CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SANITÁ

II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

 

 

Il giorno 7 giugno 2001, alle ore 16,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone di:

per l’ARAN : il Presidente – Avv. Guido Fantoni …..…………………..

e, per i rappresentanti sindacali:

Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali:

CGIL FP sanità____________________ CGIL___________________

CISL FPS________________________ CISL___________________

UIL FPL _______________________ UIL____________________

RSU: ___________________________

Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi USAE___________________

FIALS___________________________ CONFSAL_______________

 

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL nel testo che segue.

 

I N D I C E

 
     
 

PARTE GENERALE

 

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

 
     
 

PARTE I – BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

 

Art. 2

Incrementi tabellari

 

Art. 3

Finanziamento dei trattamenti economici

 

Art. 4

Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa

 

Art. 5

Indennità di rischio da radiazioni

 

Art. 6

Clausola di interpretazione autentica

 
     
 

PARTE II – FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI

Art. 7

Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive

 

Art. 8

Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico-

 

Art. 9

profilo di assistente sociale

 

Art. 10

Trasformazione dei posti e passaggi

 

Art. 11

Coordinamento

 
     
 

PARTE III – NORME GENERALI E FINALI

 

Art. 12

Le posizioni organizzative

 

Art. 13

Norma programmatica

 

Art. 14

Previdenza complementare

 

Art. 15

Effetti dei nuovi stipendi

 

Art. 16

Norma finale

 
     
 

Tabelle da A a G

 
     
 

Dichiarazioni congiunte

 
     
 

Dichiarazioni a verbale

 
     

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO SANITÁ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

 

PARTE GENERALE

 

ART. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 e concerne gli istituti normo - economici di cui ai successivi articoli.

2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all’art. 1 del predetto contratto. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) viene indicato come D. Lgs. 229 del 1999.

 

PARTE I

Biennio economico 2000 - 2001

ART. 2

Incrementi tabellari

1. Gli stipendi tabellari di cui all’allegato 9, colonna C) del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’ allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2.

3. Gli importi delle fasce retributive di cui all’allegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate

4. Con l’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del presente contratto.

 

ART. 3

Finanziamento dei trattamenti economici

1. I fondi di cui all’art. 38, commi l e 3 del CCNL 7 aprile 1999 sono confermati e per il loro tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le precisazioni dei seguenti commi. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1999 ed, in particolare, il fondo dell’art. 38 comma 1 è comprensivo dell’incremento annuo dello 0,06% previsto a tale scadenza.

2. Sono confermate le modalità di incremento del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all’art. 38, commi 3 e 4 del CCNL 7 aprile 1999. L’incremento pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell’art. 38 è confermato per tutto l’anno 2000. Per l’anno 2001, si rinvia all’art. 4.

3. Il fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonché le modalità di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il fondo viene altresì incrementato alle decorrenze indicate con le seguenti risorse :

a) dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima data. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato , per ciascun dipendente cessato un importo pari alle mensilità residue della Ria in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. L’importo accantonato confluisce in via permanente , nel fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

b) dal 1.7.2000 da una somma mensile L. 5.000 pro- capite per sei mesi. Dall’1.1.2001 l’incremento è pari a L. 13.000 mensili pro capite, per dodici mensilità, che riassorbe il precedente. Tali risorse residuano dall’applicazione dei tassi programmati di inflazione non utilizzati per l’incremento degli stipendi tabellari.

4. Le risorse di cui al fondo dell’art. 39 , utilizzate dalla data di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le finalità ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito.

 

ART. 4

Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa

1. Dal 1 gennaio 2001, le risorse pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni, sono destinate ai fondi dell’art. 38 o dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, nella misura prevista dalla medesima contrattazione integrativa.

2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all’1,2% sono fatti salvi gli eventuali accordi integrativi già sottoscritti in materia per il 2001 .

 

ART. 5

Indennità di rischio da radiazioni

1. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.

2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all’art. 38, comma 1, al fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 .

3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L’ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.

4. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.

5. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999.

6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.

7. L’indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E’, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare confermata dall’art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995.

8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l’art. 54 del D.P.R 384/1990 e l’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996.

 

Art. 6

Clausola di interpretazione autentica

1. L’art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato.

 

PARTE II

Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti sociali

 

ART. 7

Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive

1. Nel quadro del riordino del Servizio sanitario nazionale, realizzato dal D. Lgs. 229 del 1999, e del riordino delle professioni sanitarie, iniziato con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000, n. 251, le parti ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalità del ruolo sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale, al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ed in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.

2. Le risorse aggiuntive sono così individuate:

a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400 miliardi comprensivi degli oneri riflessi

b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi comprensivi degli oneri riflessi.

3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle aziende, ciascuna di esse quantifica l’onere a proprio carico per l’attuazione degli artt. 8 e 10 garantendo l’erogazione di quanto previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal presente contratto.


ART. 8

Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico
profilo di assistente sociale

1. Per realizzare le finalità dell’art. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico – normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria.

2. A tale scopo, nell’ambito delle risorse aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di Lire 2.588.000 lorde annue pro – capite per dipendente in servizio nella categoria C del ruolo sanitario nonché della categoria C del ruolo tecnico, profilo di operatore professionale assistente sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.

3. Tale quota è destinata:

a) in deroga all’art. 37 del CCNL, alla trasformazione alla cadenza prevista dall’art. 9 dei posti della dotazione organica di tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e dell’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico in altrettanti posti di categoria D;

b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale della categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad personam indicati nella tabella F allegata, in deroga all’art. 31, comma 10 del CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con l’attribuzione delle fasce successive e rimangono accreditati al fondo in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari prima dell’attribuzione della successiva fascia .

4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che si determina nell’organizzazione del lavoro conseguente ai passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell’ambito delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota pari a L. 3.000.000 lorde annue pro – capite per i dipendenti già in categoria D all’entrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l’incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.

5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l’incarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 3.

6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

 

ART. 9

Trasformazione dei posti e passaggi

1. La trasformazione dei posti di cui all’art. 8, comma 2 avviene con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali – delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche.

2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di "collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza nonché di collaboratore professionale – assistente sociale.

3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto.

4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui all’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dall’interno e dall’esterno.

5. Il personale di cui al presente articolo che sarà assunto successivamente all’entrata in vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato nella categoria D.

6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute all’entrata in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella categoria D, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda , nel caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata – anche in momento successivo - da apposita certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di salute di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione organica.


ART. 10

Coordinamento

1. Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.

2. In prima applicazione l’ indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

3. L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell’art. 8, comma 5.

4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

5. L’indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.

6. L’indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.

7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l’incarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E’ rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5.

8. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L’utilizzo delle risorse del fondo dell’art. 39 avviene nell’ambito della contrattazione integrativa.

9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell’indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all’art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.

 

PARTE III

Norme generali e finali

 

ART. 11

Le posizioni organizzative

1. Al fine di adeguare l’ organizzazione dei servizi sanitari e sociali al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del passaggio di categoria, agli artt. 21 e 36 del CCNL del 7 aprile 1999 vanno apportate le seguenti modifiche:

a) Art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:

- al comma 2, sono abrogate le parole "nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilevo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente". Il comma termina pertanto con le parole "nella categoria D".

- il comma 9 è abrogato.

2. In relazione alle modifiche apportate all’art. 21 del CCNL 7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale appartenente alla categoria C.

3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell’art. 36 del CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "trattamento economico", la parola "iniziale" va sostituita con le parole "in godimento".

b) al termine del comma , si devono aggiungere le parole "corrisposta su tredici mesi.Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima".

4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale di cui all’art. 10, secondo criteri definiti in contrattazione integrativa.

 

ART. 12

Norma programmatica

1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità l’acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, comma 3 lett. b).

2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39.

3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

ART. 13

Previdenza complementare

1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993, della legge 335 del 1995, della Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti confermano quanto già previsto dall’art. 42, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 circa l’istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto Regioni – autonomie locali, a condizioni di reciprocità.

3. Il fondo pensione sarà finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituirà secondo le procedure ivi previste dall’art. 13 dello stesso accordo.

4. le parti concordano sin d’ora che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura dell’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso.

5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

 

ART.14

Effetti dei nuovi stipendi

1.Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001.

3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all’ indennità di cui all’ art. 10 con decorrenza dal 1 settembre 2001 ed all’indennità specifica professionale di cui all’art. 5, comma 1 con decorrenza 31 dicembre 2001.

 

ART. 15

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Tabella F

VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITÁ DELLA INDENNITÁ PROFESSIONALE SPECIFICA

 
 

 

PROFILO

Valore annuo lordo indennità

1.

addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato

---

2.

ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)

540.000

3.

operatore tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo esperto

---

4.

operatore tecnico specializzato operatore sociosanitario

---

5.

operatore tecnico coordinatore

936.000

6.

Puericultrice

240.000

7.

massofisioterapista – massaggiatore

---

8.

infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso

480.000

9.

assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico

---

10.

collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto n.11) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale – collaboratore tecnico-professionale

 

---

11.

collaboratore prof. sanitario :

a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario – ostetrica

b) tecnico sanitario di radiologia medica

 

840.000

2.400.000

12.

collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto n.13)

collaboratore amministrativo professionale esperto – collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto

---

13.

collaboratore prof. sanitario esperto:

a) ex operatore professionale dirigente

b) tecnico sanitario di radiologia medica

 

660.000

2.400.000

 

N.B. La tabella F sostituisce la tab. 6 allegata al CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dell’art. 5, comma 8 del presente contratto, con l’unica innovazione nei punti 11 e 13 dell’inserimento dell’indennità professionale specifica dei collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds nonché della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari, di cui all’art. 9, comma 1 del presente contratto.


 

Tabella G

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti con l’art. 12, comma 1 intendono riequilibrare eventuali situazioni di scavalco che potrebbero essersi prodotte per effetto del presente contratto con il passaggio ai sensi dell’art. 9 del contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando l’art. 31 comma 10.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che il presente contratto determina le condizioni per l’avvio del riordino delle professioni sanitarie in coerenza con le attuali leggi in materia, processo che sarà portato a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo anche alle condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale. In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella categoria B, livello economico Bs.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

In relazione all’art. 9 comma 6 le parti concordano sul fatto che per mansioni proprie del profilo di appartenenza si intendono tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.


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