Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Tutto il personale
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Data:
09/08/2000
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Tipo:
CCNQ |
Descrizione: CCNQ
per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO
DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI
FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
A seguito del parere favorevole espresso
dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore in data 20 luglio
2000 sul testo dell'accordo relativo al Contratto collettivo nazionale
quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nonché della certificazione
della Corte dei conti in data 3 agosto 2000, il giorno 9 agosto 2000, alle
ore 11.00, le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo
nazionale quadro, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36,
comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993 e nella legge 24 giugno 1997,
n. 196.
Per l'ARAN, nella persona del prof. Mario
Ricciardi, per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
Per i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA
CISAL
CONFEDIR
COSMED
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO
DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI
FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
ART.1
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla
vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a
cadenza periodica,
o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di
reclutamento ordinario previste dallo stesso D.Lgs.n.29/1993, possono
stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve
essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e
l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di
lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e
continuativamente a carenze organiche.
ART.2
1. La contrattazione di comparto e quella
relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art.73, comma 5, del
D.Lgs.n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali di cui all'art.1, comma
2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, come modificata ed integrata
dalla legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi di ricorso alla
fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art.1 del presente contratto e
prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti
dall'art.1, comma 4, della stessa legge.
ART.3
1. I lavoratori con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni
amministrazione, secondo la disciplina del presente contratto, non possono
superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione,
arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
ART.4
1. I lavoratori con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di
produttività presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare
all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori, secondo le
previsioni dei contratti collettivi dei diversi comparti.
2. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle
amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per
la corresponsione di tali trattamenti accessori.
ART.5
1. Le amministrazioni provvedono alla
tempestiva e preventiva informazione
e consultazione
della delegazione sindacale
abilitata alla contrattazione decentrata integrativa sul numero, sui
motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
2. La contrattazione di comparto e quella
relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art.73, comma 5, del
D.Lgs.n.29/1993, possono stabilire forme diverse di partecipazione
sindacale, ai sensi dell'art.10 del citato D.Lgs.n.29/1993, fermo restando
l'esigenza di garantire alle amministrazioni la possibilità di un
tempestivo ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per il
soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.
3. Alla fine di ciascun anno le
amministrazioni forniscono alla delegazione sindacale di cui al comma 1,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della
percentuale fissata dall'art. 3.
ART.6
1. I lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'amministrazione
utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui
all'art.10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e
permessi sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei
dipendenti.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i
lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo
delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
ART.7
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
amministrazioni forniscono informazioni all'ARAN, sull'andamento a
consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e
degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
2. E' costituito un osservatorio
intercompartimentale, con carattere di sperimentalità e senza oneri di
spesa, per la raccolta di dati ed informazioni sulle esperienze
realizzate.
3. Entro il 31.12.2001, le parti si
incontreranno per una verifica congiunta del ricorso al lavoro temporaneo
nel primo biennio di attuazione, anche al fine di formulare proposte di
eventuali modifiche ed integrazioni del presente contratto.