F.P.
CGIL
CISL FPS
UILFPL
CCNL Sanità Privata - 2° Biennio economico
2000-2001 - Vertenza Sanità.
Come già preannunciato, in data odierna è stato sottoscritto il CCNL di cui all'oggetto.
L'accordo che, nel rispetto del documento del 24 luglio scorso, riprende tutti i contenuti del contratto del comparto pubblico, compresa la vertenza Sanità, è stato sottoscritto dai rappresentanti dell'ARIS e della Fondazione Don Gnocchi, mentre l'AIOP non si è presentata al tavolo negoziale, preferendo adottare una soluzione unilaterale che recepisce solo alcuni istituti negoziali, mentre ne stravolge ed omette altri, oltre ad inibire di fatto la contrattazione di secondo livello.
Pertanto, mentre con l'accordo sottoscritto con l'ARIS e Fondazione Don Gnocchi, che si allega, si conclude la stagione contrattuale per il quadriennio 1998-2001, con l'AIOP rimane aperta la vertenza contrattuale in ordine alla quale saranno definite nuove iniziative subito dopo le festività natalizie e di fine anno.
L'accordo sottoscritto, infine, contiene una specifica dichiarazione congiunta, riguardante il personale già collocato in categoria E, che impegna le parti, nella prossima tornata contrattuale a prevederne l'inquadramento nell'area dirigenziale; un ulteriore dichiarazione, inoltre riguarda il personale sanitario collocato in categoria B.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
FP CGIL
CILS FPS
UIL
FPL
Dettori
Tonelli
Fiordaliso
VERBALE
Il
giorno 21 dicembre 2001, in Roma, tra:
l’A.R.I.S.
nella persona del Vice Presidente, Fr. Mario Bonora, assistito dal
Capo-delegazione Giovanni Costantino e dai componenti la Commissione: Graziano
Ciccarelli, Fra Sergio Ceretti, Paolo Magon, Paolo Moscioni, Josè Parrella,
Giampiero Sironi e Mauro Mattiacci;
la
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, nella persona del Capo Delegazione
Enrico Maria Mambretti assistito da Salvatore Provenza;
E
le
Federazioni Nazionali Sanità di:
FP
CGIL, nelle
persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana Dettori e Alfredo Garzi;
CISL
FPS, nelle
persone di Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio Maria Tonelli, Luigi Gentili e
Giuseppe Solomita;
UIL
SANITÀ,
nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria Gobbo, Claudio Tulli e Guido
Sarritzu;
è
stata raggiunta l’intesa per la stipula del ccnl relativo al biennio di parte
economica 2000 – 2001 per il personale non medico dipendente dagli istituti
sanitari privati: detta intesa – costituita da nove articoli, due
dichiarazioni congiunte, una nota a verbale e due tabelle - è definita nel
pieno rispetto del documento sottoscritto dalle parti in data 24 luglio 2001.
Dopo
ampia discussione le parti concordano quanto segue:
1.
Viene riconosciuto l’inquadramento nella categoria D, a far tempo
dall’ 1/9/2001 (nelle posizioni economiche indicate nell’allegata tabella 2)
delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili professionali
dell’art.43 del vigente CCNL, e precisamente: personale
infermieristico (infermiere professionale, ostetrica, dietista, assistente
sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale
tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico
sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico
ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale
della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista,
fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore
professionale); assistente sociale.
Al
personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche
eventualmente spettanti ai sensi
dell’art. 53 del CCNL.
Le
parti si danno atto che l’inquadramento nella categoria D non determina –
per i lavoratori sopra indicati – il venir meno del rapporto di subordinazione
gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e caposala, salvo che non
venga loro altresì riconosciuta l’indennità di funzione per il coordinamento
(come indicata al punto 3).
2.
Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della
discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione
organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di conferire ad alcune
figure del predetto personale la funzione
di coordinamento dell’attività di determinati servizi e/o del personale
non medico assegnato all’unità lavorativa cui sono preposte. L’assegnazione
del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio
operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione
del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.
3.
Al personale cui è affidato l’incarico di coordinamento è
riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, una indennità di
funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di Lit. 250.000, per tredici
mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il
venir meno della funzione per i motivi innanzi esplicati (salvo quanto previsto
al successivo punto 5).
4.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali,
nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell’unità
operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di
proposta nell’ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo
aziendale.
5.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni
definitivamente inquadrate nella categoria D al 31/8/01 (e che a quella data
svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo
anch’esse già inquadrate nella categoria D, l’indennità di funzione in
parte fissa - come determinata al punto 3 – non è soggetta a revoca da parte
del datore di lavoro.
6.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di
coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata
un’indennità di funzione in parte variabile - previo accordo sui criteri -
sino ad un massimo di ulteriori Lit. 250.000 mensili, revocabile secondo gli
stessi criteri sopra indicati.
7.
Gli incrementi sulla retribuzione base sono corrisposti con gli importi
e le decorrenze indicate nella tabella 1.
A
far tempo dal 1/9/2001 a tutto il personale, con esclusione delle figure professionali analiticamente indicate e che hanno già
fruito del passaggio di categoria, viene riconosciuto, ad incremento del nuovo
tabellare, un importo lordo di Lit. 25.000 mensili, a titolo di EADR. Per il
personale che già percepisce l’indennità ai sensi dell’art. 45 del CCNL,
detto importo andrà a cumularsi con i valori economici già indicati nel
predetto articolo.
8.
L’applicazione integrale del presente accordo dovrà essere realizzata
– compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative delle singole
strutture sanitarie – entro il termine massimo del 30 aprile 2002, e comunque
previa informativa alle rappresentanze sindacali. In ogni caso, con decorrenza
dal mese di gennaio 2002, si dovrà provvedere all’adeguamento dei nuovi
valori tabellari (non derivanti dalla riclassificazione) ed all’erogazione
degli arretrati (in tre rate ed a tassazione separata).
9. CGIL, CISL e UIL – anche alla luce dell’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 15 novembre, con il quale il Governo è stato impegnato a definire risorse adeguate per sostenere gli oneri contrattuali posti a carico delle strutture sanitarie private accreditate – si impegnano ad intervenire a fianco delle associazioni datoriali presso la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della Sanità e le singole Regioni, al fine di consentire la copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall’accordo odierno, anche mediante adeguamento delle tariffe praticate per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie interessate.
Dichiarazione congiunta 1
Le parti si danno reciprocamente atto della
necessità di provvedere al riconoscimento della qualificazione dirigenziale per
i lavoratori attualmente inquadrati nella categoria E.
Tale obiettivo, pertanto, avrà valore prioritario
in occasione del prossimo CCNL (che sarà vigente per il quadriennio 2002-2005).
Dichiarazione congiunta 2
Le parti si danno atto che in occasione del
prossimo rinnovo contrattuale sarà presa in considerazione la specifica
situazione del personale sanitario collocato nella categoria B (infermieri
generici, puericultrici, massofisioterapisti) e del personale amministrativo.
Nota a verbale
Le delegazioni FP CGIL – CISL FPS – UIL FPL
dichiarano che l’accordo sottoscritto in data odierna costituisce unico
riferimento per il rinnovo del 2° biennio contrattuale 2000-2001, relativo a
tutti gli operatori del comparto della sanità privata.
TABELLA
1
Posizioni
economiche |
Stipendio
base mensile al 30/6/2000 |
Incrementi
mensili |
Stipendio
base annuo iniziale al 30/6/2000 |
Stipendio
base annuo iniziale all' 1/7/2000 |
Stipendio
base annuo iniziale all' 1/1/2001 |
||
1/7/2000 |
1/1/2001 |
||||||
A |
961.333 |
29.445 |
47.819 |
|
11.536.000 |
11.890.000 |
12.464.000 |
A1 |
1.063.833 |
30.990 |
50.328 |
|
12.766.000 |
13.138.000 |
13.742.000 |
A2 |
1.115.583 |
31.770 |
51.594 |
|
13.387.000 |
13.769.000 |
14.388.000 |
A3 |
1.171.500 |
32.610 |
52.959 |
|
14.058.000 |
14.450.000 |
15.085.000 |
A4 |
1.242.333 |
33.660 |
54.664 |
|
14.908.000 |
15.312.000 |
15.968.000 |
B |
1.219.583 |
33.540 |
54.469 |
|
14.635.000 |
15.038.000 |
15.692.000 |
B1 |
1.296.833 |
34.695 |
56.345 |
|
15.562.000 |
15.979.000 |
16.655.000 |
B2 |
1.333.750 |
35.250 |
57.246 |
|
16.005.000 |
16.428.000 |
17.115.000 |
B3 |
1.368.833 |
35.775 |
58.099 |
|
16.426.000 |
16.856.000 |
17.553.000 |
B4 |
1.442.250 |
36.870 |
59.877 |
|
17.307.000 |
17.750.000 |
18.468.000 |
C |
1.529.750 |
38.430 |
62.410 |
|
18.357.000 |
18.819.000 |
19.568.000 |
C1 |
1.626.583 |
39.885 |
64.773 |
|
19.519.000 |
19.998.000 |
20.775.000 |
C2 |
1.695.833 |
40.920 |
66.454 |
|
20.350.000 |
20.842.000 |
21.639.000 |
C3 |
1.788.167 |
42.300 |
68.695 |
|
21.458.000 |
21.966.000 |
22.790.000 |
C4 |
1.887.417 |
43.785 |
71.107 |
|
22.649.000 |
23.175.000 |
24.028.000 |
D |
1.737.417 |
41.745 |
67.794 |
|
20.849.000 |
21.350.000 |
22.164.000 |
D1 |
1.839.000 |
43.275 |
70.279 |
|
22.068.000 |
22.588.000 |
23.431.000 |
D2 |
1.940.750 |
44.805 |
72.763 |
|
23.289.000 |
23.827.000 |
24.700.000 |
D3 |
2.088.167 |
47.010 |
76.344 |
|
25.058.000 |
25.623.000 |
26.539.000 |
D4 |
2.236.667 |
49.245 |
79.974 |
|
26.840.000 |
27.431.000 |
28.391.000 |
E |
2.140.833 |
48.885 |
79.389 |
|
25.690.000 |
26.277.000 |
27.230.000 |
E1 |
2.860.833 |
59.685 |
96.928 |
|
34.330.000 |
35.047.000 |
36.210.000 |
E2 |
3.708.500 |
72.390 |
117.561 |
|
44.502.000 |
45.371.000 |
46.782.000 |
TABELLA
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Posizioni
economiche |
Stipendio
base annuo iniziale al 31/8/2001 |
Stipendio
base annuo iniziale all' 1/9/2001 |
assegno
annuo ad personam dall'1/9/2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
C --> D |
19.568.000
|
22.164.000 |
|
|
|
|
|
C1 --> D |
20.775.000
|
22.164.000 |
1.199.000 |
|
|
|
|
C2 --> D1 |
21.639.000
|
23.431.000 |
796.000 |
|
|
|
|
C3 --> D2 |
22.790.000
|
24.700.000 |
678.000 |
|
|
|
|
C4 --> D3 |
24.028.000
|
26.539.000 |
77.000 |
|
|
|
|