Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
22/02/2001 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL integrativo
del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N. |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO
2000
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DEL S.S.N.
A seguito del parere favorevole espresso
in data 25 gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo
integrativo del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei
Conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001
alle ore 18,00 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI -
Presidente f.f. ...........Firmato............
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni
sindacali |
ANAAO/ASSOMED
………………Firmato……..……….. |
COSMED
………Firmato……..…… |
CIMO – ASMD
.........…………Non firmato………………. |
|
UMSPED
(AAROI - AIPAC - SNR)
………….Firmato……..……….. |
|
CIVEMP (SIVEMP - SIMET)
……..Firmato….…..………. |
|
FED. CISL - MEDICI
COSIME…. Non firmato…………… |
CISL …………Non
firmato………… |
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI, FEMEPA, ANMDO)
……….Firmato……..……….. |
|
ANPO ………………………...Non
firmato………………. (ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in
attesa di giudizio definitivo) |
|
CGIL MEDICI
……………………...Firmato……..……….. |
CGIL
………Firmato……..……….. |
FED. UIL FNAM, FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP ……Non
firmato………… |
UIL …… Non
firmato………………. |
Al termine della riunione, le parti
suindicate ad eccezione della FED. CISL - MEDICI COSIME, della CIMO –
ASMD, dell'ANPO e della FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP,
dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito
elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro Integrativo del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza
medica e veterinaria del S.S.N.
Errori materiali corretti nel testo
del CCNL:
- Nel titolo del CCNL : dopo le
parole "VETERINARIA" aggiungere
"DEL
S.S.N."
-
art. 1, comma 2 lett. A): dopo le parole
"del CCNL " aggiungere "8
giugno 2000";
-
Disposizioni integrative del CCNL 8
giugno 2000 : il riferimento esatto è al
Titolo III
e non al Titolo II.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO
2000
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DEL S.S.N.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Campo di applicazione e finalità
ART. 1
1. Il presente contratto si applica a
tutti i dirigenti dell'area medico – veterinaria, ivi compresi quelli a
tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni, in
servizio presso le aziende e gli enti di cui al CCNQ del 2 giugno 1998,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.
2. Il presente contratto ha le seguenti
finalità:
a) dare attuazione all'art. 64 del
CCNL 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un
regime di impegno ridotto dei dirigenti che abbiano comprovate
esigenze familiari o sociali;
b) effettuare l'integrazione di alcune
norme del CCNL 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.
3. Per le semplificazioni del testo del
presente contratto si rinvia all'art. 1 del CCNL 8 giugno 2000.
TITOLO II
RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO
RIDOTTO
ART. 2
Accesso al regime ad impegno ridotto
1. Nei casi in cui risultino comprovate
particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di
lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario
ridotto.
2. In via indicativa i casi del comma 1
sono tutti
riconducibili alle ipotesi di assistenza
ai figli sino agli otto anni di età , ai parenti di cui agli artt. 89 e
90, comma 2 del DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal
Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato
sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
3. L'accesso al regime di impegno ridotto
– anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall'azienda con
il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12
del CCNL 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della
domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del
rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il
direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto
accesso all'impegno ridotto.
4. L'azienda ammette i dirigenti
all'impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione
organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto
in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni
organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo
la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La
percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e
va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto - di norma - tra le varie discipline in modo
equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai
soggetti di cui all'art. 10 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000.
5. Qualora il numero delle richieste
ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza :
- ai dirigenti che assistono il
coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1° grado,
portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari
condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani
dichiarati non autosufficienti ;
- ai genitori con figli minori, in
relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli
stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.
6. In prima applicazione della
disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso
all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni
immediatamente successivi a quelli del comma 4.
ART. 3
Orario di lavoro del dirigente con
impegno ridotto
1. L'orario di lavoro settimanale del
dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50%
della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2 del CCNL 8
giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno
ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a
tempo pieno.
2. L'impegno ridotto può essere
realizzato:
a) con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (
equivalente al tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione
su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per
il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e
motivate esigenze il dirigente può concordare con l'azienda ulteriori
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino
le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le
procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario
giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna
azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli
orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli
organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di
articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in
base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene
con le procedure dell'art. 2, comma 3.
4. L'accesso al regime di impegno ridotto
non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al
regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o
dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le
procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle
esigenze organizzative dell'azienda.
5. In rapporto alla durata dell'impegno
ridotto del dirigente, l'azienda – su richiesta del responsabile della
struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996, a
condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e
corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa
disponibilità organica ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000.
6. Non è consentito l'accesso al regime di
impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione
di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna
di strutture complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f) punto
18 bis della legge 488/1999.
ART. 4
Trattamento economico - normativo dei
dirigenti ad impegno ridotto
1. Nell'applicazione degli istituti
normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi
compreso il diritto alla formazione.
2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad
impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere
chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1,
co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della
durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese
e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non
prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di
una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di
cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad
impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro
il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro supplementare o
straordinario di cui l'azienda - previo consenso del dirigente - chieda
occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di
una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite
del comma 4.
6. Il trattamento economico, anche
accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l' indennità di
specificità medica e l'indennità di rischio radiologico ove spettante,
corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno
appartenente alla stessa posizione di incarico. L'indennità di
esclusività è percepita per intero.
7. La retribuzione di posizione, ferma
restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è
rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura
proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale
mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai
quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL
dell'8 giugno 2000, II biennio economico, la riduzione della parte
variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire,
sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari
a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del DPR
384/1990, quale risultante dall'ultima decorrenza della tabella all. 1
al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico.
8. La contrattazione integrativa, nelle
materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai
dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al
raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non
frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge,
al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte
di famiglia.
10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello
dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività
soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il
relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo
criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal
servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per
malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque
riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero
periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione
facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano
per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo
restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo
verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.
11. I dirigenti possono accedere
all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.
12. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo
orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta
disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria, comunque
classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario
ridotto.
13. Al dirigente che rientra dall'impegno
ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6
nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata
oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte
dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.
14. Per tutto quanto non disciplinato
dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro
con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs.
N. 61/2000.
ART. 5
Utilizzo dei risparmi derivanti
dall'impegno ridotto dei dirigenti
1. L'utilizzo dei risparmi derivanti
dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci
indicate nell'art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall'art.
1, comma 59 della legge 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata
ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52
del CCNL 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in
conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma
7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del CCNL dell'8 giugno 2000
e sono utilizzate a consuntivo
anche con le modalità previste
dal comma 4 del medesimo articolo.
2. La contrattazione integrativa definisce
i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo
prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti
dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno
ridotto.
ART. 6
Incompatibilità
1. E' previsto il recesso per giusta causa
nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il
rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero
professionale extramuraria.
2. In tal caso si applicano le procedure
previste dall'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
ART. 7
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente
contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di
pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59
della legge 662/1996 abbiano già consentito l'accesso all'impegno
ridotto esclusivamente per motivi familiari o sociali riferiti ai casi
rientranti tra quelli previsti dal presente contratto. A tale scopo i
dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessità entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini
della conferma del rapporto ad impegno ridotto.
2. Il rapporto ad impegno ridotto - in
caso di sua conferma ai sensi del comma 1- deve essere adeguato dal
punto di vista normativo e del trattamento economico al presente
contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.
3. Qualora il rapporto con impegno ridotto
non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente
interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla
comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1.
4. Il numero dei rapporti ad impegno
ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla
percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.
5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto
siano stati a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attività libero
professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e
seguenti del CCNL dell'8 giugno 2000.
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL 8
GIUGNO 2000
ART. 8
Integrazioni ed interpretazioni
autentiche
1. Le parti convengono che ai fini di una
corretta applicazione del CCNL dell'8 giugno 2000, i sottonotati
articoli vadano così integrati o modificati:
a) all'art. 18, comma 7, al terzo
periodo le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei
commi 1, 2 e 4".
b) all'art. 38, comma 5 dopo l' ultimo
periodo va aggiunto il seguente: " Tale ultima clausola - eccetto la
verifica - si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico
quinquennale all'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano
assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1 agosto 1999 in
azienda diversa da quella di provenienza".
c) il comma 11 dell'art. 39 è così
sostituito:
"11. Per i dirigenti medici e veterinari
con meno di cinque anni alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli
assunti successivamente a tale data la retribuzione di posizione
minima contrattuale, di cui alla tabella all. 1 al CCNL del 5 dicembre
1996, II biennio economico 1996 – 1997, corrisponde ai seguenti valori
fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da
parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero di
raggiungimento del quinquennio entro l'8 giugno 2000 in applicazione
dell'art. 117 del DPR 384/1990 (disapplicato dal presente contratto)
ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:
|
Meno di cinque anni |
Al raggiungimento
dei cinque anni in applicazione art. 117 DPR 384/1997 sino all'8
giugno 2000 e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale:
|
componente fissa
|
L. 422. 000
|
L. 2.000.000 |
componente variabile |
L. 371.000"
|
L. 371.000 |
d) dopo il comma 11 è inserito il
seguente comma 11 bis:
" 11 bis. Per i dirigenti che abbiano
raggiunto il quinquennio dopo l'8 giugno o che non versino
nell'ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da
parte dell'azienda , questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle
misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione
dell'equiparazione di cui all'art. 41 cui si provvederà con il CCNL
del II biennio economico 2000- 2001.
e) Nel comma 9 dell'art. 5 del CCNL
dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, al
termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del
punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31
dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5."
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
A miglior chiarimento di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte
quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità
dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
ARAN
ANAAO ASSOMED
CGIL MEDICI
FESMED
CIVEMP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
FEDERAZIONE MEDICI
Federazione Medici dopo la consultazione
della propria base di iscritti per sottoscrivere o meno il contratto
relativo al rapporto di lavoro ad orario ridotto.
La delegazione trattante di FM sin da ora
esprime, tuttavia, il suo dissenso, specificatamente sul seguenti nodi:
La percentuale dell'art. 2 comma 4 non può
essere inferiore a quella prevista per gli altri comparti.
L'eventuale rideterminazione deve
eguagliare la percentuale di riduzione economica a quella della
riduzione di orario.
Il comma 12 deve consentire l'esercizio
dell'attività libero professionale allargata al proprio ambulatorio.
I riferimenti della Legge 278 e le
precisazioni del comma 5 dell'art. 1 escludono di fatto ogni possibilità
di accesso all'orario ridotto per esigenze di carattere sociale o
personale.
Federazione Medici auspica che la
possibilità di part time sia estesa anche ai colleghi in extramoenia.
Roma, 21 dicembre 2000
FED. UIL FNAM, FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
A fronte di un contingentamento con
percentuali troppo basse dei richiedenti ammissibili e di
caratteristiche cogenti e restrittive delle motivazioni della richiesta
di part – time, si aggiunge, inoltre, la discriminante negativa per i
dirigenti non a rapporto esclusivo e la mancata assicurazione del
rientro del dirigente nella posizione precedentemente occupata, le
sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono insoddisfacente
l'accordo proposto e invitano l'A.RA.N. e il Comitato di Settore a
rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto di una prossima
riunione nell'ambito della trattativa per la risoluzione delle code
contrattuali.
Pertanto, le sottoscritte OO.SS. ritengono
di non potere sottoscrivere l'accordo.
ANPO CIMO/ASMD FED.NE CISL MEDICI
COSIME
Roma, 21 dicembre 2000