Comparto Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 05/12/1996
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte economica 1996/1997

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 - 1997


A seguito della registrazione in data 29 novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1996, con il quale l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL dell'area dirigenziale medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15,00 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED
ANPO
FED. CISL med. - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 - 1997 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità.
 



 

ART. 1
Campo di applicazione


1. I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1.1.1996 od assunti successivamente - anche con rapporto a tempo determinato - secondo i criteri di cui all'art. 50, comma 1 del CCNL relativo al quadriennio 1994 -1997 per la parte normativa ed al primo biennio di parte economica 1994 - 1995, stipulato il 5 dicembre 1996.


ART. 2
Incrementi contrattuali


1. Dal 1 gennaio 1996 al 3I ottobre 1996 ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere A) e C) del CCNL di cui all'art. 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato:
 

    - I livello dirigenziale : L. 100.000

    - II livello dirigenziale : L. 135.000
     

2. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma :
 

    - I livello dirigenziale : L. 252.000

    - II livello dirigenziale : L. 339.000

3. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera B) del CCNL citato al comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato:
 

    - I livello dirigenziale : L. 62.000

    - II livello dirigenziale : L. 91.000

4. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del comma 3 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
 

    - I livello dirigenziale: L. 157.000

    - II livello dirigenziale: L. 230.000

5. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera D) del CCNL di cui al comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato:

    - I livello dirigenziale: L. 89.000

    - II livello dirigenziale: L. 123.000

6. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del comma 5 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma :

    - I livello dirigenziale: L. 223.000

    - II livello dirigenziale: L. 309.000

7. Nei confronti dei dirigenti del I livello con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni continua altresì a trovare applicazione - ad esaurimento - l'art. 117 del D.P.R. 384/1990, riconfermato dall'art. 43 comma 2 del CCNL di cui all'art. 1.


ART. 3
Stipendi tabellari


1. Gli stipendi tabellari annui dall'1.11.1996, sono rideterminati nei seguenti importi :
 

    - Dirigenti del I livello ex art .43 lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 32.393.000

    - Dirigenti del I livello ex art .43 lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 19.792.000

    - Dirigenti del I livello ex art .43 lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 27.913.000

    - Dirigenti del I livello ex art .44 lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 36.000.000

    - Dirigenti del I livello ex art .44 lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 22.499.000

    - Dirigenti del I livello ex art .44 lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 31.521.000

    - Dirigenti del II livello ex art .45 lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 48.000.000

    - Dirigenti del II livello ex art .45 lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 33.028.000

    - Dirigenti del II livello ex art .45 lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 43.744.000


2. Dal 1 luglio 1997, gli stipendi annui tabellari dei dirigenti di I livello ex art. 43 del CCNL di cui all'art. 1, per effetto del D.L. 583/1996 ivi citato nonché per gli effetti del comma 1 sono così determinati a regime:
 

    - Dirigenti di I livello lett. A) e C) : L. 36.000.000

    - Dirigenti di I livello lett. B) : L. 22.499.000

    - Dirigenti di I livello lett. D) : L. 31.521.000
     

3. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 9.158.000 previsto dall'art. 70, comma 5 del CCNL di cui all'art. 1, dall'1.11.1996 è rideterminato in L. 10.800.000



ART. 4
Rideterminazione del finanziamento del fondo per l'indennità di specificità medica
e per la retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello
nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello
 


1. Il fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità medica e per la retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello, così come determinato nell'art. 60 del CCNL di cui all'art. 1, è incrementato nel modo seguente:
 

    a) di una somma pari al 3,23 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1995, a decorrere dal 1.1.997;

    b) di una ulteriore somma pari al 1,38 % del monte salari di cui alla lettera a) a decorrere dal 31 dicembre 1997;

2. Il fondo di cui al comma 1 si consolida nel suo ammontare con le cadenze indicate, ferma rimanendo l'applicabilità dell'art. 63, comma 2 lett. a) ultimo periodo del CCNL di cui all'art. 1.


ART. 5
Rideterminazione dell'indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione
 


1. L'indennità di specificità medica spettante ai Dirigenti medici e veterinari di cui agli artt 43, 44 e 45 del CCNL di cui all'art. 1 è così rideterminata dalle date sottoindicate:

    1.1.1997
    31.12.1997
    - Dirigenti del I livello
    lettere A) e C)
    L. 13.773.000
    L. 15.000.000
    - Dirigenti del II livello
    lettere A) e C)
    L. 18.957.000
    L. 20.000.000
    - Dirigenti del I livello
    lettere B) e D)
    L. 1.840.000
    L. 2.000.000
    - Dirigenti del II livello
    lettere B) e D)
    L. 3.679.000
    L. 4.000.000

2. Nei confronti dei dirigenti di I livello con meno di cinque anni di servizio ai quali dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato l'art.4 della legge 724/1994, la corresponsione dell'indennità di specificità medica nella misura di L. 7.370.000 è sospesa nella misura intera ed erogata in misura ridotta pari a L. 5.660.000. In tal caso, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno determinato la sospensione, in deroga a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, primo periodo del CCNL di cui all'art. 1, essa è incrementata al compimento del quinto anno, di un importo pari al valore delle indennità di cui all'art. 117 del D.P.R. 384/1990 e con le medesime procedure previste da tale norma. Sino a tale incremento l'indennità di specificità medica prevista per i suddetti dirigenti dall'1.1.1997 ammonta a L. 12.066.000 e dal 31 dicembre 1997 a L. 13.295.000 mentre la componente fissa della retribuzione di posizione dal 1 gennaio 1996 ammonta a L. 136.000, che rimangono costanti al 1 gennaio ed al 31 dicembre 1997.

3. Nei confronti dei dirigenti ai quali dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato dell'art. 4 della legge 724/1994, la componente fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 55, comma 7 e tabella allegato n. 3 del CCNL di cui all'art. 1, dalla stessa data è sospesa nella misura intera e, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno determinato la sospensione, è erogata in un importo ridotto della misura di seguito indicata:

    ex IX livello : L. 1.995.000
    ex X livello :  L. 2.478.000
    ex XI livello : L. 2.967.000

4. La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - dall'art. 55, comma 7 e relativo allegato n. 3, è rideterminata a decorrere dal 1.1.1997 e sino al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57 del citato CCNL secondo i valori indicati nella tabella allegato n. 1 del presente contratto.

5. I valori minimi degli incarichi previsti dall'art. 56 del CCNL di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997 sono così rideterminati:

fascia a): L. 16.000.000

fascia b): L. 15.000.000

6. I valori minimi degli incarichi previsti dall'art. 57 del CCNL. di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997, sono così rideterminati:

fascia a): L. 11.000.000

fascia b): L. 2.300.000

7. Nei casi previsti dal comma 3, ferma restando la collocazione dei dirigenti nella posizione funzionale ricoperta, permane, a titolo individuale, la riduzione del valore della componente fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella allegato n. 1, nelle misure individuate nel comma 3 citato.

8. Resta confermato quanto previsto dagli artt. 56, comma 2, 57, comma 4 e 74, comma 2 del CCNL citato all'art. 1.

9. Qualora la valutazione dei dirigenti prevista dall'art. 59 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli effetti della stessa si producono sulla componente variabile della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 del presente contratto.
 


ART. 6
Effetti del contratto


1. I benefici di cui agli articoli precedenti hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei Dirigenti cessati o che cesseranno dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli stessi. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.


ART. 7
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei Dirigenti.


1. I fondi previsti dall'art. 63, comma 2 lettera a) del CCNL di cui all'art. 1, comma 1, si consolidano nel loro ammontare per gli anni successivi con la precisazione che il fondo destinato ai Dirigenti veterinari, dal 1.1.1996, deve essere decurtato - ai sensi dell'art 2, comma 10 della L. 549/1995 - della quota prevista dall'art. 8, comma 3 della L. 537/1993. Detti fondi vengono incrementati, per il presente biennio, con le modalità fissate dai commi seguenti.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 502 del 1992 - come modificato dall'art. 10, comma 1, della L. 724/1994 - le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997 sulla base del consuntivo 1996, incrementano i fondi di cui all'art. 63, comma 2 lettera a) del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, in presenza:

    a) di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale;

    ovvero:

    b) della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di attività dei Dirigenti - concordati tra Regioni e singoli aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del bilancio stesso.

3. Resta ferma per le Regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od enti - anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati.

4. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3, si inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede:

    - razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del D.Lgs. 29/1993;

    - ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;

    - attivazione dei centri di costo;

    - istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.

5. Per la vigenza del presente contratto, i fondi di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell'incremento stesso.

 

ART. 8
Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, riferite al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo ed in particolare sono confermate le disposizioni di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 4 e 62, commi 4 e 6 e 63, comma 2, lettera a) ultimo periodo.

2. L'art. 7, comma 2, trova applicazione anche per le I.P.A.B. di cui all'art. 48 in base alla facoltà prevista dall'art. 64, comma 2 e seguenti del CCNL citato all'art. 1.


 


Allegato n. 1



 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 


Le parti riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 gennaio 1997 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3


Le parti, con riferimento all'applicazione dell'art. 4 della legge 724/1994 relativo alla sospensione del 15% dell'indennità di tempo pieno nei confronti dei dirigenti che svolgono attività libero professionale extra moenia, prendono atto che dopo l'applicazione della norma decorrente dall' 1.1.1996 si è formato un ampio contenzioso. La disciplina prevista nell'art. 5 del presente contratto, senza alcun pregiudizio delle soluzioni giurisdizionali derivanti dai ricorsi, si limita a prendere atto che , dopo la ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti, l'indennità di tempo pieno assorbita in altre voci, vi confluisce diminuita della quota del 15% di cui alla sospensione prevista dalla norma di legge ove applicata.