CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
In data
3 novembre 2005
alle ore 11,30
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni - Presidente ......firmato.......
Per le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali
|
Confederazioni sindacali |
CGIL
MEDICI |
firmato |
CGIL |
firmato |
FED.
CISL MEDICI COSIME |
firmato |
CISL |
firmato |
FED
MEDICI aderente alla UIL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIVEMP (SIVEMP
– SIMET) |
firmato |
|
|
FESMED (Acoi,
Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) |
firmato |
|
|
UMSPED (Aaroi,
Aipac, Snr) |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
CIMO
ASMD |
firmato |
|
|
ANAAO
ASSOMED |
firmato |
COSMED |
firmato |
ANPO
(ammessa con riserva) |
firmato |
|
|
Al termine della
riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
INDICE
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni
generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti
dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei
comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del
CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato
il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la
costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica
il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o
definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14
dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del
5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del
presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento,
ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario
medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "di-ri-gen-ti medici"
sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i
riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19
giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre
1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente
come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha
unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato
ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di
cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed
ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il
termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle
direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento,
Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità
operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come
individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o
dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie
di incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5
dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni
apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico
1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo,
del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non
disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di II
livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento
agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL
8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio
economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del
testo la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa" nel presente contratto è indicata anche con le parole
"dirigente di struttura complessa" o di "direttore", dizione quest'ultima
indicata dal d.lgs. 254 del 2000.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo
1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del
presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità
di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,
ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo
le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47
e 48, comma 1 del D.lgs 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8
giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il
contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui
agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai
sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale;
B) criteri generali
per:
1) la
definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56
da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali
affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del
1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali,
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla
realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a
consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati
di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5
dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si
tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione
dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n.
449 del 1997;
3) la distribuzione delle
risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse
regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di
attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti
dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della
retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi
assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di
cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di
bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione
degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da
stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi
annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione
continua comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti,
anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs.
502 del 1992;
D) pari
opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000
anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali
sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in
materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e
nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello
stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti
delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
G) criteri generali per la definizione
dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la
disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale
intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e
G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
4. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000,
sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra
le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente
articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4
del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione
ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le
materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall'art. 9, ove le
Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di
emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle relazioni
sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti
dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti
dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1
entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.
10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro
quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a
trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
Art. 6
Informazione, concertazione,
consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
·
L'azienda - allo scopo di rendere
trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli
delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i
soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000,
sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei
fondi previsti dal presente contratto.
·
Nelle materie per le quali il presente CCNL
prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la
consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo
individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere
preventiva o successiva.
·
Ai fini di una più compiuta informazione le
parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed,
in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione
tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
·
I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta
l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la
concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento,
mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
-
criteri generali di valutazione
dell'attività dei dirigenti di cui all'art. 25, comma 5;
-
articolazione dell'orario e dei piani
per assicurare le emergenze;
-
condizioni, requisiti e limiti per il
ricorso alla risoluzione consensuale.
·
La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
ricezione della richiesta e si
conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al
termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
·
La consultazione dei soggetti di cui alla
lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai
casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi
modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La
consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture,
servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del D. lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni".
2. Allo scopo di assicurare una migliore
partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la
possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali
ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai
processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o
disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8
giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una
Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori
generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in
relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti
derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare
riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della
formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza
procede anche al monitoraggio del fenomeno del
mobbing
sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono
appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad
essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con
rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto,
nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 6
del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO II
Forme di partecipazione
Art. 7
Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
1. Le parti prendono atto che il fenomeno
del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro -
attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un
lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute
fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche
con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative
al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono
rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore
interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 6 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei
dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing
nei confronti dei dirigenti
in relazione alle materie di
propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del
2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle
possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie
o di violenza morale;
c) formulazione di
proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di
tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di
proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati
vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione
dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione
del fenomeno del mobbing,
i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione,
previsti dagli artt. 33 e 18,
rispettivamente, dei
CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004
nonché dall'articolo 23 del presente contratto, idonei interventi
formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli
e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche
al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione
all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della
presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti
delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di
essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono
l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al
loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi.
I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri
lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione
dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E
DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Norma di rinvio ed integrazioni
1. Per le prerogative e i diritti sindacali,
si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare
all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti
sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei
permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque,
riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo
periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
2. Il secondo alinea dell'art. 9, comma 2,
del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
"- dalle componenti
delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla
contrattazione nazionale".
Art. 9
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale
delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le
Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso,
possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie
relative :
a) all'utilizzo
delle risorse regionali di cui all'art. 57;
b) alla realizzazione della formazione
manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte
delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma
2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del
presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in
caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche
ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e
meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati
preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a
livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione
dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs
196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro
valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto,
tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo
alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e
condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10
febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei
dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del
comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento,
nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4,
comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera
professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di
attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non
oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva
integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal
contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le
materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si
applica l' art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del
comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite
per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt.
50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 37 del
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56
del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il
sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti
in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime
su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati
dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione
dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione
dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza
dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica
dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e
delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del
d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore
della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l'applicazione
del comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio
prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di
entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di
lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non
esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel
primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto
esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro
il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal
primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art.
12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non
esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il
rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno
2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro
il 30 novembre di ciascun anno.
4. L'indennità di esclusività è confermata
nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e
compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la
percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio
dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità
compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che
opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto
conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre
dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità
previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio,
come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce successive
all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si
conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie
funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza
professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che
abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo
comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per
la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo
svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende -
secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle
strutture -, negoziano con le
equipes interessate i volumi e le
tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono
tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono
essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato.
Art. 11
Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti
articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi
sostituito:
"2. Nei casi di assenza previsti dal comma
1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto,
ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio
di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal
fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente
deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta
specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con
riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del
curriculum
prodotto dei dirigenti interessati".
B) Le indennità
mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate
in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di
cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto.
C) A decorrere dal
30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel
conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di
struttura semplice.
Art. 12
Effetti del passaggio dal rapporto
esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima
applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in
concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a
rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
Di conseguenza da tale data:
- il passaggio
dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il
mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa o semplice;
- l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed
accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato
nell'allegato 6 tavola 2.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello
dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
-
i dirigenti di struttura complessa, divenuti
tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in
luogo degli assegni personali di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8
giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepire tale indennità senza
soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell'incarico;
- non compete la
retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si
applicano le regole stabilite dall'art 43;
- è inibita l'attività libero –
professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l'indennità
di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio
aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all' opzione per
il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di
posizione e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000
(modificato dall'art. 10, comma 3 nonché dall'art. 58). L'indennità di
esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo nella
medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi
5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 13
Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed
altri similari, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono
mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio
al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei
dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e
con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Sino al passaggio, ai dirigenti
citati è attribuito il trattamento economico complessivo (fondamentale ed
accessorio) indicato nell'allegato n. 6 tavola 3 del presente contratto.
2. Il comma 1 trova applicazione anche nei
confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad
esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in
legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico
spettante agli interessati è stabilito
dall'art. 48.
3. A seguito del passaggio al rapporto di
lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il
trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio
corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Il comma 1 si applica anche ai veterinari
di cui all'art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000, i
quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico,
possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all'opzione,
a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico complessivo
fondamentale ed accessorio, indicato nell'allegato 6 tavola 3.
5. Le aziende ed enti fanno fronte ai
maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo
congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti
vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza,
tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da
effettuarsi per l'adeguamento dell'orario di lavoro.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
Art. 14
Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate
dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio
per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art.
65, comma 6 citato.
In tale ambito vengono individuati anche gli
strumenti orientati a ridurre le
liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui
al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e
per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali,
correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget
negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi
correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65
del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario
settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività
didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata
ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle
assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre
1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti
rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda, con le procedure di budget del
comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle
quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue,
prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa
ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione
definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia
necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di
indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne
ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe
interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure
dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare
per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri
generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile
solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei
servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del
territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma
1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi
dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco
delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero
arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei
relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne
feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari,
individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono
assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art.
17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale
con le procedure indicate nell' art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma
1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i
servizi di pronta disponibilità.
11. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 15
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria
presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della
struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolandolo
in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui
all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli
obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa
comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le
aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali,
le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di
aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero
professionale intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 16
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi,
la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri
e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le
procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il
dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove
necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o
tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei
servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi
territoriali ove previsto.
2. Il servizio di
guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino
all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo
al II biennio economico 2004 –
2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere
assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione
si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da
tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui
all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo,
rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali
minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità
operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art.
9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di
disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di
retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di
lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005,
previo
monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le
aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla
dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini
di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1,
sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi
quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con
attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le
esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale,
possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base
dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta
disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è
limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed
integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato
utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi
di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi
esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta
disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza
di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio
sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha
durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili
solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per
ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una
indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di
minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore -
l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come
lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità
cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo
si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei
criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate
le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità
sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia
una più ampia tutela
assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 18
Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8
giugno 2000
1. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto
il seguente:
"2 bis. Qualora
tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi
prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di
guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle
linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che
definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre
necessario che:
-
sia razionalizzata la rete dei servizi
ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività
connesse alla continuità assistenziale;
-
siano le aziende a richiedere
al dirigente le prestazioni in
tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi
contrattuali;
-
sia definito un tetto massimo delle guardie
retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie
notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il
budget di spesa massimo disponibile;
-
la tariffa per ogni turno di guardia
notturna
è fissata in €
480,00 lordi."
2. La presente
disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto, ha
carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo
quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1,
lett. g).
CAPO III
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 19
Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche
estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il
periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai
sensi del comma 4 septies dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla
medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all'art.
316 e 316 bis del codice penale nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i
delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4,
comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi
da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50%
della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 del CCNL del 5 dicembre
1996. Dal 31 dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50% della
retribuzione indicata nell'allegato n. 3 del presente contratto. Al
dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di
assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne
ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica
anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento
indicate dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato
dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad
altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7,
fatto salvo il caso di morte del dipendente, l'azienda valuta tutti i
fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il
proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni
o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di
condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali
condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell'art. 36,
commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E' fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di
condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori
servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non
ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la
specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di
incarico e retributiva possedute all'atto del licenziamento. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto
a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
ai sensi dei commi da 2 a 5, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio.
13. La presente disciplina disapplica l'art.
30 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 20
Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL 8
giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a
titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29
settembre 2004. A tal fine precisano che:
-
nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno
2000 le parole "improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle
parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
-
il parere è vincolante per l'azienda ed ente
ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste
dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro
il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il
dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
3. Il Comitato dei Garanti si dota di un
proprio regolamento di funzionamento.
Art. 21
Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono una adeguata
copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti
della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art.
25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi
compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa,
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal
fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da
un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL
dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura
di ulteriori rischi non coperti dalla
polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della
polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa
citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti
di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del
comma 2.
4. Sono fatte salve eventuali iniziative
regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle
risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8
giugno 2000.
5. Le aziende attivano sistemi e strutture
per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e
certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e
tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da
parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di
errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la
complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un
più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire
tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di
cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.
6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4
dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21
Le parti, a titolo di interpretazione
autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2
può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli
oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla
specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di
rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di
responsabilità per colpa grave.
Art. 22
Disciplina transitoria della mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi
di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio
corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a
seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche
nell'ambito dell' ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità
volontaria di cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano
trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di
carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla
mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del
preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30
settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le
domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente
di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell'eccezionalità e
temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere
sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle
parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la
clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
Art. 23
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto
previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e
l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui
all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale
sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale
che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla
base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare
in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della
formazione sull'organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono
l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati
con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della
formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai
sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle
eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi
oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in
particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre
1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema
adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in
parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che
nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia
prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di
crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16
quater
del D. lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed
enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione
per la durata del presente contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2
venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi
alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi
da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e
29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di
dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione
dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di
gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le
aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per
motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio
del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione
previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere
coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei
dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2.
Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o
che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di
formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della
formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Art. 24
Disposizioni particolari
1. L'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 è così
integrato:
-
al termine del comma 1, ultimo alinea,
dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
" Tali
permessi possono anche essere concessi per l'effettuazione di
testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata
da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi
eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli
disposti dalle competenti autorità".
-
al termine del comma 6, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
"Tra queste
ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio
1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990,
n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che
prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i
donatori di midollo osseo".
-
al termine del comma 7, dopo il punto è
aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti
favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini
professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi
organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro
l'espletamento del proprio mandato."
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al
dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella
tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n.
4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine del comma 4 dell'art. 27 del
CCNL 5 dicembre 1996, dopo il numero "958" e prima del punto, sono
aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni". Al
medesimo articolo è aggiunto il seguente comma :"5. Ai dirigenti pubblici
chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del
trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del
d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
4. Il comma 7 dell'art. 70 del CCNL 5
dicembre 1996, come indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le
seguenti voci retributive:
- indennità di
esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000;
- indennità di struttura complessa ove in
godimento all'atto del distacco;
- quote di retribuzione di risultato da
definire in contrattazione integrativa.
5. Nel comma 12 dell'art. 13 del CCNL 8
giugno 2000, dopo la parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le
seguenti parole:" che è espresso entro il termine massimo di trenta
giorni".
6. Nel comma 5 dell'art. 28 del CCNL 8
giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:" Il
contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo
diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte
del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al
conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia
negoziale."
7. Ad integrazione dell'art. 24, comma 5,
del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a
disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte
o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà
avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi
di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL
dell'8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro
di cui all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la
necessaria capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8
giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano
che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella
contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime
norme. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui
venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa
ai sensi e con la procedura dell'art. 30. Pertanto in tal modo va intesa
la dizione "o per periodo più breve" contenuta nell'art. 29, comma 3.
L'incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì
automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa
l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
9. Ad integrazione e chiarimento del CCNL di
interpretazione autentica del 4 luglio 2002 e sempre a titolo di
interpretazione autentica dell'art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè
dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di
composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base
della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle
disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale
anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore
economico complessivo successivamente attribuito all'incarico in base alla
graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell'apposito
fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la
somma mancante al valore complessivo dell'incarico stabilito in azienda
con l'unica garanzia che il valore dell'incarico, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per
chiarezza, all'esempio dell'allegato n. 4.
10. Ai fini di una corretta applicazione
dell'art. 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all'attribuzione ai
dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di
ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno
richiamare le procedure da attivare in base ai vigenti contratti
collettivi prima di modificare l'incarico:
-
obbligo della consultazione delle
componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
contratto collettivo vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C)
prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l'atto
aziendale;
-
verifica in contrattazione integrativa, ai
sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del
processo di riorganizzazione sulle posizioni di lavoro dei dirigenti ed,
in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire,
nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio
che tengano conto della valutazione riportata;
-
applicazione dell'art. 31, comma 1, del
CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per
evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell'incarico da
parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola
"ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è
abrogata;
-
applicazione del citato art. 31 o
dell'art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti
in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente
contratto.
11. Ad integrazione
dell'art. 39, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore
minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e 43, in
relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi
indicati.
12. Le parti concordano che l'anzianità
complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
prevista dall'art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali
dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
13. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: "tutta la durata
del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare
la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui
l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione
Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi
internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente
che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e
prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla
valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa,
si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000".
14. La disciplina dell'art. 9 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di
organo tra vivi.
15. All'art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004,
sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
-
al comma 3 prima del punto e dopo la
parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole: " e, nei casi
previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei
mesi";
-
al comma 5, prima del punto e dopo la data
"1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art. 21, commi da 6 a 8 del
CCNL 8 giugno 2000".
16. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del
CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole "di regola entro il mese successivo"
sono aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie maturate e non fruite".
17. All'art. 38, comma 2 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'art. 3" vanno
aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore materiale.
CAPO IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 25
La verifica e valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è
diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale
ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2,
anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le
modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo –
affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e
garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine
si rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n. 5 del presente
contratto.
3. La valutazione avviene annualmente ed al
termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate
nell'art. 26.
4. I risultati finali della valutazione
annuale ed al termine dell'incarico effettuata dai competenti organismi di
verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi
definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste
dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli
elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il
conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l'acquisizione degli
altri benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i
criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività
professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei
meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9 comma 1,
lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di
concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8
giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4
devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati,
oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della
valutazione espressa;
b) informazione
adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione
ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell'attività del
valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta
di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
7. L'oggetto della valutazione per tutti i
dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola
professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va
rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni
di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio,
dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a
livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l'art.
32 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 26
Organismi per la verifica e valutazione
dei risultati e delle attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e
valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2.
Il Collegio tecnico
procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza
dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali
svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al
termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono
l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all' indennità
di esclusività.
3.
Il Nucleo di valutazione
procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente
di struttura complessa e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i
dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L'organismo di
cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte
dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d. lgs. 286 del 1999.
5. Il presente articolo sostituisce l'art.
31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Modalità ed effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti
1. La valutazione annuale da parte del
nucleo di valutazione riguarda:
1)
Per i dirigenti di struttura complessa e
di struttura semplice:
a) la gestione
del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e
strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi
concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale
espressamente delegata in base all'atto aziendale;
c) l'efficacia dei modelli gestionali
adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
2)
Per tutti gli altri dirigenti:
a) l'osservanza
delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione
all'incarico attribuito;
b) il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c) l'impegno e la disponibilità
correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al
conseguimento degli obiettivi.
2. L'esito positivo della valutazione di cui
al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di
risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 65, commi 4 e 6
del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali
concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione
della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e
per le altre finalità previste dall'art. 26, comma 2.
4. Il presente articolo sostituisce l'art.
33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 28
Modalità ed effetti della valutazione
positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
1. La valutazione del Collegio tecnico
riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di
partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle
funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto
specifico;
c) dei risultati delle procedure di
controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica
delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di
qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi
adottati per il raggiungimento degli obiettivi ;
e) della capacità dimostrata nel motivare,
guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo
favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi
prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare
per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i
processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere,
gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni
diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica
applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo,
della docenza universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione
permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito
formativo di cui all'art. 16 ter,
comma 2 del d.lgs. 502 del 1992 tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
j) del rispetto del codice di comportamento
allegato n. 1 del presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di
gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal
rispetto dei codici deontologici.
2. L'esito positivo della valutazione
affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o
semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la
conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della
medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per
gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il
conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed
economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti
neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1,
e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
-
la attribuzione di incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di
strutture semplici;
-
l'attribuzione dell'indennità di
esclusività della fascia superiore;
-
la rideterminazione della retribuzione di
posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo,
dalle tavole degli articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di
posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura
prevista dagli artt 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento
stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
c) per i dirigenti
che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore
dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale
richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento
degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene
nel rispetto della durata prevista dagli art. 28, comma 9, e 29, comma 3,
del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il presente articolo sostituisce l'art.
33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 29
La valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione
dell'art. 26
comma 3,
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da
un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni
del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come
definiti a livello aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale,
comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente
nell'ambito aziendale;
b) all'entità degli scostamenti rilevati.
Art. 30
Effetti della valutazione negativa dei
risultati
1. Per i dirigenti con incarico di direzione
di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di
cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato
dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in
base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1,
può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato
in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
b) la revoca
dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli
compresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000,
di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma
4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca
di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di
struttura complessa;
c) in caso di
accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico
assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli
incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico
inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5;
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000,
previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può
determinare:
a) perdita, in tutto o in parte, della
retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
b) la revoca anticipata
dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27,
lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in
atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di
responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva
l'applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000,
previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può
determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di
risultato con riguardo all'anno della verifica.
4. L'azienda o ente può disporre la revoca
dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua
scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del
Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda
valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di
minor valore economico è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale
unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura
massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali
conguagli rispetto a quanto percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per
reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi
precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire
giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i
dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle
procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23
del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente
contratto.
6. Il presente articolo sostituisce l'art.
34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 31
Effetti della valutazione negativa
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli
incarichi ed altri istituti
1. L'esito negativo del processo di verifica
e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei
risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le
procedure di cui all'art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che
non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è
confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra
quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8
giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il
mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura
complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti,
compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il
risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma
nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra
quelli della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor
valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della
fascia superiore dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5, comma 5
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ove da attribuire nel
medesimo anno.
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni,
il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del
quinquennio comporta il ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di
un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27
del CCNL 8 giugno nonché nell'applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5,
comma 5 del CCNL in pari data, relativo al II biennio.
5. In tutti i casi di attribuzione di un
incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta
salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima
contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto,
la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso
di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai
sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a
quanto percepito.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è
comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda o ente ai sensi
dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono
soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale
rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle
indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è
fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base
alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli
incarichi di cui al l'art. 27, lettera c).
8. Il presente articolo sostituisce l'art.
34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 32
Norma finale del sistema di valutazione
1. Il sistema di valutazione previsto dal
presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli
articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime
entro il 30 novembre 2005.
PARTE II
Trattamento Economico
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
Struttura della retribuzione
Art. 33
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti si compone delle seguenti voci:
1) stipendio
tabellare;
2) indennità integrativa speciale,
confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto
dall'art. 34;
3) retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita;
4) indennità di specificità
medico-veterinaria;
5) retribuzione di posizione minima
contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da
37 a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino
al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;
6) Assegni personali, ove spettanti, ai
sensi delle vigenti norme contrattuali;
B) TRATTAMENTO
ACCESSORIO:
1) retribuzione
di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione
delle funzioni, ove spettante;
2) indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
3) retribuzione di risultato, ai sensi
dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996;
4) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante;
5) specifico trattamento economico ove in
godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000).
2. L'indennità di esclusività costituisce un
elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
3. Ai dirigenti, ove spettante, è
corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge
13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. Per le voci del trattamento economico -
fondamentale ed accessorio – di competenza dei dirigenti medici e
veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all'allegato n.
6.
Art. 34
Indennità Integrativa Speciale
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 cessa di
essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in godimento in quanto
conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON
ESCLUSIVO
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare nel biennio 2002 - 2003
1. Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,
lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a
rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35, del CCNL
stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è
incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in €
21.141,56.
2. Dal 1 gennaio 2003
lo stipendio tabellare di cui al
comma 1 è incrementato:
-
di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
-
dell'importo lordo mensile dell'indennità
integrativa speciale in godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima
data cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo
stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato
in € 28.750,00.
3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui
ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art. 36
Indennità
1. A decorrere dall'1 gennaio 2002,
l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall'art. 37,
comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di €
7.746,85 annui lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002
l'indennità di specificità medico - veterinaria
prevista dall'art. 38, comma 2
per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella misura
di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
3. L'indennità per l'incarico di direzione
di struttura complessa, prevista dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, per
i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella
misura di € 9.432,05.
4. L'indennità di esclusività rimane fissata
nelle seguenti misure:
- Dirigente con
incarico di struttura complessa € 16.523,52
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b)
o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed
esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni
€ 12.394,97
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b)
o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed
esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni
€
9.094,81
- Dirigente con esperienza professionale nel SSN
sino a 5 anni € 2.253,30
5. Le indennità di
cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO III
BIENNIO 2002 - 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA
CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO
ESCLUSIVO
Art. 37
La retribuzione di posizione minima dei
dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo
al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere
dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i
seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
2. A decorrere
dall'1gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere
dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono
attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
2. A decorrere
dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i
seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
2. A decorrere dall'1
gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i
seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere
dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono
attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
B) Dirigenti
veterinari
B) Dirigenti veterinari
2.
A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del
comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti
i seguenti incrementi annui lordi:
2. A decorrere dall'1
gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti
i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti
i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
3. In conseguenza
del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti medici interessati che
prescelgono il rapporto non esclusivo è unificata nella misura indicata
nella seguente tavola:
3. Alla
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le
medesime clausole previste dall'art. 42.
CAPO VII
INDENNITA'
Art. 51
Indennità per turni notturni e
festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'
indennità per lavoro notturno di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10
febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003,
l'indennità per lavoro festivo di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10
febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella
misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura
ridotta.
Art. 52
Indennità Ufficiale di polizia
giudiziaria
1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità
competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è
corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore
annuo di € 723,04 a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni
ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. L'indennità
cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al
venir meno delle condizioni del comma 1.
CAPO VIII
Art. 53
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione dei Capi da I a VI
del presente contratto - hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio,
sull'indennità alimentare dell'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti
del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva
nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle voci
retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8
giugno 2000: indennità di cui all'art. 37; assegni personali previsti
dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro
natura stipendiale; indennità dell'art. 40;
- dagli artt. 3, 4 e 5
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
3. I benefici
economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art.
2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO IX
I FONDI
AZIENDALI
Art. 54
Fondo per l'indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto, rispettivamente,
dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il
finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato
al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti
a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 37 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
2. Sono di seguito indicati i commi
tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
- comma 2 lettera a)
tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera c) del presente contratto;
lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quanto
compresa nel consolidamento del fondo;
- commi 3, 4, 6 e
7;
- il comma 5 è disapplicato in quanto ha
esaurito i propri effetti.
3. Sono di seguito indicati i commi
tuttora vigenti dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- comma 2 lettera c).
Le lettere a) e b) non sono più applicabili in quanto comprese nel
consolidamento del fondo;
- commi 3 e 4.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1
gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle
seguenti norme:
- dal comma 5
degli artt. 37 e 38, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
di lavoro esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo;
- dal comma 5
degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro ad
esaurimento.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
effetto dei conglobamenti disposti dall'art. 41 il fondo del comma 1 è
decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto
esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della
retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3.
Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA
utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo
dell'art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna
azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce
che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di
passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili
per effetto dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, e dell'art. 43
rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere
utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA
ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel
fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente
al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la
retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma 2.
Art. 55
Fondi per il trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro
1. Nulla è innovato per quanto attiene il
fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell' 8 giugno 2000, I e II
biennio,
per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare
riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in
particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il
fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici mesi al
netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:
a) € 4,54 mensili
(art. 51 del presente CCNL);
b) € 4,42 mensili
( art. 52 del presente CCNL);
c) € 7,48 mensili
da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
4. Ove nelle
aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'incremento del punto b)
è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro
straordinario. Sino alla corresponsione dell'indennità di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti
dove tali dirigenti sono presenti. L'incremento del punto c) è destinato
anch'esso temporaneamente al compenso del lavoro straordinario sino alla
stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che
ne stabilirà l'utilizzazione definitiva al fine di una diversa
remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma
5.
5. Gli incrementi
di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche regionali
indicate nell'art. 57, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del
fondo richiamata nel comma 1.
6. A decorrere
dall'1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario
dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di
lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad €
21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari
ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata in
vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
Art. 56
Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 52, commi 1 e 2 e l'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, che
prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della
qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e
veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello
consolidato al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b)
del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di
incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002,
dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
- i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
- il comma 7
avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è
disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
3. A decorrere
dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall'art.
41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a
rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della
retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3
terzo alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti
medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non
esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della
totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art.
12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
Art. 57
Risorse economiche regionali
1. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all'art. 55, le Regioni
mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse
economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare
al trattamento economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari.
La ripartizione di tali risorse all'interno del fondo per le condizioni
di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria
Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per
l'applicazione del comma 1. L'ammontare del finanziamento aggiuntivo dei
fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per
dirigente previsto dall'art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni
possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel
rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1
Art. 58
Norma finale
1. Le parti ritengono necessario precisare
che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad
esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento
all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente
contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della
prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre
1996. Dopo il d.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto
di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è
stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei
titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui
sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo,
sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione "già incarico" di
struttura complessa o semplice.
2. L'eventuale nuova opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico
preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza
che, ai sensi dell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare
successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero
concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di
concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di
passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra
a regime, secondo le regole dell'art. 12 e del presente.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Previdenza
complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che
anche la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire della
tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, della
legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'accodo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto
e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio
1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A questi fini le parti, prendendo atto
che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata la ipotesi di accordo
concernente l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare
per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e
del Servizio Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento),
si riservano entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono
aderire a detto fondo
ovvero se intendono definirne uno
autonomo per i dirigenti della presente area.
Art. 60
Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate
o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme
dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni
riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62,
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;
-
CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994
– 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte
economica;
-
CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II
biennio economico 1996 – 1997;
-
CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
-
CCNL integrativo del 2 luglio 1997;
-
CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
-
CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 –
2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte
economica;
-
CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001
per la parte economica;
-
CCNL integrativo del 22 febbraio 2001,
confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in
vigore della legge 138 del 2004;
-
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
-
CCNL sull'interpretazione autentica
dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all'area
dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997;
-
CCNL sull'interpretazione autentica
dell'art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale
medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996;
-
CCNL di interpretazione autentica dell'art.23
del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria;
-
CCNL di interpretazione autentica
dell'art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell'area della
dirigenza medica e veterinaria stipulato il 5/12/1996 e della
dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e
valevole per il quadriennio 1994 – 1997;
-
CCNL sull'interpretazione autentica
dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della
dirigenza medica e veterinaria;
-
CCNL di interpretazione autentica degli
artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area
della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000;
-
CCNL di interpretazione autentica dell'
art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
Art. 61
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono effettuate
direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
2. Le parti si danno
atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura
dell'Aran previo protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce
il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile
2001)
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28
novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di
carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente
codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici –
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo
di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti
collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 165 del
2001, al coordinamento con le previsioni
in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei
principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati
dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma
5, del decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta
al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti,
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente
mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto
dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo
e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei
cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente
usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto
di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei
rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita
gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da
parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non
contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento
dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre
utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non
chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro
il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente
del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il dipendente non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli
interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti
siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a
lui affidate.
2. Il dirigente, prima
di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano
porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e
dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo,
o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di
astensione
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività
collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti
diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente
non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non
sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende.
A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si
attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa
di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento
nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione
che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in
servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato
motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto
delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo
di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente
non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che
dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente
persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non
accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il
pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con
il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente
ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti
con gli organi di stampa.
3. Il dipendente
non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie
o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che
svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità
e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire
loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per
conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente
non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.
Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le
quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente
che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni
di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto
il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi
alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente
forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la
conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all'art. 16, in attesa dei
criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle
seguenti tipologie assistenziali:
-
ostetricia, pediatria con neonatologia;
-
unità di terapie intensive e semi
–intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);
-
attività di alta specialità di cui al D.M.
del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda
anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica
negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II
livello.
Il servizio di guardia istituito per aree
funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per
aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e
quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i
componenti l'equipe.
Le parti si
impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari
all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3
(N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)
ALLEGATO N. 7
1
ESEMPI
SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E
VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
I ESEMPIO:
Questo esempio prevede l'ipotesi di una
azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione
di posizione minima contrattuale e non siano stati conferiti incarichi
con retribuzione minima contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce
l'importo dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole
degli artt. 37 e 38 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo
dell'incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli,
comma 5.
II ESEMPIO:
l'applicazione delle clausole contrattuali
in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i
medesimi incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di
posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla
seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la
differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile
aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle
funzioni.
Situazione al
1 gennaio 2003
III
ESEMPIO:
L'interpretazione delle clausole in
oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono
applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la
retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una
composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito
nel tempo.
L'esempio è pertanto formulato per i casi
in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex
art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato
"promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce
modalità attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli
articoli in esame senza alterare il valore complessivo della
retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti
a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi
riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
A) Ipotesi di una azienda in cui non si
sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti
interessati è tuttora attribuita la retribuzione minima contrattuale
eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con
retribuzione minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata
attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
L'esempio serve per stabilire come si
applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in
considerazione due dirigenti
a parità di incarico e
graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre
1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto
dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di
elaborazione dell'azienda:
I passaggio
II passaggio
al 1° incremento 2002, tenuto
conto
che gli incrementi stessi, calcolati sulla
retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state
convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio
al 2° e ultimo incremento 2003
Dall'esempio si
deduce che l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad
entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione
minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della
graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sarebbero alterati
gli equilibri raggiunti dalle aziende con l'applicazione dell'art. 39
del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima vale
sino al 30 dicembre 2003.
Con l'unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell'
esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
B) In questa
ipotesi l'azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni e,
quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di posizione superiore alla
minima contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo funzionale che
diventa dirigente di struttura complessa avrà una variabile aziendale
"composta"come indicato nella tabella
Processo di
elaborazione dell'azienda
I passaggio
II passaggio
al 1° incremento 2002, tenuto
conto
che gli incrementi stessi, calcolati sulla
retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state
convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio
al 2° e ultimo incremento 2003
Con
l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima
contrattuale, la III tabella dell'esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a
regime
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale al 30 dicembre 2003
|
|
Posizione unica dal 31 dicembre 2003 |
Totale |
|
|
|
|
|
Posizione |
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale |
Parte conglobata |
Contrattuale |
Parte variabile aziendale |
complessivo dopo graduazione |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Dirigente di struttura complessa area chirurgica |
9.352,28 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
5.360,24 |
8.196,51 |
- |
5.091,75 |
13.288,26 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica
|
8.876,10 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
5.360,24 |
7.150,16 |
1.046,34 |
5.091,75 |
13.288,26 |
A conclusione
dell'esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi in
cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del
CCNL 8 giugno 2000) è "promosso" nel tempo ad incarico di struttura
semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL
del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni.
IV ESEMPIO:
Questo esempio è riferito all'art. 42
comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della
valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione. Agli stessi
viene attribuito direttamente in base alla tabella A) o B) dell'articolo
la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato, vale a
dire € 2.374,32 per i medici e € 2.146 veterinari.con i finanziamenti
previsti dall'art. 9, comma3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
Esempio su veterinari
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale al 31 dicembre 2003 |
Retribuzione di posizione minima contrattuale dopo il quinquennio,
art. 42, comma 4, con solo equiparazione o incarico lett. b art. 27
CCNL 8 giugno 2000 |
Dirigente veterinario con meno di 5 anni |
- |
2.146,57 |
Nel caso in cui
ai dirigenti del presente esempio venga conferito l'incarico di
struttura semplice il cui valore è € 5.735,36: allo stesso la differenza
tra le due retribuzioni minime deve essere attribuita con la variabile
aziendale. Naturalmente a queste voci si aggiunge la variabile aziendale
ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto
un valore superioreal minimo contrattuale.
Esempio su veterinari
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale al 31 dicembre 2003 |
Retribuzione di posizione con conferma incarico struttura semplice
(valore retribuzione di posizione minima contrattuale) |
Retribuzione di posizione minima contrattuale |
Variabile aziendale per raggiungimento minimo |
Dirigente veterinario con meno di 5 anni |
- |
2.146,57 |
3.091,51 |
2
ESEMPI
SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 e 40 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E
VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Gli articoli in oggetto riguardano i
dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano la libera professione
extra muraria ed hanno mantenuto tale opzione anche dopo il 14 marzo
2000 con conseguente perdita dell'incarico di direzione di struttura
complessa o semplice ove conferito. La retribuzione minima contrattuale
cui applicare gli incrementi è quella ad essi originariamente
applicabile ed indicata nelle tavole degli articoli 39 e 40. A tale
retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
Si deve tenere in considerazione che
l'obbligo dell'esclusività del rapporto di lavoro ha comportato per i
dirigenti non esclusivi la perdita dell'incarico al quale è conseguita
una rimodulazione della loro retribuzione di posizione complessiva da
correlare agli incarichi che l'azienda o ente hanno deciso di conferire
successivamente alla mancata opzione.
Ciò comporta che nell'applicazione del
presente contratto, essendo commisurati gli incrementi sulla
retribuzione minima contrattuale storica, ciascuno dei dirigenti a
rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati alla propria
retribuzione minima storica non sussistendo più l'obbligo di mantenere
gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico superiore
(vedi esempio punto 1) perché
perduto per effetto della mancata opzione.
L'esempio è, pertanto, formulato per il
caso di due dirigenti che abbiano avuto l'incarico di struttura
complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il
secondo sia stato in partenza un dirigente con incarico di struttura
semplice e, quindi, con una retribuzione minima contrattuale inferiore.
Per gli stessi viene sviluppato il medesimo esempio formulato
nell'ipotesi B) del secondo esempio del punto
1,
dal quale si evince che da una situazione di sostanziale parità
precedentemente raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa
con gli incrementi del presente contratto ad una differenziazione della
retribuzione minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva
nella quale è compresa la variabile aziendale).
I passaggio
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale (tabella all. 1 CCNL 5
dicembre 1996) al 31.12.2001 |
Parte variabile aziendale |
Totale complessivo dopo graduazione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale in euro 31 dicembre
2001 |
Parte variabile aziendale |
Totale complessivo dopo graduazione |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Dirigente di ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struttura complessa area chirurgica |
9.033.000 |
4.070.500 |
- |
4.929.500 |
18.033.000 |
4.665,15 |
2.102,23 |
- |
2.545,87 |
9.313,25 |
X qualificato ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
incaricato di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struttura |
8.600.000 |
3.518.500 |
1.013.000 |
4.929.500 |
18.061.000 |
4.441,52 |
1.817,15 |
523,17 |
2.545,87 |
9.327,72 |
complessa area |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chirurgica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II passaggio
al 1° incremento 2002, tenuto
conto
che gli incrementi stessi, calcolati sulla
retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state
convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale 1gennaio 2002
|
Parte variabile aziendale |
Totale complessivo dopo graduazione |
I° Incremento contrattuale |
Retribuzione di posizione dopo il 1° incremento |
Totale complessivo dopo graduazione |
Minimo contrattuale |
Parte variabile aziendale |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Dirigente di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struttura ex complessa area chirurgica |
4.665,15 |
2.102,23 |
- |
2.545,87 |
9.313,25 |
900,00 |
5.565,15 |
2.102,23 |
- |
2.545,87 |
10.213,25 |
X qualificato ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
incaricato di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struttura |
4.441,52 |
1.817,15 |
523,17 |
2.545,87 |
9.327,72 |
680,00 |
5.121,52 |
1.817,15 |
523,17 |
2.545,87 |
10.007,72 |
complessa area |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chirurgica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III passaggio
al 2° e ultimo incremento 2003
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale 1gennaio 2002
|
Parte variabile aziendale |
Totale complessivo dopo graduazione |
II° Incremento contrattuale |
Retribuzione di posizione dopo il 2°incremento |
Totale complessivo dopo graduazione |
Minimo contrattuale |
Parte variabile aziendale |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Dirigente di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struttura ex complessa area chirurgica |
5.565,15 |
2.102,23 |
- |
2.545,87 |
10.213,25 |
1.200,00 |
6.765,15 |
2.102,23 |
- |
2.545,87 |
11.413,25 |
X qualificato ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
incaricato di |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
struttura |
5.121,52 |
1.817,15 |
523,17 |
2.545,87 |
10.007,72 |
990,00 |
6.111,52 |
1.817,15 |
523,17 |
2.545,87 |
10.997,72 |
complessa area |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chirurgica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV passaggio a
regime
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale 30 dicembre 2003
|
Parte variabile aziendale |
Parte conglobata |
Posizione unica dal 31 dicembre 2003 |
Totale complessivo dopo graduazione |
|
Parte variabile aziendale |
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Contrattuale |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
Dirigente di struttura ex complessa area chirurgica |
6.765,15 |
2.102,23 |
- |
2.545,87 |
5.360,24 |
3.507,14 |
- |
2.545,87 |
6.053,01 |
X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica
|
6.111,52 |
1.817,15 |
523,17 |
2.545,87 |
5.360,24 |
2.568,43 |
523,17 |
2.545,87 |
5.637,48 |
3
ESEMPI
SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI MEDICI E
VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Nel presente punto si forniscono modalità
applicative della norma in oggetto.
I CASO
L'esempio fornisce modalità applicative
del comma 3 dell'art. 43 nei confronti di un dirigente medico a rapporto
non esclusivo che dopo il conglobamento della retribuzione minima
contrattuale non percepisca più tale voce e non abbia avuto a suo tempo,
in relazione all'incarico conferitogli, la retribuzione di posizione
variabile aziendale e l'azienda o ente, per effetto di valutazione
positiva intenda attribuire al dirigente un incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere
dall'1.1.2005.
In primo luogo si evidenzia che l'azienda
deve definire la graduazione delle funzioni
in modo obiettivo a prescindere
dal rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore complessivo di
ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti fossero a
rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia conferito al
dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente
esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è
la seguente:
a) Il valore complessivo dell'incarico da
conferire, sulla base degli esempi del punto
2
ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della retribuzione minima
contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. In tale caso si prende
come riferimento l'articolo 42 comma 1 tavola A) dove, per l'incarico di
ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una retribuzione di
posizione minima pari ad € 5.735,36. L'azienda o ente per attribuire la
nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo
deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola A) dell'art. 43,
comma 1 attribuendo al dirigente il corrispondente valore previsto per
l'incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sarà
corrisposta tutta come variabile aziendale a carico del relativo fondo
in base al seguente esempio:
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 per
dirigente con rapporto di lavoro esclusivo (valore oggettivo
dell'incarico)
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre
2003 |
Parte variabile aziendale |
Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 |
TOTALE |
Retribuzione minima contrattuale |
Parte variabile aziendale |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo (art. 43, comma 3)
|
- |
- |
- |
2.568,43 |
2.568,43 |
b) Il valore
complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del
punto 2
ipotesi B) è
superiore al valore della retribuzione
minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche in tale
caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima
contrattuale del dirigente medico dell'articolo 42 comma 1 tavola A) con
incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.735,36,
alla quale sia stata aggiunta una variabile aziendale di € 2.000,00.
Poiché il dirigente a rapporto non esclusivo dell'art. 43, comma 3, è
privo di una retribuzione di posizione minima contrattuale, la sua nuova
retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile
aziendale formata dalla retribuzione minima di cui alla lettera a) della
tavola precedente cui si aggiunge sempre sotto forma di variabile
aziendale il 50% dell'ulteriore aggiunta di € 2.000,00.
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00
= 7.735,36 (valore oggettivo dell'incarico)
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre
2003 (ex art. 43) |
Parte variabile aziendale |
Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 |
TOTALE |
Retribuzione minima contrattuale |
Parte variabile aziendale |
Già Dirigente equiparato |
- |
- |
- |
2.568,43 + 1.000,00 |
3.568,43 |
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre
2003 (ex art. 43) |
Parte variabile aziendale |
Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 |
TOTALE |
Retribuzione minima contrattuale |
Parte variabile aziendale |
Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
3.361,04 |
5.735,36 |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo |
- |
- |
- |
2.568,43 |
2.568,43 |
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 =
7.735,36 (valore oggettivo dell'incarico)
Posizione |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre
2003 (ex art. 43) |
Parte variabile aziendale |
Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 |
TOTALE |
Retribuzione minima contrattuale |
Parte variabile aziendale |
Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
3.361,04 + 2.000,00 |
7.735,36 |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo |
- |
- |
- |
2.568,43 + 1.000,00 |
3.568,43 |
II CASO
Con il presente esempio si prende in
considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto
non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in
presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi
corrispondente all'art. 43, comma 6).
L'esempio prende sempre in considerazione
un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro
dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto di struttura complessa nel
settembre 2000. L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del
punto 2.
Posizione |
Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 |
Graduazioni funzioni |
TOTALE |
Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 |
Graduazione funzioni |
TOTALE |
Minima contrattuale dopo conglobamento |
Differenze sui minimi |
Minima contrattuale |
Differenze sui minimi |
Dirigente di struttura complessa area chirurgica |
8.196,51 |
- |
5.091,75 |
13.288,26 |
3.507,14 |
- |
2.545,87 |
6.053,01 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica
|
7.150,16 |
1.046,34 |
5.091,75 |
13.288,25 |
2.568,43 |
938,71 |
2.545,87 |
6.053,01 |
4
ESEMPI
SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E
VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO AD ESAURIMENTO
Pur essendo richiamato nel testo il
presente allegato si ritiene di non dover sviluppare apposite tabelle
poiché l'applicazione dei principi enunciati negli esempi dei punti
1
e
2 dovrebbe rendere agevole le
modalità di incremento previste dalle norme stesse.
Con riferimento all'art. 20, il Comitato
esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle
prove documentali prodotte dall'azienda compresi i documenti presentati
dall'interessato.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
In esito alla dichiarazione a verbale n. 5
presentata dalle OOSS ed allegata al presente contratto, l'ARAN si
impegna a relazionare al Comitato di Settore circa le valutazioni emerse
nel corso del dibattito al fine di fornire elementi utili per l'esame
delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
Con riguardo all'art. 1, comma 2 le parti
esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico al
51%, le leggi regionali riconoscano la prevalente natura pubblica al
fine di consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ
del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità
dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro
introdotte dai contratti vigenti ed, in particolare, con riguardo alla
possibilità di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma
3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art.
15 septies del d. lgs. 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del CCNL 8
giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per
evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni
coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di
attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. Le
parti prendono, altresì, atto che in materia di flessibilità l'Aran ha
ricevuto, per il settore pubblico, l'atto di indirizzo per la
stipulazione di un apposito contratto collettivo quadro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In ordine all'art. 3 che riconferma il
sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio
2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo
a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
d. lgs. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all'art. 6, comma 1, lettera c),
con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali, le parti
precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi
toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree vaste", senza
esclusione di altri esempi similari che in futuro possano essere
adottati dalle Regioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In riferimento all'art. 8 comma 1, le
parti rammentano che è in corso di approvazione l'ipotesi di CCNQ
siglata il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi,
distacchi ed altre prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti
confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali,
che discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un
diritto tutelato, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNQ del 7
agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni
indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal
diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende
dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria.
Tale ultima materia in armonia con il d. lgs. n. 165 del 2001 è tuttora
disciplinata dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000, che è stato
riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riguardo al comma 1 dell'art. 9 le
parti precisano che il termine "confronto" non indica un nuovo livello
di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall'art. 3, ma solo
una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del
CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello
delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei
casi in cui non siano previsti livelli negoziali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'art. 19, le parti
chiariscono che l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di
evitare che, nelle more dell'accertamento della responsabilità penale
del dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo
licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali
che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione
risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un
provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che
vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di
gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine
la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla
sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì, che
la disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal
T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali
attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è
riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo
comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua
permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole
lettura delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4,
che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 riguarda i
reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze
stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime
etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis, riguarda
rispettivamente il peculato mediante profitto dell'errore altrui e la
malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l'abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o
ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b). La
sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di
condanna anche non definitiva.La lettera f) riguarda coloro che, con
provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione
perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
Con riguardo al comma 5, si rammenta che
si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55
del 1990 ed ora oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 (
peculato, concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai
doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata
di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7, in caso di
assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi
diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato
anticipatamente in quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge 350 del
2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino
del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione
ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di
proscioglimento "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha
commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza
del reato anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e,
comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente
legge". Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti
sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è
contenuto nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del
2003). Infine, con riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5,
comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il licenziamento come pena
accessoria nei reati citati nell'art. 3 della stessa legge ove vi sia
stata la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riguardo alla mobilità tra
amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire
in particolare quella delle professionalità sanitarie del Ministero
della Salute, nel rispetto della disciplina di appartenenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con riguardo all'art. 23 il riferimento al
triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello stesso
in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a
prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende
che non hanno potuto garantire l'ECM nell'arco della propria vigenza. Il
contratto, infatti, non ha competenza sulle modalità, minimi dei crediti
formativi e gestione della fase sperimentale, materie tutte regolate
dalle disposizioni ministeriali e regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riferimento all'art. 24 commi 5 e 6,
le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di lavoro
privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di
lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art.
13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno
degli elementi del contratto individuale opera come condizione di
efficacia della modifica di un atto negoziale. L'apposizione di un
termine per l'espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore
di dare certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo
tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del
dirigente medesimo. L'apposizione del termine nel comma 5 dell'art. 28
ha un analogo valore ma, essendo l'incarico legato all'organizzazione
aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione
risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del
dirigente con riguardo alla propria posizione.
Con riguardo al comma 7 le parti
richiamano le più recenti tabelle dell'Agenzia delle Entrate, pubblicate
sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riguardo all'art. 26 le parti
esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano
prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area e
disciplina del dirigente oggetto di valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con riferimento all'art. 56, comma 2, le
parti ritengono opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare tutte
le potenziali modalità di incremento del fondo per la retribuzione di
risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del
1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000,
confermato dal comma 2 dell'art. 56 del presente) applicabile al
personale di tutte le pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza
medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Con la presente le parti confermano le
dichiarazioni congiunte:
-
nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della
dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
-
le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
-
le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a
10 e n. 12 del CCNL 10 febbraio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti assumono l'impegno di avviare,
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il
confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riguardo all'art. 20, comma 3, le
parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento
il Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della
prorogatio
per garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il
periodo di tempo valutato come necessario per la riconferma o
designazione dei nuovi componenti dell'orgasnismo stesso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
In relazione all'art. 20 ed al permanere
della circostanza che – ove il Comitato dei Garanti non si esprima entro
il termine previsto l'Azienda può procedere ugualmente al recesso – le
parti concordano che deve essere esperita, dalle aziende medesime, ogni
utile azione affinchè il richiesto parere sia formalmente espresso nei
termini, a tutela del dirigente ma anche della trasparenza dei propri
provvedimenti.
L'A.N.P.O., in considerazione
dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili per il I biennio
economico, richiede una adeguata rivalutazione dell'indennità di
responsabilità di Direzione di struttura complessa (art. 40) e
dell'indennità di Direttore di Dipartimento (art. 39, comma 9) in sede
di definizione del II biennio economico.
ANPO
Firmato
CIVEMP (SIVEMP –
SIMET)____ Firmato
_______________________
FESMED (Acoi,
Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
Firmato
UMSPED (Aaroi,
Aipac, Snr)
Firmato
CIMO ASMD
Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME________ Firmato
______________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N. 2
Le parti
concordano essere il distretto struttura complessa per l'insieme delle
funzioni – sia a rilevanza sanitaria che socio sanitaria – ad esso
attribuite dalla Legge 833/1978, 502/1992, 229/1999 e s.m.i.
CIVEMP (SIVEMP –
SIMET)_______ Firmato
____________________
FED. CISL MEDICI
COSIME_______ Firmato
_______________
CIMO ASMD
Firmato
ANAAO ASSOMED
Firmato
ANPO
Firmato
UMSPED (Aaroi,
Aipac, Snr)
Firmato
FESMED (Acoi,
Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
Firmato
FED MEDICI
aderente alla UIL ______
Firmato _______________
CGIL MEDICI_____
Firmato ______________
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le OO.SS. al
comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto, in riferimento
all'articolo 12 del II° biennio economico del CCNL 8 giugno 2000,
ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio per
le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo,
debba valutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato e quello a
tempo determinato, anche con soluzione di continuità, prestato in
aziende o enti diversi del comparto.
CIMO ASMD
Firmato
ANAAO ASSOMED
Firmato
UMSPED (Aaroi,
Aipac, Snr)
Firmato
FED MEDICI
aderente alla UIL Firmato
CGIL MEDICI_____
Firmato _______________
FED. CISL MEDICI
COSIME_______ Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Con riguardo all' art. 23 commi 4 e 5,
relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell'ECM, e
delle relative penalizzazioni a far data dall'entrata in vigore del
presente contratto, le parti ritengono che non sia necessario procedere
all'annullamento delle stesse in quanto previsto soltanto dal presente
contratto e senza caratteristiche di retroattività.
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 5
La organizzazione
sindacale FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL preso atto:
q Dell'indisponibilità dell' ARAN a
prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia
valutabile nel calcolo del fine rapporto in conformità a quanto già
previsto per la dirigenza degli altri comparti;
q Atteso che tale indisponibilità è
contrastante con le direttive impartite all'INPDAP dal Governo con nota
n° 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n° 128654 del 24 marzo 1999,
dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da
mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento del
contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
q Rilevato, infatti, che tale contributo
corrisponde alla misura esigua del 3,60% della retribuzione di posizione
aziendale, che, unitamente a quella fissa e variabile minima, gravando
su un fondo costituito in gran parte da voci retributive già
assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche
per effetto delle cessazioni dal servizio in parte reintegrate da nuovi
assunti con retribuzione notevolmente inferiore, deve ritenersi già
finanziata al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi,
q Considerato, altresì, che la
retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci quali
"l'indennità di struttura complessa" e "l'indennità di rapporto
esclusivo", ha carattere di generalità e rappresenta l'aspetto peculiare
che più caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più
in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle funzioni esercitata e
per le connesse responsabilità, con la conseguenza dell'innegabile
qualificazione sostanziale della medesima quale"retribuzione
stipendiale",
q Ritenuto che la portata della richiesta
è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio unico e ne
costituisce il completamento.
Dichiara di ritenere del tutto
insoddisfacente ed esclusiva la posizione dell'ARAN, che non stata
coerente con quella assunta rispetto allo "stipendio unico", e altre
sedi, la soluzione di un problema non accolto in ambito negoziale che
comunque l'interesse e la tutela dei dirigenti richiede la specifica
soluzione negoziale.
FED MEDICI
aderente alla UIL ____ Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 6
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ,
valutato l'attuale "uso ed abuso" dei " rapporti di lavoro atipici"
della dirigenza medica, chiede, la quantificazione e la qualificazione
dei detti rapporti , nonché l'estensione dei benefici contrattuali
attuali agli stessi.
Nell'indisponibilità dell'ARAN
nell'attuare quanto richiesto sin dal presente contratto, si chiede
l'attivazione immediata di un tavolo specifico per la loro
regolamentazione
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 7
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
prende atto della indisponibilità dell'ARAN a non voler accettare
l'estensione della retribuzione di risultato ai dirigenti in distacco
sindacale parziale o totale, così come avviene in altri comparti
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 8
Nell'ambito dell'art. 7 (mobbing)
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la necessità di un
regolamento nazionale al fine di omogeneizzare i comportamenti dei
singoli comitati aziendali
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 9
In relazione all'art….(effetti passaggio
rapporto esclusivo a non esclusivo) comma 2. 3° capoverso FEDERAZIONE
MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la non liceità come risparmio
aziendale dell'indennità di esclusività non più corrisposta , in quanto
parte di tale indennità è corrisposta con le decurtazioni del 50% della
posizione variabile, il 15% della posizione fissa e il salario di
risultato; pertanto almeno una percentuale di tale risorsa economica
deve tornare ai fondi di provenienza.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 10
Visti i contenuti dell'art. 14 comma 5
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce il disaccordo
all'utilizzo delle 26 ore annue richieste con la mera dizione "per
contribuire alla riduzione delle liste di attesa".
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 11
Visti i contenuti dell'art. 19 comma 2,
FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ritiene indispensabile la
abrogazione del predetto.
FED MEDICI
aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N°12
Le OO.SS. in riferimento al comma 2 e 4,
articolo 10 del presente contratto, che richiama l'articolo 12 del II°
biennio economico del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 8
giugno 2000, ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianità di
servizio per le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del
medesimo articolo, debba valutarsi cumulativamente quello a tempo
indeterminato e quello a tempo determinato, anche con soluzione di
continuità, anche prestato in aziende o enti diversi del comparto.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 13
FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
viste le disposizioni di cui all'articolo 28 del CCNL della dirigenza
medica e veterinaria, 8 giugno 2000, dichiara che a tutti dirigenti, non
direttori di struttura complessa, debbano essere conferiti incarichi di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), c) e d). Pertanto per tutti i
dirigenti deve essere formalizzato il contratto individuale, di cui
all'articolo 13 del CCNL, 8 giugno 2000.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 14
FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL,
viste le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) dell'articolo
53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ( testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53), dichiara che le predette disposizioni si applicano anche ai
dirigenti che prestano servizio di pronta disponibilità notturna, ai
sensi dell'articolo 17 del presente contratto.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 15
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
dichiara che nel corso dell'attuale contratto, nonostante i tentativi
ripetuti di portare a termine l'individuazione dei lavori usuranti e
relativi benefici, non si è pervenuti alla necessaria soluzione e si
impegna nel CCNL nel prossimo biennio e del CCNQ a portare a termine
tale proposta di soluzione eventualmente anche con ricorso
all'intervento legislativo.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 16
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
dichiara che non concorda con il termine ordinatorio del 30 Novembre
2005 di cui all'art. 32 del presente contratto in quanto ritiene le
aziende in gran parte inadempienti nei dispositivi degli atti aziendali
di cui richiede l'applicazione.
FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 17
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
dichiara che non concorda con il sistema di differenziazione della
indennità di posizione fissa nell'attuale quadro legislativo della
dirigenza con il livello unico nel ruolo unico, in quanto la differenza
di retribuzione di posizione per gli apicali è maturata nella indennità
specifica e nella relativa retribuzione di posizione aziendale
singolarmente contrattata; pertanto non ritiene idonei al presente
contratto gli articoli 37,38,39,40,42,43,46,47,49,50 così come
calcolati.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 18
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL
dichiara che tra i benefici economici di cui all'art. 53 sia necessario
inserire anche il computo della retribuzione variabile aziendale
nell'indennità di fine rapporto.
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 19
Con riferimento al comma 4 e 5 dell'art.
23, relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell'ECM, e
delle relative penalizzazioni a far data dall'entrata in vigore del
presente contratto, Federazione Medici aderente alla UIL FPL ritiene
sanate le previste penalizzazioni dei Dirigenti, maturate alla data
precedente alla stipula del presente CCNL.
FED MEDICI aderente alla UIL ____ Firmato
_________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N°20
Le sottoscritte
Organizzazioni Sindacali mediche e veterinarie in riferimento al comma 5
dell'art. 29 e al comma 7 dell'art. 39 del 10 febbraio 2004 ribadiscono
che i quindici giorni di ferie aggiuntive non sono comprensive delle
domeniche e delle altre festività ricadenti nel periodo.
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)_____ Firmato
______________________
FED. CISL MEDICI
COSIME_____ Firmato _________________
CIMO ASMD Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
ANPO Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
FED MEDICI aderente
alla UIL ___ Firmato __________________
CGIL MEDICI___ Firmato
_________________
COSMED___ Firmato
_________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 21
Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che
il confronto regionale di cui all'art.9 del presente CCNL deve
riguardare anche le metodologie del ricorso, da parte delle aziende
sanitarie, a forme contrattuali atipiche quali le collaborazioni
coordinate e continuative, i rapporti libero-professionali e le
esternalizzazioni dei servizi sanitari nonché le eventuali applicazioni
di istituti disciplinati dal d. lgs 276/03 e s.m.ed i.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 22
Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che
in relazione agli obiettivi prestazionali ritengono applicabili le
seguenti metodologie:
1. Gli obiettivi prestazionali richiesti
ad ogni singola equipe sono negoziati con le procedure di cui all'art.
65 c. 6 CCNL 5/12/96 e sono definiti in ragione del monte orario annuo
della equipe determinato moltiplicando l'orario settimanale destinato
contrattualmente ad attività assistenziali di ciascun componente
effettivo della medesima per le settimane di dovuta presenza in
servizio.
2. Eventuali obiettivi prestazionali (da
concordare con l'equipe interessata) eccedenti quelli definiti con le
modalità di cui al c. 1, che comportino una presenza in servizio
eccedente quella dovuta secondo le previsioni di cui al c. 1 vanno,
comunque retribuiti. Essi possono essere ricompresi nell'istituto di cui
all'art. 55 c. 2 CCNL 8/6/00 ed il valore orario della prestazione resa
a tali fini, dopo l'effettuazione degli obiettivi prestazionali di cui
al co. 1, costituisce oggetto di negoziazione tra la equipe e l'Azienda,
secondo i criteri generali (comprendenti il valore orario minimo) che,
al riguardo, emanano le Regioni con le modalità ed i tempi di cui
all'art. 9 co. 1 lett. g).
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
CIVEMP ______
Firmato ________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 23
Le sottoscritte OO.SS.MM. in relazione al
testo dell'art. 17, comma 4 del presente CCNL, rilevano che le aziende
od enti del S.S.N. debbano programmare i turni di pronta disponibilità
prevedendo non più di 10 turni al mese per singolo dirigente medico e
che solo in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato ne possa
essere previsto il superamento.
In quest'ultimo caso i turni di Pronta
Disponibilità eccedenti i 10 devono essere remunerati con fondi
aggiuntivi (ex art.55, c.2 del CCNL 8/6/00), in misura pari al doppio
della remunerazione ordinaria.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
ANAAO ASSOMED
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 24
Le sottoscritte OO.SS.MM. al fine di
evitare possibili difformità interpretative su un istituto – la Pronta
Disponibilità – critico per l'attività sanitaria, dichiarano che le
tipologie applicative della medesima sono le seguenti:
a) Il servizio di pronta disponibilità è
integrativo dell'ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di
sua attivazione, è comunque garantita la presenza di dirigenti medici
svolgenti il servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina.
Esso compete a tutti i dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.
b) Il servizio di pronta disponibilità è
sostitutivo dell'ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di
sua attivazione, non è prevista la presenza di dirigenti medici
svolgenti il servizio di guardia
appartenenti
alla stessa disciplina. Esso compete, a turno individuale, ai dirigenti
medici della stessa disciplina, esclusi i direttori di struttura
complessa.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 25
Le sottoscritte OO.SS. MM. ribadiscono la
volontà espressa nella dichiarazione congiunta n°9 del CCNL 8/6/2000
relativa alla legittima richiesta, per i medici ultracinquantacinquenni,
di essere esentati dalla guardia, impegnando la controparte negoziale a
rinvenire meccanismi che, salva l'organizzazione dei servizi, possano
rendere praticabili tale opzione.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)
Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME_____ Firmato _________________
CGIL MEDICI
____________________ Firmato ___________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 26
Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che,
nella valutazione del Dirigente di Struttura semplice e del Direttore di
Struttura complessa, si dovrà tener conto anche di come lo stesso abbia
predisposto una razionale ed equilibrata organizzazione del lavoro dei
Dirigenti medici sottordinati.
L'organizzazione
del lavoro dei Dirigenti Medici non può prevedere di norma turni
giornalieri continuativi superiori ad 8 ore, e turni notturni superiori
a 12 ore.
Per estreme carenze di organico e in casi
eccezionali, può derogarsi a tale disposizione per un tempo limitato e
strettamente necessario a risolvere la vacanza di organico.
In ogni caso, il Dirigente medico, al
termine di un turno di guardia non può essere adibito a quello
successivo, né ad attività di reparto e di sala operatoria, nell'arco
delle ore della stessa giornata lavorativa per soddisfare il doveroso e
necessario recupero psico-fisico, e per prevenire un rischio elevato che
riduce le garanzie assicurative.
Durante i turni di guardia e di pronta
disponibilità non sono consentiti gli impieghi relativi ad attività non
urgente.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME_____ Firmato _________________
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 27
Nel rispetto della loro autonomia di
gestione, le Aziende Sanitarie possono incrementare autonomamente il
fondo di cui all'ex Art. 51, per migliorare la remunerazione degli
addetti ai servizi di emergenza-urgenza.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)
Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI
____________________ Firmato ___________________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N°28
In relazione all'articolo 17 (pronta
disponibilità), le sottoscritte OO.SS. fanno rilevare che l'attivazione
dell'equipe chirurgica include, di norma, la presenza di almeno due
chirurghi. Di conseguenza, quando il piano aziendale prevede una o più
pronte disponibilità per assicurare l'emergenze di competenza delle
specialità chirurgiche, tutte le pronte disponibilità necessarie per
completare l'equipe chirurgica sono del tipo sostitutivo della guardia.
FESMED
_______Firmato ____________
ANAAO ASSOMED _______Firmato____________
CIMO ASMD_____Firmato__________
CIVEMP _______Firmato_________
UMSPED________Firmato_______
FED. CISL MEDICI COSIME
________Firmato_______
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 29
L'organizzazione sindacale FEDERAZIONE
MEDICI aderente UIL FPL in riferimento alle modifiche apportate con gli
artt. 14 e 18, chiede, per il principio di omogeneità ed equità,
l'applicazione delle stesse modalità a tutti I dirigenti SPTA e al
personale del comparto.
A tal fine si
chiede l'immediata apertura dei relativi tavoli.
FED MEDICI aderente
alla UIL ___ Firmato __________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 30
La FPCGIL Medici non condivide l'art. 18
ed il comma 6 dell'art. 14, in quanto l'introduzione nel contratto
nazionale del tariffario per i turni di guardia notturna e della tariffa
oraria per le prestazioni, da svolgere in libera professione aziendale,
rappresentano uno scivolo verso la privatizzazione della sanità
pubblica, contrastano con una politica di occupazione per i giovani
medici, e nel tempo potranno costringere i medici a lavorare oltre le 38
ore, rincorrendo le prestazioni extra contrattuali.
L'art. 18 ed il comma 6 dell'art. 14
rischiano inoltre di determinare iniquità tra i medici stessi, oltre che
con gli altri operatori della sanità.
Tuttavia, stante la permanenza delle
suddette norme nel testo finale, per motivi di equità ed omogeneità, la
scrivente O.S. chiede che analoghe modalità vengano estese a tutti i
dirigenti STPA ed al comparto.
CGIL MEDICI_____ Firmato ______________
DICHIARAZIONE A
VERBALE N° 31
Relativamente al testo dell'art. 28, comma
2 lettera a) si ritiene che l'esito positivo della valutazione allo
scadere dell'incarico, conferma nell'incarico già assegnato e per pari
durata i direttori di struttura complessa e i dirigenti di struttura
semplice.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI_____
Firmato ______________
FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
DICHIARAZIONE A VERBALE N° 32
Le organizzazioni sindacali ANPO, ANAAO,
CIMO, CIVEMP, CGIL medici, CISL medici, FESMED, UIL medici, UMSPED preso
atto :
- dell'indisponibilità dell'ARAN a
prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia
valutabile nel calcolo dell'indennità premio di servizio in conformità a
quanto già previsto per la dirigenza degli altri comparti;
- atteso che tale indisponibilità è
contrastante con le direttive impartite all'INPDAP dal Governo con nota
n. 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n, 128654 del 24 marzo 1999,
dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da
mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento del
contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
- - rilevato, infatti, che tale contributo
corrisponde alla misura esigua del 2,88% della retribuzione di posizione
aziendale, che, unitamente a quella fissa e variabile minima, gravando
su un fondo costituito in gran parte da voci retributive già
assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche
per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi già finanziata
al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi;
- - considerato, altresì, che la
retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci quali
"l'indennità di struttura complessa" e "l'indennità di rapporto
esclusivo" ha carattere di generalità e rappresenta l'aspetto peculiare
che più caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più
in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle funzioni esercitate e
per le connesse responsabilità, con la conseguenza dell'innegabile
qualificazione sostanziale della medesima quale "retribuzione
stipendiale";
- - ritenuto che la portata della
richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio
unico e ne costituisce il completamento;
di ritenere del
tutto deludente la posizione dell'ARAN, che non è stata coerente con
quella assunta rispetto allo "stipendio unico"
CHIEDONO
che venga rimossa, da parte degli Organi
competenti la disparità di trattamento con i dirigenti degli altri
comparti per i quali l'indennità premio servizio è calcolata sull'intera
retribuzione di posizione e che, a tal fine, l'ARAN si impegni a
chiedere una specifica direttiva al Comitato di Settore.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI
COSIME______ Firmato ________________
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI_____
Firmato ______________
FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato
__________________
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