Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Dirigenti
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Data:
23/09/2004
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Tipo:
CCNQ |
Descrizione:
Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005
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ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE
DELLA DIRIGENZA
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12.30,
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali
nelle persone di:
per l'ARAN:
il Presidente, Avv. Guido Fantoni Firmato
per le Confederazioni sindacali:
CGIL Firmato
CISL Firmato
UIL Firmato
CIDA Non firmato
CONFEDIR Firmato
CONFSAL Firmato
COSMED Firmato
Al termine della riunione le parti, con la
sola eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo
quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005.
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE
DELLA DIRIGENZA
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi
previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. I comparti richiamati nei successivi
articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18
dicembre 2002.
ART. 2
Determinazione delle autonome aree di
contrattazione collettiva
1. I dirigenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello
dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono
raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
-
Area I: dirigenti del comparto
dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
-
Area II:
dirigenti del comparto Regioni e
Autonomie locali.
-
Area III: dirigenti dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del
Servizio sanitario nazionale.
- Area IV:
dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed
odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.
-
Area V: dirigenti dei comparti
Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
- Area VI:
dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.
- Area VII:
dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione.
- Area VIII:
dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 3
Disposizioni particolari
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della
legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non
economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di
ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione,
rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.
2. Nei contratti collettivi nazionali delle
aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l'unicità del contratto,
le parti potranno valutare l'opportunità di una articolazione della
normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.
ART. 4
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi
di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere
successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di
contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure
contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art . 41, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 5
Norma programmatica
1. I dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 18, comma 8 del
decreto legislativo 502 del 1992 (indicati nella parte II dell'ipotesi di
CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6
maggio 2004)
tutti appartenenti all'area dirigenziale I,
a seguito dell'istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei
propri dirigenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165
del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002 nonché dell'art. 1,
comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in
apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati
dirigenti.
ART. 6
Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce
integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle
aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9
agosto 2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 2, comma 1, le
parti evidenziano che nel ruolo sanitario dell'area III è compresa la
dirigenza delle professioni sanitarie istituita con legge 251 del 2000 e
regolata dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale
VII, al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale avente
caratteristiche omogenee, le parti
sollecitano,
un intervento normativo per
l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale anche
del personale medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato
nella categoria EP del comparto Università) addetto all'assistenza nei
policlinici universitari convenzionati con il SSN. Ciò in analogia a
quanto già verificatosi per i professionisti degli enti pubblici ed i
ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ai sensi dell'art. 40,
comma 2 del d.lgs 165 del 2001, come integrato dall'art. 7 comma 4 della
legge 145 del 2002.
Firmato
DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale
VII, la CISL, la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta
nella dichiarazione congiunta n. 2 circa l'inserimento in separata sezione
della predetta area dirigenziale sia estesa anche al personale medico,
professionista e amministrativo equiparato alla dirigenza del SSN ai sensi
dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, nonché a tutto il personale inquadrato
nella categoria EP.
Firmato CISL UIL CGIL
Con riferimento all'art. 2, comma 1, area
dirigenziale VII, e all'art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni
sollevate al tavolo negoziale in merito alla collocazione in due diverse
sezioni dei professionisti degli Enti pubblici e dei ricercatori degli
Enti di ricerca.
La decisione di separare i suddetti
professionisti è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 40,
comma 2, del dlgs 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 4, della
legge 145/2002, che sancisce in modo inequivocabile che i professionisti
degli Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi degli Enti di
ricerca, compresi quelli dell'Enea, costituiscono, in unica separata
sezione, unitamente alla dirigenza, un'area contrattuale autonoma.
E' quindi arbitrario quanto deciso
nell'ipotesi di accordo sulla collocazione dei professionisti, dei
ricercatori e tecnologi in autonome sezioni, cioè in diverse e plurime
sezioni di contratti della dirigenza.
Firmato CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Dirigenti degli Uffici Stampa
Nonostante la posizione contraria dell'Aran
e delle altre Confederazioni, la Confedir è fermamente convinta che le
modalità di applicazione dell'art. 9 della legge 150/2000 debbano essere
urgentemente definite nell'ambito di accordi quadro confederali:
l'opposizione ad inserire tale clausola nel presente accordo è un chiaro
indice della volontà di non voler riconoscere - neanche per il personale
dirigente operante negli Uffici stampa – una specificità contrattuale.
La Confedir opererà per proporre specifiche
normative nell'ambito dei diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro
dirigenziali.
Firmato CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Composizione delle aree
La Confedir conferma la propria contrarietà
sulla composizione dell'area VI, che unisce i dirigenti delle Agenzie
Fiscali con quelli degli Enti pubblici non economici; a riguardo, sulla
base del decreto legislativo 300/1999, si ritiene che i dirigenti delle
Agenzie Fiscali debbano essere ricompresi in un'area autonoma in analogia
a quanto operato nei confronti dei dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Inoltre, anche in relazione agli imminenti
sviluppi legislativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la propria contrarietà a
mantenere i dirigenti di tale Amministrazione in un'area contrattuale
comune con i dirigenti ministeriali, ritenendo che essi debbano essere
collocati in un'area autonoma in coerenza con la tendenza legislativa.
Firmato CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR e
COSMED
Dirigenti Sanitari in servizio presso il
Ministero della Salute
La Confedir e la Cosmed ritengono che la
definitiva collocazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, dei
dirigenti sanitari individuati dal comma 8 dell'art. 18 del dlgs 502/1992,
nell'ambito dell'Area contrattuale I, consenta di affrontare i prossimi
contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti ministeriali con
maggior chiarezza ed uniformità, senza ricorrere a successive sequenze
contrattuali o sezioni differenziate.
Firmato CONFEDIR e COSMED