Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
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Data:
18/12/2002
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Tipo:
CCNQ |
Descrizione: CCNQ
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003
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CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,30 ha
avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle
persone di:
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL |
Firmato |
CISAL |
Firmato |
CISL |
Firmato |
CONFSAL |
Firmato |
RDB CUB |
Firmato |
UGL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
USAE |
Firmato |
All'inizio della riunione le parti prendono
atto dei seguenti errori materiali:
1) all'art. 4, comma 2 le parole «alla
tavola allegato n. 1» sono sostituite con le parole «all'art. 2 comma
1», errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei
Conti;
2) all'art. 5, comma 3 le parole
«distacchi di loro pertinenza» - ripetute per mero errore materiale in
quanto le agibilità sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 -
sono sostituite con la parola «citato».
Le parti prendono, altresì, atto delle
correzioni da apportare sul testo in relazione al verbale della riunione
del 26 novembre 2002 durante la quale sono state comunicate le modifiche
richieste dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'Ipotesi
di accordo.
Infine, le parti prendono atto che, ai sensi
dell'art. 7, comma 4 del presente contratto, la denominazione della
organizzazione sindacale FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) è divenuta FSI
con conseguente modifica della dizione nelle tavole n. 10 e n. 24.
Terminati tali adempimenti le parti sottoscrivono l'allegato Contratto
Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi
alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio
2002-2003.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate
nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei
comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti
procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui
contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in
sostituzione dei vigenti CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in
attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.
3. Nel presente contratto la dizione
"comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è
semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del
personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il
7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla
RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7
agosto 1998".
Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il
CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi
dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5.
Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto
sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni
rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di
associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e
le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono
indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque
denominate.
CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative
sindacali
ART. 2
Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente storico dei distacchi
sindacali è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi
fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art.
1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il contingente dei distacchi di cui al
comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole
allegate da n. 2 a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di
nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale -
AFAM -).
3.
Il contingente dei comparti di
nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti
di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà
soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le
agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente
contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto
Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare
in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di
loro pertinenza.
Tale facoltà viene esercitata da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole
allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene
data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'ARAN.
4. Sono confermati i criteri circa le
modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di
cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la
precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001, per
garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle
Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi
disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di
rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già
intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Per il quadriennio normativo di
contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono
rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art.1, comma 5, le
organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali
tavole avranno valore sino al successivo accertamento della
rappresentatività valido per il secondo biennio economico 2004–2005.
ART. 3
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo
dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90
minuti per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al
comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. In ogni amministrazione, escluse quelle
del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza
delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli
previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU
del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i
dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno
conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto Scuola i permessi di cui al
comma 1
di competenza delle organizzazioni sindacali
rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b)
e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2,
sono fruibili dalle stesse nella
misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3.
5. I permessi di spettanza delle
organizzazioni sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede
decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate
nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
6. Per quanto riguarda le Agenzie fiscali,
in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle
singole Agenzie le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono
in modo unitario secondo le modalità in atto.
ART. 4
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei
permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni
sindacali
con il presente contratto,
concordano di cumulare i permessi
sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998
nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per
dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per
dipendente in servizio per il comparto Scuola, come definito dai CCNQ
del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale
per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno
scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine
delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che
unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle
elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998.
2. Il contingente dei permessi cumulati
del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi ed è ripartito, in
via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente
contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2
comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La
ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n.
12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la
ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione
delle rispettive confederazioni.
ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi
direttivi statutari
1. E' confermato il contingente dei permessi
per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del
CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti
degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da
n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n.
385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di
cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n.
15 al n. 26.
3. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è
costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha
valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio
2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti
comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni
sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è
consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa
rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nonché per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi
dell'art. 11 citato. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole
allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene
data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Sono confermate tutte le modalità di
utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998,
come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare
le Confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i
permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei
comparti ove queste non siano rappresentative.
ART. 6
Disposizioni particolari per il
comparto scuola
1. Nel comparto Scuola, il termine del 30
giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 per
consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni
sindacali, è sostituito - in prima applicazione del presente contratto -
dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto
alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio
dell' anno scolastico 2002 – 2003. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno
comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti
attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla
sigla della stessa;
2) gli incrementi dei distacchi loro
spettanti rispetto ai vigenti CCNQ (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19
giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative
dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la
sottoscrizione del presente contratto.
2. Nel comparto Scuola, a regime, per il
personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di
assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno
di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere
oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare
alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. All'art. 16, comma 1, lettera B) del CCNQ
del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto
Scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea
è aggiunto il seguente periodo:
"Nella singola istituzione scolastica, nel
periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del
principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei
permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite
massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere
diversamente modulato previo accordo tra le parti".
ART. 7
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il
quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico
2002-2003.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e
quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal
giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno
valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio
economico 2004 – 2005.
3. All'art. 6, comma 3 del CCNQ del 27
gennaio 1999 è aggiunto il seguente periodo:
"Con esclusione del comparto scuola e nel
limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del
CCNQ del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità
possa effettuarsi il cumulo del distacco part – time retribuito con
l'aspettativa non retribuita".
4. Eventuali cambiamenti avvenuti con
riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
- purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati
nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
5. Per tutto quanto non previsto dal
presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto
1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del CCNQ
del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste,
completamente sostituite da quelle del presente contratto.