Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Dirigenti
|
Data:
03/10/2005
|
Tipo:
CCNQ |
Descrizione:
Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree
della dirigenza nel biennio 2004 - 2005 |
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2004 – 2005
Il giorno 3 ottobre 2005, alle ore 15.30 ha
avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle
persone di:
- Per l'ARAN
Avv. Guido Fantoni (Presidente) (Firmato)
per le
Confederazioni sindacali:
CISL___(firmato)
CGIL___(firmato)
UIL____(firmato)
CIDA___(non
firmato)
CISAL____(firmato)
CONFEDIR___(firmato)
CONFSAL____(firmato)
COSMED___
(firmato)
Le parti, prima di procedere alla
sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere il seguente
errore materiale:
- nella tavola n. 8 riguardante l'Area
VII, nella parte relativa alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e
sperimentazione la denominazione "CGIL FP" viene sostituita con l'esatta
denominazione dell'organizzazione di categoria rappresentativa "CGIL
SNUR".
Terminato tale adempimento le parti, con
l'eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo
quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004
–2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E
PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO
2004 – 2005
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1,
comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nelle aree di
contrattazione collettiva.
2. Con il
presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei
distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il
CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 27 febbraio
2001, in attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.
3. Nel
presente contratto la dizione "aree di contrattazione collettiva del
pubblico impiego" è semplificata in "aree".
4. Il
CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato
con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono
considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come
specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse
vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle
trattative nazionali di area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui
le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il
termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse
aderenti.
7. Con il
termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le
amministrazioni pubbliche comunque denominate.
CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative
sindacali
ART. 2
Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali
utilizzabile dal presente contratto è pari a n.
129.
Esso deriva dal contingente storico di n. 124 a cui vanno sommati n.5
distacchi relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici,
collocati con il CCNQ del 23 settembre 2004 nell'apposita sezione della
relativa area dirigenziale VI.
2. Il contingente di cui al comma 1
costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutte le aree
dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 4 ed è ripartito nell'ambito di ciascuna area
secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 9.
3.
Il contingente dei distacchi
delle Agenzie fiscali, è costituito per scorporo dall'area di provenienza
dei dirigenti (Ministeri), ha valenza per il presente biennio e sarà
soggetto a revisione nel biennio 2006 - 2007. Comunque, al fine di
consentire le agibilità sindacali nelle Agenzie fiscali e Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per la durata del presente contratto, alle
organizzazioni sindacali di categoria dell'area I, VI e VIII è consentita
la possibilità di utilizzare i distacchi di loro pertinenza in forma
compensativa.
Tale facoltà viene esercitata da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole
allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
4. Sono confermati i criteri circa le
modalità di ripartizione dei distacchi di cui al comma 1 già previsti
dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Per il secondo biennio economico di
contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nelle aree, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole
dal n. 2 al n. 9. Tali tavole avranno valore sino al successivo
accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo
2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
ART. 3
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo
dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90
minuti per dirigente in servizio.
2. In considerazione della mancata elezione
delle RSU ed in attesa
che la rappresentanza sindacale dei
dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la
natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali
(RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell' art. 1, comma 5.
3. I permessi sindacali di cui al comma 1,
al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, sono portati nel
loro complesso ad un valore pari a n. 37 minuti per dirigente in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i dirigenti in servizio
presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche
quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. I permessi di spettanza delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle
amministrazioni tra quelle rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 5.
A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7
agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del
contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le
citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le
altre modalità dell'art. 9.
ART. 4
Cumuli
1. Per tutte le aree della dirigenza è
confermato il cumulo dei permessi sindacali di spettanza delle
organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di 23 minuti per
dirigente in servizio già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 27 febbraio
2001.
2. Per tutte le aree della dirigenza, in
ragione della non avvenuta elezione delle RSU, sono cumulati,
temporaneamente e per il biennio 2004-2005, i permessi sindacali nella
misura di 30 minuti per dirigente in servizio.
3. Il contingente dei permessi cumulati dei
commi 1 e 2, pari a 53 minuti, ammonta a n. 91 distacchi ed è ripartito,
in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente
contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2
comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 220 distacchi. La
ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n.
9. Nella tavola n. 10 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la
ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione
delle rispettive confederazioni.
ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi
direttivi statutari
1. E' confermato il contingente dei permessi
per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del
CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti
degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n.
55.050 ore, di cui n. 42.081 alle organizzazioni di categoria
rappresentative delle aree e n. 12.969 alle confederazioni. Per effetto di
un ricorso pendente, in attesa dell'esito dello stesso, le ore di permesso
alle confederazioni sono provvisoriamente portate a n. 11.888.
3. Il contingente di cui al comma 1 è
ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria
rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 11 al n. 20.
4. Il contingente delle ore di permesso di
cui al comma 1 nelle aree di nuova formazione di cui all'art. 2, comma 3 è
costituito per scorporo dall'area di provenienza del personale, ha valenza
per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2006 -
2007.
5. Sono confermate le modalità di utilizzo
previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e
modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni
di cui alla tavola n. 1 possono fare utilizzare i permessi citati alle
proprie organizzazioni di categoria anche nelle aree ove queste non siano
rappresentative.
ART. 6
Disposizioni particolari per il
comparto Scuola
1. Nell'area V, attesa la specificità del
comparto Scuola, sono confermate le norme speciali di cui all'art. 16 del
CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'applicazione del presente
contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo
dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la
seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità
sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno
scolastico. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali
dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti
dei contingenti attribuiti dalla presente ipotesi di contratto entro
10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque, non oltre il 30 giugno
2005;
2) gli incrementi ed i decrementi dei
distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 21 marzo 2001
saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative
dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con
l'entrata in vigore del presente contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti
dal decremento del contingente di spettanza delle singole
organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto
e, ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività
didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2005, senza
interruzione dell'anzianità di servizio.
ART. 7
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il
biennio contrattuale 2004-2005.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e
quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal
giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno
valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio
normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con
riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
- purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati
nelle tavole - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
4. Le parti prendono atto che nell'area IV
l'organizzazione sindacale ANPO è ammessa
con riserva
in attesa del deposito della sentenza del giudizio d'appello di cui si
terrà conto all'atto della stipulazione finale del presente contratto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Per tutto quanto non previsto dal
presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto
1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6, comma
4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, fatta eccezione per le tavole ivi
previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.