Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Tutto il personale
|
Data:
29/07/1999
|
Tipo:
CCNQ |
Descrizione:
Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e
di previdenza complementare per i dipendenti pubblici |
ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
A seguito del parere favorevole espresso
dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore di cui all'art
.46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata
in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro Nazionale
attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della
legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare, nonché
della certificazione positiva della Corte dei Conti sull'attendibilità dei
costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno
29 luglio 1999,
alle ore 16.00, si è svolto l'incontro tra:
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)
- nella persona del Presidente, prof. Carlo
Dell'Aringa ....................................
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni sindacali:
CGIL
....................................................................
CISL
....................................................................
UIL
....................................................................
CONFSAL
....................................................................
CISAL
....................................................................
CONFEDIR
....................................................................
RdB/CUB
....................................................................
CIDA
....................................................................
UGL
....................................................................
COSMED
....................................................................
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici
dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma
dell'art. 45, c. 3 del D. Lgs n. 29/1993 come modificato dal D. Lgs n.
396/97.
Accordo quadro nazionale
per l'attuazione delle disposizioni
della legge n. 335/1995 e successive
in materia di trattamento di fine
rapporto
e di previdenza complementare per i
pubblici dipendenti.
Premessa
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali
concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi
contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto
regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché
l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano
aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale,
da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente
DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995,
attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione
alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124
e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n.
335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore
teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del
privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende
forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del
sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente
Accordo
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni.
Capo I
Il TFR
Art. 2
Modalità applicative e decorrenze della
disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla
data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7,
della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica
quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento
di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1
gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore
del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i
dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data
del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare
l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997
richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque
denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per
l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio
contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le
parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno
l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di
fine servizio.
1. In ottemperanza a quanto stabilito
dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione
per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone
necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire
nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza
complementare - l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice
civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell'opzione le
quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art.
2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già
maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante
sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato
secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la
liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR
successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art.
2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata
fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi
gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa
fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti
predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative
gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non
iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti
di appartenenza.
Art. 4
Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola applicando i criteri
previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della
retribuzione:
a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa
speciale;
c) la retribuzione individuale di
anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili
ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata
ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno
essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la
finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi
andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di
bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale
saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei
settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base
di riferimento.
Art. 5
Soggetti pubblici competenti
1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni
INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà
effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della
cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del
codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti
di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il
predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6
Effetti sulla retribuzione del
passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio
dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai
dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal
pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si
applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5%
della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e
dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del
contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini
fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della
retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali
secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei
confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la
retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del
contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in
misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento
figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR,
ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa
salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1
e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla
data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art.
2, comma 1.
Art. 7
Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo
determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del
DPCM di cui all'art. 2,
comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in
conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i
dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle
norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato
svolti precedentemente alla predetta data.
1. Per gli enti il cui personale non è
iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i
quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base
retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37
del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto
dall'art. 6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali
vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono
mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1,
comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme
quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale
destinatario.
3. Le condizioni per l'armonizzazione
pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di
contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della
finanza pubblica.
Capo II
FONDI PENSIONE
Art. 9
Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla costituzione di
Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà
dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione
individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi
di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero
ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi
stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di
applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle
indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di
area.
1. Saranno associati ai Fondi pensione i
dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti
dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all'art.
2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma
56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in
vigore del predetto DPCM i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11
Norme sul finanziamento dei Fondi
pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di
TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio
alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996
fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui
all'art. 2, comma 1, non
sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo
del TFR medesimo.
2. Per i dipendenti assunti a far tempo
dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali
chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR
successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi
medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di
cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200
miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della
legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo
stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di
accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di
rendimento previsto all'art. 12.
5. Nell'accantonamento del TFR non saranno
computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle
gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione
per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art.
2, comma 3, con gli effetti di cui all'art.
3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge
n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di
riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque
denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà
rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La
stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei
lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi
precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse
secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di
contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la
somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge
n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi
pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di
contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via
transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni,
il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto
della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in
servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di
istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma
stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200
miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei
dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con
riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate
in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12
Conferimento ai fondi pensione del
montante maturato
1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per
i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo
pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando
un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti
pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di
fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra
quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale
non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione
e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati
dall'ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le
parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si
applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti
pubblici.
Art. 13
Procedure per la costituzione dei fondi
pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire
secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive
modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive
modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva,
modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà
assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette
disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo,
definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione,
elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del
numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di
partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo,
individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle
prestazioni.
Art. 14
Norme relative agli enti pubblici non
economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici e per
gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà
attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
1. La prima verifica sul consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del
presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del
presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le
parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.
Dichiarazione congiunta tra le parti
Le parti convengono sulla necessità di
ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse
strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo
restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie
necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi
medesimi.
NOTA A VERBALE
RdB
In riferimento all' accordo nazionale per
l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza
complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione
sindacale formula la seguente dichiarazione:
- l'articolato proposto dall' ARAN non
corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare
tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla
previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento
retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non
onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall'
art. 2120 c.c. per
i lavoratori privati;
- non è previsto per i suddetti lavoratori
il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non
definita;
- le fonti di finanziamento della previdenza
complementare a carico del datore di lavoro-Amministrazione Pubblica sono
insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa
integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico
pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
- con recentissima legge del 17/5/99 n. 144
(collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro
il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono essere
istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli
enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente
soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa.
In merito
a tale questione si ritiene che
si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto
trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine servizio senza
alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive
diverse dal restante personale del Pubblico Impiego.
In questo quadro la RdB esprime il proprio
dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione
dell'accordo poiché non salvaguarda il potere di acquisto della
retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei
trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-CISL-UIL
CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo sulla
trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della
previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l'intesa
raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore
pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso
l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
Per questo le sottoscritte OO.SS. sono
impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima
finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze
sottolinea l'urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza
integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l'onere di
una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del
lavoro.
NOTA A VERBALE
CONFSAL
La delegazione della CONFSAL dichiara che la
sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente
dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di
quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto alla presente sottoscrizione non
può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di rinuncia a
contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di
regolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate
disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, nonché
indebita compressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e
di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità
istituzionali dell' accantonato retributivo.
In particolare a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, si conferma l'impegno per ottenere il
riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le stesse
modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello
stanziamento per la previdenza complementare.
Per quanto riguarda gli istituendi fondi
pensione, di cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni
economiche dei lavoratori, la CONFSAL è impegnata a definire norme
statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti
di gestione efficienti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CIDA-CONFEDIR
Le sottoscritte Confederazioni nel
condividere il principio di dar vita a un numero ristretto di Fondi di
previdenza complementare riaffermano il proprio convincimento di prevedere
un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica, separato da quelli del
personale di comparto, da definire in modo uniforme nei quattro contratti
delle aree dirigenziali.
NOTA A VERBALE
UGL
Pur permanendo le perplessità più volte
evidenziate, questa O.S. intende apporre sull'ipotesi di accordo, una
firma tecnica, stando la totale sicurezza che l'istituto in via di
costituzione rimane legato alla volontarietà dei singoli per l'adesione
allo stesso.
Si lamenta comunque l'inadeguatezza dei
fondi stanziati e che la nostra richiesta, più volte espressa,
sull'adeguamento alla normativa privata non sia stata completamente
raggiunta in special modo sul nodo delle anticipazioni.