16 marzo 2005 AREA SPTA
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CAPO I Art. 1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti dei quattro ruoli si compone delle seguenti voci: A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto dall’art…... ; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli artt….in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt….; (attenzione dopo ristrutturazione) 5) Assegni personali, ove spettanti, ai
sensi delle vigenti norme contrattuali; B) TRATTAMENTO ACCESSORIO: 1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000; 3) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996 ; 4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; 5) specifico trattamento economico ove in
godimento quale assegno personale (art. 39, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000); 2. Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni. 3. Per le voci del trattamento economico –
fondamentale ed accessorio - di competenza dei dirigenti dei quattro
ruoli, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia alle tavole……. Art. 1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 cessa di
essere corrisposta l’indennità integrativa speciale in godimento in quanto
conglobata nello stipendio tabellare.
1. Dal gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo
stipendio tabellare previsto per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti , a rapporto esclusivo e non esclusivo, e degli
altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo dall’art. 35, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è
incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in €
21.141,56. 2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio
tabellare di cui al comma 1 è incrementato: 3. Gli stipendi tabellari annui lordi di
cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. Art. 1. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all’art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05. 2. L’indennità di esclusività dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle
seguenti misure: - Dirigente con incarico di struttura
complessa € 16.523,52 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. B)
o c) del CCNL - Dirigente con incarichi art. 27 lett. B)
o c) del CCNL
3. Le indennità di cui ai commi precedenti
sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura
di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità. BIENNIO 2002 – 2003 Art. La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita indipendentemente dalla sua composizione storica. 5. Il fondo di cui all' art. . , alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. Art. 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall’art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art.
47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono
alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. 5. Il fondo di cui all' art. . , alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la
somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art…. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. BIENNIO 2002 - 2003 Art. 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. 5. Il fondo di cui all' art. . , alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. 6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. Art. 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e del ruolo amministrativo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. 5. Il fondo di cui all' art. . , alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la
somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi. 7. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 8. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. NUOVI STIPENDI TABELLARI Art. 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo
sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è fissato in €
38.198,00 annui lordi. 2. A decorrere dal 31dicembre 2003 per i
dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque
anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite
le seguenti voci : 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
esclusivo ed anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel
trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le
seguenti voci : 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma. 5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre
2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i
dirigenti del ruolo tecnico e professionale è fissato in € 38.198,00 annui
lordi.. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci : - per € 28.750,00, (€ 31.145,83 compresa la
13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa
speciale annua di cui all’art...; 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico ivi previsto sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la
13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa
speciale annua di cui all’art...; 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma. 5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre
2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i
dirigenti del ruolo amministrativo è fissato in € 38.198,00 annui lordi.. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci : - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la
13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa
speciale annua di cui all’art...; 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci : - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la
13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art……, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell’ intera misura dell’indennità integrativa
speciale annua di cui all’art...; 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma 5. Il comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. In attesa dell’entrata a regime dello stesso articolo, ai predetti dirigenti il trattamento economico complessivo è corrisposto con le modalità indicate dall’ art. 42 comma 1 del medesimo contratto, tenuto conto degli aggiornamenti disposti dal presente sulle varie voci retributive che lo compongono. A tal fine si rinvia all’allegato…. 6. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre
2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1. Art. 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui agli artt...., comma
3, dei dirigenti dei quattro ruoli, residua dopo l’applicazione
dell’art….. (precedente), unificata nel valore indicato nell’ultima
colonna delle seguenti tavole: A) Dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo
B) Dirigenti del ruolo tecnico e professionale
C) Dirigenti del ruolo sanitario (art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2001) ed amministrativo
2. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. 3. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita ai sensi dell’art……comma 4 (incrementi retribuzione di posizione) o da attribuire. 4. La retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del dlgs 502 del 1992. In caso di valutazione negativa ai sensi dell’art…... essa è decurtata, in relazione all’ incarico conferito sino alla misura massima del 40% 5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo. 6. Nei confronti dei dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni, ai quali - dopo l’applicazione dell’art... (nuovo stipendio) - non è più corrisposta la retribuzione minima contrattuale in quanto conglobata nello stipendio, al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art…., si applica l’ art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio attribuendo la retribuzione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato con la precisazione del comma 7 per i dirigenti delle tavole B) e C). 7. Per i dirigenti equiparati e comunque
con oltre cinque anni di servizio indicati nelle tavole B) e C) del comma
1, la retribuzione di posizione minima contrattuale ivi prevista è
comprensiva dell’incremento già indicato nell’art. 11, comma 3 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio il cui valore, a decorrere dal 31 dicembre 2003, è
€ 1601, 02. Art.
2. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. 3. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui all’art……comma 4 (incrementi retribuzione di posizione) . 4. La retribuzione di posizione minima 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del dlgs 502 del 1992. In caso di valutazione negativa ai sensi dell’art.... essa è decurtata, in relazione all’ incarico conferito sino alla misura massima del 40% 5. La retribuzione di posizione minima di cui al presente articolo già decurtata ai sensi dell’art….. comma 1 (Prima rideterminazione della retribuzione di posizione), è immediatamente attribuibile - senza ulteriori interventi - anche ai dirigenti che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del 2004)in attuazione dell’art……, scelgono di passare al rapporto di lavoro non esclusivo. Le aziende ed enti dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. 6. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art…., potrà essere attribuita la retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito ai sensi dell’ art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo. BIENNIO 2002 – 2003 Art. Norma per i dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale
mantenuti ad esaurimento 1. Nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che hanno optato per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto all’entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il trattamento economico complessivo previsto dal presente contratto è decurtato in proporzione del part - time a suo tempo convenuto con l’azienda o ente, ai sensi dell’art…. 2. L’orario concordato per il part - time dei dirigenti del comma 1 non può essere rideterminato se non con il ritorno all’orario unico, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, in applicazione dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 e dell’art…. del presente contratto. 3. Al fine del comma 2, gli incrementi del
fondo di cui all’art…, comma….. avvengono in misura intera ma sono
corrisposti proporzionalmente al part time e per la parte eccedente
vengono temporaneamente accantonati ai sensi dell’art….., comma 6 (vedi
art. sul fondo posizione). CAPO
VII Art. 25
CAPO
VIII Art. 1. I fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonchè dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati . Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione di anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’ art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. 2. A decorrere dall’1 gennaio 2002 e dal 1
gennaio 2003 i fondi sono integrati con le modalità previste dalle
seguenti norme: 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dagli art….. il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è decurtato - per ciascun dirigente - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione previsti nei commi … dell’art…..medesimo. Analogamente si procede per il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai sensi degli artt……...…….. Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi del comma 1 sono altresì decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni di cui agli art…. comma…... come anticipazione della retribuzione di posizione di equiparazione già finanziata con la medesima voce. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi non fosse sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile negli anni 2004 e 2005. 4. Sono di seguito indicati i commi tuttora
vigenti dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000: 5. Sono di seguito indicati i commi tuttora
vigenti dell’art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio: 6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione della tavola di cui all’art…… con la decurtazione della retribuzione di posizione minima rimangono accreditate al fondo di loro pertinenza per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 3, secondo periodo del presente articolo ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi dell’art…, comma 2 (norma finale).
2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 citato. 3. In attuazione di quanto previsto dall’
art. ….., il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003 è
incrementato per dodici mensilità di € 0,79 mensili per dirigente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
2. Dell’art. 52 sono altresì confermati: 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall’art., il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli per gli effetti indicati negli artt….. commi .. (articoli sul conglobamento) 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art…, comma…. (effetti del passaggio), rimangono accreditate al fondo stesso. Art. 1. Per la formazione dei fondi della
dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
corrispondenti a quelli previsti dagli artt. (precedenti) si rinvia a
quanto previsto dall’art. 41 comma 9 e seguenti e 42, comma 2 del CCNL 10
febbraio 2004, applicando le medesime regole previste dagli artt………..(precedenti)
Art. 1. A decorrere dal …….. , al fine di dare attuazione ai seguenti articoli le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse aggiuntive pari allo 0,347% del monte salari 2001 in misura del loro 0.99% da destinare al trattamento economico fondamentale dei dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni ed in misura del restante 0.01% da destinare al finanziamento dell’art……, comma…….(indennità di servizio notturno e festivo). 2. Entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria
Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti: Art. 1. Le parti ritengono necessario precisare
che, ove nelle tavole relative alla retribuzione minima contrattuale dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di
lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa
o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta
voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello
stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il dlgs. 229 del 1999,
che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione
di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione
alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli
incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto
di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la
dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
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