7 febbraio 2005
BOZZA DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO
2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
INDICE
PARTE I – NORMATIVA |
|
TITOLO I – Disposizioni
generali |
CAPO I |
Art. 1 |
Campo di applicazione |
|
Art. 2 |
Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto |
|
|
TITOLO II - Relazioni e
Diritti Sindacali |
CAPO I : Obiettivi e
strumenti |
Art. 3 |
Relazioni sindacali |
|
Art. 4 |
Tempi e procedure per la
stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo |
|
|
CAPO II : Forme di
partecipazione |
Art. 5 |
Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing |
|
|
CAPO III : Prerogative e
diritti sindacali |
Art. 6 |
Norma di rinvio |
|
Art. 7 |
Coordinamento regionale
|
|
|
|
TITOLO III– Rapporto di
lavoro |
CAPO I – Struttura
del rapporto |
Art.
Caratteristiche del rapporto di lavoro |
Art.
Modifiche ed integrazioni |
Art. Effetti del
passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa |
Art. Soppressione
rapporto di lavoro a tempo definito |
Art. Orario di
lavoro dei dirigenti |
Art.
orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa
|
CAPO II - Istituti di
peculiare interesse |
Art. Effetti
del procedimento penale sul rapporto di lavoro |
Art.
Comitato dei garanti |
Art. |
Copertura assicurativa |
|
Art. |
Mobilità |
|
Art. |
Impegno ridotto |
|
|
|
|
Art. |
Disposizioni particolari |
|
|
CAPO III – Verifica e valutazione dei dirigenti |
|
Art. |
La valutazione dei dirigenti |
|
Art. Effetti della
valutazione |
Art. Effetti della
valutazione negativa |
Art. |
Norma finale del sistema di
valutazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE
III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
Art. |
Norma finale |
|
Art. |
Disapplicazioni |
|
|
|
Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000) |
|
Dichiarazioni a
verbale |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA
DELL’AREA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1.
Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e
veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario
nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002
relativo alla definizione dei comparti secondo quanto previsto dall’art.
2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
3.
Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai
commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 del CCNL del 5 agosto 1997
e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4.
Al fine di
semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente”
si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i
Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella
citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri.
5.
Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da
ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative
al dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o
sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80
sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n.
165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma
del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145
del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è
riportato come “atto aziendale”.
7.
Nel testo del presente contratto con il
termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle
direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto,
Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità
operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così
come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle
leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per la
definizione di struttura semplice e complessa si fa rinvio all’art. 27 del
CCNL 8 giugno 2000.
8.
Il riferimento alle norme del CCNL 5
dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni
apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico
1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo
, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non
disapplicate né modificate dal presente, l’eventuale riferimento ai
dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va
inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27
lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio
normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è
indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al
II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II
biennio. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è
indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” o “di
direttore” dizione quest’ultima indicata dal dlgs 254 del 2000.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre
2003 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto.
L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti
destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di
detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del
d.lgs. 165 del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo del luglio 1993.
8. L’art.
2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si
riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dagli articoli da
3 a 12 dal CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt 2, 3 e 4 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i
seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta
disciplina.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica
sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati
in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda
o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno
2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale.
A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni
corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto.
Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del
potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In
caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni
dalla loro comunicazione
4. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. Le
aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art.
46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art.
5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
capo II
Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare
misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione
di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le
proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per
i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito
delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
5. In
relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i
Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli art. 33 18,
rispettivamente, dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004,
idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono
essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire
la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una
più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I
Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da
un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente
designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attività dei due organismi.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI
SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio ed integrazioni
1. Per
le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ
del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle
modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti
nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il
13 febbraio 2001 e loro successive modificazioni.
2. La
lettera C) dell’art. 6, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal
seguente:
“ La consultazione dei
soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si
estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni
strutturali legati a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti
territoriali sovraziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente
su:
a)
organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa
quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b)
casi di
cui all’art. 19 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni”.
3. All’art.
6 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:
“Allo scopo di ridurre gli
effetti derivanti dai rischi delle attività professionali, presso ciascuna
azienda è istituita una Commissione paritetica per……………… (Testo da
formulare a seguito di approfondimenti in corso sia per definire funzioni,
denominazione e compiti)”.
4. Il
secondo alinea dell’art. 9, comma 2, secondo alinea, del CCNL 8 giugno
2000 è sostituito dal seguente:
“- dalle componenti delle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale;”
Art. 7
Coordinamento Regionale
1. Ferma
rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo
delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. ……ed, in particolare, a
quelle destinate alla retribuzione di risultato che dovrà essere sempre
più orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alla
realizzazione della formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l’ aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle
metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una
quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000
ora art……., comma …, lett. ….);
d) alla
modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero
complessivo di essa (art. 53 del CCNL 8 giugno 2000).
e) ai
criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che
devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art…
(ex 32 , comma 3 del CCNL 8 giugno 2000);
f) ai
criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard
finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti
all’impegno richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate
e correlate al raggiungimento degli obiettivi,
tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo
alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e
condizioni;
g) ai
criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività
connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di
favorirne la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del
presente contratto ai sensi degli artt…….;
2. Con
riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte
le regole contrattuali previste per la formazione del fondo degli artt. 50
e 9, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio nonché
dell’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermato
dall’art. ……del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi
stabilite, tenuto conto di quanto previsto dalle lettere c)
e d) del comma 1.
3. Ferma
rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali
regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS
di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le
modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali
aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero
sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie
con riguardo alle risultanze dell’applicazione degli art……solo nei casi di
eventuale incapienza dei fondi da utilizzare (situazione dei fondi dopo i
conglobamenti). Il confronto riguarderà, comunque, la verifica
dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e
delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in
applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando
il valore della spesa regionale.
4. I
protocolli stipulati per l’applicazione del comma 3 saranno inviati all’ARAN
per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del
2001.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art.
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. A decorrere
dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004,
n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può
essere esclusivo o non esclusivo. In tal senso, dalla stessa data, è
disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma
7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I
dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il
passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno,
Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo
all’opzione e sono regolati dall’art…….
3. Per i
dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge,
in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi
l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzione
anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L’indennità
di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre
a formare la massa salariale e compete a tutti coloro che, essendo a
rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge
n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque,
con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso
diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti quelli che
opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella
misura stabilita dall’art. 5 comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico 2000 – 2001, tenuto conto dell’esperienza professionale
maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata
l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 3,
lettera b) del citato CCNL del II biennio.
5.
Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di
esclusività attribuita ai sensi del comma 4, si conferma l’art. 5, commi
5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di
lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello
svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e
della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di
lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di
lavoro non esclusivo comporta totale disponibilità nell’ambito
dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi
istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per
i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes
interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che
i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in
cui le stesse devono essere effettuate.
8. L’art. 15 del
CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art.
Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell’art.
(precedente) i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 2000, sono così
modificati:
A)
Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:
“2.
Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata
dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della
struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal
responsabile della struttura complessa, che - a tal fine – si avvale dei
seguenti criteri:
a) il
dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero
di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui
all’art. 27;
b) valutazione
comparata del curriculum dei dirigenti interessati “.
B)
A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è più
applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura
complessa con le procedure dell’art. 13 commi 1 e 2 o nel conferimento di
nuovi incarichi di struttura semplice.
Art.
Effetti del passaggio dal
rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Dall’entrata in vigore
della legge 138 del 2004 (30 maggio 2004) il passaggio dei dirigenti dal
rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo con le cadenze
previste dall’art.,,, comma 2 ( caratteristiche del rapporto) non preclude
il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa o semplice. Pertanto:
- l’ art. 45, del
CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato in attuazione della legge 138 del 2004,
i cui effetti si producono in concreto dal 1 gennaio 2005 dopo l’esercizio
da parte dei dirigenti interessati della nuova opzione;
- il trattamento
economico fondamentale spettante ai dirigenti di cui all’art. 46 comma 1
del CCNL 8 giugno 2000, che rimangono a rapporto non esclusivo, è
previsto dall’art……. e si applica a tutti i dirigenti che optino per tale
rapporto di lavoro. Ai dirigenti di struttura complessa, divenuti tali
dopo il 1 agosto 1999. ai quali non competono gli assegni personali di cui
all’art. 38 del CCNL 8 giugno 2000 ma l’ indennità di struttura
complessa, con il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, tale
indennità continua ad essere corrisposta senza soluzione di continuità
dopo l’opzione solo in caso di mantenimento
dell’incarico.
- ai dirigenti che passano
dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, dal 1 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la nuova opzione
si applicano per la retribuzione di posizione e di risultato le regole
stabilite dall’art. 47, commi da 1 a 4 del CCNL 8 giugno 2000. Dalla
medesima data cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività.
- dalla data del passaggio
del dirigente a rapporto non esclusivo, la relativa indennità costituisce
risparmio aziendale.
- ai dirigenti che optano
per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo è inibita l’attività
libero – professionale intra - muraria.
- il ritorno dei dirigenti
del comma 1 all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo è regolato
dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, modificato dall’art…., comma 3
(caratteristiche del rapporto di lavoro). L’ indennità di esclusività
è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura
già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro
non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle
eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico.
Art.
Rapporti di lavoro ad
esaurimento
1. I rapporti di
lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell’art. 44,
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore
del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso
di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico,
esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del
30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno
successivo.
2. Sino al passaggio, ai
dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo
indicato nella tavola 4 del CCNL 8 giugno 2000, fatti salvi gli
incrementi stipendiali previsti dall’art. 6 del CCNL dell’8 giugno 2000,
II biennio economico, dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004 nonché dal presente contratto.
3. Il comma 1 trova
applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati ,
prorogati ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990,
convertito in legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento
economico spettante agli interessati è stabilito dall’art….., comma….
4. A seguito del
passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi
1 e 3 viene attribuito il trattamento economico corrispondente al rapporto
di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
5. Il comma 1 si applica
anche ai veterinari di cui all’art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del
CCNL 8 giugno 2000, i quali, essendo gia con rapporto di lavoro non
esclusivo ed orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro
esclusivo. Sino all’opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento
economico complessivo indicato nella tavola 8 del CCNL 8 giugno 2000,
fatti salvi gli incrementi stipendiali previsti dall’art. 6 del CCNL
dell’8 giugno 2000, II biennio economico, dall’art. 36 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 nonché dal presente contratto.
7. Le aziende ed enti
fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, 3 e 4 del presente
articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per
posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di
appartenenza, tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero
di ore da effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.
NODO NON ANCORA
RISOLTO
Art.
Orario di lavoro dei
dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, tutti i dirigenti assicurano la propria presenza in
servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando l'impegno di servizio
definito con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B) del
CCNL 8 giugno 2000, in modo flessibile per correlarlo alle esigenze
della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico
affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è di n. 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di
efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico
affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. I
volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa
massimi per la fruizione delle prestazioni vengono obbligatoriamente
definiti con le procedure dell'art. 65, commi da 3 a 6 del CCNL 5
dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai
dirigenti di ciascuna unità operativa secondo l’incarico conferito e la
retribuzione di posizione e di risultato attribuita, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di
lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
concordati comporta una ulteriore presenza in servizio la cui
entità è negoziata con le procedure e per gli effetti dei succitati commi
dell'art. 65, coerentemente con i modelli organizzativi adottati.
4. Ove
ricorrano anche i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 2 del
CCNL 8 giugno 2000, l’azienda o l’ente – ai fini della riduzione delle
liste di attesa - concorda le ulteriori eventuali prestazioni aggiuntive
sulla base delle indicazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. f)
(coordinamento).
5. Il
conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai
commi 1, 2 e 3 è verificato trimestralmente con le procedure di cui ai
commi 7 e 8 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività
non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale – ivi compresa l’ECM
- la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc..
Tali ore non rientrano nella normale attività assistenziale, non possono
essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Esse sono
utilizzate di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari
necessità di servizio, possono essere cumulate in ragione di anno per
impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzate anche per
l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art.
23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. La
fruizione di dette ore va resa in ogni caso compatibile con le esigenze
funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
7. Le
altre due ore, già destinate ad attività non assistenziali ai sensi
dell’art. 16, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, sono finalizzate alla
riduzione delle liste di attesa secondo modalità concordate a livello
aziendale con le medesime procedure dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre
1996.
8. La
presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende ed
enti nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede
aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata
nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una
opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione
degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5
dicembre 1996. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco
delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero
arco delle 24 ore, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 7,
comma 1, lett. g) (coordinamento).
9. La
presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere
assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla
settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di
lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico
veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e
nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto
della pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996,
fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale,
con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20
comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
10. I
dirigenti di cui al comma 1 anche se con rapporto di lavoro non
esclusivo sono tenuti al rispetto del presente articolo nonchè ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la
presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
11. Con
l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del
CCNL 8 giugno 2000.
NODO
NON ANCORA RISOLTO
Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti di
struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio per
assicurare il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed
organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il
relativo orario per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui
all’art…. (precedente), alle esigenze della struttura cui sono preposti,
all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art.
65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle
attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. Le
aziende ed enti prevedono modalità ed oggettivi sistemi di rilevazione
dell’attività svolta dai dirigenti di struttura complessa al fine di
prevedere sia la distinzione dell’attività istituzionale da quella
libero professionale intra – muraria sia per la corretta
applicazione della disciplina delle assenze a vario titolo ovvero di
altre tutele, comprese quelle medico legali.
3. Con
l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del
CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la
continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri
e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le
procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000,
mediante:
a) il dipartimento di
emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri
servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b)
la guardia medica di unità operativa e dei servizi
speciali di diagnosi e cura.
c) la guardia medica per la
continuità assistenziale delle aree funzionali e dipartimentali omogenee ;
d) la guardia medica delle
aree territoriali ove previsto;
2. La guardia medica è
svolta all’interno del normale orario di lavoro previsto dall’art…….,
comma 2 e può essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro
straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto
dall'art. ……(ex 51 del CCNL 8 giugno 2000,
(confermato dall’art. 10 del medesimo contratto relativo al II biennio)
ovvero con recupero orario.
3. Il servizio di
guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati da
tutti i dirigenti con esclusione di quelli di
struttura complessa.
4. Le parti concordano di
rinviare la definizione degli aspetti economici delle prestazioni
lavorative dei servizi di guardia al contratto collettivo di lavoro
relativo al II biennio economico 2004 – 2005. (CLAUSOLA CONDIZIONATA ALLE
RISORSE CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI A TALE SCOPO)
Art.
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il
presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1
lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di
cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i
dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua nel
numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le
procedure dell'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, in
sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le
quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il
servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta
disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere
sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. ….., comma 1,
lettere….. ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla
medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può
prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di
pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di
competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.
Il servizio sostitutivo, ai sensi dell'art….. comma 3,coinvolge, a turno
individuale, solo gli altri dirigenti.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive . Di
regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci
turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità
dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia
articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere
inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla
durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività
prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come
recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo
spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. Ai compensi di cui al
presente articolo si provvede con il fondo dell'art…...
CAPO II
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Art.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione
per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque per fatti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di
tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi
dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L’azienda
o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al
comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente fino alla
sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta
fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art. 15, comma 1
lett. a), b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale,
lett. c) ed e), ai sensi del comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel
caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1,
della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento
provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al
dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30
dicembre 2005 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all’art. 26, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004, Dal 31 dicembre 2005 l’indennità, diviene pari al 30% della
retribuzione indicata negli art……. Al dirigente competono inoltre gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità,
ove spettanti.
7. In
caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che
ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze
definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57 della legge
350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove
il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati
nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del
dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per
i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se
sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.c..
Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel
rispetto delle procedure dell’art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre
1996. E’ fatto salvo
quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001
(licenziamento come pena accessoria nei reati dell’art. 3 della legge 97
ove la condanna sia non inferiore ai tre anni)
10. Il
dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per
delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo
direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la
prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva
possedute all’atto del licenziamento.
In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
11. Nel caso
previsto dal comma 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi
per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
12. Quando vi
sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in
servizio
13.La
presente disciplina disapplica l’art. 30
del CCNL 5 dicembre
1996.
Art.
Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano
l’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei
garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL
del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano nuovamente
che:
- il recesso è adottato
previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso
improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’azienda può procedere al recesso solo decorso inutilmente detto
termine;
- il parere è vincolante
per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle
procedure previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi, ove
concessa, entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni
caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
Art.
Copertura assicurativa
1. Le parti, pur prendendo
atto della mancata costituzione di un fondo nazionale al fine di pervenire
ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i
dirigenti del SSN ai sensi dell’art. 24 del CCNL 8 maggio 2000,
confermano che le aziende possono garantire la copertura assicurativa
della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di
giudizio ai sensi dell’art . 25 del medesimo CCNL per le eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla
loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza
diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Alla copertura degli
oneri relativi, le aziende ed enti provvedono con le risorse già
destinate alla copertura assicurativa, incrementate con la trattenuta di
misura media pro- capite di € 26 mensili – già prevista dall’art. 24,
comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 - posta a carico di ciascun dirigente
in servizio al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente per la
copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.
Il presente comma decorre dall’entrata in vigore della polizza con la
quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Sono fatte salve
eventuali iniziative regionali attuate per la copertura assicurativa,
anche sulla base delle risultanze della Commissione dell’ex art. 24 del
CCNL 8 giugno 2000.
4. Sono disapplicati i commi
da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Mobilità
1. Il
dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento
previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari,
di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani
di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ ECM deve
impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 20 del
CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della
formazione.
2. In
caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo
assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il
comma 2 entra in vigore il ……….. Sono fatte salve le procedure dell’art.
20 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta
dell’azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del ………….
4. In
considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione
evidenziata al comma 2 nonchè del carattere sperimentale della presente
norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del
quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque
il 31 dicembre 2006.
NODO NON ANCORA
RISOLTO
Art.
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione
di quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 aprile 1999, che disciplinano
la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo,
le parti confermano che in tale ambito rientra la formazione continua di
cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992, da svolgersi sulla
base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL
8 giugno 2000.
2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi
previsti dalle vigenti disposizioni da parte dei dirigenti interessati
nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse
finalizzate allo scopo, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10
febbraio 2004. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio
a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente.
La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4
dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme
derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della
formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità
anche parziale - per accertata insufficienza delle risorse - di
rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel
triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti
interessati - non trova applicazione la specifica disciplina prevista
dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi,
le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di
penalizzazione per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la
garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato
motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti
previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di
conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi
aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000.
5. Sono considerate cause di
sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo
di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque
mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i
distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal
rientro in servizio del dirigente.
6. La formazione deve,
inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni
professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata alle
attività di loro competenza in base ai piani di cui al comma 1. A
tal fine n. 1 ora dell’orario settimanale di cui all’art…, comma 6
(orario di servizio) è dedicata alla formazione continua obbligatoria,
secondo modalità concordate sulla base di criteri stabiliti con le
procedure dell’art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000. Ove il
dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non
corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione -
anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa
con oneri a carico del dirigente.
Art.
Disposizioni particolari
1. L’art.
23 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato:
- al
termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente
frase:
“ Tali permessi possono
anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non
d’ufficio, nonchè per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che
rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di
servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza
diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.
- al
termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tra queste ultime assumono
particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come
sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”.
2. Con
decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con
riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che
nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di
ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n.….allegata, che,
dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al
termine del comma 4 dell’art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il numero
“958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive
modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il
seguente comma :“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le
forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica
quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del dlgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
4.
Con riferimento all’art. 70
del CCNL 5 dicembre 1996, il comma 7 è integrato con le voci retributive
dell’ indennità di esclusività e di struttura complessa, istituite dal
CCNL 8 giugno 2000, come indicato nella tabella n.…. allegata.
5.
Nel comma 12 dell’art. 13 del
CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono
inserite le seguenti parole:” che deve essere espresso improrogabilmente
entro il termine massimo di trenta giorni”.
6. Nel
comma 5 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo
è inserita la seguente frase:” Il contratto deve essere improrogabilmente
sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo la decadenza
dall’incarico”.
7. Il
comma 8 , lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004, è così sostituito: “tutta la durata del contratto di lavoro a
termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato
presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista
dall’art. 23 bis del dlgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico –
privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito
da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell’Unione stessa. L’incarico già conferito al
dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la
durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del
periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto
alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL
8 giugno 2000”.
8. Al
comma 5 dell’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, prima del punto e dopo la
data “1996” sono aggiunte le seguenti parole:“e l’art. 21, commi da 6 a 8
del CCNL 8 giugno 2000”.
9. Al
termine del comma 2, dell’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 le parole “di
regola entro il mese successivo” sono sostituite dalle parole “esaurite le
ferie maturate e non fruite”.
10. Al termine
del comma 5, dell’art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 è aggiunto il seguente
periodo:“I quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei
sabati, domeniche e altre festività ricadenti nel periodo. Analogamente si
procede per i giorni di ferie aggiuntivi previsti dall’art. 39, comma 7
del presente contratto”.
11. Le
parti, preso atto della decisione del Consiglio di Stato n. 5281 del 16
aprile 2002 circa il riconoscimento ai medici e veterinari che rivestono
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dell’indennità prevista
dall’art. 55 del DPR 270 del 1987 per il personale del comparto, ai fini
dell’applicazione dell’estensione degli effetti soggettivi del giudicato
e nell’ambito dei limiti temporali di applicazione della predetta
disposizione, stabiliscono che, ove ne sussistano le condizioni, le
aziende attivino la procedura di cui all’art. 61 del dlgs. 165 del 2001.
12.
Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno
2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la
durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente
stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme. La durata
dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la
revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi
dell’art…… .. Pertanto in tal senso va intesa la dizione “o per periodo
più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3.L’incarico cessa altresì
automaticamente al compimento del limite massimo di età, ivi comprese le
ipotesi di applicazione dell’art. 16 del dlgs 516 del 1992 e successive
modificazioni, ancorché non ne sia scaduta la durata.
13. Ai
fini di una corretta applicazione dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8 giugno
2000 in relazione ai processi di riorganizzazione interna delle aziende ed
enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai
vigenti contratti collettivi:
-
consultazione obbligatoria
delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del contratto collettivo vigente (art. 6, comma 1 , lettera C) del CCNL 8
giugno 2000, come sostituito dall’art. 6, comma 2 del presente contratto)
nella ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
-
verifica in contrattazione
integrativa delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla
posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi
loro conferiti (art. 4, commi 2, lettera F e 3 del CCNL 8 giugno 2000),
al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuale, soluzioni
di giusto equilibrio;
-
applicazione dell’art. 31,
comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i
requisiti, per evitare situazioni di esubero o perdita dell’incarico.
CAPO III
VERIFICA E VALUTAZIONE
DEI DIRIGENTI
Art.
La valutazione dei
dirigenti
1. La valutazione dei
dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento
degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in
relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999,
definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art….,
comma 2 (art. successivo) anche dell’attività professionale svolta dai
dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al
presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al nucleo di valutazione -
si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di
valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato
n…… del presente contratto.
3. La valutazione avviene
annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre
finalità indicate all’ art. ….(successivo).
4. I risultati finali della
valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti
organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i
giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità
previste dall’art. …..(successivo), comma 3, lettere a) e b) sono parte
integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la
conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per
l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. ….(successivo),
comma 2.
5 Le aziende adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione
delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione
nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto …...
(art. 7 coordinamento regionale lettera e) Tali criteri prima della
definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui
all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di
valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei
criteri e dei risultati;
b) informazione
adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione
ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza
dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza,
effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è
chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della
valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti
alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei
risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi,
ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma
5:
a) collaborazione
interna e livello di partecipazione multi - professionale
nell’organizzazione dipartimentale;
b) livello
di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e
qualità dell’apporto specifico;
c) capacità
dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare
un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli
istituti contrattuali;
d) risultati
delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e
qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle
certificazioni di qualità dei servizi ;
e) capacità
dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e
procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e
modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli
obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del
personale;
f) raggiungimento
del minimo di credito formativo stabilito ai sensi dell’art. 16 ter,
comma 2 del dlgs 502/1992, fatte salve le previsioni dell’art……, comma
3(formazione ed ECM);
g)
osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;
h)
rispetto del codice di comportamento allegato al presente contratto,
tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità
dirigenziali.
8. Il presente articolo
sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle
attività dei dirigenti
1. Gli
organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti ai sensi
dell’art. …..(precedente) sono:
a)
il Collegio tecnico;
b)
il nucleo di valutazione;
2.
Il Collegio tecnico procede
alla verifica e valutazione:
a)
di tutti i dirigenti alla scadenza
dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali
svolte ed ai risultati raggiunti ;
b)
dei dirigenti di nuova
assunzione al termine del primo quinquennio di servizio, ai fini del
conferimento di un incarico nonché dell’attribuzione della retribuzione di
posizione minima contrattuale e della fascia di indennità di esclusività
immediatamente superiore, rispettivamente, ai sensi degli artt. 4, comma
2 e 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
c)
dei dirigenti che raggiungono
l’ esperienza professionale ultraquinquennale utile all’acquisizione della
fascia di indennità di esclusività superiore, ai sensi dell’art. 5, comma
5 del CCNL sopra citato.
3.
Il nucleo di valutazione
procede alla verifica e valutazione annuale:
a)
dei risultati di gestione del
dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
b)
dei risultati raggiunti da
tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L’organismo di cui al
comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda ,
dell’art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999 .
5. Il presente articolo
sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti
1.
L’esito positivo della
verifica annuale di cui all’art. …..comma 3 (verifica dei risultati e
delle attività dei dirigenti), affidata al nucleo di valutazione, comporta
l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata
secondo le procedure di cui all’art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre
1996.
2. A titolo
meramente indicativo la valutazione annuale di cui al comma 1 deve
riguardare:
- per i dirigenti di
struttura complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - la
gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali
effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi
dell’atto aziendale e la valutazione dei modelli di organizzazione
adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
- per gli altri dirigenti
l’osservanza dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento
del risultato, gli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la
disponibilità correlati alla articolazione dell’orario di lavoro rispetto
al conseguimento degli obiettivi.
3. L’esito
positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri
elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla
scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste
dall’art. ……(precedente) comma 2 .
4. Il presente
articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Effetti della valutazione
positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
1. L’esito positivo della
valutazione disposta ai sensi dell’art. …. (precedente), comma 2 ed
affidata al Collegio tecnico, produce i seguenti effetti:
- per i dirigenti di
struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico costituisce la
condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il
conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo
gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti l’esito positivo è la
condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o
maggior rilievo professionale ed economico o di struttura semplice.
- per i dirigenti neo
assunti, al termine del quinto anno, oltre alla possibile attribuzione di
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo,
nonché di direzione di strutture semplici, comporta l’ attribuzione
dell’indennità di esclusività della fascia superiore e la rideterminazione
della retribuzione di posizione minima contrattuale il cui valore è
indicato, nel tempo, dagli artt…. In ogni caso la retribuzione di
posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura
prevista all’art.……( VEDERE PARTE ECONOMICA E VEDERE COSA RIMANE DOPO IL
CONGLOBAMENTO AGLI EQUIPARATI) ferma rimanendo la modalità di
finanziamento stabilita dall’art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio;
- per i dirigenti che hanno
già superato il quinquennio produce il passaggio alla fascia superiore
dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale
richiesta.
2. Il presente articolo
sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1. L’accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito del processo di verifica e
valutazione affidata al nucleo di valutazione ai sensi dell’art.
……., comma 3 (verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti),
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da
un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni
del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L’accertamento della
responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi
e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello
aziendale, comporta l’assunzione di provvedimenti che devono essere
commisurati:
a) alla posizione rivestita
dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli
scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l’accertamento
delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione annuali ai sensi dell’art. …., comma 3 e dovuto alla
inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa ed all’operato non conforme ai
canoni di cui all’art ……(effetti valutazione positiva) comma 2, primo
alinea , previo esperimento della procedura di cui al comma 1 può
determinare :
a) perdita della
retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della
verifica;
b) la revoca
dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli
ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno
2000, di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo
incarico comporta l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della
fascia immediatamente inferiore nonché la perdita
dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di
responsabilità reiterata,
la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il
conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1,
lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva
l’applicazione del comma 7;
4. Per i dirigenti cui
siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) del
CCNL 8 giugno 2000, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali
rilevato a seguito delle procedure di valutazione di cui all’art….., comma
3, dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai
canoni di cui all’art …………(effetti valutazione positiva) comma 2,
secondo alinea può determinare:
a)
perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con
riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata
dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27,
lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore, ove
anche la successiva verifica annuale sia negativa;
c) in caso di
responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva
l’applicazione del comma 7.
5. Per i dirigenti
cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. d)
del CCNL 8 giugno 2000 , l’accertamento delle
responsabilità dirigenziali, rilevato a seguito delle procedure di
valutazione annuali e dovuto alla inosservanza delle direttive ed
all’operato non conforme ai canoni di cui all’art …………(effetti valutazione
positiva) comma 2, secondo alinea, può determinare la perdita, in tutto o
in parte, della retribuzione di risultato .
6.
Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è
fatta salva la componente fissa della retribuzione di
posizione (vedere evoluzione di questa
voce).. A decorrere dal 31 dicembre 2003 la nuova retribuzione minima
contrattuale, in caso di valutazione negativa, è decurtabile solo in
misura del……. (vedere evoluzione di questa voce)
7. La responsabilità
dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure
di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità,
costituisce giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di
tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione
delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e
dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, come integrato dall’art….. del
presente contratto
8. Il presente articolo
sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art….
Effetti della valutazione
negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
sugli incarichi ed altri istituti
1.
L’accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito del processo di verifica e
valutazione affidato al Collegio tecnico ai sensi dell’art. ……., comma 2,
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduta da
un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni
del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2.
Il dirigente di struttura
complessa che non superi positivamente la verifica delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti alla scadenza dell’
incarico conferito, fatta, comunque, salva la facoltà di recesso dal
rapporto di lavoro di cui all’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996, non è
confermato nell’incarico ma può essere mantenuto in servizio con altro
incarico tra quelli professionali ricompresi nell’art. 27, lett. b) o c)
del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di
dirigente.
3.
Il mantenimento in servizio
comporta per il dirigente interessato la perdita dell’indennità di
struttura complessa ove attribuita e l’ attribuzione dell’indennità di
esclusività della fascia immediatamente inferiore.
4.
Nei confronti dei restanti
dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura
semplice, il risultato negativo della verifica delle attività
professionali e dei risultati raggiunti non consente la conferma
nell’incarico già affidato e comporta - fatta, comunque, salva la facoltà
di recesso dal rapporto di lavoro di cui all’art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996 – l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c)
dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonchè il
ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore
dell’indennità di esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico, ove da attribuire nel medesimo anno
5.
Per i dirigenti con meno di
cinque anni, il risultato negativo della verifica delle attività
professionali e dei risultati raggiunti al termine del quinquennio
comporta il ritardo di un anno nell’eventuale conferimento di un nuovo
incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del
CCNL 8 giugno nonchè nell’applicazione degli artt. 4 , comma 2 e 5, comma
5 del medesimo CCNL.
6. In tutti i casi
di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al 30
dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retribuzione di
posizione minima contrattuale.
A decorrere dal 31 dicembre 2003 la nuova retribuzione minima
contrattuale, in caso di valutazione negativa, è decurtabile solo in
misura del……. (vedere evoluzione di questa voce)
7. I dirigenti di cui ai
commi 4 e 5 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la
eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo
alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo
consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale
periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire uno degli
incarichi di cui al comma 5.
8. Il presente articolo
sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Norma finale del sistema
di valutazione
1. Il sistema di valutazione
previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto
stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere
attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
DA DEFINIRE
PARTE III
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art……
Norma Finale
1. Nelle
parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto,
restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi
comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e
l’orario notturno nonchè l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;
- CCNL
del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e
primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL
del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL
integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL
integrativo del 2 luglio 1997;
- CCNL
integrativo del 5 agosto 1997
- CCNL
8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio
1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL
8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL…….,
sull’interpretazione autentica dell’art………:
- ……………………………………………………..:
- ……………………………………………………..:
- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
Art.
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono
effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa
rinvio.
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28
novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i
contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici –
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo
di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi
provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del
2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati
dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165
del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma
la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene
una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna
ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto
dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e
di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei
cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e
custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.
5. Il comportamento del
dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita
gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da
parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non
contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei
propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra
Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non
chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti
che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non
chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della
disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa
per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se
tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di
assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto
di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti
entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano
in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali
e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si
astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione
decide il dirigente dell’ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non
accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non
accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non
sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente,
nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione
da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si
attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di
sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione,
ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non
sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità
che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò
possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle
previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di
lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non
utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone
di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento
dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non
accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in
diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande
di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai
loro reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti
con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non
prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei
testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che
svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e
di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi.
Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di
contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che
stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa
per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di
cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la
conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
ARAN N. 1
Con
riguardo all’art. 7, esprime il proprio avviso che, in attesa
dell’emanazione delle linee generali di indirizzo da parte delle regioni
sulle materie ivi previste, la contrattazione integrativa aziendale può
essere avviata in tutte le altre materie ad essa demandate. A tal fine le
stesse Regioni, ove non vogliano avvalersi della facoltà dell’art. 7,
avranno cura di avvertire tempestivamente le proprie aziende per evitare
ritardi nell’avvio delle trattative locali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
ARAN N. 2
Con
riferimento all’art…. (Comitato dei Garanti), il Comitato esprime il
proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle prove
documentali prodotte dall’azienda.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con
riguardo all’art. 1, comma 1 le parti esprimono il parere che alle
fondazioni formate con capitale pubblico al 51% sia riconosciuta la
prevalente natura pubblica . Esse, di conseguenza permangono nel comparto
del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre
2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità
del rapporto di lavoro introdotte dai contratti vigenti ed in particolare
con riguardo alla possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del presente contratto e dell’art. 15 septies del
dlgs. 502 del 1992, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini
per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni
coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di
attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste
dall’art. 7, comma 6 del dlgs. 165 del 2001, indicate nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n………. del………….2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In
ordine all’art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei
CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i
trattamenti economici possono essere erogati solo a seguito di
contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del dlgs 165 del
2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all’art. 6, comma 2 , con riguardo alle
articolazioni strutturali sovra aziendali le parti precisano di fare
riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di
istituzione delle cosiddette “aree vaste”. In ordine al comma 3
le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative
sindacali, che discende dall’ammissione alla contrattazione nazionale ed è
un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001,
indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal
diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende
dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale
ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora
disciplinata dall’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000, che è stato
riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In riferimento all’art.
(guardie ), in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle
singole Regioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) per la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che
la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) debba essere
prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia,
pediatria con neonatologia, unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie,
cardiologiche, respiratorio, metaboliche etc) e le attività di alta
specialità di ui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992.
Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio
analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza
ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia
istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree
che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello
festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti
l’equipe.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all’ art. …… (sospensioni), le parti concordano che la
disapplicazione dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n.
267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a
quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel
medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova
della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza
nell’ordinamento.
Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle clausole dell’art…
rammentano con riguardo al comma 4 che si tratta di reati di associazione
a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione,
fabbricazione e distribuzione delle medesime. La lettera b) limitatamente
all’art. 316 e 316 bis riguarda il peculato mediante profitto dell’errore
altrui………….. La lettera c) riguarda l’abuso dei doveri inerenti la
pubblica funzione. La lettera e)……….. La sospensione in questi casi è
obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con
riguardo all’art…. (copertura assicurativa), le parti chiariscono che
l’espressione “ulteriori rischi” può significare tanto la copertura da
parte del dirigente - mediante oneri a suo carico - di ulteriori rischi
professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la
copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente
in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave. Le parti
ritengono necessaria la istituzione delle commissioni paritetiche di cui
all’art. 6, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con
riferimento all’art….. (disposizioni particolari), commi 5 e 6, le parti
si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di lavoro
privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di
lavoro e del dirigente. Ne consegue che l’assenso richiesto dall’art. 13,
comma 12 per l’eventuale modifica di uno degli elementi del contratto
individuale opera come condizione di efficacia della modifica di un atto
negoziale. L’apposizione di un termine per l’espressione di volontà del
dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti
delle parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste dalle vigenti
disposizioni a favore del dirigente medesimo. L’apposizione del termine
nel comma 5 dell’art. 28 ha un analogo valore ma, essendo l’incarico
legato all’organizzazione aziendale, il mancato assenso nel termine
previsto opera come condizione risolutiva del negozio, ferme sempre
rimanendo le tutele a favore del dirigente con riguardo alla propria
posizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con
la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn.
1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente
contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
-
le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio;
- le
dichiarazioni congiunte nn. 1 – 10.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le
parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.
ALALLEGATO N.
Con il presente allegato,
le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli artt…..
è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del
valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della
approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente
(valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del
valutato, anche attraverso il contraddittorio.
ritengono che siano deputati
alla valutazione:
A) dei dirigenti:
- in prima istanza, i
titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano
servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale
o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata.
- in seconda istanza, il
Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
B) dei dirigenti
di struttura complessa:
- in prima istanza, nei
presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i
servizi del territorio, il direttore del dipartimento ove costituito
ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In
mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata
dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i
rispettivi atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il
Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
C) dei direttori
di dipartimento o struttura assimilata:
- in prima istanza, il
direttore generale secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di
organizzazione.
- in seconda istanza,
il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
|