IPOTESI DI
ACCORDO
Il giorno 26 febbraio 2002, in
Roma, tra:
- l'AIOP, nelle persone di Emmanuel Miraglia, Presidente
dell'Associazione, di Fabrizio Polenta, assistiti da Franco Bonanno,
Umberto Icolari, Sonia Gallozzi, Angelo Cassoni e Filippo Leonardi
- le Federazioni nazionali sanità di
- FP CGIL, nelle persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana
Dettori e Alfredo Garzi;
- CISL FPS, nelle persone Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio
Maria Tonelli, Luigi Gentili;
- UIL Sanità nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria
Gobbo, Claudio Tulli e Guido Sarritzu;
a chiusura delle trattative per il rinnovo della parte economica del
CCNL relativo al biennio 2000-2001 per il personale dipendente delle
strutture sanitarie private aderenti all'AIOP, si conviene quanto segue:
1) Viene riconosciuto l'inquadramento nella categoria D, a far tempo
dall'1/9/2001, delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili
professionali dell'art.43 del vigente CCNL, e precisamente:
Personale infermieristico:
Infermiere professionale, Ostetrica, Dietista, Assistente sanitario,
Infermiere pediatrico, Podologo, Igienista dentale;
Personale tecnico sanitario:
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di
radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico,
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, Odontotecnico, Ottico
Personale della riabilitazione:
Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Fisioterapista,
Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva, Tecnico dell'educazione e riabilitazione
psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Massaggiatore non
vedente, Educatore professionale;
Assistente sociale.
Al personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche
eventualmente spettanti ai sensi dell'art.53 del CCNL.
Le parti si danno atto che l'inquadramento nella categoria D non
determina - per i lavoratori sopra indicati - il venir meno del rapporto
di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e
caposala, salvo che non venga loro altresì riconosciuto l'indennità di
funzione per il coordinamento (come indicata al successivo punto 3).
2) Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della
discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica
situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di
conferire ad alcune figure del predetto personale la funzione di
coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale
non medico assegnato all'unità lavorativa cui sono preposte.
L'assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di
responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno
della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa
informazione alle rappresentanze sindacali.
3) Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è
riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, una indennità
di funzione fissa nella misura mensile lorda di L.250.000, per tredici
mensilità; la predetta indennità di funzione è revocabile per il
venir meno della funzione per i motivi esplicitati nel precedente punto
2.
4) La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità
gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del
personale dell'unità operativa cui si è preposti, con facoltà di
iniziative, di programmazione e di proposta nell'ambito e
compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
5) Per le figure professionali innanzi elencate, che già svolgono
funzioni di coordinamento e già definitivamente inquadrate nella
categoria D al 31/8/01, nonché per le caposala munite di titolo
anch'esse già inquadrate nella posizione D, l'indennità di funzione
fissa- come determinata al precedente punto 3 - non è soggetta a revoca
da parte del datore di lavoro.
6) In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti
di coordinamento - in aggiunta alla parte fissa, potrà essere
concordata una indennità di funzione variabile - previo accordo sui
criteri - sino ad un massimo di ulteriori L.250.000 mensili, revocabile
secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Tale eventuale indennità non spetta alle caposala che sono state
inquadrate nelle posizioni D3-D4 nel periodo dal 31/8/01 fino alla
ratifica definitiva del presente accordo.
7) A far tempo dal 1/9/2001 al personale inquadrato nelle posizioni A,
B, C, D ed E (con esclusione delle figure professionali che fruiscono
del passaggio di categoria) viene riconosciuto, ad incremento del nuovo
tabellare, un importo lordo di £. 25.000 mensili a titolo di EADR per
dodici mensilità, salvo ulteriori precisazioni tecniche da concordare
entro 15 giorni.
La presente ipotesi di accordo è
sottoposta a ratifica vincolante da parte dei rispettivi organi
statutari che dovrà avvenire entro 30 giorni.
|