Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Tutto il personale
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Data:
31/05/2001
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Tipo:
Protocollo
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Descrizione:
Protocollo d'intesa sulle linee guida per le procedure di
raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle
prestazioni indispensabili in caso di sciopero |
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA
PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE
DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
In data 31 maggio 2001 , alle ore 12,30
presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :
per l'ARAN : nella persona del Presidente –
Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA
CONFEDIR
COSMED
Al termine della riunione, avvenuta alle ore
13 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo d'intesa sulle
linee guida in oggetto ad eccezione della confederazione RDB – CUB non
intervenuta e CONFEDIR si riserva di sottoscrivere dopo aver consultato i
propri organi:
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA
PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE
DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Gli accordi nazionali di comparto
definiscono le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, le modalità
e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per
l'individuazione dei lavoratori interessati. Tali accordi possono
demandare l'applicazione delle suddette modalità nonché la definizione dei
contingenti di servizio a regolamenti di servizio delle singole
amministrazioni definiti, in sede di negoziazione decentrata, sulla base
di appositi protocolli d'intesa, tra oo.ss. e amministrazioni.
2. In caso di dissenso, da parte delle
organizzazioni sindacali, sulla concreta individuazione delle modalità
relative alla effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei
lavoratori interessati sono attivate le procedure di conciliazione presso
i soggetti competenti in sede locale di cui al comma 2, lettera b)
dell'articolo 2 .
3. Gli accordi collettivi di comparto
definiscono la progressiva gradualità nella durata delle azioni di
sciopero. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata devono essere
effettuati in modo tale da comportare i minori disagi all'utenza e cioè,
di regola, all'inizio o alla fine del turno, tenendo conto di eventuali
fasce protette. Gli accordi collettivi danno applicazione ai suddetti
principi definendo inoltre la durata massima di uno sciopero.
4. In caso di scioperi distinti nel tempo
che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza,
gli accordi collettivi di comparto definiscono l'intervallo minimo congruo
tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della
successiva, tenuto conto delle motivazioni dello sciopero, del soggetto,
del livello sindacale che lo proclama e delle particolarità del comparto.
Art. 2
Procedure di raffreddamento dei
conflitti e tentativo di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di
raffreddamento già previste dai CCNL di comparto.
2. Le parti si impegnano a prevedere, negli
accordi nazionali di comparto sulle prestazioni indispensabili in caso di
sciopero, procedure di conciliazione che si basino sui seguenti principi e
regole minime comuni:
a) I tentativi di conciliazione, in
caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il
Ministero del Lavoro.
b) Se la controversia è locale, i soggetti
competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti
dall'art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge
83/2000. Agli accordi collettivi di comparto è demandata l'indicazione
di eventuale altra autorità competente ove ciò sia necessario per
garantire la terzietà del soggetto conciliatore rispetto alle parti in
controversia.
3. In caso di insorgenza di una
controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno
sciopero, i soggetti di cui al comma 2 , lettera a) o b), entro un breve
periodo di tempo, definito negli accordi nazionali di comparto, decorrente
dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi
della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta
della procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I
medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle
amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile
conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi
entro un ulteriore breve periodo dall'apertura del confronto sempre
definito dagli accordi nazionali di comparto , decorso il quale, il
tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge
n.83/2000. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di
cui al comma 2 lettera a) o b) non abbiano provveduto a convocare le parti
in controversia entro il termine, stabilito dagli accordi nazionali di
comparto, che decorre dalla comunicazione scritta dello stato di
agitazione.
4. Le parti concordano che il periodo
complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 sia indicato
negli accordi di comparto sulle prestazioni indispensabili e abbia
complessivamente durata congrua in relazione alla composizione della
controversia. Per la contrattazione integrativa si tiene conto delle
procedure di raffreddamento previste dai CCNL di cui al comma 1.
5. Del tentativo di conciliazione di cui al
comma 3 viene redatto verbale che , sottoscritto dalle parti, è inviato
alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà
contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi
dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000
. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del
mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali. Le revoche dello stato di agitazione non
costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2 comma
6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 anche nel caso in
cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte
datoriale.
6. Fino al completo esaurimento, in tutte le
loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono
iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle
materie oggetto della controversia.
7. In caso di proclamazione di una seconda
iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del
medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o
revoca della precedente azione di sciopero, entro cui non sussiste obbligo
di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale periodo è
definito dagli accordi nazionali di comparto in relazione alle loro
specificità e alle esigenze dell'utenza.