Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Dirigenti
|
Data:
27/02/2001
|
Tipo:
CCNQ |
Descrizione: CCNQ
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 -
2001 |
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO
2000 - 2001
A seguito del parere favorevole espresso in
data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di
settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle
aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonché della certificazione della
Corte dei Conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle
ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN
nella persona del Presidente f.f. Avv. Guido
Fantoni .........................................
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL………….......firmato………
CGIL………………firmato………
UIL…………...……firmato………
CIDA………………firmato………
CONFEDIR….......non..firmato...…
COSMED……….…firmato………
Al termine della riunione le parti, ad
eccezione della…CONFEDIR...,
dopo aver dato corso alla correzione dell'
errore materiale relativo
all'art.2 comma 3 nel quale vanno
eliminate le parole "salvo quanto previsto dal comma 4", prendono atto in
relazione all'art. 6, comma 6 dell'accordo medesimo della esatta
denominazione delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative con conseguente modifica della dizione nelle relative
tavole:
l'organizzazione CGIL nell'area I – comparti
Ministeri e Aziende- e nelle aree II e III è CGIL FP;
l'organizzazione CISL nell'area I – comparti
Ministeri e Enti Pubblici non economici – e nell'area II è CISL FPS,
nell'area I – comparto Aziende è CISL Aziende, nell'area I – comparto
Università è CISL Università, nell'area III è CISL FPS-COSIADI ;
l'organizzazione UIL nell'area I – comparto
Ministeri è UIL PA, nell'area I – comparto Aziende è UIL Aziende, nelle
aree II e III è UIL FPL, nell'area IV è "FEDERAZIONE MEDICI" aderente alla
UIL;
l'organizzazione ASSOMED – SIVEMP nell'area
I – comparto Ministeri è FEDERAZIONE ASSOMED – SIVEMP;
l'organizzazione CIDA nell'area I – comparto
Aziende è CIDA/FENDEP AZIENDE;
le parti prendono altresì atto in relazione
all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il Tribunale di Roma con
ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalla
organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area II.
Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva intervenuta
nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di
riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra
le organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa
assegnate con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9.
Relativamente al citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che
continua ad essere ammessa con riserva solo la organizzazione sindacale
ANPO nell'area IV della dirigenza medico veterinaria;
hanno sottoscritto l'allegato Contratto
Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel
biennio 2000-2001.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO
2000 - 2001
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica alle
associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e
sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998,
n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29,
ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti,
prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di
cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione
dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 25 novembre 1998, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione " aree
di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in
"aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato,
integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è
indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato di tale decreto è
pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità
di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. Il CCNQ del
25 novembre 1998, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato
come CCNQ del 25 novembre 1998.
5. . Sono considerate rappresentative le
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono
quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nel testo del
presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali
rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì,
ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative
aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si
intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
6. Con il termine "amministrazione" sono
indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque
denominate.
DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE
SINDACALI
ART. 2
Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali,
per la durata del presente contratto, è pari a n. 124 e costituisce il
limite massimo dei distacchi fruibili in tutti le aree dalle associazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito
nell'ambito di ciascuna area secondo la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le
modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di
cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Per il secondo biennio economico di
contrattazione 2000 - 2001 sono rappresentative nelle aree dirigenziali ai
sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali di cui alle
tabelle dal n. 2 al n. 5, che avranno valore sino al successivo
accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 – 2005
– primo biennio economico 2002 – 2003.
ART. 3
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo
dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ
del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
2. In attesa che la rappresentanza
sindacale dei dirigenti delle aree negoziali venga disciplinata, in
coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.
3. I permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione, pari a 90 minuti per dirigente in servizio, al netto dei
cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad
un valore pari a n. 67 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio. Tra i dirigenti in servizio presso
l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in
posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto scuola, in attuazione del
CCNQ del 9 agosto 2000 di modifica della definizione delle aree di
contrattazione, con l' istituzione dell' area della dirigenza scolastica,
un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà
utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata
area.
5. I permessi di spettanza delle
organizzazioni sindacali sono ripartiti nella sede decentrata tra quelle
rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle
modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli
accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in
ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni
sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi
rimanendo i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.
ART. 4
Cumuli
1. Le associazioni sindacali con il presente
contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti sino
ad un massimo di n. 23 minuti per dirigente in servizio, per tutte le aree
della dirigenza pari a n. 35 distacchi.
2. I n. 10 distacchi previsti per l'area
della dirigenza scolastica dall'art. 3 comma 4 saranno attivati con
l'individuazione dei soggetti rappresentativi e ripartiti con apposito
accordo
da stipularsi entro il mese di novembre 2000
al fine di non creare disservizio agli istituti scolastici .
3. Il contingente dei permessi cumulati del
comma 1 è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni
sindacali rappresentative oltre al contingente complessivo dei distacchi
di cui alla tabella allegato n. 1 per un totale complessivo di n. 159
distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate
dal n. 2 al n. 5. Nella tabella n. 6 sono indicati i distacchi cumulati
che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a
disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi
direttivi statutari
1. Sono confermati i permessi per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del
CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti
degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n.
56.346 ore, di cui n. 14.265 riservate alle confederazioni - tenuto conto
delle annotazioni della tabella n. 7 - e n. 42081 alle organizzazioni di
categoria rappresentative nelle aree di cui al presente accordo, ripartite
sulla base delle tabelle allegate dal n. 8 al n. 11.
3.
Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del
7 agosto 1998.
ART. 6
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il
biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi
e quelle dei permessi di cui agli artt. 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un
nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentatività delle
associazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003
(relativo al quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto
le parti confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o
procederanno alla loro riduzione.
3. In caso di cambiamento dei soggetti
sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della
rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi
di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai
precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di
stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a
ciascun biennio economico.
4. In tale ipotesi i contingenti dei
permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al
subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni
temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa
nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate quali
rappresentative e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi
in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle
amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico delle ore di permesso non spettanti .
5. Le parti prendono atto che nell'area II
della dirigenza delle regioni-autonomie locali e nell'area IV della
dirigenza medico veterinaria, nell'ordine, le organizzazioni sindacali
CSA, aderente alla CISAL e l'ANPO sono ammesse con riserva, in attesa
dell'esito del giudizio pendente di cui si terrà conto all'atto della
stipulazione finale del presente accordo con la eventuale correzione
qualora essi non siano favorevoli alle organizzazioni interessate nelle
tavole nn. 3, 5, 9 e 11.
6. Eventuali cambiamenti delle
organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto
derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in
considerazione ai fini della denominazione purché intervenuti prima della
stipulazione definitiva del presente contratto.
7. Per tutto quanto non previsto dal
presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto
1998 , come integrato dai CCNQ del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999,
fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del
presente contratto.