In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha avuto
luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell' area della
dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone
di;
Per l'ARAN:
avv. Guido Fantoni (Presidente) ......firmato.......
Per i rappresentanti sindacali le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali | ||
CGIL MEDICI | firmato | CGIL | firmato |
FED. CISL MEDICI COSIME | firmato | CISL | firmato |
FED MEDICI aderente alla UIL | firmato | UIL | firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) | firmato | ||
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | firmato | ||
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) | firmato | CONFEDIR | firmato |
CIMO ASMD | firmato | ||
ANAAO ASSOMED | firmato | COSMED | firmato |
ANPO (ammessa con riserva) | firmato |
Al temine della riunione le parti sopraindicate,
corretti i riferimenti ai precedenti CCNL dell'art. 45, comma 1 lettera c) dove
per errore erano stati citati quelli del comparto anzichè della presente area
dirigenziale, sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
TITOLO I – NORME GENERALI | ||
Capo I | ||
Art. 1 | Campo di applicazione e finalità | |
Capo II – DIRITTI SINDACALI | ||
Art. 2 | Diritto di assemblea | |
Art. 3 | Contributi sindacali | |
Art. 4 | Patronato sindacale | |
TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO | ||
Capo I – Struttura del rapporto di lavoro | ||
Art. 5 | Determinazione dei compensi per ferie non godute | |
Art. 6 | Riposo compensativo per le giornate festive lavorate | |
Art. 7 | Lavoro notturno | |
Art. 8 | Indennità per servizio notturno e festivo | |
Capo II – Cause di sospensione del rapporto di lavoro | ||
Art. 9 | Assenze per malattia | |
Art. 10 | Aspettativa | |
Art. 11 | Altre aspettative previste da disposizioni di legge | |
Art. 12 | Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche | |
Art. 13 | Tutela dei dirigenti portatori di handicap | |
Art. 14 | Congedi per eventi e cause particolari | |
Art. 15 | Congedi dei genitori | |
Capo III – Mobilità | ||
Art. 16 | Mobilità interna | |
Art. 17 | Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza | |
Capo IV – Formazione | ||
Art. 18 | Formazione | |
Art. 19 | Congedi per la formazione | |
Art. 20 | Comando finalizzato | |
Capo V – Disposizioni di particolare interesse | ||
Art. 21 | Ricostituzione del rapporto di lavoro | |
Art. 22 | Clausole speciali | |
Art. 23 | Diritti derivanti da invenzione industriale | |
Art. 24 | Mensa | |
Art. 25 | Attività sociali, culturali e ricreative | |
TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
Capo I – Istituti particolari | ||
Art. 26 | Retribuzione e sue definizioni | |
Art. 27 | Struttura dello stipendio | |
Art. 28 | Lavoro straordinario | |
Art. 29 | Indennità di rischio radiologico | |
Art. 30 | Bilinguismo | |
Art. 31 | Trattenute per scioperi brevi | |
Art. 32 | Trattamento di trasferta | |
Art. 33 | Trattamento di trasferimento | |
Art. 34 | Trattamento di fine rapporto | |
CAPO II - Integrazioni ed interpretazioni dei CCNL dell'8 giugno 2000 | ||
Art. 35 | Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei dirigenti | |
Art. 36 | Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo | |
Art. 37 | Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa | |
Art. 38 | Clausole integrative ed interpretative del CCNL 8 giugno 2000 | |
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI | ||
Capo I – Disposizioni particolari | ||
Art. 39 | Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali | |
Capo II – Conciliazione ed arbitrato | ||
Art. 40 | Tentativo obbligatorio di conciliazione | |
Art. 41 | Procedure di conciliazione in caso di recesso | |
Capo III – Dirigenza delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) | ||
Art. 42 | Inquadramento dei dirigenti medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A. | |
Capo IV – Disposizioni finali | ||
Art. 43 | Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro | |
Art. 44 | Norme finali | |
Art. 45 | Disapplicazioni | |
Allegato 1: | ||
SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a tutta la
dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha le seguenti
finalità :
a) completare il processo di trasformazione
della disciplina del rapporto di lavoro, riconducendo alla disciplina pattizia
gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed integrare la normativa
contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono comunque comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 sono da intendersi aggiornati in conformità agli articoli del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel quale sono confluiti. Nel presente testo, gli articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unicamente con il riferimento al d.lgs. 165/2001. La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali introdotta con la legge 8 marzo 2000, n. 53 sono confluite nel d.lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati
tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del
giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area
della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27
febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
4. E' disapplicato l'art. 94 del D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384.
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega
a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di
una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata
per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all'azienda ed all'organizzazione
sindacale interessata o da quest'ultima direttamente all'azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento
la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua
presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con
cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa
sono, altresì, concordate le modalità che consentano il monitoraggio degli
iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei
terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui
versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto
è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996. A tale
proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la
disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale
dall'art. 65, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e
rettificato dall'ARAN a norma dello stesso art. 65, comma 3.
1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono
farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi
dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di patronato sindacale, per
l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda.
2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R. 384/1990.
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite,
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata,
con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la
retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett.
c); trova
in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto
alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il
passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l' azienda di
provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22
del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale
- a richiesta dei dirigenti indicati all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo
per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad
operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro
notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni
sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane
salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali
operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l'applicazione dell'art.
29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di
salute comunque comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
accertata dal medico competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs.
532/1999, è garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri
turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono
corrisposte le indennità di cui all'art. 8.
5. L' articolo si applica dall'entrata in vigore
del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
1. Ai dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 CCNL 8
giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una
"indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £. 4.500 lorde (pari
a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno festivo
compete un'indennità di £. 30.000 lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni
fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a £. 15.000
lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla
metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del
giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni
singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica ai
dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un orario di
servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche
delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. E' disapplicato l'art. 115 del D.P.R. 384/1990
1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del CCNL 5
dicembre 1996 è inserito il seguente comma :
"6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione
da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente
indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata.
In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 6, lett. a).
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione
dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La
procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente
ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento,
ove l'esito sia favorevole".
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le
esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può
usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per
cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere
a) e
b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al
comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt.
24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla
domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere
a) e
b)
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e
nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il
dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le
procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L'aspettativa senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato,
a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto
presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a
termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto,
ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi
della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) la durata di due anni e per una sola volta
nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia
individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal
Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.
U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere
fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al
comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere
servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato
dal preavviso purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima. Il
preavviso non è comunque richiesto nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il
dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 19 del
CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Si
conferma la disapplicazione dell'art. 47 del D.P.R. 761/1979.
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e
per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ
sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27
febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 57 della legge 448 del 2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero,
può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all'estero
del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in
questione in amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso
di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in
difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per
la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2
e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo, nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del D.P.R.
761/1979. L'articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione del comma 5 che
entra in vigore con il presente contratto.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il
recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle
leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure
di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996
; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b) concessione dei permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto ;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero
;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi
da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 10, comma 8, lett. c),
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le
modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso
l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
5. E' disapplicato l'art. 89 del D.P.R. 384/1990.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il
recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle
leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e
che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996
; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto ;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero
;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi
da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 10, comma 8, lett. c)
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le
modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo
svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio
presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti di
recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di
permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
5. E' disapplicato l'art. 90 del D.P.R. 384/1990.
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge
53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un
parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel
citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece applicazione la generale
disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea
dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi
retribuiti contenuta nell'art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996, con la
precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni
successivi all'evento.
1. Al dirigente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute
nel d. lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al
comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al
dirigente - anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto -
spettano l'intera retribuzione fissa mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del
CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa
la R.I.A., ove in godimento ;
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di
un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la
madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di
un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto,
qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino ;
c) nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa del lavoro previsto dall'art. 32, comma 1 lett.
a) del
d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono
valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione di cui alla lett. a)
del presente comma ;
d) successivamente al periodo di astensione di
cui alla lett. a)
e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47, comma 4 del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori -
secondo le modalità indicate nella stessa lett.
c) ;
e) i periodi di assenza di cui alle lettere
c)
e d),
nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice ;
f) ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32, comma 1 del d.lgs.
151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione ;
g) in presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui alla lett. f),
la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del
periodo di astensione dal lavoro ;
h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo
di cui all'art. 41 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono
essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7
del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l'intera
durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la
salute della lavoratrice madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della
medesima e con il suo consenso in altre attività, nell'ambito di quelle
disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore
del presente contratto.
1. Nell'attuale sistema degli incarichi
dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in servizio può
essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. 27
del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella
della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12
dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come
richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della
sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal
richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni.
L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli
incarichi previste dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità
interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza,
nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture
interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si
possa far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8
giugno 2000.
4. La mobilità di urgenza, ferma restando la
necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di
provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo
strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del
dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza
- ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia
l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta
l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione
provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza
riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento o di
struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all'art.
18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura
temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico
nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna per effetto di
ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico rivestito o
del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti
dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8
giugno 2000, nell'ambito delle procedure da questo definite nell'art. 4, comma
2, lettera F.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati
nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi
previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al
conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente,
ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della
organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il
dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R. 761/1979
e l'art. 81 del D.P.R. 384/1990. L'articolo si applica dall'entrata in vigore
del presente contratto.
1. E' confermata la disciplina degli accordi di
mobilità di cui all'art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996, che a decorrere dal
presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di
comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 33 del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il
collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impiegare
diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a tutte le
aziende operanti nell'ambito regionale l'elenco dei dirigenti in eccedenza
distinti per disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000,
per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di
tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano, entro il
termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, l'entità dei posti vacanti
nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai
dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene
rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui
all'art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale, al
fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le
predette amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo, la cui
disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si applicano i commi 3
e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
1. In materia di formazione è tuttora vigente
l'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione obbligatoria e
facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua, comprendente
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui all'art. 16
bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla base delle linee generali di indirizzo
dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lett. C)
del CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate
le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare
l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste
dall'art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di
formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le
risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire con ogni possibile
strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del
dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di
cui agli artt. 19 e 20, per i quali è possibile la fruizione di speciali
congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate
annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della Funzione
Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati
allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché le altre risorse di cui
all'art. 33 citato al comma 1, qualora confermate dalla contrattazione
integrativa sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla
libera professione intramuraria, di cui all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.
1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad
attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo
indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la
stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed
enti del comparto ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000-2001, può chiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la
formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva
del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei
dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al
presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta
anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno
30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all'art.
4, comma 2, lett. C)
del CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in cui le
domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei dirigenti,
qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui
al comma 3, l'azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto,
la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del
dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile
partecipazione all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si
applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione
del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all'azienda, si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre
1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo,
la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa
riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
1. Oltre ai congedi dell'articolo precedente, il
dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati
presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed
internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro
trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque superare
i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui
all'articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui
all'art. 10.
3. In relazione all'interesse dell'azienda che il
dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari,
indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta
stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il
trattamento economico in godimento.
4. Il periodo trascorso in comando è comunque
valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7 dell'art. 45
del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto
di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa
azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la
ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa
stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione
economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale
previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto
4, con esclusione della
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a
suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma
successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia
favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del
rapporto di lavoro, l'azienda può conferire un incarico ai sensi dell' art. 27,
comma 1, lettere b)
e c)
del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è dato al
dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed
al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte
del richiedente nonché all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione
del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già di
trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le
indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di
servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica
l'art. 34.
7. E' disapplicato l'art. 59 del D.P.R. 761/1979
1. Per ciascun dirigente, l'ufficio del personale
dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti gli atti e
documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti
all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati
nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo
le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a richiesta, può prendere
liberamente visione del proprio fascicolo personale e richiedere copia, a
proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal
pagamento le copie richieste per le procedure concorsuali o di conferimento
degli incarichi presso la stessa azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio è fatto
obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in
relazione al tipo delle prestazioni provvede l'azienda, con oneri a proprio
carico. Ai dirigenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti
gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo
conto del d. lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica e di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio carico, può
disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni
svolte da categorie di dirigenti previamente individuate l'uso di alloggi di
servizio.
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del
rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le
disposizioni dell'art. 2590 codice civile e quelle speciali che regolano i
diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione
rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa
può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per
la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione
accessoria.
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto
organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire
mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa
con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi
compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei
giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario
di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità
operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione
del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente
l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in
ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il
pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R.
270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.
1. Le attività sociali, culturali e ricreative
promosse nelle aziende sono gestite da organismi formati a maggioranza da
rappresentanti dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della
legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del D.P.R.
270/1987 e 134, comma 3 del D.P.R. 384/1990.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente,
salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per la quali la
contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a)
retribuzione mensile, costituita dal
valore economico tabellare mensile per la qualifica dirigenziale, attualmente
previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000,
relativo al II biennio economico 2000-2001;
b)
retribuzione base mensile, costituita
dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett.
a) e
dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2;
c)
retribuzione individuale mensile,
costituita da:
- retribuzione base mensile di cui alla
lett. b);
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione comprensiva della
maggiorazione di cui all'art. 39, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000;
- indennità di esclusività di rapporto;
- altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13
mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità di struttura complessa di all'art.
40 del CCNL 8 giugno 2000.
Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
d) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità di cui alla lett. c), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. c) ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in
volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la
retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Per i dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2 comprendono le voci
corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione degli articoli da 43 a 47
del CCNL 8 giugno 2000.
1.
Al dirigente deve essere consegnata
mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere singolarmente
specificati :
a) la denominazione dell'azienda;
b) le generalità ed il codice fiscale e
previdenziale del dirigente;
c) il periodo cui la retribuzione si riferisce ;
d) l'importo dei singoli elementi, di cui
all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 ;
e) l'elencazione delle trattenute di legge e di
contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota applicata che
nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra natura
preventivamente autorizzate.
2. In conformità alle normative vigenti, resta
la possibilità del dirigente di avanzare reclami per eventuali irregolarità
riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.
1. Il lavoro straordinario non può essere
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative
prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive
esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
consentite ai soli dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000,
per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del
CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono
essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire,
compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese
successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per
il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 51 del CCNL 8
giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di risorse del
fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale,
vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n.
502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi :
a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in
godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due
precedenti voci.
6. La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al
15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa, si
rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente contratto.
8. E' disapplicato l'art. 80 del D.P.R. 384/1990.
1. L'indennità di rischio radiologico prevista
dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità
professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12
mensilità, nella stessa misura di £. 200.000 lorde (pari a € 103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia
esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità continua ad
essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al
comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che
caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati
in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti
esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma
precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di
informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del CCNL 8 giugno 2000.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15
giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
6. Alla corresponsione dell'indennità di cui ai
commi 1 e 2, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa è pagata in
concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l'indennità di cui al
D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di
profilassi antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51.
7. E' disapplicato l'art. 120 del D.P.R. 384/1990,
le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 62 del CCNL 5 dicembre
1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli
enti aventi sede nella Regione autonoma a Statuto speciale Valle d'Aosta, nella
Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nella altre Regioni a Statuto
speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il
sistema del bilinguismo, è confermata l'apposita indennità di bilinguismo,
collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale della Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti qualora
l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione che, a decorrere dal presente contratto, è commisurata
a quella individuata dall'art. 26, comma 2, lett. c),
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di
servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in un luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la
località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le
distanze si computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete :
a) una indennità di trasferta pari a :
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; per i
dirigenti autorizzati ad avvalersi del proprio mezzo, si applica l'art. 24,
comma 5 del CCNL 8 giugno 2000;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'azienda;
e) il compenso per lavoro straordinario -
esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno
2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al
normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato.
3. Per le trasferte di durata superiore a 8 ore
compete, oltre all'indennità di cui al comma 2 lett.
a), il
rimborso per un pasto nel limite attuale di £. 43.100 (pari a € 22,26). Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della
spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della
spesa, nel limite attuale di complessive £. 85.700 (pari a € 44,26) per i due
pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il dirigente fruisca del
rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2, lett. a),
primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima
località.
6. I dirigenti che svolgono le attività in
particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione hanno diritto alla corresponsione della somma forfettaria di £.
40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66) in luogo dei rimborsi di cui al comma
3.
7. A titolo meramente esemplificativo, tra le
attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti:
8. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi
del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lett.
a), nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto dei materiali e degli strumenti
occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come
normale servizio di istituto nell'ambito territoriale di competenza
dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti commi,
il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni
all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio
1978, n. 417, e dal D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 42, comma 2.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole
aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle voci di cui al comma 2,
lett. a),
primo alinea, ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre 2001.
16. Sono disapplicati l'art. 43 del D.P.R.
761/1979 e l'art. 87 del D.P.R. 384/1990.
1. Al dirigente che è trasferito dall'azienda in
altra sede per motivi organizzativi legati alla ristrutturazione aziendale,
quando il trasferimento comporti la necessità dello spostamento della propria
abitazione in altro comune, deve essere corrisposto il seguente trattamento
economico:
- indennità di trasferta per sé e per i
familiari;
- rimborso spese di viaggio per sé e per i
familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- rimborso forfetario di spese di imballaggio,
presa e resa a domicilio, ecc.;
- indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
- indennità di prima sistemazione.
2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente che versa
nelle condizioni di cui al comma 1 ha altresì titolo al rimborso delle eventuali
spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria
abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si fa fronte, nei limiti delle risorse già previste nei
bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse
dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni, applicabile alla presente area dirigenziale ai sensi del CCNL
integrativo sull'impegno ridotto dei dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le modalità di erogazione e le misure
economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle
leggi 836/1973, 417/1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni.
1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da
prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro
ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui all'art. 36
CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo biennio economico
1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di anzianità, ove
spettante;
e) eventuali assegni
ad personam,
ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla
misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio;
f) retribuzione di posizione nella misura
prevista dall'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico 2000-2001;
g) indennità di specificità medica, nella misura
in godimento;
h) indennità di esclusività, nella misura in
godimento;
i) indennità di struttura complessa, ove
spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 6. Per la retribuzione di posizione si applica il principio di cui al precedente comma 1, lett. f).
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare
attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari di cui all' art 2
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001,
comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è incrementato di un importo mensile
lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un incremento
di £. 89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è fissato in £.
38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è stabilito in £.
39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si applica anche
ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del CCNL 8 giugno 2000
relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3
dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto
riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che
rimangono confermati.
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare
attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari di cui all' art 6
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001 è
incrementato dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato:
a) medici : £. 30.000 (pari a € 15,49)
b) veterinari : £. 39.000 (pari a € 20,14).
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente:
a) medici : £. 63.000 (pari a € 32,54)
b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 41,83).
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per
dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a) e
b), è così stabilito:
Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici : £. 24.455.000 ( pari a €
12.629,95)
dirigenti veterinari : £. 34.029.000 (pari a €
17.574,51);
Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici : £. 24.851.000 ( pari a €
12.834, 47)
dirigenti veterinari : £ 34.533.000 (pari a €
17.834, 81)
3. Il trattamento economico omnicomprensivo di £.
11. 289.872 (pari ad € 5.830,73) – previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano
effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli
stessi al 1 gennaio 2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246
(pari a € 5.909, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).
4. Il presente articolo, fermo rimanendo quanto
riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che
rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri incrementi e corrispondenti
valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL
stipulato l' 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, ai fini del
finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di
posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in
cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001,
in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo
calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal
1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.
1. Nel caso in cui il dirigente esercitante
l'attività libero professionale extra moenia sia cessato dal servizio prima del
14 marzo 2000, data di scadenza del termine per l'opzione per il rapporto
esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il diritto all'opzione, non trovano
applicazione le sanzioni economiche e di carriera previste dagli artt. da 45 a
47 del CCNL dell'8 giugno 2000. A tale proposito le parti concordano, tuttavia,
che il 50% della retribuzione di posizione - parte variabile – e la retribuzione
di risultato lasciata disponibile dal dirigente concorrano pro quota e poi in
misura intera per l'anno successivo ad incrementare i risparmi aziendali di cui
all'art. 5, comma 7, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico,
per il finanziamento dell'indennità di esclusività. La presente clausola ha
valore di interpretazione autentica.
2. In via di interpretazione autentica, le parti
concordano che l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex IX livello già a
tempo pieno (art. 36 del CCNL dell' 8 giugno 2000, I biennio economico) che alla
data del 14 marzo 2000 non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
La riduzione di cui all'art. 47 del citato CCNL del I biennio economico, trova
applicazione sulla retribuzione di posizione - parte variabile – così
rideterminata nel II biennio economico. La presente clausola entra in vigore dal
1 febbraio 2001 come l'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. Esclusivamente i dirigenti medici e veterinari
di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto di
lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per mandato
elettorale, sindacale ovvero per il conferimento dell'incarico di direttore
generale o sanitario ovvero, ove previsto di direttore dei servizi sociali,
qualora non abbiano inoltrato la domanda di essere sottoposti alla verifica nei
termini previsti dall'art. 30 del CCNL dell'8 giugno 2000, possono, in via
eccezionale, chiederla entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto. La verifica avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove
ciò sia già avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo
caso, se ha già trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la verifica è
positiva, l'incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno
compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva si
applica il comma 5 dell'art. 30. In mancanza di presentazione della domanda da
parte dei soggetti destinatari della presente clausola, rimane impregiudicata
l'applicazione dell'art. 30 del citato contratto.
4. Ai fini della corretta applicazione dell'art.
18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, il dirigente di struttura
complessa in distacco sindacale nel corso del periodo di incarico ha titolo a
completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto per effetto del
distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
1. In favore del dirigente che sia stato
riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di
servizio è concesso un incremento percentuale nella misura, rispettivamente, del
2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia stata
ascritta alle prime sei categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata
al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero alle ultime due. Il predetto
incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la
materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo indennizzo,
che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni ed
integrazioni, automaticamente recepite nella disciplina pattizia D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686 (Norme di esecuzione del T.U. sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio
1962, n. 1116 (Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del T.U. 3 del
1957); legge 1° novembre 1957, n. 1140 (in materia di spese di degenza e di cura
del personale statale per infermità dipendente da causa di servizio) e
successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;legge
30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23
dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Tali leggi sono, da ultimo, state modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001,
n. 461 (Regolamento recante, tra l'altro, la semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio e per la concessione
dell'equo indennizzo), nel quale, all'art. 20 sono riprodotte le eventuali
abrogazioni delle norme citate e disapplicate dallo stesso decreto.
3. Con riferimento alla misura dell'equo
indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue :
a) per la determinazione dell'equo
indennizzo, si considera il trattamento economico tabellare previsto dagli
articoli 36 e 43 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico 1998 – 1999, come
aggiornato dagli artt. 2 e 6 del CCNL, stipulato in pari data, riguardante il
II biennio economico 2000 - 2001. Per i dirigenti già di 2° livello di
struttura complessa che fruiscono della norma transitoria prevista dall'art.
38 del citato CCNL, lo stipendio tabellare è comunque comprensivo dell'assegno
personale di cui allo stesso art. 38, comma 1, lett.
b),
limitatamente alla misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari alla
differenza degli stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo livello
dirigenziale alla data del 31 luglio 1999;
b) per la liquidazione dell'equo indennizzo, si
fa riferimento in ogni caso al trattamento economico tabellare corrispondente
alla posizione di appartenenza del dirigente al momento della presentazione
della domanda;
c) l'azienda ha diritto di dedurre dall'importo
dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme
percepite allo stesso titolo dal dirigente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti
dall'azienda stessa;
d) nel caso che, per effetto di tali
assicurazioni, l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma di
rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita
stessa in relazione all'età dell'interessato.
4. Per quanto riguarda la disciplina della
tredicesima mensilità, si continua a fare riferimento al d. lgs. C.P.S. 25
ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In materia di congedo per cure agli invalidi si
rinvia alle seguenti leggi:
a) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione
in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili);
b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato);
c) D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638;
d) D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per
la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché
dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai
sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291);
e) D. L. 25 novembre 1989 (Disposizioni urgenti
sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle
Unità Sanitarie Locali), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1
della legge 25 gennaio 1990, n.8;
f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti dei dirigenti della presente
area continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della
legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni; in
particolare, il previsto incremento di anzianità pari al 2,50% della nozione di
retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett.
a), per
ogni biennio considerato, o in percentuale proporzionalmente ridotta, per
periodi inferiori al biennio.
7. Al personale medico anestesista esposto ai gas
anestetici compete un periodo di ferie aggiuntive di 8 giorni da usufruire in
un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare. Le aziende, attraverso
un'adeguata organizzazione del lavoro, attivano forme di rotazione di tali
medici nell'ambito del servizio di appartenenza. E' disapplicato, in particolare
il comma 10 dell'art. 120 del DPR 384 del 1990.
1. Per tutte le controversie individuali è
prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine, il dirigente può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. 165/2001 ovvero di
quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dirigente
può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere
dalla tipologia di conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In
tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ
del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
1. Prima di procedere al recesso l'azienda ha
l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti - di cui
all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000 come integrato dal CCNL di
interpretazione autentica stipulato il 24 ottobre 2001 - che deve, pertanto,
essere necessariamente istituito.
2. Ove il recesso sia successivamente intimato ai
sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre 1996, il dirigente che
non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda ovvero questa non
sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, attiva le
procedure di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione o all'arbitro ai
sensi dell'art. 40 del presente contratto.
3. La procedura di conciliazione è attivata
mediante lettera rac-comandata con avviso di ricevimento, che costituisce pro-va
del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ri-cevimento della
comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della
pretesa.
4. L'avvio della procedura di conciliazione di cui
al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso.
5. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, si
applica l'art. 40, comma 3.
6. Ove la conciliazione riesca e l'azienda assuma
l' obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro prosegue con le
precedenti caratteristiche e senza soluzione di conti-nuità.
7. Ove il collegio di conciliazione o l'arbitro,
con motivato giudizio, accolga il ricorso, ritenendo ingiustificato il
licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6, dispone a carico
dell'azienda una indennità supplementare, determinata in relazio-ne alle
valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al
corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato dell'importo equivalente a due
mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
8. L'indennità supplementare di cui al comma 7 è
automa-ticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56
anni, nelle seguenti misure:
· 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno
compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^
anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^
anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^
anno compiuto;
· 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^
anno compiuto;
· 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^
anno compiuto.
9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8 sono
formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale mensile di cui
all'art. 26, comma 2, lett. c)
.
10. Il dirigente che accetti l'indennità
supplementare non può successivamente adire l'autorità giudiziaria o l'arbitro
ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tal caso, l'azienda non può assumere altro
dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio di conciliazione
o dall'arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai mesi cui è
correla-ta la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il cui licenziamento sia
stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 può avvalersi della
disciplina di cui all'art. 39 comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996, senza
obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata confermata dall'art. 20 comma 6
del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il riferimento normativo ivi contenuto è ora da
intendersi correlato al presente comma. Qualora si realizzi il trasferimento ad
altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie
pari al solo periodo non lavorato.
12. L'articolo sostituisce, disapplicandolo,
l'art. 37 del CCNL 5 dicembre 1996 e si applica dall'entrata in vigore del
presente contratto.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000, le parti prendono atto che i dirigenti medici e veterinari in servizio
presso le A.R.P.A. provengono attualmente solo dalle aziende del S.S.N., e non
vi è, pertanto, necessità di procedere a tabelle di equiparazione.
2. I dirigenti di cui al comma 1 sono inquadrati
negli organici delle A.R.P.A. dalla data del loro trasferimento secondo la
posizione giuridica di provenienza, e nei loro confronti trovano totale
applicazione, sotto il profilo economico e normativo, le clausole del CCNL 8
giugno 2000, I e II biennio economico e loro successive modificazioni, ivi
comprese quelle di salvaguardia previste dall'art. 38 dello stesso contratto per
i dirigenti sanitari già di II livello.
3. Ai dirigenti inquadrati, per effetto del
presente contratto, presso le A.R.P.A., ivi compresi quelli con incarico di
struttura complessa ovvero a quelli assunti dalle agenzie stesse sulla base dei
propri regolamenti concorsuali, si applica la disciplina prevista dagli artt. da
26 a 34 del CCNL 8 giugno 2000 per la graduazione delle funzioni, il
conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi. I criteri contrattuali
sono integrati dalle A.R.P.A. con le procedure previste dall'art. 6, comma 1,
lettera B) del medesimo contratto.
4. Il servizio svolto dai dirigenti medici presso
il S.S.N. è equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al
servizio svolto presso le A.R.P.A.
5. I requisiti generali e speciali previsti nei
regolamenti concorsuali delle A.R.P.A. per l'assunzione dei dirigenti di cui
alla presente area devono essere coerenti con le vigenti disposizioni in materia
di ammissione all'impiego e con quelli previsti dai DD.PP.RR. 483 e 484 del
1997.
6. E' conservato a domanda il regime previdenziale
(ivi compresa la previdenza complementare) ed assistenziale di provenienza.
7. Le parti si danno atto che, ove nelle A.R.P.A.
transitino medici o veterinari provenienti da altri settori privati o comparti
del pubblico impiego, si riuniranno per procedere alle tabelle di equiparazione.
1. Le aziende, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al CCNL 8 giugno 2000 adottano, con proprio atto, il
codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo
scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo
esemplificativo il codice tipo valido per tutte le aree negoziali del Comparto
Sanità.
1. Con la presente clausola le parti prendono atto
del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l'
istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè
delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche
atto che la medesima legge, negli all'artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti
siano inseriti nel ruolo sanitario e nell'area III di contrattazione di cui al
CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione
dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui
all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le
attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti
interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno
essere definite nell'ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale,
previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di
cui alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e
delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi
servizi.
2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13,
24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva
diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto
previsto dall'art. 45 comma 3.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL,
ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71 del d. lgs. 165/2001, sono disapplicate
tutte le norme contenute:
a) nel D.P.R. 270/1987 che siano state
esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive
integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente contratto nei singoli
articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate nei suddetti contratti
collettivi sono state superate dal D.P.R. 384/1990 di cui alla successiva
lettera c) o, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di
produrre effetti;
b) nel D.P.R. 494/1987, gli articoli 47, 48 e
51, in quanto disapplicati o perché hanno esaurito i loro effetti;
c) nel D.P.R. 384/1990, che siano state
esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive
integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente contratto nei singoli
articoli di riferimento. Le disposizioni del D.P.R. 384/1990 non menzionate
nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data la loro natura
transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero
sono state superate dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, e dal d. lgs. 626/1996. Sono, in particolare, disapplicati gli
articoli da 93 a 105, in quanto sostituiti dalla disciplina generale del CCNQ
7 agosto 1998, come modificato ed integrato dai CCNQ 25 novembre 1998, 27
gennaio 1999 e 21 febbraio 2001 e dagli articoli da 2 a 4 del presente CCNL;
d) nel D.P.R. 761/1979, ivi compreso il rinvio
alle disposizioni del Testo Unico del 3 gennaio 1957 degli impiegati civili
dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle precedenti lettere
e nel presente contratto collettivo.
2. Con riferimento all'art. 32, comma 13 del
presente contratto, per le missioni all'estero continuano ad essere applicati il
R. D. 3 giugno 1926, n. 941, la legge 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre
1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative
disposizioni regolamentari.
3. Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 69
del d.lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di lavoro disciplinati dalle
norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti a tale data ed
espressamente applicabili anche al personale del Servizio Sanitario Nazionale,
qualora non riassunte alla disciplina dei contratti collettivi vigenti ivi
compreso il presente, cessano di produrre i propri effetti.
4. Ai sensi del comma 3, le parti si danno atto
che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina
del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di
cui ai precedenti commi, ovvero ulteriori eventuali disapplicazioni saranno
oggetto di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti.
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria
libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del
personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o
che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e
prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti possono identificare i soggetti
esterni in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n.
165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia
di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai
fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai
CCNL in vigore.
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale
dell'azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le
OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute
di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie
sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne
rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in
attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente
Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
Con riguardo all'art. 39, comma 7, l'ARAN prende
atto del dibattito svoltosi al tavolo negoziale circa la richiesta di estendere
il beneficio anche ad altre professionalità mediche operanti nelle medesime
condizioni lavorative.
Con riferimento all'art. 29, si conferma che i
quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e
altre festività ricadenti nel periodo. Analogamente si procede per i giorni di
ferie aggiuntivi previsti dall'art. 39, comma 7.
Con riguardo agli artt. 7 e 13, trovano
applicazione ulteriori, eventuali benefici previsti dall'art. 53 del d. lgs.
151/2001, anche se non esplicitamente richiamati dagli articoli di riferimento.
Con riguardo all'art. 7, le parti si danno atto
che la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del d. lgs. 8
aprile 2003, n. 66.
Con riferimento all'art. 9 sulle assenze per
malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita è meramente
indicativo, poiché non è possibile individuarle a priori in modo esaustivo.
Con riferimento all'art. 10, comma 9, le parti
richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le assunzioni a tempo
determinato al fine di procedere alla sostituzione dei dirigenti assenti.
Le parti concordano che le procedure relative alla
richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso dell'azienda ai fini
dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di appositi atti organizzatori
interni che l'azienda adotta informandone le organizzazioni sindacali. In
particolare, con riguardo al comma 8 lettera b) tra i contratti di lavoro a
termine sono ricompresi quelli relativi all'incarico di direttore generale,
sanitario e direttore dei servizi sociali ove previsto.
Con riferimento all'art. 16, comma 1, le parti si
danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 28
potranno essere integrati in modo da comprendere gli effetti della clausola
contrattuale.
Con riguardo al comma 6 le parti si danno atto che
l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente degli istituti di
mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa si applica in tutti i casi
di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti dell'area medica che sono,
indistintamente, medici, veterinari ed odontoiatri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riguardo all'art. 18 le parti ritengono che le
aziende, nell'ambito della loro programmazione annuale o triennale, debbano
sviluppare le attività formative nelle discipline proprie della dirigenza
sanitaria, tenendo conto che, tra le caratteristiche peculiari di tale attività
pianificata per l'accreditamento dell'ECM, per le suddette categorie andrà
sviluppata, in quanto prevalente nelle discipline ad accesso pluricategoriale,
la produzione di eventi intercategoriali, monodisciplinari, multidisciplinari e
di interesse misto ospedale – territorio. La pianificazione dell'attività
formativa dovrà tenere conto della necessaria coerenza con gli obiettivi
nazionali ai sensi dell'art. 3 del DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi
regionali e locali sulla base delle vigenti disposizioni. Con riferimento al
comma 4 le parti rammentano, altresì, che la circolare n. 14/1995 del
Dipartimento della Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe
un obiettivo auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai
livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei principali
paesi europei" se ciascuna amministrazione destinasse alla formazione del
proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un punto percentuale del monte
retributivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riguardo all'art. 28 relativo al lavoro
straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53, comma 2 in caso
di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti, con riferimento all'art. 33, concordano
che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole ipotesi in cui il
trasferimento è disposto dall'azienda – anche nel rispetto dell'incarico
rivestito – per esigenze di servizio della medesima che non consentano margini
negoziali al dirigente, quasi configurandosi come un trasferimento d'ufficio. Le
parti sottolineano, pertanto, il carattere eccezionale della disposizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti, con riferimento all'art. 39, comma 7
concordano sulla necessità che per gli operatori esposti all'azione dei gas
anestetici le aziende garantiscano il mantenimento e/o l'istallazione di
opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonchè
all'esecuzione di visite e controlli periodici del personale addetto, ai sensi
di quanto previsto dal dlgs. 626/1994 in tema di igiene e sicurezza dei luoghi
di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riguardo all'art. 38, comma 4 le parti
concordano che il periodo di distacco sindacale , pur essendo considerato utile
ai fini dell'anzianità di servizio non è comunque servizio istituzionale, in
quanto svolto quale controparte.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Per quanto concerne l'art. 45, le disapplicazioni
si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni relative al pubblico
impiego di competenza della fonte negoziale e non riguardano, pertanto, norme di
inquadramento della dirigenza anche aventi carattere speciale quali ad esempio
quelle contenute nella legge n. 207/1985.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con riferimento all'art. 24, comma 3 del CCNL
dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono effettuare la
trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore degli adempimenti previsti
dai lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della citata
disposizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Con riguardo alle flessibilità' del rapporto di
lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in particolare con riferimento alla
possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi del dlgs 368/2001, le
parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a
forme contrattuali quali le collaborazione continuate e coordinate o altri
rapporti libero professionali eventualmente attivate per lo svolgimento di
attività istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti si danno atto che per la lotta al Mobbing
sarà adottato uno specifico codice di comportamento da allegare al CCNL del
quadriennio 2002 - 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riferimento alla dichiarazione congiunta n. 8
del CCNL 8 giugno 2000 le parti ribadiscono l'obbligo delle aziende di fornire i
mezzi per lo svolgimento dell'attività di servizio al personale che lo espleta
fuori sede e nel prendere atto di non poter risolvere, nel presente contratto,
il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato
per compiti di servizio con riguardo al personale veterinario, si impegnano a
trovare idonea soluzione nel CCNL del quadriennio 2002-2005 dopo verifica
dell'eccezionalità delle condizioni lavorative di detto personale e
limitatamente ai servizi prestati nei centri rurali non urbani e con oneri a
carico del CCNL.