Politiche di sviluppo e
gestione del personale
Art. 17: Obiettivi
Art. 18:
Nuovi profili
Art. 19:
Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
Art. 20:
Formazione ed ECM
CAPO
III
Disposizioni varie
Art.
21: Mobilità
Art. 22:
Tempo parziale
Art. 23:
Disposizioni particolari
PARTE
II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Trattamento economico
Art. 24: Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
CAPO
II
Indennità
Art. 25: Indennità per turni
notturni e festivi
Art. 26:
Indennità per l'assistenza domiciliare
Art. 27:
Indennità SERT
Art. 28:
Indennità del personale sanitario della categoria B, livello economico BS
CAPO
III
Fondi
Art.
29: Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art. 30:
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali
Art. 31:
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica
Art. 32:
Risorse per la contrattazione integrativa
Art. 33:
Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
Art. 34:
Norma di riequilibrio
Art. 35:
Effetti dei nuovi stipendi
PARTE
III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
36: Norma finale
Art. 37:
Disapplicazioni
Allegati
da A ad E
Allegato
1: modifica alle declaratorie della categoria C
Allegato
2: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Dichiarazioni
a verbale e congiunte
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE
ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 11 del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione,
stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale dipendente da
aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la
costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il
presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con
le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto
pubblico di destinazione.
3. Nel testo del presente
contratto, i riferimenti normativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare il d.lgs. 19
giugno 1999, n. 229 come modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254
tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs. n. 502 del 1992". I
riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati come "d.lgs. n.165 del
2001". Le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni
ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001.
4. Il riferimento alle
aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
5. Nel testo del presente
contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente
preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti
aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il
termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni
interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi
ordinamenti, comunque denominate.
Art.
2
Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed
è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea
pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Alla scadenza, il presente
contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47
e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo
biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. Il presente articolo
sostituisce l'art. 2 del CCNL del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7 aprile 1999 e dal CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4.
Tempi e procedure per
la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la
parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a
fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede
a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui
al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione
del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.
9, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi
di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il
contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero
da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono
tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Il presente articolo
sostituisce l'art. 5 del CCNL del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
CAPO
II
Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico
sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che
il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica
in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti -
nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato
efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della unità
operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1,
le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20
settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono
rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in
generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria
competenza;
b) individuazione delle
possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato;
d) formulazione di proposte
per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai
Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti
tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della
figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività
di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno
l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti
dall'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai
seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la
solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli
e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche al fine
di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti
da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di
comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte
sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche
un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti
idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con
ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi.
I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri
lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al
presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono
essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è
previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI
SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio
1. Per le prerogative e i
diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in
particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati
il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002
e loro successive modificazioni.
2. Il secondo alinea
dell'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal
seguente:
"- dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
Art. 7
Coordinamento
Regionale
1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del
d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per
lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti
materie relative :
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui
all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all'istituto della
produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità
degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della
formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
c) alle metodologie di
utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma
4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31, comma 2, lett. a);
d) alla modalità di
incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o
dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8
del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del presente
contratto).
2. Con riferimento al comma 1
, lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali
previste per la formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999,
confermato dall'art. 31 del presente contratto, nonchè le modalità di
incremento ivi stabilite.
3. L'art. 6, comma 4 del CCNL
7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento professionale" è
integrato dal periodo " e sulla la verifica dell'entità dei fondi di cui
agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli
enti ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente
artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti a
riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in
applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa
regionale dei fondi medesimi". L'ultimo periodo del comma è abrogato.
4. Copia delle linee generali
di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per l'applicazione dell'art.
6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all'ARAN per l'attività
di monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.
TITOLO
III
CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 8
Conferma dei principi
del sistema
1. Nel quadro della riforma
del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo miglioramento della
funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché promuovere l'efficienza,
l'efficacia e la qualità dell'assistenza erogata, le parti convengono sulla
opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal
CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche con il presente contratto, nel
processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come
strumento di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena
armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di
pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base
dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità
organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le
parti ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare, in
particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema
classificatorio:
a) rispetto delle percentuali di accesso dall'esterno
secondo le vigenti disposizioni;
b) valutazione ponderata di
tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le
selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999,
all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e
professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle
prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della
determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi
generalizzati e basati solo sull'anzianità di servizio;
c) nelle progressioni
verticali di sviluppo professionale, rispetto della provenienza del personale
dal livello economico immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è
attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento
professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una
nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione all'art.
29 del CCNL del 7 aprile 1999, come integrato dall'art. 20 del presente
contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nell'ultimo
comma di tale ultima norma.
4. Le parti confermano,
altresì il sistema della progressione economica orizzontale disciplinato
dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i criteri ivi indicati ed,
in particolare, l'adozione di metodologie per la valutazione permanente delle
prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti - oggetto di concertazione ai
sensi dell'art. 6, lettera B) del CCNL 7 aprile 1999 - da utilizzare unitamente
agli elementi previsti dalla medesima norma,.
5. Infine le parti si danno
reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già stipulati
aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio secondo i livelli e
per le parti demandate a tale fonte e, conseguentemente, si impegnano ad
assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa
finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
Art. 9
Commissione paritetica
per il sistema di classificazione
1. Le parti, inoltre, attuata
la fase di prima applicazione del sistema classificatorio di cui all'art. 8 e
tenuto presente quanto previsto dagli art. 18 e seguenti del presente contratto
sulle politiche di gestione del personale, si danno atto della necessità di
valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire ad una semplificazione del
sistema di classificazione per una migliore gestione ed un impiego più
flessibile delle risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei processi
lavorativi all'interno della medesima categoria mediante un arricchimento delle
attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione alle
esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è istituita,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione
Paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e Confederazioni firmatarie del
presente CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei al monitoraggio del sistema classificatorio nonchè per formulare
eventuali proposte dirette alla eventuale verifica del sistema nel senso
indicato nel comma 1.
TITOLO
IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole generali
1. E' confermata la
disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in
particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt. 30 e 32 del medesimo
contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente
contratto.
Art.
11
Modifiche all'art. 28
del CCNL dell'1 settembre 1995
1. All'art. 28 del CCNL
dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del
dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1,
dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il dipendente adegua altresì
il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,
contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d) le
parole "alla legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con
"al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445"(Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) al comma 3, lettera r),
dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e prima
del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi".
Art. 12
Modifiche all'art. 29
del CCNL dell'1 settembre 1995
1. All'art. 29 del CCNL
dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 28 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto
(censura);
c) multa di importo variabile
fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con
preavviso;
g) licenziamento senza
preavviso."
b) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito – da effettuarsi
tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio istruttore che,
secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è
venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Nel caso in cui, ai sensi
dell'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, il dirigente responsabile della struttura, dandone
contestuale comunicazione all'interessato, segnala entro dieci giorni
all'ufficio competente, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento. Tale ufficio deve procedere alla contestazione entro i venti
giorni successi dalla data della lettera di comunicazione. In ogni caso qualora
non sia rispettato il termine di dieci giorni per la comunicazione all'ufficio
competente si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto
tenuto alla comunicazione stessa.
3 bis. Qualora invece emerga
nel corso del procedimento e, quindi, dopo la contestazione che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura questi, entro
cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza
soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio con salvezza degli atti.
4 La convocazione scritta per
la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi quindici giorni."
c) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".
Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità
della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs.
n.165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità di
ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi
violati;
c) responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza
di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze
previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile
di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare
dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore della retribuzione di cui all'art. 37, comma 2 lett. c) del
CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di
lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione
dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove
non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a
visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda o ente, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento
nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti
o terzi.
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal
servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o
ente, agli utenti o terzi;
d) ingiustificato ritardo,
non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
e) svolgimento di attività
che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
f) testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la
tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa;
g) comportamenti minacciosi,
gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri
dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose
nei confronti dell'azienda o ente, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
6. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici
giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5
quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze
previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal
servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni
di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando, in
relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza
o di controllo;
d) insufficiente persistente
scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi
della dignità della persona.
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all'art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di
sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di
servizio.
7. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una
delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva,
nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione
massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo
quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione
di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall'azienda o ente per riconosciute e motivate esigenze
di servizio nel rispetto delle vigenti procedure di cui all'art. 18 del CCNL 20
settembre 2001, commi 2 e 3 lett. c), in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
d) mancata ripresa del
servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente quando l'assenza arbitraria
ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni.
Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma
6;
e) continuità, nel biennio,
dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente
scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto
grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi
di servizio;
f) recidiva nel biennio,
anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
h) condanna passata in
giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità.
8. La sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi,
calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie
di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego
fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia
avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere -
anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o
meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in
giudicato:
1. per i delitti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere
a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) e comma 4 septies
della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
2. quando alla condanna
consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti
dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
9. Le mancanze non
espressamente richiamate nei commi da 6 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai principi
da essi desumibili quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei lavoratori di cui all'art. 28 del CCNL 1 settembre 1995 come
modificato dal presente CCNL, nonchè al tipo e alla misura delle sanzioni.
10. Al codice disciplinare di
cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. L'art. 30 del CCNL 1
settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente contratto.
Art. 14
Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in
servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'azienda o ente inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga
sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale
emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi
previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatto salvo il disposto
dell'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti
all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'azienda o ente
ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi
120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della
sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate
nei commi 7, lett. g) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si
applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove
nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento
avvenuto per le medesime causali del comma 6, si procede analogamente al comma
stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, fatto salvo
il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare riprende su tutti
i fatti originariamente contestati.
8. In caso di sentenza
irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato
ai sensi dell'art.13, comma 7, lett. g) e comma 8, lett. b) ed e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso
ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione economica in
cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni
che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art.
15
Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'azienda o ente, ai sensi
del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale,
può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'art. 13 commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di
sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n.
55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a
giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001,
in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi
precedenti si applica quanto previsto dall'art.14 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai
sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del
20 settembre 2001, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art.14, commi 6 e 7,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda
per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art.14, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di
riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove
questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del
comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina
disapplica quella contenuta nell'art. 32 del CCNL 1 settembre 1995.
Art. 16
Norme transitorie per
i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 13, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo
art. 30 del CCNL 1 settembre 1995.
3. Eventuali riferimenti
contenuti negli articoli non modificati alla normativa disapplicata o modificata
sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
CAPO II
POLITICHE DI SVILUPPO E
GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 17
Obiettivi
1. Con il presente contratto,
inteso come strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi delle riforme
in atto, le parti intendono continuare a favorire il processo di riordino e
riorganizzazione delle aziende ed enti iniziato sin dal quadriennio 1994 –
1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 - 2001 con la nuova classificazione
del personale.
2. A tal fine, mediante
interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive regionali, è
possibile continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione e
riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per il rilancio della
qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza avviato, in particolare, con
il precedente biennio nonché ad incrementare la produttività aziendale per
correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3. Per il raggiungimento di
tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili, le parti provvedono
con gli istituti previsti nel presente capo e nella parte II - capo II -. del
trattamento economico.
Art.
18
Nuovi profili
1. A decorrere dall'entrata
in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con le
procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, è istituito il
profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo
dell'operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con la medesima decorrenza
il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili
dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore
e masso -fisioterapista (figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs
del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.
3. In applicazione dei commi
1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con
la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato
n. 1 del presente contratto)
4. Per i passaggi alla
categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati
nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art.
16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in
particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi
formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed
enti.
5. Il passaggio alla
categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la
contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello
economico Bs.
6. Ove il passaggio dalla
categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un
dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore
(conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso
continua ad essere erogata l'indennità professionale specifica di cui alla
tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico (ora tabella E del
presente contratto), a fronte della conferma della posizione organizzativa da
parte dell'azienda o ente anche nel nuovo profilo della categoria C.
7. Per il profilo
dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL integrativo del
20 settembre 2001, è confermata l'ascrizione alla categoria B, livello
economico Bs.
8. Per facilitare
l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2
mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario del
presente articolo, il fondo dell'art. 31 è incrementato nella misura indicata
nel comma 4, lett. a) primo alinea . Per la procedura della trasformazione e
dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell'art. 19, comma 1,
lett. d).
9. Per una ulteriore
valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia
all'art. 28.
Art. 19
Investimenti sul
personale per il processo di riorganizzazione aziendale
1. Con il presente articolo
le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell'art.17. A tal
fine:
a) l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo
al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile nei confronti
del personale originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le
aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento
a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo
professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le
precisazioni contenute nella lettera d).
b) per il personale con reali
funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10
del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 – 2001, a decorrere
dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni
stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds , con mantenimento del
coordinamento e della relativa indennità. Al finanziamento della presente
clausola si provvede con le risorse di cui all'art.31, comma 5, lett. c),
contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai
dipendenti. In ogni caso l'inquadramento economico del personale interessato
nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del CCNL 7
aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo professionale
del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di
coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata
in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure
selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della
lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5,
lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il
personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento
e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in
presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione
interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.
d) al personale appartenente
ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di
sviluppo professionale orizzontale e verticale nonchè il riconoscimento di
posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all'art. 31,
comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione
integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli oneri, oltre le
risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce
eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo
verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo
organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto
delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile
1999 nonchè dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie
di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
L'inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso,
ai sensi dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art
23, comma 6. Per le aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento
della presente clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'art. 12
del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
2. Nei casi previsti dal
comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili
interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a
carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell'art. 16 del
CCNL 7 aprile 1999 - della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno secondo
le vigenti disposizioni contrattuali.
3. Dall'applicazione del
comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico destinatari
dell'art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico finanziamento.
Art. 20
Formazione ed ECM
1. In materia di formazione
è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, che prevede la formazione e
l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito rientra la
formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502/1992, da
svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti
formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 5 del
CCNL 7 aprile 1999.
2. L'azienda e l'ente
garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti
disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione
obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti
gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa
disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti dell'art. 29 del
contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di
sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora
- almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano
che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l'
acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale
interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art.
16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed
enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente
contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia
del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non
partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel
triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni
interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di
sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di
gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi
compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal
rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le
risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale
del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque,
la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo
sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di
implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale,
favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non
sia possibile assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve,
inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni
professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di
competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi
di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non
corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella
continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa.
8. Per favorire con ogni
possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale
del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
9. Per garantire le attività
formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base
della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 1995,
relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da
specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari normative dell'Unione
Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro
pubblico del 12 marzo 1997.
CAPO
III
Disposizioni varie
Art. 21
Mobilità
1. Il personale ammesso a
particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post
– universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei
relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non
accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del
20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante
situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere
alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del
preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001.
3. Il comma 2 entra in vigore
il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le
domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di
destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione
dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2
nonchè del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle
parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola
scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5. Nell'ambito della
disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è
tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra
i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo
professionale, previo consenso dell'azienda od ente interessati.
Art.
22
Tempo parziale
1. Ad integrazione dell'art.
23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste dall'art. 4 comma
5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica
complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in
contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di
servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà
favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non
sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del
1992.
2. Limitatamente ai casi di
carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale
rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, primo periodo,
previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001
e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta
disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione
all'orario svolto.
3. Nei casi di tempo parziale
verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per
intero nei periodi di servizio.
4. Al personale utilizzato ai
sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro
supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35 del CCNL integrativo del
20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a
tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le
relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni,
oltre quello previsto dal comma 3 del citato articolo, non può superare n. 102
ore annue individuali.
Art.
23
Disposizioni
particolari
1. Il comma 2 dell'art. 13
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, riguardante l'aspettativa per
dottorato di ricerca è così integrato:
- dopo il numero "476" sono aggiunte le parole
"e successive modificazioni ed integrazioni";
- all'ultimo rigo, dopo il
punto è sostituito con una virgola e di seguito sono aggiunte le parole
"fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. ".
2. L'art. 21 del CCNL 1
settembre 1995 è così integrato:
- al termine del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio, nonchè per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità".
- al termine del comma 7, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
3. A titolo di
interpretazione autentica, il comma 2, dell'art. 47 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 viene così sostituito con decorrenza 21 settembre 2001:
"2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR. 20 aprile 1994, n. 349; DPR 30 dicembre 1981, n. 834 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue":
a) Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa
riferimento in ogni caso al trattamento economico iniziale di cui all'art. 30,
comma 1, lett. a) del CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di
appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
b) L'azienda od ente ha
diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del
medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per
effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi
siano stati corrisposti dall'azienda od ente stesso;
c) Nel caso che per effetto
di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma di
rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita
stessa in relazione all'età dell'interessato. E' disapplicato l'art. 49 del DPR
n. 270 del 1987".
4. Le parti, con riferimento
all'art.19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che nella normale
retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono
corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari
indennità di turno o per lavoro notturno per l'erogazione delle quali le norme
di riferimento richiedono l'effettiva prestazione del relativo servizio non
espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante
nel periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all'art. 37, comma 2,
lett. c).
5. A decorrere dal 1 gennaio
2002 il personale dipendente da un'azienda o ente del comparto, vincitore di
concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o ente conserva la
retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già
acquisita. Tale mantenimento è garantito dal fondo dell'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della RIA del personale cessato dal
servizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico.
6. Nel caso in cui con
l'applicazione dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un
assegno personale corrispondente al valore di fascia economica, l'assegno stesso
è trasformato in fascia e solo l'eventuale residuo rimane come assegno
personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del
trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo
sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 –2001, ove si sia
verificato il caso.
7. Nella declaratoria della
categoria B, livello economico Bs , profilo di operatore tecnico specializzato
allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nel punto in cui sono
indicate le caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni dell'autista
di autoambulanza, prima della fine del periodo sono aggiunte le parole "
tenuto conto - per quest'ultimo - di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro
della Salute e le Regioni e le Province autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato
sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003).
8. Nelle disposizioni finali
della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è
aggiunto il seguente comma: "4. Per l'istituzione dei profili di
collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti, in relazione alle
proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di laurea relativi a
settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo sanitario."
9. Ad integrazione dell'art.
43, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ed oltre a quanto già
ivi stabilito per il sistema di classificazione, al personale in distacco ed in
aspettativa sindacale ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le previsioni
concordate nella contrattazione integrativa.
PARTE
II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24
Stipendio tabellare,
fasce e trattamento economico iniziale
1. Gli stipendi tabellari
sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due
anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra
inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori
risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003)
pari allo 0,5% del monte salari 2001 .
2. Ai sensi del comma 1, il
trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle
diverse categorie come definiti dall'art. 2 del CCNL II Biennio economico del 20
settembre 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, alle
scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio
2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce
della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui
tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati
nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B, ove è anche
indicato l'importo del trattamento economico iniziale complessivo delle varie
categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a) del CCNL 7 aprile 1999.
5. Gli incrementi di cui al
comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale
prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce
retributive di cui alla tabella. E, prospetto 1 del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle allegate tabelle
C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento
economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in vigore
del presente contratto, nelle categorie A, B, C è istituita una ulteriore
fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata
una ulteriore fascia D6 e Ds6.
CAPO
II
Indennità
Art. 25
Indennità per turni
notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio
2002, l' indennità per lavoro notturno di cui all'art. 44, comma 11 del CCNL 1
settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio
2002, l' indennità per lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12 del CCNL 1
settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella
misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.
Art.
26
Indennità per
l'assistenza domiciliare
1. Al fine di favorire il
processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni protette dei pazienti
nonchè l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati
terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario,
nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali,
agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari,
dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di
assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera -
nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato:
a. Personale appartenente alla categoria A o B iniziale:
€ 2,58 (pari a L. 5.000) lordi;
b. Personale appartenente
alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico
Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L' indennità non è
corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o
quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le
altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa
compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad
effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare
limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far
parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art.
27
Indennità SERT
1. A decorrere dall'1 gennaio
2003, al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal
ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di
servizio prestato nella misura sottoindicata:
a. Personale appartenente alla categoria A o B iniziale:
€ 1,03 (pari a L. 2.000) lordi:
b. Personale appartenente
alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello
economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L' indennità non è
corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed
è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995
ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad
effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in
cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far
parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 28
Indennità del
personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS
1. Al fine di proseguire nel
processo di una adeguata valorizzazione del personale del ruolo sanitario, a
decorrere dall'1 gennaio 2003, l'indennità professionale specifica prevista per
gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso (punto 8 della
tabella F del CCNL 2000 – 2001 II biennio) è rideterminata nel valore annuo
lordo in €. 764,36 (pari a L. 1.480.000), quella delle puericultrici (punto 6
della medesima tabella) nel valore annuo lordo di € 640,41 (pari a L.
1.240.000) .
2. A decorrere dalla medesima
data del comma 1, per i masso-fisioterapisti e massaggiatori (punto 7 della
citata tabella F) è istituita l'indennità professionale specifica del valore
annuo lordo di €. 516,46 (pari a L. 1.000.000).
3. In attuazione dei commi 1
e 2 la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 è sostituita dalla tabella E del
presente contratto con decorrenza dal comma 1.
4. L'indennità professionale
compete al personale destinatario del presente articolo anche in caso di
passaggio alla categoria C ai sensi dell'art 18.
CAPO
III
Fondi
Art. 29
Fondo per i compensi
di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il
finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art. 38, comma
l del CCNL 7 aprile 1999 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il suo
ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2001. Sono, altresì,
confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 38 comma 2.
2. In attuazione di quanto
previsto dell' art. 25, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è
incrementato per dodici mensilità di € 7,69 mensili per dipendente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
3. Il fondo solo
limitatamente al 2002, è incrementato per dodici mensilità di € 1,15 mensili
per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
4. A decorrere dal 1 gennaio
2003, il fondo come rideterminato dal comma 2 è ulteriormente incrementato per
dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al
netto degli oneri riflessi in applicazione dell' art. 26. Dalla stessa data, ai
sensi dell'art. 27, il fondo stesso è ulteriormente incrementato per dodici
mensilità di € 0,16 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto
degli oneri riflessi, oltre le risorse di cui all'art. 33, comma 2, lettera c).
Art.
30
Il fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività
collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali di cui all'art. 38, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999 è
confermato. L' ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31
dicembre 2001 con le precisazioni contenute nel comma 2.
2. Nel consolidamento del
fondo non vanno considerate le seguenti risorse:
a) le risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 2 ,
primo periodo e dall'art. 4 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II
biennio economico 2000 – 2001, queste ultime nella misura in cui – in
contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il fondo
stesso;
b) gli incrementi derivanti
da economie di gestione accertate espressamente ed a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad effettivi
incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione
delle risorse;
c) le risorse di cui al
successivo comma 3, lettera a).
3. Dal 1 gennaio 2002 il
fondo del comma 1 è incrementato:
a) previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse
derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449 del 1997, nella misura
destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa nonché dalle
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) sulla base di disposizioni
di legge che destinano una parte di proventi delle aziende o enti ad incentivi
al personale ovvero di vigenti disposizioni , anche regionali, che destinano una
parte delle risorse ad incentivi al personale
c) sulla base del consuntivo
2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con
riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di
amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle
Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi –correlati ad
incrementi quali – quantitativi di attività del personale – concordati tra
Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di
bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
d) dalle somme derivanti da
economie di gestione accertate come indicato nel comma 2 lettera b).
4. Il predetto fondo è,
altresì, incrementato con le ulteriori risorse contrattuali dell'art. 32 e con
le risorse aggiuntive regionali di cui all' art. 33 comma 1, secondo le misure
stabilite dalla contrattazione integrativa.
5. E' confermata la regola
che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente
del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al
fondo di cui al presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali
risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo
e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività.
6. Con riguardo all'art. 38
del CCNL 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con riferimento alle finalità
delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la verifica e valutazione
dei risultati di gestione.
Art. 31
Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità
professionale specifica
1. Il fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica previsto dall'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è
confermato.
2. L' ammontare del fondo al
1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001, in applicazione del
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 - 2001. In particolare
sono confermate le previsioni:
a) dell'art. 39, comma 4 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999
(quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica) secondo quanto previsto dall'art. 7 , comma 1 lettera c) del
presente contratto;
b) dell'art. 39, comma 4
lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal fondo relativo alle
condizioni di lavoro dell'art 29 in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, anche a parità di organico)
;
c) dell'art. 3, comma 3,
lettera a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000- 2001 (RIA del
personale cessato dal servizio).
3. A decorrere dal 1 gennaio
2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in
rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul
fondo stesso, incrementate e finanziate direttamente dal presente contratto
nelle misure indicate nelle tabelle C e D.
4. Il fondo è, altresì,
incrementato con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con le seguenti risorse
contrattuali:
a) complessivi € 6,05 mensili per tredici mensilità, per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2001, al netto degli oneri riflessi così ripartiti:
- € 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i
dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare attuazione all'art. 18;
- € 4,05 mensili, per
tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato, per
dare attuazione all'art. 19, lettera d).
b) della quota di risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32.
5. Il predetto fondo è,
altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :
a) di cui all'art. 33 comma 1 secondo le misure stabilite
dalla contrattazione integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2002;
b) a decorrere dal 1 gennaio
2003 del valore economico corrispondente all'importo degli aumenti dell'indennità
professionale specifica prevista per il personale di cui all'art. 28, in misura
pari al numero dei dipendenti interessati ;
c) a decorrere dal 1 gennaio
2003 del valore corrispondente all'importo economico necessario per i passaggi
dalla ctg D iniziale nel livello economico Ds del personale indicato nell'art.
19, comma 1 lettere b) e c). L'importo è calcolato tenendo conto delle modalità
di inquadramento economico esplicitate nella medesima norma.
6. Ai fini dell'art. 19,
comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti che non abbiano ancora attuato la
prima applicazione dell'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico – è confermato anche il finanziamento già disposto dalla medesima
clausola.
7. Tutte le risorse assegnate
al fondo del comma 1 dal presente contratto per il raggiungimento delle finalità
dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999
tornano al fondo alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo
avvenuta del personale che ne ha usufruito, fatto salvo - previa consultazione
con i soggetti dell'art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999 -quanto destinato al
finanziamento degli artt.18 e 19, nonchè art. 12 del CCNL 20 settembre 2001-
ove si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali
interni.
8. Sono, altresì, confermate
le clausole dell'art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7 aprile 1999. In
particolare, con riguardo all'applicazione del comma 8, si richiamano le modalità
stabilite all'art. 7 comma 1 lettera d) del presente contratto.
Art. 32
Risorse per la
contrattazione integrativa
1. Con decorrenza 1 gennaio
2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a € 133,90 annue per dipendente
in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, che residuano
dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione e non sono state
utilizzate per l'incremento degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli
artt. 29 e 31, comma 4, lettera a).Tali risorse sono destinate alla
contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli
artt.30 e 31., garantendo un adeguato incremento del fondo della produttività.
Art. 33
Utilizzo delle risorse
aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
1. Dal 1 gennaio 2002, sono
confermate le risorse aggiuntive pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo
monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni ai sensi dell'art. 38,
comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall'art. 4 del CCNL 20 settembre
2001, II biennio economico 2000 – 2001. Esse sono destinate ai fondi degli
artt. 30 e 31, nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa anche
tenute presenti le modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione
contrattuale, nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo
dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio
2003 le Regioni mettono a disposizione delle aziende ed enti un ulteriore
ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 al netto
degli oneri riflessi, allo scopo di raggiungere le seguenti finalità ritenute
prioritarie nel processo di aziendalizzazione e sviluppo delle risorse umane:
a) valorizzare le professionalità del personale del ruolo
sanitario di cui all'art. 28, nella misura dello 0,12%;
b) procedere nel percorso del
riordino delle professioni sanitarie e dell'assistente sociale iniziato con la
ridefinizione dei relativi profili e con le leggi n. 42 del 1999, n. 251 del
2000 e n 1 del 2002 mediante le progressioni previste dall'art. 19 comma 1 lett.
b) e c), nella misura dello 0,17%;
c) nella misura dello 0,03%
per cofinanziare la erogazione dell'indennità SERT di cui all'art. 27;
d) favorire il perseguimento
di altre finalità strategiche ed obiettivi di salute e qualità dei servizi,
collegati anche al piano sanitario regionale ed individuati da ciascuna Regione,
con gli eventuali residui delle risorse di cui al presente articolo nel caso che
quelle previste dalle lettere a), b) e c) non siano state totalmente utilizzate.
3. Per l'applicazione del
comma 2, lettera a) , entro trenta giorni ciascuna azienda o ente invia alla
propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per il
pagamento delle indennità di cui all'art.28 erogandone,comunque, il relativo
importo ai dipendenti interessati dalla decorrenza fissata dalla clausola
citata.
4. Per l'applicazione del
comma 2, lettera b), entro il termine fissato dal comma 3 è inviata anche la
relazione sulle risorse economiche occorrenti per i passaggi del personale di
cui all'art.19 lettere b) e c), tenuto conto che per l'inquadramento economico
dei dipendenti interessati vi è un parziale auto finanziamento mediante le
fasce già attribuite al personale interessato. Nel frattempo dovrà essere
garantito l'avvio di tutte le procedure necessarie per la rapida attuazione dei
passaggi medesimi con garanzia dell'erogazione del nuovo trattamento economico
da parte delle aziende ed enti, a procedure ultimate, secondo le decorrenze
previste dalle norme di riferimento.
5. Le risorse per
l'applicazione del comma 2 , lettere a) e b) incrementano il fondo di cui
all'art.31. Quelle della lettera c) sono, invece, destinate al fondo dell'art.
29 per l'indennità SERT che è comunque erogata nel frattempo dalle aziende
dalla decorrenza contrattuale. Quelle della lettera d) sono, invece, destinate
ai fondi degli art. 30 e 31 in base all'art. 7, comma 1 lettera a).
Art.
34
Norma di riequilibrio
1. Al fine di garantire un
equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali evitando duplicazioni,
alla contrattazione integrativa è demandato il compito di dare priorità, nel
conferimento delle fasce economiche, alle categorie e profili non direttamente
destinatari delle disposizioni particolari del presente contratto, tra cui
quelli apicali della categoria D, livello economico DS.
Art. 35
Effetti dei nuovi
stipendi
1. Gli incrementi del
trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli
importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 24 hanno effetto integralmente
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e
privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità premio di servizio,
sull'indennità dell'art. 15, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti
dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento economico
da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario è quello di cui
all' art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 , tenuto conto che, a far data dal 1 gennaio
2003, l'indennità integrativa è conglobata nel tabellare.
3. I benefici economici
risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto
di parte economica 2002- 2003.
4. Gli effetti del comma 1 si
applicano anche all' indennità di cui all' art. 28 con decorrenza dal 1 gennaio
2003.
5. Il conglobamento sullo
stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.24,
comma 3 , non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in
atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
PARTE
III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
Norma Finale
1. Nelle parti non modificate
o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le
norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni
riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonchè l'art. 41, comma 4
del CCNL 7 aprile 1999:
- CCNL del 1 settembre 1995, quadriennio 1994 – 1997 per
la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 27 giugno 1996,
relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 22
maggio 1997;
- CCNL 7 aprile 1999,
quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per
la parte economica;
- CCNL 27 gennaio 2000 per la
formazione delle tabelle di equiparazione del personale delle ARPA a quello del
comparto Sanità;
- CCNL 18 ottobre 2000,
sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1994 – 1997 del
1 settembre 1995;
- CCNL 18 ottobre 2000
sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del CCNL 1994 – 1997 del
1 settembre 1995;
- CCNL 20 settembre 2001 ,
relativo al II biennio economico 2000 – 2001;
- CCNL del 20 settembre 2001,
integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Art. 37
Disapplicazioni
1. In relazione all'art.23,
comma 3 si conferma esplicitamente la disapplicazione degli artt. 40, 41, 42 del
DPR n. 761 del 1979, degli artt. 12, 13, 14 e 15 del DPR n. 384 del 1990,
dell'art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997 e dell'art. 34 del CCNL del 1 settembre
1995.
2. Altre disapplicazioni sono
effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa
rinvio.
Tabella E
VALORI ANNUI LORDI DELL' INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA DA CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'
PROFILO |
Valore
annuo lordo indennità |
addetto
alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato |
--- |
ausiliario
specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) |
278,89 |
operatore
tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo esperto |
--- |
operatore
tecnico specializzato – operatore socio sanitario |
--- |
operatore
tecnico coordinatore |
483,40 |
massofisioterapista
– massaggiatore |
516,46 |
Puericultrice |
640,41 |
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso |
764,36 |
massofisioterapista-massaggiatore
esperto |
516,46 |
puericultrice
esperta |
640,41 |
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso esperto |
764,36 |
assistente
amministrativo - programmatore - assistente tecnico |
--- |
operatore
tecnico specializzato esperto (1) |
--- |
collaboratore
prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) -
assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale -
collaboratore amministrativo professionale – collaboratore
tecnico-professionale |
--- |
collaboratore
professionale sanitario : |
433,82 |
collaboratore
prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) -
collaboratore amministrativo professionale esperto – collaboratore
tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente
sociale esperto |
---
|
collaboratore
professionale sanitario esperto: |
340,86
1.239,50 |
(1) Fatto salvo quanto
previsto all'art. 18, comma 6.
N.B. La presente tabella
sostituisce la tabella F allegata al CCNL 20 settembre 2001, relativo al II
biennio economico 2000-2001, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del presente
contratto.
ALLEGATO
1
Il presente allegato
sostituisce con riferimento alla categoria C la declaratoria e la descrizione
dei profili e dei requisiti del personale della medesima categoria di cui
all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a questa
categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo
metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del
profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione
di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono, altresì, a
questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza professionale e specialistica
maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo
metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del
profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione
di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Personale del ruolo
sanitario
Puericultrice esperta
: svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Infermiere generico o
psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni previste , rispettivamente,
dall' art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni ed
integrazioni
e dall' art. 24 RD 16 agosto
1909, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni
Massaggiatore o
massofisioterapista esperto: svolgono le funzioni, rispettivamente, previste dall' art.
1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'
art. 1 legge 19 maggio 1971, n. 403 e successive modificazioni. ed
integrazioni
Per tutte le figure
sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle specifiche della
declaratoria legate all'esperienza professionale. I profili di infermiere
generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di
massofisioterapista esperti rimangono profili ad esaurimento.
-------------
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di
rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini,
rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie
tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla
esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di
sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e
nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle
attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali
ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nell'ambito dei
sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l'aggiornamento, la
manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione ;garantisce, per quanto
di competenza, la corretta applicazione dei programmi fornendo informazioni di
supporto agli utenti ; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul
territorio.
Operatore tecnico
specializzato esperto
Con riguardo ai rispettivi
settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole
aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, oltre ad eseguire
gli interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio
mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura
delle stesse, svolge attività particolarmente qualificate che presuppongono
specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di Bs.
--------------
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni
amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi
terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad
esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività
di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione,
studio e ricerca.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA
CATEGORIA C :
· dall'esterno:
mediante pubblico concorso;
· dall'interno: ai
sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI CULTURALI E
PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
· dall'esterno:
- per il profilo della
puericultrice, oltre al requisito professionale previsto dalla legge istitutiva
del profilo, cinque anni di esperienza professionale nel profilo di Bs in
aziende ed enti del SSN;
- per il profilo di
assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività;
- per il profilo di
programmatore, il possesso del diploma di perito in informatica o altro
equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola
secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto;
- per l'operatore tecnico
specializzato esperto cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente
profilo di Bs nelle aziende o enti del SSN ovvero in profilo equipollente in
altre pubbliche amministrazioni o in imprese private, unitamente - ove necessari
- a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di
mestiere già indicate per gli operatori tecnici dai requisiti richiesti per
l'accesso nel relativo profilo in Bs;
- per il profilo di
assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
· dall'interno:
- per il profilo di
puericultrice esperta, i medesimi requisiti per l'accesso dall'esterno;
- per i profili di infermiere
generico, di infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di
massofisioterapista esperti, trattandosi di profili ad esaurimento, l'accesso è
solo dall'interno. I requisiti professionali sono quelli previsti dalle norme
istitutive dei profili unitamente a cinque anni di esperienza professionale nel
profilo di Bs;
- per il profilo di
assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività. Nei casi in
cui il diploma non sia abilitante, è richiesto il possesso: del diploma di
istruzione secondaria di primo grado unitamente ad esperienza professionale di
quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente
dall'azienda o ente - per il personale proveniente dalla categoria B, livello
super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello
iniziale;
- per il profilo di
programmatore, il possesso del diploma e/o titoli professionali richiesti per
l'accesso dall'esterno o - in mancanza - il possesso del diploma di scuola
secondaria di primo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto
unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata nella
categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il
personale proveniente dal livello super o di otto anni per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
- per il profilo di operatore
tecnico specializzato esperto, il possesso degli stessi requisiti per l'accesso
dall'esterno;
- per il profilo di
assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza professionale di quattro anni
maturata nel corrispondente profilo della categoria B per il personale
proveniente dal livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla
categoria B, livello iniziale.
ALLEGATO
2
Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere
generale
1. I principi e i contenuti
del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento
della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato – si
impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi
provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001,
al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme
di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati
da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate
dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo
2
Principi
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una
posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario
di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e
custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza
a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del
dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra
la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in
cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie
per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei
propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato
ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente
e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo
3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede,
per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o
altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede,
per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo
4
Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della
disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo
5
Trasparenza negli
interessi finanziari
1. Il dipendente informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di
assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il
quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente
in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo
6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide
il dirigente dell'ufficio.
Articolo
7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta
da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta
incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non
sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo
8
Imparzialità
1. Il dipendente,
nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a
corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Articolo
9
Comportamento nella vita
sociale
1. Il dipendente non sfrutta
la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Articolo
10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle
previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza
a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e
non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta
per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Articolo
11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto
rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche
egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende
impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi
scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge
la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa
di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta
tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo
12
Contratti
1. Nella stipulazione di
contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione
o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui
ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Articolo
13
Obblighi connessi alla
valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità
dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti
per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
In relazione all'art. 3 le parti, ove leggi successive intervengano in materie del rapporto di lavoro disciplinate dal presente contratto, si riuniranno per valutare l'impatto della sopraggiunta normativa ai fini dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N
2
In relazione all'art. 4, comma 2, punto VII del CCNL 7
aprile 1999, le parti precisano che tra le disattivazioni sono compresi anche i
processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
In ordine all'art.6, le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, mentre, invece, il diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall'art. 9 del CCNL 7 aprile 1999, che è stato riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.4
Con riferimento all'art. 7 comma 3, le parti confermano che
le organizzazioni sindacali cui si riferisce l'art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile
1999 sono quelle firmatarie del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione agli artt. 13 e 15, le parti concordano che la disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell'ordinamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
6
Con riferimento all'art.20, dato il carattere sperimentale
della formazione continua, le parti concordano che, con riguardo all'art. 16
quater del d.lgs 502 del 1992 le aziende ed enti – in mancanza dei contratti
collettivi cui è demandata la specifica disciplina- non possono intraprendere
iniziative unilaterali per il personale che non abbia conseguito nel triennio il
minimo di crediti formativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riferimento all'art. 23, comma 3 il richiamo al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 deve intendersi ora riferito al D. P. R. 29 ottobre 2001, n. 461, non ancora vigente all'atto della norma il cui testo si riproduce a titolo di interpretazione autentica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
8
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata
dall'art. 32 comma 13 della legge 449 del 27 dicembre 1997, della nota n.
6180/11 del 16 dicembre 1999, con la quale il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha fornito indicazioni sulle modalità applicative per la soluzione
degli eventuali casi ancora in contestazione cui si riferisce la norma di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame del
testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.10
Le parti, con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese
dal personale del ruolo sanitario indicato nell'art. 1, commi 2 e 3 della legge
n. 1 del 2002, essendo assimilate a lavoro subordinato, ai fini fiscali e
contributivi, ritengono che esse debbano essere assoggettate al regime
contributivo obbligatorio per essi previsto dalle vigenti disposizioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.11
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi
interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e
avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni
contrattuali già realizzate nel settore pubblico. Conseguentemente le parti
concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno
nelle aree della dirigenza del comparto della Sanità fossero incoerenti con i
principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si
incontreranno per discuterle ed armonizzarle con quelle del presente contratto,
ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell'attività
libero professionale intra moenia della dirigenza sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti si danno reciprocamente atto che si riuniranno per valutare congiuntamente, nel più generale ambito definito dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell'eventuale proroga dell'attuale normativa contenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia di prestazioni aggiuntive del personale delle professioni sanitarie, entro tre mesi dalla proroga stessa. Ciò al fine di promuovere nelle competenti sedi ogni iniziativa idonea alla definizione delle modalità di esercizio della suddetta attività per garantirne la finalizzazione ad obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione organizzativa aziendale, nonchè alla valorizzazione dell'autonomia professionale definita dalla recente normativa sulle professioni sanitarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.13
Le parti, con riferimento all'art. 34, ritengono che tra i destinatari della norma debbano essere presi in considerazione, tra gli altri, in particolare i dipendenti appartenenti ai vari profili della categoria D, livello economico Ds appartenenti ai ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo.