Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
05/12/1996 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL comparto
Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte economica
1996/1997 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 - 1997
A seguito della registrazione in data 29
novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1996, con il quale
l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del
CCNL dell'area dirigenziale medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre
1996 alle ore 15,00 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin
(Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
ANPO
FED. CISL med. - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di
parte economica 1996 - 1997 per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del comparto Sanità.
1. I benefici economici del presente
contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le aziende ed
enti alla data del 1.1.1996 od assunti successivamente - anche con
rapporto a tempo determinato - secondo i criteri di cui all'art. 50,
comma 1 del CCNL relativo al quadriennio 1994 -1997 per la parte
normativa ed al primo biennio di parte economica 1994 - 1995, stipulato
il 5 dicembre 1996.
ART. 2
Incrementi contrattuali
1. Dal 1 gennaio 1996 al 3I ottobre 1996
ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43,
44 e 45, comma 1, lettere A) e C) del CCNL di cui all'art. 1 è
corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato:
2. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del
comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma :
3. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre
1996 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e
45, comma 1, lettera B) del CCNL citato al comma 1 è cor-risposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato:
4. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del
comma 3 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
5. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre
1996 ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44
e 45, comma 1, lettera D) del CCNL di cui al comma 1 è cor-risposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato:
6. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del
comma 5 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma :
7. Nei confronti dei dirigenti del I
livello con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni continua
altresì a trovare applicazione - ad esaurimento - l'art. 117 del D.P.R.
384/1990, riconfermato dall'art. 43 comma 2 del CCNL di cui all'art. 1.
1. Gli stipendi tabellari annui
dall'1.11.1996, sono rideterminati nei seguenti importi :
- Dirigenti del I livello ex art .43
lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 32.393.000
- Dirigenti del I livello ex art .43
lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 19.792.000
- Dirigenti del I livello ex art .43
lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 27.913.000
- Dirigenti del I livello ex art .44
lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 36.000.000
- Dirigenti del I livello ex art .44
lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 22.499.000
- Dirigenti del I livello ex art .44
lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 31.521.000
- Dirigenti del II livello ex art .45
lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 48.000.000
- Dirigenti del II livello ex art .45
lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 33.028.000
- Dirigenti del II livello ex art .45
lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 43.744.000
2. Dal 1 luglio 1997, gli stipendi annui
tabellari dei dirigenti di I livello ex art. 43 del CCNL di cui all'art.
1, per effetto del D.L. 583/1996 ivi citato nonché per gli effetti del
comma 1 sono così determinati a regime:
- Dirigenti di I livello lett. A) e
C) : L. 36.000.000
- Dirigenti di I livello lett. B) : L.
22.499.000
- Dirigenti di I livello lett. D) : L.
31.521.000
3. Il trattamento economico
omnicomprensivo di L. 9.158.000 previsto dall'art. 70, comma 5 del CCNL
di cui all'art. 1, dall'1.11.1996 è rideterminato in L. 10.800.000
ART. 4
Rideterminazione del finanziamento
del fondo per l'indennità di specificità medica
e per la retribuzione di posizione
dei dirigenti di I e II livello
nonché dello specifico trattamento
economico dei dirigenti di II livello
1. Il fondo per il finanziamento
dell'indennità di specificità medica e per la retribuzione di posizione
dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento
economico dei dirigenti di II livello, così come determinato nell'art.
60 del CCNL di cui all'art. 1, è incrementato nel modo seguente:
a) di una somma pari al 3,23 % del
monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente,
calcolato con riferimento all'anno 1995, a decorrere dal 1.1.997;
b) di una ulteriore somma pari al 1,38 %
del monte salari di cui alla lettera a) a decorrere dal 31 dicembre
1997;
2. Il fondo di cui al comma 1 si
consolida nel suo ammontare con le cadenze indicate, ferma rimanendo
l'applicabilità dell'art. 63, comma 2 lett. a) ultimo periodo del CCNL
di cui all'art. 1.
ART. 5
Rideterminazione dell'indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione
1. L'indennità di specificità medica
spettante ai Dirigenti medici e veterinari di cui agli artt 43, 44 e 45
del CCNL di cui all'art. 1 è così rideterminata dalle date sottoindicate:
|
1.1.1997
|
31.12.1997
|
- Dirigenti del I livello
lettere A) e C)
|
L. 13.773.000
|
L. 15.000.000
|
- Dirigenti del II livello
lettere A) e C)
|
L. 18.957.000
|
L. 20.000.000
|
- Dirigenti del I livello
lettere B) e D)
|
L. 1.840.000
|
L. 2.000.000
|
- Dirigenti del II livello
lettere B) e D)
|
L. 3.679.000
|
L. 4.000.000
|
2. Nei confronti dei dirigenti di I
livello con meno di cinque anni di servizio ai quali dal 1 gennaio 1996
sia stato applicato l'art.4 della legge 724/1994, la corresponsione
dell'indennità di specificità medica nella misura di L. 7.370.000 è
sospesa nella misura intera ed erogata in misura ridotta pari a L.
5.660.000. In tal caso, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno
determinato la sospensione, in deroga a quanto previsto dall'art. 43,
comma 2, primo periodo del CCNL di cui all'art. 1, essa è incrementata
al compimento del quinto anno, di un importo pari al valore delle
indennità di cui all'art. 117 del D.P.R. 384/1990 e con le medesime
procedure previste da tale norma. Sino a tale incremento l'indennità di
specificità medica prevista per i suddetti dirigenti dall'1.1.1997
ammonta a L. 12.066.000 e dal 31 dicembre 1997 a L. 13.295.000 mentre la
componente fissa della retribuzione di posizione dal 1 gennaio 1996
ammonta a L. 136.000, che rimangono costanti al 1 gennaio ed al 31
dicembre 1997.
3. Nei confronti dei dirigenti ai quali
dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato dell'art. 4 della legge 724/1994,
la componente fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art.
55, comma 7 e tabella allegato n. 3 del CCNL di cui all'art. 1, dalla
stessa data è sospesa nella misura intera e, ferme rimanendo le
condizioni che ne hanno determinato la sospensione, è erogata in un
importo ridotto della misura di seguito indicata:
4. La retribuzione di posizione
complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile -
dall'art. 55, comma 7 e relativo allegato n. 3, è rideterminata a
decorrere dal 1.1.1997 e sino al conferimento degli incarichi di cui
agli artt. 56 e 57 del citato CCNL secondo i valori indicati nella
tabella allegato n. 1 del presente contratto.
5. I valori minimi degli incarichi
previsti dall'art. 56 del CCNL di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997
sono così rideterminati:
fascia a): L. 16.000.000
fascia b): L. 15.000.000
6. I valori minimi degli incarichi
previsti dall'art. 57 del CCNL. di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997,
sono così rideterminati:
fascia a): L. 11.000.000
fascia b): L. 2.300.000
7. Nei casi previsti dal comma 3, ferma
restando la collocazione dei dirigenti nella posizione funzionale
ricoperta, permane, a titolo individuale, la riduzione del valore della
componente fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella
allegato n. 1, nelle misure individuate nel comma 3 citato.
8. Resta confermato quanto previsto dagli
artt. 56, comma 2, 57, comma 4 e 74, comma 2 del CCNL citato all'art. 1.
9. Qualora la valutazione dei dirigenti
prevista dall'art. 59 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli
effetti della stessa si producono sulla componente variabile della
retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 del presente
contratto.
1. I benefici di cui agli articoli
precedenti hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei Dirigenti cessati o che cesseranno dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi
previsti dagli articoli stessi. Agli effetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella
prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
ART. 7
Risorse aggiuntive e risparmi di
gestione per l'incremento del fondo destinato alla retribuzione di
risultato dei Dirigenti.
1. I fondi previsti dall'art. 63, comma 2
lettera a) del CCNL di cui all'art. 1, comma 1, si consolidano nel loro
ammontare per gli anni successivi con la precisazione che il fondo
destinato ai Dirigenti veterinari, dal 1.1.1996, deve essere decurtato -
ai sensi dell'art 2, comma 10 della L. 549/1995 - della quota prevista
dall'art. 8, comma 3 della L. 537/1993. Detti fondi vengono
incrementati, per il presente biennio, con le modalità fissate dai commi
seguenti.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del
D.Lgs. n. 502 del 1992 - come modificato dall'art. 10, comma 1, della L.
724/1994 - le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997 sulla base del
consuntivo 1996, incrementano i fondi di cui all'art. 63, comma 2
lettera a) del CCNL relativo al primo biennio di parte economica,
dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo calcolato con
riferimento all'anno 1995, in presenza:
a) di avanzi di amministrazione e
pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni
negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione
annuale;
ovvero:
b) della realizzazione annuale di
programmi - correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di
attività dei Dirigenti - concordati tra Regioni e singoli aziende ed
enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un
termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce
delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di
formazione del bilancio stesso.
3. Resta ferma per le Regioni, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, la facoltà di attivare
modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a
quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un
diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od enti -
anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di
efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti
regionali finanziati.
4. Il sistema di utilizzo delle risorse di
cui ai commi 2 e 3, si inquadra nel processo di innovazione delle
aziende ed enti che richiede:
- razionalizzazione dei servizi di
cui al titolo I del D.Lgs. 29/1993;
- ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni organiche;
- attivazione dei centri di costo;
- istituzione ed attivazione dei servizi
di controllo interno o nuclei di valutazione.
5. Per la vigenza del presente
contratto, i fondi di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse
aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo
a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere
nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell'incremento
stesso.
1. Rimangono in vigore tutte le clausole
della Parte II del CCNL relativo al primo biennio di parte economica,
riferite al trattamento economico, non modificate dal presente contratto
di rinnovo ed in particolare sono confermate le disposizioni di cui agli
artt. 60, comma 3, 61, comma 4 e 62, commi 4 e 6 e 63, comma 2, lettera
a) ultimo periodo.
2. L'art. 7, comma 2, trova applicazione
anche per le I.P.A.B. di cui all'art. 48 in base alla facoltà prevista
dall'art. 64, comma 2 e seguenti del CCNL citato all'art. 1.
Allegato n. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti riconoscono la necessità di
pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del
TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come
previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più
elevati
livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono di incontrarsi entro
il 31 gennaio 1997 per l'esame della materia relativa ai permessi e
distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, con riferimento all'applicazione
dell'art. 4 della legge 724/1994 relativo alla sospensione del 15%
dell'indennità di tempo pieno nei confronti dei dirigenti che svolgono
attività libero professionale extra moenia, prendono atto che dopo
l'applicazione della norma decorrente dall' 1.1.1996 si è formato un
ampio contenzioso. La disciplina prevista nell'art.
5 del presente contratto, senza alcun pregiudizio delle soluzioni
giurisdizionali derivanti dai ricorsi, si limita a prendere atto che ,
dopo la ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti, l'indennità
di tempo pieno assorbita in altre voci, vi confluisce diminuita della
quota del 15% di cui alla sospensione prevista dalla norma di legge ove
applicata.