Il giorno 21 marzo, in Roma

ai sensi dell’art.3 del vigente CCNL del 23/12/99 si è tenuto un incontro

TRA

l’A.I.O.P. nella persona del Presidente, G.Sciachì, assistito dal Capo-delegazione E.Miraglia e da F.Bonanno, F.Leonardi e dai componenti la Commissione: G.Bianco, M.Magni, F.Polenta e A.Prandin, e dai consulenti U.Icolari e A.Buratti;

l’A.R.I.S. nella persona del Presidente, fra P.Cicinelli, assistito dal Capo-delegazione P. M.Cuccarollo e dai componenti la Commissione: G.Ciccarelli, G.Costantino, P.Magon, P.Moscioni, J.Parrella, G.Sironi e M.Mattiacci;

la Fondazione Don Carlo Gnocchi - onlus, nella persona del Presidente Mons.A.Bazzari, assistito dal Capo-delegazione G.Bettini e da A.Galanti

E

le Federazioni Nazionali Sanità di:

FP CGIL, nelle persone di L.Armuzzi, G.Nigro, P.Di Berto, R.Dettori, assistiti da M.Mastropietri, S.Candeloro, R.Panciera e C.Pescitti;

CISL FPS, nelle persone di R.Tarelli, G.M.Tonelli, M.Lombardo, V.Alia, L.Gentili e G.Solomita;

UIL SANITA’, nelle persone di C.Fiordaliso, M.D’Angelo, M.V.Gobbo, assistiti da G.Sarritzu, C.Tulli e P.Polo

 

per apportare le seguenti integrazioni, modifiche e interpretazioni autentiche delle norme contrattuali, stabilendo quanto segue:

 

  1. Gli infermieri psichiatrici con due anni di scuola, di cui all’art.43 posizione C sono equiparati a tutti gli effetti agli infermieri (ex infermieri professionali).
  2. L’art.52, punto d), n.1), si integra con servizi di riabilitazione e si legge: "purchè destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani".
  3. La figura di autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, introdotta nell’art.43 del vigente CCNL, è stata inserita nella posizione B2 ai soli fini economici, intendendo che, nel periodo in cui non svolge l’attività di autista, continua a svolgere l’attività prevalentemente già esplicata.
  4. In relazione all’art.38 si precisa che il dipendente che già usufruiva di un trattamento economico di miglior favore (indennità e superminimi non riassorbibili), nella trasposizione nella posizione economica prevista dal nuovo CCNL conserverà, in aggiunta agli aumenti contrattuali previsti, detto trattamento economico solo in fase di primo inquadramento, mentre in caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore (art.40) detto trattamento di miglior favore sarà assorbito fino a concorrenza.
  5. All’art.43 del vigente CCNL, oltre agli Ausiliari socio-sanitari specializzati già individuati, si inquadra nella posizione B anche altro personale ausiliario comunque precedentemente denominato, purchè svolgente mansioni equivalenti e già inquadrato nel 4° livello del precedente CCNL a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.
  6. Art.34, lettera a): nel secondo capoverso, l’inciso "in atto al momento del prefissato periodo di comporto", si sostituisce con "in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto";
  7. Art.42, posizione C: nell’elenco delle figure viene aggiunto il "terapista occupazionale".
  8. Art.53: nella tabella delle indennità specifiche è stato aggiunto:

Ostetrica con 8 anni di anzianità C1/C2/C3/C4 L.2.400.000

Coordinatore amministrativo D2 L.170.000

9. Art.54: si inseriscono due nuove indennità professionali:

pos.E indenn. L.3.880.000

pos.E indenn. L.5.560.000

 

10. Allegato 1, nell’elenco delle figure che, dal livello 6, vanno nella posizione C con L.18.357.000, si aggiunge il "Terapista occupazionale".

Allegato 1, il livello di provenienza delle figure che vanno in C2 con L.20.350.000 è "6/7"

  1. Allegato 1, il livello di provenienza delle figure che vanno in C3 con L.21.458.000 è "6/7"
  2. Allegato 1, il livello di provenienza delle figure che vanno in C4 con L.22.649.000 è "6/7"
  3. Allegato 1, il quintultimo rigo viene sostituito dalle seguenti due distinzioni:

ex 9 E L.25.690.000

 

  • Caposervizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 p.l., Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 p.l.

ex 10 E1 L.34.330.000

 

  1. Allegato 2: al termine dell’allegato si aggiunge:

"L’inquadramento per i direttori dei Centri di riabilitazione (CdR) è così determinato:

  • direttore di CdR con degenze diurne e trattamenti ambulatoriali: posizione E, con indennità professionale (art.54) di L.3.880.000, appena assunti, di L.5.560.000, dopo 5 anni di anzianità;
  • direttore di CdR con degenza a tempo pieno, diurna e attività ambulatoriali: posizione E1, con indennità professionale (art.54) di L.10.530.000."