Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
18/12/2002
|
Tipo:
CCNQ |
Descrizione: CCNQ
per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
2002 - 2005 |
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,00 ha
avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle
persone di :
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL |
Firmato |
CISAL |
Firmato |
CISL |
Firmato |
CONFSAL |
Firmato |
RDB CUB |
Firmato |
UGL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
USAE |
Firmato |
Al termine della riunione viene sottoscritto
l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei
Comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
ART. 1
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti
collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
ART. 2
Determinazione dei comparti di
contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti
comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale delle Agenzie
fiscali;
B) Comparto del personale delle
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
C) Comparto del personale degli Enti
pubblici non economici;
D) Comparto del personale delle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
E) Comparto del personale delle
Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
F) Comparto del personale dei Ministeri;
G) Comparto del personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
H) Comparto del personale delle Regioni e
delle Autonomie locali;
I) Comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale;
L) Comparto del personale della Scuola;
M) Comparto del personale dell'Università.
ART. 3
Comparto del personale delle Agenzie
fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall'Agenzia del demanio;
- dall'Agenzia delle dogane;
- dall'Agenzia delle entrate;
- dall'Agenzia del territorio.
ART. 4
Comparto del personale
delle Amministrazioni autonome dello
Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
ART. 5
Comparto del personale degli Enti
pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente
dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge
9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso
l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione
di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori
enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza
dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di
previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e
relative federazioni, consigli e collegi
nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4.
ART. 6
Comparto del personale
delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall'Accademia nazionale di danza;
- dall'Accademia nazionale di arte
drammatica;
- dagli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli
Istituti musicali pareggiati.
ART. 7
Comparto del personale
delle Istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1,
lettera E) comprende il personale
dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e
di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge
20 marzo 1975, n.
70 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina
sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e
sperimentazione agraria e talassografici;
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e
l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;
- dal Consorzio per l'area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
- dall'Istituto nazionale di fisica della
materia (INFM);
- dall'Istituto papirologico «G. Vitelli»
di Firenze;
- dall'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi
sono confluiti);
- dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- dall'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);
- dall'Istituto nazionale di ottica
applicata (INOA) (così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381 e già compreso nella tabella di cui al primo
alinea col nome Istituto nazionale di ottica);
- dall'Istituto di studi ed analisi
economica (ISAE);
- dall'Istituto nazionale di oceanografia
e geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall'art. 7 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste);
- dall'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito - a norma dell'art. 1, comma
1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio
vesuviano);
- dal Centro per la formazione economica e
politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e
ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno);
- dal Museo storico della fisica e centro
di studi e ricerche «Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via
Panisperna);
- dall'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE);
- dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione (INVSI).
ART. 8
Comparto del personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri
(ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- il personale delle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese
nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
- il personale in servizio nella provincia
di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- il personale dipendente dal Centro
interforze studi applicazioni militari (CISAM).
ART.
9
Comparto del personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 10
Comparto del personale delle Regioni e
delle Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici
dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case
popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i
cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dai Consorzi, associazioni e comprensori
tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro
pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni
agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse
partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti
collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Autorità di bacino, ai sensi della
legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall'Agenzia per la gestione dell'albo
dei Segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari
comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto
Regioni-Autonomie locali.
ART. 11
Comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni
sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a
prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la
protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
ART. 12
Comparto del personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato
delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo
di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
ART. 13
Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei
professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti
amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie
e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art.
2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze
motorie (ex ISEF) di Roma.
ART. 14
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi
di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere
successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al
presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40,
comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Nei contratti collettivi nazionali di
lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento,
potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa
contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni,
peraltro, già in essere nei CCNL.
3. Per il personale dei settori misti, ove
operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei
comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori
caratterizzati da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi
ambiti di rappresentanza – ravvisano l'opportunità di realizzare
omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali
(ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi
di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti
dei soggetti competenti delle rispettive trattative.
4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti
pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data
coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del
personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al
personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base
del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello
Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con
apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per
regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto
personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del
comma 4 troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il
CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio
del personale da un comparto all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso
dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM
dal comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto
Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le
specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti
del rapporto di lavoro del relativo personale.
7. Nei contratti collettivi nazionali di
lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'Università,
per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517,
saranno previste, con carattere
di reciprocità,
norme di raccordo per quanto attiene la
composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della
contrattazione integrativa.
ART. 15
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo
sostituiscono integralmente quelle contenute nei Contratti collettivi
nazionali quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati
in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al
tavolo negoziale con riferimento alla collocazione del personale della
Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le
parti concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta, venga
valutata l'opportunità della costituzione di un apposito comparto secondo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del presente accordo.
Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal –
Confsal – Ugl – Usae
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'ARAN prende atto che presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un approfondimento tecnico
circa la futura collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Pertanto l'attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui
all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN sottoporrà alle parti le
ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con
riferimento all'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN
sottoporrà alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo
personale rispetto a quella prevista dall'art. 4 del presente accordo,
qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN,
relativamente all'articolazione della normativa nei contratti collettivi
nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo
l'unicità dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di
sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli artt. 6 e 12, per
individuare (anche confermando quelle esistenti) distinte sezioni per il
personale docente e non docente e, nell'ambito dell'unico comparto di cui
all'art. 10, per il personale delle Regioni e per il personale delle
Aziende pubbliche di servizi alle persone (ex IPAB).
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che
la verifica in ordine al comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e
Avvocatura dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per
poter rendere operativa tale decisione nel corso del I biennio
contrattuale 2002 – 2003.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la
loro più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a
quello dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le
funzioni esistenti nel CISAM , rendono immotivata tale trasformazione
contrattuale e comunque non in grado di cogliere le specificità esistenti
sia in termini di funzioni che di qualità professionali.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 14, comma 2, le
sottoscritte Confederazioni affermano il valore irrinunciabile
dell'unicità dei comparti e, in particolare, per quanto attiene il
comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in considerazione
dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di
voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti nell'ultimo CCNL
di comparto.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal
- Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall'art.
14, comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL,
CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il valore dell'unicità del comparto e
dichiarano la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione della
normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di categoria, ferma
restando l'unicità del comparto, l'introduzione di una parte modulare
capace di rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie
tipologie d'enti e funzioni che compongono il sistema.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all'articolo 4 del presente
accordo relativo al comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano
di sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo in quanto
considerano che l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco è transitoria, in attesa che venga opportunamente definito per via
legislativa l'inserimento nel comparto Sicurezza.
Firmato Cisl –Uil – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per il comparto aziende, le innovazioni
organizzative già avvenute nel corso della precedente stagione
contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi a seguito di nuove
ipotesi di riforma amministrativa che possono portare ad identificare
soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto
comparto l'attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 14
dell'accordo allegato anche nel coso della stagione contrattuale
2002-2005.
Al verificarsi delle condizioni sopra citate
l'Aran e le OO.SS. procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli
artt. 40 c. 2 e 41 c. 6 alla modifica della attuale composizione del
comparto.
In questo ambito la collocazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal
contenuto dell'accordo, non riveste alcun carattere transitorio.
La Cgil dichiara la sua contrarietà alla
collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel comparto
Sicurezza. Tale soluzione se attuata segnerebbe un intervento legislativo
sul rapporto di lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001;
trasformerebbe il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in un altro Corpo
di Polizia ad ordinamento civile, con grave riduzione dell'autonomia
organizzativa e gestionale. La CGIL si opporrà a qualsiasi tentativo di
riduzione, attraverso tale iniziativa del Governo, dei diritti sindacali e
di manomissione degli istituti regolati dal CCNL.
Firmato Cgil
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, in riferimento alla nota inviata
del Presidente dell'ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla
categoria, auspica nell'immediato futuro, che il comparto contrattuale del
personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato
"Comparto del personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione" di cui all'art. 7.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL in riferimento all'art. 13 ed al
comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato futuro che, fermo restando la
unicità del comparto, il personale dell'università ed il personale dei
policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto
normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea, la
doppia contrattazione, una riferita a tutto il personale del comparto
università e l'altra avente come riferimento il comparto della sanità.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL condivide e fa proprie le
dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL esprime perplessità e riserva per
la collocazione del personale del CISAM all'art. 8 anziché al 7 che, a suo
avviso, appare più congruo.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, a seguito delle aspettative
ingenerate nel personale del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei
Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale
per queste categorie con collocazione immediata.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ipotesi di contratto collettivo quadro
per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
2002-2005 la confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte
operate dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.
In particolare l'USAE non condivide :
Che all'art.7 "Comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione" non sia inserito
l'ENEA.
Al riguardo si ricorda che vi è stato un
preciso impegno politico dei vertici dell'ente, contenuto nell'Atto di
indirizzo per il rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il
successivo rinnovo contrattuale, nel contratto del Comparto degli enti
pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della prima pagina dell'Atto di
indirizzo ENEA ).
Tale impegno politico è stato fatto proprio
dal Governo attraverso l'approvazione del citato Atto di indirizzo (Intesa
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la
Funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 prot.n. P.
558997007.515 ha sancito l'Intesa richiesta ai sensi dell'art.73 - comma 5
- del D.lgs.n.29/93).
Inoltre è precisa anche l'indicazione
contenuta nel decreto legislativo 36/99 di riforma dell'ENEA che,
richiedendo l'applicazione di tutto il decreto 29/93 all'ENEA, rinvia alla
norma di ridefinizione dei comparti l'inserimento dell'ENEA nel comparto
ricerca.
Si richiede ora il rispetto del decreto
legislativo 36/99 e degli impegni presi nel citato Atto di indirizzo con
l'inserimento quindi dell'ENEA nel Comparto della ricerca per la prossima
contrattazione 2002-2005.
Da ultimo, a sostegno della richiesta di
inserimento dell'ENEA nel comparto della ricerca, si inserisce
l'approvazione definitiva del DDL sulla dirigenza pubblica avvenuto alla
Camera il giorno 19 giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai
sensi dell'art.7 comma 4 i ricercatori e tecnologi dell'ENEA, dalla data
di entrata in vigore della legge, costituiscono un'area contrattuale della
dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca del
comparto.
l'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8
relativo al Cisam e ciò in particolare per la carenza di una specifica
definizione dei tempi e delle modalità di tale inserimento che appare
incoerente con le scelte contrattuali operate – anche di recente –
dall'ente.
La formulazione dell'art. 9, ed in
particolare la cancellazione dell'inserimento nel comparto della Corte dei
Conti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di stato, così come
risultava nella prima proposta dell'Aran. Cancellazione che peraltro
comporta una particolare continuità e coincidenza di soggetti fra la
trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa integrativa
nazionale del medesimo CCNL.
La formulazione dell'art. 13. In alcune
aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettara a) del d.lgs.
21.12.99 n. 517 infatti risulta essere inserito anche personale del
comparto S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione del comma 7
dell'art. 14 risulta riduttiva.
Si allega la dichiarazione concomitatamente
alla sottoscrizione dell'ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.
Firmato USAE
DICHIARAZIONE A VERBALE
La decisione della RdB Pubblico Impiego di
sottoscrivere la presente "ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005", pur in presenza di
numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di chiudere al
più presto questo capitolo della contrattazione perché propedeutico
all'immediata apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti
di tutti i dipendenti pubblici.
La RdB P.I. intende sottolineare, però, la
propria totale avversità alla definizione di aree, settori e sezioni
separate di contrattazione che, minando l'unicità dei comparti,
riconoscano le spinte corporative già in essere e ne alimentino di nuove
spezzettando così in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a danno di
tutti.
La RdB non sottoscrive la nota congiunta
relativa al personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e
del Consiglio di Stato perché, pur riconoscendo la specificità del ruolo,
delle funzioni e delle competenze di detto personale, ritiene possano
trovare idonea soluzione normativa ed economica nella collocazione data.
In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la discussione in
corso dovesse orientarsi verso la costituzione di un nuovo specifico
comparto, tale soluzione non potrà che riguardare tutto il personale
dipendente del settore Giustizia.
Per quanto riguarda, infine, la collocazione
dei Vigili del Fuoco, la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo
di iniziative ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere
intatti i tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta dal
Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di protezione
civile.
In tal senso la RdB ritiene illegittima,
perché contraria alle procedure previste dal D. lgs. 165/2001, e
scellerata nel merito la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti
governativi di collocare i Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza perché,
oltre che irrobustire un pericoloso processo di militarizzazione della
società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze a tutto danno del
Paese e dei Vigili stessi.
Firmato RdB Pubblico Impiego