Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Tutto il personale
|
Data:
27/01/1999
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Tipo:
CCNQ |
Descrizione: CCNQ
integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e
prerogative sindacali |
A seguito del parere favorevole espresso in
data 18 dicembre 1998, dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di
Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D. Lgs. 29/93 modificato ed
integrato dal D. Lgs. 396/97 e dal D. Lgs. 80/98, sul testo del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro integrativo e correttivo del
CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, siglato
in data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei
conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Contratto
Collettivo Nazionale Quadro e sulla compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore 16.00,
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N)
Al termine della riunione le parti
sottoscrivono l'allegato contratto.
Per l'ARAN il presidente prof. Carlo
Dell'Aringa __________________
ed i rappresentanti delle Confederazioni
sindacali:
CISL________________________________
CGIL________________________________
UIL__________________________________
CONFSAL____________________________
CISAL________________________________
CONFEDIR___________________________
CIDA________________________________
COSMED_____________________________
UGL_________________________________
RdB/CUB______________________________
ART. 1
OGGETTO DEL CCNQ
1. Il presente contratto è stipulato in
attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del
contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato
il 7 agosto 1998 e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di
alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori
materiali riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il
relativo contratto è citato con la dizione "CCNQ del 7 agosto 1998".
ART. 2
CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. L'art.
5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i
distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni ed indicati nella tabella
n.10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime
confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i
comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di
categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
2. Ad integrazione dell'art.
12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le
confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli
accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto
possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i
comparti.
3. I primi due periodi dell'art.
14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto sono così sostituiti:
"Nel rispetto delle quote complessive dei
distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al
singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della
dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione
può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area — le
quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda
anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa
sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla
confederale tra di loro".
4. Al fine di una corretta applicazione
dell'art.
14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal comma
precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza
delle autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la
compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua
stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle
allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi
e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della
dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998.
5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo decorre dall' 8 agosto 1998, data di efficacia del
CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 3
CONFEDERAZIONI AMMESSE AI CONTRATTI
COLLETTIVI QUADRO
1. Dopo la stipulazione del
CCNQ del 7 agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze
degli accertamenti della rappresentatività, le confederazioni ammesse alle
trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale dei
comparti, in quanto presenti in due o più di essi ai sensi dell'art. 47
bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dai
d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, sono indicate nella
tabella allegato 21 del presente contratto.
ART. 4
CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONIE RETTIFICA
DI ERRORI MATERIALI
1. In conseguenza dei cambiamenti
intervenuti nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel
verbale di sottoscrizione del
CCNQ del 7 agosto 1998 per effetto delle diverse scelte operate dalla
associazione sindacale UGL, nonché della verifica di errori materiali, le
parti prendono atto che:
a) l'esatta denominazione
dell'organizzazione sindacale "Coordinamento Sindacale Autonomo"
(C.S.A.) nei comparti sottoindicati è la seguente:
Enti pubblici non Economici
(tab. 3 e 14): C.S.A. di Cisal\Fialp
(Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne,Confail, Confill par.) ;
Sanità (tab. 6 e 17) : C.S.A. di Cisas
Sanità (Cisas Sanità, Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan Cisal),
Confill Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi) ;
Università (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal
Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill
Un.-Cusal,Tecstat Usppi) ;
Aziende (tab. 4 e 16) : C.S.A. (Cisal
V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi,
Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la
denominazione C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome,
Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal) ;
b) nel comparto Ricerca (tab. 8) : vanno
cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi — Fenarp —Fasil,
UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra le
organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;
c) nel comparto Enti pubblici non
economici (tab. 3) :la federazione CONFSAL -UGL aderisce alla UGL e non
alla CONFSAL;
d) nel comparto Regioni - Autonomie locali
(tab. 5 e 15) : tra le sigle sindacali che fanno parte della FNEL va
inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale SAL ; l'esatta
denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm) è
DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);
e) nel comparto Sanità (tab. 6 e 17) :la
Federazione "Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la
denominazione "Fials-Confsal-Sanitá" che aderisce alla Confederazione
Confsal;
f) nei comparti Enti Pubblici non
Economici (tab. 3 e 14), Ricerca (tab. 8 e 18) e Università (tab. 9 e
20), relativamente alle organizzazioni sindacali, la UIL va
correttamente denominata "UIL P.A." e non "UIL DEP" o " UIL FURG".
g) nei comparti Ministeri (tab. 2, ), Enti
Pubblici non Economici (tab. 3), Aziende (tab. 4) e Ricerca (tab. 8),
relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla "RDB" va
sostituita con la sigla RDB — CUB"; nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16,
relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB
Statali, RDB Parastato ed RDB Aziende senza la sigla "CUB".
h) nell'art.
9, comma 5 le parole "determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5"
vanno sostituite con le parole "determinato ai sensi dell'art. 8, comma
2".
i) nel comparto ricerca la denominazione
corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è . UNIRI (Anpri
/Epr - CIDA)
2. Le tabelle allegate al
CCNQ del 7 agosto 1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente
articolo, sono sostituite da quelle allegate al presente contratto con la
medesima numerazione e decorrenza 8 agosto 1998.
1. Le norme sulla rappresentatività previste
dal d.lgs. 29/1993, come modificato ed integrato dai d.lgs. 396/1997 ed
80/1998 trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il
rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti
degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto.
2. L'accertamento della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali al fine suddetto e di competenza degli enti
medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN.
3. L'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il
7 agosto 1998 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti
enti.
Le elezioni saranno indette entro tre mesi
dalla data di efficacia del presente contratto.
4. Rimangono fermi in capo alle associazioni
sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei
commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed
area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.
1. Le parti concordano le seguenti ulteriori
modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto
1998:
a) il comma 5 dell'art.
10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel
caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale
o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista
per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".
b) l'art.
16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la
seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono
tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10,
comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative
che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di
amministrazione".
2. I permessi di cui all'art.
11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei
limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle
riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate .
3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla
lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art.
10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono
essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art.
7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part -
time previste dall'art.
7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la
sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è
consentita.
4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto
previsto nell'art.
8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81
minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'
ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle
organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli
ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto.
I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle
organizzazioni Sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di
cui all'art.
9 commi 2 e 3 del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennnaio 1999 il
monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45
minuti per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di
comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed
alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti
alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni.
Qualora le richieste di distacco di cui al
presente comma non possano essere attivate per il presente anno
scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la
trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di
fruizione- in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla
tabella n. 22.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L'ARAN e le Confederazioni Sindacali si
danno reciprocamente atto che i permessi ed i distacchi previsti
dall'apposito accordo aziendale ICE sono da considerarsi aggiuntivi a
quelli previsti dall'accordo quadro del 7 agosto e vanno pertanto a
sommarsi, a seguito della legge 68\1998, alle prerogative previste dal
citato accordo per il Comparto Enti Pubblici non Economici e continueranno
ad essere fruiti dalle organizzazioni cui attualmente spettano.