30 ottobre 2006 OGGETTO: Chiarimenti sulle clausole dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro della Dirigenza del SSN – Area Dirigenza Medica e Veterinaria, II biennio economico 2004-2005; Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, II biennio economico 2004-2005.
Agli ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME Loro Sedi
Pervengono numerosi quesiti scritti e telefonici in ordine ad alcune specifiche clausole dei CCNL della dirigenza dell'area medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, stipulati in data 5.7.2006. Si rende pertanto opportuno, d'intesa con il Comitato di Settore, fornire chiarimenti in ordine a tali contratti allo scopo di favorire l'omogeneità di applicazione dei relativi istituti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del d.lgs 165/2001. Considerata la rilevanza degli argomenti trattati, si prega di dare al presente documento la massima diffusione tra le aziende e gli enti del comparto di propria competenza territoriale, rammentando, come sempre, che la gestione dei contratti collettivi rientra, in ogni caso, nella specifica attività, competenza, autonomia e responsabilità di ciascuna azienda. Si rammenta che le precedenti note di chiarimenti - come la presente – sono comunque rinvenibili sul sito internet di questa Agenzia, che di seguito si riporta: www.aranagenzia.it IL PRESIDENTE (Cons. Raffaele PERNA) F.to Perna
SUL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, II BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005, STIPULATO IL 5 LUGLIO 2006.
1) Artt. 5 e 6, comma 6 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico, area medico-veterinaria; artt. 3, 5 e 6, comma 6, area SPTA. Con tale clausola è stata istituita, contrattualmente, nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000, una fascia di incarico con retribuzione di posizione minima diversa da quella del dirigente equiparato, alla quale accedono di diritto, in prima applicazione, il complesso di dirigenti la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, alla data del 31.12.2001, era composta nella maniera indicata nelle norme di riferimento degli articoli citati in oggetto. La condizione di accesso è ovviamente rappresentata dalla circostanza che tali dirigenti siano rimasti "fermi" negli anni in tale posizione perché l'azienda non ha conferito loro incarichi ovvero siano tuttora titolari di un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000, anche qualora l'azienda abbia attribuito un eventuale incremento della retribuzione di posizione minima contrattuale utilizzando la variabile aziendale. In sostanza, a titolo esemplificativo, è come se il contratto avesse "d'ufficio" inserito nella graduazione delle funzioni aziendali, un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima, nel quale reinquadrare solo i dirigenti contrattualmente individuati. Sono esclusi da tale beneficio i dirigenti ai quali - pur avendo originariamente la medesima retribuzione minima contrattuale dei destinatari della prima applicazione delle norme in questione - sia stato nel frattempo conferito l'incarico di struttura complessa o semplice o di ex modulo funzionale (per questa tipologia vedasi la nota di chiarimenti n. 6464 del 19.7.2006, punto 17 a). La ragione dell'esclusione va rinvenuta nel fatto che tali ultimi dirigenti, per effetto degli incarichi loro conferiti, già da tempo percepiscono una più elevata retribuzione di posizione, raggiunta sia con la variabile aziendale che con gli incrementi fissi contrattuali, previsti dai CCNL del 3.11.2005 e del 5.7.2006 per i predetti incarichi. Dopo la prima applicazione, ai sensi del comma 7 degli articoli citati in oggetto, la nuova fascia di retribuzione di posizione minima contrattuale potrà essere acquisita dagli altri dirigenti che raggiungano l'esperienza professionale minima di quindici anni ed abbiano ottenuto valutazione positiva, attraverso il conferimento del relativo incarico, sulla base del sistema contrattualmente previsto. Ciò presuppone la disponibilità dell'incarico stesso nella nuova fascia economica, ad esempio perché al titolare è stato a sua volta conferito un incarico di diversa tipologia tra quelli aventi la retribuzione di posizione minima unificata di valore superiore o è cessato dal servizio per qualsiasi ragione. Naturalmente rimane salvo il potere organizzatorio dell'azienda che, indipendentemente dalla nuova fascia istituita, potrà affidare liberamente anche una delle altre tipologie di incarico ai dirigenti ritenuti meritevoli che abbiano superato il quinquennio. 2) Art. 13 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico, area medico-veterinaria. Tale norma attribuisce somme "una tantum" solo ai dirigenti medici e non anche ai dirigenti veterinari. La norma si spiega poiché solo per i medici una parte delle risorse (e precisamente € 37,79 dell'art. 11, comma 2, II alinea) che avrebbe dovuto essere destinata alla loro retribuzione fondamentale (nella specie la retribuzione di posizione minima) sulla base del Protocollo Governo-Sindacati del maggio 2005, accettato dal Comitato di Settore, è stata invece utilizzata per la retribuzione accessoria al fine di determinare il nuovo compenso legato alle condizioni di lavoro dal 31 dicembre 2005. Tali somme, non spese negli anni 2004 e 2005 a causa della decorrenza del compenso, hanno dato origine, per la sola dirigenza medica, alla determinazione di somme da corrispondere "una tantum". Detta circostanza non si è verificata per i dirigenti veterinari, come attestato dal medesimo art. 11, comma 4, il cui fondo va incrementato solo con le risorse ivi indicate, senza utilizzare la somma di € 37,79. La clausola si applica, senza distinzione, a tutti i medici, quindi anche a quelli in regime di impegno ridotto, ai medici ad esaurimento nonché a quelli che abbiano cessato il proprio servizio nel corso del biennio 2004-2005. Per questi ultimi infatti si applica la norma sugli effetti del contratto (art. 9, comma 3). Al personale neoassunto negli anni 2004-2005 l'indennità compete pro-quota mentre per i dirigenti che sono transitati in mobilità, anche indirettamente attraverso concorso pubblico da un'azienda ad un'altra, nell'arco del biennio di riferimento, sarà un accordo tra aziende a definire la quota parte spettante a ciascuna di esse. L' "una tantum" non spetta, invece, agli ex medici condotti ed equiparati, di cui all'art. 48 del CCNL 3.11.2005, poiché gli stessi hanno un trattamento economico onnicomprensivo. Il compenso "una tantum" non è inoltre stato previsto per la dirigenza SPTA per le stesse ragioni esplicitate per i dirigenti veterinari. 3) Art. 10, comma 3 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico, area SPTA. Le risorse di € 10,29 mensili, come si evince dal tenore letterale della clausola, sono le stesse utilizzate provvisoriamente per remunerare, nel I biennio, lo straordinario nel fondo di cui all'art. 50, comma 3 del CCNL del 3.11.2005. L'art. 3, comma 3 del CCNL 5.7.2006, ne stabilisce la definitiva utilizzazione per il compenso dei turni di guardia notturni, per consentire il quale vengono aggiunte le nuove risorse previste dal comma 2, pari ad € 5,50 mensili per dirigente. Quindi la clausola in esame consente il consolidamento nel fondo di € 10,29 una sola volta. Pertanto, per il pagamento del compenso di cui trattasi, le aziende dispongono complessivamente, tra risorse del I e del II biennio, di € 15,79 (pari a € 10,29 + € 5,50) mensili per ogni dirigente. IL PRESIDENTE (Cons. Raffaele Perna) F.to Perna