Comparto: SANITA' Area: Dirigenza del SSN  - Area Dirigenza Medica e Veterinaria Data: 25 ottobre 2000 - Prot. 11632
 
Tipo: Chiarimenti clausole dei CCNL 1998-2001 Descrizione: Chiarimenti clausole dei CCNL 1998-2001 della dirigenza del SSN, aree medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, stipulati l'8 giugno 2000.
 

25 ottobre 2000 - Prot. 11632

OGGETTO: Chiarimenti clausole dei CCNL 1998-2001 della dirigenza del SSN, aree medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, stipulati l'8 giugno 2000.

(CCNL area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999)

(CCNL area dirigenza medica e veterinaria - parte economica 2000/2001)

(CCNL area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999)

(CCNL area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte economica 2000/2001)

Pervengono ulteriori e numerose richieste di chiarimenti in ordine ad alcune specifiche clausole dei CCNL della dirigenza dell'area medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulati l'8 giugno 2000, per alcuni dei quali pare opportuno fornire chiarimenti, allo scopo di favorirne l'omogeneità di applicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 del dlgs. 29/1993.
Considerata la rilevanza degli argomenti trattati, si prega di dare al presente documento, la massima diffusione tra le aziende e gli enti del comparto di propria competenza territoriale, rammentando, come sempre, che la gestione dei contratti collettivi rientra, in ogni caso, nella specifica attività, competenza e responsabilità delle aziende .

A) CCNL 1998-2001 – quariennio di parte normativa e I biennio di parte economica 1998-2001

1. Artt. 13 CCNL area medica e veterinaria e dirigenza del ruolo sanitario – Contratto individuale di lavoro dei dirigenti

· In caso di mancato inserimento della clausola di esclusività del rapporto di lavoro nei contratti individuali dei dirigenti medici e sanitari in genere stipulati dopo il 31.12.1998, l'art. 13, comma 7, prevede agli effetti dell'opzione e del relativo termine (14 marzo 2000) l'applicazione dell'art. 15 CCNL. Tali disposizioni contrattuali superano le indicazioni dell'art. 15 quater comma 1 del d.lgs 229/1999 che, invece, sembrerebbero applicarsi retroattivamente?

In mancanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'art. 72 della L. 448/1998, ha previsto – a decorrere dal 1 luglio 1999, l'applicazione di alcune penalizzazioni economiche per i dirigenti sanitari ancora esercitanti a tale data l'attività libero professionale extramuraria, ma non ha introdotto formalmente l'obbligo del rapporto di lavoro esclusivo per detti dirigenti. Ciò è avvenuto esplicitamente solo dal 31.07.1999 con l' entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 che ha incluso di diritto tra i destinatari di tale obbligo anche i dirigenti con i quali era stato stipulato il contratto individuale o un nuovo contratto in data successiva al 31.12.1998.
L'imprevista retroattività dell'obbligo del rapporto esclusivo ha creato la necessità di regolare i casi in cui - nel periodo ricompreso tra l'1.01.1999 ed il 30.07.1999 - fossero stati stipulati contratti individuali di lavoro senza inserirvi la relativa clausola.
Gli artt. 13 dei rispettivi CCNL hanno disciplinato detta fattispecie, consentendo ai dirigenti assunti nel citato periodo e svolgenti attività libero professionale extramuraria di esercitare 'opzione entro il 14.03.2000, al pari dei dirigenti che, già in servizio alla data del 31.12.1998, all'entrata in vigore del dlgs. 229/1999 non erano a rapporto esclusivo.

2. Art. 17 CCNL di entrambe le aree – Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

· La mancata indicazione contrattuale di un orario minimo settimanale per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa fa venire meno l'obbligo della timbratura da parte degli stessi e, quindi, della rilevazione delle presenze mediante il sistema automatico?

Il dirigente responsabile di direzione di struttura complessa ha come finalità il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azienda e connessi all'incarico affidato. Il suo orario è, pertanto, articolato in modo flessibile per correlarlo alle esigenze della struttura alla quale è preposto.
È demandato ad un accordo tra la direzione generale dell'azienda ed il dirigente interessato come debba svolgersi e con quali sistemi la rilevazione della sua presenza in servizio, rilevazione che non avendo più alcun carattere fiscale, deve, comunque, poter consentire all'azienda l'applicazione degli istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica delle responsabilità ovvero ancora garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché, per i dirigenti sanitari, la distinzione dell'attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria.

3. Art. 18 CCNL area medica e veterinaria – Sostituzioni

· Al dirigente incaricato della sostituzione del titolare cessato dal servizio non spetta alcun compenso?

Le ipotesi di sostituzione previste dall'art. 18, comma 4, del CCNL contemplano l'assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative procedure concorsuali.
La mancata citazione del comma 4, nel terzo periodo del comma 7, non è da considerarsi impeditiva per la corresponsione dell'indennità sulla base dell'interpretazione logica dell'art. 18 nel suo complesso dalla quale si evince che non può essere esclusa dalla corresponsione della specifica indennità proprio quella sostituzione in cui la cessazione dal servizio del titolare garantisce più agevolmente anche il rinvenimento delle risorse per il suo pagamento. Conferma tale interpretazione il fatto che il corrispondente articolo dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario professionale, tecnico ed amministrativo non prevede alcuna limitazione.

4. Art. 19 CCNL di entrambe le aree – Aspettativa

· Si può concedere l'aspettativa ad un dirigente sanitario a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro di direzione di struttura complessa a termine (7 anni rinnovabili) stipulato con altra ASL?

· Può il dirigente rientrare nell'azienda di appartenenza prima che sia terminato il semestre di aspettativa senza dare il preavviso all'azienda dove è stato chiamato a svolgere l'incarico?

Gli artt. 13 dei CCNL specificano con chiarezza la differenza esistente tra il concetto di "rapporto di lavoro" che può essere a tempo indeterminato o determinato e si costituisce con la stipulazione del contratto individuale a seguito delle procedure concorsuali disciplinate dal DPR 483 o 484 del 1997, dall'incarico conferito, il quale è sempre a termine.
Nel caso sottoposto all'attenzione si è evidentemente in presenza dell'assunzione in servizio a tempo indeterminato di un dirigente sanitario con un incarico di struttura complessa - ovviamente a termine - allo scadere del quale il dirigente può essere confermato o, in caso di esito negativo della valutazione, restituito ad altro incarico dirigenziale (fatti salvi, naturalmente, i casi di recesso) come qualsiasi altro dirigente con il medesimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tale situazione lavorativa, la cessazione dell'incarico, quindi, non comporta come necessaria conseguenza la risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto l'art. 19, comma 6 (che per il dirigente assunto dalla stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa prevede solo l'aspettativa della durata di sei mesi) è assimilabile - nei suoi effetti - al periodo di prova di cui all'art. 14, non applicabile a tali dirigenti in quanto la selezione ha direttamente per oggetto lo svolgimento dell'incarico.
Diversa è la situazione del dirigente assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per il quale il rapporto cessa necessariamente al termine previsto dal contratto ed al quale lo stesso art. 19, comma 7 annette la maggiore tutela con la previsione di una aspettativa di pari durata che consente la conservazione del posto di lavoro.
Con riferimento al secondo punto di domanda, trattandosi di aspettativa, il dirigente può interromperla in qualsiasi momento. Per il preavviso all'azienda che ha conferito l'incarico deve farsi riferimento a quanto eventualmente concordato nel contratto individuale a tale proposito per il primo semestre di attività, altrimenti vale la disciplina generale dell'art. 39, comma 2 del CCNL 5 dicembre 1996.

· Il dirigente medico o sanitario in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, può essere autorizzato all'esercizio della libera professione intramoenia?

L'istituto in questione determina una sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e, quindi, di ogni altra attività ad esso collegata.
In tal senso depongono anche l'art. 64 e 66 dei rispettivi CCNL che, nel prevedere la possibilità di ricorrere al rapporto di lavoro ad impegno ridotto solo nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale, prevedono anche la sospensione dell'eventuale attività libero professionale intramuraria eventualmente svolta.

5. Art. 20 CCNL di entrambe le aree – Mobilità volontaria

· È possibile ricorrere al criterio della equipollenza ed affinità, applicabile nelle procedure concorsuali, nel caso di mobilità volontaria del dirigente sanitario in disciplina diversa da quella di appartenenza?

La mobilità volontaria (ma non determinata da situazioni di esubero), come espressamente previsto dall'art. 20, comma 1, dei CCNL dell'8 giugno 2000, deve avvenire necessariamente nel rispetto delle aree e delle discipline di appartenenza dei dirigenti sanitari richiedenti, ricomprendendosi tra queste solo le discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni.
Diversamente, si concretizzerebbe una novazione del rapporto di lavoro non conseguibile attraverso l'istituto della mobilità (cfr. art. 14 comma 1).

6. Art. 24 CCNL di entrambe le aree– Coperture assicurative

· Ai sensi dell'art. 24, commi da 5 e seguenti, dei CCNL per la copertura assicurativa in favore del personale dirigente e non, autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, si può stipulare una polizza "infortuni conducenti", quando i dipendenti medesimi usufruiscono già di copertura INAIL, mentre i terzi trasportati sono già coperti da polizza RCA?

La disposizione è la medesima prevista dagli artt. 19 e 88 del DPR 384/1990 e non innova quanto già attuato dalle aziende in proposito.

7. Artt. 27 e 29 CCNL di entrambe le aree – Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa.

· Per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto ad un medico convenzionato con dieci anni di anzianità, il contratto quinquennale può essere sottoscritto direttamente con il Direttore generale ovvero si può ricorrere all'avviso pubblico, ai sensi del DPR 484/1997, richiedendosi in tal caso il requisito previsto dall'art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 229/1999?

· L'incarico di direttore di distretto conferito ex art. 3 sexies del d.lgs 502/1992 può essere attribuito ad un medico di ex I livello con più di cinque anni di esperienza? In caso affermativo, è necessario espletare il concorso pubblico per responsabile di struttura complessa?

· In attesa dell'atto aziendale che individui le strutture complesse, si può corrispondere l'indennità di esclusività ad un dirigente medico di ex I livello con incarico di Direttore di Distretto o esercitante le funzioni di dirigente di II livello, nella misura prevista per il dirigente di direzione di struttura complessa di cui all'art. 5 del CCNL II biennio?

L'art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 229/1999 individua certamente alcuni requisiti speciali per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto.
Le modalità e procedure di conferimento dell'incarico nonché la definizione della sua tipologia discendono dall'applicazione del comma 4 del citato articolo del decreto il quale, con un complesso sistema di rinvii, articola le competenze in materia tra la legge regionale e l'atto aziendale.
Appare, pertanto, evidente che la relativa disciplina non rientra nell'ambito della fonte negoziale, la quale, con l'art. 27, comma 4, si è limitata a ricomprendere di diritto tra gli incarichi di struttura complessa, sino all'atto aziendale, solo quelli attinenti ai posti già riservati in azienda ai dirigenti di II livello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (vale a dire quelli riferiti a strutture individuate come tali nella relativa dotazione organica) la cui copertura, ove fossero vacanti, segue le procedure selettive previste da leggi e regolamenti.
Per tale ragione se una struttura avesse acquisito le caratteristiche previste dal dlg. 229/1999 per essere classificata come struttura complessa successivamente alla sua emanazione, il riconoscimento formale potrà avvenire solo con l'atto aziendale.
Ad avviso di questa Agenzia, pertanto, nel caso prospettato nell'ultimo quesito - ove il distretto non fosse già stato individuato come struttura complessa e sia tuttora affidato ad un dirigente già di I livello - occorre attendere l'attuazione di tutte le richiamate procedure sia per il suo riconoscimento quale struttura complessa che per la sua copertura con il conferimento del relativo incarico.
Ciò vale anche per i dirigenti di ex I livello che, in virtù dell'art. 121 del DPR 384/1990, espletavano alla predetta data funzioni superiori sul posto vacante di dirigente di II livello già istituito nella dotazione organica.
In buona sostanza si vuol dire che né il dlgs 229 né l'art. 27 producono effetti "sanatoriali" con riguardo alla creazione delle strutture o al conferimento degli incarichi di struttura complessa.
Ne consegue che nei casi sopracitati l'indennità di esclusività dovrà essere corrisposta al dirigente preposto nella misura prevista dall'art. 5 del CCNL II biennio 2000-2001, comma 3, seconda, terza o quarta fascia in relazione all'esperienza professionale maturata al 31 dicembre 1999.

8. Art. 30 CCNL di entrambe le aree – Norma transitoria

· Qual è l'organo preposto alla verifica dei dirigenti sanitari di ex II livello non titolari di incarico quinquennale, di cui all'art. 30, comma 1 : la Commissione indicata dall'art. 15 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 (priva del componente regionale) o il Comitato previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs 49/2000?

La problematica prospettata è stata chiarita dalle dichiarazioni congiunte n. 11 e 15 dei due CCNL. Si specifica che non si tratta di un errore materiale, ma, dal punto di vista tecnico, dell'impossibilità di citare nel testo una disposizione che - temporalmente - non attiene al I biennio economico 1998-1999.
A tal fine, si precisa che sono sottoposti alla valutazione i dirigenti sanitari di ex II livello a rapporto esclusivo, che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per l' incarico quinquennale. L'opzione per il rapporto esclusivo può essere avvenuta anche nel termine finale di cui all'art. 15 del CCNL.

9. Artt. 36 e 37 CCNL dirigenza ruoli – Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; art. 36 del CCNL dell'area medica.

· Per i dirigenti neo assunti con le procedure di cui al DPR 483/1997 afferenti all'area della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, trova ancora applicazione l'art. 48 del DPR 384/1990 e, in caso affermativo, deve essere operata la decurtazione sullo stipendio tabellare?

· Si può correttamente ritenere che la disapplicazione degli artt.117 e 48 del DPR 384/1990 operata dagli artt. 65 e 67, lettera N), dei CCNL ha prodotto per i dirigenti neo assunti sin dall'1.01.1998 gli effetti della maggiorazione della retribuzione di posizione ?

Gli stipendi tabellari sono stati definiti per tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, con decorrenza dall'1.11.1998, dagli art. 36 e 37 senza più alcuna differenziazione per i dirigenti neo assunti (vale a dire con meno di cinque anni). L'incremento derivante dall'eventuale applicazione dell'art. 48 del DPR 384/1990 (che per i citati dirigenti confluiva sullo stipendio tabellare per effetto dell' art. 42 CCNL 5 dicembre 1996) se avvenuta successivamente al 1 novembre 1998 e , comunque, sino all'8 giugno 2000 è riassorbita negli incrementi del tabellare attribuiti dal contratto in esame e, quindi, in nessun caso si aggiunge agli importi già previsti per questo.
Per i dirigenti dell'area medico – veterinaria neo assunti (vale a dire con meno di cinque anni), gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'art. 117 del DPR 384/1990 confluivano, invece, sulla retribuzione di posizione (cfr. art. 43 CCNL 5 dicembre 1996). Pertanto, fatti salvi i casi in cui sino all'8 giugno 2000 fossero maturate le condizioni per l'applicazione dell'art. 117 citato (ovvero di rideterminazione della retribuzione di posizione in ragione dell'incarico conferito dopo il superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 57 del CCNL 5 dicembre 1996), per detti dirigenti - come specificato con la nota n. 8040 del 26.07.2000 - le misure ridotte della retribuzione di posizione permangono sino all'applicazione degli artt. 3 e 4 del CCNL II biennio 2000-2001 (cfr. allegato 1 alla presente nota). Eccezione a tale regola è costituita dai dirigenti veterinari di cui alla lettera D) dell'art. 43, comma 2, ultimo periodo del CCNL 5 dicembre 1996, per i quali l' applicazione dell'art. 117 del DPR 384/1990 confluisce sullo stipendio tabellare comportando un meccanismo identico a quello indicato al primo punto di risposta per i dirigenti dei ruoli.
Da quanto sopra indicato emerge, con chiarezza, che gli effetti degli artt. 48 e 117 del dpr 384/1990 sono disapplicati con l'entrata in vigore del nuovo contratto (così come le disposizioni del precedente richiamate negli artt. 36 e 37 in esame), operando per i dirigenti neo assunti - al compimento del quinquennio di servizio - il nuovo sistema di verifica di cui all'art. 31, comma 2 punto c), ai fini del conferimento degli incarichi, dell'incremento della retribuzione minima contrattuale e della maggiorazione dell'indennità di esclusività (artt. 4 e 5 del CCNL II biennio di parte economica 2000-2001).
Per effetto della disapplicazione non si verifica alcuna anticipazione al 1 gennaio 1998 dei benefici previsti dalle due norme, le quali - come detto - continuano ad applicarsi sino all'8 giugno 2000 a maturazione dei requisiti, con il meccanismo di cui ai primi due punti della presente risposta.

10. Artt. 37, comma 6 e 43 CCNL area medica e veterinaria - Indennità integrativa speciale; Trattamento economico medici a tempo definito e veterinari in libera professione extramuraria.

· L'indennità integrativa speciale per i dirigenti medici a tempo definito, se mantenuta nella misura in godimento così come indicato all'art. 43, comma 6, risulta determinata in misura maggiore per gli ex X livello di quella attribuita agli ex XI?

L'indennità integrativa speciale per i dirigenti medici a tempo definito, rimane confermata nella misura stabilita dagli artt. 43, 44 e 45 commi 1 lett. B) e 46 del CCNL 5.12.1996, riportata dalle tabelle 3 e 4 del CCNL area medica e veterinaria I biennio di parte economica 1998-1999.
Dell'assegno personale di L. 812.000, previsto dall'art. 44, comma 1 lett. B), solo L. 348.000 sono attribuibili alla differenza esistente tra l'IIS di ex IX e X, mentre la restante somma dell'assegno personale deriva dagli incrementi tabellari.
Per tali ragioni, non si verifica quanto ipotizzato nel quesito.

11. Art. 38, c. 3 e 4, CCNL area medica e veterinaria; Art. 39, c. 2 e 3, CCNL dirigenti del ruolo sanitario – Norma transitoria dirigenti già di II livello

· Con riferimento alla misura dello specifico trattamento in atto goduto, deve essere mantenuta quella in godimento anche se superiore al minimo previsto dal precedente CCNL?

· È consentito corrispondere lo specifico trattamento ai dirigenti medici già di II livello con incarico quinquennale, cui sia stato conferito, successivamente al 1.08.1999, l'incarico di direzione di struttura complessa presso un'altra Azienda diversa da quella di appartenenza al 31.07.1999?

Gli artt. 38, comma 3, e 39, comma 2 dei CCNL consentono il mantenimento a titolo personale dello specifico trattamento nella misura percepita alla data del 31.07.1999 dai dirigenti già di II livello, anche se superiore al minimo di L. 3.500.000 previsto dal precedente CCNL. All'atto della cessazione dal servizio del titolare, l'assegno personale riaffluisce al fondo di cui all'art. 50 nella misura intera in godimento.
I commi 5 e 4 degli artt. 38 e 39 dei due contratti prevedono, poi, una speciale ipotesi di finalizzazione delle risorse già destinate nel fondo per la corresponsione dello specifico trattamento, consentendo la eventuale rideterminazione della retribuzione di posizione, esclusivamente nei confronti dei dirigenti già di II livello che si trovino nelle condizioni chiaramente indicate dalle clausole contrattuali.
Per quanto attiene il quesito del secondo alinea, sotto il profilo strettamente letterale, lo specifico trattamento non viene garantito nell'ipotesi prospettata, trattandosi di novazione del rapporto di lavoro.
In tal senso dispongono i commi 4 e 3 degli artt. 38 e 39 dei CCNL delle due aree dirigenziali.
Parrebbe, tuttavia, coerente con il sistema che - in tali ipotesi - l'azienda possa decidere circa l'applicazione delle clausole sulla retribuzione di posizione contenute nell'ultimo periodo dei commi 5 e 4 degli artt. 38 e 39 dei CCNL delle due aree, non limitandole solo ai dirigenti di ex II livello disciplinati dall'art. 30.

· Lo specifico trattamento economico in atto goduto dai dirigenti dell'area medico- veterinaria e del ruolo sanitario è da considerarsi disapplicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs 229/1999?

Il comma 7 dell'art. 38 ed il comma 6 dell'art. 39 dei rispettivi CCNL disapplicano solo formalmente gli artt. 58 e 56 dei CCNL 5.12.1996 che prevedevano lo specifico trattamento economico, di fatto non più applicabile con l'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, per effetto del quale, con l'unificazione dei livelli dirigenziali, ormai tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti sono a termine e, quindi, implicanti il rischio della non conferma a seguito della valutazione negativa, rischio che nel precedente sistema riguardava solo i dirigenti di II livello assunti dopo il 1992 e gli optanti per il rapporto quinquennale..
Ciò si desume anche dall'art. 40 del CCNL, che fa decorrere l'indennità di struttura complessa dall'1.08.1999, indennità la quale, come noto, nel suo ammontare comprende solo le differenze tabellari di indennità integrativa e di specificità medica e non il minimo della voce retributiva in questione.

12. Art. 39 CCNL area medica e veterinaria ed Art. 40 CCNL dirigenti dei ruoli – Retribuzione di posizione

· Per quale ragione nella retribuzione di posizione permane l'individuazione del valore economico minimo della componente variabile prevista dal precedente CCNL?

· Con riferimento alle note 5 e 6 delle tabelle allegate ai CCNL del II biennio di parte economica 2000-2001, per i dirigenti dell'area medico – veterinaria e del ruolo sanitario con incarico di direzione di struttura complessa conferito successivamente al 1.08.1999, la retribuzione di posizione dovuta può ancora articolarsi nelle componenti fissa, variabile e variabile aziendale?

· In caso di verifica negativa, può essere rideterminata la retribuzione di posizione del dirigente sanitario di ex II livello, in entrambe le componenti? Può essere conferito a tale dirigente un incarico professionale rientrante nella lettera d) dell'art. 27?

La permanenza dell'indicazione del valore minimo contrattuale della componente variabile della retribuzione di posizione è giustificata per gli effetti degli artt. 49, commi 2 e 3 e 62, comma 4 e 63, comma 3, dei CCNL delle due aree dirigenziali, con riferimento alla retribuzione pensionabile e del premio di servizio.
La retribuzione di posizione rimane sempre articolata nelle componenti fissa, variabile e variabile aziendale, anche per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa conferito successivamente al 1.08.1999, tenuto conto – per la determinazione complessiva di tale voce, di quanto previsto dagli artt. 39 e 40, comma 7 dei rispettivi CCNL, in base alla graduazione delle funzioni .
In caso di verifica negativa la retribuzione di posizione del dirigente di ex II livello è modificata in ragione del nuovo incarico conferito ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 4, con la salvaguardia della componente fissa in godimento della retribuzione di posizione prevista dalla tabella all. 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio (cfr. art. 39, comma 4). Fatti salvi i casi di recesso, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali richiamate, a tale dirigente non può essere conferito uno degli incarichi della tipologia prevista alla lett. d) dell'art. 27, in quanto essi sono riservati solo ai dirigenti con meno di cinque anni.

· Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a), la retribuzione di posizione fissa tabellare dei dirigenti medici già in extramoenia che hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14.03.2000 resta definita nella misura ridotta prevista dall' art. 5 del CCNL 5.12.1996, area medica, II biennio economico 1996-1997 o deve essere rideterminata, dalla data del passaggio alla misura intera prevista dall'allegato n. 1 al CCNL 5.12.1996 II biennio economico 1996-1997? Si procede analogamente per i dirigenti sanitari cui la riduzione sia sta applicata in base all'art. 12 della legge 662/1996?

La riduzione del 15% della parte fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti optanti per l'attività libero professionale extramoenia, già contemplata dall'art. 5 del CCNL 5.12.1996, è stata confermata ed estesa nell'importo ad altre categorie, dall'art. 1, comma 12, della legge 662/1996. La norma contrattuale prevedeva la sospensione dell'erogazione della misura intera della citata voce retributiva sino all'eventuale rientro in attività libero professionale intramuraria del dirigente.
Partendo dal principio che la retribuzione di posizione è correlata all'incarico affidato ed alla graduazione delle relative funzioni operata nell'ambito di ciascuna azienda (e non anche alla posizione soggettiva del dirigente), questa Agenzia non è in grado di conoscere se nel suo complesso (cfr. art. 39, comma 7) la retribuzione di posizione - a prescindere dalla riduzione citata - sia o meno corrispondente al valore attribuito all'incarico attualmente conferito al dirigente interessato. Per tale motivo la valutazione non può che essere rimessa all'azienda stessa. (cfr. anche risposta del punto n. 14).

13. Art. 41, comma 2, CCNL dirigenza ruoli professionale, tecnico ed amministrativo - Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

· Il maturato economico di cui all'art. 44, comma 2, lettera B) del CCNL 5.12.1996, in godimento dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già di XI livello ex DPR 384/1990 è riassorbibile all'atto dell'attribuzione dell'indennità per incarico di direzione di struttura complessa ovvero tale emolumento va mantenuto distinto, in quanto pensionabile e non riassorbibile, ai sensi dell'art. 36 del CCNL?

Il maturato economico di cui all'art. 44, comma 2, lett. B) del CCNL 5.12.1996, nella misura di L. 5.393.000 concorre a formare e finanziare (cfr. art. 50, comma 3, lett. b)la indennità di struttura complessa dei dirigenti sopraindicati e, pertanto, ove in godimento, va in essa riassorbito per espressa disposizione dell'art. 41, comma 2, del CCNL.
Si rammenta che il maturato economico, essendo previsto unicamente per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già di ex XI livello, in caso di non conferma nell'incarico di struttura complessa viene, comunque, ripristinato per effetto dell'art. 41, comma 3 del CCNL solo nei confronti degli stessi soggetti che ne beneficiavano.
Si coglie l'occasione per specificare che per i dirigenti oggetto del quesito sono da considerare incarichi di direzione di struttura complessa quelli rientranti negli incarichi di fascia A dell'art. 54 del CCNL 5.12.1996, circostanza che deve risultare inequivocabilmente dagli atti di conferimento già adottati dall'azienda alla data di entrata in vigore del contratto per evitate effetti sanatoriali (cfr. anche risposta al punto 7 ).

14. Art. 47 CCNL entrambe le aree – Retribuzione di posizione e di risultato

· L'art. 47, comma 6, dei CCNL, nel prevedere che i fondi ivi citati siano ridotti del 15% calcolato sull'ex indennità di tempo pieno (o in applicazione della legge 662/1996) e del 50% della parte variabile della retribuzione di posizione, è in contraddizione con l'art. 5, comma 7, lett. C) dei CCNL II biennio che sembrerebbe escludere la riduzione del 15%?

L'art. 47 del CCNL rende tale riduzione definitiva ed irrecuperabile per tutti i dirigenti non a rapporto esclusivo e poiché la norma contrattuale è valida per il quadriennio (cfr. anche richiamo degli artt. 11 e 12, comma 2 dei CCNL del II biennio) nessuna contraddizione o lacuna si rinviene nell'art. 5, comma 7 ove, nella lettera C) vengono richiamati solo i cosiddetti "tagli" della successiva legge 448/1998.
Pertanto, ai fini della perequazione prevista dall'art. 7 dei CCNL del I biennio, ciascuna azienda, nel verificare il grado di copertura della propria spesa nella corresponsione dell'indennità di esclusività con le risorse derivanti dai tagli di cui sopra, dovrà considerare anche detta riduzione.

15. Art. 48, 2 comma e art. 44 – Trattamento economico dei dirigenti per revoca opzione exramuraria e soppressione rapporti a tempo definito

· L'art. 48, 2° comma ai medici che optino per il rapporto esclusivo dopo il 14.03.2000 mantiene la retribuzione di posizione in godimento prima del passaggio fino alla sua rideterminazione in base all'eventuale nuovo incarico attribuito ex art. 28. La norma deve intendersi applicabile anche ai dirigenti medici di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL?

· Per i dirigenti part time optanti per il rapporto esclusivo entro il 14.03.2000 quale deve essere il comportamento da tenersi ai fini della corretta attribuzione della retribuzione di posizione?

In relazione ai quesiti posti, validi per entrambe le aree, si deve preliminarmente sottolineare che i CCNL regolano i mutamenti intervenuti nelle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti oggetto del quesito solo per quanto attiene il trattamento economico fondamentale e demandano alle singole aziende gli aspetti legati al valore complessivo della retribuzione di posizione, che essendo correlato agli incarichi conferiti ai dirigenti stessi, discende dall'organizzazione aziendale e dalla graduazione delle funzioni, elementi che prevalgono sulla posizione soggettiva del dirigente.
Per tale motivo, la disposizione di cui all'art. 48 del CCNL demanda ad un successivo momento aziendale la ridefinizione della retribuzione di posizione del dirigente in relazione alla possibilità di conferimento allo stesso di un nuovo o diverso incarico ovvero alla mera rideterminazione della graduazione delle funzioni di quello ricoperto nei limiti delle disponibilità del fondo di specifica competenza. E' in tale direzione che va interpretato l'art. 44, comma 2, lett. e) per i dirigenti con rapporto a tempo definito o a tempo parziale che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto esclusivo. (cfr. anche risposta alla terza domanda del punto n. 12).

16. Art. 62 CCNL area medica e veterinaria – Disposizioni particolari

· Quali sono le condizioni cui si riferisce l'art. 62 comma 3 del CCNL, per poter attivare la procedura ex art. 66 del d.lgs 29/1993 a favore degli ex medici condotti destinatari della sentenza TAR Lazio n. 640/1994?

· Qual è l'esatta procedura da seguire per la liquidazione delle somme spettanti ai ricorrenti ex medici condotti: con riferimento alla quantificazione dei costi?

Le condizioni dell'art. 62 in esame sono quelle previste dalla decisione del TAR Lazio, n. 640/1994 e la procedura è disciplinata in dettaglio dall'art. 66 del d.lgs. 29/1993, cui si deve fare riferimento. Le modalità di quantificazione dei costi vanno richieste ai Ministeri competenti.

17. Dichiarazioni congiunte n. 6 ed 11 dei CCNL di entrambe le aree.

· Le dichiarazioni congiunte n. 6 ed 11 trovano attuazione esclusivamente nei Policlinici Universitari o anche nelle Aziende ospedaliere con Unità Operative Autonome Universitarie convenzionate?

· Considerato che nella costituzione dei fondi di risultato della Dirigenza è stata storicamente ricompresa la parte riferita al personale Universitario, è possibile costituire fondi separati, uno per l'area Ospedaliera ed uno per quella Universitaria?

Le dichiarazioni congiunte nn. 6 e 11 dei rispettivi CCNL chiariscono la volontà delle parti nella definizione degli artt. 50, 51 e 52 e valgono anche per le aziende ospedaliere con unità operative autonome universitarie convenzionate.
La modalità di costituzione dei fondi di risultato citata nel quesito, essendo la materia demandata – per la sua regolazione – alle apposite convenzioni regionali, non risulta da precedenti disposizioni contrattuali.

V a r i e

18. Con l'entrata in vigore dei CCNL 1998-2001, devono considerarsi decadute le disposizioni vigenti, tra cui l'art. 59 del DPR 761/1979 sulla riammissione in servizio, stante la previsione contenuta nell'art. 72 del d.lgs 29/1993 concernente la cessazione delle disposizioni vigenti dal momento della sottoscrizione del secondo contatto collettivo?

Il processo di trasformazione previsto dall'art. 72 del d. lgs. 29/1993 per le aree della dirigenza sarà completato entro il 30.06.2001 e, pertanto, continuano ad operare tutte le norme del DPR 761/1979, ivi compresa quella citata nel quesito, nonché dei DPR 270/1987 e 384/1990 non espressamente disapplicate (cfr. artt. 63, comma 2, e 64, comma 2, di entrambi i CCNL).

19. In attesa che si pervenga alla stipula degli accordi previsti dalle norme programmatiche sul part-time, previste dagli artt. 64 del CCNL area medico – veterinaria e 66 del CCNL dei dirigenti dei ruoli, può essere consentito ai dirigenti che già sono a regime orario ridotto per comprovate esigenze familiari la permanenza in tale status?

Essendo ormai in corso le trattative per il contratto che disciplinerà l'impegno ridotto dei dirigenti sanitari per comprovate esigenze familiari o sociali , si ritiene, in via del tutto provvisoria, che, ove le aziende per gli esiti giurisdizionali o per interpretazione della legge 662/1996 abbiano consentito il part – time a dirigenti sanitari con rapporto esclusivo, tale rapporto con impegno ridotto possa proseguire in attesa del citato contratto, al quale dovrà essere adeguato.
Ai dirigenti sanitari che non hanno optato per il rapporto esclusivo, si applicano, invece gli artt. 44 dei rispettivi contratti.

20. E' compatibile l'incarico di direzione di struttura complessa con il distacco o l'aspettativa per motivi sindacali?

I CCNQ del 7 agosto 1998, del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999 nell'individuare le modalità di utilizzo delle prerogative sindacali da parte delle organizzazioni rappresentative non pongono alcun impedimento alla fruizione delle stesse per i dirigenti pubblici. Diversamente operando, poiché l'art. 19 del dlgs. 29/1993 e successive modificazioni prevede che tutti gli incarichi dirigenziali siano a termine (regola confermata anche per la dirigenza sanitaria dal dlgs. 229/1999), ne sarebbe derivato il paradosso che per tale categoria la legge – in contrasto anche con le norme costituzionali - avrebbe comportato la sospensione delle tutele e dell'esercizio delle libertà sindacali. Circostanza questa smentita del tutto dalle norme sulla rappresentatività e sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro contenute negli artt. 47 e segg. del citato dlgs. 29 riguardanti anche le aree dirigenziali. Si conclude, pertanto, nel senso che la richiesta di distacco o di aspettativa del dirigente di struttura complessa non è incompatibile con l'incarico in questione e che la materia, con riferimento al trattamento economico, a riprova di quanto affermato, è stata (ed è tuttora) disciplinata dall'art. 70, comma 7 del CCNL 5 dicembre 1996 senza esclusione dei dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale.

B) CCNL 1998 - 2001 – II biennio di parte economica 1998 - 2001

1. Art. 5 CCNL II biennio di entrambi i CCNL – Indennità di esclusività del rapporto di lavoro

· Al dirigente dell'area medico – veterinaria e del ruolo sanitario assunto con contratto a tempo determinato, deve essere corrisposta l'indennità di esclusività nella misura prevista dall'art. 5 del CCNL II biennio?

La corresponsione dell'indennità di esclusività prescinde dalla stabilità o meno del rapporto di lavoro instaurato (tempo determinato e/o indeterminato). Infatti tale indennità è correlata all'esperienza professionale acquisita come già precisato nella precedente nota di chiarimenti di questa Agenzia prot. N. 8040 del 26.07.200. Essa, pertanto, al dirigente con rapporto di lavoro esclusivo a tempo determinato già in servizio al 31 dicembre 1999 è attribuita secondo l' esperienza professionale maturata a tale data, con le regole previste dall'art. 12, comma 2, lett. b) del CCNL. Se assunto successivamente l'indennità compete nella misura iniziale (comma 9 dell'art. 5), fatti salvi i casi in cui venga attribuito l'incarico di direzione di struttura complessa, per il quale la misura dell'indennità non è legata all'esperienza professionale ma all'incarico.
Si ritiene, inoltre, che al dirigente già in servizio al 31 dicembre 1999 che opti per il rapporto esclusivo dopo il 14 marzo 2000, l'indennità di esclusività vada attribuita nella misura relativa alla fascia di esperienza professionale maturata a tale data.

· Come si determina la misura della indennità di esclusività da corrispondere ad un dirigente sanitario a tempo indeterminato in posizione di comando da due anni presso l' amministrazione regionale? Qual è l'esperienza professionale cui fare riferimento?

Il periodo di servizio svolto in posizione di comando è equiparato a quello svolto nella propria amministrazione (è infatti valido ad es. per il compimento del periodo di prova) e, pertanto, va compreso nel computo dell'esperienza professionale ancorché non svolto specificatamente nell'Azienda. In caso contrario verrebbero meno i presupposti per la concessione del comando stesso che è proprio motivato dall'acquisizione di una più ampia e diversa esperienza professionale utilizzabile all'interno dell'azienda al momento del rientro.


2. Art. 12, comma 3 lett. b) , CCNL II biennio area medico - veterinaria – Disposizioni particolari

· Il servizio svolto presso un ente pubblico non economico può essere riconosciuto utile ai fini della attribuzione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b, del CCNL II biennio medici?

· Sono riconoscibili ai fini dell'anzianità maturata per la definizione della misura dell'indennità di esclusività, i servizi prestati presso enti non appartenenti al comparto Sanità?

La risposta è negativa per entrambi i quesiti e vale per entrambe le aree dirigenziali. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità, per la determinazione della misura dell'indennità di esclusività per ciò che attiene i servizi riconoscibili, si conferma quanto già espressamente indicato nella nota prot. N. 8040 del 26.07.2000 non essendo possibili ulteriori interpretazioni estensive, con la precisazione che, se trattasi di servizi pregressi presso gli enti locali, a suo tempo riconoscibili ai sensi degli artt. 53 e 118 del DPR 384/1990, questi devono essere stati svolti nella stessa disciplina ed in qualifiche dirigenziali.

· Sono da considerare svolti senza soluzione di continuità :

a) I servizi nei quali l'interruzione sia unicamente dipesa dall'intervallo (sabato-domenica), dovuto all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, presso la nuova azienda di destinazione e con questa concordato?

b) I servizi nei quali l'interruzione sia dovuta ad un accordo tra il dirigente e l'azienda che posticipa la presa di servizio agli effetti economici rispetto alla decorrenza giuridica che, invece, rispetta la continuità dei servizi?

A giudizio di questa Agenzia si può ritenere, in via interpretativa, che nelle due ipotesi previste possa ravvisarsi la continuità dei rapporti solo se l'inizio dell'attività - che sarebbe stato continuativo sulla base della lettera di assunzione o di invito alla stipulazione del contratto individuale - sia stato posticipato sulla base di un accordo esplicito tra dirigente ed azienda risultante da prova documentale incontrovertibile.

3. Tavola n. 1 allegata ai CCNL II biennio di entrambe le aree

· Quale valore va attribuito alle tavole n. 1 allegate ai CCNL II biennio di entrambe le aree dirigenziali?

Le tavole n. 1 allegate ai CCNL II biennio di entrambe le aree dirigenziali, con riferimento alla retribuzione di posizione, indicano, ai fini meramente esemplificativi, i minimi contrattuali delle retribuzioni di posizione già previsti dalle tabelle allegato n. 1 dei CCNL 5.12.1996 II biennio economico 1996-1997; né poteva essere diversamente in virtù del fatto che tale voce retributiva è incrementabile nella parte variabile in azienda, sulla base della graduazione delle funzioni e, quindi, nel suo possibile ulteriore sviluppo "sconosciuta" al CCNL (cfr. punti 12 e 15).
I CCNL del II biennio di entrambe le aree rideterminano tali minimi con decorrenza dal 1 febbraio 2001 solo per i beneficiari degli artt. 3 e 4, in conseguenza dell'equiparazione dei dirigenti già di ex IX e X livello.
Le tabelle, con le relative note, ricollegano i minimi contrattuali riferiti alle tipologie degli incarichi degli artt. 56-57 del CCNL 5.12.1996 (area medica e veterinaria) e degli artt. 54-55 (dirigenti degli altri ruoli) a quelle previste dall' attuale art. 27.
Ove le aziende non abbiano conferito incarichi con le denominazioni del precedente contratto, il collegamento dovrà essere effettuato direttamente con le tabelle all. 1 dei CCNL 5.12.1996, II biennio 1996-1997, che fanno, in ogni caso, riferimento alle precedenti posizioni giuridiche del DPR 384/1990.

ERRATA CORRIGE

Area dirigenza RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO CCNL I biennio 1998-1999

· art. 27, comma 10 : le ultime parole "Per la tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato 1" vanno cassate e, pertanto, il comma termina alla data del "5.12.1996".
· La nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, cui si fa riferimento nella dichiarazione congiunta n. 9 è n. 6120/11 e non 6180/11.

ALLEGATO N.1


 


A) I dirigenti medici e veterinari - già di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996 con meno di cinque anni - hanno titolo alla seguente retribuzione di posizione (cfr. nota 8040 del 26 luglio 2000):

 

Parte fissa Parte variabile Totale
422.000 371.000 793.000


B) Tale retribuzione rimane invariata sino al 31 gennaio 2001 fatte salve le seguenti ipotesi:

    1) conferimento da parte dell'azienda di incarico economicamente più rilevante, superato il semestre di prova, in applicazione dell'art. 57, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 (e, quindi, prima del raggiungimento del quinquennio). In tale caso la parte fissa rimane determinata in L. 422.000 e la parte variabile - ferma rimanendo la minima contrattuale di L. 371.000 - è rideterminata dall'azienda in applicazione del principio del valore complessivo della retribuzione di posizione in relazione all'incarico conferito, ai sensi dell'art. 39 del CCNL in esame.

    2) applicazione dell'art. 117 del DPR 384/1990, per maturazione dei requisiti ivi previsti, purchè ciò sia avvenuto entro l'8 giugno 2000. In tale caso viene modificata la parte fissa che sale a L. 2.000.000 mentre quella variabile rimane a L. 371.000.

    3) combinazione delle due ipotesi precedenti, nelle quali, la parte fissa raggiunge il valore di L. 2.000.000 per effetto del punto 2), e la parte variabile - ferma rimanendo la minima contrattuale di L. 371.000 - è rideterminata in applicazione del principio del valore complessivo della retribuzione di posizione in relazione all'incarico conferito, ai sensi dell'art. 39 del CCNL in esame.

C) La retribuzione di posizione dei punti A) e B) per tutti coloro che alla data del 1 febbraio 2001, hanno raggiunto i cinque anni di servizio viene modificata come indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 3 del CCNL dell' 8 giugno 2000, II biennio, sia nella parte fissa, ricondotta a L. 2.000.000, che nella parte variabile. Ciò vale in particolare anche per quei dirigenti indicati nel punto A) che - avendo raggiunto il quinquennio solo tra il 9 giugno ed il 31 gennaio 2000 - non hanno fruito dell'applicazione dell' art. 117 del D.PR. 384/1990, rimanendo per tale periodo con la retribuzione minima indicata nel punto medesimo .

D) Per i dirigenti assunti entro il 5 dicembre 1996 (che, quindi, raggiungono il quinquennio entro il 5 dicembre 2001 ma non al 1 febbraio 2001) la retribuzione di posizione a tale ultima data – parte fissa e variabile – è uguale a quella prevista dall'art. 4 per i dirigenti con meno di cinque anni e si adegua a quella dei commi 1 e 2 dell'art. 3 per la parte variabile entro il 5 dicembre 2001 a maturazione del quinquennio, senza verifica in quanto si tratta di dirigenti di ex IX livello al 5 dicembre 1996, rientranti nella norma di equiparazione.