IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 26 febbraio 2002, in Roma, tra:

- l'AIOP, nelle persone di Emmanuel Miraglia, Presidente dell'Associazione, di Fabrizio Polenta, assistiti da Franco Bonanno, Umberto Icolari, Sonia Gallozzi, Angelo Cassoni e Filippo Leonardi

- le Federazioni nazionali sanità di
- FP CGIL, nelle persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana Dettori e Alfredo Garzi;

- CISL FPS, nelle persone Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio Maria Tonelli, Luigi Gentili;

- UIL Sanità nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria Gobbo, Claudio Tulli e Guido Sarritzu;

a chiusura delle trattative per il rinnovo della parte economica del CCNL relativo al biennio 2000-2001 per il personale dipendente delle strutture sanitarie private aderenti all'AIOP, si conviene quanto segue:

1) Viene riconosciuto l'inquadramento nella categoria D, a far tempo dall'1/9/2001, delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili professionali dell'art.43 del vigente CCNL, e precisamente:

Personale infermieristico:
Infermiere professionale, Ostetrica, Dietista, Assistente sanitario, Infermiere pediatrico, Podologo, Igienista dentale;

Personale tecnico sanitario:
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Odontotecnico, Ottico

Personale della riabilitazione:
Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Massaggiatore non vedente, Educatore professionale;
Assistente sociale.

Al personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche eventualmente spettanti ai sensi dell'art.53 del CCNL.

Le parti si danno atto che l'inquadramento nella categoria D non determina - per i lavoratori sopra indicati - il venir meno del rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e caposala, salvo che non venga loro altresì riconosciuto l'indennità di funzione per il coordinamento (come indicata al successivo punto 3).

2) Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di conferire ad alcune figure del predetto personale la funzione di coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale non medico assegnato all'unità lavorativa cui sono preposte. L'assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.

3) Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, una indennità di funzione fissa nella misura mensile lorda di L.250.000, per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è revocabile per il venir meno della funzione per i motivi esplicitati nel precedente punto 2.

4) La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell'unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell'ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.

5) Per le figure professionali innanzi elencate, che già svolgono funzioni di coordinamento e già definitivamente inquadrate nella categoria D al 31/8/01, nonché per le caposala munite di titolo anch'esse già inquadrate nella posizione D, l'indennità di funzione fissa- come determinata al precedente punto 3 - non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.

6) In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento - in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata una indennità di funzione variabile - previo accordo sui criteri - sino ad un massimo di ulteriori L.250.000 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Tale eventuale indennità non spetta alle caposala che sono state inquadrate nelle posizioni D3-D4 nel periodo dal 31/8/01 fino alla ratifica definitiva del presente accordo.

7) A far tempo dal 1/9/2001 al personale inquadrato nelle posizioni A, B, C, D ed E (con esclusione delle figure professionali che fruiscono del passaggio di categoria) viene riconosciuto, ad incremento del nuovo tabellare, un importo lordo di £. 25.000 mensili a titolo di EADR per dodici mensilità, salvo ulteriori precisazioni tecniche da concordare entro 15 giorni.

La presente ipotesi di accordo è sottoposta a ratifica vincolante da parte dei rispettivi organi statutari che dovrà avvenire entro 30 giorni.