Contratti e accordi pubblicati |
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE In data 21 luglio 2005, alle ore 11.00 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra: L’ARAN: nella persona del Presidente, avv. Guido
Fantoni: firmato Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali:
Al termine è stato sottoscritto, tranne che
dalla CONFEDIR, il CCNL nel testo che si allega, con le modifiche
apportate all’art. 3, comma 4, a seguito del verbale del 13 gennaio 2005: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE
DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI
SANITARI, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE. ART. 1 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) non rientrante nell’area medico veterinaria, proveniente da comparti o settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella ARPA sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al fine di consentirne il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse, nonché al personale dirigenziale già appartenente al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all’art. 4. 2. Le tabelle di equiparazione del
personale di cui al comma 1 con quelle del personale incluso nell’Area
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del
S.S.N. sono definite con il presente contratto ai sensi dell’art. 63,
secondo comma, del CCNL 8 Giugno 2000 ART. 2 1. Le tabelle di equiparazione allegato n.
1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall’art. 63 del CCNL 8
giugno 2000, facendo riferimento a: ART. 3 1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale dirigente confluito nelle ARPA, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale ed accessorio di cui all ’art. 35, lettere a) e b) dei CCNL 8 Giugno 2000, I e II biennio economico; 2. Il trattamento economico del personale confluito è formato dalle seguenti voci nell’ammontare determinato dai CCNL citati al comma 1 alla data di decorrenza dell’inquadramento: a) Stipendio tabellare iniziale (artt. 36 e
37 del CCNL ( giugno 2000, I biennio, e dall’art. 2 del II biennio) ; e) per i dirigenti sanitari, indennità di esclusività di cui all’art. 5 del CCNL 8.6.2000, II biennio 2000-2001, con decorrenza 1.1.2000 e con le stesse modalità temporali e condizioni previste dalla disposizione contrattuale ; f) indennità di struttura complessa nei casi e con le modalità di cui all’art. 41 del CCNL dell’8 giugno 2000, I biennio; g) l’incremento di £. 2.900.000 della parte variabile della retribuzione di posizione, a decorrere dall’1 gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, alle stesse condizioni previste per i corrispondenti dirigenti del S.S.N. dall’art. 11 , comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000, II biennio economico. h) retribuzione di risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa, nonché le voci corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove spettanti. 3. Alla costituzione del trattamento economico di cui al comma 2 dei dirigenti confluiti concorre ogni indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale, agli stessi corrisposta in base al contratto di provenienza. 4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da parte del dirigente - con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in base alla lettera h) - dia luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento economico spettante, la parte residua, viene conservata come assegno ad personam, utile ai fini previdenziali ed assistenziali e del trattamento di fine rapporto, salvo che non si tratti di somme percepite a titolo di retribuzione di risultato comunque denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno entra a far parte della retribuzione di posizione individuale del dirigente ai sensi dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Per la corresponsione delle voci di cui
alle lettere d), f), g) e h), le ARPA provvedono con i fondi formati con
le regole previste dagli artt. 50, 51 e 52 del CCNL 8 giugno 2000, primo
biennio economico, come confermati dagli artt. 8 e 9 dello stesso
contratto, II biennio economico. Gli oneri per l’attribuzione del
trattamento economico iniziale nella misura minima contrattuale, ai sensi
dell’art. 53 del CCNL dell’8 giugno 2000, sono, comunque, a carico dei
bilanci delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non
fornissero la completa copertura. ART. 4 1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l’inquadramento dei dirigenti confluiti nelle ARPA negli organici delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data dell’inquadramento. Per le ARPA già attivate nel 1998, la data dell ’inquadramento del personale decorre dall’1/11/1998. 2. I dirigenti provenienti dal SSN mantengono l’inquadramento conseguito all’atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole dei CCNL dell’8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall’art. 39 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari già di II livello. 3. I dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5. 4. Le parti concordano di definire in
successivi accordi l’inquadramento di dirigenti confluiti da altri
comparti o settori non ricompresi nell’allegata tabella ART. 5 a) Le ARPA individuano nei propri
regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le
specializzazioni, per l’assunzione del dirigente ambientale - in relazione
ai propri settori di attività. 2. In prima applicazione del presente contratto, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla sua istituzione, le ARPA inquadrano nel profilo di “dirigente ambientale”, i dirigenti ivi in servizio provenienti dai ruoli professionale o tecnico del SSN, con esclusione dei profili di “avvocato” e “sociologo” nonchè i dirigenti provenienti da altri comparti o settori privati confluiti ai sensi dell’art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura tecnico – ambientale o ad esso assimilabile per i requisiti specifici posseduti. 3. I dirigenti inquadrati nel nuovo profilo mantengono il trattamento economico in godimento previsto dall’ art. 3 del presente contratto, sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale per il quadriennio di cui al comma 1 che stabilirà, in via definitiva, il trattamento economico di tutti i dirigenti ivi compreso quello del nuovo profilo. 4. Nelle more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di nuova assunzione si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti appartenenti al ruolo tecnico. 5. I dirigenti ambientali gravano sul fondo
di cui all’art. 50, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 (confermato
dall’art. 8 del CCNL del II biennio). Nel caso in cui il comma 2 non trovi
applicazione per mancanza di dirigenti da inquadrare ed i relativi posti
debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico del
proprio bilancio tenendo conto di quanto previsto dall’art. 53 del CCNL
dell’8 giugno 2000, I biennio economico. ART. 6 1. Ai dirigenti assunti presso le ARPA, ivi
compresi quelli con incarico di direzione di struttura complessa sulla
base dei propri regolamenti concorsuali, si applica la disciplina prevista
dagli articoli da 26 a 34 del CCNL dell’8 giugno 2000 per la graduazione
delle funzioni, conferimento, conferma e revoca degli incarichi. I criteri
previsti dal citato contratto sono integrati dalle ARPA con le procedure
previste dall’art. 6, comma 1 lettera B del medesimo contratto. 2. In prima applicazione del presente contratto, per i dirigenti provenienti dal servizio sanitario nazionale e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza del livello di inquadramento nell’incarico di struttura complessa è indicata dalle tabelle di equiparazione, con applicazione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, delle medesime decorrenze –- stabilite dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 ove in servizio a quella data nella posizione riconosciuta corrispondente. Nell’indennità viene assorbito il maturato economico - ove in godimento - conservato ad personam dall’art. 44, comma 2, lettera b) del CCNL del 5 dicembre 1996 per la dirigenza dei ruoli sanitario , professionale, tecnico ed amministrativa e dall’art. 35, comma 1, lettera b) del CCNL del 10 aprile 1996 dell’area della dirigenza Regioni – Autonomie locali. 3. Per i dirigenti provenienti da altri
settori, l’incarico di struttura complessa è riconosciuto dalle ARPA
applicando, ai fini della ricostruzione economica, i criteri previsti
dall’art. 3, commi 3 e 4, con decorrenza non anteriore all’entrata in
vigore del CCNL 8 giugno 2000 e con oneri a proprio carico. ART.7 1. Il servizio svolto dal personale dirigenziale presso i settori, gli enti e le aziende di provenienza è equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al servizio svolto presso le ARPA. 2. I regolamenti concorsuali delle ARPA devono essere coerenti per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all’impiego. Detti regolamenti, ove il personale appartenente ai profili di nuova istituzione di cui all’art. 5 comma 2, ultimo periodo, vengano adibiti al settore sanitario, potranno prevedere i requisiti individuati dall’art. 26 del dlgs 165 del 2001 come alternativi a quelli previsti dal DPR 483 del 1997 per l’accesso alla dirigenza di detto ruolo. 3. E’ conservato, a domanda, il regime previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed assistenziale del settore, dell’ente o azienda di provenienza. 4. Per tutto quanto non previsto dal
presente contratto si applicano le norme dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e
II biennio economico, i CCNL del 22 febbraio 2001 e le loro successive
modificazioni ed integrazioni. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le procedure concorsuali di cui ai
regolamenti degli artt. 5, 6, e 7 tengono, altresì, conto della disciplina
prevista dai DPR 483 e 484 del 1997 per i corrispondenti dirigenti del
Servizio sanitario nazionale ove compatibile con le proprie specificità. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 In riferimento all’art. 5, comma 2, le
parti si danno atto che, ferme rimanendo le opzioni già effettuate ai
sensi del presente contratto, il termine dell’opzione stessa potrà essere
riaperto, ove ritenuto necessario dalle parti a seguito della stipulazione
del CCNL relativo al quadriennio 2002 – 2005.
(*) in quanto
equiparato all’ex XI livello del DPR 384 del 1990.
Roma, 21 luglio 2005 Le Federazioni Nazionali FP - CGIL, CISL –
FPS, UIL – FPL, nel sottoscrivere il presente accordo auspicano, ed in tal
senso impegnano le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede di
contrattazione aziendale e nell’ambito degli istituti negoziali vigenti,
si individuino soluzioni che possano dare risposte in termini di equità a
tutti i dirigenti impegnati nell’attività delle ARPA in attesa che, con il
prossimo CCNL, si possano individuare regole generali che meglio
consentano di dare risposte a tutte le aree dirigenziali coinvolte nella
attività istituzionale. FP – CGIL firmato CISL – FPS firmato UIL – FPL firmato
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