Comparto: Accordi quadro Area: Dirigenti Data: 03/10/2005
Tipo: CCNQ Descrizione: Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004 - 2005


 

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2004 – 2005


 


Il giorno 3 ottobre 2005, alle ore 15.30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

- Per l'ARAN Avv. Guido Fantoni (Presidente) (Firmato)

per le Confederazioni sindacali:

CISL___(firmato)
CGIL___(firmato)
UIL____(firmato)
CIDA___(non firmato)
CISAL____(firmato)
CONFEDIR___(firmato)
CONFSAL____(firmato)
COSMED___ (firmato)



Le parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere il seguente errore materiale:

- nella tavola n. 8 riguardante l'Area VII, nella parte relativa alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione la denominazione "CGIL FP" viene sostituita con l'esatta denominazione dell'organizzazione di categoria rappresentativa "CGIL SNUR".

 

Terminato tale adempimento le parti, con l'eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004 –2005.
 




CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2004 – 2005
 


 




CAPO I


ART. 1
Campo di applicazione


1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 27 febbraio 2001, in attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.

3. Nel presente contratto la dizione "aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "aree".

4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

6. Alle trattative nazionali di area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

 

CAPO II

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali





ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi


1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 129. Esso deriva dal contingente storico di n. 124 a cui vanno sommati n.5 distacchi relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici, collocati con il CCNQ del 23 settembre 2004 nell'apposita sezione della relativa area dirigenziale VI.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutte le aree dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 ed è ripartito nell'ambito di ciascuna area secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 9.

3. Il contingente dei distacchi delle Agenzie fiscali, è costituito per scorporo dall'area di provenienza dei dirigenti (Ministeri), ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2006 - 2007. Comunque, al fine di consentire le agibilità sindacali nelle Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria dell'area I, VI e VIII è consentita la possibilità di utilizzare i distacchi di loro pertinenza in forma compensativa. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

4. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nelle aree, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n. 9. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.


ART. 3
Contingente dei permessi sindacali


1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio.

2. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell' art. 1, comma 5.

3. I permessi sindacali di cui al comma 1, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a n. 37 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra quelle rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.
 


ART. 4
Cumuli


1. Per tutte le aree della dirigenza è confermato il cumulo dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di 23 minuti per dirigente in servizio già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 27 febbraio 2001.

2. Per tutte le aree della dirigenza, in ragione della non avvenuta elezione delle RSU, sono cumulati, temporaneamente e per il biennio 2004-2005, i permessi sindacali nella misura di 30 minuti per dirigente in servizio.

3. Il contingente dei permessi cumulati dei commi 1 e 2, pari a 53 minuti, ammonta a n. 91 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 220 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 9. Nella tavola n. 10 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

 

ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
 


1. E' confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n. 55.050 ore, di cui n. 42.081 alle organizzazioni di categoria rappresentative delle aree e n. 12.969 alle confederazioni. Per effetto di un ricorso pendente, in attesa dell'esito dello stesso, le ore di permesso alle confederazioni sono provvisoriamente portate a n. 11.888.

3. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 11 al n. 20.

4. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nelle aree di nuova formazione di cui all'art. 2, comma 3 è costituito per scorporo dall'area di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2006 - 2007.

5. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono fare utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nelle aree ove queste non siano rappresentative.

 

ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto Scuola


1. Nell'area V, attesa la specificità del comparto Scuola, sono confermate le norme speciali di cui all'art. 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico. A tal fine:
 

      1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque, non oltre il 30 giugno 2005;

      2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 21 marzo 2001 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

      3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2005, senza interruzione dell'anzianità di servizio.


       

ART. 7
Durata e disposizioni finali


1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. Le parti prendono atto che nell'area IV l'organizzazione sindacale ANPO è ammessa con riserva in attesa del deposito della sentenza del giudizio d'appello di cui si terrà conto all'atto della stipulazione finale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6, comma 4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.