Comparto: SANITA' Area: Area Dirigenza Medica e Veterinaria Data: 22 ottobre 2002 - Prot. 8757
 
Tipo: Perequazione fondi contrattuali. Art. 9 – comma 3 – CCNL 8.6.2000, Descrizione: Perequazione fondi contrattuali. Art. 9 – comma 3 – CCNL 8.6.2000, biennio economico 2000-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
 

 

22 ottobre 2002 - Prot. 8757

OGGETTO: Perequazione fondi contrattuali. Art. 9 – comma 3 – CCNL 8.6.2000, biennio economico 2000-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
 

                Alla Regione Veneto
                Giunta Regionale
                Direzione Risorse Socio – Sanitarie
                Palazzo Molin – San Polo 2514
                30125 VENEZIA

In esito alla nota prot. n. 48142 del 14 ottobre 2002, si conferma che l'interpretazione degli artt. 3 e 4 del CCNL 8.6.2000 – II Biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria - formulata nella nota stessa appare corretta ed in linea con gli indirizzi applicativi del CCNL e dei chiarimenti già forniti al proposito da questa Agenzia.

A tal fine, si conferma che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del CCNL in questione, ai fini dell'equiparazione, per l'area della dirigenza medica e veterinaria il fondo è incrementato di Lire 6.673.000 medie annue lorde pro-capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996

Tale incremento, frutto di un calcolo medio definito in sede di contrattazione nazionale per l'applicazione non solo dell'art. 3 ma anche dell'art.4 del CCNL (disposizioni che mantengono la distinzione tra la retribuzione di posizione dei dirigenti con più o meno di 5 anni di attività) si basa, inoltre, sull'assorbimento della quota di retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente attribuita, come si deduce chiaramente dai commi 3 e 5 del medesimo art. 3.

Il finanziamento dell'equiparazione a livello nazionale è stato garantito con i risparmi della RIA che servono tanto a colmare la differenza piena della retribuzione di posizione minima esistente tra i dirigenti di ex IX livello e quelli di ex X livello non qualificato (cfr. tabella n. 1 allegata al CCNL 5.12.1996) qualora non incrementata a livello aziendale, quanto ad attribuire l'eventuale conguaglio nel caso di avvenuta attribuzione della variabile aziendale in misura inferiore al raggiungimento del nuovo minimo.

In nessun caso, né implicitamente né esplicitamente, il CCNL ha inteso "azzerare" la retribuzione di posizione variabile aziendale, come si evince chiaramente dalla lettura dei commi 3 e 5, che -nella ipotesi di retribuzione di posizione superiore al nuovo minimo contrattuale - hanno addirittura stabilito che nulla è dovuto.

Diversamente operando, non verrebbero rispettate le modalità di finanziamento nazionale dell'equiparazione concordate con il Comitato di Settore e con le parti firmatarie, già di per sé rese difficili per le aziende per la diversa distribuzione della RIA, al punto di richiedere una previsione contrattuale relativa agli interventi di riequilibrio e perequazione delle risorse a livello regionale (art. 7 del contratto dell'8 giugno 2000, relativo al I biennio).

La richiesta sindacale, scorporando i valori minimi contrattuali della retribuzione di posizione dalla quota di incremento legata alla variabile aziendale, sembra ispirata al mantenimento di questa - in aggiunta al nuovo minimo - senza riassorbimento nella nuova retribuzione di posizione attribuita dall'art. 3 del contratto in esame. Qualora si accedesse alla richiesta si determinerebbe una scopertura nel previsto sistema di finanziamento ( a suo tempo concordato con le Regioni attraverso il Comitato di Settore e positivamente certificato positivamente dalla Corte del Conti) oltre ad un improprio "arricchimento" dei fondi aziendali, in quanto dovrebbe essere richiesta alle Regioni una maggiore quantità di risorse rispetto a quelle previste per garantire l' onere dell'intero conguaglio.

Ciò chiarito, va ora interpretato il reale significato della dichiarazione congiunta n.1 resa dalle parti negoziali. Con essa si è inteso garantire che le ulteriori risorse "fresche" messe a disposizione dal CCNL ( vale a dire, nel II biennio 2000-2001, gli incrementi del 1,10% complessivi previsti dall'art. 9, comma 2, del CCNL ) non fossero utilizzate per la rideterminazione della retribuzione di posizione minima dei destinatari della equiparazione, ma rimanessero nella disponibilità dell'azienda per essere utilizzate a favore degli altri dirigenti, riequilibrando così gli incrementi contrattuali fra le varie categorie.

Di qui la specificazione che alla equiparazione si sarebbe dovuto far fronte solo con le risorse derivanti dalla RIA con il ricorso alla procedura di perequazione regionale ove queste non fossero state sufficienti. Tutto ciò - si ribadisce – nel rispetto dei meccanismi di conguaglio richiamati nell'art. 3 del CCNL in questione, contrariamente a quanto asserito dalle organizzazioni sindacali, al fine di evitare una esponenziale lievitazione della spesa.

Quanto sopra vale anche per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.