16 marzo 2005

AREA SPTA


INDICE

 

BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003

PARTE I

 

TITOLO I – Trattamento economico

CAPO I – Struttura della retribuzione

Art. 1

Struttura della retribuzione dei dirigenti

pag. 

Art. 2

Indennità integrativa speciale

pag. 

 

CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo nonché degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Art. 3

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003

pag. 

Art. 4

Indennità

pag. 

 

CAPO III : Biennio 2002 – 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 5

Retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo

pag.

Art. 6

Retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

pag.

 

CAPO IV: Biennio 2002 – 2003  Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo

Art. 7

Retribuzione di posizione minima per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale

pag.

Art. 8

La retribuzione di posizione per i dirigenti del ruolo sanitario (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004) ed amministrativo

pag.

 

CAPO V: Nuovi stipendi tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003

Art. 9

Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo. Conglobamenti

pag.

Art. 10

Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti

pag.

Art. 11

Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario amministrativo e delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti

pag.

Art. 12

La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione

pag.

Art. 13

La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo. dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione

pag.

 

CAPO VI: Biennio 2002 – 2003  Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento

Art. 14

Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento

pag.

 

 

 

CAPO VII – INDENNITA’

Art. 15

Indennità per turni notturni e festivi

pag.

CAPO VIII

Art. 16

Effetti dei benefici economici

pag.

 

CAPO VIII – FONDI AZIENDALI

Art. 17

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l’indennità di direzione di struttura complessa

pag.

Art. 18

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

pag.

Art. 19

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

pag.

Art. 20

Fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

pag.

Art. 21

Risorse aggiuntive regionali

pag.

Art. 22

Norma finale

pag.

 

 

 

 

 

BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

PARTE

TITOLO
Trattamento Economico

CAPO I
struttura della retribuzione

Art.
Struttura della retribuzione dei dirigenti

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dei quattro ruoli si compone delle seguenti voci:

A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:

1) stipendio tabellare;

2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto dall’art…... ;

3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

4) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli artt….in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt….; (attenzione dopo ristrutturazione)

5) Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:

1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;

2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000;

3) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996 ;

4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;

5) specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art. 39, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000);

2. Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

3. Per le voci del trattamento economico – fondamentale ed accessorio - di competenza dei dirigenti dei quattro ruoli, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia alle tavole…….

Art.
Indennità Integrativa Speciale

1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l’indennità integrativa speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.


CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI , PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO NONCHE’ DEGLI ALTRI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO
E DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO


Art.
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003

1. Dal gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti , a rapporto esclusivo e non esclusivo, e degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo dall’art. 35, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56.

2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato:
- di ulteriori € 81,50 lordi mensili;
- dell’importo lordo mensile dell’indennità integrativa speciale in godimento, pari ad € 552,53, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.

3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art.
Indennità

1. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all’art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05.

2. L’indennità di esclusività dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti misure:

- Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52

- Dirigente con incarichi art. 27 lett. B) o c) del CCNL
8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni € 11.804,14

- Dirigente con incarichi art. 27 lett. B) o c) del CCNL
8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 5.072,12


- Dirigente con esperienza professionale
nel SSN sino a 5 € 1.497,73

3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.


CAPO III

BIENNIO 2002 – 2003
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO

Art.

La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo

1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:

 

Retribuzione di posizione in lire

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

fissa

Variabile

Totale

Dirigente incarico struttura complessa

14.263.000

8.141.000

22.404.000

7.366,22

4.204,47

11.570,70

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

12.428.000

7.037.000

19.465.000

6.418,52

3.634,30

10.052,82

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

10.919.000

4.880.000

15.799.000

5.639,19

2.520,30

8.159,49

Dirigente equiparato

6.450.000

9.349.000

15.799.000

3.331,14

4.828,35

8.159,49

Dirigente  < 5 anni

2.000.000

4.194.000

6.194.000

1.032,91

2.166,02

3.198,93

2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

Al 31.12. 2001

Incremento  parte fissa

Fissa

Variabile

Totale

Al  1.1.2002

Dirigente incarico struttura complessa

7.366,22

4.204,47

11.570,70

780,00

8.146,22

4.204,47

12.350,69

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

6.418,52

3.634,30

10.052,82

337,20

6.755,72

3.634,30

10.390,02

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

5.639,19

2.520,30

8.159,49

337,20

5.976,39

2.520,30

8.496,69

Dirigente equiparato

3.331,14

4.828,35

8.159,49

337,20

3.668,34

4.828,35

8.496,69

Dirigente  < 5 anni

1.032,91

2.166,02

3.198,93

337,20

1.370,11

2.166,02

3.536,13

 

3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2  sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

3 1.12.2002

Incremento  parte fissa

fissa

Variabile

Totale

 1.1.2003

Dirigente incarico struttura complessa

8.146,22

4.204,47

12.350,69

1.251,60

9.397,82

4.204,47

13.602,29

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

6.755,72

3.634,30

10.390,02

540,00

7.295,72

3.634,30

10.930,02

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

5.976,39

2.520,30

8.496,69

540,00

6.516,39

2.520,30

9.036,69

Dirigente equiparato

3.668,34

4.828,35

8.496,69

540,00

4.208,34

4.828,35

9.036,69

Dirigente  < 5 anni

1.370,11

2.166,02

3.536,13

540,00

1.910,11

2.166,02

4.076,13

4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita indipendentemente dalla sua composizione storica.

5. Il fondo di cui all' art. . , alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.

7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 

Art.
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall’art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi fissata:

 

Retribuzione di posizione in lire (1)

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

Fissa

Variabile

Totale

Dirigente incarico struttura complessa

12.123.550

4.070.500

16.194.050

6.261,29

2.102,23

8.363,52

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

10.563.800

3.518.500

14.082.300

5.455,74

1.817,15

7.272,89

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

9.281.150

2.440.000

11.721.150

4.793,31

1.260,15

6.053,46

Dirigente equiparato

6.450.500

4.674.500

10.124.500

3.331,14

2.414,17

5.745,31

Dirigente  < 5 anni

2.000.000

2.097.000

4.097.000

1.032,91

1.083,01

2.115,92

2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

31.12.2001

Incremento parte fissa

fissa

Variabile

Totale

1.1.2002

Dirigente incarico struttura complessa

6.261,29

2.102,23

8.363,52

557,14

6.818,43

2.102,23

8.920,66

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

5.455,74

1.817,15

7.272,89

350,00

5.805,74

1.817,15

7.622,89

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

4.793,31

1.260,15

6.053,46

350,00

5.143,31

1.260,15

6.403,46

Dirigente equiparato

3.331,14

2.414,17

5.745,31

300,00

3.831,14

2.414,17

6.245,31

Dirigente  < 5 anni

1.032,91

1.083,01

2.115,92

300,00

1.332,91

1.083,01

2.415,92

 

3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

31.12.2002

Incremento  parte fissa

Fissa

Variabile

Totale

1.1.2003

Dirigente incarico struttura complessa

6.818,43

2.102,23

8.920,66

792,65

7.611,09

2.102,23

9.713,32

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

5.805,74

1.817,15

7.622,89

500,00

6.305,74

1.817,15

8.122,89

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

5.143,31

1.260,15

6.403,46

500,00

5.643,31

1.260,15

6.903,46

Dirigente equiparato

3.831,14

2.414,17

6.245,31

658,15

4.489,29

2.414,17

6.903,46

Dirigente  < 5 anni

1.332,91

1.083,01

2.415,92

400,00

1.732,91

1.083,01

2.815,92

4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

5. Il fondo di cui all' art. . , alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art…. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.

7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

CAPO IV

BIENNIO 2002 - 2003
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO

Art.
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale

1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi fissata:

 

Retribuzione di posizione in lire

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

Fissa

Variabile

Totale

Dirigente incarico struttura complessa.

18.521.000

11.853.000

30.374.000

9.565,29

6.121,56

15.686,85

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

8.006.000

9.937.000

17.943.000

4.134,75

5.132,03

9.266,78

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

6.155.000

7.780.000

13.935.000

3.178,79

4.018,03

7.196,82

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 ? art. 45, c. 2 DPR 384/90.

4.955.000

8.980.000

13.935.000

2.559,04

4.637,78

7.196,82

Dirigente equiparato

2.000.000

11.935.000

13.935.000

1.032,91

6.163,91

7.196,82

Dirigente  < 5 anni

2.000.000

3.888.069

5.888.069

1.032,91

2.008,02

3.040,93

2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

31.12.2001

Incremento parte fissa

Fissa

Variabile

Totale

1.1.2002

Dirigente incarico struttura complessa.

9.565,29

6.121,56

15.686,85

679,20

10.244,49

6.121,56

16.366,05

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

4.134,75

5.132,03

9.266,78

369,60

4.504,35

5.132,03

9.636,38

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

3.178,79

4.018,03

7.196,82

369,60

3.548,39

4.018,03

7.566,42

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 ? art. 45, c. 2 DPR 384/90.

2.559,04

4.637,78

7.196,82

369,60

2.928,64

4.637,78

7.566,42

Dirigente equiparato

1.032,91

6.163,91

7.196,82

369,60

1.402,51

6.163,91

7.566,42

Dirigente  < 5 anni

1.032,91

2.008,02

3.040,93

369,60

1.402,51

2.008,02

3.410,53

  

3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla  retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: 

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale 31.12.2002

Incremento parte fissa

Fissa

Variabile

Totale 1.1.2003

Dirigente incarico struttura complessa.

10.244,49

6.121,56

16.366,05

1.089,60

11.334,09

6.121,56

17.455,65

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

4.504,35

5.132,03

9.636,38

592,80

5.097,15

5.132,03

10.229,18

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

3.548,39

4.018,03

7.566,42

592,80

4.141,19

4.018,03

8.159,22

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 ? art. 45, c. 2 DPR 384/90.

2.928,64

4.637,78

7.566,42

592,80

3.521,44

4.637,78

8.159,22

Dirigente equiparato

1.402,51

6.163,91

7.566,42

592,80

1.995,31

6.163,91

8.159,22

Dirigente  < 5 anni

1.402,51

2.008,02

3.410,53

592,80

1.995,31

2.008,02

4.003,33

 4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

5. Il fondo di cui all' art. . , alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.

7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art.
La retribuzione di posizione per i dirigenti del ruolo sanitario (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004) ed amministrativo

1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e del ruolo amministrativo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:

 

Retribuzione di posizione in lire

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

Fissa

Variabile

Totale

Dirigente incarico struttura complessa.

18.521.000

11.041.000

29.562.000

9.565,29

5.702,20

15.267,49

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

8.197.000

9.937.000

18.134.000

4.233,39

5.132,03

9.365,42

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

6.222.000

7.780.000

14.002.000

3.213,39

4.018,03

7.231,42

Dirigente equiparato

2.000.000

12.002.000

14.002.000

1.032,91

6.198,51

7.231,42

Dirigente  < 5 anni

2.000.000

4.087.000

6.087.000

1.032,91

2.110,75

3.143,66

 

2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

31.12.2001

Incremento parte fissa

Fissa

Variabile

Totale

1.1.2002

Dirigente incarico struttura complessa.

9.565,29

5.702,20

15.267,49

694,80

10.260,09

5.702,20

15.962,29

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

4.233,39

5.132,03

9.365,42

459,60

4.692,99

5.132,03

9.825,02

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

3.213,39

4.018,03

7.231,42

459,60

3.672,99

4.018,03

7.691,02

Dirigente equiparato

1.032,91

6.198,51

7.231,42

459,60

1.492,51

6.198,51

7.691,02

Dirigente  < 5 anni

1.032,91

2.110,75

3.143,66

459,60

1.492,51

2.110,75

3.603,26

3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla  retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: 

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

Incremento parte fissa

Fissa

Variabile

Totale

Dirigente incarico struttura complessa.

10.260,09

5.702,20

15.962,29

1.113,60

11.373,69

5.702,20

17.075,89

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

4.692,99

5.132,03

9.825,02

736,80

5.429,79

5.132,03

10.561,82

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

3.672,99

4.018,03

7.691,02

736,80

4.409,79

4.018,03

8.427,82

Dirigente equiparato

1.492,51

6.198,51

7.691,02

736,80

2.229,31

6.198,51

8.427,82

Dirigente  < 5 anni

1.492,51

2.110,75

3.603,26

736,80

2.229,31

2.110,75

4.340,06

4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

5. Il fondo di cui all' art. . , alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. Per i dirigenti del ruolo sanitario in attesa dell’entrata a regime dell’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con riferimento alla retribuzione di posizione minima contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 42 comma 1 del medesimo contratto.

7. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.

8. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

CAPO V

NUOVI STIPENDI TABELLARI
E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEI QUATTRO RUOLI DAL 31 DICEMBRE 2003

Art.
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo. Conglobamenti

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è fissato in € 38.198,00 annui lordi.

2. A decorrere dal 31dicembre 2003 per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2, comprensivo per € 7.182,88, dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua di cui all’art..;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua di cui all’art ....con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art....
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo di cui all’ art....

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo ed anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua di cui all’art...;
- per € 4.076,13 (€ 4.415,81 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua di cui all’art ...con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art…....
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo di cui all’ art..
- per € 589, 05 le risorse della RIA dei dirigenti cessati dal servizio che confluiscono nel fondo di cui all’art…. dal 31 dicembre 2001, quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.147,39 (comprensivi della 13^ mensilità), le risorse aggiuntive regionali di cui all’art…..

4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.

5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.


Art.
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale è fissato in € 38.198,00 annui lordi..

2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :

- per € 28.750,00, (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua di cui all’art...;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua di cui all’art …..con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art......
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo di cui all’ art…..

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico ivi previsto sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:

- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua di cui all’art...;
- per € 4.003,33 (€ 4.336,94 comprensivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua di cui all’art ....con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art......
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo di cui all’ art....
- per € 346,85 le risorse della RIA dei dirigenti cessati dal servizio che confluiscono nel fondo di cui all’art…. dal 31 dicembre 2001, quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.468,34 ( comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse aggiuntive regionali di cui all’art….

4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.

5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.


Art.
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario amministrativo e delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti del ruolo amministrativo è fissato in € 38.198,00 annui lordi..

2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :

- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua di cui all’art...;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art ...con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art…....
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo di cui all’ art....

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :

- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa speciale annua di cui all’art...;
- per € 4.340,07 (€ 4.701,74 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art ....con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art......
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo di cui all’ art...
- per €1.155,14 le risorse della RIA dei dirigenti cessati dal servizio che confluiscono nel fondo di cui all’art…. dal 31 dicembre 2001, quale anticipazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 295,26 (comprensivi della tredicesima mensilità), le risorse aggiuntive regionali di cui all’art..

4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma

5. Il comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. In attesa dell’entrata a regime dello stesso articolo, ai predetti dirigenti il trattamento economico complessivo è corrisposto con le modalità indicate dall’ art. 42 comma 1 del medesimo contratto, tenuto conto degli aggiornamenti disposti dal presente sulle varie voci retributive che lo compongono. A tal fine si rinvia all’allegato….

6. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.

Art.
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui agli artt...., comma 3, dei dirigenti dei quattro ruoli, residua dopo l’applicazione dell’art….. (precedente), unificata nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole:

A) Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

30.12.2003

Quota parte conglobata nel tabellare

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003

Dirigente incarico struttura complessa

9.397,82

4.204,47

13.602,29

5.678,92

7.923,37

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

7.295,72

3.634,30

10.930,02

5.678,92

5.251,10

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

6.516,39

2.520,30

9.036,69

5.678,92

3.357,77

Dirigente equiparato

4.208,34

4.828,35

9.036,69

5.678,92

3.357,77

Dirigente  < 5 anni

1.910,11

2.166,02

4.076,13

4.076,13

0,00

   

B) Dirigenti del ruolo tecnico e professionale 

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

30.12.2003

Quota parte conglobata nel tabellare

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003

Dirigente incarico struttura complessa.

11.334,09

6.121,56

17.455,65

5.678,92

11.776,73

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

5.097,15

5.132,03

10.229,18

5.678,92

4.550,26

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

4.141,19

4.018,03

8.159,22

5.678,92

2.480,30

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 ? art. 45, c. 2 DPR 384/90.

3.521,44

4.637,78

8.159,22

5.678,92

2.480,30

Dirigente equiparato

1.995,31

6.163,91

8.159,22

5.678,92

2.480,30

Dirigente  < 5 anni

1.995,31

2.008,02

4.003,33

4.003,33

0,00

 

C) Dirigenti del ruolo sanitario (art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2001) ed  amministrativo 

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

30.12.2003

Quota parte conglobata nel tabellare

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003

Dirigente incarico struttura complessa.

11.373,69

5.702,20

17.075,89

5.678,92

11.396,97

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

5.429,79

5.132,03

10.561,82

5.678,92

4.882,90

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

4.409,79

4.018,03

8.427,82

5.678,92

2.748,90

Dirigente equiparato

2.229,31

6.198,51

8.427,82

5.678,92

2.748,90

Dirigente  < 5 anni

2.229,31

2.110,75

4.340,06

4.340,07

0,00

 2. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

3. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita ai sensi dell’art……comma 4 (incrementi retribuzione di posizione) o da attribuire.

4. La retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del dlgs 502 del 1992. In caso di valutazione negativa ai sensi dell’art…... essa è decurtata, in relazione all’ incarico conferito sino alla misura massima del 40%

5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.

6. Nei confronti dei dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni, ai quali - dopo l’applicazione dell’art... (nuovo stipendio) - non è più corrisposta la retribuzione minima contrattuale in quanto conglobata nello stipendio, al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art…., si applica l’ art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio attribuendo la retribuzione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato con la precisazione del comma 7 per i dirigenti delle tavole B) e C).

7. Per i dirigenti equiparati e comunque con oltre cinque anni di servizio indicati nelle tavole B) e C) del comma 1, la retribuzione di posizione minima contrattuale ivi prevista è comprensiva dell’incremento già indicato nell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio il cui valore, a decorrere dal 31 dicembre 2003, è € 1601, 02.
7. Per la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo sanitario di cui alla tavola C) del comma 1 si rinvia a quanto previsto negli art. 41, comma 14 e 42 comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
 

Art.
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31dicembre 2003. Rideterminazione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui agli artt...., comma 3, dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo, residua dopo l’applicazione dell’art….. (precedente), è unificata. nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi degli art...., comma 6 (retribuzione di posizione dei dirigenti interessati a rapporto non esclusivo prima della ristrutturazione dello stipendio):

Retribuzione di posizione in euro

 

Fissa

Variabile

Totale

30.12.2003

Quota parte utilizzata per il tabellare

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003

Dirigente incarico struttura complessa

6.818,43

2.102,23

8.920,66

5.678,92

4.300,40

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

5.805,74

1.817,15

7.622,89

5.678,92

2.443,97

 

Dirigente incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000

5.143,31

1.260,15

6.403,46

5.678,92

1.224,54

Dirigente equiparato

3.831,14

2.414,17

6.245,31

5.678,92

1.224,54

2. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

3. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui all’art……comma 4 (incrementi retribuzione di posizione) .

4. La retribuzione di posizione minima 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del dlgs 502 del 1992. In caso di valutazione negativa ai sensi dell’art.... essa è decurtata, in relazione all’ incarico conferito sino alla misura massima del 40%

5. La retribuzione di posizione minima di cui al presente articolo già decurtata ai sensi dell’art….. comma 1 (Prima rideterminazione della retribuzione di posizione), è immediatamente attribuibile - senza ulteriori interventi - anche ai dirigenti che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del 2004)in attuazione dell’art……, scelgono di passare al rapporto di lavoro non esclusivo. Le aziende ed enti dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.

6. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art…., potrà essere attribuita la retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito ai sensi dell’ art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.

CAPO VI

BIENNIO 2002 – 2003
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIV0 AD ESAURIMENTO

Art.

Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento

1. Nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che hanno optato per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto all’entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il trattamento economico complessivo previsto dal presente contratto è decurtato in proporzione del part - time a suo tempo convenuto con l’azienda o ente, ai sensi dell’art….

2. L’orario concordato per il part - time dei dirigenti del comma 1 non può essere rideterminato se non con il ritorno all’orario unico, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, in applicazione dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 e dell’art…. del presente contratto.

3. Al fine del comma 2, gli incrementi del fondo di cui all’art…, comma….. avvengono in misura intera ma sono corrisposti proporzionalmente al part time e per la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati ai sensi dell’art….., comma 6 (vedi art. sul fondo posizione).

CAPO VII
INDENNITA’

Art. 25
Indennità per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro notturno dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro festivo dei dirigenti di cui all’art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.


CAPO VIII
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei Capi dal …al ….del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art…….., sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonchè alle seguenti voci retributive:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità dell’ art. 38; assegni personali dell’art. 39, comma 1 data la loro natura stipendiale; indennità dell’ art. 41;
-del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico: artt. 3, 4 retribuzione minima contrattuale; art. 5 indennità di esclusività per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti; art. 11, comma 3, come interpretato dall’art. 37 comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale come rideterminata dagli artt……………….

CAPO VIII
I FONDI AZIENDALI

Art.
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e per l’indennità di direzione di struttura complessa

1. I fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonchè dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati . Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione di anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’ art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 i fondi sono integrati con le modalità previste dalle seguenti norme:
- dall'art. , comma 4 (incrementi della retribuzione di posizione ) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo;
- dall'art. , comma 4 (incrementi della retribuzione di posizione ) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo;
- dall’art. , comma 4 (incrementi della retribuzione di posizione ) per i dirigenti dei ruoli professionale e tecnico;
- (incrementi della retribuzione di posizione ) per i dirigenti del ruolo amministrativo e sanitario (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004) .
- dall’art. , comma 2 (dirigenti a tempo parziale)

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dagli art….. il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è decurtato - per ciascun dirigente - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione previsti nei commi … dell’art…..medesimo. Analogamente si procede per il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai sensi degli artt……...…….. Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi del comma 1 sono altresì decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni di cui agli art…. comma…... come anticipazione della retribuzione di posizione di equiparazione già finanziata con la medesima voce. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi non fosse sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile negli anni 2004 e 2005.

4. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
- comma 2 lettera a) tenuto conto dell’art. 7 del presente contratto; lettere c), d) , e). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- comma 3, lettera a) tenuto conto dell’art. 7 del presente contratto; lettere b), d) . La lettera c) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- commi 4, 5 , 7 e 8;
- il comma 6 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.

5. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell’art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- comma 2, primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell’art. 7 del presente contratto; lettera b), c) e d); secondo capoverso: lettera d); le lettere a), b) e c) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo o per aver esaurito gli effetti;
- comma 3 primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell’art. 7 del presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso: le lettere a), b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo; terzo capoverso.

6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione della tavola di cui all’art…… con la decurtazione della retribuzione di posizione minima rimangono accreditate al fondo di loro pertinenza per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 3, secondo periodo del presente articolo ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi dell’art…, comma 2 (norma finale).


Art.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 9, comma 1 dei CCNL, dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle flessibilità indicate nel comma 2 . Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.

2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 citato.

3. In attuazione di quanto previsto dall’ art. ….., il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003 è incrementato per dodici mensilità di € 0,79 mensili per dirigente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
4. La retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, dal 31 dicembre 2003 è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21, 60 ed, in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. La presente clausola sostituisce i commi 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL integrativo del 24 febbraio 2004.


Art.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001.

2. Dell’art. 52 sono altresì confermati:
- i commi 4, 5, 6 e 8;
- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall’art., il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli per gli effetti indicati negli artt….. commi .. (articoli sul conglobamento)

4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art…, comma…. (effetti del passaggio), rimangono accreditate al fondo stesso.

Art.
Fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

1. Per la formazione dei fondi della dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica corrispondenti a quelli previsti dagli artt. (precedenti) si rinvia a quanto previsto dall’art. 41 comma 9 e seguenti e 42, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, applicando le medesime regole previste dagli artt………..(precedenti)

Art.
Risorse aggiuntive regionali

1. A decorrere dal …….. , al fine di dare attuazione ai seguenti articoli le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse aggiuntive pari allo 0,347% del monte salari 2001 in misura del loro 0.99% da destinare al trattamento economico fondamentale dei dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni ed in misura del restante 0.01% da destinare al finanziamento dell’art……, comma…….(indennità di servizio notturno e festivo).

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti:
- per il trattamento economico fondamentale, calcolandole sulla base della misura pro capite espressamente prevista per ciascun dirigente dagli artt…….. ed erogandone, comunque, il relativo importo ai dirigenti interessati dal 31 dicembre 2003, decorrenza fissata per il nuovo stipendio tabellare.
- per l’applicazione dell’art….., comma…. Anche in questo caso l’ammontare del finanziamento aggiuntivo deriva esclusivamente dal calcolo per dirigente previsto dall’ art….., comma …(fondo condizioni lavoro).

Art.
Norma finale

1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il dlgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
2. L’ eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente, circostanza che, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali o concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa .
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art….. ed alla presente norma.