Comparto: Accordi quadro Area: Tutto il personale Data: 02/03/2006
Tipo: CCNQ Descrizione: Accordo quadro sul superamento del termine indicato all'art. 2, comma 3, dell'AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.


 




ACCORDO QUADRO SUL SUPERAMENTO DEL TERMINE INDICATO ALL'ART. 2, COMMA 3,
DELL'AQN IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.


 


A seguito del parere favorevole espresso il 7 febbraio 2006 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al rinvio del termine indicato all'art. 2, comma 3 dell'AQN 29/07/1999 in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici e della certificazione positiva resa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte dei Conti, il giorno 2/03/2006, alle ore 11, nella sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro


 
tra:

 




L'ARAN :
nella persona del Presidente – Avv. Guido Fantoni Firmato


e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:


CGIL Firmato

CISL Firmato

UIL Firmato

CONFSAL Firmato

CONFEDIR Firmato

RDB/CUB Non Firmato

CIDA Firmato

COSMED Firmato

CISAL Firmato

USAE Firmato

CGU Firmato

CONFINTESA (con riserva) Firmato

 

      - Visto l'AQN 29/07/99 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
      - Vista la L. 335/95
      - Visto il D.lgs. 124/93 e successive aggiunte e modificazioni
      - Visto il DPCM 20/12/99
      - Visto il DPCM 02/03/01 modificativo ed integrativo del DPCM 20/12/99
      - Visto l'AQN dell'8 maggio 2002 che ha prorogato il termine d'opzione al 31/12/2005
      - Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per l'istituzione dei Fondi pensione complementare per i pubblici dipendenti;
       


viene sottoscritto il seguente accordo sul superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29/07/99 sul TFR e sui Fondi Pensione complementare:



Articolo Unico
Il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall'art. 2, comma 3, dell'AQN 29/07/99, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.