Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Tutto il personale
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Data:
07/08/1998
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Tipo:
CCNQ |
Descrizione: CCNQ
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonchè delle altre prerogative sindacali |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI
DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE
SINDACALI
A seguito del parere favorevole espresso in
data 29 luglio 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di
Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed
integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali
nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei
costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno
7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
- nella persona del Dott. Gianfranco Rucco,
componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
RDB/CUB
CIDA
UGL
COSMED
(con riserva)
Prima della sottoscrizione dell'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione
all'art. 20, comma 7,
del medesimo che tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio
1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei
soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute
rappresentative:
1.
Comparto Sanità
Dalla Federazione
"FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità"
è fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la
denominazione
"FIALS-CONFSAL-SANITÁ", che vede
riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2.
Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA)
"CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS
Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. -
CONFSAL, UGL Aziende" è
fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione rappresentativa ha assunto la
denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA)
"CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende
Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL."
Tale modifica non comporta
conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
3.
Comparto enti pubblici non
economici
La Federazione
"CONFSAL-UGL "
non è più affiliata alla Confederazione
CONFSAL
ma alla Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo
distacco attribuito alla Confederazione
Confsal
dovrà essere invece attribuito alla Confederazione
UGL.
Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo
rimanendo quanto già anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del
presente accordo devono tenere debito conto), le parti concordano che la
correzione definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 ,
con la quale si provvederà tra l'altro alla riassegnazione dei distacchi
non più fruibili dalle federazione citata al punto 1),nonché dei permessi
di cui all'art. 12,
sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI
DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE
SINDACALI
PARTE I
TITOLO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito
dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in
servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma
2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni
di cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11
luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396
e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile -
possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto
conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il
presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non
dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e
dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono
richiamate le norme di minima
previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione
"comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in
"comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come
modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre
1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato come "d.lgs 29/1993". Il
testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25
maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del
personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall'accordo collettivo
quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale dei comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono
indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione
"accordo stipulato il 7 agosto 1998"
6. Le associazioni sindacali ammesse alla
trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel
periodo transitorio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997 come
modificato dall'art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente
contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative"
7. Con il termine "amministrazione" sono
indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque
denominate.
TITOLO II
Attività Sindacali
ART. 2
Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei contratti
collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore
nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici
hanno diritto di partecipare , durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore
annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la
generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette
singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art.
10.
3. La convocazione, la sede, l'orario,
l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali
esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso
scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e
motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno
spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate
per iscritto entro 48
ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle
ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai
responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la
gestione del personale.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia
articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine
di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici
con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee
deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle
unità operative interessate
secondo quanto previsto dai singoli
accordi di comparto.
1. I soggetti di cui all'art.
10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutto il personale all'interno dell'unità operativa , pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro,
utilizzando , ove disponibili, anche sistemi di informatica
1. Ciascuna amministrazione con almeno
duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione
dei soggetti di cui all'art.
10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con
modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro
attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero
inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno
diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per
le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione
nell'ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative
sindacali
ART. 5
Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed
i dirigenti indicati nell'art.
1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nelle amministrazioni dei comparti ed aree
, che siano componenti degli
organismi direttivi
statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco
sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art.17
per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici
previsti dall'art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali
spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere
utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti
alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a
tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini
della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento
del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di
passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la
formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga
richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa , potranno
essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art.
14 per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il
periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 6
Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi
sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all'art. 5
comma 1, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e
costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e
aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.
20 comma 1
2. Il contingente dei distacchi è ripartito
nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo l'allegata tabella n. 1.
All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per
il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni
sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2
del d.lgs. 29/1993, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima
percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette
confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in
comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi
dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.
3. Le associazioni sindacali rappresentative
sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal
presente contratto.
Alla ripartizione del contingente dei
distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali -
fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al
grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative
nei comparti ed aree.
4. Con il presente contratto , ai fini
dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni di
categoria, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL
quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2
giugno 1998, con riguardo al la collocazione dei segretari comunali dal
comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle
specifiche tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici
non economici e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca -
dall'area della dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle
organizzazioni rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari
comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per le specifiche tipologie degli
enti pubblici non economici e delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione) sono defalcati dai contingenti di originaria appartenenza
ed attribuiti a quelli di nuova assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai
sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui
alle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno valore sino all'entrata a regime
del nuovo sistema di rappresentatività ai sensi e per gli effetti
dell'art. 44 d.lgs 80/1998.
ART. 7
Flessibilità in tema di distacchi
sindacali
1. Fermo rimanendo il loro numero
complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% -
possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1,
anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi
sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono
essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta
al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione
interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi
dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro
settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale
preso in considerazione .
3. Nel caso di utilizzo della facoltà
prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà
aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei
distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto
ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l'art.
17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso
di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi
sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta),
si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro
per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo
le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una
modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si
configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla
determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la
costituzione di tali rapporti di lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma
1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle
qualifiche dirigenziali previo
accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può
essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in
analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell'area medico -
veterinaria, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta
in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale
prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o
periodo dell'anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si
applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del
comparto cui l'area dirigenziale appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei dirigenti
sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%.
8. Per il periodo in cui si applicano nei
loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti
sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9.
In caso
di urgenza è ammessa la fruizione di
permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza
riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello
stesso mese.
ART. 8
Contingente dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998,
sino all'entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il
contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M
770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art.
23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi
coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del
presente contratto - anche per consentire la prima elezione e l'avvio del
funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'art.
47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio,
al netto dei cumuli previsti dall'art.
20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81
minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso
l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in
posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni
sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate
nell'art. 9.
ART. 9
Modalità di ripartizione dei
permessi
1. Nel limite dei contingenti definiti in
ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31
dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali
rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro
rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno
precedente.
2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione
delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi
sindacali , nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono
ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti
alle associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area
potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di
pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi
delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un
definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n.
21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della
ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà
accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il
dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è
quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato
elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti
nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi
nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato
all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente
dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel
rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente
contratto la ripartizione del contingente dei permessi sindacali
determinata ai sensi dell'art.
6 comma 5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative
ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole
amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente
contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il
comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.
ART. 10
Titolarità e flessibilità in tema di
permessi sindacali
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei
luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari,
di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze
aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 10
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di
tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo
la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro
nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare
alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti
degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o
aspettativa.
2. Le associazioni sindacali
rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle
RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma
1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive
modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno
titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali
rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma
1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la
partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e
congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti,
giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai
dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero
per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle
riunioni degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi sindacali, giornalieri od
orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al
quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante.
Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi
- anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque
essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura
o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente .
A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente
avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità
concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione
dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella
responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche
amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle
materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori
dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito -
attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti
collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e
modalità idonee a tal fine.
ART. 11
Permessi per le riunioni di
organismi direttivi statutari
1. Le associazioni sindacali rappresentative
sono , altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o
giornalieri, - confermati nell'ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre
1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per
la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali
indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui
n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree
dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative
e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed
organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore
assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20
del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare
i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali
rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni
in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra
comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o
aree.
5. In applicazione del presente articolo le
organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i
nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi
permessi si applica l'art. 10, comma 6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art.
14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i
permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in
separato conteggio.
ART. 12
Titolarità in tema di aspettative e
permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1. I dirigenti sindacali che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire
di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro
mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.
7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi
1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell'art.
10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche
trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che
intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite
della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica
l'art. 10 comma 6.
ART. 13
Rapporti tra associazioni sindacali
ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le
associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei
seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative
sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti nella
misura prevista dall'art 9;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui
all'art. 11
d) diritto ai permessi non retribuiti di
cui all'art. 12;
2. Le RSU sono titolari del diritto ai
permessi non retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall'art.
9.
3. Per tutto quanto non previsto dal
presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative
ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento
ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati
dagli artt. 5 e 6 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998.
ART. 14
Procedure per la richiesta, revoca E
CONFERME dei distacchi ed aspettative sindacali.
1. Le richieste di distacco o aspettativa
sindacale ai sensi degli
artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del
personale interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli
art. 5, comma 1 ed
11 comma 1- provvedono
entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento
della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma 6
del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei
contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in
ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie
Locali" , l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei
provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai
Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle
Province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane;
all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle
Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni
sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative
in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al
Dipartimento della Funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori
previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative
sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella
richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è
consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei
dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento
della richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non
possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è
trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi
dell'art. 12
6. Le variazioni ai distacchi ed alle
aspettative vanno comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31
gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazione del distacco o di
aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di
appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese
relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione
sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive di
distacchi assegnati a ciascun comparto dalla tabella allegato 1 al
presente contratto e nell'ambito di esso, ogni singola confederazione può
modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa autonoma area
di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente
assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di
categoria appartenenti alla stessa sigla confederale. Dell'utilizzo dei
distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di
appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti
istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli
elenchi previsti dall'art.15 comma 4.
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei
distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie
locali (Comuni, Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del
decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5
che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti
predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed
all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile
utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti
per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella
allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.
2. Nell'ambito
dei comparti Sanità, Università,
Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per
quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali , le
modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni
dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese
intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46,
comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno,
inoltre,
concordare tra di loro la
possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree
diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la
compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine
di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione
dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione
Pubblica se non direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno
prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei
contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli
obblighi previsti dall'art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione
dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri /
Dipartimento della Funzione Pubblica -
5. La trasmissione delle schede compilate
dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e
della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle
procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere
controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di
diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio
e dovranno contenere
l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.
ART. 16
Norme speciali per la Scuola
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al
comparto scuola gli artt. 7,
10 e 14 si applicano
con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A)
Art. 7
, commi 1 e 2:
- nel caso di applicazione del comma 1 ,
il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata
dell'anno scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai
responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1
. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore
alla durata dell'anno scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere
l'applicazione del comma 2 , la tipologia di distacco sindacale per il
personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello
stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del
numero delle classi assegnate.
- la disciplina da prendere a riferimento
per l'applicazione del comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del
Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e
successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso
come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi
non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in
via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla
citata ordinanza.
B)
Art. 10:
- per assicurare la continuità
dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo
un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i
permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare
bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni
nel corso dell'anno scolastico.
C)
Art. 14, comma 1, 3, 4 :
- con riferimento ai commi 1 e 3, le
richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali
del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere
presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve
essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o
dell'aspettativa che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico
anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro
dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal
caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un
dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. In
prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è
spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei
permessi cumulati previsti dall'art.
20, comma 1.
- con riferimento al comma 4 , la
procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti
sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31
luglio di ciascun anno.
2. La ripartizione del contingente dei
permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è
effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art.
9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei
contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad una
ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai
rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
1. Il trattamento economico spettante nei
casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti
collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi
nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica
disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7, comma
2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell'art.
7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito.
-
il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di
posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla
produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base
all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a
tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai
fini del trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi
sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei
vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al
dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento
dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3,
comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa
sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi
figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23
aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le
indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e transitorie
ART. 18
Tutela del dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende
servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a
domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri
richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri
di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo
anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso
comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in
servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato
nel
sistema classificatorio del personale
vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di
provenienza , fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più
favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del
trasferimento mediante attribuzione "ad
personam" della differenza con il
trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di
appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti
economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma
1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale
dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano
sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa
ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali
indicati nell'art. 10,
può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive
organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne
sia componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano
sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio
delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica
prevista da leggi e regolamenti.
1. Le parti si danno atto che, in caso di
affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un
nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al
presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale
affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell'accertamento della
rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il
1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o
diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti
previsti dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998
(imputazione al nuovo soggetto
sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo
soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le
deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore
del nuovo soggetto)
dovranno dimostrare di aver dato effettiva
ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile
riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini
dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo
all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative
previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto
sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le
competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti
in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art.
5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione
delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per
conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso
confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione
avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in
conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora
nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle
sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una
nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio
di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della
rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza
dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché
all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo
vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle
associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31
gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli
ultimi dati disponibili relativi alle elezionidelle RSU. L'accertamento
produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei
distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome
aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica
della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto
collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in
vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti
dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei
permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del
D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in
atto goduta per effetto degli
artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto
salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la stipulazione del citato contratto,
con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei
distacchi e permessi di cui agli
artt. 6 comma 2,
8 comma 2,
11 comma 2 e 20,
comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle
medesime aree.
7. Durante il periodo transitorio
previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in
sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti
come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi
in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi
ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente
alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di
avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i
permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi
giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno
restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il
corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non
spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei
distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della
Funzione pubblica ai sensi dell'art.
15 - nonché dei permessi loro spettanti .
9. Eventuali casi di contenzioso in
qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770\1994
relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a
causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive, purché nel
rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14
commi 1 e 2.
1. Nell'attuale periodo transitorio previsto
dall'art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il
contingente dei permessi di competenza delle RSU , le associazioni
sindacali rappresentative,
con il presente contratto,
concordano di cumulare i permessi
sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall'art.
9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in
servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree
dirigenziali.
2.
Il contingente dei permessi
cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato
al contingente dei distacchi già
attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n.
2460), per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è ripartito, in via
transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla data
del presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal
n. 2 al n. 9.
Nella tabella n. 10 sono indicati i
distacchi che, nell'ambito del contingente citato, residuano dopo la
ripartizione e rimangono assegnati alle confederazioni.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di
distacchi si applicano tutte le flessibilità previste dall'art.
7. I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi
cumulati devono essere comunicati all'amministrazione di appartenenza ed
al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti dell'art.
14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi
e quelle dei permessi di cui all'art.
11 avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività, di cui all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del
quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base
ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel
1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro
entità.
5. La ripartizione dei permessi cumulati
sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà
ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all'art.
19, comma 6, unitamente al contingente di n.124 distacchi di cui alla
tabella 1.
6. I contingenti dei permessi previsti dagli
artt.8, comma 2 e
11 comma 2, nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente contratto e il 31
dicembre 1998 sono utilizzati pro rata.
7. In deroga al comma 4 dell'art.19,
eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni
sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima della
stipulazione del presente contratto comporteranno la modifica, a cura
dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.
1. Il presente contratto è valido per il
quadriennio 1998 - 2001. La disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da
almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi
prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta
il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei
distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze
previste dagli artt. 6 e
9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa
alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente
contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca
immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le iniziative
conseguenti.
1. Il presente contratto sostituisce , fatto
salvo quanto previsto all'art.17
comma 2, i contratti
collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997.
Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre
1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data
5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto .
2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee
di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi
al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica disciplina negoziale -
provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai
sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all'art. 4, le parti dichiarano
di non aver inteso innovare rispetto a condizioni di miglior favore di
fatto esistenti a livello nazionale o locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che entro il 15
settembre 1998, in occasione della definizione dell'accordo di cui alla
pag. II del verbale allegato al presente CCNL Quadro verranno affrontati e
risolti i problemi relativi:
1) al possibile incremento del numero
complessivi dei distacchi del comparto degli Enti Pubblici non economici a
definitiva soluzione di eventuali errori tecnici pregressi;
2) alla chiarificazione, ai fini del calcolo
dei distacchi, della rappresentanza delle minoranze linguistiche della
Provincia Autonoma di Bolzano e della Valle d'Aosta, sulla base delle
indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3) alla computabilità, come servizio, ai
fini della mobilità nel comparto scuola, di periodi di aspettativa
sindacale non retribuita.